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   <Provvedimento>
      <meta id="20190120220190704111442683" descrizione="" gruppo="20190120220190704111442683" modifica="7/16/2019 7:51:34 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="01202"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05091"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190120220190704111442683.xml</file>
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         <ricorso NRG="201901202">201901202\201901202.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2019\201901202\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Roberto Garofoli</firma>
            <data>16/07/2019 19:51:34</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>giulio veltri</firma>
            <data>04/07/2019 11:18:31</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>19/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
230            <nuova>230</nuova>
            <ereditata>230</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Roberto Garofoli,	Presidente</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 502/2018, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Campobasso, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege </corsivo>in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Sanna Touray, non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Melania Nicoli;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Il sig. Sanna Touray, nato in Guinea l’01/11/ 1998,  a causa del dilagare dell’epidemia di ebola giungeva in Italia nel 2016. </h:div>
         <h:div>Dopo aver presentato alla competente Commissione Territoriale domanda di protezione internazionale, ex art. 14, d.lgs 251/2007, veniva assegnato al Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) di Bojano, sede operativa della Sayonara srl di Isernia, presso il Plejadi’s Hotel.</h:div>
         <h:div>Nel mese di febbraio 2018, a seguito di ripetute ed accertate violazioni del regolamento di condotta interno al centro di accoglienza poste in essere da Sanna Touray, la Prefettura di Campobasso, su richiesta degli operatori del Centro di Accoglienza, comunicava al cittadino guineano l’apertura di un procedimento disciplinare teso alla revoca delle misure di accoglienza. </h:div>
         <h:div>Nel marzo 2018, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bojano si recava presso il Plejadi’s Hotel per eseguire una perquisizione nella camera da letto del cittadino straniero, all’esito della quale, veniva confermato lo stato di arresto per possesso di sostanze stupefacenti ex art. 73, legge n. 309/90.</h:div>
         <h:div>Nell’udienza di convalida dell’arresto, con ordinanza del GIP del Tribunale di Campobasso, il richiedente veniva rimesso in libertà con divieto di dimora in Puglia e Molise e conseguentemente veniva dimesso dal Centro di Accoglienza di Bojano. Successivamente, la Prefettura di Campobasso, con nota n. 25712, notificava all’interessato la revoca delle misure di accoglienza.</h:div>
         <h:div>Detto provvedimento veniva impugnato dal sig. Senna Touray dinanzi al Tribunale Amministrativo del Molise. Quest’ultimo eccepiva l’illegittimità dell’atto di revoca delle misure di accoglienza per omessa comunicazione di avvio del procedimento, oltrechè per violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, lett e), d.lgs 142/2015, a suo avviso, esclusivamente indirizzato ai cittadini accolti in centri SPRAR.</h:div>
         <h:div>Lamentava, inoltre, il contrasto della normativa italiana con il principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni sancito dall’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, e la sopravvenuta nullità del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza per intervenuto giudicato esterno.</h:div>
         <h:div>Con sentenza n. 502/2018, oggetto del presente giudizio, il Tribunale Amministrativo del Molise, accoglieva il ricorso del sig. Senna Touray ritenendo fondata la dedotta censura di violazione dell’art.23, comma 1, lett e) d.lgs 142/15, sul presupposto che tale disposizione si riferisca esclusivamente alle strutture di cui all’art 14 del dgls citato, ovvero ai centri facenti parte del così detto sistema ordinario di accoglienza, laddove il ricorrente si trovava, al momento della adozione del gravato provvedimento, in un centro straordinario.</h:div>
         <h:div>Avverso la pronuncia del TAR, ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendo la violazione dell’art. 23,comma 1, lett e) d.lgs 142/15.  Il Ministero sostiene, in particolare, che ai fini dell’individuazione dell’organo competente in materia di revoca delle misure di accoglienza ha poco rilievo differenziare fra centri SPRAR e CAS, giacchè quando sussistono ragioni di sicurezza e di protezione, il Prefetto è inevitabilmente competente, dovendo necessariamente avere la possibilità di intervenire per far cessare le situazioni di incompatibilità che si creano a fronte di comportamenti violenti e noncuranti dei migranti.</h:div>
         <h:div>La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 giugno 2019.</h:div>
         <h:div>Il Collegio ritiene che l’appello meriti accoglimento.</h:div>
         <h:div>Osserva in proposito il Collegio quanto segue.</h:div>
         <h:div>Il decreto legislativo n 142/2015, entrato in vigore il 30 settembre 2015, è attuativo della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, oltrechè della direttiva 2013/32/UE, sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.</h:div>
         <h:div>L’articolo 23, comma 1, lett e) del dlgs 142/2015, nella versione <corsivo>ratione temporis</corsivo> applicabile, rubricato <corsivo>“revoca delle condizioni di accoglienza”,</corsivo> disponeva che <corsivo>“il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all’art. 14,dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure di accoglienza in caso di (..) e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti (..)”.</corsivo></h:div>
         <h:div>La disposizione è stata modificata dal legislatore a mezzo dell'art. 12, comma 2, lett. n), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132. </h:div>
         <h:div>Nella versione oggi vigente, il riferimento all’art. 14 è stato sostituito con il riferimento agli artt. 9 e 11, con ciò chiarendosi definitivamente che il potere di revoca del Prefetto per i casi indicati nel comma 1 dell’art. 23 riguarda sia i centri governativi di prima accoglienza che i centri di accoglienza straordinaria.</h:div>
         <h:div>Ritiene il Collegio che a tale conclusione poteva giungersi anche alla luce di un’attenta esegesi della precedente versione dell’art. 23 cit., sol che si consideri che a mente dell’art. 11 comma 1 del dlgs 142/2015 i CAS sono strutture utilizzate in via eccezionale quando è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri governativi di prima accoglienza – caso assai frequente negli ultimi anni – e per il tempo strettamente necessario a collocare il richiedente la protezione internazionale all’interno di una struttura SPRAR. </h:div>
         <h:div>I CAS costituiscono misure straordinarie, ma la loro straordinarietà non ne modifica la funzione. Essi, come del resto previsto dall’art. 11 comma 2 del dlgs 142/2015, devono pertanto rispettare gli stessi principi prescritti per i Centri governativi di prima accoglienza, in <corsivo>primis </corsivo>sul versante della sicurezza.</h:div>
         <h:div>Come correttamente sostenuto dal Ministero appellante, se la funzione dei due tipi di strutture è la medesima non vi sono allora ragioni per differenziare il regime sanzionatorio dei comportamenti serbati da coloro che ivi sono ospitati. Limitando l’applicazione dell’articolo 23 comma 1, lett e) ai soli sistemi di accoglienza “ordinaria”, si avrebbe un’inevitabile disparità di trattamento dei cittadini richiedenti protezione internazionale in ragione della – non programmabile – collocazione nelle diverse strutture di accoglienza.</h:div>
         <h:div>Alla luce di tutto quanto esposto, deve dunque ritenersi che l’equivoco riferimento dell’art. 23, comma 1, del dlgs 142/2015, all’art. 14 della medesima fonte, deve leggersi quale riferito all’intero sistema dell’accoglienza e dunque all’ospitalità fornita presso i Centri straordinari in aggiunta ai Centri governativi saturi.  </h:div>
         <h:div>L’appello è in conclusione accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso introduttivo del primo grado è respinto.</h:div>
         <h:div>Avuto riguardo alla specificità della questione, appare equo compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso introduttivo del primo grado.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="27/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Laura Moroni</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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