<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190182220230610201933319" descrizione="" gruppo="20190182220230610201933319" modifica="26/06/2023 08:35:21" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Società Mestrina Bet S.a.s. di Ji Yanyan" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01822"/><fascicolo anno="2023" n="06278"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190182220230610201933319.xml</file><wordfile>20190182220230610201933319.docm</wordfile><ricorso NRG="201901822">201901822\201901822.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\437 Gerardo Mastrandrea\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gerardo Mastrandrea</firma><data>26/06/2023 00:42:58</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Furno</firma><data>11/06/2023 08:49:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Gerardo Mastrandrea,	Presidente</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Furno,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza breve del T.a.r. Venezia n. 00898/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento del provvedimento di chiusura di una sala giochi e della norma regolamentare comunale presupposta.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2019, proposto da società Mestrina Bet S.a.s. di Ji Yanyan, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, alla via Altinate, n. 29; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Venezia, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Nicolò Paoletti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicolò Paoletti ubicato in Roma, alla via Barnaba Tortolini n.34; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div><h:div>Sisal Entertainment S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Ghia, Leonardo Alesi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Riferisce Mestrina Bet s.a.s di Ji Yanyan, odierna appellante:</h:div><h:div>- di aver stipulato, nel luglio del 2017, con la società concessionaria Sisal Entertainment s.p.a. un contratto di gestione per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive presso il locale situato in Venezia-Mestre, via Mestrina 87/a;</h:div><h:div>- che nel medesimo locale era stata già svolta negli anni precedenti l’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive da parte della società Pnbet s.r.l., la quale, dopo aver restituito alla Questura di Venezia la propria autorizzazione, aveva consentito l’avvio del procedimento per il rilascio di una nuova autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. in favore della società Mestrina Bet s.a.s di Ji Yanyan, poi effettivamente conseguita nel marzo del 2018;</h:div><h:div>-di aver stipulato con la Pnbet s.r.l. anche un contratto di cessione di azienda, in forza del quale ha conseguito l’avviamento, le attrezzature e gli arredi relativi all’attività di raccolta di scommesse;</h:div><h:div>-che, in data 1° giugno 2018, le è stato notificato il provvedimento con il quale il Comune di Venezia l’ha diffidata dall’esercitare, nei locali siti in Venezia-Mestre, via Mestrina 87/a, l’attività di sala scommesse e di offerta di gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del T.U.L.P.S, per contrasto con quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016, in quanto l’esercizio commerciale si troverebbe ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto a numerosi luoghi sensibili indicati nel  provvedimento di diffida.</h:div><h:div>Contro quest’ultimo provvedimento Mestrina Bet s.a.s di Ji Yanyan ha proposto ricorso per annullamento in primo grado, deducendo i seguenti motivi:</h:div><h:div>- violazione dell’articolo 6 del Regolamento comunale di Venezia approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016;</h:div><h:div>- eccesso di potere per insufficiente ed erronea motivazione; violazione dell’art. 10-<corsivo>bis </corsivo>della legge n.241/1990;</h:div><h:div>- violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3, 10 e 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n.241/1990; eccesso di potere per erronea ed insufficiente istruttoria.</h:div><h:div>In via subordinata, la ricorrente ha impugnato anche l’atto presupposto costituito dall’art. 6 del Regolamento comunale di Venezia in materia di giochi, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016, lamentandone il vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso sul rilievo per cui, a prescindere dalla circostanza (ritenuta del tutto irrilevante) della sussistenza a monte di un medesimo soggetto concessionario (nel presente caso Sisal Entertainment s.p.a.), il mutamento del soggetto gestore dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive integra una “<corsivo>nuova apertura</corsivo>” ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, con conseguente applicabilità della disciplina relativa al rispetto della distanza minima da determinati luoghi sensibili.</h:div><h:div>Con maggiore dettaglio, ad avviso del Giudice di prime cure, il già menzionato art. 6 dovrebbe trovare applicazione anche alle fattispecie in cui nel medesimo locale operi a qualunque titolo un soggetto diverso da quello precedentemente autorizzato, come appunto si è verificato nel caso di specie.</h:div><h:div>A sostegno di questa impostazione il T.A.R. per il Veneto rileva che la predetta disposizione, nel dettare la nuova disciplina sulle distanze minime da particolari “luoghi sensibili”, intenderebbe contestualmente tutelare esclusivamente coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l’indiscriminata applicazione della nuova disciplina regolamentare avrebbe potuto gravemente pregiudicare.</h:div><h:div>Di conseguenza, essa dovrebbe essere applicata laddove la suddetta esigenza di tutela non sussiste e quindi, in tutti i casi in cui, come nella fattispecie in esame, vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore della previsione normativa.</h:div><h:div>Tale mutamento si registra, ad avviso del T.A.R non solo qualora il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali, ma anche qualora nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto, rispetto al quale non sussistono le esigenze di tutela dell’affidamento che invece presidiavano e garantivano la posizione del precedente titolare.</h:div><h:div>Il Giudice di prime cure ha, inoltre, disatteso il motivo finalizzato a censurare la violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> l.n.241/1990 rilevando che tale onere procedimentale riguarda unicamente i procedimenti ad istanza di parte e non anche quelli, come nel caso esaminato, attivabili d’ufficio.</h:div><h:div>Con riferimento al dedotto difetto di istruttoria, il Collegio di primo grado ha rilevato che sotto il profilo fattuale, il mancato rispetto della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili non risulta contestato dalla ricorrente. </h:div><h:div>Infine, il T.A.R per il Veneto ha respinto anche il quarto motivo di ricorso, dedotto dalla ricorrente in via subordinata e finalizzato a censurare l’art. 6 del Regolamento comunale di Venezia in materia di giochi, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità.</h:div><h:div>In senso contrario il giudice di primo grado ha osservato che l’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi si pone, infatti, perfettamente in linea con quanto previsto dall’art. 20, comma 3, lett. a) della legge regionale n.6 del 27 aprile 2015, con il quale si è devoluto ai Comuni il potere di individuare “<corsivo>la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo</corsivo> […]”.</h:div><h:div>Da siffatta premessa di carattere interpretativo il giudice di prime cure ha tratto, pertanto, la conclusione per cui non appare manifestamente illogica, irragionevole, né tantomeno sproporzionata, la decisione comunale di stabilire tale distanza in 500 metri da calcolarsi in linea d’aria, anche alla luce della non trascurabile estensione del territorio del Comune di Venezia. </h:div><h:div>Contro questa decisione Mestrina Bet s.a.s ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado (salvo il terzo motivo del ricorso introduttivo, non investito dal gravame in appello).</h:div><h:div>Si è costituita nel presente giudizio l’amministrazione resistente chiedendo di dichiarare l’appello infondato.</h:div><h:div>In vista dell’udienza del 27 aprile 2023 le parti hanno depositato memorie con le quali hanno chiarito e ulteriormente argomentato la fondatezza delle rispettive posizioni difensive.</h:div><h:div>All’udienza del 27 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>Preliminarmente, il Collegio dà atto che, a seguito della proposizione dell’appello, è riemerso pressoché l’intero <corsivo>thema decidendum </corsivo>del giudizio di primo grado, sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, verranno presi direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. <corsivo>ex pluribus, </corsivo>Cons. di  Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020), coi limiti e l’esclusione sopra indicati .</h:div><h:div>Con un primo mezzo di gravame viene lamentata la violazione dell’articolo 6 del Regolamento comunale di Venezia approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016 in quanto ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame. </h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Sul punto merita condivisione il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure.<corsivo>
				</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>In particolare, convincente appare l’interpretazione del sintagma normativo “nuova apertura di sale scommesse”, contenuto nell’art. 6 del Regolamento comunale di Venezia in materia di giochi.</h:div><h:div>Il riferito art. 6, intitolato “Localizzazioni e requisiti dei locali” recita: “<corsivo>In linea con quanto stabilito dall’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. n. 6/2015 e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, le sottoelencate attività sono consentite in locali che distano almeno 500 metri, da calcolare in “linea d'aria”, dai luoghi definiti sensibili. 1) nuove sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS; 2) la nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS in esercizi aperti al pubblico; 3) nuova apertura di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati. 2. Sono definiti luoghi “sensibili” ai sensi del comma 1 del presente articolo: a) gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado; b) i luoghi di culto; c) gli impianti sportivi ed i centri giovanili o gli altri istituti frequentati principalmente da giovani e tra questi anche i patronati e gli oratori; d) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, le strutture ricettive per categorie protette; e) i giardini, i parchi e gli spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non; f) i siti museali; g) le caserme, le aree a servizi, le cliniche, i luoghi di particolare valore civico. 3. Non è considerata nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS, la sostituzione degli stessi. 7 4. Al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.</corsivo> 5. </h:div><h:div>Rileva il Collegio che, già sulla base di una interpretazione meramente letterale, è agevolmente riconducibile al nucleo semantico della locuzione “<corsivo>nuova apertura di sale scommesse</corsivo>” il caso, ricorrente nella specie, in cui nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto.</h:div><h:div>L’assunto è, peraltro, nel caso di che trattasi corroborato dal rilievo per cui il precedente gestore aveva dismesso la sua attività e restituito la relativa licenza.</h:div><h:div>Questa conclusione trova peraltro conferma sul piano dell’interpretazione teleologica atteso che la disciplina in esame mira a contemperare il contrasto alla c.d. ludopatia per finalità di tutela della salute pubblica con le esigenze di coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l’indiscriminata applicazione della nuova disciplina regolamentare avrebbe potuto gravemente pregiudicare.</h:div><h:div>Appare evidente, ad avviso del Collegio, che analoga esigenza di contemperamento non sorge nei confronti di chi aspira ad iniziare <corsivo>ex novo</corsivo> l’attività di gestione di una sala scommesse. </h:div><h:div>E ciò anche in considerazione del fatto che l’attività esercitata (nella specie di carattere imprenditoriale) deve mostrarsi sempre compatibile con la disciplina <corsivo>ratione temporis</corsivo> vigente, ovvero con gli interessi pubblici ad essa sottesi.</h:div><h:div>Né migliore sorte può avere l’argomento, valorizzato dalla società appellante, secondo cui la stipula del contratto di cessione di azienda tra la società appellante ed il precedente gestore, Pnbet s.r.l., testimonierebbe la continuità aziendale nell’ambito della medesima sala scommesse, e di riflesso smentirebbe l’assunto che nel caso di specie si sia al cospetto di una nuova apertura.</h:div><h:div>L’argomento, per quanto suggestivo, non appare idoneo a sostenere la tesi che intende far valere. </h:div><h:div>In senso contrario, va osservato, nel solco delle riflessioni della più autorevole dottrina, che il trasferimento di azienda non comporta la successione nell’impresa, che, in quanto attività, è insuscettibile di successione in senso tecnico-giuridico. La successione è un fenomeno che attiene ai rapporti giuridici: si può succedere nella qualità di proprietario, nella qualità di creditore: non si può, invece, succedere nella qualità di imprenditore. Da ciò discende il corollario per cui il cessionario di azienda acquisterà la qualità di imprenditore a titolo originario, e non titolo derivativo.</h:div><h:div>La correttezza di quest’ultima affermazione di principio trova puntuale riscontro, rispetto al caso in esame, nella circostanza per cui, a seguito della cessione di azienda, la società appellante ha dovuto stipulare un nuovo contratto di gestione con la società concessionaria Sisal Entertainment s.p.a.</h:div><h:div>La fattispecie non può essere ricondotta dunque, come tenta di fare l’appellante, al mero trasferimento in continuità dell’attività da un gestore all’altro, all’interno dei medesimi locali.</h:div><h:div>Con un secondo motivo è stato censurato il provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha diffidato la Sig.ra Ji Yanyan (legale rappresentante della società Mestrina Bet) dall’esercitare nei locali siti in Venezia-Mestre, via Mestrina 87/a, l’attività di sala scommesse, per il vizio di eccesso di potere <corsivo>sub specie</corsivo> di insufficiente ed erronea motivazione. </h:div><h:div>Il motivo non merita condivisione. </h:div><h:div>Il Collegio osserva che la Regione, con l’art 20, comma 3, lett. a) della legge regionale n.6 del 27 aprile 2015 ha regolato la “modalità attuativa” del divieto in relazione alla necessità della c.d. delocalizzazione, stabilendone procedimento e tempi di attuazione, in particolare devolvendo ai Comuni la competenza a  individuare “<corsivo>la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo</corsivo>[…]”.</h:div><h:div>La legge regionale ha, pertanto, individuato con disposizioni “incisive e cogenti” la destinazione funzionale dei siti sensibili, per poi attribuire il compito (meramente ricognitivo) di “mappatura dei luoghi sensibili” ai Comuni interessati (Cons. Stato, VI, 19 marzo 2019 n. 1806).</h:div><h:div>La sala giochi della appellante è risultata posta a distanza non consentita dai predetti “luoghi sensibili” </h:div><h:div>Posta la natura ricognitiva degli atti amministrativi, la Corte Costituzionale ha rilevato in numerose occasioni la conformità alla Costituzione di analoghe norme regionali (<corsivo>recte</corsivo>, la manifesta infondatezza del dubbio circa la relativa compatibilità con la Costituzione), le quali hanno introdotto una disciplina atta a contrastare la c.d. ludopatia con finalità di tutela della salute pubblica e, più precisamente, finalizzata a perseguire finalità di carattere socio-sanitario (cfr. Corte Cost., 22 marzo-11 maggio 2017, n. 108 e giurisprudenza ivi richiamata; Corte Cost. n. 27 del 27 febbraio 2019).</h:div><h:div>L’art. 6 del citato Regolamento comunale, pertanto: </h:div><h:div>- ha individuato i luoghi sensibili con riferimento esclusivo alle tipologie previste dalla legge regionale;</h:div><h:div>- non ha esercitato in proposito alcuna discrezionalità amministrativa né ampliato l’elenco degli stessi in relazione a specifiche esigenze proprie della realtà comunale di interesse;</h:div><h:div>- ha applicato il criterio distanziale previsto a livello regionale;</h:div><h:div>- ha individuato i luoghi sensibili in ottemperanza alle disposizioni della legge e della deliberazione regionali finalizzate a prevenire e a contrastare la dipendenza dal gioco, nonché ad assicurare la tutela dei soggetti più deboli;</h:div><h:div>- non ha esercitato, nello specifico, alcuna funzione di governo del territorio, come neppure hanno fatto la delibera regionale e le conferenti leggi regionali. Appartengono infatti al “governo del territorio”, da intendersi come “<corsivo>uso del territorio e localizzazione di impianti e di attività</corsivo>” (cfr. Corte Cost. n. 196/2004), le disposizioni concernenti l’ubicazione sul territorio comunale delle attività in contestazione, vale a dire la destinazione di zone del territorio comunale al relativo insediamento (cfr. Corte Cost. n. 220/2014). Tuttavia tali disposizioni vanno tenute distinte da quelle specificamente volte a vietare l’installazione o l’esercizio delle attività di gioco lecito ad una certa distanza dai c.d. “luoghi sensibili”, che perseguono finalità di carattere socio-sanitario, rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (cfr. Corte Cost., 11 maggio 2017, n. 108 e giurisprudenza ivi richiamata nonché Corte Cost. n. 27 del 27 febbraio 2019).</h:div><h:div>Tanto chiarito, non vale evidenziare l’assenza di proporzionalità e ragionevolezza del provvedimento impugnato, in ragione dell’effetto sostanzialmente espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale di Venezia.</h:div><h:div>In primo luogo, va precisato che il Comune non aveva alcun obbligo di indicare specificamente il luogo di insediamento dell’attività a seguito della delocalizzazione resa obbligatoria dall’applicazione della legge regionale. Gli strumenti urbanistici consentono, infatti, di individuare gli ambiti territoriali idonei all’insediamento.</h:div><h:div>La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha costantemente affermato che il limite distanziale, comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, costituisce mezzo idoneo<corsivo>
				</corsivo>al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno della c.d. ludopatia (cfr. Consiglio di Stato, pareri n. 686/21, n. 1840/21 e 550/22; ma, più in generale, cfr. anche Consiglio di  Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4147). </h:div><h:div>In particolare, il parere n. 686/21 ha osservato che “<corsivo>si è di fronte ad una misura che realizza la finalità delle norme dettate in materia, atteso che essa consente di salvaguardare, attraverso la riduzione delle occasioni di gioco, fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni (cfr. sul punto, Cons. Stato, V, 4-12-2019, n. 8298; VI, 19-3-2019, n. 1806); in particolare, essa, ponendo limitazioni spaziali agli esercizi dove si raccolgono il gioco e le scommesse, rende maggiormente difficoltoso, specie per le categorie a rischio, l’incontro con l’offerta di gioco</corsivo>”, senza che possa rilevare in senso contrario la considerazione  che la “marginalizzazione” dei centri di raccolta potrebbe favorire situazioni di maggiore illegalità, dato che risulta perseguita la finalità principale della legislazione statale di ridurre le occasioni di gioco lecito, malgrado la necessità di ulteriori interventi di diversa natura (cfr. Consiglio di Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4147).</h:div><h:div>Ciò posto, come ribadito da un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il principio di proporzionalità, avuto riguardo al giudizio relativo alla stretta necessità e all’adeguatezza della misura distanziometrica, va esaminato, con maggiore approfondimento, rispetto alle attività imprenditoriali esistenti.</h:div><h:div>La violazione del principio di proporzionalità nei confronti dei titolari degli esercizi soggetti a chiusura si potrebbe configurare, non solo ove la imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell’attività di esercizio di punti di gioco e di raccolta di scommesse, ma anche se l’individuazione delle aree destinate rendesse impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie, secondo una valutazione che si ritiene debba essere fatta in concreto e non in astratto, rilevando, per gli esercizi costretti a delocalizzare entro un tempo predeterminato, gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali (Consiglio di Stato, sez. V, n. 11426 del 28 dicembre 2022)</h:div><h:div>Tuttavia, per le ragioni in precedenza evidenziate, quest’ultima evenienza non ricorre nella fattispecie in esame in cui si è registrata una nuova apertura di una sala scommesse.</h:div><h:div>Detto che i motivi procedimentali della violazione degli articoli 10 e 10-<corsivo>bis </corsivo>della legge n.241/1990, in combinato disposto con l’art. 3 l.n.241/1990, nonché il motivo dell’eccesso di potere per erronea ed insufficiente istruttoria, non sono stati espressamente riproposti con l’atto di appello (e comunque risulterebbero infondati non trattandosi di procedimento ad istanza di parte e risultando ampiamente comprovato che <corsivo/>la sala giochi della parte appellante era posta a distanza non consentita da “luoghi sensibili”), quanto alla riproposta censura, <corsivo/><corsivo/>in via subordinata, per cui l’atto presupposto rappresentato dall’art. 6 del Regolamento comunale di Venezia in materia di giochi, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016, risulterebbe viziato per eccesso di potere sotto i profili della illogicità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità, deve dirsi che anche quest’ultimo motivo non è suscettibile di positiva considerazione.</h:div><h:div>L’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016, rappresenta – si ribadisce ancora una volta - la coerente attuazione del disposto di cui all’art. 20, comma 3, lett. a) della legge regionale n.6 del 27 aprile 2015, il quale ha devoluto ai Comuni il potere di individuare “<corsivo>la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo</corsivo>[…]”.</h:div><h:div>In tale contesto, non appare manifestamente illogica, irragionevole, né tantomeno sproporzionata, la decisione comunale di stabilire tale distanza in 500 metri da calcolarsi in linea d’aria, anche alla luce della non trascurabile estensione del territorio del Comune di Venezia. </h:div><h:div>Mette conto, sul punto, di rilevare che la legislazione regionale sulle distanze delle sale giochi dai luoghi c.d. sensibili è stata ritenuta conforme a Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, V, 4 dicembre 2019, n. 8298).</h:div><h:div>Anche con riguardo alla ragionevolezza dell’interdizione, la Corte Costituzionale in più occasioni e in modo puntuale (cfr. sentenza n. 108 del 2017) ha chiarito che la legislazione regionale sulle distanze delle sale giochi dai luoghi c.d. sensibili ha la precipua funzione di <corsivo>“evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d'azzardo</corsivo>”.</h:div><h:div>Neppure è in discussione la conformità della legislazione regionale sulle distanze delle sale giochi alla normativa euro-unitaria, considerato che la Corte di Giustizia UE ammette le misure derogatorie alle libertà di stabilimento, di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi per giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, oltreché per “motivi di interesse generale” (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, VI, 11 marzo 2019, n. 1618 e id., 19 marzo 2019, n. 1806; V, 4 dicembre 2019, n. 8298).</h:div><h:div>La ritenuta  legittimità costituzionale e comunitaria della normativa regionale in disamina ridonda, nella fattispecie in esame, a vantaggio della legittimità del menzionato articolo 6 del Regolamento comunale in materia di giochi con  il  quale il Comune di Venezia ha conformato le attività ricadenti sul territorio alla tutela del superiore interesse pubblico perseguito dalla legge regionale, limitandosi alla individuazione dei luoghi sensibili con riferimento esclusivo alle tipologie previste dalla legge regionale.</h:div><h:div>Conclusivamente, per le ragioni esposte, l’appello va respinto in quanto infondato.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Comune di Venezia, delle spese di lite relative al grado, che liquida complessivamente in euro 5000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge. </h:div><h:div>Spese compensate quanto all’interveniente Sisal s.p.a.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Furno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>