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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="02116"/>
            <fascicolo anno="2019" n="02687"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2019\201902116\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>marco lipari</firma>
            <data>18/04/2019 16:37:34</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Massimiliano Noccelli</firma>
            <data>06/04/2019 11:18:21</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>26/04/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza n. 1223 del 5 marzo 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. I, resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: </h:div>
            <h:div>- della deliberazione n. 828 del 17 dicembre 2018 del Direttore Generale, pubblicata nell’albo pretorio dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, avente ad oggetto l’«<corsivo>adesione alla Convenzione So.Re.Sa. s.p.a. [“Soresa”] per l’affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche (S.I.G.MA.) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU, IR.C.C.S.) della Regione Campania- Lotti 5 [la “Gara Sigma”]</corsivo>» con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 50 del 2016 il servizio di manutenzione del parco apparecchiature biomediche aziendale nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi, ove occorrer possa;</h:div>
            <h:div>- della deliberazione prot. n. 662 del 15 ottobre 2018 del Direttore Generale dell’Azienda, non conosciuta, con cui si è provveduto ad aderire alla convenzione stipulata da So.Re.Sa. s.p.a., all’esito della Gara Sigma, con il r.t.i. composto da Elettronica Bio Medicale S.p.A. e Higea s.p.a., richiamata nel provvedimento impugnato sub <corsivo>a)</corsivo> e di contenuto sconosciuto; </h:div>
            <h:div>- della nota prot. n. SRA-0024418 del 14 novembre 2018 della So.Re.Sa. s.p.a., non conosciuta, con cui si è disposto, «<corsivo>nelle more della conclusione del processo valutativo da parte della nuova Commissione e dell’attivazione delle conseguenti Convenzioni, stimata per il mese di Aprile 2019</corsivo>», di rimettere alle AA.SS.LL. «<corsivo>l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti più idonei tenendo conto dei prezzi di riferimento della procedura centralizzata alfine di assicurare la continuità del servizio</corsivo>».</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2019, proposto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II, in persona del Direttore Generale <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Sasso Del Verme, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>GE Medical Systems Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Lirosi e dall’Avvocato Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Gianni Origoni, Grippo&amp;Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Althea Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Lidia Scantamburlo e dall’Avvocato Mascia Fumini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
               <h:div>Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa) s.p.a., non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio di GE Medical Systems Italia s.p.a. e di Althea Italia s.p.a.;</h:div>
            <h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, l’Azienda Ospedaliero Universitaria “<corsivo>Federico II</corsivo>”, l’Avvocato Fabio Fabricatore su delega dichiarata dell’Avvocato Marco Sasso Del Verme, per l’appellata, GE Medical Systems Italia s.p.a., l’Avvocato Antonio Lirosi e per la controinteressata, Althea Italia s.p.a., l’Avvocato Lidia Scantamburlo;</h:div>
            <h:div>sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;</h:div>
            <h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Con la deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2018, la Società Regionale per la Sanità della Campania (di qui in avanti, per brevità, So.Re.Sa. s.p.a.), ha aggiudicato, per quanto qui di interesse, il lotto n. 5 della gara per l’affidamento «<corsivo>dei servizi integrati per la gestione e gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche (S.I.G.M.A.) delle aziende del sistema sanitario della Regione Campania</corsivo>» in favore del r.t.i. costituito da Elettronica Bio Medicale s.p.a./Higea s.p.a., la prima delle quali è stata incorporata nella seconda con cambio di denominazione in Althea Italia s.p.a.</h:div>
         <h:div>1.1. L’aggiudicazione è stata impugnata da GE Medical Systems Italia s.p.a. e da Hospital Consulting s.p.a.</h:div>
         <h:div>1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 3063 e n. 3064 dell’8 maggio 2018, ha respinto il ricorso proposto anche da GE Medical Systems Italia s.p.a. per l’annullamento della determinazione n. 15 del 29 gennaio 2018, con la quale erano stati aggiudicati i lotti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 della gara indetta da So.Re.Sa. s.p.a. per l’affidamento dei citati servizi integrati.</h:div>
         <h:div>1.3. Avverso tale sentenza le imprese soccombenti in prime cure hanno proposto appello avanti a questo Consiglio di Stato, ma nel frattempo So.Re.Sa. s.p.a., dopo avere stipulato il 21 maggio 2018 il contratto relativo al lotto n. 5, con la nota prot. n. 20846 del 21 maggio 2018, ha invitato l’odierna appellante, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II (di qui in avanti, per brevità, l’Azienda), ad aderire alla convenzione.</h:div>
         <h:div>1.4. Il Direttore Generale dell’Azienda, con disposizione n. 531 del 20 settembre 2018, ha perciò nominato l’ing. Antonietta Perrone quale responsabile del procedimento per l’adesione alla convenzione.</h:div>
         <h:div>1.5. Il responsabile del procedimento ha conseguentemente dato inizio all’attività istruttoria necessaria all’avvio del servizio, relativo ad oltre 4.500 apparecchiature biomedicali distribuite in tutta l’Azienda.</h:div>
         <h:div>1.6. Al termine di tale attività, particolarmente complessa per la necessità di analizzare lo stato delle attrezzature, il Direttore dell’Azienda, con la deliberazione n. 662 del 15 ottobre 2018, ha disposto l’adesione alla Convenzione rep. 98/18 per la fornitura del servizio, per il periodo di 48 mesi, a far data dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2022.</h:div>
         <h:div>1.7. Il 2 novembre 2018 l’Azienda ha emesso l’ordinativo per la fornitura del servizio a decorrere dal 1° gennaio 2019.</h:div>
         <h:div>1.8. Dopo pochi giorni, tuttavia, So.Re.Sa. s.p.a., con la nota prot. n. 24032 del 14 novembre 2018, ha comunicato che questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6299 del 7 novembre 2018, aveva annullato «<corsivo>la delibera di designazione dei componenti della commissione giudicatrice e conseguentemente gli atti successivi della procedura gravati</corsivo>» e la stessa So.Re.Sa. s.p.a. avrebbe provveduto «<corsivo>alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice al fine di rinnovare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche</corsivo>».</h:div>
         <h:div>1.9. So.Re.Sa. s.p.a. ha concluso la propria nota invitando l’Azienda ad «<corsivo>adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei al fine di assicurare la continuità del servizio</corsivo>» e ha rappresentato l’esigenza che «<corsivo>il corrispettivo del servizio che codesta Azienda dovrà assicurare </corsivo>medio tempore <corsivo>sia definito tenendo conto dei prezzi di riferimento della procedura centralizzata</corsivo>».</h:div>
         <h:div>2. A seguito di tale comunicazione, pertanto, il Direttore Generale dell’Azienda, odierna appellante, ha annullato il proprio precedente provvedimento di adesione alla Convenzione, stipulata da So.Re.Sa. s.p.a., e ha disposto di «<corsivo>affidare, nelle more dell’individuazione del nuovo assegnatario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m. e i., in continuità, per un periodo di mesi sei, dal 1.01.2019 al 30.06.2019, alle stesse condizioni economiche ed operative di cui alla Convenzione S.I.G.M.A., con la previsione della clausola di recesso unilaterale in capo di apertura nuova Convenzione So.Re.Sa. S.p.a.</corsivo>».</h:div>
         <h:div>3. Avverso tale provvedimento, assumendone l’illegittimità per contrasto con l’art. 63, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, GE Medical Systems Italia s.p.a., articolando tre motivi di censura, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.</h:div>
         <h:div>3.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituite l’Azienda e la controinteressata Althea Italia s.p.a. per chiedere la reiezione del ricorso e della connessa domanda sospensiva.</h:div>
         <h:div>3.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 1204 del 4 marzo 2019 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, annullando la delibera impugnata, e ha condannato l’Azienda e Althea Italia s.p.a. a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente.</h:div>
         <h:div>3.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Azienda e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività anche <corsivo>inaudita altera parte</corsivo>, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure da GE Medical Systems Italia s.p.a.</h:div>
         <h:div>3.4. Con il decreto monocratico n. 1280 del 12 marzo 2019 è stata respinta la domanda volta ad ottenere l’emissione di misura cautelare provvisoria.</h:div>
         <h:div>3.5. Si è costituita Althea Italia s.p.a., per chiedere l’accoglimento dell’appello, e si è altresì costituita GE Medical Systems Italia s.p.a. per chiedere, invece, la reiezione dell’appello stesso e riproponendo altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il secondo motivo dell’originario ricorso assorbito dal primo giudice.</h:div>
         <h:div>3.6. Nella camera di consiglio del 28 marzo 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti e ritenuto di poter decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., l’ha trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>4. L’appello dell’Azienda è fondato.</h:div>
         <h:div>4.1. Il Collegio deve rammentare che, per la consolidata giurisprudenza amministrativa, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, oggi disciplinata dall’art. 63 del d. lgs. n. 50 del 2016, riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza (Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2018, n. 310; Cons. St., sez. III, 8 ottobre 2018, n. 5766).</h:div>
         <h:div>4.1. Viene in rilievo, nel presente giudizio, l’ipotesi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.</h:div>
         <h:div>5. Il primo giudice, nel negare alla procedura negoziata seguita dall’Azienda il carattere dell’estrema urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, non ha però considerato che per l’Azienda appellante il ricorso a tale procedura era stato necessitato dall’annullamento in sede giurisdizionale, per decisione di questa stessa Sezione (Cons. St., sez. III, 15 novembre 2018, n. 6448), della gara centralizzata bandita da So.Re.Sa. s.p.a. e dalla conseguente immediata necessità, per l’Azienda, di garantire senza soluzione di continuità la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomedicali – ben oltre 4.500 – a far data dal 1° gennaio 2019.</h:div>
         <h:div>5.1. L’Azienda, anche con la massima sollecitudine, non avrebbe potuto bandire e concludere una procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione in un tempo tanto celere da consentire l’avvio del servizio a far data dal 1° gennaio 2019, dovendo considerarsi, peraltro, che tale avvio richiede una fase istruttoria particolarmente complessa, che era già stata condotta e portata a termine con Althea Italia s.p.a. prima che fosse annullata la precedente gara bandita da So.Re.Sa. s.p.a.</h:div>
         <h:div>5.2. Legittimamente pertanto, al ricorrere delle condizioni di urgenza straordinarie determinate dall’annullamento della gara centralizzata bandita da So.Re.Sa. s.p.a.., l’Azienda, nella materiale impossibilità di ricorrere a procedure aperte, ristrette o con negoziazione in tempi tali da assicurare il funzionamento del servizio a far data dal 1° gennaio 2019, ha seguito la procedura negoziata senza bando per il tempo – di sei mesi – strettamente necessario all’espletamento della gara da parte di So.Re.Sa. s.p.a., gara attualmente in corso dopo la nomina della nuova gara e ormai prossima a conclusione, e ha stipulato un contratto ponte alle condizioni tecniche ed economiche, vantaggiose, offerte dall’aggiudicataria della gara annullata.</h:div>
         <h:div>5.3. Né diverso comportamento si sarebbe potuto ragionevolmente esigere dall’Azienda anche a mente del d.P.C.M. del 24 dicembre 2015 che, in attuazione dell’art. 9 del d. lgs. n. 66 del 2014, ha stabilito che la procedura di gara, avente ad oggetto servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali di importo superiore ad € 40.000,00, fosse centralizzata in capo ad un unico soggetto aggregatore regionale e, nel caso di specie, So.Re.Sa. s.p.a.</h:div>
         <h:div>5.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare di cui alla comunicazione prot. n. 20518/2016 del 19 febbraio 2016, ha invitato gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in assenza di iniziative attive da parte del soggetto aggregatore di riferimento o, come nel caso si specie, nell’attesa che tali iniziative – e, cioè, la nuova gara bandita da So.Re.Sa. s.p.a. dopo l’annullamento della precedente – si perfezionino, a stipulare un contratto ponte ai sensi dell’allora vigente art. 57, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 163 del 2016, corrispondente alla previsione del vigente art. 63, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016.</h:div>
         <h:div>5.5. E se è vero, come ha chiarito questo Consiglio di Stato nella sentenza di questa sez. III, 8 ottobre 2018, n. 5766, che la circolare del Ministero non impedisce il ricorso alle procedure aperte e negoziate, è pur vero che la circolare stessa, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, contempla come lecita la possibilità alternativa di ricorrere, a certe condizioni, alla procedura negoziata senza bando, ove sussista la necessità di garantire il servizio, quale misura temporale strettamente necessaria nelle more della stipula del nuovo contratto.</h:div>
         <h:div>5.6. E tali condizioni, per le ragioni viste, sussistono pienamente e legittimamente nel caso di specie, in via temporanea e per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo assegnatario da parte di So.Re.Sa. s.p.a., dovendosi considerare che l’odierna appellata Althea Italia s.p.a., per avere svolto tutte le attività propedeutiche all’avvio del servizio, era l’unica capace, in quel momento, di assicurare la continuità di questo a far data dal 1° gennaio 2019.</h:div>
         <h:div>5.7. Non si tratta, perciò, di legittimare il “fatto compiuto” o di coonestare un affidamento diretto, abilmente rappresentato come ineluttabile e presentato sotto la forma della procedura negoziata senza pubblicazione del bando da parte dall’Azienda appellante, come sostiene in modo suggestivo l’appellata GE Medical Systems Italia s.p.a. nelle sue pur brillanti difese, ma di tenere presenti le improcrastinabili esigenze dell’amministrazione sanitaria a tutela del diritto della salute, senza assecondare letture astratte ed aprioristiche dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016 e, più in generale, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, pur nella qui ribadita eccezionalità dell’istituto (Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2018, n. 310, Cons. St., sez. V, 7 giugno 2016, n. 2424).</h:div>
         <h:div>6. L’amministrazione sanitaria, in questo caso di specie invero eccezionale, si è trovata infatti stretta, da un lato, dall’annullamento della precedente gara centralizzata, sopravvenuto a metà del novembre del 2018, e dalla stessa Azienda ragionevolmente non prevedibile dopo l’esito favorevole, per So.Re.Sa. s.p.a., del primo grado del giudizio e la mancata sospensione della esecutività della sentenza in sede di appello (nemmeno richiesta, a quanto consta, da GE Medical Systems Italia s.p.a.), e, dall’altro, dalla necessità di garantire il servizio entro il 1° gennaio 2019, che nessun’altra impresa avrebbe potuto svolgere da quella data senza considerare anche i tempi necessari alle attività propedeutiche per l’avvio di detto servizio che, ripetesi, concerne ben oltre 4.500 apparecchiature elettromedicali.</h:div>
         <h:div>6.1. L’Azienda appellante, del resto, si è prontamente adeguata alle indicazioni date da So.Re.Sa. s.p.a., nelle more dell’espletamento delle nuove operazioni di gara, e ha mantenuto valide le condizioni tecniche ed economiche proposte nella gara già annullata anche per il contratto ponte stipulato dalla stessa Azienda, e sempre per il tempo strettamente necessario al completamento della gara centralizzata.</h:div>
         <h:div>6.2. Tanto non contrasta con le statuizioni di questo Consiglio di Stato, che ha annullato gli atti di gara e dichiarato conseguentemente inefficaci le convenzioni stipulate da So.Re.Sa. s.p.a., con le già citate sentenze n. 6299, n. 6447 e n. 66448, rispettivamente del 7 e del 15 novembre 2018, poiché le condizioni riproposte nel contratto ponte non sono finalizzate a riproporre, “sotto mentite spoglie”, le convenzioni dichiarate inefficaci, ma a consentire temporaneamente lo svolgimento del servizio secondo quelle che, di fatto, erano state le migliori condizioni risultanti dal confronto competitivo, già svoltosi in sede centralizzata, condizioni che sono state recepite dall’Azienda non già in attuazione di atti annullati o dichiarati inefficaci, ma come meri parametri di fatto.</h:div>
         <h:div>6.3. Deve perciò essere respinto anche il secondo motivo dell’originario ricorso, proposto da GE Medical Systems Italia s.p.a. nella propria memoria difensiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, c.p.a., laddove sostiene che in questo modo sarebbero stati elusi i giudicati di questo Consiglio e applicati atti dichiarati illegittimi e/o inefficaci.</h:div>
         <h:div>6.4. Né ha pregio l’argomento dell’appellata secondo il quale, anche ammettendo che ricorressero tutti i requisiti di urgenza e di imprevedibilità della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, comunque l’Azienda non avrebbe seguito la procedura dell’art. 63, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, come il primo giudice ha pur rilevato senza che la sua statuizione sia stata contestata con conseguente inammissibilità dell’appello, sicché l’Azienda stessa non avrebbe garantito un confronto concorrenziale adeguato, attraverso la selezione di almeno cinque operatori idonei ove esistenti sul mercato.</h:div>
         <h:div>6.5. Un simile argomento non è sorretto da uno specifico interesse in quanto l’odierna appellata, GE Medical Systems Italia s.p.a., non ha offerto un benché minimo principio di prova che, anche ove compatibile con la stringente necessità di assicurare l’esecuzione di un servizio così vasto, ramificato e complesso, la selezione di almeno cinque operatori economici – tra i quali, in ipotesi, la stessa appellata GE Medical Systems Italia s.p.a. – avrebbe condotto ad un esito contrattuale a condizioni economiche più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016, rispetto a quelle offerte da Althea Italia s.p.a. nella precedente gara, per quanto annullata in parte, e fatte salve le valutazioni della nuova commissione di gara.</h:div>
         <h:div>6.6. E tanto è confermato, non a caso, anche dagli esiti delle operazioni di gara riavviate dalla nuova commissione di gara, nominata da So.Re.Sa. s.p.a. dopo l’annullamento disposto da questo Consiglio di Stato con le citate sentenze n. 6299, n. 6447 e n. 6448 del 2018, e dalle nuove rivalutazioni delle offerte, esiti e rivalutazioni dalle quali la stessa Althea Italia s.p.a. è risultata di nuovo prima nella graduatoria definitiva.</h:div>
         <h:div>7. Parimenti errata è, infine, la sentenza impugnata laddove, accogliendo il terzo motivo dell’originario ricorso proposto da GE Medical Systems Italia s.p.a., ha censurato l’operato dell’Azienda nella parte in cui non avrebbe dato corso, anche nella procedura negoziata senza bando e in violazione di quanto prevede espressamente l’art. 63, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, alla verifica dei requisiti di partecipazione, previsti dall’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016, in riferimento ad Althea Italia s.p.a., a cui carico sussisterebbero numerose risoluzioni contrattuali da parte di diverse stazioni appaltanti.</h:div>
         <h:div>7.1. Bene ha rilevato l’Azienda che le segnalazioni rilevabili dal casellario informatico non fossero tali fa comportare il divieto, per Althea Italia s.p.a., di sottoscrivere un contratto con le pubbliche amministrazioni, avendo infatti la stessa Azienda preso atto delle risultanze del casellario informatico (doc. 1 allegato alla memoria di Althea Italia s.p.a.), dalle quali non risultava nulla a suo carico, perché si trattava di risoluzioni o in parte annullate e revocate in autotutela dalle stesse stazioni appaltanti o impugnate dalla stessa Althea Italia s.p.a. e quindi, per essere ancora <corsivo>sub iudice</corsivo>, non definitive ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016.</h:div>
         <h:div>7.2. Anche il provvedimento di esclusione disposto l’11 dicembre 2018 dalla Regione Abruzzo, per la sussistenza di precedenti risoluzioni contrattuali, risulta attualmente impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo.</h:div>
         <h:div>7.3. Di qui l’erroneità della sentenza impugnata, anche <corsivo>in parte qua</corsivo>, nella parte in cui ha accolto pure il secondo motivo dell’originario ricorso, senza considerare adeguatamente che, allo stato, Althea Italia s.p.a. era pienamente dotata dei requisiti richiesti dall’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 o, comunque, che l’Azienda, a fronte di risoluzioni annullate, revocate o contestate, non ne aveva irragionevolmente ritenuto l’affidabilità sul piano professionale nell’adempimento delle future obbligazioni.</h:div>
         <h:div>8. In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, l’appello dell’Azienda deve essere accolto sicché, in integrale riforma della sentenza qui impugnata, deve essere respinto in tutti i suoi tre motivi il ricorso proposto in primo grado da GE Medical Systems Italia s.p.a., con piena legittimità della procedura negoziata senza pubblicazione qui contestata, per le ragioni tutte sopra esposte.</h:div>
         <h:div>9. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa l’eccezionalità della vicenda qui in esame, possono essere interamente compensate tra le parti.</h:div>
         <h:div>10. Rimane definitivamente a carico di GE Medical Systems Italia s.p.a., per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.</h:div>
         <h:div>10.1. La medesima deve essere condannata a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.</h:div>
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      <premessaTed id="pre">
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge in tutti i suoi tre motivi, anche il secondo qui riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il ricorso proposto in primo grado da GE Medical Systems Italia s.p.a.</h:div>
         <h:div>Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.</h:div>
         <h:div>Pone definitivamente a carico di GE Medical Systems Italia s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.</h:div>
         <h:div>Condanna GE Medical Systems Italia s.p.a. a rimborsare in favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019, con l’intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="28/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maria Luisa Salvini</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli</h:div>
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