<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180930420200825133924687" descrizione="VIANELLO selezione cjhiamata professore universitario documentazione con link consultabili APPELLO ACCOLTO" gruppo="20180930420200825133924687" modifica="9/1/2020 11:54:45 AM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Marco Vianello" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="09304"/><fascicolo anno="2020" n="05412"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180930420200825133924687.xml</file><wordfile>20180930420200825133924687.docm</wordfile><ricorso NRG="201809304">201809304\201809304.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\234 Sergio Santoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio Santoro</firma><data>26/08/2020 18:53:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Toschei</firma><data>25/08/2020 13:46:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio Santoro,	Presidente</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Pannone,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, 18 aprile 2018 n. 869, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9304 del 2018, proposto dal professor Marco Vianello, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Antonino Bosco in Roma, via Sestio Calvino, n. 33; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la professoressa Michela Redivo Zaglia, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Turolla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Salacchi in Roma, via Santamaura, n. 72; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dell’Università degli Studi di Padova, in persona del Magnifico Rettore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin, dell’Avvocatura dell’Università, domiciliati come da pec da Registri di giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Università e della professoressa Michela Redivo Zaglia e i documenti allegati;</h:div><h:div>Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, prodotte;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del 14 maggio 2020 (svolta secondo la disciplina prevista dall’art. 84 comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Il professor Marco Vianello riferisce di avere partecipato alla selezione, bandita con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Padova n. 2321/2016, per la chiamata a un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica, settore concorsuale 01/ A5-Analisi Numerica del predetto Ateneo e che, alla suddetta procedura, furono ammessi quattro candidati.</h:div><h:div>L’appellante soggiunge che, all’esito della selezione, egli risultava vincitore riportando tre voti favorevoli su cinque, mentre i restanti due voti erano assegnati alla professoressa Michela Redivo Zaglia, sicché, con decreto rettorale n. prot. 109282 del 7 marzo 2017, venivano approvati gli atti della procedura selettiva (seguivano poi le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Padova n. 4 del 26 aprile 2017 e del Consiglio di amministrazione dell’Università n. prot. 147908/2017, dell’11 aprile 2017, attraverso le quali veniva completata la procedura di approvazione della chiamata a professore di prima fascia del professor Marco Vianello).</h:div><h:div>A questo punto, riferisce ancora l’odierno appellante, la professoressa Redivo Zaglia proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto chiedendo l’annullamento degli atti attraverso i quali era stata disposta la nomina del professor Vianello e quindi anche di tutti gli atti della selezione nella parte riferibile al vincitore della stessa. La ricorrente proponeva inoltre domanda giudiziale ai fini dell’accertamento del proprio diritto ad essere nominata vincitrice della selezione.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza qui oggetto di appello, accoglieva il ricorso proposto dalla professoressa Redivo Zaglia annullando gli atti della procedura nella parte in cui decretavano quel vincitore della stessa il professor Vianello. Non accoglieva la domanda di accertamento e di condanna pure proposta.</h:div><h:div>2. – Nello specifico la controversia in primo grado si muoveva sui seguenti percorsi contestativi.</h:div><h:div>In primo luogo il professor Vianello allegando, all’atto della presentazione della domanda per partecipare alla selezione (che doveva essere necessariamente trasmessa per via telematica), un <corsivo>curriculum vitae</corsivo> costituito da un “file in formato pdf” nel quale erano presenti collegamenti (<corsivo>link</corsivo>) che rinviavano a pagine <corsivo>web</corsivo> presenti nell’area personale del (predetto) candidato sita nel <corsivo>server</corsivo> del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Padova ed invitando espressamente la Commissione a prendere visione di tali pagine <corsivo>web</corsivo>, estranee alla piattaforma concorsuale, avrebbe in questo modo violato le regole previste dal bando (vale a dire il decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, in particolare gli artt. 3 e 5) nonché il principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i candidati. Sul punto va poi precisato che dette pagine <corsivo>web</corsivo> “<corsivo>sarebbero state in continuo aggiornamento, anche dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dal bando. In tal modo il controinteressato, oltre a violare tale termine, avrebbe inserito un numero di pubblicazioni superiore a quello consentito dal bando (20), incorrendo in violazioni che avrebbero dovuto comportarne l’esclusione dalla procedura selettiva</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 5 dell’atto di appello).</h:div><h:div>In secondo luogo, in ragione di quanto sopra, si è prodotta, durante lo svolgimento della selezione, una valutazione complessiva dei titoli presentati dai candidati Vianello e Redivo Zaglia affetta da disparità di trattamento, difetto di istruttoria e irragionevolezza e ciò, con particolare riferimento alle pubblicazioni, alle monografie ed ai criteri di valutazione. La Commissione, infatti, “<corsivo>disattendendo i criteri che essa stessa si era data, si sarebbe limitata ad una superficiale lettura dei documenti e dei titoli concorsuali, la quale si sarebbe riverberata sui giudizi collegiali, sui giudizi complessivi e sulle motivazioni riportate nella conclusione. Il tutto si sarebbe tradotto in una valutazione complessiva e comparativa erronea ed irragionevole, atteso il peso scientifico quantitativo e soprattutto qualitativo della prof.ssa Redivo Zaglia, nonché il ruolo ad essa internazionalmente riconosciuto nella comunità del settore</corsivo>” (così ancora, testualmente, a pag. 5 dell’atto di appello).</h:div><h:div>In terzo ed ultimo luogo, per le ragioni già sopra rappresentate, al momento della valutazione dei candidati sarebbe completamente mancata la corretta comparazione tra i titoli presentati dai candidati Vianello e Redivo Zaglia, prevista invece come essenziale prima della votazione finale, finendo proprio la valutazione del <corsivo>curriculum</corsivo> del candidato Vianello per costituire elemento determinante della individuazione del vincitore, di talché la considerazione dello stesso quale “<corsivo>studioso autonomo, di alto profilo e pienamente maturo</corsivo>” si è, nella realtà, tradotta in una motivazione errata e falsata (in particolare con riferimento all’art. 8, comma 7, del regolamento dell’Università di Padova per la disciplina di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia).</h:div><h:div>3. – Nell’accogliere il ricorso proposto dalla professoressa Michela Redivo Zaglia, con la sentenza qui oggetto di appello, il giudice di primo grado rilevava ed affermava, in particolare, che:</h:div><h:div>- il bando di selezione prevedeva un metodo di allegazione dei titoli ben definito, per effetto del quale i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili dovevano essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando un’apposita applicazione informatica, fissando un termine perentorio per il completamento di detta procedura (coincidente con le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale) ed escludendo che, successivamente allo spirare di tale termine, potesse essere consentito l’accesso e l’invio del modulo elettronico;</h:div><h:div>- sempre il bando di selezione stabiliva, a pena di esclusione (in entrambi i casi qui di seguito descritti), che i candidati avrebbero potuto allegare la documentazione concernente le pubblicazioni inviandola esclusivamente in formato <corsivo>pdf </corsivo>tramite l’apposita sezione della procedura telematica e che tali pubblicazioni avrebbero dovuto essere presentate “<corsivo>rispettando il numero massimo</corsivo>
				<corsivo>previsto dall’allegato al bando</corsivo>” (prevista nella specie nel numero massimo di 20);</h:div><h:div>- la circostanza che il professor Vianello abbia allegato alla domanda di partecipazione alla selezione “<corsivo>un ampio curriculum vitae et studiorum, che reca, però, in più punti dei rinvii – mediante collegamenti ipertestuali, o link – a pagine esterne alla piattaforma informatica concorsuale (v. all. 25 al ricorso)</corsivo>” e che “<corsivo>la prof.ssa Redivo Zaglia (abbia) fornito la prova (v. all. 26 al ricorso) che tali pagine sono state aggiornate anche in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (…)</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 8 della sentenza qui oggetto di appello), costituiscono elementi utili a dimostrare che le modalità di partecipazione alla selezione da parte del professor Vianello siano contrastanti con le precise regole fissate dal bando (pubblicato nella G.U. – IV^ Serie speciale n. 81 dell’11 ottobre 2016);</h:div><h:div>- l’avere dunque reso possibile alla Commissione, in ragione delle modalità di presentazione dei titoli da parte del professor Vianello, di poter esaminare l’intera attività scientifica prodotta dal candidato anche in epoca successiva alla scadenza del termine fissato dal bando, costituisce motivo di esclusione dello stesso dalla procedura e di invalidazione dell’esito a lui favorevole della selezione, senza che alcun elemento dimostrativo del contrario possa trarsi dalla circostanza, addotta dalla difesa del professor Vianello, che l’opera <corsivo>omnia</corsivo> di un candidato è comunque verificabile da una commissione, essendo da sempre stato consentito a quest’ultima “<corsivo>l’accesso ad una biblioteca, nell’epoca anteriore ad</corsivo>
				<corsivo>internet</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 9 della sentenza di primo grado), posto che nel caso in esame il bando ha previsto espressamente un termine ultimo di riferibilità della produzione utile ai fini della valutazione del candidato;</h:div><h:div>- da ultimo, pur conscio del costante orientamento giurisprudenziale che esclude la sostituibilità del giudizio di una commissione valutatrice di una selezione per effetto del giudizio dell’organo giudicante al quale è chiesto di scrutinare la legittimità della valutazione dalla commissione effettuata, il primo giudice segnala la presenza, nei documenti depositati in giudizio, di numerose spie dalle quali può trarsi il convincimento circa una frettolosa valutazione della documentazione presentata dai candidati, per come contestato dalla ricorrente Redivo Zaglia nel secondo motivo di gravame. </h:div><h:div>Tali affermazioni hanno dunque indotto il primo giudice ad accogliere la domanda di annullamento degli atti impugnati (assorbendo il terzo motivo di censura dedotto dalla ricorrente), dovendo nello stesso respingere la domanda di accertamento e di declaratoria, pure avanzata dalla ricorrente, volta a dichiarare la professoressa “<corsivo>Redivo Zaglia quale vincitrice della procedura selettiva, “a ciò ostando, secondo il Collegio, l’inammissibilità di azioni di mero accertamento a tutela delle posizioni di interesse legittimo, anche nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. (…)</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 12 della sentenza di primo grado).</h:div><h:div>4. – Propone ora appello, nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, 18 aprile 2018 n. 869, il professor Marco Vianello deducendo i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Infondatezza del primo motivo di impugnazione nel ricorso di primo grado e quindi insussistenza dell'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del bando-decreto rettorale n. 2321/2016, nonché dell'asserito eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i candidati. La circostanza dimostrativa dell’illegittima partecipazione alla selezione da parte del professor Vianello, sostenuta con forza dalla ricorrente di primo grado e ritenuta fondata dal primo giudice, è in realtà assolutamente irrilevante al fine di ritenere violato il principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i candidati, atteso che, sebbene il documento recante la produzione scientifica del professor Vianello (in particolare il <corsivo>curriculum vitae</corsivo>) contenga dei <corsivo>link </corsivo>che consentono l'accesso ad altre pagine <corsivo>web</corsivo>, ove sono presenti informazioni sull'attività scientifica oppure articoli scientifici del medesimo candidato, chiunque avrebbe potuto accedere al sito <corsivo>web </corsivo>del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Padova ed acquisire informazioni aggiuntive, compresi i membri della Commissione di selezione, oltre al fatto che consultando la pagina personale del professor Vianello nel sito dell’Ateneo, facilmente si può accedere al suo <corsivo>curriculum vitae</corsivo>, per poi da tale documento raggiungere ogni informazione utile sulle attività scientifiche ovvero leggere le sue pubblicazioni. In secondo luogo va detto che il professor Vianello ha limitato al numero di venti pubblicazioni i titoli scientifici inseriti nel file <corsivo>pdf</corsivo>, come da previsioni del bando, sicché la circostanza che in un diverso documento rispetto a detto file <corsivo>pdf</corsivo>, quale è il <corsivo>curriculum vitae et studiorum </corsivo>del professo Vianello, fossero presenti dei collegamenti ipertestuali che consentissero l'accesso ad ulteriori pubblicazioni non determina la violazione del principio dell’immodificabilità della domanda, né provoca la conseguente trasgressione del principio della <corsivo>par condicio </corsivo>tra i candidati della selezione, giacché i ridetti <corsivo>link</corsivo> non erano stati inseriti allo scopo di permettere specificamente ai membri della Commissione di navigare nel <corsivo>web </corsivo>oltre il termine previsto nel bando. Va inoltre tenuto conto che la possibilità di utilizzo dei <corsivo>link</corsivo> non era riservata ai membri della Commissione, potendo essere attivati da chiunque ed in ogni tempo avviando una ricerca dalla pagina personale del professor Vianello sul sito <corsivo>web </corsivo>del Dipartimento di matematica, cosa che avrebbe potuto essere realizzata anche con riferimento agli altri candidati della selezione;</h:div><h:div>2) Infondatezza del secondo motivo di impugnazione esposto nel ricorso di primo grado e conseguente insussistenza del vizio di eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto d'istruttoria, disparità di trattamento. Erra il giudice di primo grado, accogliendo il secondo motivo di ricorso in quella sede dedotto dalla professoressa Redivo Zaglia, nel ritenere sussistente negli atti della procedura oggetto di impugnazione il vizio di “<corsivo>eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza” </corsivo>consistente nella “<corsivo>superficialità nella valutazione dei titoli ad opera della Commissione di concorso</corsivo>”, visto che il Tribunale amministrativo pone a fondamento dell’accoglimento del suddetto motivo di ricorso “<corsivo>la circostanza secondo la quale “per un commissario (il prof. Trefethen) risulta in atti (v. all. 40 al ricorso) che la presa di visione della documentazione inerente i titoli e le pubblicazioni di tutti i candidati è avvenuta non prima di uno spazio di tempo compreso tra il 21 e il 25 febbraio 2017, a fronte della riunione della Commissione giudicatrice svoltasi il successivo 27 febbraio</corsivo>”, dimostrandosi “<corsivo>incredibile che un tempo di cinque giorni di studio possano apparire insufficienti, per uno studioso esperto, al fine di valutare le pubblicazioni di soli tre candidati di un concorso</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 14 dell’atto di appello). D’altronde è lo stesso giudice di primo grado ad affermare che la valutazione della commissione non può essere sostituita dalla valutazione del giudice chiamato a decidere in ordine alla legittimità di una procedura selettiva e, a questo specifico caso in esame, tale principio è ancor più attagliabile, se si consideri che il giudizio collegiale sui titoli presentati dall’odierno appellante concerne “<corsivo>aspetti che implicano necessariamente delle valutazioni di merito, rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, e in quanto tali insindacabili dal Giudice Amministrativo</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 20 della sentenza di primo grado).</h:div><h:div>Concludeva, dunque, il professor Vianello che, in accoglimento dell’appello qui proposto, dovesse essere riformata la sentenza di primo grado e respinto il ricorso presentato in quella sede dalla professoressa Redivo Zaglia.</h:div><h:div>5. – Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi di Padova e la professoressa Michela Redivo Zaglia.</h:div><h:div>Quest’ultima ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni dedotte dall’appellante, ribadendo la correttezza della decisione assunta dal Tribunale amministrativo regionale e la fondatezza dei motivi di ricorso da lei presentati in primo grado.</h:div><h:div>All’opposto l’Università ha ribadito la correttezza dell’operato degli uffici ed in particolare della Commissione segnalando che, nei fatti non risulta esservi stato alcun utilizzo da parte di quest’ultima di collegamenti a <corsivo>link</corsivo> esterni rispetto alla produzione documentata effettuata dal professor Vianello, secondo quanto è stato attestato dal presidente della Commissione (con documento prodotto in atti). Peraltro, ad avviso della difesa dell’Ateneo, appare quantomeno contraddittorio affermare, da parte della professoressa Redivo Zaglia, che correttamente le pubblicazioni prodotte dal professor Vianello non hanno superato il numero di 20, per come previsto dal bando, per poi contestare la violazione del principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i candidati per aver dato la possibilità alla Commissione di raggiungere anche ulteriori produzioni scientifiche del candidato attraverso un canale <corsivo>web</corsivo> accessibile a tutti ed “esposto” sul portale dell’Università. Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, passibile di censura di erroneità anche con riferimento all’accoglimento del secondo motivo di ricorso dedotto dalla professoressa Redivo Zaglia, tenuto conto della nota insindacabilità da parte del giudice amministrativo della valutazione tecnico discrezionale sviluppata dalla commissione di valutazione di una selezione pubblica.</h:div><h:div>Le parti hanno presentato ulteriori memorie, anche di replica e note d’udienza, confermando le opposte conclusioni già rappresentate negli altri atti processuali.</h:div><h:div>6. – La sentenza qui oggetto di appello ha (anzitutto) accolto il primo motivo di ricorso proposto dalla professoressa Michela Redivo Zaglia rilevando che, per le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione più volte sopra indicata e degli allegati ad essa riferiti, il candidato professor Marco Vianello avrebbe dovuto essere escluso e quindi non avrebbe potuto essere dichiarato vincitore della selezione, in quanto avrebbe violato le disposizioni recate dal Regolamento dell’Università degli Studi di Padova per la partecipazione alle selezioni per professore a chiamata nonché le disposizioni contenute nel bando di cui al decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016,</h:div><h:div>Più in particolare, ad avviso dei primi giudici, le disposizioni violate si concentrerebbero in quelle recate dall’art. 3 e dall’art. 5 del bando.</h:div><h:div>Partendo dall’esame delle disposizioni (rilevanti nella presente sede e) contenute nel Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con decreto rettorale n. prot. 143805 del 28 luglio 2014, all’art. 5, comma 4, lett. i) si legge che “<corsivo>Il bando deve contenere: (…) i) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, della documentazione relativa all'attività didattica e di ogni altro documento ritenuto utile che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle domande di partecipazione nonché, per quanto possibile, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della documentazione relativa all'attività didattica</corsivo>” e, al successivo art. 8, comma 4, che “<corsivo>Nell'effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali</corsivo>”.</h:div><h:div>Il bando della selezione relativa al presente contenzioso che, come si è già riferito, è stato approvato con decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, sempre per quanto è qui di interesse, reca le seguenti disposizioni:</h:div><h:div>- “<corsivo>Art. 3 - Presentazione della domanda di partecipazione. 1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni-ritenute utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell'Università: https://www.unipd.it/concorsionline. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al, presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura. 2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi, comunicazione successiva. 4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e, non oltre le ore 13.00, del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata, al primo giorno feriale utile. (…)</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Art. 5 Pubblicazioni. Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in formato pdf tramite l'apposita sezione della procedura telematica. Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero massimo previsto dall'allegato del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla selezione, qualora indicato nel decreto di indizione, sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione, con provvedimento del Rettore. Saranno oggetto di valutazione, esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente (…)</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Art. 8 – Adempimenti della Commissione giudicatrice. (…) Nell’effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>7. – Orbene, come è dato facilmente di rilevare dalla lettura delle disposizioni surriportate (non rinvenendosene traccia neppure nelle altre disposizioni del Regolamento e del bando diverse da quelle qui sopra riprodotte testualmente o per stralcio), né il Regolamento surrichiamato né il bando di partecipazione alla selezione qui oggetto di contenzioso recano indicazioni – di nessuna natura e portata - sulla ipotesi in cui nel generare il file in formato <corsivo>pfd</corsivo> da produrre all’atto di partecipazione alla selezione e contenente le pubblicazioni utili alla valutazione da parte della Commissione, indicabili nel limite massimo di 20 (così espressamente nell’allegato al bando), vengano inseriti “metadati” o <corsivo>link</corsivo> di riferimento che possano consentire, seppure solo <corsivo>in thesi</corsivo>, alla Commissione di estendere l’indagine sulla produzione scientifica del candidato <corsivo>aliunde</corsivo> e quindi oltre il perimetro delle 20 pubblicazioni fissato nel bando a pena di esclusione. Né una analoga prescrizione (impeditiva alla presenza di <corsivo>link</corsivo> nel documento allegato per il concorso) è prevista nelle regole della selezione con riguardo a documenti diversi dal file <corsivo>pdf</corsivo> contenente l’elenco delle pubblicazioni, quale ad esempio, il <corsivo>curriculum vitae et studiorum</corsivo> presentato dai concorrenti.</h:div><h:div>Sul punto deve necessariamente farsi corretta distinzione tra il divieto espresso, previsto nel Regolamento o nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di selezione, a pena di esclusione, di generare file <corsivo>pdf</corsivo> che contengano metadati o <corsivo>link</corsivo> che rimandino, costantemente ed oltre il termine tassativo di scadenza fissato dal bando, alla possibilità di consultazione del complesso dell’attività scientifica e dei “titoli in genere” del candidato ovvero di produrre, sempre a pena di esclusione dalla selezione, altri tipi di documento in formato digitale, quali il <corsivo>curriculum vitae et studiorum</corsivo> del candidato, che consentano comunque le suindicate opportunità di consultazione <corsivo>extra</corsivo> termine e la violazione del principio della <corsivo>par condicio</corsivo> dei candidati ad una selezione pubblica, che sempre deve assistere, anche solo quale precipitato del principio di cui all’art. 97 Cost (oltre ai principi, criteri e disposizioni recati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina ogni tipologia di attività amministrativa, anche di tipo selettivo), il comportamento dell’amministrazione procedente e, in particolare, le operazioni di valutazione dei candidati da parte della Commissione.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che tra i due criteri di valutazione della legittimità dell’operato dell’amministrazione procedente debba essere rispettato un canale interpretativo differenziale da parte del giudice chiamato a scrutinare la correttezza dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>Sotto il primo versante, l’indagine del giudice amministrativo appare essere di tipo formalistico-acclarativo. In altri termine al giudice è assegnato il compito, laddove richiesto (come nel caso in esame) da chi contesta la legittimità degli atti della procedura selettiva per non essere stati questi ultimi rispettosi del bando di selezione e degli atti ad esso presupposti (nel nostro caso il Regolamento che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 l. 240/2010, approvato con decreto rettorale n. prot. 143805 del 28 luglio 2014), di verificare la corrispondenza tra le prescrizioni contenute nella <corsivo>lex specialis</corsivo> della selezione e la procedura seguita dall’amministrazione per la formazione degli atti della procedura stessa. In altri termini, in tale ipotesi al giudice è rimesso il circoscritto compito di accertare se alcune delle decisioni assunte dall’amministrazione nell’ammettere i candidati alla procedura selettiva ovvero nello svolgimento delle ulteriori fasi del percorso amministrativo, possano oggettivamente dirsi in contrasto con puntuali e precisi dettami imposti dal bando, recanti eventualmente l’espressa prescrizione della conseguenza espulsiva a carico del candidato.</h:div><h:div>Tenuto conto del significato letterale che emerge dalle lettura delle espressioni recate dalle disposizioni del citato Regolamento e del bando di selezione approvato con decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016 per come sopra riproposte, che ad avviso del Collegio costituiscono le uniche previsioni regolatorie rilevanti ai fini della definizione del presente contenzioso, non emergono prescrizioni precise circa l’esistenza di un divieto espresso, contenuto nella <corsivo>lex specialis</corsivo> della selezione (o nel Regolamento quale atto ad essa presupposto), di presentare documentazione recante i titoli di partecipazione alla selezione, dimostrativi del possesso dei requisiti di partecipazione e degli elementi di valutazione dei candidati, completi di “metadati” o di <corsivo>link</corsivo> che consentano, in teoria ed una volta consultati, di aggiornare, anche dopo il termine ultimo per il deposito della ridetta documentazione, il complesso della produzione scientifica del candidato, anche oltre il ridotto numero di 20 pubblicazioni imposte dall’allegato al bando di selezione.</h:div><h:div>Da quanto sopra deriva, con evidenza, che nessuna violazione (di tipo formale) né del Regolamento dell’Ateneo per la predisposizione dei bandi e lo svolgimento delle selezioni per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia né delle previsioni contenute nel bando di cui al decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016 è avvenuta nella specie con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte del professor Vianello e neppure, di conseguenza, nella valutazione operata dall’amministrazione universitaria circa la legittimità di detta partecipazione, non essendo dimostrata (né tantomeno provata nel corso di questo processo) l’esistenza di una disposizione (negli atti di regolazione della procedura selettiva) che impedisse la partecipazione alla selezione da parte di un candidato che, nei documenti di partecipazione alla procedura selettiva, avesse inserito <corsivo>link</corsivo> o altro tipo di “metadato”. Il che equivale, in ulteriore sintesi, ad escludere che nelle regole disciplinanti la selezione qui in esame sia presente una disposizione che punisca con la esclusione dal concorso quel candidato che abbia dimenticato di eliminare il collegamento ipertestuale a pagine <corsivo>web</corsivo> eventualmente contenuto nei documenti prodotti per la partecipazione alla selezione in sede di presentazione della domanda, per il semplice fatto che tale ipotesi non risulta essere stata espressamente regolata.</h:div><h:div>8. – Fermo quanto sopra, la non legittimità della procedura selettiva in questione potrebbe ancora essere decretata nel caso in cui, indipendentemente dall’esistenza o meno di un divieto espresso recato dalle disposizioni del Regolamento o del bando, a pena di esclusione del candidato, circa la presentazione di documenti dai quali sia possibile trarre notizie in merito alla produzione scientifica del candidato medesimo ulteriori rispetto al perimetro delle 20 pubblicazioni, decretato dall’allegato al bando, nonché estensibile (anche quale aggiornamento) nel tempo oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ridetto bando (circostanze che entrambe il Collegio ritiene di dover escludere nel caso in esame in ragione di quanto si è sopra specificato), per le effettive modalità di esame da parte della Commissione dei documenti presentati dai candidati, possa emergere, anche solo potenzialmente ma tenuto comunque conto delle modalità concrete di effettuazione dello scrutinio dei titoli e della loro valutazione da parte dei commissari, la violazione del generale principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i candidati.</h:div><h:div>Quel che il Collegio ritiene indispensabile verificare, al fine di poter scongiurare, nel caso che qui ci occupa, qualsiasi ipotesi di turbativa della indispensabile uniformità di valutazione dei titoli presentati dai candidati, è la dimostrabile circostanza che la presentazione di documenti recanti “metadati” o <corsivo>link</corsivo> (sia nel file in formato <corsivo>pfd</corsivo> sia nel <corsivo>curriculum vitae et studiorum</corsivo>) da parte di un candidato possa aver alterato la naturale genuinità della valutazione di detti titoli, nel senso di consentire una (ovviamente vietata in assenza di pari opportunità per gli altri candidati che tali <corsivo>link</corsivo> non abbiano prodotto) eventuale verifica della globale produzione scientifica di quel candidato che oltrepassi il limite delle 20 pubblicazioni da tenere in considerazione ai sensi delle prescrizioni contenute nell’allegato al bando ovvero che permetta aggiornamenti successivi allo spirare del termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando.</h:div><h:div>Dalla documentazione prodotta dalle parti controvertenti in entrambi i gradi di giudizio non emerge alcuna spia che possa dimostrare come la Commissione abbia potuto “sfruttare” l’opportunità offerta dal candidato professor Marco Vianello di permettere ai commissari, attraverso l’attivazione dei <corsivo>link</corsivo>, di allargare la platea dei contributi scientifici attribuibili a quel candidato oltre il limite delle 20 pubblicazioni ovvero di estendere, oltre il termine fissato perentoriamente dal bando, l’operazione valutativa del medesimo candidato tenendo conto degli eventuali ulteriori aggiornamenti di quella produzione scientifica.</h:div><h:div>D’altronde, vertendosi in materia di link la cui consultazione non è condizionata da un meccanismo di sbarramento o di selezione dei soggetti abilitati alla consultazione stessa, chiunque e nei confronti di qualsiasi candidato, in via teorica e potenzialmente, sarebbe (stato) in grado di indagare, ampliando il raggio della verifica sui titoli effettivamente presentati all’atto della partecipazione alla selezione da parte dei concorrenti, l’intero ambito della produzione scientifica (o altri elementi utili ai fini valutativi reperibili sul <corsivo>web</corsivo>) del singolo concorrente, sia essa la commissione di concorso sia esso un estraneo alla procedura.</h:div><h:div>Deriva da quanto sopra che, nel caso di specie, ribadita ancora una volta l’assenza di una esplicita e determinata previsione impeditiva, sia nel Regolamento per la chiamata dei professori universitari adottato dall’Ateneo sia nel bando di selezione, a carico dei concorrenti e a pena di esclusione, di presentare con la domanda di partecipazione atti o documenti riferiti a titoli (scientifici o di diversa natura) valutabili dalla Commissione recanti <corsivo>link</corsivo> o “metadati” o altri richiami digitali mobili attivabili all’occorrenza, la legittimità della procedura svolta dalla Commissione nominata per la selezione per la chiamata a un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica, settore concorsuale 01/ A5-Analisi Numerica, bandita con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Padova n. 2321/2016, verrebbe condizionata dall’avere la medesima Commissione, nel corso dei propri lavori e con riferimento ad uno soltanto dei candidati (in particolare il professor Marco Vianello che aveva prodotto documenti, in particolare il <corsivo>curriculum vitae et studiorum</corsivo>, corredati da <corsivo>link</corsivo> attivabili all’occorrenza), che poi sarà dichiarato vincitore della selezione, utilizzato la suddetta opportunità digitale al fine di arricchire il quadro di misurazione della idoneità e della capacità scientifica del candidato, a (di)scapito degli altri concorrenti che non avevano prodotto documentazione in quel modo caratterizzata, sì da determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli aspiranti alla “chiamata”, favorendo uno solo di essi per il tramite delle opportunità di ampiamento dell’indagine valutativa.</h:div><h:div>9. - Sotto il profilo probatorio vale la pena di specificare che agli atti del processo sono presenti 4 verbali attestanti i lavori della Commissione, svolti con modalità “da remoto” e conseguente dichiarazione di conformità sottoscritta da ciascun componente per ciascuna delle quattro sedute (cfr. all. nn. 4, 5, 6 e 7 della numerazione indicata dalla ricorrente Redivo Zaglia nel processo di primo grado).</h:div><h:div>Dalla lettura dei suddetti verbali emerge che la Commissione di selezione:</h:div><h:div>- nel corso della prima seduta del 20 gennaio 2017 (alla quale si riferiscono i primi due verbali), dopo aver adempiuto alle formalità preliminari di accettazione e di insediamento dei commissari, ha fissato i criteri di svolgimento dei lavori e di valutazione dei titoli presentati dai concorrenti secondo le regole del bando, ha avviato l’indagine preliminare sulla piattaforma digitale “PICA” delle domande presentate e dei documenti presenti ammettendo i quattro candidati;</h:div><h:div>- nella seconda seduta, svoltasi il 27 febbraio 2017, preso atto della rinuncia di un candidato, ha dato atto che, attraverso la piattaforma digitale “PICA” i commissari hanno potuto procedere all’esame della documentazione presentata, dichiarando di avere rispettato le regole del bando e che non sono state presentate pubblicazioni da parte dei candidati oltre il numero massimo di 20 previsto dall’allegato al bando;</h:div><h:div>- sempre nel corso della seconda seduta (caratterizzata dalla redazione, come era avvenuto in occasione della prima seduta, da due verbali separati, in ragione della diversa tipologia delle attività svolte dai commissari) veniva espresso il giudizio valutativo sui candidati.</h:div><h:div>Dovendosi considerare i verbali della commissione alla stregua di documenti redatti da pubblici ufficiali il cui contenuto ha forza fidefacente fino a querela di falso (che vanno quindi qualificati come atto pubblico, che ai sensi dell’art. 2700 c.c. “<corsivo>fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti</corsivo>”, ove tali fatti coincidono con l'esito della consultazione dei documenti della procedura; cfr. sul punto, in via generale, Cons. Stato, Sez. VI 28 luglio 2017 n. 3796), non è rinvenibile in detti documenti ufficiali alcuna indicazione, da parte di nessun commissario, neppure idonea a denunciare un diverso metodo di misurazione del valore dei titoli presentati dai candidati utilizzato da un altro collega membro della medesima Commissione, dalla quale possa risultare l’utilizzo, al momento della valutazione dei titoli, di <corsivo>link</corsivo> o altri strumenti digitali utili a falsare le regole di selezione ovvero a favorire la posizione di un candidato. Neppure è fatto cenno, nei predetti verbali, ad alcuna indagine ulteriore rispetto a quella riferita alla elencazione delle pubblicazioni nel file in formato <corsivo>pdf</corsivo> che possa avere riguardato il <corsivo>curriculum vitae et studiorum</corsivo> presentato dai candidati (ed in particolare, per quel che qui rileva, dal professor Vianello) che possa aver consentito di estendere lo spettro di misurazione del valore scientifico dei candidati, anche solo attualizzandolo all’epoca delle operazioni valutative svolte dalla Commissione rispetto all’epoca della scadenza del termine per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse allegati, per come prescritto dal bando.</h:div><h:div>Deriva dunque, da quanto sopra, che il primo motivo di ricorso proposto dalla professoressa Redivo Zaglia in primo grado ed accolto dal Tribunale amministrativo regionale non si presenta suffragato da alcun elemento probatorio utile a considerarne la fondatezza con riferimento alla procedura selettiva oggetto di impugnazione. Sotto tale profilo, quindi, si presenta fondato il primo motivo di appello proposto dal professor Vianello nel presente giudizio di secondo grado.</h:div><h:div>10. – Il primo giudice ha poi ritenuto fondato anche il secondo motivo di impugnazione dedotto dalla professoressa Redivo Zaglia in primo grado e attinente alla contestazione in merito alla valutazione complessiva della ricorrente (Redivo Zaglia) e del controinteressato (Vianello) con riguardo ai criteri di valutazione fissati dalla Commissione giudicatrice, posto che quest’ultima li avrebbe disattesi nell’attività valutativa svolta, limitandosi “<corsivo>ad una superficiale lettura dei documenti e dei titoli concorsuali, la quale si sarebbe riverberata sui giudizi collegiali, sui giudizi complessivi e sulle motivazioni riportate nella conclusione. Il tutto si sarebbe tradotto in una valutazione complessiva e comparativa erronea ed irragionevole, atteso il peso scientifico quantitativo e soprattutto qualitativo della prof.ssa Redivo Zaglia, nonché il ruolo ad essa internazionalmente riconosciuto nella comunità del settore</corsivo>” (così, testualmente, alle pagg. 4 e 5 della sentenza qui oggetto di appello).</h:div><h:div>In particolare il Tribunale amministrativo regionale, pur dichiarandosi conscio della necessità di considerare l’insuperabile principio per il quale il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione di concorso o di gara, ha ritenuto di aver raggiunto comunque la consapevolezza che nella procedura svolta si sia manifestato un evidente sintomo patologico di eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza che avrebbe caratterizzato l’operato dei commissari. Ciò in quanto “<corsivo>La frettolosità e la superficialità</corsivo>” della valutazione effettuata dai commissari “<corsivo>trovano, infatti, conferma nei dati attinenti al numero di volte e alle modalità di connessione, da parte di taluni componenti della Commissione, alla piattaforma concorsuale (“piattaforma P.I.C.A.”). Più in particolare, per un commissario (il prof. Trefethen) risulta in atti (v. all. 40 al ricorso) che la presa di visione della documentazione inerente i titoli e le pubblicazioni di tutti i candidati è avvenuta non prima di uno spazio di tempo compreso tra il 21 e il 25 febbraio 2017, a fronte della riunione della Commissione giudicatrice svoltasi il successivo 27 febbraio</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 11 della sentenza qui oggetto di appello).</h:div><h:div>Dalla documentazione prodotta in entrambi i gradi di giudizio la qualificazione in termini di “frettoloso” e di “superficiale” attribuita all’intera operazione valutativa svolta dai membri della Commissione e in particolare da parte di uno di questo (il prof. Trefethen), a differenza di quanto affermato dal Tribunale amministrativo regionale nella sentenza qui oggetto di appello, non può trarsi alcun sicuro convincimento – né sotto il profilo documentale né sotto altra forma di indizio probatorio – che possa indurre, ogni oltre ragionevole dubbio, a militare verso la conferma di un inappropriato, incompleto o non adeguatamente approfondito modello valutativo messo in campo dai commissari con riguardo ai titoli presentati dai candidati e, in particolare, con riferimento ai titoli presentati dalla professoressa Redivo Zaglia.</h:div><h:div>Tale impossibilità dimostrativa, fino a prova contraria, del vizio di eccesso di potere che si sarebbe sviluppato nel corso della procedura valutativa dei titoli per la incompletezza e insufficienza dello scrutinio degli stessi da parte dei commissari, determina un travalicamento del potere del giudice amministrativo oltre il limite dell’indagine nel merito dell’operato della commissione che, come è noto, è impedita al giudice per costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 20 novembre 2018 n. 6548) tranne che nell0ipotesi di illogicità manifesta che, per quanto sopra detto, non si è realizzata nel caso in esame.</h:div><h:div>Conseguentemente anche il secondo motivo di appello dedotto dal professor Vianello si presenta fondato.</h:div><h:div>11. – L’accoglimento dei motivi di appello impone ora al Collegio di esaminare il terzo motivo proposto con il ricorso di primo grado dalla professoressa Michela Redivo Zaglia e non scrutinato dal primo giudice, perché da questi ritenuto assorbito nell’accoglimento dei primi due motivi di impugnazione.</h:div><h:div>Con tale motivo la ricorrente in primo grado contestava l’operato della Commissione, tacciandolo di illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 7, del Regolamento dell’Università di Padova per la disciplina di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della l. 240/2010 e dell’art. 4, comma 13, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, per illogicità ed irragionevolezza, anche per carenza di motivazione o comunque per motivazione incongrua relativamente all’individuazione in termini comparativi del professor Vianello quale candidato vincitore della procedura selettiva. Nel caso di specie infatti, sostiene la professoressa Redivo Zaglia, sarebbe del tutto mancata la comparazione tra i candidati, prevista invece come essenziale prima della votazione, atteso che l’elemento determinante ai fini dell’individuazione del vincitore sarebbe stata proprio la valutazione del <corsivo>curriculum </corsivo>ed in particolare la considerazione del controinteressato quale “<corsivo>studioso</corsivo>
				<corsivo>autonomo, di alto profilo e pienamente maturo</corsivo>”.</h:div><h:div>Detto motivo, ad avviso del Collegio, non ha ragione di essere ritenuto fondato, non solo per tutto quanto si è diffusamente detto sopra, ma anche perché la espressione quale “<corsivo>studioso</corsivo>
				<corsivo>autonomo, di alto profilo e pienamente maturo</corsivo>”, per come può leggersi agevolmente nei verbali che raccolgono le attività svolte dalla Commissione, è stata utilizzata da quest’ultima per entrambi i concorrenti oggi in contesa giudiziale, sicché, almeno sotto tale profilo, non si appalesa essersi realizzata alcuna valutazione e conseguente motivazione contraddittoria tra le posizione dei suddetti candidati.</h:div><h:div>Le ulteriori deduzione espresse dalla ricorrente in primo grado con riferimento alle effettive risultanze della valutazione operata dalla Commissione attengono al merito dell’operato di quest’ultima con la conseguenza che, non manifestandosi segnali di evidente illogicità o irragionevolezza, costituiscono profili che sfuggono allo scrutinio critico del giudice amministrativo, secondo il costante orientamento giurisprudenziale già richiamato.</h:div><h:div>12. - Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. , in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176).</h:div><h:div>Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>13. - Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è fondato sicché in accoglimento dello stesso va riformata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, 18 aprile 2018 n. 869 e va respinto il ricorso di primo grado (n. R.g. 577/2017).</h:div><h:div>Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (R.g. 9304/2018), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, 18 aprile 2018 n. 869, respinge il ricorso di primo grado (n. R.g. 577/2017).</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle Camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Limotta</h:div><h:div>Stefano Toschei</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>