<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190004120190903095755493" descrizione="" gruppo="20190004120190903095755493" modifica="9/5/2019 10:57:44 AM" stato="4" tipo="13" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Stanley Malta Limited" versione="6" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00041"/><fascicolo anno="2019" n="06102"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190004120190903095755493.xml</file><wordfile>20190004120190903095755493.docm</wordfile><ricorso NRG="201900041">201900041\201900041.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2019\201900041\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Troiano</firma><data>05/09/2019 10:57:44</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniela Di Carlo</firma><data>03/09/2019 11:34:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/09/2019</dataPubblicazione><classificazione>70<nuova>70</nuova><ereditata>70</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Paolo Troiano,	Presidente</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda, n. 9734/2018, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la prosecuzione, fino al 30.9.2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, iniziata nel 2010, e la cui scadenza è prevista per il 30.9.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 41 del 2019, proposto dalle società Stanleybet Malta Limited Magellan e Robotech Limited (già denominata Stanley International Betting Limited), in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Terranova, Roberto A. Jacchia, Fabio Ferraro e Daniela Agnello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonella Terranova in Roma, via Vincenzo Bellini, n. 24.</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore <corsivo>pro tempore</corsivo>, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>La s.r.l. Lotterie Nazionali, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto, Roberto Baratta e Vincenzo Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67. </h:div><h:div>La s.p.a. Lottomatica, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio. </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Lotterie Nazionali, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2019, il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Fabio Ferraro, Alessandro Botto, Roberto Baratta e l'avvocato dello Stato Pio Marrone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. L’OGGETTO DELL’APPELLO</h:div><h:div>1. Con il ricorso n. 1339 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dinanzi al Tar del Lazio, la società maltese Stanleybet Malta Limited Magellan e la società inglese Robotech Limited (già denominata Stanley International Betting Limited) hanno chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato la società Lotterie Nazionali, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, ad accettare la prosecuzione, fino al 30 settembre 2028, della gestione della concessione, alla stessa già affidata, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, iniziata nel 2010, e la cui scadenza è prevista per il 30 settembre 2019, nonché di tutti gli atti a questo connessi. </h:div><h:div>2. Previa, ove occorrente:</h:div><h:div>a) la diretta disapplicazione dell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, per contrasto con il diritto dell’Unione rilevante in tema di concessioni, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;</h:div><h:div>b) in difetto di diretta disapplicazione, la rimessione della questione pregiudiziale, previa sospensione del giudizio, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea <corsivo>ex</corsivo> art. 267, comma 2, TFUE, per conoscere se i provvedimenti impugnati e le norme interne presupposte siano compatibili con l'interpretazione del diritto dell’Unione rilevante in tema di concessioni, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;</h:div><h:div>c) la sollevazione della questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, relativamente al contrasto del comma 1, dell'art. 20 del Decreto Legge n. 148/2017, con gli artt. 3 (principio di uguaglianza e parità di trattamento), 24 (tutela delle situazioni giuridiche soggettive e ragionevolezza), 41 (libertà dell’iniziativa economica d’impresa), 117, secondo comma, lett. e (libertà di concorrenza) della Costituzione. </h:div><h:div>3. A sostegno delle proprie pretese, le società ricorrenti hanno rappresentato, in punto di fatto, che:</h:div><h:div>3.1. in forza della convenzione stipulata il 14.10.2003 con l’allora denominata Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di cui l’odierna appellata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, ADM) è il successore <corsivo>ex lege</corsivo>, la concessione relativa al servizio di gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (“<corsivo>Gratta e Vinci</corsivo>”) è stata affidata, per la durata di sei anni e con scadenza al 31.5.2010, al RTI Lottomatica, oggi Consorzio Lotterie Nazionali.</h:div><h:div>3.2. Con il Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2009, n. 102 (<corsivo>cd.</corsivo> Decreto Anticrisi), il Legislatore ha disciplinato organicamente il settore, prevedendo all’art. 21 (“<corsivo>Rilascio di concessioni in materia di giochi</corsivo>”), quanto segue:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica</corsivo>”;</h:div><h:div>“<corsivo>(…)</corsivo>”;</h:div><h:div>“<corsivo>4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione</corsivo>”.</h:div><h:div>3.3. A conclusione della gara del 2010 (alla quale non hanno partecipato le società ricorrenti), la concessione è stata affidata, in esclusiva, alla società Lotterie Nazionali, con decorrenza dal 1.10.2010 e con scadenza al 30.9.2019.</h:div><h:div>3.4. La durata novennale della concessione è stata suddivisa in due semi-periodi, rispettivamente di cinque e quattro anni, e la prosecuzione per il secondo semi-periodo è stata autorizzata da ADM nel 2015, con la fissazione del termine di scadenza finale in data 30.9.2019.</h:div><h:div>3.5. Successivamente, il 16.10.2017, è entrato in vigore il Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, recante “<corsivo>Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili</corsivo>”, convertito dalla Legge 4.12.2017, n. 172 (<corsivo>cd.</corsivo> “<corsivo>Decreto Fiscale</corsivo>”), il quale all’art. 20, comma 1 (“<corsivo>Disposizioni finanziarie</corsivo>”, ha così disposto:</h:div><h:div>“<corsivo>1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Tale ultima norma, a parere delle società ricorrenti, incorrerebbe in una duplice ragione di contrasto, europea ed interna (<corsivo>cd.</corsivo> doppia pregiudizialità).</h:div><h:div>4.1. Per un verso, infatti, la norma contrasterebbe con le norme e con i principi in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, in quanto re-introdurrebbe (rispetto alla disciplina organica del 2009) un modello monopolistico per l’attività di <corsivo>service providing</corsivo> delle lotterie istantanee, in favore di un solo prestatore, vietando a tutti gli altri operatori, concorrenti di Lotterie Nazionali, l’accesso al mercato. </h:div><h:div>L’autorizzazione alla prosecuzione del rapporto in essere con il concessionario uscente equivarrebbe, infatti, ad un rinnovo o ad una proroga contrattuale, i quali, agli effetti del diritto dell’Unione, soggiacciono alle regole dettate per il nuovo affidamento.   </h:div><h:div>Inoltre, la norma censurata autorizzerebbe, in favore del concessionario uscente, la prosecuzione del rapporto a diverse condizioni, realizzando una sostanziale rinegoziazione, con la conseguente novazione del rapporto concessorio, non prevista dall’originaria legge di gara, in violazione delle norme e dei principi dell’Unione in tema concessioni, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché dei principi di non discriminazione e proporzionalità, trasparenza ed imparzialità dell’azione della Pubblica Amministrazione. </h:div><h:div>La novazione del rapporto concessorio, non prevista dalla legge di gara e prima della naturale scadenza della convenzione, deriverebbe, in particolare, dalle nuove condizioni economiche di pagamento: tre <corsivo>tranches</corsivo> di pagamento, ossia 50 milioni di Euro entro il 15.12.2017, 300 milioni di Euro entro il 30.04.2018 e 450 milioni di Euro entro il 31.10.2018, anziché due; il termine di pagamento (fissato in date anteriori alla scadenza della concessione); e l’importo del pagamento quanto alla sua onerosità (pagamento anticipato di 800 milioni di Euro, essendo secondo i ricorrenti più oneroso un pagamento anticipato, anche se per lo stesso importo nominale complessivo). </h:div><h:div>4.2. Per un altro verso, invece, la norma contrasterebbe, altresì, con i principi costituzionalmente tutelati di uguaglianza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.), di libertà di iniziativa economica (41 Cost.) e di libertà di concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.).</h:div><h:div>4.3. Si aggiunge -inoltre- sul piano meramente interno all’Ordinamento italiano, che la medesima disposizione sarebbe affetta (anche) da irragionevolezza ed eccesso di potere, sotto il diverso e concorrente profilo dell’essere, il decreto legge n. 148/2017, malgrado la veste dell’atto avente la forza della legge, una sostanziale legge-provvedimento, destinata ad avvantaggiare un determinato e già individuato soggetto (Lotterie Nazionali), a discapito degli altri operatori del settore, concorrenti nel medesimo mercato d’interesse.</h:div><h:div>5. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO</h:div><h:div>5. Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 9734 del 4 ottobre 2018, ha respinto il ricorso, senza previamente rimettere la questione di interpretazione pregiudiziale europea e senza sollevare la questione di legittimità costituzionale.</h:div><h:div>6. I MOTIVI DI APPELLO</h:div><h:div>6. La sentenza è stata appellata in via principale dalle società Stanleybet Malta Limited Magellan e Robotech Limited, ed in via incidentale da ADM e dalla società Lotterie nazionali. </h:div><h:div>7. Le appellanti principali hanno dedotto i seguenti motivi:</h:div><h:div>A) “<corsivo>Illegittimità derivata del provvedimento di prosecuzione della gestione in esclusiva della raccolta delle lotterie istantanee per incompatibilità dell’art. 20, comma 1, del Decreto Fiscale con norme e principi in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi; nonché per violazione dei principi di congruenza, non discriminazione e proporzionalità, trasparenza ed imparzialità dell’azione della PA</corsivo>”.</h:div><h:div>Si sostiene che:</h:div><h:div>- né l’art. 21, comma 4 del Decreto Legge n. 78/2009, né il bando di gara del 2010, né la concessione sottoscritta con l’aggiudicatario, avrebbero istituito il regime dell’automatica prosecuzione della concessione delle lotterie istantanee in capo al soggetto aggiudicatario, limitandosi a prevedere, all’opposto, il mero facoltativo, eventuale rinnovo del rapporto concessorio, subordinatamente all’esercizio della discrezionalità amministrativa, da parte del soggetto pubblico concedente; </h:div><h:div>- il Decreto Legge n. 78/2009, ha armonizzato il principio della gara (indetta per la prima aggiudicazione della concessione), con quello della discrezionalità amministrativa, al momento del sopraggiungere della naturale scadenza della concessione, in ordine alla scelta, da parte dell’Ente pubblico concedente, di una, tra le due possibili opzioni: o il rinnovo della concessione in essere con l’aggiudicatario, o l’indizione della gara per l’affidamento di una nuova concessione; </h:div><h:div>- la norma di cui all’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, nella parte in cui ha stabilito che “<corsivo>… l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018 …</corsivo>”, avrebbe stravolto il sistema, introducendo in capo all’Ente pubblico concedente, e prima del maturare della naturale scadenza della concessione, un obbligo legale a contrarre (<corsivo>rectius</corsivo>, a proseguire, a nuove condizioni contrattuali, il rapporto in essere), esautorando la discrezionalità amministrativa; </h:div><h:div>- l’art. 20 cit., malgrado il formale incipit contenuto nel comma 1 (“<corsivo>In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 …</corsivo>”), non costituirebbe applicazione dell'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ma avrebbe una portata innovativa;</h:div><h:div>- tale previsione contrasterebbe con il diritto dell’Unione, perché la prosecuzione della concessione, anziché l’indizione di una nuova gara, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dagli artt. 56 ss. TFUE e alla libertà di stabilimento garantita dagli artt. 49 ss. TFUE, in quanto consente la continuazione del monopolio di un servizio in favore di un solo prestatore (Lotterie Nazionali), vietando a tutti gli altri operatori di offrire il medesimo servizio nel territorio italiano, ed a tutti i potenziali destinatari del servizio, di acquistarlo; </h:div><h:div>- non sussisterebbero ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare una disciplina speciale delle lotterie istantanee, diversa rispetto a quella degli altri giochi che compongono il medesimo segmento di mercato, come i concorsi pronostici, le scommesse e le lotterie;  </h:div><h:div>- tali, infatti, non potrebbero considerarsi, le ragioni (di natura meramente economica) perseguite dall’art. 20, comma 1, del Decreto Legge n. 148/2017, ovverossia <corsivo>“… assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018</corsivo>”. </h:div><h:div>B) “<corsivo>Illegittimità derivata del provvedimento di prosecuzione della gestione per incompatibilità dell’art. 20, comma 1, del DL 148/2017, con norme e principi dell’Unione in tema concessioni, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi nonché con l’art. 3 della Direttiva Concessioni e l’art. 30.3 del Codice dei Contratti Pubblici. Violazione dei principi di non discriminazione e proporzionalità, trasparenza ed imparzialità dell’azione della PA; nonché per eccesso di potere e difetto di motivazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Si sostiene che:</h:div><h:div>- nessuna previsione del Decreto Legge n. 78/2009, degli atti di gara e della convenzione sottoscritta con Lotterie Nazionali, avrebbe contemplato, neanche in via “eventuale”, il rinnovo, la proroga o la prosecuzione della concessione, due anni prima della sua naturale scadenza, e sulla base di condizioni e di modalità di pagamento diverse da quelle originarie;</h:div><h:div>- anche a volere ammettere la legittimità della prosecuzione del rapporto, lo stesso avrebbe dovuto sottostare alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per potersi rinnovare automaticamente, e senza previa indizione di gara;</h:div><h:div>- a prescindere dall’applicabilità della Direttiva Concessione e del Codice dei Contratti Pubblici al caso di specie, la concessione per la gestione delle lotterie istantanee, così come ogni atto dello Stato che stabilisca le condizioni cui è soggetta una prestazione di attività economica, ricadrebbe comunque nel campo di applicazione dei Trattati UE e TFUE e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;</h:div><h:div>- in base al diritto dell’Unione, la proroga o il rinnovo di una concessione equivarrebbe all’affidamento di una nuova concessione. L’elusione della procedura di selezione, quindi, si tradurrebbe, sia nella violazione del principio di parità di trattamento, sia in restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali di stabilimento e prestazione dei servizi, garantite dagli artt. 49 e 56 del Trattato FUE;</h:div><h:div>- i provvedimenti di proroga non sarebbero stati pubblicati, né resi noti, sicché sarebbero stati violati, altresì, i principi di pubblicità e di trasparenza.</h:div><h:div>C) “<corsivo>Illegittimità derivata del provvedimento di prosecuzione della gestione per violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza e della parità di trattamento (art. 3 Cost.), libertà di iniziativa economica (41 Cost.) e libertà di concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.), nonché per irragionevolezza ed eccesso di potere</corsivo>”.</h:div><h:div>Si sostiene che: </h:div><h:div>- l’art. 20 del Decreto Legge n. 148/2017, contrasterebbe con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, libertà dell’iniziativa economica e libera concorrenza, previsti dagli artt. 3, 24, 41 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione;</h:div><h:div>- in particolare, tale disposizione disciplinerebbe in modo differenziato situazioni sostanzialmente uguali, riservando al concessionario uscente delle lotterie istantanee, una condizione più favorevole rispetto a quella degli operatori attivi in altri segmenti del medesimo mercato dei giochi (scommesse e altri tipi di lotterie);</h:div><h:div>- inoltre, la previsione avrebbe l’effetto di sottrarre alla concorrenza l’attività economica, agevolando l’unico concessionario uscente, in luogo degli altri operatori aspiranti a svolgere l’attività d’impresa nello stesso segmento di mercato.</h:div><h:div>D) “<corsivo>Illegittimità derivata del provvedimento di prosecuzione della gestione per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e dei principi costituzionali di ragionevolezza, non arbitrarietà e non discriminazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Si sostiene che:</h:div><h:div>-l’art. 20, comma 1, del Decreto Legge n. 148/2017, malgrado la veste formale di atto avente la forza della legge, e dunque di norma di rango primario, sarebbe in realtà e nella sostanza, una legge-provvedimento, destinata a regolare una fattispecie non generale né astratta, bensì specifica e determinata, al fine di attribuire un diretto vantaggio patrimoniale ad un singolo soggetto (il concessionario uscente), in modo discriminatorio rispetto agli altri operatori del mercato, con effetti giuridici destinati ad esaurirsi nel singolo caso concreto. </h:div><h:div>8. ADM e la società Lotterie Nazionali hanno chiesto il rigetto dell’appello, articolando difese sostanzialmente simili: </h:div><h:div>-l’art. 21, comma 4, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, ha previsto il rinnovo della concessione delle lotterie istantanee, per non più di una volta; </h:div><h:div>- il disciplinare di gara, in totale corrispondenza con l’art. 21 cit., ha riconosciuto in capo all’ADM l’esercizio di tale diritto, per ulteriori nove anni; </h:div><h:div>- la pertinente clausola è stata inserita nella disciplina contrattuale, di cui allo schema dell’atto di concessione;</h:div><h:div>- la facoltà di rinnovo non è mai stata contestata, né da Stanley, né da altri operatori;</h:div><h:div>- nel 2010, la concessione è stata affidata a Lotterie Nazionali, unico operatore che, all’epoca, presentò un’offerta, e risultò idoneo;</h:div><h:div>- a quella gara, le odierne società appellanti non hanno partecipato;</h:div><h:div>- nel luglio 2017, Lotterie Nazionali ha presentato all’ADM un’istanza di rinnovo della concessione; </h:div><h:div>- il 1° dicembre 2017, ADM ha invitato Lotterie Nazionali a proseguire nella gestione delle lotterie istantanee, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge n. 148/2017;</h:div><h:div>- l’invito, è stato preceduto dalla verifica della correttezza dell’operato del concessionario e della convenienza alla continuazione del rapporto. L’istruttoria è stata svolta sia in sede legislativa, in occasione dei lavori che hanno portato all’emanazione del menzionato decreto legge, sia in sede amministrativa. In particolare, l’Ente concedente ha provveduto ad appurare il positivo andamento della gestione, da parte del concessionario, sia al termine del primo periodo quinquennale in cui è stato articolato il primo novennio di durata complessiva della concessione, sia in occasione dell’invito alla prosecuzione del rapporto, essendo stato positivamente riscontrato il rispetto degli obblighi imposti (quelli concernenti, in sintesi, il sistema informatico; la produzione dei biglietti; la rete dei punti vendita; il pagamento dei biglietti vincenti e la riscossione degli utili erariali sui biglietti venduti); </h:div><h:div>- nel dicembre 2017, Lotterie Nazionali ha accettato l’invito, ed ha versato nelle casse erariali i primi 50 milioni, e nel 2018 gli ulteriori 750 milioni, secondo le scadenze programmate dall’Ente concedente;</h:div><h:div>- sussiste il preminente interesse pubblico generale alla prosecuzione del rapporto con il concessionario uscente, in considerazione dell’osservanza degli obblighi imposti, che qualificano in modo continuativo il rapporto, e non soltanto ab origine; dell’entità delle entrate stimate; dei complessi rapporti con i punti vendita, e della vastità dell’utenza interessata alla tipologia delle lotterie istantanee; </h:div><h:div>- non vi è stata novazione del rapporto negoziale, essendo rimasti immutati il titolo e l’oggetto; </h:div><h:div>- la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-375/2017 - procedimento Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd contro Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha ritenuto -seppure in un settore di gioco diverso da quello in esame, concernente le lotterie istantanee, ma con principio generale analogicamente applicabile- che “<corsivo>Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico, a differenza degli altri giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse, ai quali si applica un modello a più concessionari, a condizione che il giudice nazionale accerti che la normativa interna persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato</corsivo>”.</h:div><h:div>9. Con gli appelli incidentali, invece, ADM e Lotterie nazionali hanno riproposto le eccezioni preliminari rigettate in prime cure (segnatamente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse e di legittimazione ad agire in capo alle società ricorrenti, e l’eccezione di irricevibilità del medesimo ricorso per tardività dell’impugnazione).</h:div><h:div>10. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di replica.</h:div><h:div>11. LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA</h:div><h:div>11. All’udienza pubblica del 20 giugno 2019, le parti hanno discusso la causa e il Collegio l’ha trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>12. LA SENTENZA PARZIALE E NON DEFINITIVA</h:div><h:div>12. La Sezione ha pronunciato la sentenza parziale e non definitiva n. 6079 del 3 novembre 2019, con la quale:</h:div><h:div>a) ha respinto gli appelli incidentali di ADM e della società Lotterie Nazionali, ravvisando la sussistenza dell’interesse e della legittimazione ad agire in capo alle società ricorrenti, e la tempestività dell’impugnazione; </h:div><h:div>b) ha respinto, allo stato, la domanda cautelare invocata dalle società appellanti, reputando il pregiudizio lamentato non assistito dai caratteri dell’attualità, della concretezza e dell’irreparabilità; </h:div><h:div>c) ha espresso seri dubbi in ordine alla compatibilità dell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, con il diritto dell’Unione rilevante in tema di concessioni, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, alla stregua dei seguenti rilievi:</h:div><h:div>c.1) il Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2009, n. 102 (<corsivo>cd.</corsivo> Decreto Anticrisi), ha introdotto una disciplina organica del settore, prevedendo, all’art. 21 (“<corsivo>Rilascio di concessioni in materia di giochi</corsivo>”), che:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica</corsivo>”;</h:div><h:div>“<corsivo>(…)</corsivo>”;</h:div><h:div>“<corsivo>4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione</corsivo>”.</h:div><h:div>c.2) alla gara bandita nel 2010, in attuazione della menzionata normativa, non hanno partecipato le odierne società appellanti;</h:div><h:div>c.3) malgrado ciò, queste ultime potrebbero avere riposto un ragionevole e legittimo affidamento in ordine alla perduranza della vigenza del su descritto sistema, autodeterminandosi a non partecipare a quella specifica gara, sul presupposto della mera “eventualità” del rinnovo di quella concessione.   All’approssimarsi della scadenza della concessione, infatti, l’Ente pubblico concedente avrebbe potuto, previa istruttoria, procedere ad una valutazione discrezionale, optando per la scelta dell’indizione della nuova gara per l’affidamento di una nuova concessione, ovvero per quella del rinnovo della concessione, alle medesime condizioni di cui alla convenzione-contratto, con il concessionario uscente;</h:div><h:div>c.4) siffatta facoltà discrezionale, ove si accedesse alla tesi esegetica proposta dalle parti appellanti, potrebbe, in effetti, essere venuta meno per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, recante “<corsivo>Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili</corsivo>”, convertito dalla Legge 4.12.2017, n. 172 (<corsivo>cd.</corsivo> “<corsivo>Decreto Fiscale</corsivo>”), il quale all’art. 20, comma 1 (“<corsivo>Disposizioni finanziarie</corsivo>”), ha così disposto:</h:div><h:div>“<corsivo>1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018</corsivo>”; </h:div><h:div>c.5) l’invito previsto <corsivo>ex lege</corsivo> è stato rivolto al concessionario uscente, da parte dell’Ente pubblico concedente, prima del maturare della naturale scadenza della concessione (prevista il prossimo 30.9.2019), mentre il decreto n. 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017 (quindi, due anni prima della scadenza); </h:div><h:div>c.6) la prosecuzione del rapporto ha conservato il medesimo titolo giuridico (<corsivo>causa petendi</corsivo>) ed il medesimo oggetto negoziale (<corsivo>petitum</corsivo>), ma ha comportato, prima della naturale scadenza, ed in mancanza di previsione nella legge di gara, il mutamento di alcune delle condizioni economiche di pagamento: tre <corsivo>tranches </corsivo>di pagamento, ossia 50 milioni di Euro entro il 15.12.2017, 300 milioni di Euro entro il 30.04.2018 e 450 milioni di Euro entro il 31.10.2018, anziché due; il termine di pagamento (fissato a date anteriori alla scadenza della concessione); e, potenzialmente, l’importo del pagamento sotto il profilo della sua onerosità (pagamento del medesimo importo nominale di 800 milioni di Euro, ma anticipato);</h:div><h:div>c.7) la contestazione delle società appellanti avverso l’atto con cui ADM ha disposto la prosecuzione del rapporto concessorio con Lotterie Nazionali, non ha riguardato, in astratto, il modello di affidamento (<corsivo>mono</corsivo> o <corsivo>multi providing</corsivo>) della gestione delle lotterie istantanee, come originariamente disciplinato dal Legislatore del 2009, ma la circostanza che, in concreto, per effetto di siffatta prosecuzione, prima della naturale scadenza ed a nuove condizioni contrattuali, sostanzialmente assimilabili ad un rinnovo o ad una proroga con rinegoziazione e novazione del rapporto, il sistema di affidamento ideato dal Legislatore del 2009, che poggiava sul principio della gara e sulla mera eventualità del rinnovo della concessione aggiudicata, sarebbe stato superato, dal Legislatore del 2017, con previsioni che potrebbero, in effetti, suscitare dei dubbi circa l’introduzione di una restrizione dell’accesso al mercato da parte di altri operatori del settore (in questo senso, dunque, il ritorno al sistema <corsivo>mono providing</corsivo>), concorrenti rispetto al concessionario uscente, rappresentando in tesi – la prosecuzione del rapporto - l’oggetto di un preciso ed incondizionato obbligo di legge, introdotto (<corsivo>rectius</corsivo>, re-introdotto) per la prima volta nel 2017;</h:div><h:div>c.8) la ragione dell’incompatibilità europea risiederebbe, dunque, nella circostanza che il Legislatore del 2017, con un atto normativo, innovando rispetto alla disciplina del 2009, secondo le parti ricorrenti ha eliso ogni discrezionalità amministrativa in ordine alla scelta se proseguire il rapporto concessorio o se indire la nuova gara, obbligando l’Ente pubblico concedente, prima del maturare della naturale scadenza della concessione (ciò significherebbe, secondo le appellanti, che gli ultimi 20 mesi sono stati sottratti alla verifica contrattuale prevista per l’ultimo periodo di concessione), ed a condizioni economiche differenti, non previste dall’originaria legge di gara, ad offrire al concessionario uscente la prosecuzione del rapporto, al dichiarato fine di “<corsivo>assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018</corsivo>”, e dunque soltanto per esigenze di finanza pubblica; </h:div><h:div>c.9) e ciò, anche a prescindere dall’effettiva partecipazione degli attuali operatori appellanti alla gara del 2010 (è pacifico che gli stessi non vi hanno partecipato), perché questi potrebbero vantare, all’attualità, non un legittimo interesse al rinnovo della gara (facoltà, questa, prevista dalla legge del 2009, dalla legge di gara e dal contratto), quanto, invece, il legittimo interesse all’esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione concedente, all’atto della naturale scadenza della concessione;</h:div><h:div>c.10) il comportamento tenuto dalle odierne appellanti all’epoca dell’indizione della gara del 2010 potrebbe, infatti, essere stato ragionevolmente assunto in base al tenore formale dell’espressione utilizzata dal Legislatore del 2009 (concessioni “<corsivo>eventualmente rinnovabili</corsivo>”), sicché si potrebbe ravvisare la lesione del principio del legittimo affidamento, sotto il profilo della prevedibilità, in ordine alla sussistenza del potere discrezionale in capo all’Ente pubblico concedente, sulle future determinazioni da assumere (ovverossia, la eventuale indizione della gara, in luogo dell’automatica ed incondizionata prosecuzione contrattuale), laddove la proroga e il rinnovo contrattuale soggiacciono, per il diritto dell’Unione, ai medesimi principi per il nuovo affidamento. </h:div><h:div>A maggior ragione, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sono state modificate sotto alcuni profili le condizioni contrattuali di pagamento. </h:div><h:div>d) La Sezione, con la menzionata sentenza parziale, ha invece escluso che siffatti rilievi conducano alla possibilità della diretta disapplicazione della norma interna ad opera del giudice adito, perché le ragioni dell’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione, non sono immediate, né sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, in base alla Direttiva Concessioni, ai principi generali dei Trattati e alla giurisprudenza della CGUE.</h:div><h:div>e) Ha reputato sussistenti, invece, i presupposti per fare luogo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE, perché:</h:div><h:div>e.1) le società appellanti hanno invocato la protezione di situazioni soggettive riconosciute in via diretta dal diritto dell’Unione ed hanno dedotto la violazione di principi e diritti dell’Unione, ed in particolare gli artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE, i principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e libertà di concorrenza, e gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE; </h:div><h:div>e.2) la Corte di Giustizia detiene il monopolio interpretativo in ordine alla interpretazione dei trattati e alla validità e interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione e, conseguentemente, alla compatibilità delle norme interne ai singoli Stati membri, rispetto al diritto dell’Unione;</h:div><h:div>e.3) nella fattispecie in esame non potrebbe utilmente invocarsi l’orientamento della Corte costituzionale secondo cui - quando una legge sia oggetto di dubbi di legittimità, tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria -, può essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto comunque salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE (in argomento, Corte costituzionale n. 269/2017, n. 20 e n. 63 del 2019); nel caso in esame, infatti, non ricorre l’ipotesi della protezione di una situazione soggettiva tutelata in via esclusiva dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, perché anzi le questioni prospettate dalle parti involgono una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, ex art. 267 del TFUE (fermo restando che anche nell’ipotesi di allegato contrasto con la suddetta Carta, comunque, la previa sollevazione dell’incidente di costituzionalità dovrebbe essere intesa come una possibilità, e non come un obbligo, per il giudice <corsivo>a quo</corsivo>); </h:div><h:div>e.4) in disparte la fattispecie dell’eventuale incostituzionalità della norma contenuta nell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, sotto il profilo esclusivamente interno della cd. legge-provvedimento (profilo che è autonomo, rispetto a quello europeo), per la parte in cui, invece, sussiste la <corsivo>cd.</corsivo> “<corsivo>doppia pregiudizialità</corsivo>”, in conseguenza della doppia protezione (interna ed europea) delle situazioni soggettive, resta comunque prioritario il rinvio pregiudiziale europeo, in base al sistema processuale interno. </h:div><h:div>Sul piano processuale, infatti, l’eventuale sollevazione dell’incidente di costituzionalità, postula il positivo apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. </h:div><h:div>Nella logica di un’eventuale ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, infatti, il giudice interno ha l’onere di delibare la questione europea, per valutare l’applicabilità della legge interna nel giudizio posto al suo esame, motivando sulla rilevanza della questione, la quale è sempre ancorata ad un giudizio, prognostico, di applicabilità della norma al caso concreto. </h:div><h:div>La Sezione, nel mentre ha escluso di potere procedere alla diretta disapplicazione della norma del 2017, ha invece espresso seri dubbi sulla compatibilità europea della medesima, sicché, il presupposto della rilevanza (che verrebbe a mancare in ipotesi di vaglio sfavorevole da parte della Corte di Giustizia, ostandovi l’obbligo di disapplicazione nel caso concreto), sussisterebbe solo nell’evenienza opposta (ovverossia, il vaglio favorevole della Corte sulla compatibilità europea).</h:div><h:div>In quest’ultimo caso, la Sezione, con la menzionata sentenza non definitiva, si è comunque espressamente riservata la possibilità di vagliare in via successiva (anche, eventualmente) la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, secondo i parametri interni (si tratta degli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione), considerato altresì che, nell’ipotesi in cui un eventuale giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si concludesse con una pronuncia di incostituzionalità della norma, ciò comporterebbe l’espunzione della norma dall’Ordinamento con effetti <corsivo>erga omnes</corsivo>, anziché limitati, come nell’altra ipotesi, alla disapplicazione nel singolo caso concreto.</h:div><h:div>e.5) Il giudice <corsivo>a quo</corsivo>, è giudice di ultima istanza. </h:div><h:div>e.6) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-375/2017 - procedimento Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd contro Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha ritenuto (nell’ambito, però, di un settore di gioco diverso da quello in esame) che “<corsivo>Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico, a differenza degli altri giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse, ai quali si applica un modello a più concessionari, a condizione che il giudice nazionale accerti che la normativa interna persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato</corsivo>”.</h:div><h:div>e.7) È di preminente rilievo, il pronunciamento della Corte di Giustizia, anche nella specifica materia delle lotterie istantanee, perché: la questione è rilevante e decisiva per la soluzione della lite; non è stata oggetto di interpretazione diretta da parte della Corte; si impone la corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione del diritto dell’Unione, anche ai fini della conformazione, pro futuro, dell’esercizio della discrezionalità da parte del Legislatore interno.</h:div><h:div>13. IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA</h:div><h:div>13) In definitiva, per tutte le considerazioni esposte, la Sezione rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, le seguenti questioni interpretative:</h:div><h:div>1) se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi euro unitari di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché –laddove ritenuti applicabili- gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE,  deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, del tipo di quella contenuta nell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, e nei conseguenti atti attuativi, che dispone che “<corsivo>1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018</corsivo>",  in una situazione in cui:</h:div><h:div>- l’art. 21, comma 1, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2009, n. 102, ha previsto il rilascio delle concessioni in esame di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie;</h:div><h:div>- l’art. 21, comma 4, del menzionato decreto, ha previsto che le concessioni di cui al comma 1, sono eventualmente rinnovabili, per non più di una volta; </h:div><h:div>- alla gara indetta nel 2010, non hanno partecipato le società ricorrenti;</h:div><h:div>- lo specifico rapporto in essere è stato instaurato ab origine con un unico concessionario, all’esito di una gara ad evidenza pubblica, nella quale è stata presentata un’unica offerta;</h:div><h:div>- la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, comporterebbe -in concreto- che siffatto rapporto sarebbe proseguito esclusivamente con tale unico concessionario, anziché con rinnovi ad una pluralità di soggetti, senza ulteriore gara; </h:div><h:div>2) se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi euro unitari di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché –laddove ritenuti applicabili- gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella contenuta nell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, che, in dichiarata applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che “<corsivo>l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018</corsivo>”, ciò prevedendo:</h:div><h:div>- attraverso la prosecuzione temporale dell’unico rapporto concessorio in essere, in luogo degli eventuali rinnovi delle plurime concessioni di cui all’art. 21, comma 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2009, n. 102, e senza l’indizione di una nuova gara;</h:div><h:div>- in un momento anteriore rispetto alla scadenza della concessione: il decreto legge n. 148 del 2017 è entrato in vigore il 16 ottobre 2017, ossia lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, mentre la concessione sarebbe scaduta il successivo 30 settembre 2019; </h:div><h:div>- in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018, così modificando alcuni aspetti afferenti alle modalità e al termine del pagamento del corrispettivo della concessione, nonché, potenzialmente, all’importo complessivo del pagamento dovuto sotto il profilo della sua onerosità, in particolare con il cambiamento dei termini di pagamento, anticipandoli rispetto a quanto previsto dalla originaria concessione, in considerazione –secondo la prospettazione dei ricorrenti- del fatto oggettivo e notorio del valore finanziario del tempo;</h:div><h:div>3) se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi euro unitari di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché –laddove ritenuti applicabili- gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella contenuta negli atti attuativi del predetto decreto, ed in particolare nella comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 0133677 del 1° dicembre 2017, che, in dichiarata esecuzione di quanto previsto dall’art. 20, comma 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, ed in base a quanto previsto dall’art. 4, primo capoverso della convenzione di concessione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea, che prevede la rinnovabilità della stessa per non più di una volta, ridetermina il termine ultimo del rapporto concessorio al 30 settembre 2028; fa salvo, in ogni caso, quanto previsto dallo stesso articolo 4 in merito alla suddivisione della durata della concessione in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni (pertanto, decorso il primo periodo di 5 anni dal 1° ottobre 2019, la prosecuzione per l’ulteriore quadriennio fino alla scadenza del 30 settembre 2028 è subordinata alla positiva valutazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’andamento della gestione che verrà espressa entro il 30 marzo 2024); dispone che la società provvede a versare un importo pari a 50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017; un importo pari a 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018; ed un importo pari a 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018; </h:div><h:div>- ciò prevedendo, prima che fosse maturato il termine della originaria scadenza della concessione medesima (la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 0133677, è stata emanata il 1° dicembre 2017, mentre il contratto di concessione sarebbe scaduto il successivo 30 settembre 2019);</h:div><h:div>- con ciò assicurando, il pagamento anticipato di 800 milioni di Euro entro termini anteriori (50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017; 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018; 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018) rispetto a tale scadenza (30 settembre 2019); </h:div><h:div>- con ciò determinando, la potenziale modificazione dell’importo complessivo del pagamento dovuto, sotto il profilo della sua onerosità, in considerazione –secondo la prospettazione dei ricorrenti- del fatto oggettivo e notorio del valore finanziario del tempo;</h:div><h:div>4) se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi euro unitari di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché –laddove ritenuti applicabili- gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta a una tale normativa, anche nell’ipotesi in cui gli operatori del settore attualmente interessati ad entrare nel mercato non abbiano partecipato alla gara originariamente indetta per l’aggiudicazione della concessione in scadenza e proseguita con il concessionario uscente, alle descritte nuove condizioni contrattuali, ovvero se, l’eventuale restrizione all’accesso al mercato, si verifichi solo nell’ipotesi della loro effettiva partecipazione alla gara originaria.</h:div><h:div>14. ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA</h:div><h:div>Ai fini della più completa decisione della Corte di Giustizia - in ossequio alle Raccomandazioni della Corte medesima 2012/C 338/01, relative alla presentazione di domande pregiudiziali - alla stessa deve essere trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, oltre a copia conforme all’originale della presente ordinanza, altresì copia dell’intero fascicolo di causa. </h:div><h:div>15. SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO</h:div><h:div>Nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea, si rende necessario disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 1, del cod. proc. amm., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese e sugli onorari di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, non definitivamente pronunciando sull’appello n. 41/2019:</h:div><h:div>a) rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione;</h:div><h:div>b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all’originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa; </h:div><h:div>c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la sospensione del presente giudizio;</h:div><h:div>d) riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese e sugli onorari di giudizio. </h:div><h:div>Così deciso in Roma, nel palazzo di piazza Capo di Ferro, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/06/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Daniela Di Carlo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>