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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190169320190628084942242" descrizione="seggio volante" gruppo="20190169320190628084942242" modifica="7/16/2019 8:00:48 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Giuseppe Schipani" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="01693"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05102"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190169320190628084942242.xml</file>
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         <ricorso NRG="201901693">201901693\201901693.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2019\201901693\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Roberto Garofoli</firma>
            <data>16/07/2019 20:00:48</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Solveig Cogliani</firma>
            <data>28/06/2019 09:21:07</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>19/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
135            <nuova>135</nuova>
            <ereditata>135</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Roberto Garofoli,	Presidente</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma </h:div>
            <h:div>in parte qua, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 227/2019, resa tra le parti, in data 6 febbraio 2019, sul ricorso ed i motivi aggiunti proposti per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti del giorno 11 giugno 2018 relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Montauro, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 10 giugno 2018 </h:div>
            <h:div>e, in via subordinata, per l’annullamento delle medesime elezioni comunali e conseguente loro rinnovazione;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Giuseppe Schipani, Saverio Carito, Antonio Destito, Domenico Galati, Roberto Sestito, Angela Stratoti, Antonio Schiavone, Antonio Stratoti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Pitaro, Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Montauro, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Roberto Franco, Salvatore Cuffaro, Saverio Grillone, Saverio Schipani, Pantaleone (Panti) Clerico', Pantaleone (Leo) Clerico', Mariangela Carito, Roberto Stratoti, Giancarlo Cerullo, Paolo Mattia non costituiti in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti>
               <h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div>
               <h:div>Francesco Pantaleone Cerullo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </h:div>
            </intervenienti>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montauro;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Giuseppe Pitaro,  Demetrio Verbaro e Angelo Clarizia;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>I – Il contenzioso in esame riguarda le consultazioni elettorali  per il rinnovo del consiglio comunale di Montauro del 10 giugno 2018. In particolare gli originari ricorrenti contestavano  la proclamazione degli eletti che aveva visto  la vittoria della lista n. 1 “Progetto Montauro” su quella n. 2 “Lavoriamo insieme per Montauro” con candidato sindaco Giuseppe Schipani. </h:div>
         <h:div>Il primo giudice rigettava la domanda principale contenuta nell’atto introduttivo finalizzato a conseguire la modifica dell’esito elettorale, con il riconoscimento di 597 voti, anziché 584, in favore della lista “Lavoriamo Insieme per Montauro”, l’assegnazione alla medesima di 7 seggi e la proclamazione a Sindaco di Giuseppe Schipani, sulla base degli esiti della verificazione.</h:div>
         <h:div>Dichiarava inammissibili i motivi aggiunti, nei quali i ricorrenti evidenziano che nel corso della verificazione sarebbero state rinvenute, ma non ritenute rilevanti, 8 schede elettorali relative alla Sezione II poiché involgenti censure che non costituiscono esplicitazione di doglianze tempestivamente proposte.</h:div>
         <h:div>Quanto alla domanda subordinata, con cui era denunciata la violazione degli artt. 42 e 44 D.P.R. n. 570/1960, stante l’asserita illegittimità della rinuncia alla formazione del c.d. “seggio volante” nella casa di cura Villa Mariolina, da cui sarebbe derivata una violazione del diritto di elettorato attivo di 6 degenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montauro, la dichiarava inammissibile, evidenziando che  ove, infatti, essa si proponesse di tutelare l'interesse dei 6 degenti presenti nella casa di cura Villa Mariolina ad esercitare il voto all'interno della struttura, sarebbe evidente la carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. Ove, invece, l'interesse fosse quello, più generale, alla regolarità del voto, sarebbe assorbente la mancanza della prova sul fatto che i degenti di Villa Mariolina non abbiano votato nei seggi ordinari dove risultavano iscritti.</h:div>
         <h:div>Infine, concludeva nel senso dell’incontestabilità della  sopravvenuta indisponibilità della casa di cura privata Villa Mariolina, costituente  fattore ostativo assoluto, alla possibilità di formare il seggio volante.</h:div>
         <h:div>II - Ricorrono in appello  il candidato sindaco della Lista “Lavoriamo Insieme”, cinque candidati alla carica di consigliere comunale nella medesima lista oltre a due cittadini elettori del Comune di Montauro avverso la sentenza di prime cure unicamente nella parte in cui ha disatteso la domanda subordinata tesa a denunziare la violazione degli artt. 42 e 44 d.P.R. n. 570/1960, stante l’asserita illegittimità della rinunzia alla formazione del seggio volante presso la casa di  cura Villa Marilina da cui sarebbe derivata la violazione del diritto di elettorato attivo di 6 degenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montauro.</h:div>
         <h:div>Gli appellanti prospettano l’invalidità delle elezioni a causa della violazione del diritto di elettorato attivo di n. 6 elettori non ammessi a votare con la modalità del c.d. seggio volante. </h:div>
         <h:div>Deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 44 d.P.R. n. 570 del 1960, l’arbitraria, illegittimia ed illegale rinunzia alla formazione del c.d. ‘seggio volante’ nella casa di cura “Villa Mariolina”. In particolare, espongono  che ai sensi del richiamato art. 42 i degenti della Casa di cura avevano presentato richiesta al sindaco del Comune di Montauro per esprimere il proprio voto. Il Comune, successivamente, in data 9 giugno 2018 consentiva la rinunzia della direttrice della Casa di cura alla formazione del ‘seggio volante’  in sostenuta violazione dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.</h:div>
         <h:div>Contestano, dunque, la sentenza di primo grado, affermando che nel giudizio di primo grado avevano prodotto atto di notorietà sottoscritto dal Presidente e del Segretario del seggio elettorale n. 1, da cui risulterebbe che i sei degenti non hanno preso parte alla competizione elettorale, con conseguente alterazione del risultato elettorale. Inoltre, gli istanti avevano fornito prova dell’inserimento dei sei elettori nel registro elettorale speciale.</h:div>
         <h:div>Si è costituito il Comune di Montauro per resistere riproponendo le eccezioni già svolte in primo grado:  il difetto di giurisdizione del g.a.,  la mancata impugnazione dell’atto presupposto, l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, nonché per omessa prova della mancata votazione dei 6 degenti.</h:div>
         <h:div>E’ intervenuto <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> Francesco Pantaleone Cerullo deducendo l’illegittima rinuncia alla formazione del seggio da parte della direttrice della Casa di cura. </h:div>
         <h:div>L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento in quanto legittimato all’impugnazione autonoma.</h:div>
         <h:div>Con decreto monocratico n. 276 del 2019 era autorizzata la rinnovazione della notifica alla controinteressata Mariangela Carito.</h:div>
         <h:div>A seguito di ulteriore memoria, all’udienza del 27 giugno 2019 la causa è trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>III - Ritiene il Collegio che l’appello è infondato e deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità della domanda svolta in prime cure in via subordinata. </h:div>
         <h:div>Non può essere condivisa l’impostazione ermeneutica degli appellanti atteso che il <corsivo>petitum </corsivo>sostanziale della domanda investe la tutela del diritto fondamentale di elettorato attivo dei sei degenti che – a dire della parte appellante – non avrebbero potuto esercitare il proprio diritto di voto.</h:div>
         <h:div>Rispetto a tale diritto è evidente che gli appellanti risultano carenti della legittimazione attiva, che spetta unicamente ai titolari del voto. </h:div>
         <h:div>Tanto è sufficiente per ritenere infondato l’appello.</h:div>
         <h:div>E’ appena il caso di chiarire che i titolari del diritto di voto avrebbero peraltro dovuto azionare la tutela dinanzi al giudice ordinario competente, rilevando l’eventuale impedimento all’esercizio del voto. </h:div>
         <h:div>Invero, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte - come già fatto cenno - la cognizione della questione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale  giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, non ricadendo la controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126, 129 e 130 c.p.a..</h:div>
         <h:div>Infatti, la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole «operazioni elettorali», ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell'interesse legittimo, non del diritto soggettivo.</h:div>
         <h:div>E benché tali operazioni non si esauriscano nelle attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali e comprendano tutti gli atti del complesso procedimento, dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, resta tuttavia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo (<corsivo>ex multis</corsivo>, SS.UU., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262).</h:div>
         <h:div>IV – Risulta fondata anche l’eccezione di inammissibilità svolta dall’Amministrazione con riferimento  all’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo>, proposto solo in grado di appello, da una parte che semmai sarebbe stato legittimata  a proporre ricorso in via principale. </h:div>
         <h:div>V – Per tutto quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere respinto.</h:div>
         <h:div>In virtù del principio di soccombenza, gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese della presente fase di giudizio,  determinate in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) in favore dell’Amministrazione resistente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell’interventore.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Dichiara inammissibile l’intervento.</h:div>
         <h:div>Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio determinate in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) in favore dell’Amministrazione resistente. Compensa le spese per il resto.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="27/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Laura Moroni</h:div>
            <h:div>Solveig Cogliani</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
