<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190161620230623113904332" id="20190161620230623113904332" modello="3" modifica="25/07/2023 18:25:54" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01616"/><fascicolo anno="2023" n="07384"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190161620230623113904332.xml</file><wordfile>20190161620230623113904332.docm</wordfile><ricorso NRG="201901616">201901616\201901616.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1089 Luigi Massimiliano Tarantino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Sabbato</firma><data>25/07/2023 18:24:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Presidente FF</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione III, n. -OMISSIS- del 24 dicembre 2018, resa tra le parti concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore all’udienza straordinaria di -OMISSIS- dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Raffaele Montefusco in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “<corsivo>Microsoft Teams</corsivo>”;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso innanzi al TAR Campania, l’odierno appellante invocava l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) disposta ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380 del 2001 recante ingiunzione alla demolizione di opere ritenute abusive consistenti in lavori eseguiti con violazione di sigilli per il completamento ed ampliamento di un manufatto realizzato in zona assoggettata a vincoli ambientali in difetto di titoli abilitativi (permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica). Nello specifico, i lavori consistevano “<corsivo>nella messa in opera di rivestimenti e sostituzione di pezzi igienici nel w.c., opere di intonaco, pitturazione e finimenti murari; </corsivo>[nonché nella realizzazione]<corsivo> nella parte posteriore del fabbricato, (di) un balcone in cemento armato delle dimensioni di mq. 1,25 x 3,05 allo stato grezzo, il tutto come meglio si evince dall’allegato rilievo fotografico”</corsivo></h:div><h:div>Nel merito il ricorrente deduceva:</h:div><h:div>i) la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990; </h:div><h:div>ii) la violazione dell’art. 31 DPR n. 380 del 2001; </h:div><h:div>iii) la mancata indicazione delle conseguenze dell’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione e delle aree di pertinenza del manufatto da acquisire gratuitamente; </h:div><h:div>iv) il difetto di competenza del Responsabile del Settore Gestione del Territorio; </h:div><h:div>v) l’illegittimità derivata.</h:div><h:div>2. Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, rilevando che:</h:div><h:div>- il manufatto in questione era già stato oggetto di misure repressive adottate ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380 del 2001 perché realizzato in zona assoggettata a vincoli ambientali in difetto di titoli abilitativi, sicchè gli interventi ulteriori realizzati sullo stesso, sia pure astrattamente riconducibili nella loro oggettività a categorie diverse di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio per le quali non è richiesto il permesso di costruire, non possono che ricevere lo stesso trattamento sanzionatorio previsto per l’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente;</h:div><h:div>- l’ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato, che prescinde dalla previa instaurazione del contraddittorio procedimentale;</h:div><h:div>- il provvedimento impugnato risultava sufficientemente motivato in ordine alle conseguenze sanzionatorie ulteriori in caso di inottemperanza ed in ordine all’area da acquisire;</h:div><h:div>- ricorre la competenza del responsabile dell’ufficio comunale ai sensi dell’art. 27 DPR n. 380 del 2001. In ogni caso, l’irrilevanza della censura posto che, trattandosi di un atto dovuto e vincolato, al vizio di incompetenza relativa si applicherebbe l’art. 21 <corsivo>octies</corsivo> l. n. 241 del 1990 (la c.d. dequotazione dei vizi formali).</h:div><h:div>3. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 1° febbraio 2019 e depositato il 22 febbraio 2019, col quale ha riproposto, attraverso quattro motivi di gravame, le censure già sollevate in primo grado, relative a:</h:div><h:div>I) illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista e disciplinata dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990;</h:div><h:div>II) erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 n. 2001, trattandosi di interventi meramente interni e comunque pertinenziali;</h:div><h:div>III) mancata indicazione dell’area di sedime ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza;</h:div><h:div>IV) vizio di incompetenza del Responsabile di Settore - Gestione del Territorio.</h:div><h:div>4. L’Amministrazione comunale, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. </h:div><h:div>5. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 15 maggio 2023, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Il Collegio evidenzia preliminarmente che, sebbene il Comune non si sia costituito, il ricorso risulta regolarmente notificato in data 5 febbraio 2019 così potendosi escludere che non sia stato correttamente instaurato il contraddittorio con la parte appellata.</h:div><h:div>7. Con il primo motivo d’appello è censurata la sentenza nella parte in cui non viene ravvisata la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90. </h:div><h:div>7.1. La censura non ha pregio. </h:div><h:div>L’ordinanza di demolizione costituisce infatti espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato (Cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato sez. VI, 11  maggio 2022, n.3707 “<corsivo>L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso</corsivo>”; Cons. Stato, sez. II, 1° settembre 2021, n.6181: “<corsivo>Al sussistere di opere abusive la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione; per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.”).</corsivo>).</h:div><h:div>7.2. In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, ove si ritenesse necessaria l’interlocuzione endoprocedimentale, troverebbe applicazione l’art 21 <corsivo>octies</corsivo> co. 2 l. 241/90, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.</h:div><h:div>8. Con il secondo motivo l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TAR nel ritenere che gli interventi edilizi contestati non potessero avere un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto, ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 31, in relazione alle loro caratteristiche rispetto alla costruzione cui inerivano. Stando alla ricostruzione di parte, gli interventi contestati sarebbero meramente interni e pertinenziali, non soggetti ad alcun titolo autorizzativo e pertanto non assoggettabili alla sanzione prevista dall’art. 31 D.P.R. 380/2001. </h:div><h:div>8.1. Il motivo è infondato. </h:div><h:div>L’intervento edilizio di cui è causa riguarda lavori eseguiti a seguito di violazione di sigilli per il completamento ed ampliamento di un manufatto realizzato in zona assoggettata a vincoli ambientali in difetto di titoli abilitativi (permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica). Tale circostanza esclude l’applicazione del regime previsto per le pertinenze urbanistiche, in favore della regola generale, ricavabile dagli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, anche se di natura pertinenziale, un manufatto posto a servizio di un’opera abusiva è da considerarsi intervento di nuova costruzione, come tale assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire (Consiglio di Stato sez. II, 2 dicembre 2020, n.7631)</h:div><h:div>9. Con il terzo motivo d’appello è censurata la sentenza nella parte in cui si respinge il motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 per la mancata individuazione del bene e la specificazione dell’area di sedime ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.</h:div><h:div>9.2. Anche tale motivo è da reputare infondato. </h:div><h:div>Costituisce <corsivo>jus receptum</corsivo>, infatti, il principio secondo cui l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione: invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2020, n.7672; ancor più di recente: Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2023, n.394). </h:div><h:div>10. Con il quarto motivo d’appello è censurata la sentenza nella parte in cui ha disatteso la censura relativa al vizio di incompetenza del Responsabile di Settore Gestione del Territorio.</h:div><h:div>10.1. Il Collegio, rilevandone l’infondatezza, condivide il percorso logico argomentativo sviluppato dal giudice di primo grado. La normativa di settore attribuisce ai dirigenti i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale (cfr. art. 107, c. 3, lett. g, d.lgs. n. 267/2000), specificando poi che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga a ogni diversa disposizione. Infatti, in base all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è appunto assegnata al dirigente ovvero al responsabile del competente ufficio comunale. Come correttamente evidenziato dal TAR, dagli atti di causa non emerge se il Responsabile del Settore che ha adottato l’atto impugnato aveva qualifica dirigenziale e, in caso negativo, se esisteva attribuzione di funzioni ai responsabili di uffici e servizi. In ogni caso, deve rammentarsi che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti di carattere vincolato, per cui, nel caso di atto amministrativo eventualmente viziato da incompetenza relativa, risulta comunque applicabile l’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> L. 241/90 in base al quale i vizi meramente formali e di procedura non possono costituire motivo di annullamento, essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791).</h:div><h:div>11. In definitiva l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>12. Nulla vi è a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1616/2019), lo rigetta.</h:div><h:div>Nulla per le spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in collegamento da remoto nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Sabbato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>