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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="02848"/>
            <fascicolo anno="2019" n="03817"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201902848\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe severini</firma>
            <data>05/06/2019 14:55:13</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Valerio Perotti</firma>
            <data>31/05/2019 17:27:44</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>05/06/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
26            <nuova>26</nuova>
            <ereditata>26</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Valerio Perotti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03314/2019, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div><corsivo>ex</corsivo> artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.</h:div>
            <h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2848 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Ministero della giustizia, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, nonché Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Fucci Carlo, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Mordini, 14; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Fucci Carlo;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti l’avvocato Michele Damiani e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, il Dott. Fucci Carlo impugnava, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del <corsivo>Plenum</corsivo> del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 dicembre 2016 che, accogliendo una delle due proposte della V Commissione, aveva disposto la nomina a Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del dott. Milita Alessandro, e degli atti a questa presupposti e conseguenti.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente lamentava:</h:div>
         <h:div>1) <corsivo>Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell’istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6 e 7 e, specialmente, dell’articolo 15 del “T.U. della dirigenza giudiziaria” di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente dott. Fucci censurava l’eccessivo peso favorevole riconosciuto, ai fini della nomina del controinteressato, al servizio da questi prestato presso la Direzione Distrettuale Antimafia, ritenuto in contrasto con gli indicatori di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006 e del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>.</h:div>
         <h:div>2) <corsivo>Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell’istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 del T.U. della dirigenza giudiziaria approvato con delibera del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per carenza di motivazione, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per assenza e/o erroneità dei presupposti</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente dott. Fucci, premesso che il C.S.M. aveva proceduto ad un esame congiunto e non individuale del suo profilo, deduceva che il giudizio fosse stato reso in termini eccessivamente generici e con omissione degli aspetti più importanti del proprio profilo professionale.</h:div>
         <h:div>3) <corsivo>Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell’istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 del “T.U. della dirigenza giudiziaria” di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Erroneamente, ad avviso del ricorrente dott. Fucci, l’amministrazione aveva ritenuto che solo il controinteressato avesse svolto le funzioni semidirettive, costituenti un indicatore “specifico” ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il C.S.M., in particolare, non avrebbe tenuto conto delle esperienze in tema di direzione ed organizzazione dell'ufficio da lui maturate presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere.</h:div>
         <h:div>4) <corsivo>Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell’istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 del “T.U. della dirigenza giudiziaria” di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente dott. Fucci lamentava l’irragionevolezza del giudizio di prevalenza accordato nei confronti del dott. Milita anche in considerazione delle esperienze “<corsivo>in materia organizzativa</corsivo>” da lui maturate, nonché delle esperienze di “<corsivo>collaborazione</corsivo>” con il Procuratore della Repubblica, <corsivo>ex</corsivo> art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 106 del 2006 e, più in generale, alle esperienze risultanti dal suo fascicolo personale.</h:div>
         <h:div>5) <corsivo>Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell’istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 del “T.U. della dirigenza giudiziaria” di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente dott. Fucci sosteneva che, alla luce della normativa vigente, l’amministrazione avrebbe dovuto accertare e valutare i risultati dell’attività di direzione e di organizzazione da lui espletata.</h:div>
         <h:div>6) <corsivo>Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell’istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 del “T.U. della dirigenza giudiziaria” di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Deduceva altresì l’illegittimità della Circolare del C.S.M. 28 luglio 2015, contenente il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, in quanto la decisione del C.S.M. sugli atti di valutazione dei magistrati partecipanti alle procedure di conferimento di incarichi non rappresenterebbe esercizio di discrezionalità amministrativa – come invece presupposto nel testo unico – bensì di discrezionalità tecnica.</h:div>
         <h:div>7) <corsivo>Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell’istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 del “T.U. della dirigenza giudiziaria” di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Secondo il ricorrente dott. Fucci l’impugnata deliberazione consiliare non avrebbe individuato in modo compiuto, come invece richiesto dal <corsivo>Testo unico</corsivo>, le “<corsivo>esigenze concrete dello specifico ufficio semidirettivo a concorso</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>8) <corsivo>Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di massima completezza dell’istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.160/2006 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 del “T.U. della dirigenza giudiziaria” di cui alla Circolare del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, nonché per erroneità della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>La motivazione della delibera impugnata sarebbe stata illogica nella parte in cui esprimeva una preferenza alla nomina per il controinteressato in ragione della esperienza da questi maturata in un territorio “<corsivo>omogeneo a quello dell’Ufficio messo a concorso</corsivo>”, tra l’altro non considerando che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa nello stesso identico territorio ove è presente l’Ufficio da ricoprire.</h:div>
         <h:div>9) <corsivo>Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, commi 1 bis e 1 ter, del Decreto Legislativo n.160/2006; violazione e/o falsa applicazione del T.U. della dirigenza giudiziaria approvato con delibera del CSM del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per carenza di motivazione, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché assenza e/o erroneità dei presupposti</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente dott. Fucci altresì proponeva una censura di carattere procedimentale, relativa alla mancata applicazione dell’art. 13, comma 1-<corsivo>ter</corsivo>, del d.lgs. n. 160 del 2006, secondo cui qualora il C.S.M. non provveda entro la data di vacanza del relativo ufficio, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta per il conferimento della funzione direttiva o semidirettiva.</h:div>
         <h:div>Costituitisi in giudizio, tanto il Ministero della giustizia che il C.S.M. chiedevano la reiezione del gravame, in quanto infondato.</h:div>
         <h:div>Con sentenza 12 marzo 2019, n. 3314, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglieva il ricorso del dott. Fucci, stimando fondati il primo, terzo, quarto e quinto motivi di impugnazione, che censuravano il provvedimento di nomina del dott. Milita per vizio di motivazione – in particolare nella parte in cui si era proceduto alla comparazione tra il controinteressato e il ricorrente – nonché per violazione di specifiche disposizioni contenute nel nuovo <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Interponevano appello il Ministero della giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione così rubricato:</h:div>
         <h:div>“<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 26 della Circolare del C.S.M. n. 14858 del 28 luglio 2015, c.d. “Testo unico sulla dirigenza giudiziaria”, nonché degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 160/2006, nonché erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Si costituiva in giudizio il dott. Fucci Carlo, chiedendo il rigetto dell’appello.</h:div>
         <h:div>Alla camera di consiglio del 9 maggio 2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare degli appellanti, il Collegio si riservava la possibilità di una decisione nel merito ai sensi degli artt. 38 e 60 Cod. proc. amm. La causa veniva trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>L’appello contesta la sentenza sia per carenza di motivazione per l’omessa analitica valutazione del profilo del dott. Fucci, sia – con riferimento agli indicatori generali e specifici – per mancata considerazione dell’avvenuto esercizio, da parte di questi, di un incarico direttivo di fatto, vale a dire la reggenza della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere per alcuni periodi, nonché di altre esperienze organizzative.</h:div>
         <h:div>Tali criticità, per la sentenza, si sarebbero tradotte nella violazione di specifiche disposizioni contenute nel nuovo testo unico della Dirigenza Giudiziaria sulle modalità di valutazione e comparazione degli aspiranti, visto anche il peso eccessivo attribuito alla pregressa esperienza maturata dal dott. Milita presso la Direzione distrettuale antimafia.</h:div>
         <h:div>Per l’appello, invece, il C.S.M. ha bene individuato anzitutto le esigenze concrete dello specifico ufficio da ricoprire (ossia una Procura di grandi dimensioni, con una pianta organica di 2 Procuratori aggiunti e 27 Sostituti procuratori, tra quelle più impegnate in tema di criminalità organizzata e comune), necessitante di un costante coordinamento con la Procura distrettuale di Napoli, e poi compiutamente valutato il profilo professionale di entrambi i candidati, apprezzandone il merito e la titolarità degli indicatori attitudinali, e senza valorizzare alcune esperienze professionali del candidato prescelto.</h:div>
         <h:div>L’amministrazione, al riguardo, per l’appello ha operato la “<corsivo>scelta del Dirigente più idoneo per attitudini e merito e tarata, quindi, sulle esigenze concrete dello specifico ufficio semidirettivo da ricoprire, ha ritenuto di porre alla direzione dello stesso un magistrato dotato di peculiare esperienza nel contrasto della criminalità organizzata di tipo camorristico (imperante nel territorio di riferimento), nonché di preparazione tecnico-giuridica e di competenze relazionali suscettibili di favorirne l’autorevole conduzione, oltre che delle capacità organizzative e di tutte le ordinarie caratteristiche professionali che devono contraddistinguere l’espletamento delle funzioni semidirettive</corsivo>”.<corsivo/></h:div>
         <h:div>Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.</h:div>
         <h:div>Risulta dagli atti, circa la comparazione del profilo del dott. Milita con quelli degli altri candidati, che l’organo di governo autonomo della magistratura, esplicitate le ragioni generali della prevalenza del primo, aveva rilevato che costui, pur avendo un’anzianità di servizio minore rispetto ad alcuni dei candidati valutabili, appariva prevalente nei confronti “<corsivo>[...] dei dottori Fucci […], che pure vantano un ottimo profilo professionale, quanto ad elementi ed indicatori generali e specifici di attitudini direttive e merito di carriera. Ed infatti, risultano avere notevoli capacità professionali e solida preparazione, significativa esperienza nel settore penale, avendo svolto essi sempre le funzioni requirenti […]. Tuttavia, da un lato, non si rileva in taluno la stessa duttilità e capacità del dott. Milita di affrontare situazioni giurisdizionali differenti con identica competenza e professionalità (il dott. Fucci si è confrontato soltanto con le dinamiche dell’ufficio di Procura di Santa Maria Capua Vetere, a fronte di una molteplicità di materie trattate in uffici differenti dal dott. Milita, sia in Procure diverse, sia con assegnazione alla D.D.A. ed alle sezioni di criminalità ordinaria); […] non avendo, peraltro, nessuno dei tre candidati comparati svolto funzioni in assegnazione ad una direzione distrettuale antimafia, pur avendone competenza per aver trattato procedimenti di criminalità organizzata e, in particolare, i dottori […] Fucci avendo anche conoscenza specifica della dinamiche criminali del territorio dell’ufficio a concorso per aver a lungo lavorato proprio nella Procura di Santa Maria Capua Vetere […].</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Ciò nonostante, risultano incomparabili rispetto a quelle del dott. Milita, le esperienze di coordinamento e gestione della polizia giudiziaria in indagini complesse, nonché quelle di coordinamento investigativo di livello internazionale, esperienze recessive senza dubbio nel profilo professionale dei magistrati predetti.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Peraltro, il dott. Milita ha svolto un’esperienza di eccezionale livello nelle funzioni requirenti ed estremamente qualificata dal punto di vista delle materie trattate (la criminalità organizzata, il terrorismo), che lo rendono sicuramente competente in modo molto più significativo a lavorare in un ufficio come quello di Santa Maria Capua Vetere, pienamente coinvolto nelle dinamiche criminali del distretto di Napoli e del quale può vantare un’eccellente conoscenza e competenza delle dinamiche criminali specifiche, essendosi egli prevalentemente occupato, nella sua esperienza di componente della D.D.A. di Napoli, proprio della criminalità attiva in provincia di Caserta e del clan dei casalesi, dei quali risulta un esperto di livello assoluto in campo nazionale.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Infine, non può che sottolinearsi, in chiave di prevalenza del profilo del dott. Milita su quello degli altri magistrati in comparazione, il fatto che egli abbia anche svolto significative funzioni di fatto di Procuratore Aggiunto, in caso di assenza di questi, come da previsione organizzativa dell’ufficio, con riferimento a ben due delle sezioni di assegnazione ed in epoca anche molto recente.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Riguardo agli indicatori generali, pur dovendosi riconoscere buoni livelli di produttività ai tre magistrati in comparazione, tuttavia, anche sul piano del merito, il profilo del dott. Milita prevale, in ragione di quella che può leggersi come una produttività a livelli di eccellenza, riscontrabile con costanza nel corso dell’intera sua carriera, e di impegno encomiabile attestato anche dai capi dell’ufficio</corsivo>”.<corsivo/></h:div>
         <h:div>Tali rilievi, per le appellanti Amministrazioni, mostrerebbero che il C.S.M. non ha omesso la valutazione del profilo professionale del dott. Fucci e così il merito e la titolarità degli indicatori attitudinali, né ha erroneamente valorizzato le esperienze professionali del prescelto, “<corsivo>anche nell’ottica di assolvere a quell’onere di motivazione rafforzata imposto dalla normativa secondaria laddove il magistrato proposto, come nel caso che interessa, prevalga nei confronti di un aspirante in possesso di indicatori di speciale rilievo di cui all’art. 15 del Testo Unico sulla Dirigenza</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Peraltro, per l’appello, se è pur vero che la comparazione non è stata preceduta dall’analitica descrizione del <corsivo>curriculum</corsivo> del dott. Fucci, è nondimeno scorretto farne derivare l’omessa valutazione della sua complessiva esperienza in punto di merito e di indicatori delle attitudini.</h:div>
         <h:div>Dovrebbe dunque ritenersi che la maggiore o minore enfasi rivolta all’illustrazione di dettaglio del profilo professionale sia del tutto irrilevante dal punto di vista della legittimità dell’atto, dovendosi piuttosto porre attenzione al contenuto di merito della comparazione, ossia alla completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni compiute, non con riferimento generico alla professionalità assoluta dei candidati bensì con attenzione specifica alle caratteristiche ed alle peculiarità dell’ufficio messo a concorso.</h:div>
         <h:div>Il Collegio, a fronte di tali considerazioni, preliminarmente rammenta che per consolidata giurisprudenza il C.S.M. – nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi – gode di un apprezzamento che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; IV, 11 settembre 2009, n. 5479; IV, 31 luglio 2009, n. 4839; IV, 14 luglio 2008, n. 3513; V, 18 dicembre 2017, n. 5933).</h:div>
         <h:div>Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisca a quella dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito. La legge assegna al C.S.M. un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione, senza evidenziare una diretta “non condivisibilità” della valutazione stessa (in termini, Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).</h:div>
         <h:div>In ogni caso, il detto sindacato, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal C.S.M., deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 607; V, 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 342; 5 marzo 2018, n. 1345; V, 18 giugno 2018, n. 3736).</h:div>
         <h:div>Con specifico riguardo all’adempimento del profilo concernente il dovere di motivazione (la cui violazione integra una violazione di legge, <corsivo>ex</corsivo> art. 3 l. n. 241 del 1990) circa le attitudini e, in esse, la prevalenza di un indicatore, va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano nei fatti l’accertamento di miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono, nel caso in questione, a preferire uno di essi rispetto agli altri.</h:div>
         <h:div>Ciò premesso, è condivisibile il rilevato e ingiustificato contrasto con l’art. 26 del <corsivo>Testo unico della dirigenza giudiziaria</corsivo>, stante la mancata puntuale valutazione analitica, in punto “<corsivo>attitudini</corsivo>”, della carriera dell’appellato, “<corsivo>avendo la stessa omesso di considerare, con riferimento agli indicatori generali e specifici concernenti il ricorrente, l’esercizio, da parte di questi, di un incarico direttivo di fatto, consistente nella reggenza della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere per alcuni periodi, indicatore espressamente menzionato dall’art. 15 del Testo Unico; così che di tale attività non si è nemmeno potuto, come pure richiesto dall’art. 7 della medesima circolare, valutare l’oggettiva rilevanza con riferimento ai risultati conseguiti</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>La previsione – dalla portata innovativa rispetto al precedente <corsivo>Testo unico</corsivo> del 2010 – dispone, al comma 1, che “<corsivo>In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>La logica, prima ancora che la lettera, impone che soltanto dopo una puntuale analisi possa razionalmente procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario, “<corsivo>frutto di una valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori</corsivo>” (comma 2). Al riguardo, il successivo comma terzo precisa che “<corsivo>nell’ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio</corsivo>”, considerando, quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale, gli indicatori di cui agli artt. da 7 a 13 (comma 4).</h:div>
         <h:div>All’esito di tale preliminare valutazione trova infine applicazione il principio espresso all’art. 27 (“<corsivo>Criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado</corsivo>”), secondo cui “<corsivo>hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16 e, tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggior durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Va al riguardo ricordato che il <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> del 2015 ha inteso, come si legge nelle premesse della relazione introduttiva, “<corsivo>garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari</corsivo>” attraverso la “<corsivo>ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Come si evince ancora dalla relazione introduttiva, “<corsivo>l'intento è far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Questi enunciati appaiono coerenti con i principi generali di trasparenza e di chiarezza delle decisioni.</h:div>
         <h:div>Tali assunti non riguardano il contenuto delle valutazioni del C.S.M., che appartiene al merito insindacabile in giustizia (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, IV, 13 maggio 2013, n. 2595), salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà. Ma precisano il dovere procedimentale di valutazione del merito tecnico che bene è stato sottolineato dall’appellata sentenza: dovere che si riflette nella necessità di particolari chiarezza e comprensibilità della espressione della decisione.</h:div>
         <h:div>Già il precedente di cui a Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552 ha rilevato che, anche se i provvedimenti del C.S.M. non necessitano di una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e perciò deve essere, e partitamente, quanto più possibile manifesto, lineare e comprensibile, senza interruzioni.</h:div>
         <h:div>Perciò le ragioni tecniche a fondamento della scelta finale debbono emergere in modo chiaro e preciso, esplicito e coerente; e lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione: in tal modo potranno essere – in coerenza con le ragioni fondanti il principio costituzionale di governo autonomo della magistratura – sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, in special modo dai magistrati interessati, i motivi tecnici che hanno razionalmente condotto l’organo deliberante, nel procedere all'apprezzamento complessivo dei candidati, alla preferenza per uno di loro.</h:div>
         <h:div>Ribadita così la giurisprudenza in materia (come tra l’altro già da Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716; 27 giugno 2018, n. 3941, 3942 e 3944), va considerato che nel caso di specie non è dato individuare, nelle motivazioni della delibera, un’avvenuta precisa ed esaustiva comparazione delle posizioni dei candidati in controversia sotto il profilo delle <corsivo>attitudini</corsivo> correlata alle concrete pregresse esperienze professionali, né una altrettanto corrispondente valutazione del <corsivo>merito</corsivo>. E la delibera non appare sufficientemente motivata se si ha riguardo <corsivo>«ai parametri del merito e delle attitudini che, in una valutazione integrata, continuano a confluire in un giudizio complessivo e unitario ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali»</corsivo>, come previsto dal <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> di cui alla Circolare P-14858 del 28 luglio 2015, art. 2 - <corsivo>Valutazione integrata dei parametri per il conferimento degli incarichi direttivi</corsivo>; <corsivo>Relazione introduttiva</corsivo>, 3.1 - <corsivo>I Principi generali. Il merito e le attitudini</corsivo> (cfr. anche 3.2.3 -<corsivo>Il giudizio comparativo: continuità e innovazione</corsivo>).</h:div>
         <h:div>Bene, dunque, il primo giudice ha rilevato la mancata menzione, nell’atto, con riferimento agli indicatori generali e specifici concernenti il ricorrente dott. Fucci, il suo avvenuto esercizio di funzioni direttive di fatto (come già detto, la reggenza della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere): elemento di suo non dirimente, ma certamente da prendere in ragionata considerazione in relazione all’ufficio <corsivo>ad quem</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Una tale pretermissione vulnerava l’adeguata considerazione degli elementi del merito e delle attitudini, così come la loro valutazione integrata; e si poneva in contrasto con la prescrizione datasi dall’organo di governo autonomo attraverso l’art. 17 (<corsivo>Indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni</corsivo>) del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, a tenore del quale:</h:div>
         <h:div><corsivo>« 1. Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti negli uffici di piccole e medie dimensioni:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>[…]</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9»</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Si trattava dunque di un elemento da necessariamente prendere in considerazione, di suo e con riguardo ai risultati, atteso il rinvio interno all’art. 7 (<corsivo>Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse</corsivo>) del <corsivo>Testo unico</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Coerente appare poi l’ulteriore rilievo di criticità della delibera rilevato dalla sentenza circa il peso attribuito, nella fase comparativa, alla pregressa esperienza maturata dal dott. Milita presso una direzione distrettuale antimafia: tale esperienza appare aver assunto il valore di ragione preferenziale per la sua scelta.</h:div>
         <h:div>Al riguardo gli appellanti deducono che proprio le peculiarità dell’ufficio messo a concorso, collocato in un territorio ad elevata infiltrazione camorristica, giustificano (anche quanto alla sua ragionevolezza) la scelta di privilegiare un magistrato che, “<corsivo>proprio nel contrasto del crimine organizzato, compreso quello che opera sulla specifico territorio ricadente nella competenza della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha dimostrato una straordinaria competenza può ritenersi pretestuosa e, quindi, irragionevole</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Sul punto, il Collegio conferma il precedente di cui a Cons. Stato, V, 3 ottobre 2017, n. 4977 (dal quale non vi è ragione per discostarsi (per quanto faccia riferimento al <corsivo>Testo unico </corsivo>del 2010: e vale rilevare che si trattava di accoglimento di un appello a suo tempo promosso dallo stesso dott. Fucci per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Avellino): il che trova conforto anche riguardo al <corsivo>Testo unico</corsivo> del 2015, che non contempla indicatori di tal genere, volti ad assegnare, nel conferimento di un incarico semi-direttivo requirente, una preferenza al magistrato in possesso di una tale esperienza.</h:div>
         <h:div>Ne deriva che ricorrono i lamentati vizi di carenza della motivazione e di violazione delle norme di legge e della circolare contenente il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria. </h:div>
         <h:div>Si tratta, vale sottolineare, di censurabili vizi di legittimità, che non riguardano il merito del giudizio di prevalenza che sta a base della delibera di attribuzione, il cui apprezzamento resta sottratto al sindacato del giudice amministrativo.</h:div>
         <h:div>Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va pertanto respinto.</h:div>
         <h:div>Ritiene peraltro il Collegio che la particolarità della vicenda controversa giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="09/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Musto Carmine</h:div>
            <h:div>Valerio Perotti</h:div>
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