<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180739920200109091823020" descrizione="legge equo canone beni commerciali" gruppo="20180739920200109091823020" modifica="1/17/2020 11:52:52 AM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="07399"/><fascicolo anno="2020" n="00433"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180739920200109091823020.xml</file><wordfile>20180739920200109091823020.docm</wordfile><ricorso NRG="201807399">201807399\201807399.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2018\201807399\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>17/01/2020 11:52:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Bottiglieri</firma><data>11/01/2020 15:08:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. 548/2018, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 7399 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Vitali Bruno s.r.l., già Vitali Bruno di Pignotti Maria Gioconda &amp; C s.n.c., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Rufo Clerici e Fabio Antonio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Di Concetto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del 17 ottobre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Giulio Rufo Clerici e Livia Ranuzzi, su delega dell’avv. Marina Di Concetto;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso e motivi aggiunti proposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche la società appellante, all’epoca dei fatti esercente dal 1987 attività stagionale di somministrazione di alimenti e di bevande sotto l’insegna “Pino Bar” in un immobile soggetto a vincolo monumentale e paesaggistico di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto sito in Viale Bruno Buozzi, impugnava gli atti (deliberazione giuntale n. 180/2017; ordinanza dirigenziale n. 869/2017; determinazione dirigenziale n. 1747/2017) con cui l’Amministrazione comunale si era determinata ad acquisire l’immobile dopo la scadenza, avvenuta il 30 aprile 2017, del contratto di locazione novennale del bene sottoscritto tra le parti l’11 giugno 2008, per sottoporlo a lavori di adeguamento igienico sanitario e affidarlo in concessione attraverso procedura di evidenza pubblica. Alla domanda di annullamento era aggiunta quella di condanna del Comune al risarcimento del danno.</h:div><h:div>L’adito Tribunale, con sentenza n. 548/2018 della sezione prima, respingeva tutte le domande demolitorie e risarcitorie formulate nel ricorso e dichiarava improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti, compensando le spese di giudizio.</h:div><h:div>Il primo giudice, in estrema sintesi:</h:div><h:div>- rilevava che la questione del tacito rinnovo del contratto di locazione dell’immobile per omessa tempestiva disdetta <corsivo>ex</corsivo> art. 29 della l. n. 392/1978 avrebbe dovuto essere proposta innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria; la esaminava tuttavia, in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. amm., per verificare la legittimità dell’ordinanza di sgombero dell’immobile e riacquisizione materiale dello stesso, escludendo la tacita rinnovazione del contratto;</h:div><h:div>- riteneva che, ai fini della legittima adozione della delibera giuntale n. 180/2017, approvativa di un mero progetto di fattibilità dei lavori da eseguire sull’immobile, non era necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 21, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, peraltro successivamente rilasciata dalla competente Soprintendenza con il parere n. 20350 del 17 novembre 2017;</h:div><h:div>- respingeva la censura di disparità di trattamento, non rinvenendo situazioni identiche a quella oggetto di esame, diversamente e più favorevolmente regolate dall’amministrazione;</h:div><h:div>- escludeva che l’ordinanza dirigenziale n. 869/2017 di intimazione alla riconsegna del bene fosse illegittima in via derivata;</h:div><h:div>- respingeva anche le censure svolte avverso l’inserimento dell’immobile nel patrimonio comunale indisponibile, per la mancata impugnazione del relativo inventario e stante la sussistenza dei presupposti sostanziali per siffatta qualificazione;</h:div><h:div>- riteneva ancora legittimo il ricorso da parte dell’amministrazione all’esercizio dei poteri pubblicistici previsti dall’art. 823, comma 2 Cod. civ. per la riacquisizione del bene, escludendo sia la rilevanza del mancato pagamento de<corsivo/>ll’indennità per perdita dell’avviamento, essendo il contratto di locazione giunto alla sua naturale scadenza senza possibilità di rinnovo, sia la sussistenza dell’eccepito difetto di motivazione dell’ordine stesso;</h:div><h:div>- riteneva infine improcedibili per carenza di interesse i motivi aggiunti proposti contro la determinazione dirigenziale n. 1747/2017, con cui era stato approvato il progetto dei lavori e impegnato le relative somme, rilevandone in ogni caso in parte la ripetitività (rispetto a quelli già esaminati), in parte la tardività.</h:div><h:div>Avverso tale sentenza la società ha proposto appello, chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 1) Sulla deliberazione giuntale n. 180/2017: A) Violazione di legge, artt. 28, 29 e 79 l. 392/1978, artt. 1418, 1419, 1421 Cod. civ., contraddittorietà del ragionamento logico e delle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, natura incidentale e non sommaria delle valutazioni demandate al giudice amministrativo; B) Eccesso di potere e disparità di trattamento nella gestione di immobili in situazione equipollente, mancanza di rituale contestazione sul punto da parte della pubblica amministrazione, con conseguente violazione da parte del primo giudice dell’art. 64, comma 2 Cod. proc. amm., in ogni caso, incongruità delle motivazioni addotte nella sentenza impugnata; 2) Sull’ordinanza dirigenziale n. 869/2017: C) Persistente illegittimità derivata per i motivi dianzi esposti e disattesi dal giudice di primo grado; D) Violazione di legge, art. 823 Cod. civ., insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado; E) Sull’inventario del patrimonio indisponibile comunale, e<corsivo>rror in iudicando</corsivo>, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, sussistenza dell’interesse a ricorrere; F) Violazione di legge, art. 34 l. 392/1978 ed eccesso di potere, motivazione apparente e violazione dell’art. 64, comma 2 Cod. proc. amm.; G) Violazione di legge e omessa motivazione, art. 3 l. 241/1990; 3) Sulla determinazione dirigenziale n. 1747/2017: H) Violazione di legge, art. 29 l. 392/1978 nonché artt. 1418 ss. Cod. civ., contraddittorietà e illogicità della sentenza; I) Violazione di legge, art. 97 Cost. e artt. 1 e 3 l. 241/1990, Omessa e contraddittoria pronuncia della sentenza di primo grado; J) Violazione dell’art. 826 Cod. civ., eccesso e sviamento di potere, omessa pronuncia da parte del Tar; K) Violazione dell’art. 21-<corsivo>septies</corsivo> l. 241/1990 e del <corsivo>decisum </corsivo>cautelare, omessa pronuncia del giudice di primo grado; L) Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla ditta Vitali.</h:div><h:div>E’ stata anche riproposta la domanda risarcitoria indicando le somme asseritamente spettanti a tale titolo.</h:div><h:div>Il Comune di San Benedetto del Tronto si è costituito in resistenza, concludendo per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Le parti hanno affidato lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive ad apposite memorie, dalle quali è emerso, per un verso, che il Comune di San Benedetto del Tronto ha perfezionato lo sgombero e la ristrutturazione dell’immobile, ha avviato e concluso la procedura di evidenza pubblica per la concessione dell’immobile, e, per altro verso, che l’appellante non ha partecipato alla procedura di gara, impugnandone tutti gli atti innanzi al Tar Marche (ricorso n.r.g. 196/2019).</h:div><h:div>Con ordinanza n. 4982/2018 la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata nell’atto di appello.</h:div><h:div>La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo> Con il primo motivo la società appellante sostiene che ai sensi dell’art. 29 della l. 27 luglio 1978, n. 392, <corsivo/>per gli immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione, il locatore, al fine di evitare l’automatica rinnovazione del contratto alla prima scadenza prevista dal precedente art. 28, deve manifestare a pena di decadenza la propria volontà di conseguire la disponibilità dell’immobile almeno 12 mesi prima della scadenza, specificando, a pena di nullità, le relative ragioni tra quelle tassativamente indicate.</h:div><h:div>Nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto e conseguentemente il contratto di affitto novennale dell’immobile per cui è causa, sottoscritto l’11 giugno 2008, con il Comune di San Benedetto del Tronto, giunto a scadenza il 30 aprile 2017, si sarebbe automaticamente rinnovato per un ulteriore pari periodo, con conseguente illegittimità degli atti gravati, inopinatamente non riscontrata dai primi giudici in ragione dell’erroneo accertamento incidentale <corsivo>ex</corsivo> art. 8 Cod, proc. amm..</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div><corsivo>1.1.</corsivo>
				<corsivo/>Il meccanismo di cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, c.d. “legge sull’equo canone”, accorda al conduttore degli immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione una tutela privilegiata, a effetto legale, in termini di durata del rapporto locatizio (Cass., Sez. un., 16 maggio 2013, n. 11830); si tratta di una disciplina che trova pacificamente applicazione anche ai contratti di locazione di cui è parte la pubblica amministrazione, sia in qualità di proprietaria (Cass. Civ., III, 13 dicembre 2000, n. 15752), sia in veste di conduttore degli immobili destinati agli specifici usi di cui all’art. 42 della stessa legge n. 392 del 1978 (Cass. civ., III, 24 luglio 2007, n. 163219), come del resto si ricava dal testo dell’art 29, comma 1, lett. b, (secondo cui il diniego del locatore della rinnovazione del contratto alla prima scadenza può essere motivato “<corsivo>se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico</corsivo>” dall’esercizio “<corsivo>di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali</corsivo>” e dell’art. 42 (a mente del quale ai “<corsivo>contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori</corsivo>” si applica “<corsivo>il preavviso per il rilascio di cui all’articolo 28</corsivo>”).</h:div><h:div>E’ stato rilevato che il rinnovo tacito non richiede alcuna espressa previsione nel contratto originario, trattandosi non di una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione bensì, come detto, di un effetto derivante direttamente dalla legge (Cass. civ., III, 20 marzo 2017, n. 7040), così superandosi il problema relativo al fatto che la volontà dell’amministrazione pubblica deve sempre manifestarsi con la forma scritta .</h:div><h:div><corsivo>1.2.</corsivo> Ciò premesso, si osserva che la peculiarità della fattispecie in esame è data dal fatto che il contratto di locazione stipulato tra l’amministrazione comunale e la società appellante non si è limitato a tacere in ordine all’applicazione del meccanismo di tutela sopra indicato (rinnovo tacito), bensì ha espressamente escluso qualsiasi ipotesi di rinnovo contrattuale mediante di una apposita clausola prevedente che “le parti concordano che in ogni caso non esiste alcun obbligo di rinnovazione del contratto” (art. 1, comma 2). </h:div><h:div>Sennonché tale clausola non è né casuale, né di stile.</h:div><h:div>Essa esprime infatti un preciso intendimento contrattuale riconnesso alla specifica genesi della locazione, che origina nella transazione sottoscritta il 14 aprile 2008 tra le stesse parti, su iniziativa dell’appellante, per comporre la lite giudiziale avviata dall’amministrazione per riacquisire quello stesso immobile occupato <corsivo>sine titulo</corsivo> dall’appellante medesimo, lite che si era conclusa con la sentenza n. 164/2006 del Tribunale civile di Ascoli Piceno, che l’aveva condannata all’immediato rilascio del bene libero da persone e da cose.</h:div><h:div>Con l’atto di transazione la società appellante ha riconosciuto la proprietà esclusiva del Comune dell’immobile, con l’annesso chiosco ed il Comune è stato immesso nel possesso materiale del bene; di contro il Comune ha accettato la restituzione, rinunciando a eseguire la demolizione del chiosco prevista dalla predetta sentenza, e si è obbligato a concedere in locazione all’appellante l’immobile, adeguato e messo a norma per la destinazione a bar a cura e spese della stessa appellante, per la durata di 9 anni a decorrere dal 1° maggio 2008, al previsto canone di locazione annuo, ai sensi della l. 393/1978; le parti si sono anche impegnate a redigere separatamente il contratto di locazione commerciale nel rispetto delle condizioni della transazione.</h:div><h:div>Nel contratto di locazione, in cui l’atto di transazione è stato ampiamente e puntualmente richiamato nelle premesse, le parti hanno concordato espressamente l’inesistenza di “alcun obbligo di rinnovazione del contratto” (art. 1, comma 2), richiamando le disposizioni di cui alla legge n. 392/1978 solo “per quanto non previsto dal presente contratto” (art. 9). </h:div><h:div>Si è in tal modo determinato un collegamento tra i due negozi contratti (transazione e locazione) che, pur non escludendo l’autonomia causale e strutturale di ciascuno di essi, rende manifesto lo scopo unitario perseguito, con un unico regolamento dei reciproci interessi, di comporre ogni controversia attuale e futura tra le parti, il che giustifica anche la clausola espressa che esclude ogni rinnovo del contratto alla sua scadenza ed esclude che il Comune fosse tenuto a manifestare motivando, secondo le previsioni di cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 393/1978, il proprio intendimento di non rinnovare il contratto di locazione alla sua scadenza per acquisire la disponibilità dell’immobile. </h:div><h:div>Né giova alla tesi dell’appellante rilevare che la transazione ha espressamente richiamato la l. n. 392/1978, atteso che trattasi di un riferimento generico, che è stato poi puntualmente precisato e ricondotto dal contratto di locazione solo a quanto non espressamente regolato dal contratto stesso. </h:div><h:div>La conclusione non muta riguardando la questione sotto il profilo (funzionale) dell’interesse alla stabilità delle attività economiche a cui presidio è posta la tutela di cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 393/1978 (Cons. Stato, IV, 30 settembre 2013, n. 4863).</h:div><h:div>Infatti, una volta che l’ente pubblico si sia determinato a porre fine in via transattiva a una lite con il privato avente a oggetto un proprio immobile indisponibile, e abbia solo per tale motivo stipulato con il medesimo, in via straordinaria, cioè in assenza di qualsiasi procedura di evidenza pubblica, un contratto di locazione del bene, tale interesse non può costituire un ostacolo a che l’ente ne riacquisti la disponibilità materiale e giuridica alla scadenza ivi convenuta in via ultimativa per ricondurre il bene alla gestione ordinaria, pena l’azzeramento del valore della corrispettività che la transazione specificamente garantisce a ciascuna delle parti mediante le reciproche concessioni che ne costituiscono il contenuto tipico, e che nella specie è rappresentata, dal lato del Comune, nella data fissa posta all’atto di trasformazione della precedente occupazione abusiva dell’immobile in un valido titolo di detenzione del bene.</h:div><h:div>Va pertanto escluso che nella specie possano venire in rilievo le presunte violazioni delle norme inderogabili di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 393/1978 ovvero l’automatica integrazione del contratto di locazione con le relative previsioni o ancora la nullità della clausola (il predetto art. 1, comma 2) con cui la parte abbia eventualmente rinunziato alla prosecuzione del rapporto di locazione anteriormente alla prima scadenza: ipotesi che si giustificano nella previsione legislativa per la tutela della parte debole e non possono trovare ingresso nella fattispecie in esame proprio per effetto del collegamento negoziale cui si è accennato in precedenza e che esclude che si sia in presenza di un contratto di locazione “puro”.</h:div><h:div>Del resto proprio quel collegamento negoziale evidenzia, sotto altro concorrente profilo, che le tesi dell’appellante si configurano come una macroscopica ipotesi di abuso del diritto, giacché egli invoca norme per sottrarsi al regolamento di interessi che egli stesso ha provocato e che ha liberamente negoziato con l’atto transattivo. </h:div><h:div><corsivo>1.3.</corsivo> Correttamente, pertanto, il primo giudice ha escluso la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ritenendo, nella sintesi che ne ha fatto l’appellante, che “<corsivo>la locazione in discussione rappresenterebbe (null’altro che) una prestazione esecutiva di un accordo transattivo</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue l’irrilevanza di ogni questione, pure introdotta nel motivo in esame, relativa sia alla tempestività che alla conformità all’art. 29 della legge 392 del 1978 della comunicazione inviata dal Comune  il 31 maggio 2016 per rappresentare l’intendimento di ritenere risolto il contratto alla sua naturale scadenza, al fine di procedere alla successiva locazione del bene secondo il regolamento comunale in tema di gestione del proprio patrimonio immobiliare, sia alla mancata individuazione da parte del Comune di una utilizzazione alternativa dell’immobile; così come sono prive di qualsiasi fondamento le argomentazioni con cui l’appellante afferma che il primo giudice avrebbe ritenuto satisfattiva la predetta comunicazione 31 maggio 2016, implicitamente riconoscendo l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 29 della l. 393/1978, o comunque non si sarebbe soffermato sui contenuti e sulle modalità della stessa, incorrendo in tal modo la decisione incidentale nel vizio di sommarietà: la sentenza infatti non menziona mai tale comunicazione ed è inoltre chiara nell’affermare, come del resto riconosce lo stesso appellante in altra parte del motivo in esame, che il Comune non era tenuto a soddisfare l’obbligo di ribadire il diniego al rinnovo, già chiaramente espresso in sede di stipula del contratto di locazione. Non rileva in contrario che il primo giudice abbia affermato anche che l’art. 1, comma 2 del contratto non fosse da ritenersi nullo per violazione di norme imperative, in quanto coerente con l’ipotesi di diniego di rinnovazione cui al già citato art. 29, comma 1, lett. b) della l. n. 392/1978, valutazione resa al solo fine di evidenziare la piena operatività della previsione contrattuale.   </h:div><h:div><corsivo>1.4.</corsivo> Il primo motivo va pertanto respinto.</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> Il secondo motivo lamenta l’erroneità della sentenza che ha respinto la censura di disparità di trattamento formulata in primo grado.</h:div><h:div><corsivo>2.1.</corsivo> Si osserva sul punto che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, “<corsivo>in caso di presunta contradditoria valutazione di situazioni limitrofe e conseguente disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento legittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione, in quanto il relativo vizio di eccesso di potere è configurabile solo in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, né tale vizio può essere dedotto quando viene rivendicata l'eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo</corsivo>” (da ultimo, Cons. Stato, VI, 30 maggio 2018, n. 3249).</h:div><h:div>Il vizio di disparità di trattamento richiede quindi l’assoluta identità tra le fattispecie poste in comparazione, condizione non sussiste nel caso in esame.</h:div><h:div><corsivo>2.2.</corsivo> L’elemento di comparazione alla determinazione dell’amministrazione di far valere la scadenza del contratto di locazione dell’immobile di cui si discute per avviare la procedura di affidamento in concessione nella forma dell’evidenza pubblica è individuato dall’appellante nel provvedimento n. 148 dell’8 agosto 2017, con cui la medesima amministrazione ha deliberato l’assegnazione temporanea in concessione d’uso di altri beni comunali acquisiti mediante procedure di federalismo amministrativo non oltre il 31 dicembre 2018 a favore dei soggetti pubblici e privati, già occupanti.</h:div><h:div>Senonchè diversamente da quanto rappresentato dall’appellante, si tratta di situazioni molto diverse tra di loro, che giustificano ampiamente una differente regolazione, non essendo sufficiente, come pretenderebbe l’appellante, che tutti tali beni, perché collocati nella stessa zona e in quanto appartenenti alla medesima amministrazione, non avrebbero potuto essere sottoposti a regimi diversificati: è sufficiente a rendere diversa la situazione dell’immobile di cui si tratta proprio il fatto di essere stato oggetto di un precedente atto transattivo, la cui concreta attuazione è stata affidata ad un successivo e collegato contratto di locazione; del resto non è indicata dall’appellante alcuna idonea ragione che potrebbe giustificare la sottoposizione del bene in questione ad un sistema di gestione diverso da quello delle generalità dei beni pubblici, secondo la categoria di appartenenza (laddove l’atto in comparazione concerne più immobili, in cui gli occupanti svolgono “attività di vario genere”, ed oggetto di “molteplici problematiche relative alle procedure e agli aspetti amministrativi, giuridici ed economici”, il che rende non irragionevole la previsione di un regime transitorio nelle more della risoluzione delle relative questioni).</h:div><h:div>E’ infine completamente destituita di fondamento la pretesa dell’appellante secondo cui, non avendo il Comune contestato l’asserita identità di situazioni (non sussistente, come rilevato in precedenza), il primo giudice avrebbe dovuto valutarlo come “fatto pacifico” <corsivo>ex</corsivo> art. 64, comma 2 Cod. proc. amm.: infatti, anche non volendo considerare che, sul punto, vengono in rilievo non “fatti”, nei sensi di cui al citato art. 64, comma 2, bensì la loro qualificazione in termini identitari o meno, deve rammentarsi che nell’azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo grava sull’interessato, quantomeno, l’onere del c.d. “principio della prova” (Cons. Stato, IV, 26 aprile 2019, n. 2672; 29 gennaio 2018, n. 574), sicchè correttamente il tribunale ha rilevato che non erano forniti adeguati elementi di prova circa l’identità delle fattispecie comparate.</h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> Le considerazioni svolte (riferite alla delibera giuntale n. 180/2017) comportano la reiezione anche del terzo motivo, con cui l’appellante ha sostenuto che l’ordinanza dirigenziale n. 869/2017 fosse affetta in via derivata dagli stessi vizi della delibera n. 180/2017.</h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> Il quarto e il quinto motivo possono essere congiuntamente esaminati, riguardando entrambi la parte della sentenza che ha ritenuto legittimo il ricorso dell’Amministrazione ai poteri di autotutela sul bene, perché appartenente al patrimonio indisponibile comunale, come da relativo inventario.</h:div><h:div><corsivo>4.1.</corsivo> L’appellante sostiene invero con il quarto motivo che il primo giudice non avrebbe potuto confermare tale qualificazione, stante l’inesistenza di uno dei due requisiti che, secondo  consolidata giurisprudenza, legittimano l’inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile comunale [manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio, nonché (congiuntamente) l’effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio (Cons. Stato, VI, 29 agosto 2019, n. 5934; IV, 30 gennaio 2019, n. 513; Cass. Civ., Sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019; 28 giugno 2006, n. 14685)]; evidenzia al riguardo che l’immobile per cui è causa, come accertato anche dalla sentenza gravata, è da sempre adibito a pubblico esercizio per la somministrazione di elementi e bevande.</h:div><h:div>La doglianza non è fondata. </h:div><h:div>Il chiosco in parola è posto sulla superficie della pineta pubblica adiacente il lungomare Buozzi del Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente, come illustra la delibera n. 180/2017, “all’interno del comparto di verde pubblico di quartiere costituente la zona centrale della città (isola pedonale)”, collocandosi “a servizio di un’ampia area di verde pubblico attrezzato e con essa strettamente connesso”.</h:div><h:div>Correttamente, pertanto, il primo giudice ha rilevato che l’utilizzo del bene per il pubblico esercizio di cui sopra non rende recessiva la sua destinazione a uno scopo di pubblico interesse, stante il suo evidente collegamento con la fruibilità dell’area a verde.</h:div><h:div><corsivo>4.2.</corsivo> Non è poi condivisibile l’affermazione dell’appellante di cui al quinto motivo secondo cui la sentenza gravata avrebbe inammissibilmente considerato una destinazione al pubblico servizio “<corsivo>pro futuro</corsivo>”, laddove la giurisprudenza sottolinea la necessità della sua concreta ed attuale esistenza.</h:div><h:div>E’ vero, infatti, che il primo giudice ha menzionato l’intendimento espresso dall’Amministrazione comunale con gli atti gravati di avviare “<corsivo>un più ampio progetto di realizzazione e attuazione del predetto comparto di verde pubblico di quartiere</corsivo>”; tuttavia, poiché la destinazione pubblicistica deriva direttamente dalla specifica localizzazione del chiosco nell’area sopra descritta, l’intendimento di migliorare la sistemazione complessiva dell’area non si traduce nell’accertamento che, prima della realizzazione del previsto miglioramento, il bene non sia posto al servizio del verde pubblico nello stato di fatto in cui esso si trova.</h:div><h:div>Resta infine assorbita ogni doglianza avanzata nel quinto motivo avverso l’evocazione da parte del primo giudice della possibile irritualità dell’impugnativa della qualificazione in esame, in carenza dell’impugnazione dell’atto presupposto (inventario dei beni indisponibili comunali): infatti anche l’eventuale accoglimento di tali doglianze non gioverebbe all’appellante, dal momento che la sentenza gravata ha comunque esaminato l’impugnativa in parola anche nel merito, respingendola con motivazioni come sopra integralmente da confermare.</h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> Con il sesto motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’esecuzione dell’ordine di sgombero non fosse impedito dalla mancata previsione  dell’indennità (che l’art. 34 della più volte richiamata l. n. 392 del 1978 ricollega alla cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili a uso non abitativo che “<corsivo>non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</corsivo>”), sottolineando che la relativa censura, lungi dall’introdurre una domanda di pagamento di quell’indennità, intendeva esclusivamente sottolineare un ulteriore profilo sintomatico della illegittimità dell’atto impugnato ed aggiungendo che la giurisprudenza civile ha riconosciuto per l’ipotesi del mancato pagamento dell’indennità, che afferma qui inveratasi, il diritto del conduttore di ritenere il bene (Cass. Civ., III, 15 novembre 2017, n. 26950; 16 ottobre 2017, n. 24285).</h:div><h:div>Anche tale doglianza è infondata.</h:div><h:div>Il diritto di ritenzione invocato dalla società mal si concilia con il provvedimento adottato in esercizio del potere di autotutela esecutiva <corsivo>ex</corsivo> art. 823, comma 2 Cod. civ., stante il suo carattere pubblicistico/autoritativo, correlato alle caratteristiche dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici che ne possono formare oggetto, per cui risulta corretta l’affermazione del primo giudice in ordine all’inesistenza di ostacoli all’esecuzione dello sgombero del bene, una volta venuto a scadenza, senza possibilità di rinnovo, il termine di locazione.</h:div><h:div><corsivo>6.</corsivo> Va respinto anche il settimo motivo, con cui l’appellante lamenta che il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto della carente motivazione dell’ordinanza di sgombero.</h:div><h:div>E’ sufficiente al riguardo rilevare che il Comune ha in modo completo ed esauriente illustrato i presupposti di fatto e di diritto dell’ordinanza, indicando l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile comunale, la fonte del potere in concreto esercitato (art. 823, secondo comma Cod. civ.) e le sottese ragioni, riferite alla scadenza naturale del contratto di locazione e alla successiva detenzione abusiva dell’immobile da parte della società, alla pregressa intimazione al rilascio rimasta ineseguita, all’inconfigurabilità del rinnovo tacito del contratto e a una diversa qualificazione del bene, all’intendimento di rientrare nella piena disponibilità del bene per le finalità pubblicistiche già indicate nell’atto presupposto (delibera n. 180/2007)..</h:div><h:div>Non è censurabile, come pur sostiene l’appellante, neanche la circostanza che il provvedimento abbia esposto che la società non può vantare alcun titolo sul bene costituito dal chiosco alla luce della già citata sentenza civile n. 164/2006: proprio perché ogni questione in ordine alla proprietà del chiosco è stata superata dai contenuti della transazione, che l’ordinanza pure richiama e che è stata originata dalla sentenza, l’affermazione non è censurabile, né il titolo sul bene in capo alla società può essere rinvenuto nella proroga tacita del contratto di affitto.</h:div><h:div><corsivo>7.</corsivo> Per le considerazioni finora svolte è da respingere anche l’ottavo motivo di gravame, con cui l’appellante ha sostenuto che la determinazione n. 1747/2017, con cui il Comune ha approvato il progetto di adeguamento igienico-sanitario dell’immobile e stanziato la relativa spesa (impugnata con i motivi aggiunti), sarebbe stata affetta dagli stessi vizi degli atti presupposti (condizione che è insussistente).</h:div><h:div><corsivo>8.</corsivo> Non sono rilevabili neanche i vizi denunziati con il nono, decimo e undicesimo mezzo, che vanno pertanto anch’essi respinti. In particolare:</h:div><h:div>- il fatto che l’amministrazione abbia approvato il progetto di cui sopra dando per scontata la cessazione del rapporto locatizio senza tener conto del giudizio pendente in primo grado non viola né il principio di trasparenza,<corsivo>
				</corsivo>né il <corsivo>decisum</corsivo> cautelare e l’art. 21-<corsivo>septies</corsivo> della l. 241/90, atteso che nell’ambito di tale giudizio era stato sospeso solo l’ordine di rilascio dell’immobile (ordinanza cautelare Tar Marche n. 312/2017). Inoltre, l’approvazione in questione è atto del tutto autonomo rispetto all’ordine di sgombero, stante la diversità di oggetto e di effetti dei due provvedimenti, sicchè non può ritenersi che il primo abbia costituito la conferma del secondo;</h:div><h:div>- non vi è alcuna contraddittorietà nel fatto che il primo giudice abbia osservato che parte dei vizi denunziati con i motivi aggiunti erano ripetitivi di quelli avanzati con l’atto introduttivo del giudizio e già negativamente esaminati senza nuovamente riprodurli, essendo palese l’inutilità di siffatta operazione nell’economia del giudizio;</h:div><h:div>- non sussiste il vizio di omessa pronunzia in relazione ai motivi aggiunti dotati di autonomo rilievo. Il primo giudice si è infatti pronunziato sugli stessi, rilevando, oltre che la loro sostanziale ripetitività, la sopravvenuta carenza di interesse e la tardività. Si tratta di conclusioni corrette. La reiezione delle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio si è fondata infatti sull’accertamento che la società non aveva più alcun titolo sul bene e l’interruzione della relazione giuridica tra la società e il bene determina la sopravvenuta carenza di interesse della medesima a contestare la mera approvazione dei lavori già programmati sull’immobile nonché la legittimità dell’impegno contabile delle somme necessarie a realizzarli, restando irrilevante la circostanza, di mero fatto, che essa abbia continuato (per un certo tempo) a occuparlo. E’ parimenti da confermare il giudizio di tardività delle censure prospettanti l’interpretazione da conferire alla già citata sentenza civile n. 164/2006 e la non necessità dei lavori di adeguamento igienico-sanitario dell’immobile, perché proposte solo con i motivi aggiunti e non tempestivamente rispetto alla delibera giuntale n. 180/2007, cui tali questioni afferivano. </h:div><h:div><corsivo>9.</corsivo> La delineata legittimità degli atti impugnati determina la reiezione anche dell’ultimo motivo di appello, con cui è stata riproposta la domande risarcitoria.</h:div><h:div><corsivo>10.</corsivo> In conclusione l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese di giudizio del grado possono essere compensate, stante la particolarità e la complessità della vicenda contenziosa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio del grado.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenio M. Siccardi</h:div><h:div>Anna Bottiglieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>