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   <Provvedimento>
      <meta id="20190362520190530141844689" descrizione="" gruppo="20190362520190530141844689" modifica="5/31/2019 12:15:28 PM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="03625"/>
            <fascicolo anno="2019" n="02730"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2019\201903625\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Paolo Troiano</firma>
            <data>31/05/2019 12:15:28</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Luca Monteferrante</firma>
            <data>30/05/2019 19:20:05</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>31/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>



9                                                <nuova>9</nuova>
            <ereditata>9</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Paolo Troiano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Luca Monteferrante,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>dell’ordinanza cautelare del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del provvedimento n. 360599/T-6-3 di rigetto dell'istanza presentata in data 16.12.2018 dal Carabiniere-OMISSIS- di assegnazione temporanea al Comando Legione C.C. Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 3625 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero della Difesa, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;</h:div>
            <h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Avagliano su delega dell’avvocato Antonella Russo e l'Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Rilevato, ad un primo esame tipico della fase cautelare, che l’appello risulta assistito dal requisito del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> atteso che le motivazioni di carattere organizzativo rappresentate nel provvedimento impugnato non integrano “casi o ipotesi eccezionali” richiesti dall’art. 42 <corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n.151/2001, come modificato dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 per negare il trasferimento temporaneo.</h:div>
         <h:div>Rilevato, in particolare, che, secondo la consolidata giurisprudenza cautelare della Sezione (da ultimo ordinanza n. 4079 del 2018; ordinanza n. 1703 del 2019 e n. 4348 del 2018), la norma impone all’Amministrazione l’onere di supportare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nella sede di appartenenza che nella specie non sono statati allegati.</h:div>
         <h:div>Rilevato che le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o in generiche esigenze di funzionalità della sede di attuale appartenenza, ma devono essere - appunto - eccezionali e soprattutto documentate (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, sentenza 1° aprile 2016, n. 1317; sez. IV, ordinanza 26 maggio 2017, n. 2243; sez. IV, ordinanza 6 dicembre 2017, n, 5288).</h:div>
         <h:div>Rilevato inoltre la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile atteso che il tempo occorrente per la decisione del ricorso nel merito consuma irrimediabilmente l’arco temporale in cui è ammesso il trasferimento temporaneo per la cura dei figli minori in tenera età e ciò <corsivo>a fortiori</corsivo> nel caso di specie in cui la figlia del ricorrente risulta affetta da asfissia perinatale e come tale bisognevole di cure e di speciale supporto da parte dei genitori.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 3625/2019) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica nel rispetto dei criteri direttivi indicati in motivazione.</h:div>
         <h:div>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="30/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Anna Angela Casale</h:div>
            <h:div>Luca Monteferrante</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>*****************************************************************</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3625/2019) wurde an ............................. gesendet </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Roma ....................</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL DIRIGENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
