<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190296620190816150534087" id="20190296620190816150534087" modello="3" modifica="9/10/2019 2:06:41 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="02966"/><fascicolo anno="2019" n="06207"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190296620190816150534087.xml</file><wordfile>20190296620190816150534087.docm</wordfile><ricorso NRG="201902966">201902966\201902966.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2019\201902966\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>marco lipari</firma><data>10/09/2019 14:06:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierfrancesco Ungari</firma><data>16/08/2019 15:23:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/09/2019</dataPubblicazione><classificazione>101<nuova>101</nuova><ereditata>101</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Umberto Maiello,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2966 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Comune Di -OMISSIS- non costituito in giudizio; </h:div><h:div>- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Franco Gagliardi La Gala, Giovanni Caponio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Caponio, Franco Gagliardi La Gala, Gianluigi Pellegrino e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La controversia trae origine dallo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-, con conseguente affidamento della gestione ad una commissione straordinaria, disposti, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs 267/2000, mediante d.P.R. in data 25 settembre 2017.</h:div><h:div>2. Lo scioglimento, unitamente agli atti presupposti (deliberazione del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2017, proposta del Ministro dell’interno ed allegata relazione del Prefetto di Bari in data 28 giugno 2017, sospensione interinale degli organi comunali ordinari in data 25 settembre 2017), sono stati impugnati dinanzi al TAR per il Lazio dal Sindaco sostituito.</h:div><h:div>3. Il ricorrente ha prospettato in primo grado l’insussistenza dei presupposti ai quali l’art. 143 del d.lgs. 167/2000 subordina lo scioglimento, vale a dire  di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori … ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. </h:div><h:div>4. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (I, n. -OMISSIS-), è pervenuto alla conclusione che gli atti gravati, per assenza di univocità e concretezza delle evidenze utilizzate, non siano in grado di dimostrare la sussistenza di detti presupposti normativi, ed ha quindi accolto il ricorso, annullando lo scioglimento.</h:div><h:div>5. La sentenza è stata appellata dal Ministero dell’interno, che ha contestato puntualmente l’interpretazione data dal TAR ed ha prospettato di contro la sussistenza di elementi, seppure in massima parte di carattere indiziario, comunque sufficienti, alla luce del criterio del “più probabile che non”, ad integrare la fattispecie delineata dall’art. 143, cit.</h:div><h:div>6. L’appellato si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, anche riproponendo, ai sensi dell’art. 101, cod. proc. amm., le censure di sviamento di potere incentrate sull’esistenza di un disegno preordinato all’eliminazione del sindaco dal prossimo agone elettorale, avallato da denunce da parte dei consiglieri di opposizione e da interventi di rappresentanti politici nazionali.</h:div><h:div>7. Con memoria conclusionale, l’appellato ha infine lamentato, a riprova della fondatezza di dette censure, che nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 giugno 2017 (che ha dato il via alla nomina della Commissione d’accesso ai sensi dell’art. 143, cit.), fossero state introdotte notizie (in particolare, circa il pregresso servizio del sindaco nella Guardia di Finanza e la sua rimozione per motivi disciplinari, ovvero circa l’esistenza di precedenti di polizia ed indagini giudiziarie a suo carico), destituite di ogni fondamento ma tuttavia idonee ad orientare fin dall’origine, secondo uno schema precostituito, il processo valutativo.</h:div><h:div>In definitiva, secondo l’appellato, lo scioglimento sarebbe stato disposto, al di fuori di una lettura imparziale degli elementi oggettivi raccolti dalla Commissione, bensì in ossequio ad un atteggiamento pregiudizialmente ostile da parte di alcuni esponenti politici e sulla spinta dell’eco mediatica delle loro dichiarazioni.</h:div><h:div>8. In sede cautelare, l’esecutività della sentenza appellata è stata sospesa dapprima con decreto monocratico n. -OMISSIS-, e quindi – sulla base della circostanza che l’appellato aveva confermato di non opporsi al prolungamento dell’effetto inibitorio a condizione di una sollecita fissazione del merito – con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, che ha altresì disposto l’acquisizione della documentazione riservata versata in primo grado.</h:div><h:div>9. Giova subito precisare che le argomentazioni di censura riproposte dall’appellato delineano uno scenario, nel quale andrebbero collocati gli elementi esaminati dal TAR, che tuttavia non trova riscontro nella proposta ministeriale e nella relazione prefettizia formalmente alla base del decreto di scioglimento.</h:div><h:div>Quelle prese in esame dal TAR costituiscono le motivazioni che supportano il provvedimento impugnato, ed è rispetto ad esse che occorre condurre il sindacato di legittimità, mentre non è possibile dare spazio a supposizioni, al limite della congettura, che non hanno trovato riscontro e seguito negli ulteriori atti del procedimento (e non vi è quindi neanche il bisogno di stabilire se le argomentazioni dell’appellato si pongano in linea di continuità con le deduzioni del primo grado, ovvero siano giustificate da nuove risultanze documentali).</h:div><h:div>10. Più in generale, può convenirsi che alcuni degli elementi sui quali si era originariamente appuntata l’attenzione degli organi ministeriali, abbiano poi perso ogni connotazione quali indizi di possibili infiltrazione o condizionamento da parte della criminalità organizzata. Rientra certamente nella strategia difensiva dell’appellato enfatizzarne l’esistenza, ma in questa sede occorre guardare agli elementi oggettivi che restano non giustificati né giustificabili, e quindi insuscettibili – secondo il criterio del “più probabile che non”, utilizzabile nella materia secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione – di una qualificazione alternativa a quella, di elementi indiziari rilevanti, data ad essi dalla Prefettura di Bari. </h:div><h:div>11. Il TAR ha premesso alla sua analisi una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati riguardo all’applicazione dell’art. 143, cit.. In particolare, sottolineando che:</h:div><h:div>- lo scioglimento si connota quale misura di carattere “straordinario” per fronteggiare un’emergenza “straordinaria”, e l’amministrazione ha ampi margini di apprezzamento nel valutare gli elementi tali da rendere plausibili collegamenti o condizionamenti, anche se non traducibili in singoli addebiti personali e pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale (in quanto assi portanti della valutazione sono la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale);</h:div><h:div>- tuttavia, oltre alla commissione di atti illegittimi da parte dell’amministrazione, è necessario un <corsivo>quid pluris</corsivo>, consistente in una condotta, attiva od omissiva, non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obbiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi; </h:div><h:div>- detti elementi vanno considerati nel loro insieme, poiché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione riconducibile alla previsione di legge.</h:div><h:div>12. Si tratta di principi consolidati, e rispetto alla loro individuazione non vi sono censure nell’appello del Ministero, che contesta l’applicazione fattane dal TAR.</h:div><h:div>13. Il TAR ha quindi mosso rilievi alla relazione prefettizia, e conseguentemente alla proposta ministeriale, sotto il profilo dell’impostazione logico motivazionale, in quanto, a suo avviso:</h:div><h:div>- pur dando atto che l’operazione “-OMISSIS-” (nella quale erano stati inizialmente coinvolti, unitamente a soggetti riconducibili ai locali clan, anche alcuni amministratori) si è conclusa con la condanna dei soli indagati per reati di criminalità organizzata e con l’assoluzione degli amministratori coinvolti, ha continuato ad utilizzare la prospettazione accusatoria formulata in sede di indagine, sia per definire il profilo dei singoli consiglieri e assessori, sia per provare le frequentazioni problematiche degli altri amministratori laddove abbiano con i primi rapporti amicali o di consuetudine;</h:div><h:div>- ha enfatizzato il dato della continuità tra le amministrazioni succedutesi, tuttavia riferendolo espressamente alla compagine eletta nel 2010, quindi successivamente all’operazione “-OMISSIS-”; comunque, si tratterebbe di un dato non portatore di un intrinseco disvalore, né sintomatico, di per sé, dell’esistenza di collegamenti e condizionamenti con la criminalità organizzata;</h:div><h:div>- ha valorizzato la collocazione territoriale del comune, che, però, nulla dice, di per sé, in ordine all’eventuale collegamento esistente tra gli amministratori e la criminalità organizzata, posto che nessuna realtà locale deve scontare pregiudizialmente la mera appartenenza a un più vasto territorio, ritenuto, sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello storico, pervasivamente interessato dalla presenza di fenomeni criminali radicati e organizzati nel territorio. </h:div><h:div>14. L’appello contesta apertamente dette valutazioni, negando che la relazione prefettizia sia incorsa in tali vizi.</h:div><h:div>Il Collegio non ritiene che i rilievi di ordine generale mossi dal TAR possano assumere particolare importanza; e comunque condivide la tesi ministeriale, secondo la quale non possono inficiare le valutazioni effettuate dalla Prefettura riguardo ai singoli elementi contestati all’amministrazione comunale ed al valore della loro sommatoria.</h:div><h:div>Giova ricordare che un primo accesso presso il Comune di -OMISSIS- era stato disposto nel 2009, a seguito dell’avvio dell’operazione -OMISSIS-, e in seguito vi sono state consultazioni elettorali nel 2010 e nel 2013.</h:div><h:div>L’accesso sfociato nel provvedimento di scioglimento è stato disposto in data 16 novembre 2016, sull’onda di fatti accaduti nel precedente mese di -OMISSIS-, in occasione della festa patronale di -OMISSIS-, e sulla base degli elementi emersi in una riunione di coordinamento delle forze di polizia tenutasi in data 28 settembre 2016.</h:div><h:div>La circostanza che il Comune fosse oggetto di attenzione risalente da parte della Prefettura può aver comportato che l’attività della Commissione si sia svolta in un’ottica di continuità con il lavoro pregresso, e, in qualche passaggio della relazione, si sia risolta nella giustapposizione tra considerazioni originarie e considerazioni aggiornate, che hanno tenuto conto delle vicende sopravvenute (in primis, la sentenza della Corte d’Appello di Bari, I, n. -OMISSIS-, sull’operazione -OMISSIS-, i cui esiti sono stati menzionati). </h:div><h:div>Tuttavia, non sembra che la presenza di accostamenti suggestivi tra l’ipotesi accusatoria, poi non condivisa dal giudice penale, e gli elementi oggettivi contestati nei confronti di alcuni amministratori locali, abbia condizionato la corretta descrizione dei fatti e la formulazione delle considerazioni conclusive e rilevanti riguardo al significato indiziario da essi ritraibile.</h:div><h:div>15. E’ dunque sulla descrizione e valutazione degli elementi contestati che deve soffermarsi l’esame in questa sede, per stabilire se possa ritenersi logico attribuire ad essi un disvalore sintomatico, ulteriore rispetto a quello non ritenuto sussistente in sede penale, e idoneo ad integrare i presupposti richiesti dall’art. 143.</h:div><h:div>In questa prospettiva, la continuità personale tra i componenti delle amministrazioni che si sono succedute - anzi, come sottolinea la relazione prefettizia, “le continue e frequenti migrazioni di consiglieri dalla minoranza alla maggioranza, girandola di nomine assessorili e surroghe consiliari che hanno messo in luce strettissimi legami parentali tra gli stessi” -  costituiscono un dato oggettivo, che risulta suffragato attraverso l’elencazione analitica delle cariche e delle vicende politiche dei diversi amministratori comunali, e che può assumere o meno un significato in relazione agli elementi che connotano le condotte dei singoli e li pongono, direttamente o indirettamente, in collegamento con soggetti controindicati.</h:div><h:div>16. Ed anche l’analitica mappatura delle aree di influenza e delle vicende che testimoniano l’evoluzione nella distribuzione del potere all’interno della criminalità organizzata nel territorio in questione, pure contenute nella relazione, lungi dal costituire un pregiudizio fuorviante, forniscono un fondamentale presupposto per interpretare il significato delle condotte contestate agli amministratori.</h:div><h:div>Che, poi, oggi, realtà locali diverse ed a lungo ritenute lontane dagli stessi fenomeni per ragioni geografiche, non possano più essere ritenuti indenni ed immuni dal pericolo di un radicamento della criminalità organizzata, implementatasi in conformità allo sviluppo delle forme di comunicazione e al più elevato grado di complessità delle sottostanti organizzazioni, è argomento che, se rende l’aspetto territoriale non più dirimente, certo non lo priva di significato.</h:div><h:div>17. Il TAR ha effettuato una disamina analitica dei principali elementi individuati dalla Prefettura di Bari.</h:div><h:div>Si esaminano appresso, seguendo l’ordine espositivo della sentenza, in linea di massima rispettato anche dal ricorso d’appello.</h:div><h:div>18. Il TAR ha anzitutto stigmatizzato l’uso di formule generiche e assertive, evocative di collegamenti e cointeressenze degli amministratori locali con la criminalità organizzata, tuttavia non puntualmente correlate a dati fattuali e concreti.</h:div><h:div>18.1. In questa prospettiva, ha evidenziato, riguardo al sindaco, che la denuncia per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 319 quater c.p. si è conclusa con una pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto (cfr. Corte d’Appello di Bari, II, n. -OMISSIS-); e che la circostanza che la società della quale è dipendente annoveri, quale ex socio ed attuale dipendente, -OMISSIS- - -OMISSIS- con -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- di appartenenti all’omonimo clan locale - non assume valenza probatoria, in quanto l’-OMISSIS- è gravato da meri “pregiudizi” penali, ma non da precedenti in senso tecnico, ed il sindaco, a seguito dell’elezione, ha chiesto di essere collocato in aspettativa, mentre i “precedenti di polizia” menzionati a suo carico non risultano aver dato luogo a sentenze di condanna.</h:div><h:div>18.2. Né maggior consistenza, secondo il TAR, presentano le indicazioni delle frequentazioni di altri membri della giunta o del consiglio (coinvolti nell’operazione -OMISSIS- e poi assolti) e a incontri con pregiudicati, la cui descrizione presenta un alto tasso di assertività e uno scarso tasso di dettaglio, tale da non consentire all’interprete di vagliarne la significativa reiterazione e la collocazione nel tempo. </h:div><h:div>18.3. Il Collegio osserva, di contro, che non appare logico degradare ad elemento “assolutamente insignificante”, come vorrebbe l’appellato, la sua assunzione, fin dal 2007, da parte di una impresa (all’epoca la -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-, di nuova costituzione).</h:div><h:div>Infatti, rappresentante legale della società fino al 2012, è stato un soggetto stretto affine di esponenti della consorteria territorialmente egemone, che in seguito risulta assunto come dipendente. Inoltre, dell’impresa (una volta divenuta -OMISSIS- di -OMISSIS-) ha fatto parte quale socio accomandante un consigliere comunale di maggioranza, -OMISSIS-, il quale risulterebbe più volte controllato in compagnia di diversi soggetti controindicati, in quanto contigui o affiliati a clan locali, ed inoltre risultano, rispettivamente,  legale rappresentante e socio i -OMISSIS- di quest’ultimo, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Senza contare che il sindaco, sempre secondo la prospettazione dell’appello, non specificamente confutata, “pur svolgendo come attività prevalente quella di -OMISSIS- e non percependo compensi, dichiara anche sotto il profilo fiscale di svolgere attività di -OMISSIS-” alle dipendenze di detta società.</h:div><h:div>La consistenza fattuale di tali elementi evidenzia che vi sono cointeressenze economiche e collegamenti con amministratori e con soggetti controindicati.</h:div><h:div>19. Per il TAR, anche l’episodio del -OMISSIS-, durante i festeggiamenti della festa patronale di -OMISSIS- del -OMISSIS- 2016, di una -OMISSIS- “-OMISSIS-” dalla (summenzionata) famiglia -OMISSIS-, non può assumere una valenza dirimente. Ciò, poiché l’episodio è avvenuto su iniziativa della sola famiglia -OMISSIS-, era del tutto estraneo al programma redatto dal comitato organizzatore, è avvenuto nel cuore della notte e senza che vi abbiano in qualche modo preso parte sindaco e assessori (i quali non erano, in concreto, nella possibilità di conoscere e prevenire l’evento).</h:div><h:div>Anche la contestazione che il Sindaco e alcuni consiglieri di maggioranza non si siano dissociati dalla vicenda, fornendone, anche nella sede consiliare, una lettura “negazionista”, deve assumere secondo il TAR un significato ridotto, posto che “il Sindaco ha chiaramente condannato l’evento in sé, manifestando, tuttavia, contestualmente, la sua disapprovazione per la campagna di stampa che aveva automaticamente fatto discendere dal -OMISSIS- della -OMISSIS- la riconducibilità dell’intero paese all’orbita della criminalità organizzata” e che “La medesima finalità di difesa dell’immagine del Comune ricorre nelle dichiarazioni dei consiglieri, sebbene alcuni di essi, come osservato nella relazione, non abbiano preso le distanze dall’ambiente criminale nel quale il -OMISSIS- dimostrativo era maturato”.</h:div><h:div>19.1. Ad avviso del Collegio, invece, correttamente la relazione prefettizia ha attribuito un ruolo centrale alla vicenda del -OMISSIS- della -OMISSIS- (del resto, dichiaratamente all’origine della decisione di accesso al Comune), mentre l’interpretazione che ne ha dato il TAR appare ingiustificatamente riduttiva e non coerente con i dati di fatto.</h:div><h:div>Che il -OMISSIS- sia stato commissionato da -OMISSIS- -OMISSIS-, ritenuto esponente di primo piano dell’omonima famiglia malavitosa, non viene contestato.</h:div><h:div>Che la festa patronale sia un momento fondamentale per la vita della comunità locale e rappresenti, anche in ragione della presenza dei -OMISSIS- emigrati all’estero e degli abitanti dei paesi vicini, un’occasione di verifica e conferma dei legami famigliari e di coesione sociale, non sembra ragionevolmente dubitabile. Così come il significato altamente simbolico di ciò che accade in una simile ricorrenza (peraltro, la circostanza che il -OMISSIS- sia avvenuto all’una di notte del -OMISSIS-, se si considerano le abitudini diffuse nel Meridione, non lo colloca affatto in un ambito marginale, ma anzi alla chiusura se non al culmine della giornata di festa).</h:div><h:div>Ciò detto, dagli atti si ricava che il -OMISSIS- della -OMISSIS- fosse stato sì programmato dal comitato organizzatore (che, come sempre avviene, sorge sulla base di iniziativa spontanea dei cittadini, e rispetto al quale il Comune si limita a dare un contributo finanziario), e che la famiglia -OMISSIS- si sia offerta di “sponsorizzarlo”, pagandone i costi, in cambio della possibilità di scegliere la scritta sulla -OMISSIS- (il messaggio ad esso affidato).</h:div><h:div>Questa è stata “-OMISSIS-”, in cui il riferimento, accanto e prima a quello del santo patrono, era verosimilmente riconducibile (dalla generalità dei cittadini al corrente della storia recente del paese) al -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-, di nome -OMISSIS-, ucciso in paese nel -OMISSIS- in un agguato mafioso.</h:div><h:div>Dunque, un modo di celebrare il defunto, ma anche la potenza della famiglia, nel contesto di un’occasione collettiva centrale nella vita cittadina.</h:div><h:div>Ora, che i membri del comitato organizzatore, pur essendovi stato un precedente analogo tre anni prima (con il -OMISSIS- di una -OMISSIS- con la scritta “Famiglia -OMISSIS-”), non abbiano avuto nulla da ridire sulla proposta di sponsorizzazione, sembratagli (ancora, secondo quanto sottolineato dallo stesso appellato, in sede di dichiarazioni rese al PM della DDA di Bari) cosa del tutto normale e priva di implicazioni negative, può spiegarsi (anche se non giustificarsi), con una insufficiente comprensione del significato e delle implicazioni civiche del fatto.</h:div><h:div>Come riconosce il TAR, è soprattutto nelle reazioni degli amministratori locali, a seguito della risonanza che ha avuto sulla stampa locale e nazionale e nel dibattito politico (che registra anche la presentazione di un’interpellanza parlamentare e dichiarazioni del presidente della Commissione parlamentare antimafia), che risiede il significato allarmante dell’episodio. Quello che non ci si può aspettare dai comuni cittadini, deve invece esigersi dai rappresentanti delle istituzioni; tuttavia, le dichiarazioni del sindaco e di alcuni consiglieri comunali alla stampa locale sono state di minimizzazione dell’accaduto o addirittura di solidarietà con la famiglia. Così che risulta confermata la valutazione data dalla relazione prefettizia nel senso di “un atteggiamento diretto a minimizzare, frammentare, sminuire una situazione che, se legata alla incidenza della criminalità organizzata nel territorio, ben si inquadra nel fenomeno del “negazionismo” e “riduzionismo” in aperto contrasto con il comune sentire della società civile”.</h:div><h:div>Sembra al Collegio eloquente quanto affermato nell’appello (e non specificamente confutato dall’appellato) circa alcune dichiarazioni, che conviene testualmente riportare:</h:div><h:div>“Ad una giornalista di una rete televisiva locale che gli chiede: “-OMISSIS-?” il sindaco risponde “-OMISSIS-”. La stessa giornalista gli chiede “-OMISSIS- -OMISSIS- ? -OMISSIS-? Questa -OMISSIS- -OMISSIS- ?” risponde “-OMISSIS- …” La giornalista chiede: “-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- ?” risponde “-OMISSIS-”. La giornalista infine chiede: “-OMISSIS- ?” risponde “-OMISSIS-”.</h:div><h:div>E, nel corso della riunione del consiglio comunale del -OMISSIS-- 2017, il -OMISSIS- così si è espresso “-OMISSIS- …”, il -OMISSIS- “ … -OMISSIS- … Famiglia -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS- ? -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-”.</h:div><h:div>20. A quanto esposto, vanno aggiunte le irregolarità amministrative riscontrate, rispetto alle quali il TAR, ancora una volta, ha ritenuto poco o per nulla significativi gli elementi indicati nella relazione prefettizia.</h:div><h:div>Secondo il TAR, si tratterebbe di vicende più propriamente riconducibili a episodi di “mala gestione” amministrativa, non univocamente ascrivibili a profili di connivenza o condizionamento.</h:div><h:div>20.1. Il Collegio osserva che da uno degli aspetti considerati – quello relativo alla -OMISSIS-, affidataria dal 2014 del servizio di -OMISSIS- e raggiunta nel 2016 da interdittiva antimafia – non possono effettivamente trarsi elementi indiziari sull’esistenza di condizionamenti mafiosi, posto che, nelle more, l’interdittiva è stata annullata da questa Sezione, con sentenza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Negli altri casi, invece, ad avviso del Collegio si tratta di vicende che esprimono un significato indiziario nel senso predetto, e pertanto risultano utili a corroborare la tesi della Prefettura.</h:div><h:div>20.2. In particolare, per quanto concerne la “-OMISSIS-”, affidataria di -OMISSIS- da parte del Comune, durante l’esecuzione dei quali un pregiudicato si sarebbe aggirato nel cantiere comportandosi “da padrone”, il TAR ha sottolineato che costui, peraltro pregiudicato solo per reati comuni (reati contro il patrimonio e traffico di stupefacenti), presenziava ai lavori senza alcun titolo, né è stato indicato dalla Prefettura se e come esponenti della Giunta avessero avuto cognizione del fatto o avessero autorizzato la sua presenza.</h:div><h:div>20.2.1. Il Collegio osserva di contro come risulti sintomatico che un soggetto pregiudicato (per traffico di stupefacenti, reato che, nella prospettiva della disciplina di prevenzione nei confronti della criminalità organizzata, non può essere degradato a reato privo di significato indiziario) svolga attività gestoria (secondo la relazione, “avrebbe presenziato con atteggiamento da supervisore”) senza titolo formale, essendo questa una modalità frequente nelle imprese in cui titolare è una “testa di legno” non potendo il dominus effettivo comparire formalmente nella compagine sociale in quanto pregiudicato, e pertanto appare irrilevante la mancanza di un titolo formale, mentre il potenziale collegamento con l’amministrazione è insito nel rapporto di -OMISSIS- con un consigliere comunale.</h:div><h:div>20.3. Riguardo all’appalto dei lavori di -OMISSIS-, il TAR ha sottolineato che la relazione non individua criticità nelle modalità di assegnazione alla “-OMISSIS-”, e  si limita a richiamare il fatto che il titolare della società è gravato da “pregiudizi di polizia” per reati comuni e a menzionare, senza utili specificazioni temporali, episodi in cui quest’ultimo è stato controllato in compagnia di pregiudicati affiliati ai locali “clan”.</h:div><h:div>20.3.1. Occorre di contro considerare che, secondo la Commissione di indagine, alla procedura negoziata in questione avevano chiesto di partecipare 237 imprese, ne erano state sorteggiate (peraltro, in seduta non pubblica) dieci, e soltanto due di esse avevano presentato offerte. La Commissione aveva al riguardo rimarcato alcuni profili di criticità – scelta dei componenti a supporto del direttore tecnico r.u.p. privi delle necessarie capacità tecnico valutative, malgrado la presenza in organico di figure professionali ben più idonee ad espletare l’incarico; tempi, insolitamente brevi concessi alle imprese sorteggiate per presentare le offerte, che richiedevano particolari connotati tecnico applicativi – insieme alla circostanza che il sorteggio avesse favorito proprio una impresa già da tempo “gradita” all’amministrazione e facente capo ad un soggetto con precedenti di polizia.</h:div><h:div>Elementi, questi, di per sé idonei a mettere in dubbio che l’affidamento sia avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità e parità di trattamento. E che si combinano con la connotazione del titolare della società, -OMISSIS-, derivante da controlli di polizia - avvenuti nella zona, nel 2011 e nel 2013, che lo hanno trovato in compagnia di soggetti controindicati affiliati a clan locali (e vicini anche al summenzionato -OMISSIS- -OMISSIS-, che la Commissione ritiene attualmente detenere il controllo in -OMISSIS- del traffico di stupefacenti, e che risulta, insieme alla -OMISSIS-, tra i dipendenti della società); e con i collegamenti con l’amministrazione, derivanti dall’essere al -OMISSIS- sostanzialmente riconducibile anche la ditta -OMISSIS-, di cui sono soci un consigliere di maggioranza, -OMISSIS-, e sua -OMISSIS-.</h:div><h:div>20.4. Riguardo all’affidamento della gestione cimiteriale, ad avviso del TAR, la relazione indica i collegamenti parentali dell’affidataria con un pregiudicato e l’irregolare formulazione della sua domanda di partecipazione ad opera di un dipendente comunale, ma non appare contestualizzata al fine di dimostrare una provata permeabilità dell’apparato amministrativo ai condizionamenti mafiosi.</h:div><h:div>20.4.1. Il Collegio osserva che l’irregolarità dell’affidamento della gestione non viene contestata, e dunque, di fronte a collegamenti familiari e personali eloquenti – l’affidataria del -OMISSIS- è -OMISSIS- del consigliere comunale -OMISSIS- (in carica fino ad -OMISSIS-), nonché parente di un pregiudicato (-OMISSIS-) – vi è da chiedersi quali altri elementi di contestualizzazione la Prefettura avrebbe dovuto evidenziare.</h:div><h:div>20.5. Infine, riguardo al mercatino domenicale, il TAR ha sottolineato che in data 7 marzo 2017 era stata data diffida dallo svolgimento dell’attività abusiva e successivamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per farla cessare.</h:div><h:div>20.5.1. Il Collegio osserva che l’intervento dell’amministrazione comunale è avvenuto dopo che la vicenda era stata individuata dalla Commissione di indagine, e dunque risulta tardivo per privare di significato la reiterata tolleranza prestata di fronte all’utilizzazione abusiva (e lucrosa) di un terreno di proprietà della -OMISSIS- di un pluripregiudicato, affiliato a clan locale.</h:div><h:div>21. Può aggiungersi che altri elementi, indicati nella relazione prefettizia ma non espressamente ripresi nella proposta ministeriale di scioglimento, risultano registrati, ma non anche oggetto di confutazione nella sentenza appellata. </h:div><h:div>Neanche nell’appello del Ministero risultano specificamente valorizzati. Si tratta (secondo la sintesi del TAR): della vicenda riguardante la -OMISSIS-, che avrebbe alle sue dipendenze la -OMISSIS- e il -OMISSIS- di un capoclan, un altro soggetto vicino a un clan e il -OMISSIS- di un ex consigliere comunale di maggioranza e che avrebbe continuato a gestire il verde pubblico sulla base di una serie di proroghe, sebbene, a seguito di gara, fosse stato individuato il nuovo aggiudicatario; dell’acquisto, con procedura di affidamento diretto, di forniture per il corpo dei vigili urbani dalla -OMISSIS-, i cui gestori sarebbero stati, uno, arrestato per usura nel 2005 e, l’altro, più volte controllato con boss mafiosi e pregiudicati; dell’affidamento di un appalto alla -OMISSIS-, l’amministratore unico della quale avrebbe precedenti di polizia e sarebbe -OMISSIS- di un -OMISSIS- che nel 2016 aveva invitato i cittadini a partecipare alla -OMISSIS-; della concessione di contributi pubblici a favore della cooperativa -OMISSIS-, società che gestisce una -OMISSIS- e il cui legale rappresentante è la -OMISSIS- di un consigliere comunale eletto nelle liste dell’opposizione e poi transitato nelle fila della maggioranza. </h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, assumono comunque rilevanza, per confermare quanto desumibile dagli elementi sottoposti in concreto al vaglio del contraddittorio ed esaminati ai punti precedenti.</h:div><h:div>22. Può a questo punto ricordarsi che la misura dello scioglimento risponde ad un’esigenza di prevenzione anticipata di fronte alla minaccia della criminalità organizzata, ed è frutto di valutazioni ampiamente discrezionali e suscettibili di un sindacato soltanto estrinseco che si arresta sulla soglia della logicità e completezza delle valutazioni esternate.</h:div><h:div>Del resto, in ordine ai principi della materia, come si è detto, non vi è controversia tra le parti.</h:div><h:div>Per quanto esposto, in esito alla disanima dei singoli elementi di fatto introdotti nel procedimento e del significato che complessivamente possono assumere nella prospettiva appena ricordata, deve concludersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, gli atti sottostanti al decreto di scioglimento abbiano messo in luce i presupposti per l’applicazione dell’art. 143, cit.</h:div><h:div>L’appello, conseguentemente, va accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado.</h:div><h:div>23. Le spese del doppio grado di giudizio, stante la complessità delle questioni trattate – in questo può concordarsi con il TAR – possono essere compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato e le altre persone fisiche o giuridiche menzionate nella sentenza, ivi comprese le dichiarazioni ad esse riferite.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/07/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Fera</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>