<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20190157920221004183816734" id="20190157920221004183816734" modello="2" modifica="10/4/2022 6:44:31 PM" pdf="0" ricorrente="Elia Boselli" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01579"/><fascicolo anno="2022" n="08522"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190157920221004183816734.xml</file><wordfile>20190157920221004183816734.docm</wordfile><ricorso NRG="201901579">201901579\201901579.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2019\201901579\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michele Corradino</firma><data>04/10/2022 18:44:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michele Corradino</firma><data>04/10/2022 18:43:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna, Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sala della Cuna in Grosotto, via Statale, 83; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>In data 3 febbraio 2017, il Prefetto di Mantova ha disposto nei confronti dell’appellante il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, sulla base del fatto che in data 28 dicembre 2016 l’interessato ha esploso un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio nei pressi della propria abitazione, senza che la condotta fosse – secondo l’Autorità prefettizia – giustificata da effettive esigenze di difesa derivanti da situazioni di immediato e grave pericolo per l’incolumità personale. Da questo episodio il Prefetto ha desunto una grave negligenza nell’uso delle armi, tale da indurre l’Amministrazione a una valutazione negativa circa l’affidabilità del soggetto.</h:div><h:div>Con ricorso innanzi al Tar Brescia, l’interessato ha avversato il decreto prefettizio e ne ha chiesto l’annullamento, previa istanza di sospensione, assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., nonché per eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, carenza di motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.</h:div><h:div>In sede cautelare, il Tar adito ha accolto l’istanza sospensiva, rilevando la carenza motivazionale dell’impugnato decreto, in quanto l’Amministrazione avrebbe affermato una grave negligenza nel comportamento del ricorrente, senza tuttavia esaminare puntualmente la concreta situazione di fatto e, in particolare, l’effettivo riscontro del tentativo di scasso, la reale attivazione dell’impianto di allarme, la situazione personale del ricorrente, circostanze queste astrattamente idonee a far ritenere la sussistenza di un pericolo immediato per il ricorrente e sua moglie. Sulla scorta di tale valutazione, il Tar ha adottato una ordinanza cautelare propulsiva con cui ha invitato l’Amministrazione a riesaminare la propria determinazione, alla luce di una rinnovata istruttoria che tenesse conto delle circostanze di fatto segnalate.</h:div><h:div>All’esito della procedura di riesame, la Prefettura con decreto del 13 giugno 2017 ha, dopo un’approfondita istruttoria, confermato il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. L’Amministrazione ha ribadito l’assenza di pericolo immediato per l’incolumità personale dei coniugi, in quanto i presunti ladri – ove realmente presenti nell’area circostante l’abitazione – sarebbero stati interessati a sottrarre del gasolio dal magazzino e non a introdursi nell’abitazione dalla quale è stato esploso il colpo di pistola.</h:div><h:div>La Prefettura ha giudicato affrettato l’uso dell’arma da fuoco che, invece, avrebbe dovuto costituire l’ultima soluzione in caso di pericolo immediato, in quanto, al di là dell’attivazione dell’allarme del magazzino – e non dell’abitazione –, non sussistevano ulteriori indizi della effettiva presenza dei ladri. Infine, l’Autorità prefettizia ha messo in evidenza che l’arma era detenuta dall’appellante in virtù di pregressa titolarità di licenza di porto per uso sportivo, che all’epoca dei fatti risultava scaduta. Da tale circostanza, la Prefettura ha dedotto l’abuso dell’arma detenuta per uso sportivo e utilizzata – di fatto – per difesa personale. </h:div><h:div>L’Amministrazione ha così ritenuto che l’utilizzo dell’arma da fuoco, a fronte dell’insussistenza di un pericolo immediato, dovesse considerarsi sproporzionato e fonte di pericolo, che l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a prevenire.</h:div><h:div>Contro tale decreto l’interessato ha proposto motivi aggiunti, lamentando l’illegittimità del provvedimento da ultimo richiamato.</h:div><h:div>Il Tar adito non ha accolto l’istanza di sospensione formulata unitamente ai motivi aggiunti, ritenendo che la vicenda controversa fosse stata oggetto di congrua valutazione ad opera dell’Autorità competente.</h:div><h:div>L’ordinanza cautelare è stata impugnata e riformata dal Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello cautelare, sulla base della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenendo che dovessero formare oggetto di più approfondita ponderazione nella sede di merito le peculiari modalità del fatto (l’abitazione isolata, i tentativi di furto precedenti, l’uso dell’arma con colpo esploso in aria).</h:div><h:div>Il Giudice di prime cure ha infine rigettato il ricorso, ritenendo indenne l’atto impugnato dai censurati vizi. Il Tar adito ha ribadito la necessità di graduare l’uso dell’arma secondo le esigenze specifiche del caso e nel rispetto del principio di proporzionalità tra la situazione di potenziale pericolo, per come percepita dall’agente, e le concrete modalità di impiego del mezzo utilizzato per affrontare tale contingenza, sostenendo che le peculiari modalità del fatto avevano indotto ad escludere che il ricorrente avesse posto in essere una condotta improntata al carattere di adeguatezza e proporzionalità, tale da consentire un positivo apprezzamento della idoneità dello stesso a un uso corretto delle armi.</h:div><h:div>L’appellante ha impugnato la citata pronuncia e ne ha chiesto la riforma, previa sospensione degli effetti, riproducendo essenzialmente le censure non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata sentenza.</h:div><h:div>Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, senza addurre difese scritte.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 19 marzo 2019, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>Con un unico motivo di gravame, l’appellante, riproponendo e sviluppando le censure proposte in primo grado, deduce la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, l’illogicità della motivazione nonché la non ragionevolezza e l’ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato in primo grado. </h:div><h:div>Secondo la ricostruzione fornita dall’appellante, il Giudice di prime cure avrebbe semplicemente confermato e riprodotto le argomentazioni già espresse in sede di rigetto della misura cautelare, disinteressandosi completamente di quanto emerso e documentato a seguito della prima ordinanza propulsiva emanata dallo stesso Giudice, con la quale venivano indicati i punti da approfondire. </h:div><h:div>L’appellante evidenzia, a tal proposito, che la casa, annessa a un magazzino e a un fienile, è isolata in campagna e che in passato è stata oggetto di incursioni di ladri con furti e danneggiamenti regolarmente denunciati. L’attivazione della sirena dell’impianto di allarme del magazzino, in piena notte, avrebbe indotto l’appellante a esplodere un colpo in aria, al fine di allontanare i presunti ladri, senza tuttavia costituire – per le modalità dell’esplosione – alcun pericolo per la pubblica incolumità. L’appellante sostiene che le specifiche modalità delle azioni escludano un pericolo di abuso dell’arma, delineando al contrario una condotta non solo legittima per l’ordinamento giuridico, ma anche proporzionata al pericolo in quel momento sussistente e percepito dai due coniugi. </h:div><h:div>L’assunto non può tuttavia essere condiviso.</h:div><h:div>La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.</h:div><h:div>Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.</h:div><h:div>La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse». Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che «dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».</h:div><h:div>Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del -OMISSIS-, che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».</h:div><h:div>La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).</h:div><h:div>Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici. </h:div><h:div>Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.</h:div><h:div>L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi.</h:div><h:div>È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).</h:div><h:div>Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che «il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne», considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.</h:div><h:div>Delineata in questi termini la natura latamente discrezionale dei provvedimenti de quibus, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale.</h:div><h:div>È noto che dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di sindacato sulla attività discrezionale, si è passati alla possibilità di riconoscere la piena cognizione dei fatti oggetto dell’indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’Autorità amministrativa, con il solo limite dell’ottica del merito, preclusa al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall’art. 113 Cost. </h:div><h:div>Consegue che la natura dei provvedimenti in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato giurisdizionale.  Al contrario, quanto più si estendono le maglie della discrezionalità dell’Autorità amministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto ad evitare che sotto il mantello della discrezionalità possa celarsi un esercizio arbitrario della funzione amministrativa.</h:div><h:div>In questa logica, si pone del resto la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sia pur con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’oggettivo margine di opinabilità (ex multis, Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6050). </h:div><h:div>A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti. </h:div><h:div>Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame.</h:div><h:div>In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità. </h:div><h:div>È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità – compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. – si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.</h:div><h:div>Il principio di ragionevolezza postula, invece, una coerenza tra la valutazione compiuta dall’Amministrazione e la decisione assunta. </h:div><h:div>Alla luce di quanto fin qui esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato in primo grado, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione resista al vaglio di questo giudice. Infatti, nel caso in esame, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l’uso corretto delle armi e il divieto di detenzione delle stesse è stata legittimamente ancorata a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell’arma. </h:div><h:div>Assume rilievo dirimente, ai fini del sindacato di legittimità del decreto prefettizio, la circostanza, indebitamente sottaciuta dall’appellante, per cui il colpo è stato esploso in aria al fine di allontanare alcuni soggetti che si erano introdotti nella sua proprietà, dunque per difesa personale, benché la licenza dell’arma fosse stata rilasciata per uso sportivo.</h:div><h:div>Come correttamente evidenziato dalla Prefettura, il rilascio della licenza di pistola per uso sportivo non consente di utilizzare l’arma da fuoco per finalità diverse rispetto a quelle per cui la licenza è stata concessa. L’appellante non ha infatti mai chiesto il rilascio di una licenza di porto d’arma per difesa personale. Tale circostanza non è trascurabile, in quanto altri sono i presupposti e i procedimenti, quando si tratti di rilasciare licenze per difesa personale.</h:div><h:div>La Sezione ritiene dunque immune dai denunciati vizi la determinazione dell’Amministrazione di disporre il divieto di detenzione di armi e munizioni, quando l’arma, legittimamente detenuta per una determinata finalità, sia utilizzata in modo improprio.</h:div><h:div>Nella specie, l’appellante si sofferma unicamente sulle circostanze di fatto tese a giustificare lo sparo in aria, trascurando tuttavia che l’arma risultava disponibile per una finalità diversa dalla difesa personale e che, di fatto, è stata utilizzata in modo improprio.   </h:div><h:div>Il peso di tale circostanza, unitamente agli altri elementi evidenziati nel provvedimento avversato in primo grado, costituisce un’ipotesi ragionevole e probabile di inaffidabilità del soggetto.</h:div><h:div>Da tutto quanto sopra esposto risulta evidente che correttamente il coacervo degli elementi sopra descritti e di altri dettagliatamente illustrati nel provvedimento gravato in primo grado è stato ritenuto dall’Autorità di pubblica sicurezza sufficiente ad evidenziare l’inaffidabilità del soggetto all’uso delle armi e a legittimare, pertanto, il divieto di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. che, si ribadisce, non ha una finalità sanzionatoria e di repressione dei reati, ma – al contrario – finalità di prevenzione, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, per cui anche il minimo elemento atto a incrinare ragionevolmente il convincimento di un uso appropriato delle armi giustifica un provvedimento che è ispirato a criteri di precauzione e prevenzione.</h:div><h:div>Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento di euro 500,00 (cinquecento) in favore dell’Amministrazione appellata, per spese e onorari del secondo grado di giudizio.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2022"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michele Corradino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>