<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190355520200107203011996" descrizione="" gruppo="20190355520200107203011996" modifica="1/8/2020 3:35:00 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Raffaello Falcone" versione="3" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="03555"/><fascicolo anno="2020" n="00195"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="03678" anno="2019"/></descrittori><file>20190355520200107203011996.xml</file><wordfile>20190355520200107203011996.docm</wordfile><ricorso NRG="201903555">201903555\201903555.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201903555\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe severini</firma><data>08/01/2020 15:35:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano fantini</firma><data>07/01/2020 22:21:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/01/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="201903678">201903678\201903678.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3555 del 2019:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00976/2019, resa tra le parti;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3678 del 2019:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00976/2019, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3555 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Falcone Raffaello, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte ed Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Ezio Maria Zuppardi in Roma, via Sistina, 121; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Novelli Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministero della Giustizia, C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Novelli Giancarlo, del Ministero della Giustizia e del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Zuppardi per sè e in dichiarata delega di Abbamonte, Clarizia, Dore, e dello Stato Marchini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3678 del 2019, proposto da </h:div><h:div>C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Novelli Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </h:div><h:div>Falcone Raffaello, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A)1.- Con ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 3555/2019 del R.G., il dott. Falcone Raffaello ha interposto appello nei confronti della sentenza 25 gennaio 2019, n. 976 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha accolto il ricorso del dott. Novelli Giancarlo avverso la delibera del <corsivo>Plenum</corsivo> in data 31 gennaio 2018 con cui, nella procedura concorsuale per la copertura di un posto di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stato pretermesso a vantaggio del candidato dott. Falcone Raffaello, ed il decreto ministeriale (pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2018) di conferimento a quest’ultimo delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado in questione.</h:div><h:div>All’esito della procedura, cui l’appellante ha partecipato, la Quinta Commissione referente ha proposto al <corsivo>Plenum</corsivo> due nominativi, ciascuno con tre voti favorevoli : una proposta a favore del dott. Novelli, l’altra a favore dello stesso dott. Falcone.</h:div><h:div>Con il ricorso in primo grado il dott. Novelli ha censurato l’erroneità della prevalenza accordata al dott. Falcone, deducendo l’istruttoria carente compiuta dall’organo di governo autonomo, che non avrebbe tenuto conto, in particolare, del fatto che quest’ultimo, a fare tempo dal 2003, ha omesso di attivare il procedimento per ottenere le valutazioni di professionalità corrispondenti alla sua anzianità di servizio, non presentando la documentazione prodromica allo svolgimento della procedura, tanto da avere conseguito solamente nel 2018 (in concomitanza con la delibera di incarico) la quarta valutazione di professionalità, ed è altresì incorso in un incremento delle pendenze, tanto da essere poi divenuto destinatario di un provvedimento di rientro dell’arretrato (con affiancamento di un’ulteriore unità di magistratura onoraria), oltre a non avere rispettato l’obbligo formativo previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 26 del 2006.</h:div><h:div>2. - La sentenza appellata ha accolto il ricorso riconoscendo la mancata considerazione, da parte dell’amministrazione, della non tempestiva attivazione del dott. Falcone per ottenere le valutazioni di professionalità corrispondenti alla sua anzianità di servizio, costituente preciso obbligo del magistrato ai sensi del comma 3 del Capo XIII della circolare n. 20681 in data 8 ottobre 2007, e dunque l’utilizzo, da parte del C.S.M., di elementi risalenti per definire il profilo attuale del controinteressato, ed anche l’omessa valutazione dei ritardi maturati dal dott. Falcone, stridente con la valutazione positiva conseguita nella prospettiva della produttività. Ha precisato la sentenza che, pur essendo il giudizio di prevalenza formulato in termini complessivi e non analitici, «<corsivo>resta indiscutibile il dato per cui il giudizio complessivo non può prescindere dalla oggettiva significatività e rilevanza dei dati sui quali la valutazione si basa, né da un’analisi, comunque completa, dei dati curriculari dei concorrenti, diversamente traducendosi il necessario tratto di sinteticità in una sostanziale omissione argomentativa</corsivo>». Ha invece escluso l’inosservanza dell’obbligo di aggiornamento, riconoscendo documentata la partecipazione, da parte del dott. Falcone, a corsi di aggiornamento. </h:div><h:div>3.- Con il ricorso in appello il dott. Falcone, dopo avere ricordato i punti salienti della propria figura professionale, ha criticato la sentenza di primo grado deducendone l’erroneità con riguardo alla statuizione che ha ritenuto viziato il giudizio per la mancata considerazione delle due circostanze riguardanti il rapporto di servizio, nell’assunto che abbiano scarsa rilevanza, sì da potersene ammettere un’implicita valutazione da parte del C.S.M. In particolare, per l’appellante, la mancata attivazione delle procedure di verifica della professionalità non inciderebbe sulle qualità del magistrato, da misurarsi secondo i parametri di apprezzamento indicati dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria; il diverso opinamento da parte del primo giudice si è tradotto in un’invasione nel campo di valutazione riservato all’organo di autogoverno (ed invero per il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado l’art. 10, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 160 del 2006 richiede il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità, liddove l’appellante, al momento della presentazione della domanda, aveva conseguito la terza valutazione). Per quanto concerne, poi, il ritardo maturato nell’attività di servizio, allega che si tratti di una lettura errata delle statistiche, vertendo il Falcone in situazione quasi analoga al Novelli, aggiungendo inoltre che il provvedimento di rientro dall’arretrato è stato generato dai concomitanti impegni assunti dall’appellante in procedimenti in materia di DDA e dal compito di referente dell’Ufficio Innovazione dal 2012 a tutt’oggi. </h:div><h:div>4. - Si è costituito in resistenza il dott. Novelli Giancarlo chiedendo la reiezione del ricorso e proponendo al contempo appello incidentale nei confronti della statuizione di primo grado che ha disatteso il motivo volto a censurare la circostanza per cui il dott. Falcone, al momento del bando di concorso (telefax numero 22465 del 24 novembre 2016), come pure all’epoca di presentazione della domanda, era inadempiente all’obbligo formativo imposto ai magistrati dall’art. 25 del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, tale per cui devono partecipare ad un corso svolto dalla Scuola almeno una volta ogni quattro anni, mentre il dott. Falcone vi avrebbe partecipato l’ultima volta nel 2008, come si evince dalla sua autorelazione.</h:div><h:div>5.- Si sono altresì costituiti in resistenza il C.S.M. ed il Ministero della Giustizia con memoria di forma.</h:div><h:div>B) 6. - Con ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 3678/2019 del R.G. hanno interposto appello nei confronti della stessa sentenza 25 gennaio 2019, n. 976 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, il C.S.M. ed il Ministero della Giustizia deducendo, in sintesi, a critica della sentenza, che la mancata tempestiva attivazione del procedimento di valutazione di professionalità non costituisce un indice di diligenza ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006 né è rilevante con riguardo al parametro delle attitudini ai sensi dell’art. 12, commi 10 e 12, dello stesso <corsivo>corpus</corsivo> legislativo. Con riguardo ai ritardi accumulati dal dott. Falcone, deduce ancora l’amministrazione che il giudizio espresso dal primo giudice dipenda da una lettura approssimativa del dato numerico, disancorata da valutazioni di carattere qualitativo, il che rende erronee le conseguenze che ne sono state tratte in punto di laboriosità e capacità organizzativa. </h:div><h:div>7. - Si è costituito in resistenza il dott. Novelli Giancarlo chiedendo la reiezione del ricorso in appello e proponendo al contempo appello incidentale nei confronti della statuizione di primo grado che ha disatteso il motivo volto a censurare la circostanza per cui il dott. Falcone, al momento del bando di concorso (telefax numero 22465 del 24 novembre 2016), come pure all’epoca di presentazione della domanda, era inadempiente all’obbligo formativo imposto ai magistrati dall’art. 25 del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, tale per cui devono partecipare ad un corso svolto dalla Scuola almeno una volta ogni quattro anni, mentre il dott. Falcone vi avrebbe partecipato l’ultima volta nel 2008, come si evince dalla sua autorelazione.</h:div><h:div>8.- All’udienza pubblica del 10 ottobre 2019 le cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Va anzitutto disposta, ai sensi dell’art. 96 Cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti <corsivo>sub</corsivo> nn. 3555/2019 e 3678/2019 del R.G., in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza. </h:div><h:div>2. - I ricorsi in appello possono essere trattati congiuntamente, svolgendo motivi sostanzialmente analoghi ed incentrati sulla critica alla sentenza di prime cure per avere ritenuto affetta da vizio motivazionale la delibera del C.S.M. che non avrebbe attribuito valore alla mancata tempestiva attivazione, da parte del dott. Falcone, delle valutazioni di professionalità corrispondenti alla sua anzianità di servizio, ed omesso di considerare i presunti ritardi dallo stesso maturati nell’espletamento dell’attività di servizio.</h:div><h:div>Gli appelli sono infondati.</h:div><h:div>Dalla lettura del verbale della Quinta Commissione si evince come risulti effettivamente omesso il riferimento a tali due elementi di potenziale, astratta criticità del rapporto di servizio del dott. Falcone. </h:div><h:div>2.1. - Va preliminarmente confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il C.S.M. gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (tra le tante Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3944; V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786); resta dunque preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità o convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo. La legge assegna infatti al C.S.M. un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione. </h:div><h:div>Ma al contempo deve assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716; V, 11 febbraio 2016, n. 607). </h:div><h:div>In termini generali, il conferimento degli uffici dirigenziali da parte dell’organo di autogoverno della Magistratura è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (<corsivo>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>), che si incarica di prefigurare e definire la cornice in cui declinare l’<corsivo>”attitudine direttiva”</corsivo> (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell'incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10; funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui «indicatori oggettivi» sono individuati dal CSM d’intesa con il Ministro della giustizia (art. 11, comma 3, lett. <corsivo>d)</corsivo>,seconda parte).</h:div><h:div>Con riferimento a queste previsioni, il CSM ha adottato il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015) che – sostituendo la previgente circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, delibera del 30 luglio 2010 – mette a punto un articolato sistema di <corsivo>“indicatori generali”</corsivo> (artt. 6-13) e di <corsivo>“indicatori specifici” </corsivo>delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento.</h:div><h:div>Vale anzitutto ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432; 2 agosto 2019, n. 5492).</h:div><h:div>2.2. - Nel caso di specie, è condivisibile la rilevata carenza di istruttoria e motivazionale della delibera gravata, in contrasto anche con l’art. 25 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria, il quale, al comma 2, precisa che «<corsivo>in riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale</corsivo>». </h:div><h:div>Come noto, ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva rileva l’intera figura professionale del magistrato, non solo dunque gli indicatori specifici, ma anche quelli generali ed il merito (Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786).</h:div><h:div>2.3. - Come la Sezione ha già avuto modo di chiarire (Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3944), se i provvedimenti del C.S.M. non richiedono una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve però esternare l’essenziale apprezzamento tecnico ed essere pertanto quanto più possibile manifesto, sì che le ragioni della scelta risultino sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, anzitutto dai magistrati coinvolti.</h:div><h:div>Né il tema può ridursi ad un mero criterio stilistico nella redazione degli atti con motivazione implicita degli elementi che assumono scarsa incidenza nel percorso motivazionale, in quanto ciò che emerge è proprio l’assenza di una presupposta valutazione analitica e puntuale degli indici di valutazione.</h:div><h:div>La valutazione analitica non può, per definizione, essere implicita, trovando il proprio epilogo in un giudizio complessivo ed unitario, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.</h:div><h:div>Dai già ricordati principi enunciati nel Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria si ricava che, non essendo sindacabile in sede giurisdizionale il contenuto delle valutazioni del C.S.M., salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o difetto di motivazione, deve, di converso, intensificarsi il controllo sul procedimento di valutazione, che si riflette, tra l’altro, nella necessità di una particolare chiarezza e di una particolare comprensibilità della formazione lineare della decisione, che deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e non presentare salti logici, così che <corsivo>“lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione” </corsivo>(Consiglio di Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552).</h:div><h:div>2.4. - In tale cornice di riferimento assume valore la mancata considerazione della non tempestiva attivazione, da parte del dott. Falcone, delle valutazioni di professionalità, non già perché circostanza di per sé determinante, ma in quanto astrattamente idonea a concorrere nella complessiva valutazione del profilo professionale del magistrato. Il Capo XIII della circolare n. 20691 in data 8 ottobre 2007, al punto 3, stabilisce che «<corsivo>costituisce dovere del magistrato interessato, nonché di tutti gli organi coinvolti nel procedimento, operare perché ciascun incombente sia assolto in maniera da garantire il rigoroso rispetto dei termini indicati, in attuazione del principio del governo partecipato che postula la responsabilizzazione diretta di tutti i magistrati a qualsiasi titolo coinvolti, allo scopo di favorire il perseguimento degli obbiettivi di comune e generale utilità</corsivo>».</h:div><h:div>Condivisibilmente, dunque, il primo giudice ha rilevato tale vizio motivazionale, precisando che «<corsivo>la mancata attivazione o collaborazione è idonea a frustrare le esigenze organizzative, di monitoraggio, di celerità procedimentale e di parità di trattamento tra magistrati del medesimo concorso ampiamente descritte nella circolare medesima, che attribuisce inequivocabilmente a tali finalità un notevole rilievo</corsivo>». Non si pone dunque un problema di legittimazione alla procedura concorsuale per il conferimento di funzioni semidirettive (né può dirsi che la sentenza abbia introdotto un nuovo indicatore di diligenza o di capacità organizzativa), ma di completa cognizione del profilo professionale del magistrato scrutinato, desumibile dalle valutazioni di professionalità, il cui giudizio positivo presuppone che tutti i parametri siano positivi (capacità, laboriosità, diligenza, impegno), oltre che dal parere attitudinale espresso dal Consiglio giudiziario (si consideri, in termini di comparazione, che il dott. Falcone, al momento della domanda, era alla terza valutazione di professionalità, mentre il dott. Novelli aveva conseguito la settima valutazione). </h:div><h:div>2.5. - Analoga considerazione può essere svolta con riguardo al ritardo maturato dal dott. Falcone nell’attività di servizio. </h:div><h:div>Deduce l’appellante che tale assunto si fonda su di un’erronea lettura del dato statistico (che teneva conto dei procedimenti a carico di ignoti) e che il provvedimento di rientro dall’arretrato, oltre che successivo al periodo preso in considerazione dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> del concorso, è dipeso piuttosto da concomitanti e gravosi impegni nell’ambito della DDA e quale referente dell’Ufficio Innovazione.</h:div><h:div>Anche in tale caso non può che ravvisarsi il vizio motivazionale. Si intende con ciò osservare che il dato numerico non poteva essere semplicemente omesso, né dato per scontato in considerazione dell’importanza dei procedimenti trattati dal dott. Falcone, o di altre parimenti meritevoli ragioni, ma doveva essere valutato e, se del caso, considerato irrilevante, alla stregua di una puntuale e trasparente analisi, idonea a formulare un giudizio attitudinale complessivo ed unitario. In tale direzione milita anche l’art. 36, lett. <corsivo>b)</corsivo>, del Testo Unico, il quale chiarisce come il merito e le attitudini siano desunti dai dati ricavabili, tra l’altro, “<corsivo>dalle risultanze relative al carico e alla natura del lavoro svolto, in particolare come desumibili dalle rilevazioni statistiche</corsivo>”.</h:div><h:div>3. - L’appello incidentale del dott. Novelli censura poi la sentenza di prime cure laddove ha ritenuto insussistente una carenza istruttoria o motivazionale con riferimento all’aggiornamento professionale del dott. Falcone; deduce l’appellante incidentale che il dott. Falcone, come si evince dall’autorelazione, non ha partecipato ad un’iniziativa formativa della Scuola Superiore della Magistratura dal 2008, violando così la disposizione di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 26 del 2006; di qui l’erroneità della sentenza che ha ritenuto documentata la partecipazione a corsi di aggiornamento facendo riferimento solamente ad un attestato di partecipazione al seminario di studi intitolato “le risorse per la giustizia” tenuto a Napoli tra il 27 ed il 29 marzo 2017, e dunque in epoca successiva al termine di scadenza (16 gennaio 2017) per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. </h:div><h:div>L’appello incidentale è infondato.</h:div><h:div>Si evince infatti dalla documentazione in atti che il dott. Falcone ha partecipato, oltre che all’incontro di studio sul tema “<corsivo>I Consigli giudiziari</corsivo>” tenutosi nei giorni 12-13 giugno 2008, anche all’incontro sul tema <corsivo>“Corso Giovanni Falcone : la criminalità organizzata; analisi del fenomeno e strumenti di indagine</corsivo>” tenutosi dal 17 al 19 gennaio 2011, nonché all’ulteriore incontro di studio su <corsivo>“Le rappresentazioni della giustizia-Corso Duplicato”</corsivo>, tenutosi dal 16 al 18 aprile 2012. </h:div><h:div>Sotto il profilo dell’obbligo formativo può ritenersi dunque sostanzialmente rispettata la previsione di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 26 del 2006.</h:div><h:div>4. - Alla stregua di quanto esposto, gli appelli principali, riuniti, devono essere respinti; analogamente, devono essere respinti gli appelli incidentali del dott. Novelli.</h:div><h:div>Sussistono i motivi prescritti dalla legge, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, così decide : a) riunisce i ricorsi iscritti <corsivo>sub</corsivo> nn. 3555/2019 e 3678/2019 del R.G.; b) li respinge entrambi; c) respinge gli appelli incidentali del dott. Novelli; d) compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Stefano Fantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>