<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180829720230331055837870" descrizione="" gruppo="20180829720230331055837870" modifica="08/04/2023 13:36:04" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Paola Paci" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="08297"/><fascicolo anno="2023" n="03829"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180829720230331055837870.xml</file><wordfile>20180829720230331055837870.docm</wordfile><ricorso NRG="201808297">201808297\201808297.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabrizio D'Alessandri</firma><data>08/04/2023 13:36:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio D'Alessandri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 243/2018, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8297 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Paola Paci, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Giromini, Federico Pardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marialuisa Zanobini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bolano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 febbraio 2023 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e presenti le parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>L’odierna appellante ha impugnato la sentenza del T.A.R. Liguria, sez. I, n. 243/2018, pubblicata in data 26 marzo 2018, che ha respinto, previa riunione, i ricorsi R.G. 284/2016 e 285/2017 proposti rispettivamente per:</h:div><h:div>- l’annullamento del diniego di accertamento di conformità urbanistica del fabbricato residenziale di sua proprietà, successivo a un’ordinanza di demolizione, nonché della comunicazione con la quale il Comune di Bolano ha avvertito che si sarebbe tenuto un sopralluogo finalizzato alla verifica circa l’ottemperanza all’ordine di demolizione precedentemente adottato (R.G. 284/2016);</h:div><h:div>- l’annullamento della determinazione con cui il Responsabile dei Servizi Area Urbanistico Edilizia Privata e Ambiente ha dichiarato l’intervenuta acquisizione gratuita dell’area al patrimonio del Comune (R.G. 285/2017). </h:div><h:div>Più precisamente, con il primo ricorso n. 284 del 2016, l’odierna appellante ha impugnato la determinazione n. 8 del 2/03/2016 con cui il Comune di Bolano ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di sanatoria presentata in data 18/11/2015, al fine di ottenere l’accertamento di conformità urbanistica del suo fabbricato residenziale sito nel predetto Comune, oggetto di una precedente ordinanza di demolizione, in quanto realizzato in mancanza dei prescritti titoli edilizi.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, il provvedimento risultava meritevole di annullamento perchè ritenuto viziato per violazione di legge, in quanto privo della firma autografa del Responsabile dell’Area, nonché per incompetenza perché adottato da personale privo di qualifica dirigenziale.</h:div><h:div>Successivamente, con atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la comunicazione del 12/03/2016 con la quale il Comune aveva avvertito che in data 31/03/2016 si sarebbe tenuto un sopralluogo volto a verificare l’ottemperanza all’ordine di demolizione precedentemente emesso, ossia in data 30/10/2007.</h:div><h:div>Con tale impugnativa, la ricorrente ha censurato la violazione dell’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della l. 241/1990 e, analogamente a quanto dedotto con il ricorso principale, la mancanza di sottoscrizione autografa della determinazione n. 8/2016 che avrebbe, a suo avviso, invalidato il successivo provvedimento.</h:div><h:div>Il 21 aprile 2016, in pendenza del giudizio, il Comune di Bolano ha notificato all’odierna appellante il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e successivamente, con determinazione n. 21 del 10/02/2017, ha dichiarato l’intervenuta acquisizione gratuita delle opere realizzate al patrimonio comunale, cui ha fatto seguito la nota di iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di La Spezia.</h:div><h:div>L’odierna appellante, pertanto, con distinto ricorso R.G. n. 285 del 2017, ha impugnato quest’ultima determinazione n. 21/2017, censurando le modalità con cui il Comune avrebbe applicato gli articoli 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 45 della L.R. n. 16/2008, che prevedono - in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione - l’acquisizione non solo del bene o dell’area di sedime coperta dall’opera abusiva, ma anche di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive purché non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.</h:div><h:div>Ad avviso dell’odierna appellante, infatti, il Comune, nell’individuazione dell’ulteriore superficie da acquisire, si sarebbe limitato a dar conto del rispetto del limite massimo previsto dalla richiamata normativa, senza motivare lo specifico interesse pubblico a detto ampliamento nonché le modalità di determinazione ed individuazione della superficie complessiva oggetto di acquisizione.</h:div><h:div>Inoltre, anche con tale gravame, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della determinazione per carenza di sottoscrizione autografa.</h:div><h:div>Il T.A.R. Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto i suddetti ricorsi, previa riunione, ritenendo:</h:div><h:div>- infondata la censura concernente la mancanza di sottoscrizione autografa in quanto, ad avviso del Giudice di prime cure, tale carenza non integrerebbe ex se motivo di invalidità dell’atto amministrativo, ove concorrano altri elementi testuali che consentano di individuare la sicura provenienza e attribuibilità dell’atto al suo autore;</h:div><h:div>- infondata e insufficientemente argomentata la doglianza concernente l’adozione della determinazione da parte di organo incompetente, atteso che non sono presenti figure dirigenziali all’interno dell’Amministrazione intimata;</h:div><h:div>- che il provvedimento impugnato con l’atto di motivi aggiunti non risulta affetto, pertanto, da invalidità derivata;</h:div><h:div>- che l’Amministrazione comunale non ha violato l’obbligo del preavviso di rigetto, stante la natura officiosa del procedimento di cui trattasi;</h:div><h:div>- infondata, infine, la censura riguardante l’errata modalità di individuazione della superficie ulteriore da acquisire, ritenendo che il Comune abbia adeguatamente motivato le determinazioni assunte sulla base della normativa urbanistica esistente e delle esigenze di utilizzabilità dell’area.</h:div><h:div>Avverso la suddetta sentenza, l’odierna appellante ha proposto il presente gravame, formulando i seguenti rubricati motivi di appello:</h:div><h:div>I. Error in iudicando sul primo motivo del ricorso n. rg 284/2016. violazione di legge. Eccesso di</h:div><h:div>potere per travisamento dei fatti, erroneità sui presupposti, mancanza dei requisiti essenziale dell’atto impugnato;</h:div><h:div>II. Error in iudicando sul secondo motivo di ricorso n. rg 284/2016. Violazione di legge. Eccesso di</h:div><h:div>potere per travisamento dei fatti, erroneità sui presupposti, mancanza dei requisiti essenziale dell’atto impugnato;</h:div><h:div>III. Error in iudicando sul primo motivo di ricorso dei motivi aggiunti. Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità sui presupposti, mancanza dei requisiti essenziali dell’atto impugnato anche in via derivata;</h:div><h:div>IV. Error in iudicando sul secondo motivo di ricorso dei motivi aggiunti. Violazione di legge con</h:div><h:div>specifico riferimento all’art. 10 bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per travisamento, sviamento, erroneità sui presupposti, ingiustizia grave e manifesta, difetto di motivazione ed istruttoria;</h:div><h:div>V. Error in iudicando sul primo motivo del ricorso 285/2017. Violazione degli art. 31 e 45 d.p.r.</h:div><h:div>n. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento, sviamento, erroneità sui presupposti, illogicità, ingiustizia, difetto di motivazione;</h:div><h:div>VI. Error in iudicando sul secondo motivo del ricorso 285/2017. violazione degli art. 18 e 19 d.p.r.</h:div><h:div>n. 445/2000 e l. 69/09. eccesso potere per travisamento dei fatti, erroneità sui presupposti, mancanza dei requisiti essenziale dell'atto impugnato;</h:div><h:div>VII. Error in iudicando sulle spese di lite.</h:div><h:div>Il Comune si è costituito in giudizio in data 26 maggio 2021, concludendo per la reiezione dell’appello, in quanto inammissibile, irricevibile e infondato.</h:div><h:div>In vista dell’udienza di trattazione l’Amministrazione comunale ha depositato documenti e una memoria, con cui ha illustrato le proprie difese e replicato in maniera puntuale alle censure ex adverso proposte.</h:div><h:div>In particolare, con memoria depositata in data 16 gennaio 2023, il Comune intimato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, atteso che la statuizione del giudice di prime cure concernente l’intervenuto silenzio diniego, ex art. 36 del DPR 380/2001, non sarebbe stata puntualmente censurata dalla parte appellante. </h:div><h:div>La parte resistente ha ribadito, altresì, che l’area di sedime su cui insistono gli abusi, nonché l’area necessaria alle opere analoghe a quelle realizzate sine titulo, sono state calcolate in modo esatto.</h:div><h:div>A sostegno di tale assunto, il Comune intimato ha richiamato il contenuto del documento inerente i criteri per la determinazione dell'area da acquisire, all’interno del quale risulta correttamente illustrato il procedimento seguito dall’Amministrazione nella determinazione del perimetro della c.d. pertinenza urbanistica.</h:div><h:div>L’acquisizione, infatti, sarebbe stata effettuata con quelle modalità al fine di garantire l’accesso della viabilità di uso pubblico esistente, la distanza dal perimetro del fabbricato abusivo di almeno 5 metri da ogni spigolo dello stesso, nonché ogni possibilità di manovra durante le operazioni di demolizione.</h:div><h:div>In data 7 febbraio 2023, le parti hanno depositato un’istanza congiunta di passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi depositati.</h:div><h:div>All’udienza di smaltimento del 24 febbraio 2023, svoltasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appello è da rigettare.</h:div><h:div>2. In via preliminare, il Collegio deve dare atto della fondatezza, relativamente al solo primo motivo di appello, dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse formulata dalla difesa comunale.</h:div><h:div>Sul punto, il Collegio osserva che, analogamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nonché evidenziato dalla parte resistente, l’eventuale accoglimento della prima censura afferente alla carenza di sottoscrizione autografa del provvedimento di rigetto (che lo renderebbe a detta dell’appellante inesistente), non consentirebbe - in ogni caso - all’odierno appellante di conseguire il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio, atteso che l’istanza di sanatoria dovrebbe ritenersi comunque rigettata dal Comune, versandosi in un’ipotesi di silenzio-diniego prevista ex lege.</h:div><h:div>Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, al silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità, possono ricollegarsi gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego, essendo pacificamente annoverato tra le ipotesi di silenzio significativo cui la legge attribuisce natura provvedimentale (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 07/04/2022, n. 3396; Consiglio di Stato, sezione VI, 06/06/2018, n. 3417).</h:div><h:div>In virtù della mancata impugnazione della statuizione del giudice di prime cure concernente tale profilo e del conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza non censurato, pertanto, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello in ordine al primo motivo del ricorso, in considerazione della mancanza di utilità pratica che deriverebbe dall’accoglimento della doglianza, a causa della formazione del silenzio-diniego.</h:div><h:div>3. Fatto salvo quanto indicato, il Collegio rileva per completezza dell’esame come, in ogni caso, il primo motivo di ricorso risulti infondato anche nel merito.</h:div><h:div>Infatti, con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza afferente alla mancanza della sottoscrizione autografa del Responsabile Area Urbanistica Edilizia del Comune di Bolano.</h:div><h:div>Al riguardo, l’appellante ha dedotto anche in sede di appello l’illegittimità della determinazione n. 8 del 02/03/2016 di rigetto della domanda di sanatoria per carenza del requisito essenziale della sottoscrizione ed evidenziato come la giustificazione addotta dal Comune, in ordine alle procedure utilizzate per la formazione degli originali e delle copie conformi all’epoca dell’adozione dell’atto, non potesse ritenersi sufficiente ai fini della totale irrilevanza della firma. </h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante sarebbe stata necessaria, infatti, almeno un’attestazione di conformità della copia all’originale ad opera di un pubblico ufficiale autorizzato, non potendo ritenersi sufficiente l’apposizione della dicitura “firmato” sul duplicato del provvedimento.</h:div><h:div>In replica a quanto dedotto dalla parte appellante, l’Amministrazione comunale ha ribadito quanto già esposto in primo grado in ordine alle procedure informatiche in uso all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, che avrebbero consentito la stampa di un unico originale cartaceo e di una pluralità di copie, la cui conformità sarebbe stata attestata dal funzionario, in qualità di autore dell’atto.</h:div><h:div>Il Collegio, ritiene corretto il ragionamento logico-giuridico proposto dal T.A.R. a sostegno della reiezione del motivo, in quanto l’assenza di sottoscrizione non può ritenersi invalidante qualora risulti possibile e inequivocabile l’accertamento circa la concreta riconducibilità dell’atto al suo autore.</h:div><h:div>Invero, in virtù del principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino, l’autografia della sottoscrizione non può essere qualificata in termini di requisito di esistenza o validità giuridica degli atti amministrativi ove concorrano ulteriori elementi testuali (indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che lo ha adottato), emergenti anche dal contesto documentativo dell’atto, che consentano di individuare la sicura provenienza e l’attribuibilità dell’atto al suo autore (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 24/01/2023, n. 793; Consiglio di Stato, sez. V, 28/5/2012, n. 3119; Consiglio di Stato, sez. IV, 11/5/2007, n. 2325).</h:div><h:div>Inoltre, come già affermato, anche qualora si ritenesse che l’atto fosse inesistente, ci si troverebbe comunque al cospetto di un’ipotesi di silenzio-diniego prevista ex lege, atteso che l’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dispone che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncino sulla richiesta di permesso in sanatoria entro il termine di sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.</h:div><h:div>4. Nel merito il Collegio ritiene infondati anche gli altri motivi di appello per le ragioni che seguono.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di appello, l’appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata e insufficientemente argomentata la censura riguardante l’incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Ad avviso dell’odierna appellante, nella fattispecie di giudizio non possono ritenersi applicabili i presupposti di cui all’art. 109, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che consentono, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, l’attribuzione delle competenze in materia edilizia in capo ai responsabili degli uffici o servizi, in quanto, alla data di emissione del provvedimento impugnato, nel Comune di Bolano erano presenti numerose figure dirigenziali.</h:div><h:div>Al riguardo, la difesa comunale ha ribadito la competenza del Responsabile dell’ufficio,</h:div><h:div>atteso che alla data di adozione del provvedimento impugnato non risultavano presenti figure dirigenziali nella pianta organica dell’ente, in guisa tale da poter affermare la legittimazione dell’organo che ha adottato il provvedimento.</h:div><h:div>Sul punto, il Collegio ritiene che le argomentazioni esposte in sede di appello dall’appellante non sono idonee a sovvertire la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, in quanto non è stato acquisito alcun elemento probatorio che possa attribuire rilievo alla doglianza dedotta dalla ricorrente.</h:div><h:div>La mera indicazione del rinvio all’analisi del “portale web” dell’Amministrazione comunale in ordine all’esistenza al momento dell’adozione dell’atto di figure dirigenziali all’interno del Comune, non suffragato da alcuna produzione documentale, non può ritenersi sufficiente ai fini dell’accoglimento della censura.</h:div><h:div>L’appellante avrebbe dovuto dare ben altra evidenza rispetto a tale circostanza meramente affermata sia in primo che in secondo grado e non ammessa dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>Conseguentemente, va ritenuto che il Responsabile dell’ufficio comunale abbia legittimamente adottato il provvedimento di rigetto della sanatoria, tenuto conto che, in materia edilizia, la normativa statale è univoca nel consentire ai Comuni sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale l’attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107, commi 2 e 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai responsabili degli uffici o servizi (Cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. V, 15/10/2009, n. 6327;  Cons. Stato, sez. IV, 31/03/2009, n. 2024).</h:div><h:div>5. Con il quarto motivo di doglianza, l’appellante contesta il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure. Quest’ultimo, nel ritenere infondata la censura riguardante l’omissione del “preavviso di rigetto”, in virtù della natura officiosa del procedimento, non avrebbe analizzato correttamente le garanzie partecipative sottese all’istituto di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</h:div><h:div>In altri termini, l’appellante ritiene che la mancata adozione del preavviso di rigetto abbia invalidato la comunicazione del 12 marzo 2016, ritenuta completamente immotivata, irrituale e, pertanto, violativa del diritto partecipativo dell’appellante.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, anche tale motivo si appalesa infondato in quanto, come sostenuto correttamente dal T.A.R., l’atto impugnato risulta attinente a una procedura ufficiosa volta all’acquisizione gratuita del bene abusivo che non necessita dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, soltanto per i procedimenti ad istanza di parte (ex pluris: Consiglio di Stato, sez. V, 30.12.2015, n. 5868; Consiglio di Stato, Sez. V, 3/05/2012, n. 2548).</h:div><h:div>6. Con il quinto motivo di appello, sono state contestate le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine all’individuazione della complessiva area oggetto di acquisizione comunale.</h:div><h:div>In sintesi, l’appellante sostiene che il Comune non abbia adeguatamente motivato l’interesse pubblico sotteso all’acquisizione gratuita della porzione ulteriore rispetto a quella coincidente con l’area su cui insistono le opere contestate e che difetterebbe il nesso funzionale tra i due acquisti. </h:div><h:div>Sempre secondo l’appellante, l’area di acquisizione individuata dal Comune eccede largamente la necessità di garantire un accesso dalla viabilità ad uso pubblico esistente e una distanza dal perimetro del fabbricato abusivo di 5 metri in tutti i punti.</h:div><h:div>Inoltre, l’individuazione dell’area oggetto di acquisizione si appaleserebbe errata poichè il Comune intimato non avrebbe considerato che la ricorrente è proprietaria di 30.000 mq di terreno, a fronte dei 12.682 mq riconosciuti.</h:div><h:div>Sul punto, il Collegio ritiene non sussista alcun difetto di motivazione e sia condivisibile quanto illustrato dal giudice di prime cure in ordine all’esatta individuazione dell’area oggetto di acquisizione gratuita.</h:div><h:div>E invero, sulla base degli atti processuali e dei documenti versati nel giudizio, sono emerse le modalità di calcolo con cui l’Amministrazione è pervenuta all’individuazione dell’“area ulteriore”.</h:div><h:div>Dal contenuto dell’ordinanza di demolizione n. 81 del 30/10/2007, del provvedimento di rigetto della istanza di sanatoria, del provvedimento di acquisizione gratuita delle opere, nonché della planimetria catastale, della documentazione fotografica e degli allegati criteri per l’individuazione dell’area, si evince esplicitamente la superficie complessiva del fabbricato realizzato abusivamente, pari a 126,82 mq., la zona urbanistica in cui ricade il predetto manufatto, nonché le modalità di calcolo dell’area circostante acquisibile.</h:div><h:div>L’Amministrazione comunale, infatti, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 45 della Legge Regionale 16 del 2008, ha esplicitato</h:div><h:div>correttamente la superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle realizzate abusivamente, pari a 12.682 mq, poi ridotta a 1.268,20 mq., ai fini del rispetto del limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che, come può evincersi dalla planimetria catastale, la predetta superficie garantisce l’accesso dalla viabilità ad uso pubblico esistente e una distanza dal perimetro del fabbricato abusivo di almeno 5 metri, al fine di garantire la possibilità di manovra durante le operazioni di demolizione.</h:div><h:div>Tali motivazioni, peraltro, costituendo esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non possono essere sindacate se non per evidente violazione di criteri di ragionevolezza o illogicità o per travisamento dei fatti; profili che il Collegio ritiene non siano ravvisabili nel caso in esame.</h:div><h:div>7. Per le ragioni suindicate, che hanno confermato la legittimità degli atti gravati, devono ritenersi prive di pregio anche le doglianze, di cui al terzo e sesto motivo di appello, con cui è stata dedotta l’illegittimità, in via derivata, dell’atto impugnato con i motivi aggiunti, nonché della determinazione n. 21 del 10/02/2017 con cui il Comune ha dichiarato l’intervenuta acquisizione gratuita delle opere realizzate al patrimonio comunale.</h:div><h:div>8. Infondato è, altresì, il settimo motivo di appello volto a contestare genericamente la condanna alle spese in primo grado, che va rigettato in ragione della circostanza che il Collegio di primo grado ha seguito il corretto criterio della soccombenza e che la sentenza è stata confermata in questa sede di appello.   </h:div><h:div>9. Per quanto suindicato, l’appello in epigrafe deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado .</h:div><h:div>Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione delle spese e degli onorari del grado di giudizio di appello, che liquida in € 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabrizio D'Alessandri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>