<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190288320230728183623112" descrizione="" gruppo="20190288320230728183623112" modifica="28/07/2023 18:44:53" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Stefania Bossa" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="02883"/><fascicolo anno="2023" n="07418"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190288320230728183623112.xml</file><wordfile>20190288320230728183623112.docm</wordfile><ricorso NRG="201902883">201902883\201902883.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 7\2019\201902883\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>28/07/2023 18:44:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudio Contessa</firma><data>28/07/2023 18:44:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Rosaria Maria Castorina,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 5329/2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2883 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Stefania Bossa, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marigliano, non costituito in giudizio </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Lucia Allocca e Maurizio La Rocca, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lucia Allocca e di Maurizio La Rocca;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2023 il Pres. Claudio Contessa.</h:div><h:div>Nessuno presente per le parti.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Campania e recante il n. 4167/2017, la signora Stefania Bossa impugnava la nota in data 27 giugno 2017, notificata in pari data (avente ad oggetto “<corsivo>Sospensione lavori SCIA n. 183/15 del 16.09.2015 prot. 16667</corsivo>”), con cui il Responsabile del IV Settore del Comune di Marigliano aveva disposto la parziale sospensione dei lavori di cui alla SCIA in data 16 settembre 2015, nonché ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente. </h:div><h:div>Con la sentenza n. 5329/2018, pubblicata il 3 settembre 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. II, ha dichiarato il ricorso improcedibile. </h:div><h:div>La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla signora Bossa la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo> I) Proprietà esclusiva vano scala - corretta esegesi titoli di provenienza - violazione dei principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione - violazione del principio della tutela del legittimo affidamento - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle P.A. - violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa - violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. - illegittima interferenza in una lite tra privati - contraddittorietà dei provvedimenti - eccesso di potere - ingiustizia manifesta; II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, co. 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - violazione e falsa applicazione degli artt. 19, co. 3, 4 e 6-bis, e 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dei principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione - violazione del principio della tutela del legittimo affidamento - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa - eccesso di potere - ingiustizia manifesta</corsivo>.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio i signori Maurizio la Rocca e Lucia Allocca i quali hanno concluso nel senso dell’infondatezza dell’appello.</h:div><h:div>All’udienza straordinaria del 10 maggio 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla signora Stefania Bossa avverso la sentenza n. 5329/2018 resa dal Tribunale Amministrativo per la Campania, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso l’atto con cui il Responsabile del IV Settore del Comune di Marigliano aveva sospeso parzialmente i lavori di cui alla S.C.I.A. in data 16 settembre 2015.</h:div><h:div>2. Con il primo motivo di appello la signora Bossa lamenta che il T.A.R. abbia, “<corsivo>sia pure in via incidentale</corsivo>” (<corsivo>sic</corsivo>) proceduto all’accertamento della comproprietà della scala interna in muratura di accesso alla prima rampa esistente in Marigliano, via G. Garibaldi, 20.</h:div><h:div>In particolare il primo Giudice avrebbe accertato l’erroneità della dichiarazione dell’appellante (la quale, in sede di presentazione della SCUA, si era dichiarata proprietaria di quella porzione dell’immobile) e, in modo parimenti erroneo, avrebbe accertato il carattere “comune” di tale scala.</h:div><h:div>In tal modo decidendo – osserva l’appellante – il Tar avrebbe erroneamente interpretato ed applicato il complesso delle circostanze rilevanti il quale deponeva, al contrario, nel senso di riconoscere alla stessa appellante la proprietà esclusiva della scala.</h:div><h:div>In particolare il primo Giudice avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione:</h:div><h:div>-	l’atto di donazione in data 27 dicembre 2001, per Notar Terracciano, con il quale la sig.ra Lucia Allocca aveva disposto di un appartamento posto al primo piano dell’immobile per cui è causa in favore del figlio Maurizio la Rocca;</h:div><h:div>-	l’atto di donazione in data 15 settembre 1976, per Notar Coppola in favore dei signori Giuseppe e Lucia Allocca;</h:div><h:div>-	il preventivo dei lavori di sistemazione (<corsivo>inter alia</corsivo>) del vano scala predisposto in data 11 gennaio 2016 dal geom. Francesco Bossa e la successiva nota in data 16 gennaio 2016 a firma del sig. Maurizio La Rocca;</h:div><h:div>-	l’atto di compravendita in data 13 ottobre 2014 fra la sig.ra Elisabetta Matrisciano e l’odierna appellante.</h:div><h:div>Dal complesso degli atti in questione emergerebbe – secondo l’appellante – l’esclusiva proprietà in suo favore della porzione di immobile di cui sopra.</h:div><h:div>2.1. Il motivo non può trovare accoglimento stante il difetto dei presupposti in diritto (prima ancora che di fatto) per il suo accoglimento.</h:div><h:div>La ragione per cui il primo Giudice ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso non risiede nell’accertamento dell’altrui titolarità del bene, bensì nella declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione dell’impugnativa avverso il provvedimento comunale di sospensione in data 27 giugno 2017.</h:div><h:div>Del resto, nella generale tassonomia dei motivi di ricorso, l’esame di quelli inerenti le condizioni dell’azione (nel caso in questione: l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa) precede logicamente l’esame di quelli inerenti la fondatezza del ricorso impugnatorio in quanto tale (<corsivo>i.e.</corsivo>: gli elementi in fatto e in diritto che possono incidere sulla legittimità dell’impugnato provvedimento comunale).</h:div><h:div>Del resto, come lealmente osservato dalla stessa parte appellante, l’affermazione che sarebbe contenuta in sentenza circa la titolarità della scala in questione non è né pacifica (si legge infatti a pag. 7 dell’atto di appello che il Tar “<corsivo>sembra</corsivo> aver proceduto” a tale accertamento – enfasi aggiunta -), né idonea a formare un giudicato, e quindi a ledere in modo diretto la sfera giuridica della stessa appellante (la quale riconosce che tale accertamento appare effettuato solo “<corsivo>in via incidentale</corsivo>”).</h:div><h:div>Osserva al riguardo il Collegio:</h:div><h:div>-	che, effettivamente, la sentenza in epigrafe non sembra affermare la comproprietà della scala per cui è causa, limitandosi piuttosto a ricordare che il Comune aveva effettuato una valutazione in tal senso e che la stessa era stata posta a fondamento del disposto ordine di sospensione;</h:div><h:div>-	che, nel riportare i presupposti delle valutazioni a tal fine svolte dal Comune, il Tar non ne ha condiviso la fondatezza o accertato la legittimità, limitando piuttosto il proprio pronunciamento al dato della sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso;</h:div><h:div>-	che un eventuale accertamento della proprietà nell’ambito della sentenza (comunque non ravvisabile, come appena osservato) non avrebbe comunque avuto l’idoneità ad acquisire l’autorità di cosa giudicata, secondo la generale previsione di cui all’articolo 8 del cod. proc. amm.</h:div><h:div>In definitiva, il motivo di ricorso in esame non può essere accolto in quanto con la sua articolazione si contesta un’affermazione (quella relativa alla titolarità della scala) che non sembra emergere dal tenore complessivo della decisione e in quanto un eventuale accertamento in tal senso – quand’anche esistente – non sarebbe comunque idoneo ad acquisire l’autorità del giudicato.</h:div><h:div>Il motivo in questione deve dunque essere respinto, non risultando necessario soffermarsi sugli argomenti (sui quali invece lungamente si sono diffuse le parti) relativi alla titolarità della porzione immobiliare per cui è causa. Tale circostanza non ha rappresentato un dato rilevante ai fini della decisione appellata e conseguentemente, in applicazione del generale principio devolutivo dell’appello, non può risultare rilevante ai fini della definizione del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>3. Con il secondo motivo di appello la signora Bossa chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui la stessa avrebbe affermato la sussistenza di un abuso edilizio alla stessa ascrivibile e (sulla base di tale contestazione) avrebbe fondato il potere di sospensione nella specie esercitato ai sensi dell’articolo 27, comma 3 del d.P.R. 280 del 2001.</h:div><h:div>L’appellante lamenta che, in tal modo decidendo, il Tar avrebbe erroneamente interpretato il complesso delle circostanze in fatto e in diritto il quale deponeva, al contrario, nel senso dell’insussistenza di un qualunque abuso edilizio (sia in senso materiale che in senso giuridico).</h:div><h:div>L’appellante contesta, inoltre, che l’impugnato provvedimento in data 27 giugno 2017 fosse da qualificare come atto di sospensione ai sensi del richiamato articolo 27, comma 3, dovendosi piuttosto ritenere che con lo stesso il Comune avesse inteso esercitare (peraltro, in modo illegittimo) i poteri inibitori previsti dall’articolo 19, commi 3, 4 e 6-<corsivo>bis</corsivo>, nonché dall’articolo 21-<corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990, nel testo<corsivo> ratione temporis</corsivo> applicabile.</h:div><h:div>3.1. Il motivo è nel complesso infondato.</h:div><h:div>3.1.1. Osserva in primo luogo il Collegio che la nozione di “<corsivo>vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia</corsivo>” di cui all’articolo 27 del d.P.R. 380 del 2001 ha valenza ampia e onnicomprensiva e – contrariamente a quanto dedotto dall’appellante - non resta limitata ai soli casi di conclamato abuso edilizia. </h:div><h:div>Ai sensi del comma 1 della richiamata disposizione, l’attività di vigilanza in parola mira in generale ad assicurare la rispondenza dell’attività edilizia “<corsivo>alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi</corsivo>”.</h:div><h:div>Si tratta di una previsione di ampiezza tale da non restare limitata al solo ambito dell’attività edilizia <corsivo>stricto sensu</corsivo> ‘abusiva’, ma tale da ricomprendere anche ogni più estesa forma di controllo (quale quella finalizzata – <corsivo>secundum legem</corsivo> – ad assicurare che il soggetto il quale intraprende un’attività edilizia – in principio, del tutto legittima – sia a ciò pienamente legittimato).</h:div><h:div>La forma di vigilanza in tal modo esercitata dal Comune presenta un contenuto cautelare ed anticipatorio e non presuppone l’accertamento della piena abusività dell’intervento (al contrario, laddove l’abusività fosse pienamente riscontrata troverebbero piuttosto applicazione i più pregnanti poteri inibitori di cui al comma 2 del medesimo articolo 27).</h:div><h:div>Questa è la ragione per cui il Legislatore ammette che i provvedimenti cautelari ed anticipatori in tal modo adottati perdano comunque efficacia una volta decorso un adeguato termine previsto dal Legislatore (si tratta di un’ipotesi che non sarebbe invece ammessa a fronte di attività conclamatamente abusive).</h:div><h:div>L’impostazione in parola è pienamente coerente con le peculiarità della vicenda per cui è causa, nel cui ambito il Comune non aveva contestato in modo diretto il carattere ‘abusivo’ dell’intervento (il quale era, peraltro, conforme alla SCIA presentata), ma aveva piuttosto avanzato dubbi circa la titolarità dell’immobile in capo alla presentatrice.</h:div><h:div>In conclusione, non risulta fondato il motivo con cui si contesta che il provvedimento comunale impugnato in primo grado non fosse riconducibile alla previsione di cui all’articolo 27, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001.</h:div><h:div>3.1.2. Ma il motivo in esame è altresì infondato laddove osserva che il provvedimento comunale fosse piuttosto ascrivibile alle previsioni di cui all’articolo 19 (commi 3, 4 e 6-<corsivo>bis</corsivo>), nonché di cui all’articolo 21-<corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990, nel testo <corsivo>ratione temporis</corsivo> applicabile.</h:div><h:div>Non risulta in particolare applicabile il comma 3 dell’articolo 19 il quale presuppone il pieno accertamento della carenza dei presupposti e dei requisiti per procedere all’attività oggetto di SCIA (mentre, nel caso in esame, il Comune si era limitato a disporre una sospensione di carattere interinale e provvisorio proprio al fine di verificare la sussistenza di tali presupposti). Inoltre, il comma 3, cit., prevede quale conseguenza del richiamato accertamento il definitivo “<corsivo>divieto di prosecuzione dell'attività e [la] rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</corsivo>”, mentre nel caso in esame la sospensione era stata disposta solo per il tempo necessario per accertare la legittimazione dell’appellante ad effettuare gli interventi in questione. Di conseguenza, non risulta qui applicabile il comma 4 del medesimo articolo 19, il quale presuppone la sussistenza dei medesimi presupposti e requisiti del comma precedente.</h:div><h:div>Ed ancora, non risulta qui applicabile il comma 6-<corsivo>bis</corsivo> le cui previsioni operano sul regìme temporale e non sui presupposti di applicazione dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 19.</h:div><h:div>Non risulta infine applicabile l’articolo 21-<corsivo>nonies</corsivo> in tema di annullamento d’ufficio.</h:div><h:div>Ed infatti, anche se nel provvedimento impugnato in primo grado il Comune ha richiamato l’esercizio del potere di autotutela, non risulta nel caso in esame adottato un provvedimento assimilabile a quelli di annullamento di ufficio ai sensi dell’articolo 21-<corsivo>nonies</corsivo>, cit., venendo piuttosto in rilievo un atto di contenuto meramente soprassessorio, finalizzato – in ultima analisi – ad un approfondimento istruttorio circa la legittimazione della richiedente alla presentazione della SCIA.</h:div><h:div>4. Per le ragioni dinanzi esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.</h:div><h:div>Sussistono nondimeno giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/05/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Vanessa Storace</h:div><h:div>Claudio Contessa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>