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   <Provvedimento>
      <meta id="20180728220190816150557553" descrizione="" gruppo="20180728220190816150557553" modifica="8/19/2019 4:56:54 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="07282"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05744"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2018\201807282\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe severini</firma>
            <data>19/08/2019 16:56:54</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>stefano fantini</firma>
            <data>16/08/2019 15:25:28</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>20/08/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
13            <nuova>13</nuova>
            <ereditata>13</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00822/2018, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 7282 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Serricchio Giuseppina, Serricchio Michele, Serricchio Angela Antonia, Serricchio Piera, Serricchio Ettore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Monte Sant'Angelo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, 55; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Sant'Angelo;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Valla Giacomo, Mescia Giuseppe;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1.- I signori Serricchio Giuseppina, Michele, Angela Antonia, Piera ed Ettore, quali eredi della sig.ra Vivabene Mattia, hanno interposto appello nei confronti della sentenza 7 giugno 2018, n. 822 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo il loro ricorso  avverso la deliberazione di G.C. 26 giugno 2015, n. 116, di modifica della precedente delibera di Giunta n. 341 del 2005, riguardante l’estinzione dei rapporti livellari del consorzio “Il Galluccio” e di ulteriori soggetti non aderenti a quest’ultimo, ed i motivi aggiunti avverso la delibera della Commissione Straordinaria n. 39 del 20 ottobre 2015 e la determinazione gestionale del Responsabile del V Settore Agricoltura e Foreste n. 915 in data 16 novembre 2015, che, a chiusura del procedimento di liquidazione del canone di natura enfiteutica, ha addebitato loro l’importo di euro 610.000,00 a titolo di capitale di affrancazione.</h:div>
         <h:div>La dante causa dei ricorrenti era proprietaria del terreno sito in Monte Sant’Angelo, distinto in catasto al Fg. 132, particella 197, dell’estensione di mq. 14.176, su cui insisteva un fabbricato rurale di 200 mq. Tale terreno, incluso nel comparto edificatorio C1/1, oggetto di piano di lottizzazione adottato dal Comune nel 1992 ed approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 186 del 1993, è stato interessato  dal procedimento di espropriazione, con immissione nel possesso avvenuta il 14 dicembre 2001. Tale terreno era di natura allodiale, in quanto affrancato in epoca remota, ma gravato da un livello, e cioè da un canone di natura enfiteutica, dichiarato estinto con deliberazione di G.C. n. 341 del 24 novembre 2005, a seguito di pagamento.</h:div>
         <h:div>Con decreto n. 5 del 6 febbraio 2006 è stata disposta l’espropriazione definitiva dei suoli ed indicata la somma spettante a titolo di indennità di esproprio al netto di affrancazione livello ed uso civico; la sig.ra Vivabene ha proposto opposizione alla stima.</h:div>
         <h:div>In data 18 giugno 2015 è stato rideterminato l’ammontare dell’importo per l’affrancazione in euro 767.511,57, comprensivo di capitale di affrancazione per euro 609.993,28, annualità 2006/2011 non prescritte (per euro 145.750,54) ed interessi sui canoni non prescritti per euro 11.767,75. Dunque con l’impugnato provvedimento di G.C. n. 116 del 26 giugno 2015 è stata modificata, con riferimento alla posizione dei ricorrenti, la delibera di Giunta n. 341 del 24 novembre 2005, che aveva deliberato l’affrancazione del suolo allodiale della sig.ra Vivabene, con corresponsione di un dato corrispettivo, dichiarando estinto il rapporto di livello.</h:div>
         <h:div>2. - Con il ricorso in primo grado  i signori Serricchio hanno impugnato i predetti provvedimenti di rideterminazione, a titolo di integrazione, dell’importo per l’affrancazione dei canoni livellari gravanti sui terreni dei ricorrenti, assumendone l’illegittimità per avere rideterminato in modo unilaterale, in un presunto esercizio di autotutela, l’importo rispetto ad una fattispecie ormai esaurita.</h:div>
         <h:div>3. - La sentenza appellata ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, nell’assunto che la controversia «<corsivo>concerne la rideterminazione -peraltro in modo unilaterale ed abnorme- del quantum debeatur in relazione ad una risalente vicenda di affrancazione di canoni livellari, di natura assimilabile a quelli enfiteutici, costituiti su beni divenuti allodiali (cfr. artt 7 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766); beni già in passato gravati da usi civici, ormai liquidati.  Attiene, dunque, a pretese di carattere meramente patrimoniale non essendo in discussione il suddetto risalente affrancamento, che ha instaurato un rapporto giuridico di tipo paritetico tra le parti</corsivo>».  </h:div>
         <h:div>4.- Con il ricorso in appello  i germani Serricchio hanno dedotto l’erroneità della pronuncia declinatoria di giurisdizione, nell’assunto che i provvedimenti impugnati consistono in un annullamento d’ufficio della delibera di G.C. n. 341 del 2005 che aveva disposto l’affrancazione del loro suolo allodiale; oggetto del giudizio, a loro avviso, non sarebbe dunque la sola misura del canone di affrancazione, ma la legittimità dei provvedimenti che incidono, annullandolo d’ufficio, sull’atto che aveva definito il procedimento di affrancazione, a distanza di bene dieci anni, riaprendo, per l’effetto, un rapporto concessorio estintosi con l’affrancazione. </h:div>
         <h:div>5. - Si è costituito in resistenza il Comune di Monte Sant’Angelo concludendo per la reiezione dell’appello. </h:div>
         <h:div>6. - Nella camera di consiglio del 9 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>7. - L’appello è infondato.</h:div>
         <h:div>Ed invero la delibera di G.C. n. 116 del 26 giugno 2015, gravata in primo grado, ha ad oggetto le “modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 24/11/2005”, concernente l’estinzione dei rapporti livellari, e riguarda la sola congruità del canone di affrancazione dei livelli costituiti sulle particelle di proprietà della sig.ra Mattia Vivabene, senza che sia dunque posto in discussione anche il rapporto livellario tra il Comune e la medesima, dichiarato estinto con la deliberazione n. 341 del 24 novembre 2005.</h:div>
         <h:div>Più precisamente, la deliberazione n. 116 del 2015 ha rilevato che, per quanto attiene all’affrancazione dei canoni di natura enfiteutica gravanti sul fondo della sig.ra Vivabene, quest’ultimo è stato inteso come agricolo ed associato alla qualità di coltura dell’Incolto Produttivo del valore VAM di euro 0,044 mq., per il quale il capitale di affrancazione è stato stimato complessivamente in euro 156,97, comprensivo di interessi; al contrario sarebbe stato necessario parametrarlo all’effettivo valore di mercato del fondo ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1766 del 1927 e della sua utilizzabilità edilizia (che è poi il valore giudizialmente accertato in sede di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio), ammontante ad euro 767.511,57. </h:div>
         <h:div>La deliberazione della Commissione Straordinaria n. 39 del 20 ottobre 2015 ha poi esaminato le controdeduzioni  degli eredi Vivabene, disattendendole salvo che per le cinque annualità di canoni e dei relativi interessi a motivo dell’intervenuta prescrizione, confermando per il resto la deliberazione n. 116 del 2015.</h:div>
         <h:div>Appare dunque chiaro che l’oggetto del contendere è la legittimità della rideterminazione del canone di legittimazione e dell’importo (corrispettivo) di affrancazione del livello costituito sul fondo degli appellanti, da riparametrare sul valore venale, anziché su quello agricolo, senza peraltro rimettere in discussione l’estinzione della concessione livellaria per effetto dell’atto di affrancazione di cui alla delibera di G.C. n. 341 del 2005. Dagli atti impugnati non è dato infatti evincere che sia stata annullata l’affrancazione del suolo terreno. Attiene ad altro piano del ragionamento giuridico quello degli effetti della mancata condivisione o mancata contestazione della nuova indennità di affrancazione, che comunque non appartiene al <corsivo>thema decidendum</corsivo> della presente controversia. </h:div>
         <h:div>Tale essendo il <corsivo>petitum</corsivo> sostanziale, condivisibilmente la sentenza di prime cure ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia meramente patrimoniale che non pone in discussione la precedente affrancazione; si colloca dunque in un momento successivo all’avvenuta affrancazione.</h:div>
         <h:div>Al riguardo, non resta che ricordare come, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), Cod. proc. amm., la giurisdizione del giudice ordinario in tema di canoni ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, purchè non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio od assimilato, con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi in tale caso riconoscere la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2017, n. 5833; Cass., SS.UU., 10 maggio 1995, n. 5118).</h:div>
         <h:div>Si può, schematizzando, affermare che nella controversia in esame la contrapposizione tra le parti sia riconducibile al binomio “obbligo-pretesa”, mentre laddove l’intervento dell’Amministrazione avesse inciso sul potere concessorio si sarebbe enucleato il diverso binomio “potere-interesse” (Cons. Stato, VI, 3 febbraio 2009, n. 586), nell’esercizio di poteri discrezionali assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div>
         <h:div>8. - La reiezione dell’appello giustifica comunque la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa la novità della controversia.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="09/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Musto Carmine</h:div>
            <h:div>Stefano Fantini</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
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      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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