<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180954420201023181201169" descrizione="" gruppo="20180954420201023181201169" modifica="10/30/2020 8:23:53 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Condominio Hilpold" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="09544"/><fascicolo anno="2020" n="06794"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180954420201023181201169.xml</file><wordfile>20180954420201023181201169.docm</wordfile><ricorso NRG="201809544">201809544\201809544.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\234 Sergio Santoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio Santoro</firma><data>30/10/2020 19:44:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giordano Lamberti</firma><data>23/10/2020 18:19:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio Santoro,	Presidente</h:div><h:div>Bernhard Lageder,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, n. 264/2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9544 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Condominio Hilpold, Sabina Goller e Massimiliano Tirelli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Costa, Laura Fadanelli, Michele Purrello, Renate Von Guggenberg e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Giordano Lamberti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 – Il condominio Hilpold, Goller Sabina e Tirelli Massimiliano riferiscono di essere da tempo impegnati in un contenzioso per poter dotare il Condominio Hipold (p.ed. 73 CC Merano), edificio dei primi del ‘900 formato da 5 piani, di un ascensore nel vano scale interno. </h:div><h:div>L’edificio è sottoposto a tutela storico-artistica, giusta decreto approvato con delibere della Giunta provinciale di Bolzano n. 1640/1981 e 3711/1985. </h:div><h:div>2 – In particolare, con la nota n. 36.11/102305, la Direttrice della Ripartizione Beni culturali aveva rigettato l’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un ascensore interno.  </h:div><h:div>Tale provvedimento era stato annullato dal TRGA con la sentenza n. 146/2017.  </h:div><h:div>3 – Con un ulteriore ricorso al TRGA hanno chiesto l’ottemperanza di tale sentenza e la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento della nota dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici della ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano del 17.8.2017. </h:div><h:div>Secondo i ricorrenti quest’ultimo provvedimento sarebbe stato emanato in violazione del giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 146/2017 del TRGA. </h:div><h:div>4 – Con la sentenza n. 264/2018, il TRGA ha rigettato il ricorso. </h:div><h:div>5 – Con il primo motivo di appello averso tale pronuncia se ne deduce il contrasto rispetto al giudicato formatosi sulla precedente decisione dello stesso TRGA n. 146/2017. </h:div><h:div>A tal fine si rammenta che l’edificio è sottoposto a tutela storico-artistica giusta decreto approvato con delibere della Giunta provinciale di Bolzano n. 1640/1981 e 3711/1985, dove è testualmente specificato che la causa giustificativa del pregio architettonico va individuata esclusivamente nella facciata esterna dell’immobile, descritta nei seguenti termini: “<corsivo>facciata est con portale a tutto sesto e cartiglio in stucco, pregevole decorazione in stile liberty (alberi, uccelli, stemma); timpano triangolare come coronamento; finestre a sesto ribassato con cornice di intonaco</corsivo>”. </h:div><h:div>Secondo parte appellante, con la sentenza 146/2017, il TRGA di Bolzano avrebbe già accertato in modo definitivo che la motivazione rafforzata prescritta dalla L. 13/1989 doveva avere a riguardo, nel caso concreto, unicamente agli elementi “primari” che connotano il vincolo monumentale, non a quelli “secondari”; mentre il vano scale dell’edificio costituisce un elemento meramente “secondario” rispetto al vincolo monumentale, come tale inidoneo a sorreggere un provvedimento di diniego all’istallazione dell’ascensore. </h:div><h:div>6 – Con il secondo motivo di appello si deduce che il Tribunale avrebbe indebitamente svolto attività amministrativa di merito riservata alla Pubblica Amministrazione. Infatti, mentre dalla lettura del provvedimento amministrativo impositivo del vincolo monumentale emerge chiaramente che gli elementi giustificativi dello stesso sono solo quelli specificamente descritti nelle delibere della Giunta provinciale del 1981 e 1985, il primo Giudice ha ritenuto che questi potrebbero anche non essere indicati in dette delibere, e così che anche il vano scale interno del Condominio Hipold costituirebbe un elemento di pregio architettonico. </h:div><h:div>7 – Le censure sono infondate, muovendo da una errata lettura della sentenza n. 146/2017. </h:div><h:div>E’ vero che in tale sentenza si dà atto che il vincolo è stato apposto in ragione di “<corsivo>elementi stilistici che fanno parte e connotano la facciata esterna dell’edificio</corsivo>” e che “<corsivo>non viene segnalata alcuna parte o struttura interna all’edificio, né si fa menzione delle scale o del vano scale oggetto del contestato intervento</corsivo>”.  </h:div><h:div>Tuttavia, la sentenza - dopo aver precisato testualmente che “<corsivo>non intende discostarsi dall’autorevole orientamento giurisprudenziale (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3545/2013) che esclude la possibilità di circoscrivere l’efficacia del vincolo storico-artistico alle sole parti di un edificio che siano specificamente individuate nei decreti impositivi”</corsivo> - individua il fulcro della controversia come segue: “<corsivo>non si discute dell’estensione del vincolo (riferibile pacificamente all’intero edificio), bensì della valutazione dell’eventuale pregiudizio al bene culturale e, soprattutto, dell’entità del medesimo pregiudizio in relazione all’intervento di restauro proposto dagli odierni ricorrenti. In sostanza, si tratta di stabilire se un intervento riguardante elementi costruttivi “secondari” (in quanto non compresi nell’elenco, contenuto nel decreto impositivo, degli elementi 7 caratterizzanti dal punto di vista storico-artistico l’edificio vincolato) possa qualificarsi come gravemente pregiudizievole delle esigenze di tutela del bene culturale</corsivo>”.  </h:div><h:div>Dopo tale precisazione, il TRGA ha ritenuto che: “<corsivo>la natura e la serietà del pregiudizio” va riferita alle caratteristiche che ne giustificano la tutela, le quali, nel caso del condominio Hilpold, sono chiaramente legate, per quanto sopra esposto, alla pregevole configurazione della facciata esterna dell’edificio. In tale prospettiva appare legittimo domandarsi in linea generale se la realizzazione di un ascensore interno al giroscale, il cui vano non superi la linea di gronda del tetto rimanendo confinato all’interno dell’edificio, comprometta il valore storico-artistico degli elementi architettonici evidenziati nel decreto di vincolo, tutti riferiti alla facciata esterna dell’edificio. Ovviamente questo Tribunale non si spinge fino al punto di dare una risposta al quesito di cui sopra. Ritiene, tuttavia, di non violare i limiti interni della propria giurisdizione sindacando l’esercizio dell’attività discrezionale tecnica dell’Ufficio Beni culturali della Provincia, nei limiti della rilevata, grave incongruenza ovvero del mancato assolvimento dell’onere di motivazione “rafforzata” sopra evidenziato</corsivo>”.  </h:div><h:div>Alla luce dei passaggi motivazionali innanzi ricordati appare evidente che il ricorso era stato accolto sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione, in quanto il provvedimento non spiegava adeguatamente l’incidenza pregiudizievole del prospettato intervento sull’interesse protetto, tenuto conto delle ragioni che aveva giustificato l’apposizione del vincolo. </h:div><h:div>A tale constatazione consegue che l’atto impugnato e la sentenza appellata nel presente giudizio non si pongono affatto in violazione di tale statuizione, avendo invece recepito le relative indicazione e motivato in modo molto approfondito (“rafforzato”) le ragioni del diniego. </h:div><h:div>7.1 – Quanto alla seconda censura, dalla lettura della sentenza n. 146/2017 emerge come già in tale pronuncia il TARG aveva escluso che l’oggetto del contendere riguardasse l’estensione del vincolo, precisando testualmente di non “<corsivo>discutere dell’estensione del vincolo (riferibile pacificamente all’intero edificio)”</corsivo>.  </h:div><h:div>E’ sempre nella sentenza n. 146 che si richiama l’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3545/2013) che esclude la possibilità di circoscrivere l’efficacia del vincolo storico-artistico alle sole parti di un edificio che siano specificamente individuate nei decreti impositivi. E tale orientamento è stato citato anche nel provvedimento impugnato nel presente giudizio.  </h:div><h:div>Per l’effetto, appare del tutto fuorviante la prospettazione dell’appellante, dal momento che la decisione impugnata non ha affatto sconfinato in valutazioni di merito, essendosi limitata, nel rispetto della precedente sentenza n.146, a sindacare l’idoneità della motivazione apposta al nuovo provvedimento di diniego. </h:div><h:div>8 – Le considerazioni esposte comportano il rigetto anche degli ulteriori motivi di ricorso riproposti in questa sede di appello, con cui si insite per la nullità del provvedimento per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza TRGA n. 146/2017, dal momento che, come già innanzi messo in luce, quest’ultima imponeva (“solo”) un onere rafforzato di motivazione e, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, faceva proprio l’orientamento della giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI, 3545/2013), secondo cui: “<corsivo>il fatto che la motivazione del decreto impositivo del vincolo faccia specifico e prevalente riferimento ad alcune caratteristiche esterne dell’edificio, non è di per sé sufficiente per ritenere che il vincolo sia circoscritto alle sole parti esterne e non si estenda, invece, anche alle parti interne, e a parti esterne diverse da quelle specificamente considerate. Non si può invero ritenere che l’ambito oggettivo di estensione del vincolo debba ricavarsi esclusivamente dalla sua motivazione. Ciò in quanto in sede di motivazione, l’Amministrazione può limitarsi a menzionare, anche a titolo esemplificativo, soltanto alcuni degli elementi caratteristici da cui può desumersi il particolare valore storico-artistico del relativo immobile, inteso nel suo insieme</corsivo>”. </h:div><h:div>9 – Stante la precisazione che precede, ed in applicazione di detto orientamento, le censure di parte appellante non devono trovare accoglimento neppure sotto il profilo della dedotta illegittimità del provvedimento. </h:div><h:div>Al riguardo, parte appellante lamenta che la decisione impugnata violerebbe gli artt. 4, commi 4 e 5, della L 13/1989 e 21 del D. Lgs. 42/2004, e sarebbe altresì viziata per motivazione meramente apparente, essendosi acriticamente “appiattita” sulle illegittime argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. </h:div><h:div>In particolare, il primo Giudice non avrebbe considerato che nel caso concreto si tratterebbe di un intervento volto a superare gli ostacoli architettonici, rispetto al quale la tutela del patrimonio artistico è tutelabile solo “eccezionalmente”. </h:div><h:div>L’appellante ripropone inoltre le censure non esamina in primo grado, criticando la conclusione dell’amministrazione circa l’incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela del vincolo ed istando per una CTU. </h:div><h:div>10 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. </h:div><h:div>Preliminarmente, giova ricordare che, come noto, le valutazioni dell’amministrazione in questo ambito, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in ipotesi di illogicità manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto.  </h:div><h:div>Il provvedimento impugnato, seguendo le indicazioni della sentenza n. 146/2017, contiene una ampia e compiuta motivazione, descrivendo la situazione di fatto dell’immobile e le caratteristiche che ne hanno imposto la tutela, specificando chiaramente le ragioni dell’incompatibilità.  </h:div><h:div>In particolare, si legge che il vano scale sarebbe stato originariamente progettato come spazio vuoto “<corsivo>per garantire un asse di visuale libera che è alla base del postulato architettonico di questo spazio interno all’edificio</corsivo>” e che “<corsivo>con la sua forma è espressione e testimonianza materiale essenziali di questa architettura di fine Secolo (Ottocento/Novecento) e pertanto ai fini del monumento è uno spazio che non può essere modificato e chiuso</corsivo>”, ed inoltre che “<corsivo>la dimensione della tromba della scala del palazzo di via delle Corse 110 è frutto di una scelta consapevole ispirata ai campioni della storia dell’architettura europea</corsivo>”.  </h:div><h:div>Deve anche evidenziarsi come l’amministrazione abbia messo in luce come l’assenza delle specifiche tecniche nel progetto presentato dai ricorrenti non consenta una adeguata valutazione di determinati aspetti, segnatamente: a) l’ascensore “completamente trasparente” non sarebbe realizzabile “per ragioni tecniche” perché necessiterebbe di una “struttura portante metallica in vista”, e nel progetto non sarebbero stati rappresentati i dettagli tecnici; b) il progetto comporterebbe il taglio di “sei porzioni di ringhiera di valore storicoartistico” non rappresentato nei disegni; c) non sarebbero stati rappresentati nel dettaglio “la fossa e l’extra corsa” del vano ascensore, e neppure “la soluzione progettuale per la transizione tra vetro e tetto”, né la parte di ascensore che scende in cantina.  </h:div><h:div>In ogni caso: l’installazione dell’ascensore nel vano scale “<corsivo>a prescindere dalla sua configurazione estetica compromette l’integrità stilistica e modifica la coerenza del progetto originario</corsivo>”, in quanto determinerebbe la “<corsivo>scomparsa del vano aperto</corsivo>”, concreterebbe un “<corsivo>serio pregiudizio</corsivo>” al bene tutelato e comporterebbe la “<corsivo>distruzione di un essenziale elemento caratteristico</corsivo>”. </h:div><h:div>10.1 - Da un altro punto di vista, la giurisprudenza ha chiarito come non sia desumibile, al fine di consentire il superamento delle barriere architettoniche, la vigenza di un principio di superabilità o derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico - culturale o paesistico - ambientale.  </h:div><h:div>Questi permangono e devono essere rispettati, prevalendo sulle esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche ogniqualvolta la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi un “serio pregiudizio” all’interesse culturale che si sostanzia nella salvaguardia dell’immobile vincolato (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. St., Sez. VI, 682/2014). </h:div><h:div>A questo riguardo, va in ogni caso dato atto che l’amministrazione non ha mostrato una preclusione assoluta alla realizzazione dell’ascensore, in ciò mostrando di avere tenuto conto delle esigenze dei fruitori dello stesso, avendo invero ipotizzato soluzioni alternative, quale il riposizionamento dello stesso al di fuori del vano scala. </h:div><h:div>10.2 - La completezza della motivazione da un lato, e le rilevate lacune progettuali dall’altro escludono la necessità di un approfondimento istruttorio. </h:div><h:div>Anche le ulteriori considerazioni di parte appellante si risolvono in una critica all’operato dell’amministrazione e attengono al merito della valutazione, che però non può essere sindacato da questo Giudice, il cui controllo, come già evidenziato, è limitato al vaglio di ragionevolezza e logicità della motivazione (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. St., sez. VI, 28.12.2015, n. 5844). </h:div><h:div>11 - In definitiva, l’appello non deve trovare accoglimento. </h:div><h:div>Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giordano Lamberti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>