<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190347120230629114406190" descrizione="" gruppo="20190347120230629114406190" modifica="6/29/2023 6:18:47 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Novadomus S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="03471"/><fascicolo anno="2023" n="06513"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190347120230629114406190.xml</file><wordfile>20190347120230629114406190.docm</wordfile><ricorso NRG="201903471">201903471\201903471.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Maggio</firma><data>29/06/2023 18:18:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00606/2018, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3471 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Novadomus s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Savoia, n. 72; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, in persona dei rispettivi rappresentanti legali<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati <corsivo>ex lege</corsivo>; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Ciaglia;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con istanza in data 26/3/2008 la Novadomus s.r.l. ha chiesto al Comune di Rocchetta a Volturno di poter demolire e ricostruire un fabbricato di sua proprietà ubicato su un’area, soggetta a vincolo paesaggistico, classificata dallo strumento urbanistico come zona “B”.</h:div><h:div>Sulla richiesta è intervenuto il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, che, su ricorso della Novadomus, è stato annullato dal T.A.R. Molise con sentenza 15/3/2017, n. 86.</h:div><h:div>La Soprintendenza ha, quindi, riprovveduto sulla richiesta avanzata dalla Novadimus confermando il proprio orientamento negativo con la determinazione 22/5/2017, prot. n. MIBACT-SABAP-MOL-PAES- 05654 basata sulla motivazione qui di seguito riportata per stralci.</h:div><h:div>“<corsivo>Il piano urbanistico, con i suoi indici e standards che bene si adatterebbero ad una periferia urbana di un moderno centro abitato, ha di fatto determinato la creazione di un insieme edilizio di notevolissime dimensioni che per caratteristiche estetiche e semantiche ha notevolmente contribuito ad una diversa caratterizzazione dei luoghi che di fatto non è più la stessa che si percepiva all’epoca delle prime autorizzazioni, influendo in maniera sostanziale sul notevole pregio paesaggistico sia del luogo fruito dal suo interno che del paesaggio percepito a lontano ed in particolare dalla valle sottostante ove sorge l’abitato moderno del comune</corsivo>. […].<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Le previsioni urbanistiche </corsivo>[…]<corsivo> non possono essere considerate pienamente collimanti con le esigenze della tutela del paesaggio e del territorio e questa Soprintendenza non può essere vincolata dalle stesse nell’esercizio della funzione di tutela </corsivo>[…]<corsivo>. È stato osservato che il fabbricato antico esistente sul lotto sia in stato di abbandono e degrado </corsivo>[…]<corsivo> non è ragione sufficiente per determinarne la soppressione volontaria, soprattutto se determinata dalla necessità di realizzare al suo posto edifici tipologicamente e formalmente inadeguati </corsivo>[…]<corsivo> Nemmeno può essere addotta a giustificazione </corsivo>[…]<corsivo> il fatto che in precedenza è stata valutata positivamente l’eliminazione di un analogo e forse più significativo manufatto </corsivo>[…]<corsivo> in quanto ogni situazione, proposta progettuale o trasformazione di luoghi e assetti paesaggistici costituisce un fatto a sé </corsivo>[…]<corsivo> procedere con unità di giudizio rispetto ad interventi simili in un contesto tanto modificato non è tecnicamente possibile e l’espressione di valutazioni contrastanti non deve apparire contraddittoria </corsivo>[…]<corsivo>. Presenza essenziale ed imprescindibile in tale contesto è quella dei fabbricati più antichi, di modeste dimensioni, caratterizzati da forme semplici, costruiti con la tecnologia della pietra e del legno, per rispondere ad esigenze modeste di una piccola comunità locale, essenzialmente rurale </corsivo>[…]<corsivo> Il presente parere non esclude la possibilità di un evento evolutivo dell’attuale situazione edilizia, ma, diversamente che in passato </corsivo>[…]<corsivo> si suggerisce di adottare soluzioni che non prevedano la demolizione del fabbricato nella sua parte antica e strutturalmente omogenea </corsivo>[…]<corsivo> e di trovare soluzioni progettuali indirizzate verso il suo recupero e ampliamento, che possano consentire, anche a costo di una riduzione dei volumi conseguibili, di contemperare la necessità della tutela del paesaggio con quella di realizzare un intervento edilizio espansivo delle attuali consistenze</corsivo>”.</h:div><h:div>La Novadimus ha, pertanto, proposto ricorso al medesimo Tribunale al quale ha chiesto, in via principale, l’ottemperanza alla citata sentenza n. 86/2017, e, in subordine, l’annullamento del nuovo pronunciamento negativo.</h:div><h:div>Il giudice adito, con sentenza 11/1/2018, n. 7, ha dichiarato inammissibile  </h:div><h:div>l’azione di ottemperanza, e, previa conversione del rito, ha definito la domanda impugnatoria respingendola con sentenza 12/10/2018, n. 606.</h:div><h:div>Avverso quest’ultima decisione ha proposto appello la Novadomus.</h:div><h:div>Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione appellata.</h:div><h:div>Con successiva memoria la parte appellante ha ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 22/6/2023 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>Ha carattere assorbente l’esame della censura con cui si critica l’appellata sentenza nella parte in cui non ha rilevato l’illegittimità dell’impugnato parere negativo in quanto basato su valutazioni che non avrebbero tenuto conto dell’effettiva realtà dei luoghi interessati dall’intervento proposto. Questi, infatti, in virtù di una pluralità di interventi, tutti legittimamente assentiti, anche sotto il profilo paesaggistico, avrebbero subito una trasformazione tale da rendere il valore tutelato non più riconoscibile. </h:div><h:div>La doglianza merita accoglimento.</h:div><h:div>Occorre premettere, in punto di diritto, che la valutazione che l'Amministrazione è chiamata a compiere in sede di rilascio del parere sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica, va, necessariamente, riferita alla circostante, anche se circoscritta, realtà dei luoghi nei quali il manufatto da realizzare dovrà inserirsi, dal momento che l'obiettivo da perseguire, nell'esercizio della funzione di tutela, è l'effettiva tutela del paesaggio, e non l'inutile evocazione di un valore astratto ed irreale.</h:div><h:div>Il giudizio di comparazione dell'opera al contesto da difendere va, conseguentemente, compiuto tenendo presenti le effettive e reali condizioni di sistema dell'area su cui l’intervento andrà a incidere (Cons. Stato, Sez. VI, 21/7/2011, n. 4418; 29/12/2010, n. 9578).</h:div><h:div>Nel caso che occupa, l’impugnato parere negativo è motivato rilevando che l’insieme sarebbe “<corsivo>tale da consentire tuttora la lettura e l’interpretazione storico-urbanistica della evoluzione e trasformazione del luogo, nonché delle diverse forme di frequentazione e uso dello stesso determinando lo specifico interesse paesaggistico dell’intero spazio considerato nella sua totalità.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Presenza essenziale e imprescindibile in tale contesto è quella dei fabbricati più antichi, di modeste dimensioni, caratterizzati da forme semplici, costruiti con la tecnologia della pietra e del legno, per rispondere ad esigenze modeste di una piccola comunità locale, essenzialmente rurale, che viveva senza particolari confort, in abitazioni essenziali e dagli spazi contenuti ma sempre dignitosamente composte e architettonicamente decorose</corsivo>”.</h:div><h:div>Per tali ragioni non sarebbe possibile “<corsivo>…valutare positivamente, insieme alla scomparsa di un fabbricato d’epoca, interessante per i suoi connotati culturali e per il contributo alla qualificazione estetica e storica che con la sua presenza riesce a fornire al contesto tutto, la successiva e conseguente realizzazione al suo posto di un più grande complesso della dimensione di dieci alloggi che per caratteristiche dimensionali, formali, tipologiche e culturali si pone come esempio di edilizia intensiva di tipo condominiale realizzato  in diretta continuazione delle esperienze antecedenti di cui si è detto sopra, la cui realizzazione oltre che privare il contesto di un ulteriore esempio di antica edilizia, aggraverebbe l’impatto paesaggistico negativo prodotto da siffatta edilizia moderna, sia a causa della sua estraneità e incongruità semantica con i luoghi, sia a causa della sua soverchiante capacità espressiva che ne aggrava l’impatto stesso, acuito dall’effetto cumulo che scaturirebbe dal suo sommarsi agli estesi volumi già edificati</corsivo>”.</h:div><h:div>Sennonché, come correttamente rilevato dall’appellante, tale motivazione non tiene conto della reale situazione dei luoghi.</h:div><h:div>Questi, infatti, a causa di una pregressa e intensa attività edificatoria (assentita sia sotto il profilo urbanistico-edilizio, sia sotto quello paesaggistico), hanno subito una profonda trasformazione, di modo che il paesaggio rurale che con l’impugnato diniego si vorrebbe preservare, non è più percepibile, risultando ormai irrimediabilmente compromesso, </h:div><h:div>come chiaramente emerge dai non contestati allegati fotografici depositati in giudizio, dai quali si ricava che, nella zona considerata, non risultano significative presenze di vetusti fabbricati rurali (fatta eccezione per quello di proprietà dell’appellante, peraltro in stato di avanzato degrado e non vincolato), bensì soltanto una molteplicità di recenti edifici, con destinazione residenziale, espressione di differenti stili e tipologie costruttive. </h:div><h:div>Che tale sia la situazione in fatto, risulta, del resto, ammesso dalla stessa Soprintendenza, la quale nell’avversato parere afferma che:</h:div><h:div>a) il contesto considerato è connotato da “<corsivo>…un insieme edilizio di notevolissime dimensioni che per caratteristiche estetiche e semantiche ha notevolmente contribuito ad una diversa caratterizzazione dei luoghi che di fatto non è più la stessa che si percepiva all’epoca delle prime autorizzazioni influendo in maniera sostanziale sul notevole pregio paesaggistico sia del luogo fruito dal suo interno che del paesaggio percepito a lontano ed in particolare dalla valle sottostante ove sorge l’abitato moderno del comune</corsivo>”;</h:div><h:div>b) gli interventi realizzati hanno “<corsivo>…portato ad una profonda modifica del pregevole dato paesaggistico originario, pesantemente ferito da una presenza estranea non solo per caratteristiche estetiche e formali, ma anche culturali, in quanto espressione di modi di costruire e di fruire gli spazi più propri di altri contesti residenziali e quindi percepito come incongruo e di fatto contrastante con il carattere culturale e con l’estetica del luogo interessato</corsivo>”. </h:div><h:div>Giova, altresì, soggiungere che, non per nulla, il piano territoriale paesistico-ambientale di area vasta (P.T.P.A.A.V.) n. 7, include il lotto di terreno interessato dall’intervento proposto dalla Novadomus in “<corsivo>zona bianca</corsivo>”, la quale, in base alle norme tecniche di attuazione del suddetto piano, è caratterizzata dalla “<corsivo>prevalenza di elementi di valore basso</corsivo>”.</h:div><h:div>L’appello va, in definitiva, accolto.  </h:div><h:div>Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla il provvedimento con esso impugnato.</h:div><h:div>Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante, liquidandole, forfettariamente, in complessivi € 4.000/00 (quattromila), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Bassanelli</h:div><h:div>Alessandro Maggio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>