<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180873120230307224345180" descrizione="" gruppo="20180873120230307224345180" modifica="18/04/2023 09:52:17" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Andrea Nappi" versione="1" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="08731"/><fascicolo anno="2023" n="03907"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180873120230307224345180.xml</file><wordfile>20180873120230307224345180.docm</wordfile><ricorso NRG="201808731">201808731\201808731.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>marco lipari</firma><data>17/04/2023 12:40:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosaria Maria Castorina</firma><data>11/03/2023 20:24:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div><h:div>Rosaria Maria Castorina,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1470/2018</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8731 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Andrea Nappi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Liveri, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Liveri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 febbraio 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito l’avvocato Luigi Tretola per parte appellata;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>L’appellante impugnava il provvedimento prot n. 447 del 31 gennaio 2017 con il quale il Responsabile dell’UTC di Liveri gli ordinava   la demolizione di presunte opere abusive su un immobile di sua proprietà. In particolare con il provvedimento si contestava che, sul terrazzo antistante l’immobile, “era stata realizzata una tettoia a parziale protezione del medesimo, costituita da n. 3 pilastri in legno, con sovrastante trave in legno e copertura in legno, senza alcun titolo abilitativo”.</h:div><h:div>Il Tar per la Campania, con la sentenza n. 1470/18, respingeva il ricorso.</h:div><h:div>Appellata la sentenza resisteva il Comune di Liveri.</h:div><h:div>All’udienza di smaltimento del 24 febbraio 2023 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con il complesso motivo di appello l’appellante deduce; <corsivo>Error in procedendo</corsivo> – <corsivo>Error in iudicando</corsivo> – Violazione artt. 3, 6, 10, 22, 27, 31, 33, 34 e 37 del d.p.r 380/01 - Violazione artt. 42 e 97 della Costituzione - Violazione della legge n. 241/1990 – Violazione del principio del legittimo affidamento - Violazione dei principi generali in materia di procedimenti sanzionatori – Violazione del giusto procedimento – sproporzione - travisamento - difetto di istruttoria - carenza di motivazione - contraddittorietà - illogicità manifesta - inesistenza dei presupposti - eccesso di potere.</h:div><h:div>Evidenzia che la sentenza appellata era meritevole di riforma e/o annullamento, in quanto tutto l’impianto motivazionale, posto a supporto del rigetto del ricorso di prime cure, poggiava sull’erroneo assunto che la sanzionata tettoia, di modeste dimensioni costituisse un organismo “autonomo”, impattante significativamente sull’aspetto paesistico del territorio di interesse, tale per cui l’attività provvedimentale della PA avrebbe carattere vincolato.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>Il Tar ha osservato che  “<corsivo>i connotati dell’opera realizzata abusivamente, ovvero tettoia composta da 3 pilastri in legno ancorati e fissi al suolo, di mt.6,70 x 3,40 , le cui caratteristiche costruttive e funzionali depongono per una destinazione durevole a servizio dell’immobile, sono tali da far ritenere che si tratti di una vera e propria attività edilizia inerente a manufatti non precari, ma stabili sì da incidere in modo rilevante sull’aspetto paesistico del territorio, indipendentemente dal fatto di includere o meno una struttura muraria, in quanto l’elemento decisivo per affermare la rilevanza urbanistica di un’opera è la sua destinazione durevole ad una funzione di insediamento nel territorio con carattere di stabilità, al punto che la idoneità a trasformare in modo permanente l’area preesistente giustifica la necessità del previo rilascio di un titolo abilitativo”</corsivo>. </h:div><h:div>Deve quindi essere richiamato l'orientamento secondo cui in ambito urbanistico, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come ad esempio una tettoia, che ne alteri la sagoma (Cons. Stato, VI, 22 giugno 2022, n. 5153).</h:div><h:div>È stato d'altronde chiarito  che in edilizia una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla "<corsivo>res principalis</corsivo>", indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, sua pertinenza (Cons. Stato, VI, 3 novembre 2022, n. 9656).</h:div><h:div>Dal punto di vista prettamente edilizio, si è consolidato l'orientamento in base al quale si deve seguire "non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale", per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee - come nel caso di specie in cui i manufatti sono stabilmente funzionali alle esigenze dell'impresa - non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (tale ultima circostanza deve per altro escludersi nel caso in esame) (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016);</h:div><h:div>Ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all'assetto del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4636; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2013, n. 2678; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3221).</h:div><h:div>Deve essere disattesa anche la censura con il quale la società denuncia la violazione del principio del legittimo affidamento del privato.</h:div><h:div>Al riguardo, il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9; Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 6233) in base al quale l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, e tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso. Da ciò consegue che "<corsivo>L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.</corsivo>" (Cons. Stato sez. VI, 05/04/2022, n. 2523).</h:div><h:div>Va altresì disattesa l’eccezione che denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto congrua la motivazione dell'ordinanza di demolizione impugnata, sia in punto della natura dell’intervento abusivo sanzionato, sia in punto alla sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione.</h:div><h:div>Il TAR ha correttamente affermato che la motivazione dell'ordinanza di demolizione, essendo un atto dovuto e dal contenuto vincolato, non deve dar conto delle ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, essendo sufficiente la descrizione delle opere e la constatazione della loro natura abusiva.</h:div><h:div>L’appello deve essere, conseguentemente, respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rosaria Maria Castorina</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>