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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="07027"/>
            <fascicolo anno="2019" n="02645"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201807027">201807027\201807027.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201807027\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>antonino anastasi</firma>
            <data>19/04/2019 16:23:17</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>alessandro verrico</firma>
            <data>18/04/2019 17:51:12</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>24/04/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
121            <nuova>121</nuova>
            <ereditata>121</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Antonino Anastasi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del T.a.r. Lombardia - sez. staccata di Brescia, sezione I, n. 574/2018, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 7027 del 2018, proposto dal signor Andrea Orio, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo D'Auria in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>il signor Nicola Tobanelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Noschese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Spalto San Marco 1/A; </h:div>
            <h:div>Comune di Polpenazze del Garda, non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Nicola Tobanelli;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Jacopo D'Auria e Elia Di Matteo, su delega dichiarata dell’avvocato Francesco Noschese;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. In data 28 gennaio 2016 il comune di Polpenazze del Garda, in accoglimento dell’istanza presentata il 23 dicembre 2013 (prot. n. 4588) dal signor Orio Andrea, rilasciava il permesso di costruire n. 57/13 avente ad oggetto la modifica di destinazione, mediante ristrutturazione edilizia, da portico a residenziale, del fabbricato di cui al mappale n. 863, sub 7, foglio 6, del Catasto Terreni e Fabbricati, inserito nel Nucleo di Antica Formazione (NAF) come accessorio alla residenza n. 125-3B6.</h:div>
         <h:div>2. In seguito a molteplici segnalazioni del signor Tobanelli Nicola (prot. n. 6155, del 23 novembre 2016; prot. n. 6864, del 30 dicembre 2016; nota del 1° marzo 2017, nota del 31 maggio 2017, nota del 6 giugno 2017 e nota del 13 luglio 2017), il Comune attivava un procedimento di verifica in autotutela, che veniva, tuttavia, concluso con l’archiviazione, mediante provvedimento prot. n. 3758 del 3 luglio 2017.</h:div>
         <h:div>3. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lombardia, sede di Brescia (R.G. n. 918/2017), il Sig. Nicola Tobanelli impugnava detto provvedimento, lamentando, con il primo motivo, l’erroneità della conclusione comunale circa l’insussistenza di un interesse pubblico all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire e, con il secondo e il terzo motivo, la violazione della disciplina urbanistica, nella parte in cui il provvedimento aveva concluso per la conformità urbanistica dell’intervento.</h:div>
         <h:div>3.1. Costituendosi in giudizio, il sig. Andrea Orio rilevava l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario, proponendo impugnazione, in via incidentale, del provvedimento di archiviazione nella parte in cui il Comune di Polpenazze del Garda aveva ritenuto “<corsivo>fondato il rilievo relativo all’apertura del manufatto in lato nord/est</corsivo>”, nonché nella parte in cui aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 10.4, comma 2, lett. c, del P.G.T. entrato in vigore il 15 marzo 2017, invece della, più favorevole, disciplina vigente al momento del rilascio del titolo.</h:div>
         <h:div>4. Il T.a.r. Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, dopo aver acquisito relazione illustrativa dal Comune in esecuzione dell’ordinanza istruttoria dell’8 novembre 2017, con sentenza n. 574/2018 del 12 giugno 2018, ha accolto il ricorso principale e ha respinto il gravame incidentale. In particolare, il Tribunale, dopo aver accertato tramite attività istruttoria che il lato nord-est era aperto (a differenza di quanto dichiarato) mentre il lato sud-ovest era chiuso, ha ritenuto che la falsa rappresentazione, anche se riferita solo ad uno dei lati, giustifica di per sé l’annullamento del titolo, a prescindere dalla valutazione della sua rilevanza ai fini delle NTA. Risulta pertanto irrilevante a tal fine il calcolo dell’esatto perimetro ai fini della superficie utile, a differenza di quanto effettuato dal Comune che, per questo motivo, aveva archiviato il procedimento di annullamento d’ufficio.</h:div>
         <h:div>3. Il ricorrente incidentale in primo grado ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso principale originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure così rubricate:</h:div>
         <h:div>I) “<corsivo>Violazione del combinato disposto degli artt. 100, 112 c.p.c., 34, 39, 40, 64 c.p.a., 2697 c.c.; Difetto dei presupposti e delle condizioni dell’azione; Pronuncia extra petita; Mancato assolvimento dell’onere della prova; Motivazione insufficiente.</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>II) “<corsivo>Violazione del combinato disposto degli artt. 100, 112 c.p.c., 29, 34, 39, 40, 41 c.p.a.; Pronuncia ultra ed extra petita; Errata valutazione degli atti processuali; Motivazione insufficiente</corsivo>.”;</h:div>
         <h:div>III) “<corsivo>Violazione dell’art. 29, 31, 34, 41 c.p.a.; Violazione dei principi di autoresponsabilità e certezza del diritto; Invasione dell’ambito riservato al potere amministrativo; Violazione dell’art. 21-nonies, L. 7-8-1990 n. 241; Motivazione insufficiente.</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>IV) “<corsivo>Omissione di pronuncia e pronuncia ultra ed extra petita: Violazione dell’art. 112 c.p.c.; Violazione degli artt. 21 octies e nonies, L. 7-8-1990 n. 241; Violazione degli artt. 29, 34, 40, 41 c.p.a.; Errata valutazione delle risultanze istruttorie; Erronea e insufficiente motivazione.</corsivo>”.;</h:div>
         <h:div>V) “<corsivo>Violazione dell’art. 12 delle preleggi; Violazione dell’art. 6, L. 7 agosto 2015, n. 124; Violazione del combinato disposto dell’art. 21-nonies, L. 7-8-1990 n. 241 e dell’art. 75, D.P.R. 28-12-2000n. 445; Errata valutazione delle risultanze istruttorie; insufficienza della motivazione; ingiustizia.</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>VI) “<corsivo>Pronuncia ultra ed extra petita: violazione dell’art. 112 c.pc.; Violazione dell’art. 21-nonies, L. 7-8-1990 n. 241; Errata valutazione delle risultanze istruttorie; insufficienza della motivazione; ingiustizia.</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>3.1. Si è costituito in giudizio il signor Nicola Tobanelli, depositando memoria difensiva, con la quale si è opposto all’appello chiedendone l’integrale rigetto. Ha inoltre riproposto i motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado, così rubricati:</h:div>
         <h:div>a) “<corsivo>Violazione, falsa e/o errata applicazione delle norme del PGT del Comune di Polpenazze del Garda – Piano delle regole – Nuclei Antica Formazione (NAF) – Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, per omessa e/o carente motivazione</corsivo>.”;</h:div>
         <h:div>b) “<corsivo>Violazione, falsa ed errata applicazione delle norme del PGT del Comune di Polpenazze del Garda – Piano delle regole – art. 10.4, comma 2, lett. g) – Eccesso di potere per carente attività istruttoria, difetto di motivazione</corsivo>.”.</h:div>
         <h:div>3.2. L’appellante, in data 15 gennaio 2019, ha altresì depositato memoria conclusiva con cui ha insistito nelle proprie difese.</h:div>
         <h:div>3.3. Da parte sua, l’appellato, per ribadire le proprie conclusioni, ha depositato memoria conclusiva e memoria di replica.</h:div>
         <h:div>4. All’udienza del 14 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</h:div>
         <h:div>5. L’appello è solo in parte fondato.</h:div>
         <h:div>6. Con il primo motivo l’appellante asserisce come in capo all’appellato sussistesse carenza di legittimazione e interesse ad agire, per cui ritiene che in primo grado dovesse essere dichiarata l’inammissibilità del suo ricorso.</h:div>
         <h:div>6.1. La censura non è meritevole di accoglimento.</h:div>
         <h:div>6.2. Il Collegio rileva al riguardo che dalla documentazione processuale e dagli atti pregressi risulta sussistere in capo al signor Tobanelli il carattere della <corsivo>vicinitas</corsivo>, presupposto necessario (e sufficiente) per ritenere lo stesso dotato di legittimazione attiva ed interesse ad agire con riferimento all’impugnazione del provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela.</h:div>
         <h:div>6.2.1. Preliminarmente, si ricorda che, per costante giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “<corsivo>in materia edilizia, la vicinitas, ossia l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall'intervento edilizio, è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo</corsivo>” (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5307). Con ciò distinguendo questo caso da quello avente ad oggetto l’impugnazione delle scelte di pianificazione urbanistica (Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2018, n. 4969; <corsivo>id</corsivo>., sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4583).</h:div>
         <h:div>6.2.2. Con riferimento alla fattispecie in esame, la posizione rivestita dal signor Nicola Tobanelli, quale proprietario di una unità immobiliare confinante, risulta dalla produzione documentale dell’atto di provenienza (atto di compravendita del 22 luglio 2003, rep. n. 90577/15599, notaio Grasso Biondi) e della relativa nota di trascrizione.</h:div>
         <h:div>Peraltro, ulteriori conferme di tale situazione legittimante provengono da una congerie di elementi, emergenti dalla analisi complessiva della vicenda:</h:div>
         <h:div>a) la localizzazione degli interventi edilizi di cui è causa, posti in essere dal signor Orio in via IV Novembre n. 5 (indirizzo che coincide con la residenza del Tobanelli);</h:div>
         <h:div>b) le molteplici segnalazioni effettuate dal Tobanelli presso il Comune di Polpenazze del Garda, il quale, riconoscendo implicitamente la legittimazione e l’interesse dell’istante, avviava cinque procedimenti amministrativi di autotutela;</h:div>
         <h:div>c) la considerazione del Tobanelli come controinteressato da parte dello stesso odierno appellante, evocandolo conseguentemente in giudizio nei giudizi R.G. n. 120/2017, n. 855/2017, nonché come controparte in giudizi di altra natura (civili e penali).</h:div>
         <h:div>6.3. Conclusivamente sul punto, deve essere ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario, sussistendo il requisito della <corsivo>vicinitas</corsivo> in capo all’odierno appellato, considerando, in particolare, che, per effetto del provvedimento di archiviazione oggetto di impugnativa, troverebbe legittimazione l’intervento di modificazione in destinazione residenziale-abitativa del fabbricato, avente particolare rilevanza sul vicinato, in ragione del conseguente aumento del carico urbanistico.</h:div>
         <h:div>7. Con i motivi secondo e terzo l’appellante adduce che il primo giudice sarebbe incorso nella violazione dei principi processuali afferenti alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di pronuncia <corsivo>extra</corsivo> o <corsivo>ultra petita</corsivo> ovvero che avrebbe violato i principi posti dagli artt. 29, 34 e 41 del c.p.a. poiché avrebbe consentito una impugnazione tardiva del permesso di costruire per il tramite della impugnazione della illegittima archiviazione.</h:div>
         <h:div>7.1. I due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente in ragione del rapporto di stretta connessione esistente tra loro.</h:div>
         <h:div>7.2. Al riguardo, va osservato che, come già innanzi precisato, con la sentenza n. 574/2018 del 12 giugno 2018, il T.a.r. Lombardia, sede di Brescia, Sezione I ha indicato il permesso di costruire n. 57/2013 del 28 gennaio 2016 tra i provvedimenti impugnati e, nell’accogliere il ricorso avversario, ha annullato, non solo il provvedimento di archiviazione 3 luglio 2018 del Comune di Polpenazze del Garda, ma anche tale permesso di costruire.</h:div>
         <h:div>7.3. Ciò nonostante, l’esame degli atti di primo grado consente di concludere che l’intenzione del ricorrente Tobanelli era quella di impugnare esclusivamente il provvedimento di archiviazione del procedimento di autotutela, non anche il presupposto permesso di costruire, il cui termine decadenziale per l’impugnazione era, del resto, da tempo decorso.</h:div>
         <h:div>Ciò, peraltro, emerge in maniera del tutto chiara dalla lettura della memoria del 6 dicembre 2017, con cui il ricorrente di primo grado ribadiva che “<corsivo>oggetto del presente giudizio non è il permesso di costruire, come emerge chiaramente dal ricorso, quanto l’illegittima conclusione del procedimento avviato in autotutela e quindi l’archiviazione</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>7.4. Pertanto, deve concludersi sul punto affermando che il primo giudice, laddove ha annullato il permesso di costruire n. 57/2013 del 28 gennaio 2016 (oltre il provvedimento di archiviazione dell’annullamento d’ufficio), ha pronunciato oltre i limiti della domanda, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 34 c.p.a..</h:div>
         <h:div>7.4.1. Peraltro, anche volendo aderire a diversa interpretazione, e ritenendo quindi che anche il permesso di costruire veniva impugnato col ricorso introduttivo (cosa che, come visto, non è avvenuta), il ricorso, ad ogni modo, avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile sul punto, per tardività, essendo pacifico che il ricorrente aveva avuto conoscenza del permesso già da molto tempo, come testimoniato dai solleciti presentati in precedenza dallo stesso al Comune. È infatti errata la statuizione del primo giudice laddove lo stesso, al fine di ritenere tempestiva l’impugnazione del permesso, ha distinto tra atto meramente confermativo e conferma propria, potendo tale richiamata distinzione avere una validità (ed utilità) esclusivamente con riferimento al provvedimento di archiviazione.</h:div>
         <h:div>7.5. Diversamente, risulta destituita di fondamento la censura descritta nel terzo motivo del ricorso, con cui l’appellante sostiene che dalla consumazione dei poteri di contestazione dei presupposti di legittimità del permesso di costruire, derivante dall’intervenuta decadenza, discenda l’impossibilità per il Tobanelli di impugnare il provvedimento comunale espresso in risposta all’istanza di autotutela.</h:div>
         <h:div>7.5.1. Il Collegio, qui condividendo la suddetta distinzione operata dal primo giudice (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2019, n. 1201; <corsivo>id</corsivo>., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 432), ritiene che:</h:div>
         <h:div>a) il provvedimento di archiviazione deve essere qualificato quale atto di conferma in senso proprio, atteso che lo stesso è stato adottato a conclusione di distinto procedimento, attivato su istanza di parte e caratterizzato da autonoma attività istruttoria (es. richiesta di chiarimenti al signor Orio circa la produzione documentale e fotografica già depositata) e rinnovata valutazione e ponderazione della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, con ciò essendovi stata rinnovazione dell’esercizio del potere amministrativo;</h:div>
         <h:div>a.1) invero, il Comune di Polpenazze del Garda conduceva il detto procedimento di autotutela, apportando una valutazione dei nuovi elementi introdotti, per la prima volta, dal Tobanelli nelle proprie segnalazioni e consistenti, in particolare, nella denuncia della falsa rappresentazione dei luoghi da parte del signor Orio e del tecnico da questo incaricato (avente ad oggetto la chiusura del portico su tre lati);</h:div>
         <h:div>b) il provvedimento di archiviazione, pertanto, ha natura costitutiva autonoma rispetto al precedente provvedimento e risulta, quindi, autonomamente impugnabile per vizi propri, in ragione della propria attitudine lesiva;</h:div>
         <h:div>c) peraltro, non vi è dubbio in ordine alla natura provvedimentale all'atto di archiviazione, in quanto costituisce una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione giuridicamente rilevante;</h:div>
         <h:div>d) del resto, consentendo l’impugnazione del provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela non si ammette implicitamente la possibilità di contestazione diretta del titolo originario, proprio in ragione dell’affermazione della natura autonoma e distinta del provvedimento impugnato rispetto al permesso di costruire.</h:div>
         <h:div>7.5.2. Concludendo sul punto, va dichiarata infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, atteso che lo stesso, in quanto atto realmente provvedimentale, risulta autonomamente impugnabile.</h:div>
         <h:div>8. Passando all’esame delle restanti censure, congiuntamente considerate, il Collegio ravvisa che la questione principale di fatto è se il porticato in esame avesse un solo lato aperto (quello affacciato sulla corte comune), ovvero fosse aperto anche il lato nord-est e/o il lato sud-ovest; ciò per individuare la percentuale di apertura, utile ai fini della qualificazione come volume, nonché per comprendere se vi sia stata una non corretta rappresentazione dello stato di fatto da parte dell’istante al momento della presentazione della domanda di permesso.</h:div>
         <h:div>Al riguardo, peraltro, l’appellante ritiene che anche laddove tale falsa rappresentazione fosse sussistente comunque ciò non avrebbe avuto un’efficacia causale determinante sulla concessione del beneficio. Ciò in quanto:</h:div>
         <h:div>a) il portico, indipendentemente dalla percentuale di apertura, avrebbe comunque dovuto essere considerato volume ai sensi delle NTA (art. 11.4), in quanto costituisce autonomo fabbricato, non potendo, per converso, essere qualificato come aggetto di un appartamento;</h:div>
         <h:div>b) “<corsivo>anche senza considerare il tamponamento della parete nord/est, e anche qualora il fabbricato non fosse stato autonomo, il portico avrebbe, ciò non di meno, costituito volume poiché risultava aperto meno del 50% e, anche, meno del 40%</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Ad ogni modo, l’appellante contesta l’accertamento di fatto effettuato dal primo giudice, sia perché fondato su evidenze probatorie incerte sia perché giunge a qualificare come falsa rappresentazione quello che, ad avviso dello stesso appellante, andrebbe considerato solo come risultato di un tamponamento abusivo.</h:div>
         <h:div>8.1. Procedendo ad affrontare complessivamente tali censure, il Collegio intende premettere in punto di fatto che il Signor Andrea Orio, con l’istanza del 23 dicembre 2013, al protocollo dell’Ente n. 4588, chiedeva la modifica di destinazione, mediante ristrutturazione edilizia, da portico a residenziale, del fabbricato di cui al mappale n. 863, sub 7, foglio 6, del Catasto Terreni e Fabbricati, inserito nel Nucleo di Antica Formazione (NAF) come accessorio alla residenza n. 125-3B6, dichiarando a tal fine che lo stesso portico fosse chiuso su tre lati e, quindi, aperto su un solo lato (v. documentazioni in atti).</h:div>
         <h:div>In particolare, nella relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire l’istante dichiarava che “<corsivo>la struttura oggetto di intervento è costituita da un porticato chiuso su tre lati, disposto su due piani, e da un terrazzo</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>8.2. Diversamente da quanto rappresentato dall’istante, dall’istruttoria espletata in primo grado, con la produzione di dettagliata relazione da parte dell’Amministrazione comunale (in esecuzione dell’ordinanza n. 524 del 9 novembre 2017), è emerso che:</h:div>
         <h:div>a) il fronte nord-est del portico, sulla base della documentazione ufficiale e certa, è risultato sin dall’origine aperto e la relativa tamponatura risulta essere stata eseguita successivamente all’anno 1990;</h:div>
         <h:div>b) il fronte sud-ovest, sempre sulla base di quanto risultante dalla ufficiale documentazione fotografica, può dirsi non aperto (poiché risultante in ombra) e ciò, verosimilmente, fin dall’origine (prima metà del ‘900).</h:div>
         <h:div>Peraltro, con riferimento al lato nord-est, il primo giudice, dall’esame unitario della documentazione fotografica rintracciata dal Comune e della fotografia del 24 settembre 2003, prodotta dal ricorrente con la memoria del 7 dicembre 2017, conclude ritenendo che quella parete è rimasta ininterrottamente aperta dal 1990 sino almeno al 29 luglio 2009 (data della DIA riguardante l’opera di rifacimento del tetto di copertura prima scoperchiato).</h:div>
         <h:div>8.2.1. Le risultanze istruttorie emerse dal primo grado risultano a giudizio del Collegio, ove compiutamente esaminate e interpretate, nel loro complesso condivisibili e supportate da idonea documentazione. Ciò, in particolare, con riferimento alla identificazione del lato nord-est del porticato in esame, per il quale la documentazione fotografica posta a fondamento delle conclusioni della relazione comunale trova conferma nella produzione del primo grado.</h:div>
         <h:div>Devono pertanto essere ritenute infondate le censure relative all’accertamento di fatto effettuato dal primo giudice.</h:div>
         <h:div>8.3. Ciò considerato, non può non riconoscersi nelle dichiarazioni rese dal signor Orio, anche a mezzo della allegata relazione tecnica, una falsa rappresentazione dei fatti, laddove, piuttosto che affermare la chiusura del porticato su due lati (essendo risultati aperti i lati nord-ovest e nord-est), ha sostenuto la chiusura di esso su tre fronti (così affermando che il lato nord-est fosse chiuso sin dall’origine).</h:div>
         <h:div>8.4. Il Collegio, pertanto, non può non richiamare al riguardo l’orientamento già citato nella pronuncia gravata (<corsivo>ex multis</corsivo>, C.G.A. Sicilia, sez. riunite, 13 marzo 2018, n. 11; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2017, n. 2885), che ha trovato definitiva consacrazione nella sentenza n. 8 del 17 ottobre 2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in merito all’onere motivazionale ed all’affidamento in caso di ritiro in autotutela di un atto amministrativo adottato sulla base di una non veritiera prospettazione da parte del privato beneficiario. In particolare, l’Adunanza plenaria ha pronunciato i seguenti principi di diritto, che questa Sezione intende condividere pienamente:</h:div>
         <h:div>a) se, in generale, vale il principio secondo cui “<corsivo>nella vigenza dell'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 - per come introdotto dalla L. n. 15 del 2005 - l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>b) va considerato “<corsivo>che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>8.5. Peraltro, con riferimento al caso di specie, ad ulteriore conferma della illegittimità del provvedimento di archiviazione impugnato, si osserva che la falsa rappresentazione legittima (ed anzi impone) di per sé l’annullamento d’ufficio da parte dell’Amministrazione.</h:div>
         <h:div>A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, “<corsivo>fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Ne consegue che la non veridicità di quanto dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e vincola l’Amministrazione, ormai priva di ogni margine di discrezionalità, a disporre la decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447).</h:div>
         <h:div>Riconosciuta la natura vincolata del potere di autotutela nella fattispecie, discendente dal carattere imperativo del disposto di cui all' art. 75, d.P.R. n. 445/2000, si può pertanto prescindere dalla valutazione delle censure (cd. prove di resistenza) avanzate dall’appellante volte a ritenere nella specie irrilevante l’eventuale prova della falsa rappresentazione, non avendo essa efficacia causale determinante sulla concessione del beneficio.</h:div>
         <h:div>9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello, ad eccezione di quanto rilevato in ordine all’annullamento in via giurisdizionale del permesso di costruire n. 57/13, deve essere respinto. Pertanto, ferma restando la riforma della pronuncia impugnata sul capo relativo all’annullamento del permesso di costruire, va confermata la statuizione di annullamento del provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio, ordinando all’amministrazione di riattivarlo e condurlo sulla base delle risultanze di fatto emerse dal giudizio (apertura del porticato sui lati nord-ovest e nord-est).</h:div>
         <h:div>10. Attesa la conferma delle statuizioni del primo giudice in ordine alla illegittimità del provvedimento di archiviazione del procedimento di autotutela impugnato, risultano assorbiti i motivi di primo grado riproposti dall’appellato.</h:div>
         <h:div>11. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:</h:div>
         <h:div>a)	lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata quanto al disposto annullamento del permesso di costruire n. 57/2013 del 28 gennaio 2016;</h:div>
         <h:div>b)	lo respinge per il resto;</h:div>
         <h:div>c)	ordina all’amministrazione comunale di riattivare il procedimento di annullamento d’ufficio e di condurlo sulla base delle risultanze di fatto emerse dal giudizio;</h:div>
         <h:div>d)	compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div>
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         <dataeluogo norm="14/02/2019"/>
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            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>Alessandro Verrico</h:div>
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