<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20181034820191029182009311" descrizione="" gruppo="20181034820191029182009311" modifica="10/31/2019 3:39:06 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="10348"/><fascicolo anno="2019" n="07516"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="01661" anno="2019"/></descrittori><file>20181034820191029182009311.xml</file><wordfile>20181034820191029182009311.docm</wordfile><ricorso NRG="201810348">201810348\201810348.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2018\201810348\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>31/10/2019 15:39:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giordano Lamberti</firma><data>29/10/2019 18:35:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/11/2019</dataPubblicazione><ricorso NRG="201901661">201901661\201901661.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Consigliere</h:div><h:div>Silvestro Maria Russo,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 10348 del 2018:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8633/2018;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1661 del 2019:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8633/2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10348 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Teresa Adamo, Mariangela Alibardi, Floriana Ambrosio, Diana Ammendola, Ivana Giuseppa Aprile, Rosangela Arnaldi, Alberto Auriemma, Enrica Bari, Angelica Bario, Daniela Barnabà, Paola Bartoli, Monica Beccaria Lesca, Giovanna Bencivenga, Rosella Bianco, Michelangelo Bisceglia, Samanta Brunero, Cinzia Buccinnà, Filippa Caterina Buzzese, Giuseppa Anna Caltabiano, Teresa Cantiello, Genny Capparrucci, Raffaella Carra, Marina Carrieri, Maria Cassese, Carmelina Castaldo, Daniela Casula, Giacomo Ceriale, Erminia Maria Cesaro, Antonia Chiacchio, Giuseppa Chianchiano, Filomena Ciccarelli, Anna Cimmino, Luciana Cipollone, Michela Ciuffreda, Concetta Consalvo, Vittoria Maria Letizia Conte, Giovanna Corcione, Adelaide Cordopatri, Nadia Coronato, Maria Corvino, Gaetano Costantino, Lucia Cuomo, Teresa D'Aleo, Mariacristi Damiano, Marianna D'Angiolella, Rossana D'Aniello, Erika D'Arcangelo, Aida Giuliana Dascillo, Rosaria De Angelis, Giuseppina De Capua, Antonella De Martino, Salvatore Dello Iacono, Carmela De Novellis, Gabriella Eurosia De Ponti, Raffaela De Rosa, Antonietta Beatrice Demaio, Debora Di Carlo, Daniela Di Chiara, Anna Di Donato, Marcella Di Giorgio, Rosanna Di Leo, Daniele Di Marco, Francesca Pia Dionisio, Elisa Di Persio, Antonietta Di Pietro, Gemma Dragone, Alessandra Erba, Marcella Etzi, Giovanna Eufonia, Salvatore Falco, Roberta Falso, Anna Fanelli, Mychol Fantino, Carla Fantoni, Alessandra Faraci, Rita Faraoni, Rosa Ferraiuolo, Ilenia Fiore, Teresa Fioretto, Marianna Gaio, Nadia Ghiraldi, Laura Giuliani, Marta Giuliani, Francesca Golia, Alessandra Grasso, Giuseppina Gravino, Eunice Grieco, Sonia Leonarda Rita Iannello, Stefano Iannino, Giovanna Iavarone, Loredana Illiano, Barbara Iovinella, Monica La Rovere, Claudia Lai, Giuseppina Grazia Lai, Valeria Leoni, Roberto Lista, Roberta Lombardi, Nicola Longo, Silvia Lucio, Rosa Lupoli, Giuseppina Maffettone, Rita Magrì, Maddalena Maietta, Antonietta Maietta, Maria Vittoria Malerba, Elisa Manganelli, Elvira Manilii, Miriam Mapelli, Enrica Maresca, Lucia Maretto, Francesco Mariotti, Antonietta Martorano, Maria Luisa Maugeri, Paola Mazzi, Stefania Melito, Maria Meraglia, Gerardo Merone, Angelina Miele, Anna Miele, Pasqualina Miele, Maria Migliore, Beatrice Millitari, Luisa Monaco, Valeria Monaco, Federica Mosconi, Marcella Mulé, Sandra Murciano, Serena Murgia, Fabio Naborre, Luisa Napolano, Raffaella Nocera, Mara Notaro, Maria Nuzzo, Maria Francesca Oliverio, Sonia Oloferni, Assunta Orabona, Daniela Palacino, Ernesto Palmaccio, Laura Palmieri, Giuseppina Panico, Maddalena Paolella, Irene Parducci, Rosaria Pepe, Carmela Pera, Filomena Perrotta, Luisa Pezone, Maddalena Picus, Antonia Pirrotta, Nicla Pistone, Romina Proserpio, Ivana Puliafito, Adriana Quartarone, Rossana Quartarone, Floranna Ricciardi, Cristina Riva, Anna Rondino, Maria Dolores Ronga, Laura Rosano, Raffaela Ruggiero, Annalisa Russo, Roberta Saltori, Anna Santoro, Giuliana Santoro, Giuseppina Savino, Simona Scalora, Daniela Schinzari, Mario Scimia, Maria Luisa Sciuto, Adele Simioli, Pamela Eugenia Maria Soi, Loredana Spaccaterra, Angela Spina, Amalia Spina, Angelina Rachele Stabile, Vera Stepankova, Anna Rita Stochino, Daniela Tamburrino, Annunziata Tamburrino, Maria Cristina Tomasoni, Valeria Tommasino, Rosanna Troiano, Giulia Tufano, Simona Tuosto Massaro, Alessandra Ugo, Katia Varvara, Nicoletta Vendola, Laura Vicino, Maria Rosa Villano, Isabella Visaggio, Sabrina Zaccaria, Marina Zagaria, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, n. 18; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div><h:div>Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale La Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Carmen Ippona non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Guido Marone, Alessandro Iacoangeli e Umberto Cantelli, in dichiarata sostituzione dell'avv. Michele Bonetti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Maria Angelino, Maria Rosaria Aprea, Maria Assunta Arabia, Patrizia Augurio, Rachele Bacchilega, Filomena Barbato, Donatella Bellinfante, Brigida Bello, Alessia Brigida, Raffaela Bruner, Mariarosaria Caiazzo, Santa Calabrese, Emmanuela Camerlengo, Flavia Canzian, Bianca Caputo, Maria Capuano, Giovanna Caruso, Francesca Casillo, Vincenza Casillo, Maria Casillo, Maria Celesia, Rosa Cianni, Maddalena Cirillo, Veronica Coppola, Katia Corrado, Immacolata D'Arienzo, Roberta De Pasquale, Consiglia Di Febbraro, Giuseppina Di Grazia, Emanuela Di Marzo, Concetta Doria, Maria Rosaria Falanga, Raffaela Falanga, Isabella Federico, Nunzia Filacchione, Pasqualina Liana Fiorentino, Giovanna Formisano, Maria Rosaria Giordano, Pina Iervolino, Concetta Lettieri, Margherita Lettieri, Daniela Leva, Marianna Marotta, Maria Migliaccio, Antonella Migliore, Sabrina Monfregola, Anna Morra, Antonella Paciocco, Giovanna Pagano, Eleonora Papa, Anna Parlante, Elisa Perino, Tiziana Porzio, Giuseppina Quaranta, Matilde Rodriguez, Dolores Ronga, Adele Rosolino, Vincenzo Russo, Carla Sansone, Claudio Servillo, Lina Silvano, Marianna Tramonto, Rosanna Troiano, Carmela Verruti, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Carmen Ippona non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 - Gli appellanti sono titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non considerato come titolo idoneo per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente, per effetto del d. m. 1° aprile 2014, n. 235, al quale ha fatto successivamente seguito il d. m. 22 giugno 2016, n. 495. </h:div><h:div>Per tale ragione, hanno proposto ricorso per vedere annullato il decreto n. 400 del 12 giugno 2017 (e gli atti allo stesso connessi), nella parte in cui non consente l’inserimento nelle GAE ai diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a. s. 2001/2002.</h:div><h:div>2 - Con la sentenza impugnata, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso, richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2017.</h:div><h:div>Avverso tale sentenza sono stati proposti i distinti appelli come in epigrafe rubricati, che vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 96 del c.p.a.</h:div><h:div>Anche per tale ragione non può essere accolta l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo depositata nel giudizio n. 1661/2019, dovendosi privilegiare il principio di concentrazione delle impugnazioni, non solo per evidenti ragioni di economia processuale, ma anche al fine di scongiurare ipotetici contrasti di giudicati sulla medesima vicenda processuale.</h:div><h:div>3 – A questo riguardo, deve inoltre darsi atto che all’udienza pubblica del 29 ottobre 2019, il procuratore degli appellanti (di cui al giudizio n. 1661/2019), in luogo dell’istanza di cancellazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.</h:div><h:div>In assenza delle formalità proprie di una rituale rinuncia alla stregua dell’art. 84 del c.p.a. – come nella specie, essendo la dichiarazione proveniente dal difensore privo di procura speciale - deve dichiararsi l’improcedibilità dell’appello, essendo l’atto di rinuncia, seppur irrituale, sintomatico della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in applicazione dell’art. 84, c. 4, del c.p.a. (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. St., Sez. VI, n. 6484 del 2011).</h:div><h:div>Per tale ragione, rispetto agli appellanti a cui è riferibile la citata dichiarazione di rinuncia deve dichiararsi l’improcedibilità dell’appello; mentre, deve invece procedersi all’esame nel merito dell’ulteriore ricorso in appello (n. 10348/2018). </h:div><h:div>4 - I ricorrenti originari hanno impugnato la sentenza contestando le argomentazioni della suddetta pronuncia della Plenaria, citando a supporto della propria tesi l’ordinanza di questa Sezione che ha nuovamente rimesso la questione all’Adunanza Plenaria (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 6885/2018). </h:div><h:div>Nello specifico, deducono, in rito, che il d. m. n. 235 del 2014, “atto di natura regolamentare”, risulta essere stato annullato dal Consiglio di Stato, con efficacia “erga omnes”, con la sentenza n. 1973 del 2015 e che, in ogni caso, l’atto impugnato avrebbe carattere autonomo e separato rispetto al d. m. n. 235 del 2014, rappresentando un atto “con efficacia immediatamente lesiva”; quanto al merito, sotto diversi profili, sostengono che al diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 andrebbe riconosciuto valore abilitante.</h:div><h:div>5 – L’appello non deve trovare accoglimento, poiché la prospettazione degli appellanti risulta contraddetta, oltre che dalla sentenze dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017, anche dalla successiva decisione n. 4 del 2019 resa a seguito dell’ordinanza di remissione valorizzata da parte appellante.</h:div><h:div>Il Collegio aderisce alle citate pronunce dell’Adunanza Plenaria, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.</h:div><h:div>5.1 - Quanto alla portata della sentenza di questo Consiglio n. 1973 del 2015, l’Adunanza plenaria n. 4 del 2019 ha chiarito che: “L’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l’inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l’assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l’accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all’inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti”. Ne consegue che: “Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l’inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l’atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l’impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l’aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell’effetto lesivo consistente nell’esclusione dalle graduatorie.</h:div><h:div>5.2 – Risulta infondata anche la pretesa di merito degli appellanti, invero, già con la sentenza n. 11 del 2017 (confermata dalla n. 4 del 2019), l’Adunanza plenaria ha statuito che: “il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296”.</h:div><h:div>In particolare, tale pronuncia sottolinea che: “diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. … (il d. i. 10 marzo 1997) esprime con chiarezza qual è il valore legale del titolo di diploma magistrale conservato in via permanente: pure in un contesto ordinamentale che, con la concreta attivazione dei corsi di laurea in scienza della formazione, ormai prevede come requisito necessario il possesso della laurea, il diploma magistrale, se conseguito entro l’a. s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli. Il valore legale conservato in via permanente, quindi, si esaurisce nella possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi…Tale previsione è stata sostanzialmente riprodotta, con un rango superiore nella gerarchia delle fonti, dall’art. 15, comma 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, stante il quale: "I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare". L’interpretazione da dare all’espressione (contenuta nel citato articolo 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998) "i titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati nell’a.s. 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare" deve avvenire, anche in questo caso, tenendo conto della specificazione contenuta nel periodo immediatamente successivo (contenuto nello stesso comma 7 dell'art. 15), nel senso che i diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, conservano il proprio valore legale di titolo di studio e consentono (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) di partecipare all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare… Ciò implica che il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via "strumentale", nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a. s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituiti”.</h:div><h:div>6 - Avuto riguardo al contrasto di indirizzi registratosi sul tema, le spese del grado di appello del giudizio possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità dell’appello n. 1661/2019 e rigetta l'appello n. 10348/2018, compensando integralmente le spese di lite. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giordano Lamberti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>