<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="accertamento ANAC inconferibilità incarico" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190389020200220092919542" id="20190389020200220092919542" modello="2" modifica="2/27/2020 4:38:57 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="03890"/><fascicolo anno="2020" n="01452"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190389020200220092919542.xml</file><wordfile>20190389020200220092919542.docm</wordfile><ricorso NRG="201903890">201903890\201903890.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201903890\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe severini</firma><data>27/02/2020 16:38:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Bottiglieri</firma><data>23/02/2020 16:31:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 3890 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani e Nico Moravia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, Responsabile per la prevenzione della corruzione del -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Marina Altamura, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del 28 novembre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Marco Giustiniani, Tiziana T. Colelli, in sostituzione dell’avv. Altamura, e dello Stato Carmela Pluchino;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con delibera n. 453/2018 l’-OMISSIS-, all’esito di un procedimento in contraddittorio avviato su segnalazione di terzi, accertava ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. <corsivo>c)</corsivo> del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 l’inconferibilità all’odierno appellante, all’epoca -OMISSIS-, dell’incarico di -OMISSIS-conferitogli con delibera 27 settembre 2017, con conseguente nullità dell’atto di conferimento e del relativo contratto, <corsivo>ex</corsivo> art. 17 dello stesso d.lgs. n. 39 del 2017; rappresentava che il -OMISSIS-del -OMISSIS- era tenuto a contestare la causa di inconferibilità all’interessato e agli altri possibili destinatari della sanzione inibitoria, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 del medesimo d.lgs. n. 39 del 2013. </h:div><h:div>A questo punto detto funzionario avviava il procedimento di competenza e ne disponeva l’archiviazione, in accoglimento delle difese procedimentali dell’interessato.</h:div><h:div>Di tanto preso atto, l’-OMISSIS-ribadiva con provvedimento n. 59765 del 6 luglio 2018 l’inconferibilità e la nullità dell’incarico e invitava il funzionario a conformarsi al proprio deliberato. </h:div><h:div>La -OMISSIS- inoltrava analogo invito con atto n. 7298 del 3 agosto 2018.</h:div><h:div>L’interessato impugnava con ricorso e motivi aggiunti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio tutti i tre detti atti (delibera n. 453/2018 e provvedimento n. 59765/2018 di -OMISSIS-invito della -OMISSIS- n. 7298/2018). </h:div><h:div>Nel giudizio così instaurato si costituivano in resistenza, con eccezioni di rito e di merito, l’-OMISSIS-e la -OMISSIS-. Il -OMISSIS- ASI, parimenti costituito, sosteneva invece le ragioni del ricorrente, spiegando anche questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. <corsivo>b)</corsivo> e 2, comma 1, del d.lgs. 39 del 2013.</h:div><h:div>L’adito Tribunale amministrativo, con sentenza n. -OMISSIS- della prima sezione, respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.  </h:div><h:div>La sentenza, in sintesi:</h:div><h:div>- escludeva in via preliminare che, come prospettato dal ricorrente e dal -OMISSIS-, l’atto di archiviazione, in quanto non impugnato dall’-OMISSIS-in sede giurisdizionale, si fosse consolidato per acquiescenza, determinando in tal modo la conferibilità dell’incarico e la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa. Rilevava, tra altro, che-OMISSIS- lungi dal prestare acquiescenza, aveva attivato i propri poteri, segnalando la vicenda alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 39 del 2013, e alla Procura della Repubblica di Foggia;</h:div><h:div>- assorbiva le questioni preliminari sollevate dalle parti resistenti,<corsivo>
				</corsivo>per l’infondatezza nel merito del gravame. Riteneva peraltro l’ammissibilità dell’intervento in giudizio del -OMISSIS- quale destinatario della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti;</h:div><h:div>- nel merito, respingeva il primo motivo di ricorso, osservando sulla base di conforme giurisprudenza l’applicabilità del d.lgs. n. 39 del 2013 agli enti pubblici economici, qual è il -OMISSIS-;</h:div><h:div>- respingeva il secondo motivo di ricorso, rilevando che l’incarico in parola comportava in capo all’interessato un’autonoma competenza gestionale e rientrava pertanto nel novero di quelli soggetti alla disciplina dell’inconferibilità alla luce dell’art. 1, comma 2, lett. <corsivo>l)</corsivo>, d.lgs. n. 39 del 2013; reputava di contro irrilevante trattarsi di conferimento per elezione;</h:div><h:div>- rilevava l’assenza nella normativa primaria del criterio di discrimine invocato nel terzo motivo di ricorso, fondato sull’illustrazione dell’impossibilità di indebite ingerenze tra il -OMISSIS- e il predetto Comune;</h:div><h:div>- respingeva i motivi aggiunti, ritenendo che il provvedimento n. 59765/2018 -OMISSIS-sussumibile nella categoria degli inviti e non degli ordini, non esorbitava dai poteri di vigilanza affidati all’Autorità dagli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 39 del 2013 ed era adeguatamente motivato in rapporto alla sua natura, mentre la nota regionale n. 7298/2018 era priva di portata provvedimentale;</h:div><h:div>- riteneva infine manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale spiegate dal -OMISSIS-.</h:div><h:div>L’interessato ha proposto appello, deducendo: 1) <corsivo>Error in iudicando</corsivo> in merito al secondo motivo di ricorso: l’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento di vigilanza per omesso rilievo dell’insussistenza di poteri di gestione diretta in capo al presidente del -OMISSIS-; 2) <corsivo>Error in iudicando</corsivo> in merito al primo motivo di ricorso: l’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento di vigilanza per omessa valutazione preliminare della compatibilità della causa di incompatibilità al -OMISSIS-; 3) <corsivo>Error in iudicando</corsivo> in merito al terzo motivo di ricorso: l’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti; 4) <corsivo>Error in iudicando</corsivo> in merito al primo dei motivi aggiunti: carenza di potere generale in capo all’-OMISSIS-in tema di inconferibilità; 5) <corsivo>Error in iudicando</corsivo> in merito al secondo dei motivi aggiunti: carenza di potere generale in capo all’-OMISSIS-in tema di inconferibilità; 6) <corsivo>Error in iudicando</corsivo> in merito al terzo dei motivi aggiunti: la carenza di un potere d’ordine generale in capo all’-OMISSIS-7) In via subordinata: illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in primo grado dall’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. l) e 7, comma 2, lett. <corsivo>d)</corsivo>, d.lgs. n. 39 del 2013 per violazione degli artt. 3, 76, 97 Cost.; 8) In via subordinata: illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in primo grado dall’illegittimità costituzionale dell’art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39 del 2013 per violazione degli art. 3, 97 Cost.. L’appellante ha concluso per la riforma della sentenza e conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati in primo grado.</h:div><h:div>L’-OMISSIS-si è costituita in resistenza, spiegando questioni pregiudiziali e concludendo per la reiezione dell’appello, di cui ha esposto l’infondatezza.</h:div><h:div>Si è costituita in resistenza anche la -OMISSIS-, che ha parimenti concluso per la reiezione dell’appello con eccezioni di rito e di merito. In fatto, la Regione ha esposto che dopo la sentenza di primo grado: il responsabile del piano anticorruzione del -OMISSIS- si è conformato alla determinazione n. 453/2018 -OMISSIS-contestando l’inconferibilità dell’incarico e applicando le sanzioni previste dall’art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. n. 39 del 2013 nei confronti dei singoli componenti dell’organo deliberante che lo avevano conferito (determinazioni nn. 1 e 2 del 2019); la Regione, stante le criticità emerse nell’attività del -OMISSIS- e l’impossibilità del suo funzionamento, ha dichiarato lo scioglimento degli organi consortili e designato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione (delibera di Giunta regionale n. 901/2019); l’odierno appellante ha impugnato tutti tali atti innanzi al Tribunale amministrativo per la Puglia.</h:div><h:div>Con ordinanza n. -OMISSIS-, questa V Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata nell’atto di appello.</h:div><h:div>L’-OMISSIS-e l’appellante hanno depositato memorie difensive.</h:div><h:div>La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2019.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo> La sentenza appellata ha ritenuto la non illegittimità del provvedimento con cui l’-OMISSIS-ha deliberato la non conferibilità dell’incarico di -OMISSIS-all’odierno appellante in applicazione dell’art. 7 (<corsivo>Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale</corsivo>), comma 2, lett. <corsivo>c)</corsivo>, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (<corsivo>Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190</corsivo>), per cui <corsivo>«</corsivo><corsivo>non possono essere conferiti</corsivo>: […] <corsivo>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale»</corsivo> a coloro che <corsivo>«</corsivo>[…] <corsivo>nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti</corsivo> […] <corsivo>nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico»</corsivo>, in quanto l’interessato rivestiva, all’epoca del conferimento, la carica di -OMISSIS- comune pugliese con più di 15.000 abitanti.</h:div><h:div>La conclusione della sentenza va confermata: essa si è infatti attenuta ai principi, da cui non vi è ragione di discostarsi, affermati dalla sentenza di questa V Sezione del Consiglio di Stato 11 gennaio 2018, n. 126, concernente un contenzioso analogo, pervenendo a conclusioni lineari, corrette e condivisibili.</h:div><h:div>Restano pertanto assorbite le questioni preliminari spiegate dalle parti resistenti.</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> Con il primo motivo l’appellante sostiene che il principale errore dell’appellata sentenza consisterebbe nell’aver ritenuto sussistenti poteri gestionali diretti in capo al -OMISSIS- che, invece, svolgerebbe esclusivamente un ruolo di impulso e rappresentanza del Consiglio di amministrazione, organo che dispone dei poteri gestionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 12 dello statuto.</h:div><h:div>La censura è infondata e va respinta.</h:div><h:div><corsivo>2.1.</corsivo> Viene in rilievo l’art. 1 (<corsivo>Definizioni</corsivo>), comma 2, lett. <corsivo>l)</corsivo>, d.lgs. n. 39 del 2013, che, ai fini dell’applicazione della causa di inconferibilità di cui trattasi, stabilisce che per <corsivo>«</corsivo><corsivo>incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico»</corsivo> si intendono <corsivo>«gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»</corsivo>.</h:div><h:div>Questa V Sezione del Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 126/2018, ha chiarito che il potere gestionale di cui alla predetta norma si rinviene anche nell’esercizio collettivo dello stesso potere Tale condizione sussiste nel caso di specie.</h:div><h:div>L’art. 12 dello statuto del -OMISSIS-stabilisce infatti che il Consiglio di amministrazione è <corsivo>“l’organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari”</corsivo>; i corrispondenti poteri devono pertanto riconoscersi come spettanti <corsivo>pro quota</corsivo> a ciascun componente dell’Organo e, tra essi, massimamente, al Presidente, che delibera in seno al Consiglio con voto che prevale in caso di parità (art. 13, comma 3).</h:div><h:div><corsivo>2.2.</corsivo> Inoltre, poiché l’art. 14 punto 4 dello Statuto consortile dispone che il Presidente del Consiglio di amministrazione “<corsivo>adotta le decisioni relative alle esecuzioni di contratti e convenzioni e cura che venga data attuazione ad ogni altra decisione deliberata dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di amministrazione</corsivo>”, ricorre nel caso di specie anche la <corsivo>«delega gestionale diretta»</corsivo> prevista dall’art. 1, comma 2, lett. <corsivo>l)</corsivo>, d.lgs. n. 39 del 2013: la <corsivo>“esecuzione” </corsivo>di contratti e convenzioni e la <corsivo>“attuazione”</corsivo> delle deliberazioni consiliari sono invero attività tipiche di gestione. </h:div><h:div><corsivo>2.3.</corsivo> Non rileva, di contro, che, come rappresentato dall’appellante, per effetto della delibera del Consiglio di amministrazione 2 ottobre 2017, il -OMISSIS- si avvale per la gestione degli affari che gli competono di una figura dirigenziale apicale. La delibera è, per sua natura, atto attuativo e non integrativo o modificativo delle previsioni statutarie, e tale è il suo contenuto concreto, avendo il Consiglio con essa esercitato i poteri previsti dall’art. 12 dello Statuto, che prevede, appunto, la nomina del direttore generale; sicché la presenza di tale figura non interferisce con i poteri che lo Statuto attribuisce direttamente al Presidente né li limita.</h:div><h:div>Anzi, la presenza del direttore generale del -OMISSIS-, oltre a non intaccare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria comunque rinvenienti per statuto al Consiglio di amministrazione, rafforza, piuttosto che sminuirla, la valenza dei compiti gestionali che, in tale ambito, lo stesso statuto riserva espressamente al Presidente: la loro puntuale individuazione, infatti, ne impedisce la confluenza nella generale competenza dirigenziale, che, per l’effetto, resta conformata in senso riduttivo.</h:div><h:div>Inoltre, poiché l’indagine volta ad accertare se il Presidente del -OMISSIS-sia o meno titolare di poteri gestionali non può che avvenire alla luce del concreto modello strutturale e funzionale adottato dall’Ente, è inconferente il richiamo dell’appellante alla ripartizione tra poteri di gestione e di rappresentanza prevista nelle norme di diritto societario del Codice civile.</h:div><h:div><corsivo>2.4.</corsivo> Infine, la valenza dirimente delle considerazioni sin qui esposte rende irrilevante il confronto, richiesto dall’appellante, tra la fattispecie concreta in esame e quella considerata dalla citata sentenza della Sezione n. 126/2018 e dalle delibere dell’-OMISSIS-che sono pervenute, in altri procedimenti, a diversi esiti, mentre non sussiste nell’odierno contenzioso il rischio, pure paventato dal medesimo, che l’applicazione del principio per cui il potere gestionale si rinviene anche nell’esercizio collettivo dello stesso svuoti di contenuto le limitazioni rinvenienti dall’art. 1, comma 2, lett. <corsivo>l)</corsivo>,  d.lgs. n. 39 del 2013: è la stessa lettera della legge a riconoscere rilevanza all’incarico di presidente di consiglio di amministrazione “con” deleghe gestionali dirette, ipotesi che, come sopra, si rinviene nella fattispecie.</h:div><h:div><corsivo>2.5.</corsivo> Resta  da precisare che la sentenza appellata si è attenuta anche al principio, pure emergente dalla ridetta sentenza della V Sezione n. 126/2018, per cui non sono significative le modalità di conferimento dell’incarico di cui trattasi, consistenti nell’elezione da parte dell’Assemblea dei soci; ciò osservando che la qualifica di <corsivo>“mandato elettivo”</corsivo> va riconosciuta solo alle cariche assunte in organi rappresentativi, espressivi degli interessi di una collettività che, all’atto dell’elezione, assume la veste di corpo elettorale, e che tale non è la comunità che ha assunto nel conferimento del mero incarico di amministrazione di cui trattasi le vesti di corpo elettorale. </h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> Con il secondo mezzo l’appellante torna ad affermare, come già in primo grado, che il d.lgs. n. 39 del 2013 non si applicherebbe al -OMISSIS- che è ente pubblico economico ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l.r. Puglia 8 marzo 2007, n. 2 (<corsivo>Ordinamento dei consorzi per lo sviluppo industriale</corsivo>), in quanto: il d.lgs. n. 39 del 2013 si riferisce ai soli <corsivo>«enti pubblici»</corsivo>;-OMISSIS- con le Linee guida assunte con determinazione n. 1134/2017, ha osservato che l’applicazione agli enti pubblici economici della disciplina in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 necessita del <corsivo>«vaglio di compatibilità»</corsivo> previsto all’art. 2-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 39 del 2013, e che anche l’applicabilità del d.lgs. n. 39 del 1993 sarebbe soggetta alla stessa condizione; che il vaglio nella fattispecie non è stato effettuato né dall’-OMISSIS-né dal primo giudice; che, una volta effettuato, porterebbe a concludere per l’esclusione del -OMISSIS- dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 39 del 2013, stante il collegamento diretto tra il -OMISSIS- e il territorio di riferimento introdotto dalla citata legge regionale n. 2 del 2007 nello stabilire, agli artt. 11, comma 1 e 9, comma 2, che l’Assemblea generale del -OMISSIS- è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti all’ente, e che la maggioranza dei seggi all’interno del consiglio di amministrazione deve essere attribuita ai rappresentanti degli enti territoriali consorziati.</h:div><h:div>Conseguentemente, secondo l’appellante, la sentenza sarebbe erronea sia laddove ha affermato l’applicabilità della disciplina sull’inconferibilità degli incarichi agli enti pubblici economici sia laddove ha ritenuto che le predette Linee guida -OMISSIS- e il vaglio di compatibilità ivi previsto, si riferiscono solo alla materia della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.</h:div><h:div>Le censure sono entrambe infondate e vanno pertanto respinte.</h:div><h:div><corsivo>3.1.</corsivo> Quanto all’applicabilità della disciplina sull’inconferibilità degli incarichi agli enti pubblici economici, vanno ribadite le considerazioni già svolte dalla V Sezione con la più volte citata sentenza n. 126/2018.</h:div><h:div>L’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 39 del 2013 prevede che le disposizioni del decreto si applicano al <corsivo>«</corsivo><corsivo>conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»</corsivo>; il successivo comma 2, alla lett. <corsivo>a)</corsivo>, precisa quali sono le <corsivo>«pubbliche amministrazioni»</corsivo>, richiamando l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, alla lett. <corsivo>b)</corsivo>, chiarisce che gli enti pubblici di cui al comma 1 sono <corsivo>«gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico ovvero i cui amministratori sono da questi nominati»</corsivo>.</h:div><h:div>Ciò posto, vale osservare che la distinzione di legge tra le pubbliche amministrazioni di cui alla lett. <corsivo>a)</corsivo> e gli enti pubblici di cui alla lett. <corsivo>b)</corsivo> manifesta l’ampiezza dell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’inconferibilità e alle incompatibilità degli incarichi, consentendo di includervi tutti gli enti pubblici, tra cui gli enti pubblici economici, pur se non contemplati dal richiamato art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, che segna, del resto, il solo perimetro delle pubbliche amministrazioni. Nello stesso senso depone l’ampiezza della definizione di <corsivo>ente pubblico</corsivo> di cui alla lett. <corsivo>b)</corsivo> e la mancata distinzione, nel suo ambito, tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici.</h:div><h:div>Pertanto, deve concludersi che nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 39 del 2013 rientrano anche agli enti pubblici economici.</h:div><h:div><corsivo>3.2.</corsivo> Da quanto appena detto discende l’infondatezza della pretesa dell’appellante che l’applicabilità delle norme in esame agli enti pubblici economici sia subordinata a un “vaglio di compatibilità”, e che tale operazione, per l’effetto, sia qui effettuata e si concluda in senso negativo.</h:div><h:div>Infatti, una volta stabilito che il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli enti pubblici economici in virtù delle sue precipue disposizioni, la scelta di legge a monte non necessita di essere replicata negli atti amministrativi che danno attuazione al previsto regime normativo, né vi è spazio per ritenere operante il “distinguo” che l’appellante vorrebbe attribuire alle Linee guida -OMISSIS-di cui alla determinazione n. 1134/2017. </h:div><h:div>Il vaglio di compatibilità in quel contesto regolatorio si giustifica infatti alla luce dell’art. 2-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2, lett. <corsivo>a)</corsivo>, d.lgs. n. 39 del 2013 ( <corsivo>«</corsivo><corsivo>La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile</corsivo> […] <corsivo>agli enti pubblici economici</corsivo>
				<corsivo>…»</corsivo>), limitazione che non trova invece eco nel d.lgs. n. 39 del 2013, e la stessa locuzione utilizzata nelle Linee guida in parola, qui richiamata dall’appellante [“<corsivo>il citato art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 estende il regime di trasparenza (che poi si applica anche ai fini delle misure di prevenzione della corruzione) ad altri soggetti pubblici e privati ‘in quanto compatibile’”.</corsivo>], bene intesa, non fa che precisare le condizioni cui soggiace l’estensione del (solo) regime di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013. Resta, pertanto, estranea alla specificazione ogni questione relativa all’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al d.lgs. n. 39 del 2013.</h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> Con il terzo mezzo l’appellante lamenta che il primo giudice non si sia avveduto che la fattispecie non era assoggettata all’art. 7, comma 2, lett. <corsivo>c)</corsivo>, d.lgs. n. 39 del 2013, poiché il -OMISSIS- intrattiene rapporti istituzionali quasi esclusivamente con l’ente vigilante -OMISSIS-, mentre la causa di inconferibilità è stata rilevata in relazione alla carica dell’appellante di -OMISSIS-: non sussisterebbe, pertanto, quel rischio di indebita ingerenza che le misure previste dal d.lgs. n. 39 del 2013 sono volte a evitare.</h:div><h:div>Tale censura è infondata.</h:div><h:div>Nel caso di specie ricorrono infatti gli elementi che qualificano la fattispecie normativa di cui-OMISSIS- nella sussistenza dei previsti presupposti, ha fatto applicazione.</h:div><h:div>Poiché tale fattispecie non contempla il criterio di discrimine invocato dall’appellante, la sua enucleazione si rivela frutto di un’interpretazione soggettiva della <corsivo>ratio</corsivo> normativa che, sia in quanto tale, sia perché volta a diminuire il livello di salvaguardia dei beni pubblici che la norma intende proteggere, si rivela infondata.</h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> Il quarto mezzo si dirige avverso la nota n. 59765/2018 con cui-OMISSIS- preso atto che il responsabile del piano anticorruzione del -OMISSIS- non aveva dato attuazione all’accertamento dell’inconferibilità dell’incarico effettuato dalla stessa -OMISSIS-con delibera n. 453/2018, ha ribadito l’inconferibilità e la nullità dell’incarico e ha invitato quest’ultimo a conformarsi al proprio precedente deliberato.</h:div><h:div>L’appellante ne espone infatti l’illegittimità, ritenendola espressione di un “potere di ordine illimitato” e di indebita ingerenza nell’operato del -OMISSIS-, vizi che la ridetta sentenza della Sezione n. 126/2018 ha stigmatizzato nella vicenda in quel caso sottoposta al suo esame.</h:div><h:div>La censura è infondata e va respinta.</h:div><h:div><corsivo>5.1. </corsivo>Questa V Sezione del Consiglio di Stato con la detta decisione n. 126/2018 ha chiarito che il d.lgs. n. 39 del 2013 affida ad -OMISSIS-un generale potere di vigilanza sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti privati soggetti a controllo pubblico, delle regole poste dal relativo regime normativo (art. 16, comma 1), cui si accompagna il potere di sospendere il procedimento di conferimento <corsivo>in itinere</corsivo> di un incarico in contrasto con tali regole e la facoltà di segnalare il  caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 16, comma 2), nonché il potere di accertare la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico per la violazione delle stesse regole con un provvedimento costitutivo degli effetti giuridici di legge (combinato disposto dell’art. 16, comma 1, secondo cui -OMISSIS-<corsivo>«</corsivo><corsivo>vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi»</corsivo> e art. 17, comma 1, per cui <corsivo>«Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli»</corsivo>).</h:div><h:div>Di contro, la sentenza ha rilevato che non spetta all’-OMISSIS-annullare l’eventuale atto di archiviazione adottato dal responsabile del piano anticorruzione a conclusione del procedimento di contestazione delle cause di inconferibilità dell’incarico o emanare nei confronti del medesimo l’ordine di avviare il procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18. Per l’ipotesi, l’-OMISSIS-può però sollecitare al responsabile del piano anticorruzione l’attivazione dei poteri conseguenti al predetto accertamento.</h:div><h:div>Ciò posto, si rileva che nel provvedimento adottato nel caso di specie l’Autorità si è attenuta alle statuizioni di cui alla sentenza, che ha anche citato, adottando un provvedimento avente una veste formale di invito, che corrisponde al suo contenuto sostanziale.</h:div><h:div>L’esame dell’atto, in particolare, non consente di riscontrare l’affermazione dell’appellante che il provvedimento abbia impartito un ordine di annullamento al responsabile del piano anticorruzione, tale non essendo il richiamo ai doveri che incombono sul tale funzionario dopo l’accertamento dell’-OMISSIS-dell’inconferibilità dell’incarico, né la precisazione che l’eventuale inottemperanza avrebbe dato luogo alla segnalazione della condotta alla magistratura contabile. Si tratta infatti di elementi espressivi del ruolo di vigilanza attribuito in materia all’-OMISSIS-di cui all’art. 16 e ss. del d.lgs. n. 39 del 2013 e con esso pienamente compatibili.</h:div><h:div>Nemmeno vale rilevare di contro, come fa l’appellante, che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, può comunque procedere al conferimento dell’incarico, laddove abbia motivato in senso contrario all’accertamento -OMISSIS-e che lo stesso art. 16, comma 2 prevede il potere di segnalazione alla Corte dei conti solo per l’ipotesi di conferimento di incarico ancora <corsivo>in itinere</corsivo>.</h:div><h:div>Quanto al primo punto, si osserva che se è vero che l’Amministrazione può procedere al conferimento dell’incarico anche dopo l’accertamento della sua inconferibilità, motivando in senso contrario a questo, è anche vero che non sussistono ragioni per ritenere che l’esercizio di tale facoltà o, come nel caso di specie, la mancata ottemperanza all’accertamento dell’inconferibilità dell’incarico, consumi il potere di vigilanza -OMISSIS-che, anzi, in tal caso, si rivela ancor più pregnante, potendo esplicarsi, come nella fattispecie, nel richiamo alla nullità che lo stesso d.lgs. n. 39 del 2013, all’art. 17, riconnette all’accertamento di inconferibilità dell’-OMISSIS-per via degli effetti costitutivi giuridici riconosciutigli dalla V Sezione con la sentenza n. 126/2018, alle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza al predetto atto di accertamento e, in finale, nell’invito ad adottare senza indugio i provvedimenti conseguenti. </h:div><h:div>Diversamente opinando, il potere di vigilanza sarebbe privo di valenza sostanziale, risolvendosi in un’incombenza per l’-OMISSIS-priva di un’effettiva attitudine al concreto perseguimento dell’interesse pubblico sottostante alla sua previsione.</h:div><h:div>Quanto al secondo punto, ritenere che l’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2013 limiti il potere di segnalazione dell’-OMISSIS-alla magistratura contabile solo per quanto concerne gli incarichi <corsivo>contra-legem</corsivo> ancora <corsivo>in itinere</corsivo> determinerebbe l’evidente illogicità della previsione, perché in questo caso il danno erariale, che si concretizza solo con il conferimento dell’incarico e con l’assunzione da parte dell’ente pubblico dei relativi oneri economici, è meramente potenziale.</h:div><h:div><corsivo>6.</corsivo> E’ infondato e va respinto anche il quinto mezzo, sempre diretto avverso la nota dell’-OMISSIS-n. 59764/2018.</h:div><h:div>Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, l’invito in cui si concreta tale provvedimento non è la ripetizione dell’accertamento dell’inconferibilità dell’incarico, che è già stato effettuato dall’Autorità con l’atto che costituisce il presupposto dell’invito stesso.</h:div><h:div>Ben ha fatto, pertanto, -OMISSIS-a limitarsi, in detta nota, a richiamare l’accertamento e confutare una delle ragioni che l’Amministrazione ha posto a base dell’archiviazione del procedimento di contestazione dell’inconferibilità dell’incarico.</h:div><h:div>Del resto, l’appellante, nell’indirizzare avverso tale atto la censura di carenza di motivazione, parte dal presupposto, che si è già rivelato erroneo, che costituisca un ordine di provvedere.</h:div><h:div>Quanto, invece, alla stessa censura, stavolta rivolta all’analogo invito della -OMISSIS-, basti rilevare la correttezza della sentenza appellata nel rilevare che esso, diversamente dall’invito -OMISSIS-improduttivo <corsivo>ex se</corsivo> di effetti giuridici, non è un atto di natura provvedimentale.</h:div><h:div><corsivo>7.</corsivo> Con il sesto mezzo l’appellante afferma che il primo giudice, nel respingere le censure formulate in primo grado avverso i provvedimenti <corsivo>“che hanno imposto al RPC di adeguarsi a quanto disposto all’esito del procedimento di vigilanza”</corsivo>, non avrebbe potuto limitarsi a rilevare che si trattava di vizi di illegittimità derivata, ma avrebbe dovuto motivare specificamente sulla ritenuta legittimità degli stessi.</h:div><h:div>La censura appare generica e comunque destituita di fondamento.</h:div><h:div>La sentenza appellata, come meglio in fatto, ha esaminato anche le contestazioni autonomamente dirette avverso gli atti impugnati con i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Quanto al resto, è lo stesso appellante a rammentare di aver fatto valere avverso gli atti impugnati con mezzi aggiunti anche le censure già formulate nell’atto introduttivo del giudizio, sicché non è dato ravvisare quale altra motivazione, rispetto a quella qui contestata, il primo giudice avrebbe potuto porre a base della reiezione di tali censure.</h:div><h:div><corsivo>8.</corsivo> Con il settimo mezzo l’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto accertare che, non avendo -OMISSIS-provveduto a contestare in via giudiziale l’atto di archiviazione, lo stesso atto si era consolidato, con conseguente conferibilità dell’incarico.</h:div><h:div>La censura è destituita di fondamento, basandosi su un presupposto di cui si è già rilevata l’erroneità, ovvero che il potere di vigilanza dell’-OMISSIS-si era esaurito con l’accertamento dell’inconferibilità. Sicché, dal momento che il potere di vigilanza dell’-OMISSIS-perdura, come detto, anche dopo l’accertamento dell’inconferibilità dell’incarico, va escluso che l’unico rimedio attivabile dall’-OMISSIS-nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non si conformi all’accertamento sia il ricorso alla via giurisdizionale.</h:div><h:div>Vale inoltre rilevare quanto già osservato dal primo giudice sul punto (attivazione da parte di -OMISSIS-dei poteri di segnalazione alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013, e alla Procura della Repubblica di Foggia). </h:div><h:div><corsivo>9.</corsivo> Le due ultime censure possono essere congiuntamente esaminate.</h:div><h:div>Con l’ottavo mezzo l’appellante spiega questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3, 76 e 97 Cost., di due norme del d.lgs. n. 39 del 2013 [art. 1, comma 2, lett. <corsivo>l)</corsivo>; art. 7, comma 2, lett. <corsivo>d)</corsivo>]. </h:div><h:div>Con il nono e ultimo mezzo l’appellante spiega questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 16, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39 del 2013.</h:div><h:div><corsivo>9.1.</corsivo> In relazione alla prima questione, osserva il Collegio che, l’art. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 (<corsivo>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</corsivo>), stabilisce che i fondamentali requisiti di ammissibilità della proposizione di questioni di incidentalità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge sono la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel giudizio pendente innanzi al giudice rimettente.</h:div><h:div>Uno dei corollari del requisito della rilevanza è l’incidenza, concreta o anche solo potenziale, dell’eventuale decisione di accoglimento sul processo <corsivo>a quo</corsivo>. </h:div><h:div>In particolare, per la Corte costituzionale, l’eventuale sentenza di accoglimento deve essere in grado di spiegare un’influenza sul processo principale, provocando un cambiamento del quadro normativo assunto dal giudice <corsivo>a quo</corsivo> (sentenze n. 11 del 1977; n. 10 del 1982; n. 390 del 1996; n. 92 del 2013). Per converso, è irrilevante la questione inidonea a spigare incidenza sulla decisione di merito della controversia (sentenze n. 67 del 1970; n. 340 del 1974; n. 122 del 1976; n. 113 del 1980; n. 211 del 1984; n. 62 del 1993; n. 249 del 1996). </h:div><h:div>Calando tali coordinate nel caso di specie, deve concludersi che la prima questione in esame non è incidente, e difetta pertanto di rilevanza.</h:div><h:div>Con tale questione l’appellante non contesta in sé l’art. 1, comma 2, lett. <corsivo>l)</corsivo> e l’art. 7, comma 2, lett. <corsivo>d)</corsivo>, d.lgs. n. 39 del 2013, bensì prospetta piuttosto un problema di interpretazione delle relative disposizioni, in particolare sostenendo che la loro corretta lettura, per quanto attiene all’incarico di presidente di consiglio di amministrazione, comporterebbe che le previste cause di inconferibilità vadano applicate alla sola ipotesi in cui a tale ruolo corrisponda l’effettiva investitura di funzioni di amministrazione attiva e di gestione.</h:div><h:div>Si tratta di una prospettazione inidonea a incidere favorevolmente sulla posizione dell’appellante nell’odierno giudizio: il Collegio, con l’accertamento di merito svolto al precedente capo 2.2., ha infatti ritenuto la sussistenza nella fattispecie anche di tale specifica evenienza.</h:div><h:div><corsivo>9.2.</corsivo> Anche la seconda questione, inerente l’art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. n. 39 del 2013, prospetta una questione di interpretazione normativa, che approda alla conclusione, già assunta dall’appellante nell’impianto censorio diretto avverso la nota dell’-OMISSIS-n. 59764/2018, che con l’accertamento di inconferibilità dell’incarico, l’-OMISSIS-esaurisca il potere di vigilanza, con la conseguenza che l’Autorità, ove l’Amministrazione destinataria non vi ottemperi, non potrebbe esercitare alcuna altra forma di intervento, neanche nella veste minimale, qui in rilievo, di invito a ottemperare.</h:div><h:div>La questione è manifestamente infondata.</h:div><h:div>Vale ribadire al riguardo quanto già rilevato al precedente capo 5.1., ovvero che l’adesione alla tesi dell’appellante renderebbe l’accertamento dell’-OMISSIS-una incombenza priva di qualsiasi attitudine al concreto perseguimento dell’interesse pubblico sottostante alla sua previsione da parte del vigente ordinamento, e svuoterebbe il potere di vigilanza di qualsiasi contenuto effettivo, vieppiù in una materia che la più volte richiamata sentenza della V Sezione n. 126/2018 ha sistematizzato, inquadrando i poteri di -OMISSIS-nell’alveo loro proprio, e ciò sia in rapporto alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 che in applicazione del principio di legalità.</h:div><h:div><corsivo>10.</corsivo> Per tutto quanto precede, l’appello va respinto.</h:div><h:div>Le spese di giudizio del grado seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di giudizio del grado, che liquida nella misura pari a € 2.500 (euro duemilacinquecento/00) per ciascuna di esse, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti del giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenio M. Siccardi</h:div><h:div>Anna Bottiglieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>