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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="08851"/>
            <fascicolo anno="2019" n="03122"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201808851\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>franco frattini</firma>
            <data>13/05/2019 16:23:11</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>giovanni pescatore</firma>
            <data>10/05/2019 10:02:25</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>14/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
38            <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00570/2018, resa tra le parti, concernente la revoca della misura di accoglienza in precedenza concessa alla parte appellata.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 8851 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Courage Ojeseboholo - non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Il ricorrente, cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale, è stato ammesso alle misure di accoglienza ed inserito nella struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus Arkè, ubicata nel Comune di San Marcello-Piteglio - frazione di Lizzano Pistoiese.</h:div>
         <h:div>2. Con provvedimento del Prefetto di Pistoia 11 ottobre 2017, prot. 30568, gli è stata revocata l’ammissione alle misure di accoglienza, per avere egli abbandonato arbitrariamente il centro del quale era ospite, recandosi nella notte del 5 ottobre 2017 nella vicina località di Porretta Terme (BO).</h:div>
         <h:div>3. Con pronuncia n. 570/2018, il Tar Toscana ha accolto l’impugnativa radicata avverso il suddetto provvedimento di revoca, ritenendo che - poiché lo straniero aveva fatto ritorno nel centro di accoglienza dopo una sola notte di assenza e avendo addotto plausibili giustificazioni circa il ritardato rientro - il suo comportamento non poteva qualificarsi come un vero e proprio “abbandono” del centro di accoglienza, ovvero come una condotta animata da una effettiva intenzione di rifiuto della misura di accoglienza.</h:div>
         <h:div>4. Appella in questa sede il Ministero dell’Interno, formulando deduzioni intese a sostenere che:</h:div>
         <h:div>- l’ipotesi dell’abbandono del centro di accoglienza è delineata dall’art. 23 comma 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015 come fattispecie implicante la revoca vincolata, e non discrezionale, della misura di accoglienza;</h:div>
         <h:div>- il concetto di “abbandono” è da ritenersi in senso restrittivo, alla luce del comportamento complessivo dello straniero in relazione alle regole del centro di accoglienza ed in esso rientra anche un solo mancato pernottamento nel centro;</h:div>
         <h:div>- dunque, sussistono tutte le condizioni atte a giustificare la misura di revoca impugnata.</h:div>
         <h:div>5. L’appellato non si è costituito in giudizio.</h:div>
         <h:div>6. In assenza di istanza cautelare, la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 9 maggio 2019.</h:div>
         <h:div>7. Il Collegio ritiene che la pronuncia impugnata meriti di essere confermata.</h:div>
         <h:div>Non pare condivisibile, infatti, la tesi della difesa erariale - costituente motivazione dell’atto impugnato - secondo cui nella fattispecie in esame troverebbe applicazione il disposto dell'art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, a mente del quale la "<corsivo>mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero l'abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione...</corsivo>" comporta automaticamente la revoca della misura, senza alcun residuo spazio di valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione competente.</h:div>
         <h:div>In seconda battuta, non pare che la fattispecie sulla quale si controverte - una volta valutata nella sua effettiva peculiarità e secondo un parametro di giudizio flessibile e non vincolato - si presti ad una ragionevole applicazione della menzionata ipotesi di revoca. </h:div>
         <h:div>8. Dalle risultanze in atti risulta che lo straniero ha giustificato la propria assenza dal centro riferendo di essersene allontanato con mezzi di linea, di essere giunto nella località di Porretta Terme e di essere colà rimasto per avere perso l’ultima corsa del mezzo pubblico con il quale intendeva fare rientro. L’omesso preavviso al personale del centro è stato giustificato con la mancata disponibilità di credito telefonico.</h:div>
         <h:div>9. E’ un dato di fatto, confermato dalle risultanze del procedimento, che l'assenza del sig. Courage dal centro di accoglienza si è protratta per poche ore, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2017, e che, come riportato nella relazione del 6 ottobre 2017 redatta dal responsabile del centro di accoglienza, lo straniero è stato contattato telefonicamente dopo la mezzanotte, fornendo le giustificazioni di cui innanzi si è dato conto, le quali hanno indotto lo stesso responsabile a pronosticare come evenienza del tutto probabile il rapido rientro alla struttura del sig. Courage.</h:div>
         <h:div>10. Alla stregua delle segnalate evenienze, deve ritenersi che il comportamento del ricorrente non possa essere ragionevolmente inquadrato nel concetto di "abbandono" cui la citata disposizione fa riferimento ai fini della "revoca automatica" dell'accoglienza, e ciò sulla base di una coordinata considerazione delle peculiarità della vicenda in esame e dei principi ricavabili in chiave interpretativa dal relativo disposto normativo.</h:div>
         <h:div>10.1. Quanto alle specificità del caso, rilevano sia la contingenza temporale dell’allontanamento e le spiegazioni fornite dallo straniero dopo essere stato contattato telefonicamente dalla struttura nell’immediatezza del suo constatato mancato rientro nella nottata del 5 ottobre; sia la valutazione espressa dal responsabile del centro nel senso che lo straniero “<corsivo>con tutta probabilità</corsivo>” sarebbe rientrato al centro di accoglienza. L’una e l’altra evenienza mostrano come del tutto verosimile l’assenza di una reale intenzione da parte del sig. Courage di abbandonare la struttura.</h:div>
         <h:div>10.2. La valutazione delle circostanze specifiche impone poi di considerare, sul piano dei principi, che l'art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 fa inequivoco riferimento all’”abbandono” del centro di accoglienza, espressione distinta da quella di “allontanamento” e nella quale è insito il riferimento implicito ad un coefficiente di tipo soggettivo implicante l’intenzionalità della scelta dello straniero di fare a meno in modo definitivo  del dispositivo di accoglienza. Tale volontà appare contraddetta, nel caso di specie, dalla brevità e dalla occasionalità della condotta di allontanamento posta in essere dallo straniero, mai accompagnata da manifestazioni di rifiuto dell’accoglienza prestatagli o da comportamenti di altro tipo in tal senso concludenti.</h:div>
         <h:div>10.3. Sempre sul piano dei principi, se riguardato sotto il profilo della <corsivo>ratio</corsivo> della disposizione normativa, deve ritenersi che il comportamento di abbandono preso in considerazione dall’art. 23 integri una violazione delle regole al cui rispetto è subordinata l'accoglienza, nella misura in cui tale condotta non consenta all'Amministrazione di disporre effettivamente del posto occupato presso la struttura per le esigenze di un altro ospite (cfr. TAR Napoli, sez. VI, 24 maggio 2018, n. 3419; TAR Molise, sez. I, 21 giugno 2018, n. 400).</h:div>
         <h:div>Anche tale pregiudizievole disfunzione nel meccanismo dell’accoglienza appare estranea al caso di specie, in quanto il rapido rientro dello straniero e la brevità della sua assenza dalla struttura non hanno determinato alcuna diseconomia nell’utilizzo dei posti destinati ai richiedenti protezione.</h:div>
         <h:div>10.4. Alla luce delle segnalate evenienze, la revoca della misura di accoglienza appare, dunque, non giustificata rispetto alla tipologia del comportamento posto in essere dallo straniero.</h:div>
         <h:div>11. Al più, la stessa condotta avrebbe potuto essere stimata dall’amministrazione come una (meno grave) violazione delle regole del Centro, disciplinata in quanto tale nella diversa previsione di cui all'art. 23, comma 1, lett. e), dello stesso d.lgs. n. 23/2015, secondo cui la revoca può essere disposta a fronte di una "<corsivo>violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture....compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti</corsivo>". </h:div>
         <h:div>Si è, dunque, in presenza di un comportamento astrattamente inquadrabile nella "revoca discrezionale" - purché della stessa sussistano i presupposti sostanziali - e che, pertanto, deve essere supportata da motivazione e istruttoria adeguate, nel caso specifico assenti o, comunque, non esplicitate nel provvedimento di revoca impugnato. </h:div>
         <h:div>Dal che trae ulteriore conferma l’esito conclusivo di complessiva infondatezza dell’appello. </h:div>
         <h:div>12. Stante la mancata costituzione dell’appellato, nulla si dispone in punto spese di lite.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,</h:div>
         <h:div>lo respinge.</h:div>
         <h:div>Nulla per le spese. </h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="09/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maria Luisa Salvini</h:div>
            <h:div>Giovanni Pescatore</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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