<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20181020320230322203747580" descrizione="" gruppo="20181020320230322203747580" modifica="10/06/2023 13:00:51" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Regina Mandara" versione="1" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="10203"/><fascicolo anno="2023" n="05757"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20181020320230322203747580.xml</file><wordfile>20181020320230322203747580.docm</wordfile><ricorso NRG="201810203">201810203\201810203.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\92 Claudio Contessa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>10/06/2023 10:08:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ugo De Carlo</firma><data>23/03/2023 19:08:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 573/2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10203 del 2018, proposto dalla signora Regina Mandara, rappresentata e difesa dall'avvocato Carla Lauretano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S.Giovanni 10; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Positano, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 marzo 2023 il Cons. Ugo De Carlo e udito l’avvocato Carta Lauretano per la parte appellante;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La signora Mandara Regina ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva parzialmente respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza di demolizione del Comune di Positano del 26 settembre 2016.</h:div><h:div>2. L’appellante è proprietaria di un immobile costituito da un piano terra ed un primo piano acquisiti in momenti diversi il primo nel 1994 ed il secondo per donazione nel 2002. A seguito di un sopralluogo effettuato il 19 marzo 2014, il Comune emanava l’ordinanza di demolizione suindicata in relazione ad un pannello su muretto perimetrale e di un pannello solare   oltre a ciò che era stato realizzato a piano terra.</h:div><h:div>3. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso ritenendo che per effetto del vincolo paesaggistico tutte le opere contestate dal Comune fossero in grado di incidere sul paesaggio e, quanto ad almeno due interventi recenti, essi fossero riconducibili alla ricorrente cosicché era giustificata la sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>Il TAR riteneva invece sussistente la violazione dell’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001 in quanto la demolizione del piano terra inciderebbe sulla parte legittima del fabbricato. </h:div><h:div>4. L’appello si fonda su tre motivi di ricorso.</h:div><h:div>4.1. Il primo contesta che il pannello solare possa incidere sul paesaggio come affermato dalla sentenza impugnata: si tratta di opera di modeste dimensioni, rientrante nella categoria dell’attività di edilizia libera che non necessita di autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>4.2. Il secondo motivo afferma che la sentenza avrebbe dovuto tener conto del legittimo affidamento che era maturato: il manufatto è stato realizzato sul finire degli anni sessanta e contestato a distanza di circa cinquant’anni ed alla cui realizzazione l’appellante risulta assolutamente estranea per averlo acquistato soltanto nel 1994 ed in assoluta buona fede in epoca successiva alla sua realizzazione.</h:div><h:div>4.3. Il terzo motivo censura il mancato annullamento della sanzione pecuniaria poiché il pannello solare non ha rilevanza sul piano paesaggistico.</h:div><h:div>5. Non si è costituito in giudizio il Comune di Positano.</h:div><h:div>6. L’appello è solo parzialmente fondato.</h:div><h:div>6.1. Per quello che riguarda tutte le contestazioni alle opere edilizie diverse dall’installazione del pannello solare non può accogliersi il secondo motivo di ricorso dal momento che alla luce della sentenza 9/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato a fronte di illeciti edilizi anche se realizzati dal dante causa non esiste alcun tutela dell’affidamento legato al trascorrere del tempo nel caso in cui la contestazione avvenga molti anni dopo la realizzazione dell’illecito. Peraltro il Comune ha accertato che nella licenza per la costruzione del fabbricato in data 11 luglio 1968 il fabbricato era previsto su un unico livello cioè l’attuale primo piano. Il piano terra è stato realizzato successivamente in assenza di nulla osta paesaggistico e di licenza edilizia. Pertanto la demolizione è stata legittimamente imposta. </h:div><h:div>6.2. Può, invece, accogliersi il ricorso quanto alla contestazione che riguarda il pannello solare.</h:div><h:div>L’allegato A, richiamato dall’art. 2, comma 1, d.P.R. 31/2017, al punto 6 indica tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica anche i pannelli solari a servizio di singoli edifici posti su coperture piane in modo da non essere visibili dagli edifici circostanti.</h:div><h:div>Il pannello installato dall’appellante, peraltro di limitate dimensioni, rispetta il parametro appena indicato come può evincersi dalle fotografie allegate al ricorso in primo grado.</h:div><h:div>7. Il parziale accoglimento dell’appello giustifica la compensazione delle spese di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 tenuta da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm. con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Ugo De Carlo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>