<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180763020191030171441728" descrizione="" gruppo="20180763020191030171441728" modifica="11/8/2019 5:02:32 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="07630"/><fascicolo anno="2019" n="07667"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180763020191030171441728.xml</file><wordfile>20180763020191030171441728.docm</wordfile><ricorso NRG="201807630">201807630\201807630.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201807630\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonino anastasi</firma><data>08/11/2019 17:02:32</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Chine'</firma><data>08/11/2019 15:20:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/11/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Antonino Anastasi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Chine',	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 493 del 28 maggio 2018, resa tra le parti, concernente l'impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Loano n. 11 del 5 maggio 2017, avente ad oggetto “<corsivo>adozione di variante di esclusivo interesse locale per la modifica del capitolo V – zone agricole – delle norme di attuazione del p.r.g. vigente</corsivo>”, pubblicata dal 16 maggio 2017 al 31 maggio 2017, nonché della disciplina introdotta con la variante stessa, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi gli atti del procedimento citati nella medesima deliberazione (fra i quali: il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 16 marzo 2017; il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 16 marzo 2017; il verbale della terza Commissione Consiliare in data 11 aprile 2017, richiamati nella deliberazione); nonché, per quanto occorra, della nota del Comune di Loano – Area Gestione Territorio e Demanio, prot. 13018/23209 del 27 giugno 2017, avente ad oggetto “<corsivo>Pdc 7/2017-comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Comune di Loano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Bolognesi e Luca Gabrielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Gabrielli in Roma, via F. Nicolai, 70/8 Sc. B; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Bartolomeo Musso, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Piscitelli, Francesco Turrini Dertenois e Marcello Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Molè in Roma, via Nicolò Porpora, 16; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bartolomeo Musso;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Giuseppe Chine' e uditi per le parti gli avvocati Luca Gabrielli e Marcello Molé;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di Loano ha impugnato la sentenza del T.A.R. Liguria, Sezione prima, n. 493 del 28 maggio 2018, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla parte appellata, è stata annullata la deliberazione consiliare del citato Comune n. 11 del 5 maggio 2017 di adozione di una variante al P.R.G. recante, tra l’altro, requisiti dimensionali minimi per i lotti in zona agricola interessati da interventi edilizi.</h:div><h:div>2. A sostegno del gravame ha dedotto che:</h:div><h:div>- il Comune di Loano, con specifico riferimento alle aree agricole ed in vista dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), adottava una prima variante urbanistica con delibera consiliare n. 10 del 2013;</h:div><h:div>- con successiva delibera consiliare n. 11 del 5.12.2017, adottava una seconda variante, ancora più restrittiva della prima e pertanto non costituente mera reiterazione della variante del 2013, giacché con essa veniva introdotta, tra le altre, la novità della previsione del lotto minimo di 2.500 mq. per potere edificare, requisito in precedenza non richiesto;</h:div><h:div>- entrambe le citate varianti producevano l’effetto indiretto di rendere impossibile l’approvazione da parte dei competenti uffici comunali di un progetto edilizio per la realizzazione di una casa agricola monofamiliare presentato dall’odierno appellato;</h:div><h:div>-  più in particolare, a fronte della presentazione, in data 7 aprile 2017, della istanza di rilascio del titolo edilizio da parte dell’appellato, il Comune di Loano, con nota del 27 giugno 2017, gli comunicava preavviso di rigetto, in quanto l’intervento edilizio contrastava con la variante al P.R.G. adottata con la deliberazione consiliare n. 11 del 2017;</h:div><h:div>- con ricorso dinanzi al T.A.R. Liguria, l’appellante impugnava pertanto la delibera consiliare n. 11 del 2017, deducendo quattro motivi di censura, di cui il primo concernente il contrasto tra l’impugnata variante e gli artt. 47-bis e 47-ter della legge regionale Liguria n. 36 del 1997, norme che - a dire del ricorrente in primo grado - vieterebbero in via generalizzata l’adozione di varianti ai P.R.G. ultradecennali per i comuni in cui non è stato ancora approvato il nuovo P.U.C.;</h:div><h:div>- con la sentenza n. 493 del 2018, l’adito T.A.R. accoglieva il proposto gravame, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ed annullava la variante impugnata. </h:div><h:div>3. Con l’atto di appello, ha denunciato i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Violazione degli artt. 47-bis e 47-ter L.R. n. 36/1997 e del principio di irretroattività, in quanto la citata disciplina regionale avrebbe inciso sul potere comunale di introdurre varianti unicamente per i P.R.G. vigenti da oltre un decennio, quindi l’effetto inibitorio non può essere applicato per quelle parti di un P.R.G. che siano state variate nel decennio precedente alla novella regionale, atteso che la vigenza del P.R.G decorre dall’efficacia della relativa modifica; </h:div><h:div>2) Violazione degli artt. 2, 47-bis e 47-ter L.R. n. 36/1997; violazione dei principi in materia di prerogative pianificatorie comunali; dei principi informatori della pianificazione <corsivo>ex</corsivo> art. 2 L.R. n. 36/1997; dei principi europei di salvaguardia e precauzione in materia ambientale; del canone di sussidiarietà verticale: in sintesi, per l’appellante, il T.A.R. avrebbe adottato una interpretazione errata delle norme regionali, non considerando che l’interpretazione sistematica e teleologica poteva autorizzare il Comune di Loano ad approvare alcune tipologie di varianti, segnatamente quelle riduttive del consumo di risorse paesistico-ambientali e quelle precauzionali rispetto a pregiudizi ambientali;</h:div><h:div>3) Illegittimità costituzionale degli artt. 47-bis e 47-ter della L.R. n. 36/1997 per violazione delle norme e dei principi in materia di prerogative pianificatorie comunali, di violazione del canone di sussidiarietà verticale di cui agli artt. 5 e 118 Cost.; violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazioni: per l’ipotesi di mancato accoglimento di uno dei precedenti motivi di appello, l’appellante eccepisce l’incostituzionalità degli artt. 47-bis e 47-ter della legge regionale Liguria n. 36 del 1997, in quanto ingiustamente limitativa delle potestà pianificatorie dei comuni, e richiama i principi enunciati nella decisione della Sezione (n. 5711 del 4 dicembre 2017) di rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, della legge regionale Lombardia n. 31 del 2014.</h:div><h:div>4. Si è costituta in giudizio la parte appellata, replicando a tutti i motivi di appello e concludendo per la sua integrale reiezione.</h:div><h:div>5. L’udienza pubblica di discussione del gravame fissata per l’11 aprile 2019 è stata rinviata su istanza dell’appellante, motivata con l’esigenza di attendere la decisione della Corte costituzionale sull’incidente di costituzionalità sollevato dalla Sezione con la decisione n. 5711 del 2017.</h:div><h:div>5. In vista della udienza di discussione del 17 ottobre 2019, parte appellante e parte appellata hanno depositato ulteriori memorie difensive e di replica.</h:div><h:div>6. All’udienza del 17 ottobre 2019, l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appello è integralmente infondato e deve, pertanto, essere respinto, nei termini di seguito precisati.</h:div><h:div>2.1 Con il primo motivo, il Comune appellante censura l’interpretazione seguita dal T.A.R. degli artt. 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36 del 1997, deducendo che le predette disposizioni contengono una normativa derogatoria rispetto alle ordinarie potestà pianificatorie dei comuni, di talché devono essere interpretate restrittivamente. In particolare, secondo l’avviso dell’appellante, il divieto introdotto dalle citate norme regionali di adozione e approvazione di varianti ad uno strumento urbanistico generale “<corsivo>vigente da oltre un decennio</corsivo>” deve essere riferito soltanto alle parti di P.R.G. che non sono state oggetto di variazioni nell’ultimo decennio dalla novella regionale, essendo viceversa non applicabile alle parti variate, atteso che la “<corsivo>vigenza</corsivo>” del P.R.G. decorre dall’efficacia della relativa modifica.</h:div><h:div>2.2 Lo scrutinio della doglianza deve necessariamente muovere dal dato legislativo richiamato dall’appellante e posto a fondamento della pronuncia gravata.</h:div><h:div>Con la l.r. n. 11 del 2 aprile 2015 sono stati introdotti nella l.r. n. 36 del 4 settembre 1997 (Legge urbanistica regionale della Liguria) gli artt. 47-bis e 47 ter contenenti una analoga disposizione normativa limitativa della potestà di pianificazione dei comuni, l’una riferita ai comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni “<corsivo>e privo di disciplina paesistica</corsivo>”, l’altra a quelli dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni “<corsivo>corredato di disciplina paesistica di livello puntuale</corsivo>”.</h:div><h:div>La disposizione limitativa comune ad entrambe le norme è del seguente tenore: “<corsivo>Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio…fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per varianti in attuazione di leggi speciali</corsivo>”.</h:div><h:div>La disposizione persegue una finalità chiaramente sollecitatoria, in quanto introduce una limitazione temporanea alla potestà di pianificazione dei comuni che non abbiano approvato i nuovi strumenti urbanistici comunali (P.U.C.) previsti dalla legge urbanistica ligure n. 36 del 1997 (segnatamente, dall’art. 5) ed in cui siano vigenti da oltre dieci anni strumenti urbanistici generali (P.R.G.). </h:div><h:div>L’obiettivo del legislatore regionale che ha novellato la l.r. n. 36 del 1997 è difatti quello di indurre i comuni liguri a rinnovare i vecchi strumenti generali di pianificazione, dotandosi dei nuovi P.U.C.</h:div><h:div>2.3 Tanto rilevato, occorre verificare se gli ordinari canoni ermeneutici scolpiti nell’art.12 delle Preleggi consentono di pervenire all’interpretazione patrocinata dall’appellante con il primo motivo di gravame.</h:div><h:div>Come è noto, ai sensi del citato art. 12, primo comma, “<corsivo>Nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore</corsivo>”. Si tratta dei canoni di interpretazione letterale e logica, in base ai quali va vagliata la fondatezza della doglianza.</h:div><h:div>Su piano letterale, la norma regionale appare inequivoca nel riferirsi ai comuni dotati di “<corsivo>strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio</corsivo>”, ovvero a quelli in cui vi sia un P.R.G. “approvato” da oltre dieci anni. E’ invero evidente che la nozione di “<corsivo>vigenza</corsivo>” non può essere riferita ad un P.R.G., ovvero ad una sua variante, semplicemente adottati in quanto, sebbene già con la semplice adozione trovino applicazione le misure di salvaguardia, si tratta pur sempre di effetti provvisori ed indiretti di uno strumento urbanistico non ancora “<corsivo>vigente</corsivo>” sul territorio comunale.</h:div><h:div>La suindicata conclusione trova diretta conferma nella rubrica degli artt. 47-bis e 47-ter, ove il legislatore regionale espressamente si riferisce ai comuni dotati di strumento urbanistico generale “<corsivo>approvato</corsivo>” da oltre dieci anni.</h:div><h:div>Il canone di interpretazione logica conferma ulteriormente la correttezza dell’interpretazione letterale sopra indicata, giacché il menzionato intento sollecitatorio del legislatore regionale verrebbe facilmente eluso laddove si accedesse all’opzione ermeneutica dell’appellante. Ed invero, se il termine decennale dovesse essere computato non dall’approvazione dello strumento urbanistico generale ma da ogni sua singola variante approvata (o, seguendo la prospettazione dell’appellante, addirittura semplicemente adottata), l’effetto limitativo della potestà pianificatoria comunale non potrebbe esplicarsi nella sua pienezza, sino al limite di risultare annullato. A ciò può essere aggiunto che riferendo il termine decennale alle singole, in ipotesi molteplici, varianti approvate nel tempo da un comune, quest’ultimo – anche dopo l’entrata in vigore della novella del 2015 alla l.r. n. 36 del 1997 – potrebbe adottare ulteriori varianti, e cosi via sino all’infinito. Né in senso contrario può argomentarsi con l’appellante che la novella regionale non permetterebbe comunque l’adozione di varianti dopo la sua entrata in vigore, giacché tale limite non è rinvenibile nella norma. Difatti, se si seguisse l’interpretazione dell’appellante, come correttamente evidenziato dal T.A.R., a fronte di una variante ad un P.R.G. ultradecennale adottata poco tempo prima dell’entrata in vigore della novella regionale, il comune privo di P.U.C. non ricadrebbe nell’ambito applicativo delle limitazioni alla potestà di pianificazione introdotte dagli artt. 47-bis e 47-ter e potrebbe pertanto adottare ulteriori varianti aventi un medesimo ambito applicativo. </h:div><h:div>Sul piano degli effetti giuridici scaturenti dalla novella alla legge urbanistica ligure il risultato sarebbe di sostanziale elusione della finalità perseguita dal legislatore regionale.</h:div><h:div>2.4 Gli argomenti che precedono dimostrano l’infondatezza del primo motivo di appello e la correttezza dell’interpretazione del dato normativo seguita dal Giudice di prime cure.</h:div><h:div>3.1 Con il secondo motivo, l’appellante censura la decisione impugnata proponendo un’interpretazione sistematica e teleologica della disciplina contenuta nella novella regionale, secondo la quale la limitazione alla potestà di pianificazione dei comuni liguri non attingerebbe le varianti “<corsivo>riduttive</corsivo>” del consumo di risorse paesistico-ambientali e quelle precauzionali rispetto a pregiudizi ambientali. A tale conclusione condurrebbero i principi informatori della pianificazione scolpiti nell’art. 2 della legge regionale n. 36 del 1997, come il canone del minimo consumo di risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili, i principi di matrice europea di precauzione ed azione preventiva, nonché il principio di interpretazione costituzionalmente orientata che imporrebbe di accedere ad una lettura restrittiva della novella regionale, nel senso che essa incide sulle potestà comunali di pianificazione, ma non le annulla e svuota completamente.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, sulla base della suggerita lettura del dato normativo il T.A.R. avrebbe dovuto accertare la piena legittimità della variante impugnata dall’appellato, in quanto variante riduttiva della potestà edificatoria del titolare del diritto dominicale ed avente finalità di riduzione del consumo del suolo e di tutela del paesaggio. </h:div><h:div>3.2 In primo luogo, non appare corretto il riferimento dell’appellante ai principi informatori della pianificazione quali recepiti nell’art. 2 della legge urbanistica regionale della Liguria, in quanto in seguito alla novella introdotta con la l.r. 18 novembre 2016, n. 29, la lettera a) del comma 3 del citato art. 2 è stata modificata, eliminando ogni richiamo al canone del “<corsivo>minimo consumo di risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili</corsivo>”, sostituito con il principio “<corsivo>della conservazione e della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche disponibili</corsivo>”.  </h:div><h:div>3.3 In secondo luogo, l’appellante, articolando il motivo in esame, patrocina una interpretazione “<corsivo>creativa</corsivo>” degli artt. 47-bis e 47-ter, introducendo una distinzione, sul piano degli effetti prodotti, tra varianti riduttive del consumo di risorse paesistico-ambientali e, pertanto, legittime e varianti ampliative della potestà edificatorie dei privati, come tali vietate dalla norma regionale. Ma di questa distinzione non vi è traccia nella lettera degli articoli di legge citati, ed anzi essa sembra difficilmente coniugabile con la già evidenziata <corsivo>ratio</corsivo> acceleratoria della novella legislativa.</h:div><h:div>3.4 Sebbene per giurisprudenza costante, anche della Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2016, n. 3233), l’art. 12 delle Preleggi, laddove stabilisce che nell’applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del Legislatore, non privilegia il criterio letterale ma pone un dualismo tra lettera e spirito o <corsivo>ratio</corsivo> della norma, non può certamente consentirsi all’interprete di pervenire ad una correzione della disposizione normativa nel significato tecnico delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che, in assenza di correzione, la disposizione non coglierebbe le finalità per le quali è stata forgiata (cfr. Cass. 4 ottobre 2018, n. 24265; Id. 14 ottobre 2006, n. 20808).</h:div><h:div>E proprio questo sembra essere il tentativo dell’appellante nel caso di specie, giacché:</h:div><h:div>- la lettera degli artt. 47-bis e 47-ter, come si è evidenziato, limita la potestà di pianificazione dei comuni, senza distinguere sul piano oggettivo tra varianti riduttive e varianti ampliative del consumo di territorio e paesaggio;</h:div><h:div>- la <corsivo>ratio </corsivo>dei citati articoli non è quella di ridurre il consumo di territorio o paesaggio, bensì di indurre i comuni a dotarsi quanto prima dei nuovi strumenti urbanistici territoriali (P.U.C.);</h:div><h:div>- i principi informatori della pianificazione regionale ligure, come enunciati nell’art. 2 della legge n. 36 del 1997, non possono integrare e correggere l’ambito applicativo degli artt. 47-bis e 47-ter nel senso patrocinato dall’appellante, in quanto essi “<corsivo>ispirano</corsivo>” la pianificazione territoriale (cfr. art. 2, comma 3), pertanto di essi dovrà anzitutto tenersi conto in sede di predisposizione dei nuovi P.U.C. di cui all’art. 5 della citata legge urbanistica regionale.</h:div><h:div>3.4 Anche il secondo motivo si palesa pertanto infondato.</h:div><h:div>4.1 Con il terzo ed ultimo motivo, proposto in via subordinata per l’ipotesi di reiezione dei primi due motivi, il Comune appellante eccepisce l’incostituzionalità degli artt. 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36 del 1997 per violazione delle norme e dei principi in materia di prerogative pianificatorie comunali, di violazione del canone di sussidiarietà verticale di cui agli artt. 5 e 118 della Costituzione e di violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazioni.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione dell’appellante, la questione sarebbe del tutto analoga a quella già delibata positivamente dalla Sezione con la sentenza non definitiva n. 5711 del 4 dicembre 2017, che ha devoluto alla Corte costituzionale la verifica di costituzionalità, tra l’altro, dell’art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale Lombardia n. 31 del 2014.</h:div><h:div>In pendenza del giudizio di appello, l’appellante, in data 5 settembre 2019, ha prodotto la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 22 luglio 2019, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della l.r. Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (<corsivo>Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e per la riqualificazione del suolo degradato</corsivo>), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante “<corsivo>Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31</corsivo>”, nella parte in cui non consente ai comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente. </h:div><h:div>4.2 Lo scrutinio dell’eccezione di incostituzionalità proposta dall’appellante deve necessariamente prendere le mosse dall’esame della pronuncia della Consulta n. 179 del 2019, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della l.r. Lombardia 28 novembre 2014, n. 31, per violazione del combinato disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., relativamente alla competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali, e degli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., con riguardo al principio di sussidiarietà verticale.</h:div><h:div>Con la predetta norma regionale lombarda dichiarata incostituzionale, era stata introdotta una disciplina transitoria nel periodo occorrente alla integrazione dei contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR) e al successivo adeguamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei Piani di Governo del Territorio (PGT), per rendere i citati piani coerenti con i nuovi principi in materia di governo del territorio e di riduzione del consumo di suolo e di paesaggio introdotti dalla l.r. Lombardia n. 31 del 2014. In particolare, dopo aver precisato che “<corsivo>successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni adeguano, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni della presente legge</corsivo>” (art. 5, comma 3), la legge regionale lombarda stabiliva che “<corsivo>Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente</corsivo>” (art. 5, comma 4, ultimo periodo).</h:div><h:div>In sintesi, la legge regionale lombarda aveva introdotto un divieto di <corsivo>ius variandi</corsivo> in relazione ai contenuti edificatori del documento di piano sino alla conclusione del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici regionale, provinciali e comunali ai principi introdotti dalla medesima legge. Tale divieto, come sottolineato dalla Consulta, era stato “<corsivo>effettivamente declinato secondo due distinte scadenze temporali: la prima prevista dal comma 6 assegnando ai privati il termine di trenta mesi per la presentazione delle istanze di attuazione del programma edificatorio; la seconda stabilita dal comma 9 per le ipotesi di cui a) entro il termine di trenta mesi non siano stati presentati progetti da parte dei soggetti interessati alla realizzazione di un piano attuativo ovvero b) se presentati, non sia stata stipulata la relativa convenzione entro dodici mesi dall’approvazione. Anche in queste ultime due ipotesi, comunque, il Comune è vincolato al vigente documento di piano sino all’esito del procedimento di adeguamento di cui al comma 3</corsivo>” (cfr. C. Cost. n. 179 del 2019, 12.2). </h:div><h:div>4.3 Prendendo le mosse dal principio secondo cui la competenza concorrente in materia di governo del territorio abilita fisiologicamente la legislazione regionale a intervenire nell’ambito di disciplina della pianificazione urbanistica, la Consulta afferma che, nel rispetto dell’autonomia dei comuni nella materia urbanistica (riconosciuta dall’art. 14, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010), è richiesto uno scrutinio particolarmente rigoroso laddove “<corsivo>la normativa regionale non si limiti a conformare, mediante previsioni normative alle quali i Comuni sono tenuti a uniformarsi, le previsioni urbanistiche nell’esercizio della competenza concorrente in tema di governo del territorio, quanto piuttosto comprima l’esercizio stesso della potestà pianificatoria, come nel caso di specie, paralizzandola per un periodo temporale</corsivo>” (cfr. C. cost. n. 179 del 2019, 12.5). In tali casi, costatato che “<corsivo>il punto di equilibrio tra regionalismo e municipalismo non sia stato risolto una volta per tutte dal riformato impianto del Titolo V della Costituzione</corsivo>”, secondo la Consulta il giudizio di verifica della legittimità costituzionale dell’intervento regionale non passa tanto su di una valutazione in astratto, quanto sulla valutazione in concreto in ordine all’esistenza di esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare le disposizioni legislative limitative delle funzioni già assegnate agli enti locali. Segnatamente, occorrerà valutare, nell’ambito di una funzione riconosciuta come fondamentale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., “<corsivo>quanto la legge regionale toglie all’autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la dispone</corsivo>”. Si tratta di un giudizio di proporzionalità, da svolgersi “<corsivo>dapprima in astratto sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale, successivamente in concreto con riguardo alla necessità, alla adeguatezza ed al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti</corsivo>” (cfr. C. Cost. n. 179 del 2019, 12.5). </h:div><h:div>4.4 All’esito del giudizio di proporzionalità compiuto in astratto, la Corte enuncia il principio che il livello di intervento regionale “<corsivo>è strutturalmente quello più efficace a contrastare il fenomeno del consumo di suolo, perché in grado di porre limiti ab externo e generali alla pianificazione urbanistica locale”</corsivo>, di talché “<corsivo>lo scopo perseguito dal legislatore regionale rientra, senza dubbio, nell’ambito del legittimo esercizio della competenza regionale e di per sé appare compatibile con la pianificazione urbanistica locale</corsivo>”.</h:div><h:div>Passando al giudizio di proporzionalità compiuto in concreto, la Corte evidenzia che il divieto di <corsivo>ius variandi</corsivo>, come introdotto dalla norma regionale lombarda, da un lato, paralizza la potestà di pianificazione comunale anche quando i comuni intendessero esercitarla nella stessa direzione dei principi di coordinamento enunciati dal legislatore regionale, dall’altro non reca alcun termine certo e congruo per limitarne l’effetto, giacché - in ultima analisi - rimette la delimitazione del periodo di sottrazione della potestà di pianificazione comunale alla discrezionalità della regione nell’approvare l’adeguamento al Piano Territoriale Regionale.  </h:div><h:div>Di qui la conclusione che “<corsivo>la norma impugnata non supera, ai sensi del legittimo esercizio del principio di sussidiarietà verticale, il test di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all’autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell’autonomia comunale</corsivo>” (cfr. C. Cost. n. 179 del 2019, 12.7).</h:div><h:div>4.5 Facendo applicazione dei suesposti principi enunciati dal Giudice delle leggi all’odierno gravame, l’eccezione di legittimità costituzionale proposta dall’appellante si palesa manifestamente infondata.</h:div><h:div>Ed invero, la norma contenuta negli artt. 47-bis e 47-ter della l.r. Liguria n. 36 del 1997 introduce, fino all’approvazione dei nuovi P.U.C., un divieto di <corsivo>ius variandi</corsivo> per i comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio, disciplinando specifiche e ben limitate ipotesi derogatorie. Tale limitazione alla potestà di pianificazione dei comuni liguri, come già sopra evidenziato, trova <corsivo>ratio </corsivo>nell’esigenza avvertita dal legislatore regionale di accelerare il processo di sostituzione dei vecchi strumenti urbanistici territoriali con i nuovi modelli di pianificazione (P.U.C.), da predisporsi a cura dei comuni in attuazione degli innovativi principi informatori scolpiti negli artt. 2 e 5 della citata legge urbanistica regionale. Si tratta di uno scopo pienamente legittimo alla luce delle funzioni di programmazione e di coordinamento spettanti alla regione nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.</h:div><h:div>Focalizzando l’attenzione sul profilo della durata della predetta sottrazione di <corsivo>potestas variandi</corsivo>, rilevante per il giudizio di proporzionalità “in concreto” nei termini indicati dalla Consulta, la norma contenuta negli artt. 47-bis e 47-ter paralizza lo <corsivo>ius variandi</corsivo> dei comuni “<corsivo>fino all’approvazione del PUC</corsivo>”, cosi introducendo un termine finale di efficacia della misura che dipende in larga parte dalle scelte di ciascun comune. Ne discende che, a differenza della norma regionale lombarda dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 179 del 2019 – che faceva dipendere l’efficacia della limitazione della potestà comunale di pianificazione anzitutto dalla scelta regionale di approvare o meno il nuovo Piano Territoriale Regionale – la norma della l.r. n. 36 del 1997, al contrario, rimette sostanzialmente a ciascun comune interessato di predisporre ed adottare il nuovo P.U.C. e, per tale via, di determinare la cessazione dell’efficacia della misura limitativa. In sintesi, mentre nel caso della norma regionale lombarda, veniva rimesso integralmente alla potestà regionale di allungare illimitatamente il termine di durata della compressione della potestà di pianificazione dei comuni, senza che nulla questi ultimi potessero fare per disinnescare la disposizione transitoria, la norma regionale ligure attribuisce proprio ai singoli comuni la responsabilità di far cessare l’efficacia del divieto di <corsivo>ius variandi</corsivo>, adottando i nuovi strumenti urbanistici comunali previsti dall’art. 5 della l.r. n. 36 del 1997, da sottoporre alla approvazione regionale nei termini previsti dall’art. 38 della medesima legge. </h:div><h:div>L’assenza di margini di discrezionalità in capo alla Regione Liguria con possibili ricadute sul termine di durata della misura limitativa transitoria, ed anzi l’aver rimesso la cessazione della misura ad una scelta di ogni singolo comune avente uno strumento generale di pianificazione ultradecennale, evidenzia come nella specie i comuni non sono soggetti passivi di una valutazione rimessa al livello di governo superiore, bensì principali responsabili dell’ambito temporale di applicazione della disposizione.</h:div><h:div>Ne consegue, secondo le direttrici indicate dalla Consulta con la sentenza n. 179 del 2019, lo scrutinio positivo in termini di piena proporzionalità della misura rispetto al tipo di interessi coinvolti ed alle finalità perseguite dalla legge regionale in esame. </h:div><h:div>4.6 In conclusione, l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36 del 1997, come formulata con il terzo motivo di appello, si palesa manifestamente infondata.</h:div><h:div>5. L’accertata infondatezza di tutti i motivi di appello, impone la reiezione del gravame.</h:div><h:div>6. Per la natura delle questioni esaminate e per la loro sostanziale novità, le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Alessandra Bovi</h:div><h:div>Giuseppe Chine'</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>