<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20181026520230613123746903" descrizione="" gruppo="20181026520230613123746903" modifica="13/06/2023 19:37:54" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Masnata Chimici S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="10265"/><fascicolo anno="2023" n="06131"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20181026520230613123746903.xml</file><wordfile>20181026520230613123746903.docm</wordfile><ricorso NRG="201810265">201810265\201810265.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sergio Zeuli</firma><data>13/06/2023 19:37:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 443/2018</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10265 del 2018, proposto da Masnata Chimici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale Architettura Belle Arti e Paesaggio- Soprintendenza Città di Cagliari e Province, Comune di Elmas, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Giulio Petruzzi su delega in atti dell'avvocato Saverio Sticchi Damiani;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva richiesto l’annullamento del parere contrario sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, reso ai sensi dell'art. 167, co. 4° e 5° del d.lgs. 42/2004 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con nota prot. 11871 del1’8 agosto 2016.</h:div><h:div>Avverso la decisione sono sollevati i seguenti motivi di appello: </h:div><h:div><corsivo>1.Violazione dell’art.10 bis della L.241 del 1990; 2. violazione dell’art.167 comma 4 d. lgs. n.42/04; 3. Violazione dell’art.167 comma 4 d. lgs. 42/04 per travisamento dei presupposti; 4. Violazione dell’art.34 T.U. edilizia e art.7 –bis L.R. n.23/1985; 5. Violazione del principio generale del “tempus regit actus” con riferimento al P.P.R. approvato nel 2006; 6. Violazione, sotto altro profilo dell’art.167 comma 4 d. lgs. n.42 /04 con riferimento all’inclusione, fra le opere abusive, di un bene mobile quale il gruppo elettrogeno; 7. Violazione dell’art.149 d. lgs. 42/04 per non aver valutato che non tutti gli interventi contestati erano visibili e dunque non soggetti all’accertamento di compatibilità; 8. eccesso di potere per sproporzione e travisamento dei presupposti della misura ripristinatoria ordinata; 9. Violazione del D.p.R. n.31/2017, artt.2 e 3,  e della legge regionale n.9/2017, art.2; eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti; violazione del comma 5, art.16 d. lgs. n.42/04</corsivo>. </h:div><h:div>3. In diritto, va preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio formulata dalla parte appellante, in considerazione e della genericità della motivazione addotta, e della risalenza del presente processo d’appello.</h:div><h:div>4. Nel merito va osservato che la società Masnata Chimici S.p.A., industria di prodotti chimici attiva sull’area del comune di Elmas, alla via della Rinascita n.7 ha abusivamente realizzato, sul sito individuato al foglio 12 Elmas, mappale 811, e nel foglio 4 Monserrato, mappali 383c, 384b, 244b, 810 (ex383d), 1278 (ex383e), 384d, 384c, 1280 (ex384e), 244d, 244c, 1179 (ex244e), le seguenti opere, oggetto del parere negativo impugnato: <corsivo>1. tettoia finalizzata al riparo dell'impianto antincendio; 2. aumento della superficie della tettoia deposito detergenti; 3. tettoia riparo prodotti chimici; 4. nuova centrale termica; 5. gruppo elettrogeno; 6. tettoia di protezione ricarica muletti; 7. lieve ampliamento dei magazzini sud; 8. box prefabbricato ubicato su basamento in cemento; 9. nuove tettoie rampe di carico 1 e 2 con incremento volumetrico e di superficie utile; 10, tettoia per il riparo di un impianto antincendio (m4x4), struttura in scatolato d’acciaio zincata su basamento di calcestruzzo d’altezza 20 cm; copertura in lastre di alluminio ondulate; 11. tettoia riparo di fusti prodotti chimici (m 10,90 x m 5) struttura in scatolato d’acciaio anch’essa fissata su basamento in calcestruzzo; 12. copertura in lastre di alluminio ondulate; 13. nuova centrale termica, struttura in muratura m 6 x m 4,30, altezza 3,30 con copertura in latero cemento; 14. gruppo elettrogeno; 15. tettoia protezione ricarica muletti (m 13,40 x m 4,50), struttura in scatolato d’acciaio anch’essa fissata su basamento di calcestruzzo di altezza 20 cm; copertura in lastre di alluminio ondulate; 16. scala esterna in acciaio per l’accesso all’archivio; 17. ampliamento del colletto di raccordo magazzini, lunghezza m. 24,80, larghezza m. 5,80, copertura in lastre di policarbonato; 18. box prefabbricato pressi magazzini sud (m. 3,90 x m 2,50, altezza m. 2,20); 19. ampliamento magazzini sud; 20. box prefabbricato su basamento di cemento presso magazzini nord (m 2,70 x m 2, altezza m 2,20); 21. n. 2 tettoie per la rampa di carico magazzini nord (ognuna m. 2 x m 2); 22. box in cemento gas infiammabile presso deposito magazzini materiale infiammabile (m 2,65 x m 1,70); 23. vasca interrata di accumulo per impianto antincendio (m 18,60 x m 5,60, altezza 2,40); 24. nuovo piano deposito soppalcato nei magazzini nord, pari a 85,10 mq, accessibile con nuova scala esterna in acciaio; 25. locale di sgombero; - pesa a bilico.</corsivo></h:div><h:div>4. Tanto premesso, conviene passare in rassegna i motivi di appello, il primo dei quali contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato l’omesso invio del preavviso di diniego ex 10 bis l.241/90 da parte della Soprintendenza, anche considerando che l’atto di cui si discute non aveva natura vincolata, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure e che dunque un’interlocuzione procedimentale anticipata, prima del definitivo diniego, si imponeva all’autorità procedente.</h:div><h:div>4.1. Il motivo è infondato. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la doglianza sollevata, ritenendo che il parere richiesto alla Soprintendenza avesse carattere vincolato, alla luce di quanto previsto dalla lett. a) del comma 4 dell’art.167 del d. lgs. n.42/04. </h:div><h:div>Dalla descrizione degli interventi da sanare emerge incontestabilmente che sono stati creati nuovi volumi, dunque non vi erano margini di discrezionalità esercitabili dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. Di tal che – ammesso che il preavviso ex art.10 bis citato fosse dovuto – il concreto contenuto reiettivo del parere non avrebbe potuto essere diverso.</h:div><h:div>5. Il secondo motivo di appello, riagganciandosi al primo, contesta il difetto di istruttoria del parere, perché privo di adeguata motivazione: il sol fatto di avere l’intervento da sanare creato nuovi volumi, non consentiva di emettere, secondo la parte appellante, un diniego di sanatoria non accompagnato da valide argomentazioni.</h:div><h:div>5.1. Il terzo motivo – rimanendo nell’arco della stessa doglianza, contesta al parere negativo, e con esso, alla sentenza impugnata – di non aver considerato che i volumi da sanare avevano natura di volumi tecnici e come tali, anche seguendo una parte della giurisprudenza amministrativa, avrebbero dovuto essere sottratti all’applicazione della lett. a) comma 4 art.167 del codice beni culturali, o, almeno, sostiene, detta circostanza avrebbe dovuto imporre all’autorità di tutela, maggiore accuratezza nel motivare il diniego.</h:div><h:div>5.2. Entrambi i motivi sono infondati.</h:div><h:div>Le opere di cui si discute hanno creato un notevole incremento volumetrico, in un’area – zona costiera – soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.</h:div><h:div>In considerazione del significativo impatto avuto dagli interventi, l’applicazione della previsione ostativa alla sanatoria postuma si prospettava come unica scelta possibile, in diritto, per la Soprintendenza. </h:div><h:div>5.3. Quanto alla deduzione secondo la quale, trattandosi volumi tecnici, indispensabili alla produzione aziendale avrebbero dovuto essere sottratti alla previsione ostativa della citata lett.a), vale innanzitutto osservare che la maggioritaria giurisprudenza amministrativa (tra le altre, Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3578, Sez. VI 26 marzo 2013 n.1671 ) ritiene che l'art. 167, comma 4, del Codice n. 42 del 2004 non consenta di sanare le opere edilizie che abbiano comportato l'aumento di volumi, ivi compresi quelli tecnici. </h:div><h:div>Anche a voler considerare che il volume tecnico andrebbe sottratto alla suddetta preclusione normativa, devesi evidenziare che quella di cui la parte appellante chiede l’applicazione rappresenta una fattispecie derogatoria eccezionale, creata dalla giurisprudenza per consentire all’autorità preposta al vincolo, in caso di volumi non esorbitanti, di procedere ad una valutazione più accurata in ordine alla loro eventuale sanabilità, qualora se ne ravvisi l’indispensabile ed inequivoca natura tecnica.</h:div><h:div>Non è questo il caso. Infatti, al più, ai soli abusi di cui ai nn.4, 5, 13 e 23 potrebbe attribuirsi natura di intervento tecnico, e solo per quanto riguarda le funzioni di protezione che essi svolgono, dunque, non per le caratteristiche strutturali che presentano – ossia la completa dipendenza pertinenziale rispetto ad una struttura assentita destinata alla produzione – che sole ne giustificherebbero la relativa classificazione. </h:div><h:div>Gli altri interventi rappresentano invece volumi nuovi, strutturalmente del tutto autonomi, che solo occasionalmente si trovano oggi in una connessione funzionale con gli immobili destinati allo stabilimento industriale. </h:div><h:div>Ciò significa, evidentemente, che, nell’ipotesi che, in futuro, al complesso venga impressa una diversa destinazione, essi perderebbero immediatamente la loro vocazione pertinenziale, prestandosi le relative strutture a qualsivoglia finalità, quale ad esempio quella abitativa, commerciale e persino turistica.</h:div><h:div>In realtà la deduzione in analisi sovrappone indebitamente la nozione di <corsivo>volume tecnico</corsivo> a quella di <corsivo>volumi tecnici,</corsivo> laddove la prima individua un immobile pertinenziale, posto a servizio funzionale ed indissolubile di un altro, mentre la seconda – che è quella invocata dal motivo in esame – è riferibile a più volumi, tutti indipendenti ed autonomi strutturalmente e funzionalmente, che tuttavia sono posti, nel loro complesso, ed unitariamente considerati, a servizio dell’azienda gestita dalla parte appellante.</h:div><h:div>La fallacia della prospettiva è evidente perché, a volerla condividere, innesti abusivi in un ambito aziendale diverrebbero sempre assentibili per il solo fatto di essere presentati come volumi tecnici, così permettendo a (ai titolari di) un complesso aziendale di aggirare agevolmente la normativa di tutela.</h:div><h:div>L’obiezione è vieppiù infondata in considerazione della significativa entità dell’intervento che, anche ammessane la natura tecnica (che pure è da escludersi) impedirebbe di ritenerlo assentibile con lo strumento dell’autorizzazione paesaggistica postuma. </h:div><h:div>6. Il quarto motivo di appello contesta che, per la loro modesta entità, inferiore al 2% dell’intera superficie assentita per l’attività industriale, gli interventi in contestazione avrebbero dovuto essere ricompresi nella nozione di “tolleranze edilizie”, e, qualificati quali lievi difformità dal titolo abitativo, avrebbero al più dovuto essere sanzionati con la misura pecuniaria. </h:div><h:div>Con la stessa doglianza, la parte segnala che le tettoie, pure contestate, non potevano rientrare nella nozione di “nuovi volumi”, non essendo necessario, per la loro realizzazione, il permesso di costruire.</h:div><h:div>6.1. L’ottavo motivo di appello, parzialmente sovrapponendosi al quarto, lamenta la sproporzione della misura applicata, ossia quella ripristinatoria, sia considerando il tempo trascorso dall’edificazione, che avrebbe indotto nella parte appellante un legittimo affidamento, sia lamentando che comunque l’atto impugnato non ha considerato le esigenze della produzione industriale, che hanno indotto a quell’edificazione per motivi tecnici, di sicurezza e salubrità ambientale.</h:div><h:div>In sostanza il motivo contesta all’autorità procedente di non avere correttamente contemperato i numerosi interessi che la determinazione coinvolgeva.</h:div><h:div>6.1. Entrambi i motivi sono infondati.</h:div><h:div>Quanto al primo si osserva che la nozione di tolleranza edilizia era ignota al dato positivo vigente al momento in cui è stato emesso il parere. Essa, insieme al limite del 2% abusivo rispetto all’edificato assentito, è stata successivamente introdotta dal D.P.R. 31 del 2017, testo non applicabile alla fattispecie <corsivo>ratione temporis</corsivo>.</h:div><h:div>Al momento in cui la Soprintendenza ha emesso l’atto impugnato, la categoria vagamente assimilabile a quella di cui al motivo, era quella degli interventi in difformità, per sanzionare i quali, l’art.34 T.U. edilizia prevede la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alternativa, in sostituzione di quella demolitoria. </h:div><h:div>Al contrario, per gli interventi eseguiti in difformità dalle norme di tutela paesaggistica che producono nuovi volumi, l’art.167 prevede quale unica misura applicabile quella demolitoria.</h:div><h:div>Ciò non di meno, anche a voler ritenere applicabile la fattispecie di cui all’art.34 citato, va ricordato che il ricorso a detta misura rappresenta una scelta eccezionale che l’amministrazione, nella sua discrezionalità tecnica, può adottare, a condizione, peraltro che ricorra il presupposto del pregiudizio che deriverebbe alle altre parti dell’immobile, regolarmente realizzate, in caso di demolizione.</h:div><h:div>Nel caso di specie, il detto presupposto non potrebbe comunque sussistere considerando che i singoli interventi, come già osservato, hanno piena autonomia funzionale. Senza considerare che il relativo potere non spetterebbe mai alla Soprintendenza, ma all’autorità competente al rilascio del permesso di costruire, di tal che la doglianza è vieppiù inammissibile. </h:div><h:div>Si osserva ancora che l’invocata misura è applicabile al caso di errori tecnici commessi nella fase realizzativa di un fabbricato regolarmente assentito, nel nostro caso, invece, viene invocata per sanzionare interventi successivi all’originario edificato, e neppure connessi a questi ultimi, quindi mancherebbero i presupposti fondamentali per l’operatività della norma. </h:div><h:div>Infine – anche a voler ritenere retroattivamente applicabili le previsioni di cui al citato D.P.R. n.31 del 2017 – concedere la cd. tolleranza agli interventi in contestazione sarebbe quanto meno discutibile, considerati, da un lato, i volumi e le superfici degli innesti in contestazione, e dall’altro la circostanza – ricordata dalla resistente in primo grado e non contestata <corsivo>ex adverso</corsivo> – che, nel calcolare che la superficie abusivamente realizzata si è mantenuta nel 2% dell’intero edificato, la parte appellante non ha considerato ulteriori 10 manufatti abusivamente realizzati, cioè in pratica ha alterato i parametri presupposti dalla sua richiesta. </h:div><h:div>Oltre a non essere pertinenziali ad immobili, quegli interventi presentano una loro autonomia funzionale, hanno una cospicua consistenza materiale (volumi 617,47 mc; superfici utili mq 282,6 mq) e infine hanno prodotto un consistente aumento di carico edilizio e forte impatto visivo con conseguente certo pregiudizio del bene tutelato, dunque davvero non si comprende come potere ad essi applicare la suddetta qualificazione. </h:div><h:div>6.2. Anche la deduzione secondo la quale le tettoie non costituirebbero volume assentibile è infondata alla luce dell’unanime giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (per tutte  sez. VI, 26/09/2022, n.8238 <corsivo>“La costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire.”</corsivo>)</h:div><h:div>6.3. Quanto alla critica che la Soprintendenza avrebbe dovuto esperire un’approfondita valutazione comparativa, prima di emettere il parere negativo impugnato, la doglianza omette di considerare che la più volte ricordata lett. a) del comma 4 dell’art.167 del d. lgs. n.42 del 2004 non consente alcuna comparazione di interessi, escludendo la possibilità dell’esercizio del potere valutativo – e quindi, in sostanza, escludendo che nell’occorso l’autorità preposta alla tutela sia titolare di un potere discrezionale - allorquando la sanatoria postuma abbia quale oggetto interventi che hanno creato, in zona vincolata, nuovi volumi.</h:div><h:div>In questa prospettiva, la pretesa che la parte appellata si dovesse far carico delle esigenze della produzione e, persino dell’affidamento ingeneratosi nella parte appellante, così come degli altri interessi legittimi eventualmente implicati dalla valutazione, non ha, evidentemente, fondamento giuridico.</h:div><h:div>7. Il quinto motivo di appello rappresenta che la nuova centrale termica è stata realizzata a febbraio del 2006, mentre il Piano Paesistico regionale avrebbe imposto il vincolo paesaggistico a settembre del 2006, ossia in epoca successiva. Di conseguenza, secondo la doglianza, almeno a questo specifico intervento avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui all’art.146 del d. lgs. 42 del 2004, invece che quella, ostativa, di cui all’art.167 dello stesso decreto. </h:div><h:div>La parte richiama, a conferma di quanto dedotto, anche un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del mare che, a suo dire, confermerebbe l’assunto.</h:div><h:div>7.1. Il motivo è infondato innanzitutto in fatto perché che la costruzione della centrale elettrica risalirebbe al 2006 in epoca antecedente all’approvazione del PPR è circostanza solo dedotta, ma non provata.</h:div><h:div>In secondo luogo la doglianza omette di considerare che gli interventi sono stati realizzati in area comunque ricadente in “zona costiera”, già protetta da vincoli di inedificabilità ai sensi dell’allora già vigente art.142 d. lgs. n.42 del 2004. </h:div><h:div>Infine il motivo non è accoglibile perché, per le valutazioni di compatibilità, deve rilevare il regime paesaggistico dell’area che esiste al momento della richiesta di sanatoria, come del resto conferma lo stesso parere del MATTM citato dal motivo in esame. </h:div><h:div>E poiché è incontestato che, al momento della richiesta di cui si discute, il PPR era in vigore, erano evidentemente le misure di salvaguardia previste da quest’ultimo che la Soprintendenza, come fece, avrebbe dovuto ritenere applicabili.</h:div><h:div>7.2. Il sub-motivo del quinto motivo di appello, ritenendo superata la non assentibilità ai sensi della lett. a) comma 4 dell’art.167 del d. lgs. n.42 del 2004, sostiene che non vi sarebbe incompatibilità paesaggistica perché la procedura di adeguamento del PUC al PPR non era ancora conclusa al momento della richiesta di parere. Di conseguenza, in attesa del perfezionamento della stessa, per la zona D, non era esclusa la possibilità di nuove edificazioni, anche nella zona costiera.</h:div><h:div>7.3. Anche questo sub- motivo è infondato innanzitutto perché, come si è visto, in questo caso la natura ostativa della previsione di cui alla ricordata lett. a) del comma 4 citato impediva il rilascio dell’autorizzazione postuma, e dunque alcuno spazio vi era per le norme del PUC, anche ammessane la ricostruzione della parte appellante.</h:div><h:div>Quest’ultima è comunque erronea perché le misure di salvaguardia poste, a livello di PPR, a presidio dell’interesse paesaggistico connesso alla fascia costiera escludevano che le opere di cui la parte appellante chiedeva la sanatoria, potessero essere realizzate prima che il PUC di Elmas fosse stato adeguato al Piano Paesaggistico regionale.</h:div><h:div>Ai sensi dell’articolo 20, comma 2 n.2) lett. c) gli interventi di completamento degli insediamenti esistenti – ammesso, anche in tal caso, solo per ipotesi, che tali possano qualificarsi le opere di cui alla presente controversia – si attuano, o a) attraverso la predisposizione dei nuovi PUC in adeguamento alle disposizioni del P.P.R., secondo la disciplina vigente; o b) tramite intesa – da attuare ex art.11 comma 1, lett. c) nelle more della predisposizione del PUC, e comunque non oltre i dodici mesi, o successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede di adeguamento. </h:div><h:div>Presupposti che, nel caso di specie, mancavano, perché l’eccezione omette di considerare che l’area sulla quale le opere risultano realizzate ricade in zona D, sottozona D2 del Piano Urbanistico Comunale di Elmas, zona industriale ed artigianale. Per detta area, le norme di attuazione P.U.C. non consentivano attività edilizia, diversamente da quanto previsto per le zone A, B e C, per la parte contigua all’abitato.</h:div><h:div>8. Il sesto motivo di appello contesta alla Soprintendenza di aver ricompreso, fra le opere che non sarebbero sanabili, il gruppo elettrogeno, che, essendo bene mobile, non potrebbe essere considerato volume abusivo e quindi andrebbe stralciato dalle opere non assentite.</h:div><h:div>8.1. Il motivo è infondato perché, con tutta evidenza, in quella dizione è ricompreso il manufatto, evidentemente conformato in modo da proteggere l’apparecchiatura, al cui interno il motore è custodito. </h:div><h:div>9. Il settimo motivo di appello contesta che, per gli interventi non visibili all’esterno, il parere negativo sarebbe illegittimo e comunque immotivato, anche perché i volumi non percettibili all’esterno, rappresenterebbero edilizia libera, non soggetta a permesso di costruire. </h:div><h:div>La circostanza troverebbe conferma anche nella relazione paesaggistica redatta dal comune di Elmas di accompagnamento alla richiesta di parere paesaggistico, rispetto alla quale il parere si presenterebbe in termini irrimediabilmente contraddittori.</h:div><h:div>9.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché, anche a stare alla sola descrizione sintetica degli stessi, non vi è alcun intervento che possa definirsi non visibile all’esterno, a tacer del fatto che la lett. a) del comma 4 dell’art.167 d. lgs. n.42 del 2004, ma tanto meno lo fa il testo unico edilizia, all’art.3, non distingue mai tra volumi visibili e non, nel momento in cui li ritiene non assentibili in via postuma.</h:div><h:div>Quanto al contenuto della relazione paesaggistica del comune di Elmas, in disparte l’incompetenza in materia dell’ente, che renderebbe irrilevante una sua contraria opinione in merito, va osservato che l’atto attribuisce ai volumi da sanare un modesto impatto ambientale, che è cosa diversa dalla nozione di visibilità posta a supporto del motivo in analisi. </h:div><h:div>Tanto contribuisce ad escludere la fondatezza in fatto della doglianza. </h:div><h:div>10. L’ultimo motivo di appello reclama l’applicabilità alla fattispecie delle previsioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 31/2017, recepito nella regione Sardegna con la legge regionale 9/2017, entrata in vigore il 6 maggio del 2017.</h:div><h:div>Secondo la parte appellante questa disciplina, in particolare gli artt. 2 e 3, D.P.R. 31/2017, e art. 5-bis della L.R. Sardegna 28/1998 come sostituito dall’art. 2 della L.R. 9/2017, sarebbe applicabile al caso di specie ed escluderebbe dall’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi di cui alla controversia, o, nell’ipotesi meno benevola, li assoggetterebbe alla procedura di autorizzazione semplificata. </h:div><h:div>Questo comporterebbe l’illegittimità del parere per contrasto con la normativa subentrata.</h:div><h:div>D’altro canto, sostiene la parte appellante, poiché la Soprintendenza è stata appositamente interpellata sull’operatività della disciplina, che liberalizza gli interventi, e, ciò nonostante è rimasta inerte, andrebbe anche valutata la possibile formazione del silenzio-assenso perfezionatosi per il decorso del termine di 30 giorni di cui all’art.20 della L. 241 del 1990. </h:div><h:div>10. 1. Il motivo è infondato perché il DPR 31/2017 è entrato in vigore otto mesi dopo la conclusione del procedimento e, pertanto non poteva trovare applicazione alla fattispecie, in virtù del principio del “<corsivo>tempus regit actus”</corsivo>. Di conseguenza, alcun silenzio-assenso potrebbe ritenersi essersi formato.</h:div><h:div>Per completezza converrà comunque osservare che il comma 1 dell’art. 17 del DPR n. 31/2017 non deroga al comma 4 dell’art. 167 del codice dei beni culturali ed anzi, in un certo senso, lo richiama. </h:div><h:div>La disposizione infatti consente di evitare la demolizione delle opere abusive solo qualora ne sia accertabile la compatibilità paesaggistica, che, nel caso di specie, in considerazione dell’area di sedime, non è, almeno allo stato, configurabile.</h:div><h:div>Quanto alla ricomprensibilità della c.d. “Centrale termica” del gruppo elettrogeno, nella classificazione A.31 dell’allegato A del DPR 31/2017, si osserva ancora che gli stessi sono contenuti all’interno di un manufatto in muratura di dimensioni di m. 6 x m. 4,30 x h 3,30 m., il quale, come già ricordato, fa parte di un complessivo intervento di ristrutturazione edilizia con il quale gli organismi edilizi preesistenti sono stati trasformati, intervento che ha prodotto un organismo edilizio nuovo e diverso dal precedente. </h:div><h:div>Questo rende impossibile -  almeno allo stato e salvo una diversa valutazione che, in ragione delle sopravvenienze legislative, spetterebbe solo alle competenti autorità - atomizzare i singoli interventi, al fine di consentire una parziale sanatoria degli stessi. Ciò che non sarebbe assolutamente possibile per i limiti cognitivi di questa sede processuale che ha oggetto, l’unitario parere negativo emesso dalla Soprintendenza. </h:div><h:div>Dunque, stante la ricomprensione dei detti interventi nel più ampio complesso edilizio realizzato, gli stessi necessiterebbero tuttora del permesso di costruire, e di conseguenza, continuano a ricadere nella previsione di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art.167 d. lgs. n.42 del 2004, con conseguente riaffermazione della legittimità del parere impugnato.</h:div><h:div>Quanto alla possibilità di adottare una procedura semplificata avuto riguardo agli stessi, si osserva che è vero che il citato D.P.R. 31/2017 la prevede, ma esclusivamente nel caso di procedimento ordinario, viceversa nel caso di specie si verte nel diverso procedimento di autorizzazione postuma a sanatoria, per il quale non è previsto il suddetto procedimento abbreviato, che dunque giammai troverebbe operatività nel caso di specie.</h:div><h:div>11. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto del gravame. Non vi è provvedimento sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Nulla spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nicolo Stefanelli</h:div><h:div>Sergio Zeuli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>