<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190211320191019141537755" descrizione="" gruppo="20190211320191019141537755" modifica="10/31/2019 12:12:11 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Del Bono S.p.A. in proprio e in qualità di Mandataria del Costituendo Rti" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="02113"/><fascicolo anno="2019" n="07506"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190211320191019141537755.xml</file><wordfile>20190211320191019141537755.docm</wordfile><ricorso NRG="201902113">201902113\201902113.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201902113\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco caringella</firma><data>31/10/2019 12:12:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angela Rotondano</firma><data>26/10/2019 12:14:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/11/2019</dataPubblicazione><classificazione>5<nuova>5</nuova><ereditata>5</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), 7 febbraio 2019, n. 122;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2113 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Del Bono s.p.a. in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Favini Costruzioni s.r.l. , Gambara Asfalti s.p.a., Fis Impianti Interrati s.r.l. Ronzoni s.r.l., quali mandanti, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Maurizio Zoppolato e Laura Pelizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via del Mascherino, 72; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Brescia, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Gisella Donati, Francesco Storace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Magda Poli in Roma, via Sistina, n. 42; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Novastrade s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese con Gruppo Adige Bitumi s.p.a., Frantoio Fondovalle s.r.l., Sias s.p.a., mandanti, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Notti, Carlo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Gruppo Adige Bitumi s.p.a., Frantoio Fondovalle s.r.l., Sias s.p.a., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e della Novastrade s.r.l. che, nella qualità in atti, ha spiegato altresì appello incidentale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Zoppolato, Francesca Paolucci Baroukh su delega dell’avvocato Francesco Storace;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con bando pubblicato in G.U.U.E. in data 29 giugno 2018, la Provincia di Brescia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di <corsivo>«manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali mediante accordo quadro con unico fornitore»</corsivo>, per una durata contrattuale di quattro anni, di importo stimato a base di gara di euro 25.000.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con attribuzione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica).</h:div><h:div>1.1. Per quanto rileva, il Disciplinare di gara prevedeva, tra l’altro, per le offerte tecniche il riconoscimento di un massimo di 13 punti per il valore della Produzione Media Giornaliera offerta (nel prosieguo anche soltanto <corsivo>“PMG”</corsivo>), di 20 punti per il numero massimo di cantieri gestibili contemporaneamente, e di 8 punti per le certificazioni ISO 39001 in materia di sicurezza dei lavoratori che operano in cantieri stradali.</h:div><h:div>1.2. Le offerte economiche, con indicazione del ribasso percentuale sulla base d’asta, dovevano, invece, indicare, i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’impresa partecipante e i costi del personale.   </h:div><h:div>1.2. La gara, cui partecipavano soltanto due operatori economici, si concludeva con l’aggiudicazione a favore del costituendo raggruppamento tra Novastrade s.r.l., mandataria, e Gruppo Adige Bitumi s.p.a., Frantoio Fondovalle s.r.l. e Sias s.p.a., mandanti (di seguito “<corsivo>RTI Novastrade”</corsivo> o “<corsivo>Novastrade”</corsivo>), primo classificato con un punteggio complessivo di 97,29 punti.</h:div><h:div>2. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Lombardia- sezione staccata di Brescia il costituendo raggruppamento tra Del Bono s.p.a., mandataria, e Favini Costruzioni s.r.l., Gambara Asfalti s.p.a., F.I.S. Impianti interrati s.r.l. e Ronzoni s.r.l., (di seguito <corsivo>“RTI Del Bono”</corsivo> o <corsivo>“Del Bono”</corsivo>), che aveva già impugnato l’ammissione alla procedura dell’altra concorrente Novastrade (con ricorso n. R.G. 821/2018) e alla quale, all’esito delle valutazioni, erano stati complessivamente riconosciuti 88,21 punti, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della Novastrade (con d.d. n. 1441 del 25 ottobre 2018), censurando l’inammissibilità della sua offerta tecnica e, comunque, l’erroneità del punteggio assegnatole dalla Commissione, nonché l’illegittimità del giudizio di anomalia dell’offerta condotta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</h:div><h:div>3. Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza della Provincia e della controinteressata (la quale ha spiegato altresì ricorso incidentale), il Tribunale amministrativo, riuniti <corsivo>in limine</corsivo> i ricorsi proposti e disattese le eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate, ha: <corsivo>a)</corsivo> dichiarato in parte inammissibile (nella parte diretta a censurare la valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione), in parte infondato il gravame contro l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario; <corsivo>b)</corsivo> respinto il ricorso incidentale interposto dal RTI Novastrade nel giudizio avverso l’aggiudicazione; <corsivo>c)</corsivo> respinto il gravame principale e le domande risarcitorie, in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario, ivi formulate.</h:div><h:div>4. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il raggruppamento ricorrente, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia per i seguenti motivi di impugnazione, così rubricati e sintetizzati:</h:div><h:div><corsivo>“I. Erroneità della sentenza per mancata valutazione, in generale, della totale assenza di istruttoria e di motivazione dei requisiti di ammissione, sull’offerta tecnica e sulle “giustificazioni” in merito all’anomalia dell’aggiudicataria”</corsivo>: avrebbe errato la sentenza appellata a non riconoscere che la procedura che ha condotto all’assegnazione dell’appalto in oggetto è viziata di carenza di istruttoria e di motivazione, come dedotto nelle censure svolte nei ricorsi avverso l’ammissione e l’aggiudicazione, recependo integralmente le deduzioni difensive dell’Amministrazione provinciale; <corsivo/></h:div><h:div><corsivo>“II. Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/ 2016; Violazione dei principi cardine dell’azione amministrativa- travalicamento dei limiti del sindacato- contraddittorietà- irragionevolezza e difetto di motivazione”:</corsivo> è erronea la sentenza impugnata per non avere ritenuto sussistente (come già aveva fatto la stazione appaltante) il grave errore professionale in cui è incorsa la concorrente Novastrade, che è stata ammessa alla gara nonostante i due precedenti penali dichiarati (solo ai sensi dell’art. 80, ma contestualmente affermando, con un’indicazione mendace e fuorviante,  l’insussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi del comma 5 della stessa norma) del legale rappresentante del socio unico persona giuridica di Novastrade: contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, è dirimente che gli illeciti commessi, sotto il profilo oggettivo, violino norme a presidio di interessi rilevanti (la sicurezza dei lavoratori e il bene ambiente), mentre sotto il profilo soggettivo, siano riconducibili a figura in grado di influenzare in modo determinante la gestione societaria della concorrente; sarebbe, quindi, erroneo l’implicito giudizio di irrilevanza di tali precedenti formulato dalla stazione appaltante che ha ammesso al prosieguo della gara la Novastrade, sebbene nessuna misura di <corsivo>self cleaning</corsivo> sia stata adottata e senza fornire alcuna motivazione dalla quale sia dato comprendere che tale valutazione sia stata effettivamente svolta;</h:div><h:div><corsivo>“III. Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 105, comma 6, e dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016- Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”:</corsivo> è erronea la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante ove ha consentito di rettificare la dichiarazione relativa ai subappaltatori (che, da un lato, sarebbero stati indicati in numero superiore alla terna e per prestazioni diverse da quelle omogenee indicate dal disciplinare- per ciascuna categoria di lavori di cui all’art. 3- dall’altro sarebbero stati pure indicati per lavorazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 9, risultando perciò indeterminati sotto il profilo oggettivo e soggettivo); in particolare, l’aver permesso alla Novastrade di emendare  il vizio e riformulare una dichiarazione in modo conforme alla <corsivo>lex specialis</corsivo> avrebbe comportato una sostanziale e inammissibile modifica dell’offerta, foriera di un indebito vantaggio competitivo per la concorrente che ha potuto indicare i subappaltatori dopo aver conosciuto quelli individuati dall’altra partecipante, mentre, secondo una regola generale, non è possibile modificare gli elementi sostanziali della propria offerta quando sono note le condizioni praticate dagli altri concorrenti; la dichiarazione della terna è stata resa in sede di formulazione della proposta (sicché non era ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio) e la dichiarazione di subappalto era totalmente indeterminata sotto il profilo oggettivo (quanto alle lavorazioni indicate) e soggettivo (pluralità di imprese elencate); anche poi a voler considerare ammissibile la tardiva dichiarazione di rettifica del subappalto, l’impresa andava comunque esclusa perché l’offerta contemplava l’impiego di personale e mezzi appartenenti a terzi non compresi nella terna dei subappaltatori compilata in seconda battuta;</h:div><h:div><corsivo>“IV. Erroneità della sentenza per violazione dell’art 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016- Violazione del disciplinare di gara- Carenza di istruttoria- contraddittorietà e illogicità manifeste”: </corsivo>Novastrade non ha provato l’effettiva disponibilità di mezzi e personale e della struttura organizzativa per garantire la PMG (il cui valore dichiarato non è perciò attendibile, come richiesto dal paragrafo 16 del Disciplinare) e la contemporanea gestione dei cantieri proposti; senza la manodopera di due subappaltatori non indicati nella terna, non avrebbe personale sufficiente per garantire la gestione di due cantieri, mentre la qualifica di asfaltista di tutto il personale renderebbe necessario il ricorso a contratti di nolo a caldo, comprensivi di autisti (rientranti a pieno titolo nella previsione di cui all’art. 105 comma 6): ne consegue che l’offerta non sarebbe realizzabile senza un massiccio ricorso al subappalto oltre la quota di legge, non potendo altrimenti Novastrade garantire la Produzione Minima Giornaliera dichiarata e la contemporanea gestione dei cantieri come indicata in offerta, costituenti valori immodificabile e vincolanti secondo la legge di gara;<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div><corsivo>V. Inammissibilità, sotto ulteriore profilo, dell’offerta tecnica del RTI Novastrade per violazione del Disciplinare di gara- Illogicità manifesta- carenza di istruttoria- violazione della par condicio: </corsivo>la sentenza appellata ha travisato del tutto la censura articolata con il terzo motivo di gravame con cui si lamentava non già la mancanza di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, ma tra le medesime quote di esecuzione, come rispettivamente dichiarate nelle documentazione amministrativa e risultanti dall’offerta tecnica, il che doveva condurre all’esclusione dell’aggiudicataria per indeterminatezza e contraddittorietà dell’offerta; </h:div><h:div><corsivo>VI. Erroneità della sentenza per violazione del paragrafo 18.1., punti 1.A e 1.B. del Disciplinare- Travalicamento dei limiti del sindacato – contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione”</corsivo> : in particolare sia le frese nella disponibilità dell’aggiudicataria come mezzi propri sia quelle provenienti dai subappaltatori sono inidonee ad assicurare la disponibilità dichiarata;</h:div><h:div><corsivo>VII. Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 89 del D.lgs.50/2016- Violazione del paragrafo 18.1., punto 3C, del Disciplinare di gara –Illogicità manifesta- carenza di istruttoria- violazione della par condicio”</corsivo>: è erronea la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto che non andava attribuito alla Novastrade il punteggio per il possesso della certificazione prescritta: Novastrade si è avvalsa per la SOA di avvalimento (avente carattere di avvalimento operativo) con impresa ausiliaria priva di certificazione ISO 39001 in materia di sicurezza dei lavoratori che operano in cantieri stradali, rilasciata da organismo accreditato, contro le prescrizioni del Disciplinare di gara (paragrafo 18.1., voce 3.c) che, nel riconoscere un punteggio di otto punti per tale voce, si riferiva testualmente nel caso di partecipazione in raggruppamento a <corsivo>“tutte le imprese”</corsivo>, quindi anche a quella ausiliaria, e non soltanto alle imprese concorrenti; </h:div><h:div><corsivo>VIII. Erroneità della sentenza per violazione degli articoli 95 co.10 e 97 co. 5 lettera d) del Codice dei Contratti pubblici- Difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste; IX. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016- Violazione dei principi comunitari in tema di verifica dell’anomalia; travalicamento dei limiti del sindacato; contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione:</corsivo> è carente di istruttoria e di motivazione il giudizio di anomalia, condotto dalla stazione appaltante con verifica meramente cartolare e apodittica perché solo fondata sulle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria, acriticamente recepite senza valutazione autonoma né ulteriori controllo circa i dati esposti; in particolare, è censurabile la motivazione della sostenibilità dell’offerta perché formulata solo <corsivo>per relationem</corsivo> alle giustificazioni dell’impresa, peraltro meramente assertive e indimostrate, tenuto conto che: <corsivo>a)</corsivo> il costo medio orario della manodopera dichiarato dall’aggiudicataria (che si ottiene dalla divisione tra l’importo totale della manodopera proposto in gara per le ore di lavoro complessive desunte dall’offerta) sarebbe largamente inferiore ai minimi tabellari indicati nella tabella allegata alle giustificazioni; <corsivo>b)</corsivo> sono stati gravemente sottostimati i costi per le lavorazioni e non sono stati giustificati quelli, fissi e variabili,  relativi alle soluzioni esecutive individuate nell’offerta tecnica; <corsivo>c) </corsivo>vi è omessa giustificazione di talune voci che dimostrerebbe come l’offerta sia integralmente modellata sull’intervento di subappaltatori estranei alla compagine associativa; <corsivo>d)</corsivo> Novastrade non ha dimostrato di essere in grado di comprimere le spese generali e, trattandosi di accordo quadro, non è detto che i lavori verranno assegnati in concreto; <corsivo>d)</corsivo> è stata pure omessa l’indicazione di utili e spese generali nelle schede giustificative relative ai noli; <corsivo>e)</corsivo> i prezzi unitari indicati nei preventivi non contengono indicazioni sulla scomposizione dei prezzi praticati dai subappaltatori. In conclusione, l’aggiudicataria non avrebbe adeguatamente giustificato i costi dell’offerta, né quelli del subappalto, né i costi per la fornitura e il trasporto della materia prima;<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>4.1. Hanno resistito all’appello la Provincia e il RTI Novastrade, che con articolate memorie difensive ne hanno sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>4.2. Novastrade ha interposto, altresì, appello incidentale, riproponendone le censure già svolte in primo grado, tutte infondate per il Tribunale amministrativo, con cui aveva lamentato la nullità per indeterminatezza dell’offerta economica (nella parte in cui aveva offerto un importo irrisorio inferiore  ai minimi salariali per legge, se non proprio inesistente, per la manodopera), l’erronea attribuzione del punteggio all’offerta tecnica del raggruppamento concorrente (che non aveva la disponibilità di impianti di produzione entro la massima distanza di 70 chilometri prescritta dalla legge di gara) e la sua inammissibilità, trattandosi di offerta condizionata (per avere la Del Bono dichiarato la proprietà e disponibilità di mezzi d’opera e di personale, raggiungendo la soglia offerta di PMG mediante il ricorso a noli e subappalti in misura superiore alla soglia di legge e senza adempiere agli obblighi normativi in materia).     <corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>4.3. Rinviata al merito la domanda cautelare incidentalmente formulata dall’appellante principale, all’udienza pubblica del 27 giugno 2019, la causa è stata riservata in decisione.         </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>5. Con i rispettivi gravami l’appellante principale Del Bono e l’appellante incidentale Novastrade, nelle qualità indicate in atti, hanno sostanzialmente riproposto i motivi di censura già dedotti in primo grado, contestando le statuizioni di rigetto della sentenza di primo grado che le ha ritenute infondate.</h:div><h:div>6. Seguendo l’ordine di trattazione dei ricorsi di cui alla sentenza appellata, deve procedersi con priorità all’esame dell’appello incidentale del RTI Novastrade, le cui censure sono in parte rivolte a contestare la mancata esclusione dalla gara- per vizi nella redazione dell’offerta- delle appellanti principali riunite in ATI.</h:div><h:div>6.1. L’appello incidentale è infondato.</h:div><h:div>6.2. In particolare, non merita accoglimento il primo motivo di gravame con cui Novastrade è tornata a contestare l’irrisorietà del costo della manodopera asseritamente indicato dalla Del Bono in euro 21.929,00, lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato, in assenza di una dichiarazione di rettifica da parte della concorrente, quale mero errore di scritturazione tale indicazione per via di un numero inserito fuori campo. </h:div><h:div>Deve anzi rilevarsi come bene la sentenza appellata abbia evidenziato che il costo indicato dalla Del Bono nella propria offerta economica fosse in realtà di euro 4.021.920,00 (di gran lunga superiore a quello posto a base di gara pari ad euro 1.312.000,00), come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti, e che tale cifra risultasse indicata in modo univoco e chiaramente leggibile: invero, sebbene il numero “4” fosse trascritto esternamente ai riquadri dedicati, tale collocazione era stata in realtà imposta dall’insufficiente numero di spazi disponibili, tenuto conto dei decimali preceduti dalla virgola prestampata. </h:div><h:div>Non si rendeva necessaria, pertanto, alcuna rettifica della dichiarazione essendo chiaramente evincibile dall’offerta la volontà negoziale della concorrente. </h:div><h:div>6.3. È altresì infondato il secondo motivo di censura. </h:div><h:div>L’art. 70 del Capitolato di gara prevedeva che gli impianti fissi autorizzati per l’approvvigionamento del conglomerato dovevano essere ubicati <corsivo>“di norma”</corsivo> ad una distanza massima di 70 km misurati dai luoghi di impiego.</h:div><h:div>Non si trattava, dunque, di un limite imposto in maniera tassativa e imprescindibile (sì da determinare, in caso di violazione, l’inammissibilità dell’offerta e la sua conseguente esclusione), ma di una previsione stabilita in via meramente indicativa per consentire alla commissione di valutare l’ubicazione degli impianti rispetto ai luoghi di possibile intervento (ed infatti, nemmeno la relazione di Novastrade conteneva un siffatto conteggio).</h:div><h:div>Anche sotto tale profilo pertanto le statuizioni di prime cure non meritano censura. </h:div><h:div>La sentenza appellata ha, infatti, correttamente evidenziato che il RTI Del Bono ha attestato nella propria relazione la disponibilità di otto impianti operativi nell’area di intervento presso i quali sarebbe stato reperito il materiale, tracciando la loro posizione nell’allegato 1 alla relazione, e che la Commissione avesse positivamente valutato la collocazione di tali impianti, senza però apprezzare tale requisito ai fini dell’assegnazione dei punteggi. </h:div><h:div>6.4. Infine sono infondate, oltre che inammissibili per carenza di interesse (in quanto anche per l’offerta di Novastrade era censurata, con simmetrica doglianza articolata in via principale, l’asserito ricorso al subappalto in percentuali superiori a quelle di legge), le censure articolate con il terzo motivo dell’appello incidentale, con cui si è contestato che la Del Bono avrebbe dichiarato la disponibilità di mezzi e personale raggiungendo la quota offerta mediante ricorso a noli e subappalti in misura superiore al limite di legge e che avrebbe pure omesso, per le imprese di cui si avvarrebbe del nolo, la dichiarazione ex art. 1, comma 53, della l. n. 190 del 2012.</h:div><h:div>A tale proposito, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato, nelle premesse poste a base del ragionamento svolto, che la <corsivo>lex specialis</corsivo> finalizzava la procedura selettiva alla stipulazione di un Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50 del 2016, sul quale basare, previa sottoscrizione di un contratto applicativo, la richiesta di ordini specifici. </h:div><h:div>Da tali corrette premesse sulla natura e caratteristiche proprie della procedura in questione, nell’ambito della quale la stazione appaltante addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro alle condizioni di volta in volta determinate in base alle proprie disponibilità di bilancio e sino alla concorrenza massima dell’importo indicato, la sentenza appellata ha tratto poi condivisibili conclusioni quanto ai parametri di valutazione delle offerte tecniche presentate in gara. </h:div><h:div>Si è, infatti, bene evidenziato come, stante la natura di accordo quadro del bando, è impossibile conoscere a priori l’oggetto dei contratti applicativi e delle risorse (di manodopera e mezzi) necessarie per adempiervi: in definitiva, non sono predeterminate dall’amministrazione né risultano altrimenti prevedibili allo stato tipologia, quantità e localizzazione degli interventi che saranno, di volta in volta, affidati all’appaltatore. </h:div><h:div>Ne consegue che la Programmazione media giornaliera dichiarata in offerta era solo un parametro indicativo per stimarne la serietà ai fini del confronto concorrenziale, mentre solo nella fase esecutiva possono essere compiutamente verificate e valutate eventuali violazioni delle percentuali di subappalto previste per legge: quel che rileva è che il progetto tecnico consentisse di effettuare una stima attendibile della capacità di raggiungere gli obiettivi individuati, considerato che l’appalto non prevede un uso immediato e continuativo di manodopera e mezzi per il valore indicato, ma un impiego diluito nell’ampio lasso temporale di durata del rapporto contrattuale.</h:div><h:div>Sotto altro concorrente profilo, il giudice di prime cure ha altresì correttamente rilevato dirimente ai fini della decisione la circostanza che il bando di gara non imponesse la proprietà dei mezzi, ma solo l’<corsivo>“effettiva disponibilità”</corsivo> degli stessi (con conseguente possibilità di ricorso al noleggio) <corsivo>“in grado di esplicitare la sostenibilità del valore della PMG dichiarata”</corsivo>: tale disponibilità era dunque necessaria al fine di attestare la congruità della produzione media giornaliera indicata in offerta, così verificando se la proposta elaborata fosse attendibile e coerente rispetto al livello di produttività minima.</h:div><h:div>Alla stregua di tali considerazioni correttamente la sentenza appellata ha ritenuto non censurabili eventuali scelte imprenditoriali che contemplassero soluzioni di nolo a freddo, non assimilabili al subappalto.</h:div><h:div>6.4.1. Infine, risultano corrette le statuizioni della sentenza impugnata che- delineate le differenze tra il contratto di subappalto, ontologicamente caratterizzato dal coinvolgimento dell'assetto imprenditoriale dell'impresa subappaltatrice nell'attività dell'impresa aggiudicataria dell'appalto (posto che il subappaltatore esegue, con autonoma organizzazione imprenditoriale, una quota parte delle prestazioni oggetto del contratto), ed il contratto di subfornitura, il quale per converso prevede l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo, sotto le direttive dell’appaltatore che determinano la dipendenza tecnica del subfornitore quanto a progetto, specifiche e <corsivo>know how</corsivo> di realizzazione della subfornitura- hanno concluso che, anche per il nuovo Codice dei contratti, l’obbligo di indicare la terna vige solo nei confronti dei subappaltatori e non anche dei subfornitori e subcontraenti dell’affidatario: non dovevano, pertanto essere esibiti (né valutati) i DGUE delle imprese subcontraenti e subfornitrici delle ditte concorrenti, in quanto ciò non è richiesto né dalla legge né dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>6.5. L’appello incidentale va, dunque, respinto. </h:div><h:div>7. Può procedersi, dunque, all’esame dell’appello principale proposto dal RTI Del Bono. </h:div><h:div>7.1. Anche le doglianze ivi formulate sono tutte infondate, non meritando la sentenza appellata le critiche appuntate: la sentenza ha, infatti, correttamente recepito le tesi delle parti resistenti, stante l’insussistenza degli addotti vizi di carente istruttoria e motivazione della procedura in questione.  </h:div><h:div>7.2. Tanto premesso, e passando allo scrutinio delle specifiche censure articolate nei motivi di gravame, in primo luogo, il Collegio qui rileva che la sentenza impugnata ha bene ritenuto l’irrilevanza <corsivo>ad excludendum</corsivo> delle condanne penali dichiarate dal legale rappresentante della controllante Edilquattro s.r.l. e l’insussistenza di un onere motivazionale specifico e rafforzato a carico della stazione appaltante che, non ravvisando il grave errore professionale nella specie, ha ammesso alla gara la concorrente.</h:div><h:div>La sentenza appellata ha, infatti, correttamente rilevato che, assolto il prescritto obbligo dichiarativo e valutata dalla stazione appaltante la non incidenza degli illeciti commessi sull’integrità morale e sull’affidabilità professionale della concorrente, per la loro particolare tenuità e risalenza nel tempo, nonché tenuto conto delle ulteriori circostanze significative, l’ammissione alla gara non fosse in concreto censurabile.</h:div><h:div>Novastrade ha, infatti, fornito la dichiarazione completa e puntuale delle penali occorse, ascrivibili a fatti rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ciò in effetti costituiva adempimento sufficiente a rendere edotta la stazione appaltante delle informazioni necessarie per le sue valutazioni.</h:div><h:div>Acclarato quindi che nella fattispecie non sono state fornite dalla concorrente “<corsivo>informazioni false o fuorvianti”</corsivo> né sono state <corsivo>“omesse informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”</corsivo>, sì che il processo decisionale della stazione appaltante non è stato in alcun modo influenzato da falsità, inesattezze o reticenze dichiarative e si è svolto, in maniera esauriente, su tutte le circostanze puntualmente rappresentate dalla concorrente che avrebbero potuto integrare un grave illecito professionale, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità, la sentenza appellata ha poi fatto corretta e coerente applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali <corsivo>in subiecta materia</corsivo>, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità (cfr. Cons. di Stato, III, 5 settembre 2017, n. 5192; III, 29 agosto 2018, n. 5084; V, 2 marzo 2018, n. 1299).</h:div><h:div>In particolare, a ragione la sentenza di primo grado ha ritenuto sufficiente, in caso di ammissione della concorrente (e, quindi, di ritenuta insussistenza del grave errore professionale), anche un giudizio implicito ad opera della stazione appaltante: la motivazione della <corsivo>“non esclusione”</corsivo> non è, dunque, dovuta quando l’Amministrazione aggiudicatrice abbia (anche implicitamente) valutato come non rilevanti gli elementi a propria disposizione (e non configurabili la grave negligenza o malafede o il grave errore professionale), a fronte della possibilità comunque riconosciuta al giudice di vagliare eventuali irrazionalità o incongruenze della decisione adottata.</h:div><h:div>Orbene, nel giudizio discrezionale della Provincia che ha condotto all’ammissione del RTI Novastrade non v’è traccia delle asserite illogicità né affiorano nella fattispecie <corsivo>de qua</corsivo> errori o travisamento sui fatti dichiarati.</h:div><h:div>I due precedenti dichiarati dalla concorrente (concernenti una condanna del 2015 alla sola pena pecuniaria della multa per il reato di lesioni colpose commesso il 19 dicembre 2007 per l’infortunio sul lavoro di un dipendente e una sentenza irrevocabile del 2009 per reati in materia ambientale) sono, infatti, risalenti nel tempo, risultando pure in entrambi i casi valutabile, ai fini dell’esclusione della fattispecie del grave errore professionale, la condotta posteriore alla commissione dell’illecito (posto che, nel caso delle lesioni, il trasgressore aveva risarcito il danno patito dal dipendente prima ancora dell’emissione della sentenza, mentre con riguardo ai reati ambientali accertati con sentenza definitiva sono stati interamente assolti gli obblighi di bonifica e sono stati pure concessi i benefici della sospensione condizionale).</h:div><h:div>A tale riguardo, deve poi osservarsi, per mera completezza come corrette risultino le statuizioni di prime cure che hanno anche evidenziato l’irrilevanza, sotto il profilo soggettivo, dei precedenti dichiarati ai fini del citato art. 80, sotto un duplice profilo: da un lato, <corsivo>“le linee guida ANAC invocate dal RTI Del Bono propendono per ricondurre le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, anche ai soggetti individuati dal comma 3 della stessa norma, il quale tuttavia enuclea “il socio unico persona fisica”, quando il socio unico di Novastrade s.r.l. è una persona giuridica”</corsivo>; dall’altro,<corsivo> “non va sottaciuta la riconducibilità solo indiretta delle violazioni accertate a Novastrade, soggetto economico che ha partecipato alla gara”</corsivo>.</h:div><h:div>7.3. È parimenti infondato il terzo motivo di gravame. </h:div><h:div>Deve, infatti, ritenersi che nella fattispecie qui al vaglio fosse pienamente operante e consentito il soccorso istruttorio, in base alla disciplina normativa di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>Per quanto rileva, l’art. 9 del Disciplinare richiamava l’art. 105, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici: tale norma sancisce l’obbligo di indicare in offerta la terna di subappaltatori e specifica che, nel caso di appalti contenenti una variegata tipologia di prestazioni, la terna di subappaltatori deve essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea (in proposito, l’art. 3 del disciplinare contemplava a tal fine solo le categorie OG3 e OS10). </h:div><h:div>Ciò posto, la dichiarazione resa al riguardo dall’appellata Novastrade non poteva costituire motivo di esclusione. </h:div><h:div>La precisazione inerente i subappaltatori indicati nella terna non si poneva, infatti, in contrasto con alcuna previsione di legge e di bando (peraltro non specificamente impugnato dall’appellante Del Bono).</h:div><h:div>La sentenza impugnata ha correttamente interpretato e applicato la disciplina sul soccorso istruttorio e bene ha ritenuto che nella fattispecie la regolarizzazione della dichiarazione fosse non solo consentita, ma doverosa ai sensi del richiamato art. 83: non vi è stata, infatti, sostituzione o modifica con riguardo alla indicazione dei subappaltatori in terna per categorie omogenee, avendo solo Novastrade circoscritto e precisato il numero dei subappaltatori tra quelli individuati in eccesso; ed infatti, anche il mero raffronto tra i nominativi, all’esito dell’adempimento del soccorso istruttorio, non ha comportato mutamenti (<corsivo>id est</corsivo>: aggiunte o sostituzione dei soggetti indicati), ma la mera riorganizzazione per categorie omogenee a terna (ferma restando l’indicazione degli stessi soggetti già presenti nell’originaria dichiarazione di subappalto). </h:div><h:div>A tale riguardo, giova anche evidenziare come la sentenza abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali affermati da questo Consiglio in analoghi precedenti attinenti all’ipotesi di mancata indicazione della terna dei subappaltatori.</h:div><h:div>È stato infatti affermato che, in tale ipotesi, correttamente la stazione appaltante avesse attivato il meccanismo del soccorso istruttorio c.d. oneroso: ciò in base alla considerazione per cui, se sono consentite specificazioni e integrazioni sul rapporto instaurato con l’impresa ausiliaria sì che è possibile sanare le lacune del contratto di avvalimento (che permette di integrare i requisiti di ammissione alla gara mediante il ricorso ad un operatore che assume una responsabilità verso il committente), a maggior ragione devono ammettersi delucidazioni e chiarimenti sui soggetti subappaltatori (laddove il subappalto inerisce appunto soltanto ad una fase esecutiva della prestazione di cui unico responsabile è e rimane l’appaltatore: in tal senso cfr. Cons. di Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5693). </h:div><h:div>La sentenza appellata ha poi correttamente ritenuto che non sia configurabile la dedotta disparità di trattamento, in quanto, a seguito della sollecitazione della stazione appaltante, Novastrade ha soltanto circoscritto nella dichiarazione riformulata il numero dei subappaltatori, individuandoli tra quelli in precedenza elencati in eccesso, e bene ha rilevato che nella rettifica operata non affiorassero profili di confusione o contraddittorietà, avendo anzi Novastrade, dopo aver precisato la terna di subappaltatori per le opere di categoria OG3 e di categoria OS10, anche puntualmente elencato- pur in assenza di uno specifico obbligo nella legge di gara - i nominativi di ditte subcontraenti e subfornitrici (che esercitano attività a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 53 comma 1 della L. 190/2012), senza che detta indicazione possa provocare interferenze con la regolarità della competizione, determinando conseguenze penalizzanti per il suo autore.</h:div><h:div>7.4. È infondato anche il quarto motivo dell’appello principale.</h:div><h:div>Risultano infatti corrette le statuizioni di rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale di prime cure con cui si è contestata l’inattendibilità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. </h:div><h:div>Come già evidenziato nell’esaminare l’appello incidentale, il valore della Produzione Media Giornaliera dichiarata  non è un parametro effettivo, ma ideale e indicativo ai fini della valutazione del pregio tecnico e l’offerta tecnica doveva consentire di elaborare una stima seria e documentata della capacità di garantire il risultato proposto, nell’ambito di un appalto che non prevede un uso continuativo di manodopera e mezzi per il valore indicato a base di gara, ma l’impiego diluito nell’ampio lasso temporale di durata del rapporto contrattuale (quattro anni).</h:div><h:div>Da ciò deriva che, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, l’esplicitazione delle risorse da dedicare alle prestazioni oggetto dell’appalto era solo funzionale all’emissione di un giudizio di attendibilità della proposta tecnica complessiva.</h:div><h:div>Il bando non richiedeva, infatti, di fornire un quadro puntuale delle maestranze assegnate ai cantieri, con indicazione dei nominativi dei dipendenti, né prevedeva la proprietà dei mezzi a disposizione: di qui l’ammissibilità, nella fase esecutiva, di un’eventuale variazione di tali dati. </h:div><h:div>A ragione, la sentenza appellata ha ritenuto che la composizione delle squadre operative esplicitate nella relazione tecnica per il raggiungimento della PMG dichiarata non potesse rilevare quale causa di esclusione, ma dovrà essere scrutinata per la possibile incidenza sulla congruità e sostenibilità dell’offerta tecnica nel suo insieme. </h:div><h:div>Ed infatti,  trattandosi di accordo quadro, ove sono solo definite le condizioni della fornitura rinviando ai singoli contratti applicativi l’approvvigionamento effettivo e la struttura dell’affidamento, non è possibile (né prevedibile o predeterminabile) una conoscenza anticipata del minutaggio della contemporaneità, per cui resta ignoto se e quando saranno effettivamente necessari tutti i mezzi e il personale per gestire sette cantieri contemporaneamente (ferma restando la necessità di rispettare in fase esecutiva la percentuale <corsivo>ex lege</corsivo> del ricorso al subappalto): rispetto a tale fase, una stima anticipata sulla percentuale di subappalto al fine della verifica del rispetto delle soglie di legge risulterebbe del tutto ipotetica e disancorata dalla realtà. </h:div><h:div>Ribadito dunque che solo nella fase esecutiva può verificarsi in concreto quale è la percentuale di subappalto impiegata (potendo le ditte ricorrere anche a soluzioni, quali il nolo a freddo, non assimilabili al subappalto), con motivazione puntuale la sentenza appellata ha ritenuto che il RTI Novastrade abbia comunque ampiamente dimostrato la disponibilità di personale e mezzi in misura sufficiente a garantire il risultato dichiarato, alla luce delle peculiarità del contratto da stipularsi (nel quale, come evidenziato, non erano predeterminabili a monte i mezzi e le prestazioni esattamente richieste): pertanto, solo rispetto ai concreti contenuti dell’accordo quadro potrà compiutamente valutarsi la congruità dell’offerta.</h:div><h:div>7.5. È infondato anche il quinto motivo di appello.</h:div><h:div>A tale riguardo è sufficiente osservare che nessun travisamento del significato della censura è imputabile alla sentenza appellata la quale - richiamati i principi giurisprudenziali in materia (in base ai quali, per un verso, la disciplina che regola la partecipazione alle gare e l’esecuzione delle prestazioni da parte dei raggruppamenti di imprese non impone di soggiacere ad un principio di stretta corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, né tantomeno impone la conseguente corrispondenza con i requisiti di qualificazione in capo a ciascuna impresa raggruppata e che, per altro verso, la giurisprudenza amministrativa ha sempre negato l'esigenza di una contemporanea simmetria tra i requisiti di qualificazione delle imprese associate richiesti per la partecipazione al raggruppamento, e le quote di partecipazione al raggruppamento, ovvero le quote di esecuzione delle prestazioni sì che deve, pertanto, ritenersi che la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di partecipazione al R.T.I, nonché di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, sia di per sé liberamente regolabile) - ha correttamente evidenziato come la censura in oggetto fosse del tutto infondata in punto di fatto. </h:div><h:div>Ed infatti, Novastrade ha dichiarato di partecipare alla gara in RTI costituendo di tipo misto, specificando la quota di partecipazione della capogruppo alla categoria OG3 (80 per cento), e delle mandanti Gruppo Agide Bitumi e Frantoio Fondovalle (10 per cento cadauna). Pertanto, nella dichiarazione sostitutiva non è specificata la quota di esecuzione di ciascuna componente del raggruppamento, che parte ricorrente evince dall’elencazione del personale per le sette squadre di lavoro previste nell’offerta tecnica. </h:div><h:div>Muovendo da tali premesse in fatti, il tribunale ha dunque correttamente concluso che anche aderendo a tale prospettazione, si deve tenere conto dell’assenza di un obbligo di corrispondenza tassativa tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, che possono essere liberamente modificate in sede di attuazione del contratto salva la verifica – ad opera della stazione appaltante – della compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese associate. E pertanto, incontestato il possesso dei requisiti di qualificazione, correttamente ha respinto la doglianza.  </h:div><h:div>In conclusione, la quota di ripartizione e di esecuzione dichiarata in offerta è stata pienamente rispettata dal RTI Novastrade.</h:div><h:div>7.6. È altresì infondato il sesto motivo di gravame. </h:div><h:div>La sentenza appellata, nel respingere le corrispondenti censure del ricorso principale, ha correttamente evidenziato come l’asserita inesatta indicazione del personale di imprese non contemplate nella seconda dichiarazione di subappalto non potesse legittimare l’esclusione ed, in ogni caso, la comprovata disponibilità di maestranze in numero sufficiente a garantire il risultato dichiarato depotenziasse la censura sull’erronea attribuzione dei punteggi.</h:div><h:div>Lo stesso dicasi per le dotazioni strumentali esibite in offerta, appartenenti alla concorrente o all’ausiliaria: nell’elenco mezzi sono indicate altre attrezzature e in totale le frese stradali elencate sono venti, provenienti anche da subappaltatori e noleggiatori, senza che ciò possa comprovare il superamento del limite di legge entro cui è ammesso il ricorso al subappalto (che, come detto, è profilo da verificare, in concreto, nella fase esecutiva) né possa interferire sull’attribuzione del punteggio per il valore della Produzione Minima Giornaliera dichiarata.</h:div><h:div>7.7. Neppure merita condivisione il settimo motivo di appello con cui si denuncia l’asserita violazione dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici in materia di avvalimento. </h:div><h:div>A tale riguardo correttamente la sentenza ha ritenuto che la legge di gara non imponesse all’ausiliaria, quanto al possesso della controversa certificazione, gli obblighi gravanti sulle imprese concorrenti del raggruppamento. </h:div><h:div>Se, dunque, tutte le imprese partecipanti alla gara in R.T.I. dovevano possedere la prescritta certificazione ISO 39001 in materia di sicurezza dei lavoratori che operano in cantieri stradali (cfr. pag. 31 del Disciplinare di gara, sub-parametro 3.c), obbligo analogo non gravava sull’ausiliaria.</h:div><h:div>Difatti, anche nel chiarimento reso dalla Provincia il 12 luglio 2018 al quesito ritualmente formulato, viene stabilito che <corsivo>“il punteggio massimo è attribuito solo se tutti i partecipanti al RTI possiedono le certificazioni indicate”</corsivo>.  </h:div><h:div>Dunque, per espressa previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> non censurata sul punto, l’attribuzione numerica era riconosciuta se tutti i partecipanti al RTI disponevano delle certificazioni, mentre non era stabilita l’estensione dell’obbligo alle imprese ausiliarie.</h:div><h:div>Ad ogni modo, bene la sentenza appellata ha rilevato l’inidoneità della censura a sovvertire gli esiti della gara posto che, anche con la decurtazione degli otto punti in questione in virtù del ritenuto possesso di detta certificazione, l’offerta della Novastrade resterebbe sempre prima in graduatoria.     </h:div><h:div>7.8. È infondato anche l’ottavo mezzo di censura sull’asserita violazione della disciplina in materia di anomalia dell’offerta.   A tale riguardo, sono inappuntabili le motivazioni della sentenza appellata ove rilevano l’inattendibilità sulla scomposizione della spesa per la manodopera effettuata dal RTI Del Bono. </h:div><h:div>A tacer d’altro, va rilevato come l’offerta di RTI Novastrade sui costi della manodopera indica un costo complessivo pari a 1.732.500 euro, cifra di quasi un terzo superiore a quella preventivata dalla stazione appaltante (di euro 1.312.000,00 con incidenza pari al 7 per cento dell’importo complessivo a base di gara).</h:div><h:div>Il valore è dunque congruo; né sono state elevate censure avverso la quantificazione operata nel Disciplinare. </h:div><h:div>Bene ha rilevato poi la sentenza impugnata come il calcolo eseguito dall’appellante principale per giungere alla dimostrazione di un valore inferiore ai minimi tabellari postula l’affidamento di un appalto che prevede l’esecuzione immediata e contestuale tutti i lavori previsti (con la realizzazione dell’intera pavimentazione e costi della manodopera rapportati a detta prestazione unitaria) e l’impiego contestuale delle risorse umane dedicate: così però non è, alla luce delle concrete caratteristiche dell’accordo quadro che presuppone l’esecuzione di una pluralità di interventi sulla pavimentazione stradale - intervallati tra loro - nel corso del quadriennio (sulla base dei contratti applicativi di volta in volta stipulati), decisi dalla stazione appaltante secondo le specifiche esigenze che si presenteranno (entro il limite complessivo stabilito dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>). </h:div><h:div>A tale riguardo, la sentenza appellata è immune dai dedotti profili di illogicità, anche sulla base della relazione tecnica della Novastrade che illustra la fase di una lavorazione su turni dichiarati di otto ore ed evidenzia che non sono impiegate contemporaneamente e ininterrottamente tutte le maestranze, ma solo quelle addette alla specifica fase e pure dell’ulteriore considerazione per la cui Provincia ha  elaborato un elenco prezzi dell’accordo quadro, che non prevede un’unica lavorazione, ma 160 tipologie di prezzo, con altrettante lavorazioni e distinte incidenze di tempi e di manodopera.  </h:div><h:div>7.9. Né miglior sorte spetta alle censure sulla carenza di motivazione del giudizio di anomalia positivamente formulato dalla stazione appaltante (articolate nel nono motivo di gravame).</h:div><h:div>A tale riguardo, la sentenza appellata ha fatto coerente e corretta applicazione dei principi in materia, escludendo quindi a ragione che potesse ritenersi sufficiente nella fattispecie qualsivoglia difetto di motivazione. </h:div><h:div>Vero è, infatti, che per consolidata giurisprudenza il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo, mentre in caso positivo (come quello di cui ora si controverte), non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata esternazione delle ragioni a supporto, ripetitiva delle giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa <corsivo>per relationem</corsivo> alle giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate. </h:div><h:div>In tal caso, saranno le giustificazioni fornite dalla concorrente sottoposta a verifica a fungere da parametro di riferimento sul quale misurare <corsivo>“per relationem”</corsivo> la legittimità dell’indagine (Cons. di Stato, sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2662). </h:div><h:div>Il giudizio di anomalia dell’offerta ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà dell’offerta nel suo insieme (e non parcellizzata su singole voci di prezzo o su determinate componenti), essendo finalizzata non a ricercare specifiche e singole inesattezze, ma ad accertare se l’offerta sia attendibile nel suo complesso, con un procedimento avulso da formalismi, improntato a collaborazione tra l’impresa partecipante e l’amministrazione, e non avente carattere sanzionatorio. </h:div><h:div>Ne consegue che anche il sindacato del giudice sulla verifica dell’anomalia dell’offerta è limitato al riscontro di errori di valutazione evidenti e gravi, restando per il resto tale possibilità confinata entro i limiti dell’apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità.</h:div><h:div>Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, bene ha ritenuto la sentenza impugnata che le giustificazioni fornite dal RTI Novastrade non fossero affatto meramente assertive, non documentate e contraddittorie e che esse enucleassero gli elementi di maggior rilievo che hanno consentito la formulazione dell’offerta con i valori esibiti. </h:div><h:div>Il giudizio di anomalia è stato poi condotto in maniera approfondita e non ha richiesto ulteriori chiarimenti perché ogni prezzo offerto è stato largamente analizzato indicando costi certi e ampiamente documentati. </h:div><h:div>7.9.1. Venendo poi alle singole voci contestate, esente da censure è la sentenza impugnata laddove ha ritenuto l’insussistenza di profili di manifesta o macroscopica illogicità o evidente irragionevolezza nell’operato della stazione appaltante.</h:div><h:div>7.9.2. Quanto all’asserita sottostima delle spese generali correttamente il tribunale ha ritenuto che essa non può trarsi dalla mera indicazione di una misura inferiore al dato consolidato per prassi nei lavori pubblici e al dato normativo (in presenza di specifiche e puntuali enunciazioni che danno conto di oggettivi punti di forza delle imprese componenti l’ATI) e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 207 del 2010, la percentuale corrispondente alle spese generali è variabile <corsivo>“a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori”</corsivo>; né la ricorrente ha addotto elementi sufficienti ad attestare l’incongruenza di una percentuale di poco inferiore a quella che assume “media”. </h:div><h:div>7.9.3. Né sono censurabili le valutazioni di congruità delle spese generali e degli utili di impresa, per la gran parte puntualmente indicate nelle schede giustificative del raggruppamento vincitore, mentre anche le altre voci si cui appuntano le doglianze dell’appellante principale (modalità di controllo sui lavori, soluzione per i conflitti con il traffico veicolare, trasporto macchinari in cantiere) non impattano sull’attendibilità dell’offerta nella sua globalità e, in definitiva, non la privano della sua complessiva adeguatezza rispetto al fine da raggiungere (cfr. Cons. di Stato, sez. V. 28 gennaio 2019, n. 690).</h:div><h:div>7.9.4. Quanto poi ai preventivi dei subappaltatori non sussisteva in effetti alcun obbligo di accompagnare i preventivi (aventi il solo scopo di avvalorare la congruità dell’offerta e delle voci di costo esibite, fermo restando il limite di legge per la quota massima di opere subappaltabili) con la scomposizione dei costi e l’analisi dei prezzi delle forniture; e comunque la Del Bono non ha fornito elementi oggettivi e concreti idonei a sovvertire le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria circa l’attendibilità dei valori dei preventivi acquisiti (anche in ragione di particolari situazioni produttive degli impianti ovvero del recupero di bitume ed inerte da riutilizzare nella produzione delle miscele, sì da consentire l’abbattimento dei costi di produzione dei conglomerati, circostanze tutte puntualmente considerate nella sentenza appellata).       </h:div><h:div>7.9.5. Infondata è infine anche la pretesa di giustificare le migliorie che, avuto riguardo al criterio di aggiudicazione prescelto per la gara <corsivo>de qua</corsivo>, rilevano solo ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, senza riflessi su piani valutativi diversi quali quello dell’offerta economica (non essendo qui neppure provato dall’appellante principale che tali soluzioni migliorative avessero un qualche costo aggiuntivo).</h:div><h:div>8. In conclusione, gli appelli, principale e incidentale, vanno entrambi respinti. </h:div><h:div>9. Le spese di giudizio, tenuto conto della complessità e novità delle questioni trattate e della reciproca soccombenza, devono essere compensate. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.</h:div><h:div>Dispone compensarsi integralmente tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angela Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>