<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20181021820190716191656278" descrizione="" gruppo="20181021820190716191656278" modifica="7/17/2019 11:21:58 AM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="10218"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05021"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20181021820190716191656278.xml</file>
         <wordfile>20181021820190716191656278.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201810218">201810218\201810218.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2018\201810218\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe severini</firma>
            <data>17/07/2019 11:21:58</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>giuseppina luciana barreca</firma>
            <data>16/07/2019 20:01:32</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>17/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
57            <nuova>57</nuova>
            <ereditata>57</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 09221/2018, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10218 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Peppino Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina 55; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>L'Igiene Urbana S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatello Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di L'Igiene Urbana s.r.l.;</h:div>
            <h:div>Visto l’appello incidentale proposto da L’Igiene Urbana s.r.l.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e udito l’avvocato Mariano Peppino;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. La società L’Igiene Urbana s.r.l. agiva avverso il silenzio serbato dal Comune di Ardea sulla sua istanza del 30 luglio 2015, volta ad ottenere la corresponsione del compenso revisionale, maturato nelle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, per il servizio reso ininterrottamente dal 4 gennaio 2010 in forza del contratto stipulato con il Comune rep. n. 4972 del 12 febbraio 2010, come integrato nel settembre 2013 dall’atto aggiuntivo rep. n. 5134 del 12 settembre 2013, nonché per l’adeguamento del canone contrattuale per le successive annualità dal 2015 sino alla scadenza contrattuale del 2017, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza con provvedimento espresso.</h:div>
         <h:div>1.1. Con atto depositato il 25 febbraio 2016 la ricorrente proponeva motivi aggiunti contro la nota prot. n. 5559 del 3 febbraio 2016, con cui il Comune aveva negato la corresponsione del compenso revisionale, e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 1.741.360,35 per gli anni 2010-2015, oltre l’adeguamento del canone per le annualità successive fino alla scadenza contrattuale del 3 gennaio 2017, con interessi e risarcimento del danno, integrato dalle perdite subite e/o dall’esposizione debitoria.</h:div>
         <h:div>1.2. A seguito di dichiarazione di carenza di interesse al giudizio sul silenzio, con sentenza non definitiva n. 8284/2017 del 12 luglio 2017 l’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio, disponendo il mutamento del rito e fissando l’udienza per la trattazione dei motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>2. La sentenza definitiva, indicata in epigrafe, dà conto del contenuto del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, nei seguenti termini: </h:div>
         <h:div>&lt;&lt; […] <corsivo>il Comune di Ardea aveva, in verità, affermato a) che il contratto rep. n. 5134 del 12.09.2013 aveva “completamente revisionato e trasformato” il contratto precedente, rep. n. 4972 del 12.02.2010, facendo passare il servizio di igiene urbana dalla modalità di raccolta mediante cassonetti a quella a porta a porta e rideterminandone il prezzo complessivo; b) che non era, perciò, “dovuta alcuna revisione prezzi del contratto originario rep. n. 4972 del 12.02.2010”, perché tale revisione prezzi era già stata conteggiata nell’ambito del successivo accordo del 12.09.2013; c) che, in base a tale secondo contratto ed all’art. 9 comma 5 del nuovo Piano Industriale, che ne era parte integrante, “l’adeguamento ISTAT di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 (doveva operare solo) … dal 3° trimestre dalla stipula e, quindi dal mese di ottobre 2014”; d) che “da settembre 2013, data della stipula del nuovo contratto a luglio 2015, data della richiesta di revisione prezzi, la variazione ISTAT (dell’) indice FOI (era stata dello) …0,0%, mentre la variazione del costo del lavoro secondo le tabelle FISE risulta(va) essere pari (a) -0,8”; e) che per tale motivo non solo non era stata effettuata alcuna revisione in aumento dei prezzi, ma, in conseguenza dell’ulteriore diminuzione degli indici di riferimento, l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto provvedere addirittura “all’adeguamento, in riduzione, dei prezzi contrattuali”</corsivo>>>.</h:div>
         <h:div>2.1. La motivazione prosegue con l’esposizione dei motivi aggiunti, con i quali la società aveva dedotto, per contro, che &lt;&lt;<corsivo>Con il contratto del 2013 le parti avrebbero … provveduto alla semplice integrazione del contratto principale del 2010 (per l’estensione del servizio di raccolta porta a porta, già previsto per il Centro Storico, alla zona balneare e per l’istituzione del turno aggiuntivo domenicale nel periodo estivo) e non ad una “nuova negoziazione del rapporto originario”, come sostenuto dall’Amministrazione né, tantomeno, al riconoscimento di alcuna somma a titolo di revisione prezzi né ad alcuna transazione delle specifiche poste creditorie vantate dalla società L’Igiene Urbana s.r.l. al riguardo.</corsivo><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>La ricorrente non avrebbe, poi, manifestato nessuna volontà abdicativa dei suoi diritti, avanzando, anzi, anche successivamente alla stipula del contratto integrativo del 2013, nel maggio 2013 e nel giugno 2014, precise richieste del compenso revisionale per tutte le annualità</corsivo>>>.</h:div>
         <h:div>2.2. Tali doglianze della ricorrente sono state accolte, ritenendosi in sentenza che con gli atti del 2013 (verbale di accordo del luglio 2013, atto di sottomissione dell’agosto 2013, nuovo Piano Industriale e contratto integrativo rep. 5134 del 12 settembre 2013) le parti si sarebbero limitate ad integrare il contratto del 2010 in relazione ai servizi aggiuntivi, “<corsivo>tesi a rendere più capillare ed efficiente la raccolta, senza in alcun modo affrontare il problema della revisione prezzi per le annualità già trascorse</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Conseguentemente, è stato dichiarato illegittimo il diniego del compenso revisionale “<corsivo>dovuto per legge alla ricorrente in base al disposto dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 sia per le annualità precedenti al 2013, per i servizi e gli importi previsti dall’originario accordo del 2010, sia per quelle successive alla stipula dell’accordo integrativo del 2013, secondo quanto previsto in tale atto, fino alla scadenza del contratto fissata al 3.01.2017, non essendo il periodo successivo, corrispondente a tutto l’anno 2017, di gestione del servizio in proroga, stato oggetto della domanda formulata con il ricorso originario né dei motivi aggiunti </corsivo>[…]”; la decorrenza è stata fissata dalla seconda annualità di prestazione del servizio (quindi, quanto al primo contratto, dal 2011).</h:div>
         <h:div>2.3. La sentenza ha inoltre ritenuto non illegittima &lt;&lt;<corsivo>in quanto consistente in una (ulteriore) previsione di favore per l’impresa affidataria … la clausola relativa al riconoscimento – con il limite dell’incidenza sul prezzo dell’appalto pari al 65% - del “maggior costo sostenuto per il personale a seguito degli aumenti tabellari di cui alla tabella FISE di riferimento”</corsivo>>>, prevista dall’art. 9 del nuovo Piano Industriale, adottato ed approvato tra le parti nell’agosto 2013; ha ritenuto altresì tale previsione di favore applicabile soltanto alle annualità successive alla stipula degli accordi integrativi.</h:div>
         <h:div>2.4. Perciò, in accoglimento della domanda formulata con i motivi aggiunti, è stato annullato il provvedimento di diniego impugnato ed è stato accertato il diritto della ricorrente a che l’Amministrazione comunale provveda all’istruttoria per la revisione del prezzo dell’appalto in relazione a tutta la durata dello stesso, fino alla scadenza contrattuale del 3 gennaio 2017, secondo i criteri indicati in sentenza, con condanna del Comune di Ardea al pagamento delle somme relative, oltre interessi di mora, in applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.</h:div>
         <h:div>2.5. E’ stata altresì accolta la domanda risarcitoria, con condanna del Comune di Ardea al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, “<corsivo>di una ulteriore somma pari alla differenza tra gli oneri economici sostenuti dalla ricorrente presso gli istituti di credito per ottenere una liquidità pari all’importo dovuto a titolo di revisione prezzi e gli interessi moratori sull’importo stesso, già dovuti dall’Amministrazione per il ritardo nel pagamento</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>2.6. Il Comune di Ardea è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo complessivo di € 4.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.  </h:div>
         <h:div>3. Per la riforma della sentenza il Comune di Ardea ha avanzato appello principale, basato su quattro motivi.</h:div>
         <h:div>3.1. Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, la società L’Igiene Urbana s.r.l., che ha proposto appello incidentale basato su due motivi.</h:div>
         <h:div>3.2. All’udienza pubblica del 13 giugno 2018 è stata riservata la decisione, previo deposito di memorie delle due parti.</h:div>
         <h:div>4.  Col primo motivo (<corsivo>Errore di giudizio nella valutazione, da parte del giudice di prime cure, dei fatti relativi all’intervento contrattuale del 2013 e nella qualificazione giuridica del rapporto modificato. Novazione oggettiva del contratto e corretta determinazione della p.a. di rigetto della richiesta di revisione</corsivo>), il Comune di Ardea sostiene che l’articolazione degli atti modificativi del contratto posti in essere nel 2013 avrebbe comportato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, una novazione oggettiva del rapporto, da affermarsi in base ai seguenti elementi (non esaminati dal primo giudice, con conseguente vizio di motivazione della sentenza):</h:div>
         <h:div>- il servizio di raccolta dei rifiuti è stato rimodulato estendendo le modalità di raccolta <corsivo>porta a porta</corsivo> a tutto il territorio comunale (in precedenza contrattualmente limitato, in via sperimentale, solo al centro storico, individuato come <corsivo>zona pilota</corsivo>), quindi procedendo con un intervento modificativo sia in senso qualitativo (passaggio definitivo alla raccolta differenziata e<corsivo> porta a porta</corsivo> rispetto alla precedente modalità di raccolta dei rifiuti conferiti nelle campane) sia quantitativo (estensione del nuovo servizio, ovvero delle nuove modalità di esecuzione del servizio, a tutto il territorio comunale con previsione di maggiori corrispettivi);</h:div>
         <h:div>- il servizio è stato inoltre esteso con una maggiore copertura del servizio di raccolta nella zona balneare per il periodo estivo;</h:div>
         <h:div>- infine, si è composta una situazione pregressa con la società – la quale rivendicava il maggiore credito complessivo di € 2.426.150,34, per ulteriori servizi rispetto alle previsioni contrattuali, non autorizzati formalmente dall’ente comunale-  convenendo l’abbattimento dell’80% della somma pretesa. </h:div>
         <h:div>In sintesi, secondo l’appellante si sarebbe posta in essere una “<corsivo>nuova operazione negoziale (tra l’altro attualizzando il corrispettivo dell’intero appalto – art. 9 piano industriale)</corsivo>”, documentata dal verbale della riunione del 23 luglio 2013, dall’atto di sottomissione del 14 agosto 2013, dal nuovo Piano Industriale e dall’atto aggiuntivo del 12 settembre 2013.</h:div>
         <h:div>Dato il contenuto di tali atti, nonché del capitolato speciale di appalto (in specie l’art. 12) e del progetto tecnico, incidente sull’oggetto dell’originario contratto, si sarebbe avuta, secondo il Comune, una novazione oggettiva del rapporto, non una modificazione accessoria, a portata meramente integrativa, come ritenuto in sentenza.</h:div>
         <h:div>4.1.  La società L’Igiene Urbana s.r.l. ribadisce invece sul punto la motivazione della sentenza e contesta le argomentazioni del Comune, obiettando che:</h:div>
         <h:div>- in sede di integrazione dell’originario contratto, le parti non avevano esaminato né composto alcuna questione relativa alla revisione ex art. 115 del d.lgs. 163 del 2006 e la società non aveva affatto formulato rinuncia o abdicazione del diritto ad ottenere quanto sancito dalla norma imperativa e non derogabile dalle parti;</h:div>
         <h:div>- l’ipotesi interpretativa dell’appellante troverebbe smentita nella determinazione dirigenziale n. 122/2013 e nella relazione istruttoria del provvedimento, nonché nella premessa dell’atto integrativo, nella quale, così come nell’intero atto, non vi sarebbe traccia di una nuova complessiva rinegoziazione del servizio in corso di esecuzione, essendo rimasta ferma, per ogni aspetto (corrispettivo, durata e oggetto) la regolamentazione contrattuale del 2010;</h:div>
         <h:div>- il diritto al compenso revisionale dovuto dalla stazione appaltante per il sopraggiungere dell’aumento dei costi di esecuzione del servizio disciplinato dal contratto del 2010 non può ritenersi soddisfatto e appagato dall’integrazione del prezzo di € 632.808,07, che, a partire dal 2013 si è aggiunto a quello della regolamentazione contrattuale del 2010 (canone fisso e a misura), in quanto costituente il prezzo per il nuovo servizio;</h:div>
         <h:div>- in sintesi, la trattativa negoziale del 2013 avrebbe riguardato esclusivamente il servizio integrativo il cui corrispettivo è stato calcolato sulla base del quadro economico risalente al bando di gara del 2009.</h:div>
         <h:div>5. Si ritiene che tali argomentazioni difensive non siano fondate e che sia invece fondato il primo motivo dell’appello principale, per le ragioni di seguito esposte.</h:div>
         <h:div>Premesso che la norma rilevante è quella dell’art. 115 del Codice dei contratti pubblici del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>: “<corsivo>1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all' articolo 7 , comma 4, lettera c) e comma 5.</corsivo>”), va ricordata la giurisprudenza (formatasi anche in riferimento alla disciplina previgente, confluita nel citato art. 115 perché sostanzialmente riproduttivo dell’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui comma 2 era stato modificato dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, poi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), per la quale: </h:div>
         <h:div>a) la normativa in questione ha natura imperativa, per cui si inserisce automaticamente e prevale sulla regolamentazione pattizia (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2682; id., V, 22 dicembre 2014, n. 6275); </h:div>
         <h:div>b) il presupposto per la sua applicazione è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima “<corsivo>nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario</corsivo>” mentre il secondo scaturisce da “<corsivo>una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali</corsivo>” (Cons. Stato, III, n. 2682 del 2012, cit.; cfr. anche Cons. Stato, IV, 1° giugno 2010 n. 3474; id., III, 23 marzo 2012 n. 1687); </h:div>
         <h:div>c) tale seconda eventualità si determina quando intervengano tra le parti “<corsivo>atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo.</corsivo>” (Cons. Stato, III, 11 luglio 2014, n. 3585, richiamata da Cons. Stato, VI, 7 maggio 2015, n. 2295).</h:div>
         <h:div>5.1. Tanto premesso, nel caso di specie, gli atti modificativi del contratto sui quali si sofferma l’appellante hanno comportato la rinnovazione del contratto originario nel suo complesso, in quanto con gli atti menzionati sono state fissate le prestazioni delle parti relative al servizio aggiuntivo (consistente nella maggiore copertura del servizio di raccolta nella zona balneare, fatta oggetto dell’atto integrativo del 12 settembre 2013 ed al quale è effettivamente riferito il maggior prezzo), ma sono state anche rideterminate anche le prestazioni del servizio già oggetto del contratto stipulato nel 2010. Quest’ultimo, infatti, non è stato meramente prorogato, riportando uno spostamento in avanti del termine di scadenza del rapporto, ma è stato ridefinito secondo nuove previsioni contrattuali; si è avuta cioè la rinegoziazione delle prestazioni dell’impresa così come sintetizzato negli scritti del Comune, previo compimento di un'istruttoria diretta a verificarne la convenienza e la rispondenza all’interesse pubblico e con adesione alla proposta dell’amministrazione comunale da parte dell’impresa contraente, come da verbale della riunione del 23 luglio 2013 e atto di sottomissione del 14 agosto 2013.</h:div>
         <h:div>5.2. Sostiene l’impresa che, malgrado il cambiamento delle modalità esecutive del servizio (estensione della raccolta differenziata <corsivo>porta a porta</corsivo> in tutto il territorio comunale e definitivo abbandono della modalità di raccolta dei rifiuti conferiti nelle campane), la modifica delle prestazioni sarebbe stata fatta mantenendo i prezzi e le condizioni tutte del contratto originario, sicché questo non si sarebbe rinnovato. </h:div>
         <h:div>L’assunto trova smentita nei seguenti dati documentali:</h:div>
         <h:div>- nell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto, relativo al contratto del 2010, era dato atto che il progetto di raccolta<corsivo> porta a porta</corsivo> era all’epoca in fase sperimentale e limitato ad una <corsivo>zona pilota</corsivo> ed era espressamente previsto che “<corsivo>Poiché il progetto è in via di sperimentazione, l’Amministrazione si riserva di variare i contenuti dello stesso e di aumentare le aree interessate; in caso di variazioni la ditta affidataria dovrà adeguarsi alle stesse e concordare con la Sezione Tutela Ambiente la corrispondente variazione (anche economica) del progetto-offerta</corsivo>”: lo scioglimento di siffatta “riserva” da parte dell’amministrazione comunale ha comportato una nuova manifestazione di volontà delle parti in ordine al contenuto del contratto;</h:div>
         <h:div>- nell’atto di sottomissione del 14 agosto 2013, viene, infatti, dato conto della predisposizione di un “<corsivo>nuovo Progetto più volte revisionato e oggi consegnato in bozza, per disciplinare le modalità organizzative dell’intero servizio, cui sono confluiti i dettami dell’originario Capitolato Speciale di Appalto e del Progetto Tecnico </corsivo>[…]” e viene precisato che l’impresa assume l’impegno di eseguire tutte le lavorazioni “<corsivo>nel rispetto dei patti e alle condizioni economiche riportate nel progetto</corsivo>” ed altresì che “<corsivo>le condizioni di esecuzione, il corrispettivo economico, sono le medesime di quelle contenute nel contratto redatto in data 12.02.2010 rep. n. 4972, con</corsivo> i chiarimenti e le precisazioni che seguono nei punti successivi<corsivo>, ad eccezione dei servizi aggiuntivi per i quali interverrà un atto aggiuntivo al contratto</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- onde evitare di equivocare sul richiamo integrale del “corrispettivo economico” del contratto del 12 febbraio 2010 rep. n. 4972 (che, a sua volta, prevedeva una clausola di revisione prezzi, che l’impresa assume essere stata perciò implicitamente richiamata), va detto che –negli atti del 2013- il prezzo del servizio viene espressamente confermato nel suo importo originario € 3.168.325,72 e che, non solo non viene richiamata la clausola di revisione come prevista nel contratto del 2010, ma vengono addirittura rinegoziate e rideterminate le condizioni della revisione, prendendo come dato di partenza proprio il detto importo di € 3.168.325,72: tale accordo è rappresentato nell’art. 9 del nuovo Piano Industriale, comma 1 (“<corsivo>Il corrispettivo dell’appalto per la gestione dei servizi contenuti nel presente è costituito da una parte fissa pari ad euro 3.168.325.72 (euro 3.168.325.72 capitolato iniziale più euro 632.808,07 contratto aggiuntivo) e da una parte a misura (proposta progettuale della ditta per l’estensione del porta a porta) pari ad euro 93,00 per ogni tonnellata di rifiuti recuperata.</corsivo>[…]”) e, comma 5 (“<corsivo>La revisione periodica del prezzo verrà prevista in conformità a quanto disposto dall’art. 7 e dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006. Ai fini del calcolo del relativo importo, la revisione sarà calcolata a partire dal 3° semestre e agganciata alle variazioni dell’indice ISTAT, ad esclusione del maggior costo sostenuto per il personale a seguito degli aumenti tabellari di cui alla tabella FISE di riferimento il quale verrà integralmente riconosciuto. Ai fini del calcolo dell’incremento del costo del personale si stabilisce che l’incidenza di detto costo sul prezzo dell’appalto è pari al 65%</corsivo>”), a dimostrazione del fatto (su cui si tornerà, trattando il secondo motivo) che, con gli atti del 2013, si stipularono accordi tra le parti tali che vennero definitivamente estinte per novazione le obbligazioni contrattuali originarie e sostituite con le dette obbligazioni, aventi oggetto e, anche, titolo diversi.  </h:div>
         <h:div>5.3. Sebbene sia, in linea di principio, da condividere l’argomento dell’impresa secondo cui la rinnovazione del contratto non comporta, di per sé, la rinuncia ai compensi già maturati per il periodo precedente, ivi compresi i compensi c.d. revisionali, si tratta di assunto che, nel caso concreto, trova smentita nell’ intera operazione negoziale del 2013 (come desumibile dalla successione e dal contenuto del verbale della riunione del 23 luglio 2013, dell’atto di sottomissione del 14 agosto 2013 e dell’atto aggiuntivo del 12 settembre 2013).</h:div>
         <h:div>5.3.1. Del dato letterale si è già detto, apparendo utile aggiungere, anche in ossequio al canone interpretativo di cui all’art. 1363 cod. civ., che sia il verbale che l’atto di sottomissione anzidetti (ma anche la determinazione dirigenziale n. 122 del 2013 del Settore ufficio tecnico, richiamata dall’appellata) danno conto del fatto che nella proposta in sede di gara era stato previsto il servizio aggiuntivo di raccolta domiciliare su tutto il territorio comunale e che era stata formulata la relativa proposta economica; quindi, l’atto di sottomissione, recependo tale proposta, aggiunge alla parte fissa di corrispettivo, la parte variabile consistente nel “<corsivo>pagamento del prezzo di euro 92,03 (pari al 75% di €/ton. 122,70 (prezzo rilevato sul pagato 2010 all’atto dell’offerta) in discarica per lo smaltimento del secco indifferenziato) per ogni tonnellata di rifiuti raccolta col metodo porta a porta recuperata e non conferita in discarica</corsivo>”. Orbene, nel momento in cui le parti –in tale attività di rinegoziazione- hanno espressamente confermato la parte fissa del corrispettivo dell’appalto nell’importo di € 3.168.325,72, hanno evidentemente convenuto che nell’anno 2013 questo fosse il prezzo corretto ed adeguato per il servizio, tale da non necessitare di attualizzazione, salvo ad aggiungervi il corrispettivo in misura variabile, nonché l’ulteriore corrispettivo riferito al servizio aggiuntivo (dell’importo di € 632.808,07, così determinato <corsivo>ex novo</corsivo> nell’accordo –questo, effettivamente integrativo- del 12 settembre 2013).</h:div>
         <h:div>5.3.2. Anche in mancanza di una rinuncia esplicita dell’impresa al maggior importo revisionato per il periodo 2010/2011-2013, l’interpretazione degli atti di rinegoziazione del 2013 risulta obbligata nei termini di cui si è fin qui detto, in ragione altresì del canone interpretativo della buona fede contrattuale, per la quale, se effettivamente l’impresa avesse ritenuto di insistere nella pretesa della revisione contrattuale (già manifestata con la richiesta del maggio 2013, quindi precedente le trattative<corsivo> de quibus</corsivo>), avrebbe dovuto farvi riferimento (o fare comunque riserva di revisione): convenendo invece espressamente l’importo di € 3.168.325,72 e prendendo lo stesso quale base per la revisione futura, ha mostrato di ritenere l’importo adeguato e non bisognevole di attualizzazione.</h:div>
         <h:div>5.3.3. Non è rilevante ai fini della decisione accertare se il consenso prestato dall’impresa sia causalmente qualificabile in termini transattivi, quale concessione accordata all’amministrazione comunale a fronte dell’estensione del servizio e delle migliori condizioni della revisione futura (di cui si dirà), ovvero se, in concreto, l’appaltatore abbia ritenuto insussistenti le esigenze di revisione. </h:div>
         <h:div>E’ sufficiente constatare come, se è vero che scopo della previsione obbligatoria del compenso revisionale ex art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>) è quello di tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni (e sulla scorta di ciò ne è stato affermato il carattere di norma imperativa alla quale si applicano gli artt. 1339 e 1419 del codice civile), è pur indubitabile che si tratti di un diritto che, se e dopo la sua maturazione, nella fase esecutiva del rapporto è disponibile dall’imprenditore.     </h:div>
         <h:div>5.4. In conclusione, considerati il contenuto degli atti negoziali del 2013 ed comportamento complessivo delle parti, va ritenuto che, nel caso di specie, vi sia stato un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, preceduto da nuova valutazione delle ragioni di pubblico interesse e di convenienza (anche della parte privata), che ha comportato la rinnovazione del contratto, e non un mero differimento del termine finale del rapporto, con definitivo superamento dal contratto originario (cfr. Cons. St., Sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9302 e Sez. VI, 22 marzo 2002 n. 1767, oltre alla già citata Cons. Stato, VI, 7 maggio 2015, n. 2295, nonché id., VI, 17 marzo 2016, n. 1091, citata dall’appellata), anche quanto alla pretesa di revisione fondata su tale contratto per il periodo 2011-2013.</h:div>
         <h:div>5.5. Il primo motivo dell’appello principale va accolto e, per l’effetto, va respinta la pretesa della società L’Igiene Urbana S.r.l. di ottenere il compenso revisionale per il periodo precedente la stipulazione dell’atto di sottomissione del 14 agosto 2013 e del contratto integrativo del 12 settembre 2013.</h:div>
         <h:div>6. Col secondo motivo di appello (<corsivo>Errata determinazione del giudice di prime cure sull’utilizzabilità delle tabelle FISE per il calcolo della revisione del prezzo</corsivo>) si censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l’utilizzabilità delle dette tabelle per la determinazione, nella procedura di revisione del prezzo dell’appalto, del maggior costo sostenuto per il personale.</h:div>
         <h:div>6.1. L’appellante fonda la censura sull’affermazione giurisprudenziale per la quale, nella fattispecie giuridica della revisione del prezzo, si procede utilizzando soltanto l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI), restando esclusa l’applicazione nel calcolo delle tabelle FISE, nonché sull’ulteriore affermazione del principio di c.d. inderogabilità degli indici Istat-FOI, se non per cause eccezionali, che nel caso di specie sarebbero inesistenti.</h:div>
         <h:div>6.2. Il motivo è infondato.</h:div>
         <h:div>La sentenza tiene conto della giurisprudenza richiamata dall’appellante (e cita Cons. Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5291 e TAR Campania, Napoli, sez. III, 12 aprile 2018, n. 2418). Tuttavia, ritiene che con la previsione dell’art. 9 del nuovo Piano Industriale le parti abbiano voluto derogare espressamente alla disciplina legale, come interpretata dalla richiamata giurisprudenza, ed allo scopo abbiano ricompreso nella revisione prezzi anche le variazioni del costo del lavoro, salva l’apposizione del limite dell’incidenza del 65% sul prezzo dell’appalto.</h:div>
         <h:div>6.3. Siffatta ragione della decisione va confermata, dovendo prevalere la disciplina convenzionale sulla disciplina legale. </h:div>
         <h:div>Infatti, all’epoca, non era stata data attuazione al meccanismo di determinazione dei costi standardizzati (su cui calcolare la revisione del prezzi contrattuali) previsto dall’art. 7, comma 4-6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sicché, in mancanza di diversi indici di riferimento, la su citata giurisprudenza ha individuato il c.d. indice FOI, a fini di applicazione suppletiva, quale limite massimo oltre il quale il compenso revisionale non avrebbe potuto essere accordato.</h:div>
         <h:div>E’ vero che, come sottolinea il Comune, l’art. 9, comma 5 (sopra testualmente riportato), del nuovo Piano Industriale concordato tra le parti fa espresso riferimento all’art. 7 del d.lgs. n. 163 del 2006: tuttavia si tratta di richiamo da intendersi privo di effetti, per l’appena constatata impossibilità di applicare il meccanismo revisionale dettato dal codice dei contratti. </h:div>
         <h:div>Proprio in ragione di tale inoperatività del meccanismo previsto per legge, è invece valida ed efficace la previsione pattizia, a portata suppletiva, secondo cui “<corsivo>Ai fini del calcolo del relativo importo, la revisione sarà calcolata a partire dal 3° semestre e agganciata alle variazioni dell’indice ISTAT, ad esclusione del maggior costo sostenuto per il personale a seguito degli aumenti tabellari di cui alla tabella FISE di riferimento il quale verrà integralmente riconosciuto. Ai fini del calcolo dell’incremento del costo del personale si stabilisce che l’incidenza di detto costo sul prezzo dell’appalto è pari al 65%</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>6.4. La validità di tale clausola di revisione non è inficiata dal c.d. principio di inderogabilità degli indici Istat-FOI, richiamato dall’appellante. </h:div>
         <h:div>Esso è stato infatti affermato in giurisprudenza per la sola ipotesi in cui si tratti di deroga unilateralmente pretesa dall’impresa ed effettivamente, in tale eventualità, l’applicazione di indici di revisione di maggior favore può essere accordata solo in presenza di circostanze eccezionali, da provarsi da parte di quest’ultima. </h:div>
         <h:div>La clausola pattizia ha ragion d’essere per consentire, in un’ottica di favore nei confronti dell’impresa, il riconoscimento del costo del fattore lavoro, come da tabelle FISE, senza onerarla della prova altrimenti a suo carico.</h:div>
         <h:div>6.5. Il secondo motivo d’appello va perciò respinto.</h:div>
         <h:div>7. L’applicazione delle c.d. tabelle FISE è oggetto anche del primo motivo dell’appello incidentale (<corsivo>errata limitazione della utilizzabilità del criterio di adeguamento della cd “Tabelle FISE” per le sole annualità successive al 2013 e nella misura del 65%-violazione delle norme di legge- omessa motivazione</corsivo>) col quale la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l’adeguamento del canone per i sopraggiunti aumenti del costo del lavoro, certificati dalle c.d. tabelle FISE, fosse operante soltanto per gli anni successivi al 2013 e nel limite del 65%, valorizzando la previsione contrattuale dell’art. 9 del nuovo Piano Industriale. </h:div>
         <h:div>7.1. L’accoglimento del primo motivo dell’appello del Comune di Ardea comporta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, di tale motivo dell’appello incidentale, atteso che si è escluso <corsivo>in toto</corsivo> il diritto dell’impresa alla revisione per il periodo precedente gli accordi del 2013.</h:div>
         <h:div>8. Col terzo motivo dell’appello del Comune di Ardea (erroneamente rubricato come secondo), è censurata la sentenza nella parte in cui ha statuito la “<corsivo>corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dal momento in cui sono dovuti e sino all’effettivo soddisfo, in applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231</corsivo>”, sostenendosi che il momento a decorrere dal quale gli interessi andrebbero calcolati sarebbe dato dalla messa in mora da parte dell’appaltatore.</h:div>
         <h:div>8.1. Il motivo è infondato.</h:div>
         <h:div>Premesso, infatti, che va escluso che gli interessi possano decorrere dalla conclusione del procedimento revisionale (cfr. Cons. Stato, III, 24 gennaio 2018, n. 486), e non contestato dall’appellante che la norma applicabile sia l’art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del primo comma, la decorrenza degli interessi non presuppone alcun atto di costituzione in mora (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 31 maggio 2019, n. 14911) ed è per legge fissata “<corsivo>dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento</corsivo>”, vale a dire, nel caso di specie, dal terzo semestre di cui al ridetto art. 9 del nuovo Piano Industriale.</h:div>
         <h:div>8.2. Il terzo motivo di appello va quindi respinto. </h:div>
         <h:div>9. Parimenti va respinto il quarto motivo, erroneamente indicato sub 3 (<corsivo>errata determinazione del giudice di prime cure in merito al riconoscimento del maggior danno</corsivo>) poiché –contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante:</h:div>
         <h:div>- il comportamento illegittimo dell’amministrazione comunale consiste nella mancata attivazione, con riferimento al periodo di operatività dei nuovi accordi del 2013, del procedimento istruttorio volto a verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, essendo necessaria l’attivazione del contraddittorio con l’impresa, e perciò illegittima la determinazione unilaterale di cui al provvedimento di diniego impugnato;</h:div>
         <h:div>- quanto al riconoscimento del maggior danno, questo non è escluso dalla spettanza degli interessi moratori, poiché si tratta di interessi dovuti <corsivo>ex lege</corsivo>, anche se superiori al tasso legale, che non precludono al creditore la pretesa risarcitoria, come si desume dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2002, che, al comma secondo, ammette il creditore alla prova del maggior danno (in linea con quanto previsto dall’art. 1224, comma 2, cod. civ.);</h:div>
         <h:div>- quanto all’entità di tale danno, il profilo di indeterminatezza lamentato dall’appellante è superato dalla portata della condanna (eventuale) di cui alla sentenza impugnata, che ha commisurato l’obbligazione risarcitoria “<corsivo>alla differenza tra gli oneri economici sostenuti dalla ricorrente presso gli istituti di credito per ottenere una liquidità pari all’importo dovuto a titolo di revisione prezzi e gli interessi moratori sull’importo stesso, già dovuti dall’Amministrazione per il ritardo nel pagamento</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>9.1. L’ultimo motivo dell’appello del Comune di Ardea va perciò respinto. </h:div>
         <h:div>10. Resta da dire del secondo motivo dell’appello incidentale (<corsivo>Errata liquidazione delle spese di lite – violazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. 55/2014</corsivo>), col quale è censurata la liquidazione delle spese di lite nell’importo complessivo di € 4.000,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.</h:div>
         <h:div>10.1. La censura è, in primo luogo, inammissibile in quanto è formulata avendo riguardo ai valori tabellari<corsivo> medi</corsivo> previsti dal richiamato D.M. per le cause di valore superiore ad € 1.000.000,00 ed in quanto è lamentata la mancata applicazione di incrementi tariffari discrezionali. </h:div>
         <h:div>E’ infatti censurabile in appello il capo di sentenza che liquida le spese processuali solo quando il primo giudice abbia violato il criterio regolatore della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 Cod. proc. amm. (condannando al pagamento delle spese la parte vittoriosa: cfr. Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2011, n. 892 e, tra le altre, id., IV, 3 novembre 2016, n. 4598) ovvero quanto abbia violato il principio di inderogabilità dei minimi (o dei massimi) tariffari, rientrando ogni altra determinazione nella discrezionalità del giudice del (singolo grado del) processo (cfr., da ultimo, Cass. ord.,10 maggio 2019, n. 12537) .</h:div>
         <h:div>10.2. In ogni caso, il motivo è infondato poiché parametrato su un valore della lite che, oltre ad essere indeterminato già alla data di proposizione del ricorso in primo grado (in quanto il credito per compenso revisionale è eventuale e presuppone lo svolgimento del relativo procedimento da parte della pubblica amministrazione, come disposto in sentenza), risulta comunque ridotto a seguito dell’accoglimento del primo motivo dell’appello del Comune di Ardea.</h:div>
         <h:div>10.3. Il secondo motivo dell’appello incidentale va quindi respinto.</h:div>
         <h:div>11. In conclusione, va accolto il primo motivo dell’appello del Comune di Ardea, secondo quanto sopra specificato e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il provvedimento di diniego impugnato prot. n. 5559 del 3 febbraio 2016 resta fermo per la parte riferita al contratto originario rep. n. 4972 del 12 febbraio 2010 e va annullato limitatamente alla parte riferita al periodo successivo alla stipula degli accordi del 2013, fino alla scadenza contrattuale del 3 gennaio 2017, con conseguente obbligo del Comune di Ardea di provvedere all’istruttoria per la revisione dei prezzi contrattuali per tale periodo, secondo quanto previsto dall’art. 9 del nuovo Piano Industriale e secondo i criteri sopra specificati.</h:div>
         <h:div>11.1. Vanno respinti i restanti motivi dell’appello del Comune e l’appello incidentale della società.</h:div>
         <h:div>11.2. L’accoglimento solo parziale dell’appello del Comune consente di compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, ferma restando la condanna del Comune al pagamento delle spese del primo grado, come liquidate nella sentenza appellata. </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, limitatamente al primo motivo, ed, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento di diniego impugnato, nei limiti e per gli effetti specificati in motivazione. Respinge i restanti motivi dell’appello principale e l’appello incidentale.</h:div>
         <h:div>Compensa interamente tra le parti le spese del grado di appello.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="13/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Giuseppina Luciana Barreca</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
