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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="06929"/>
            <fascicolo anno="2018" n="04348"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201806929\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Paolo Troiano</firma>
            <data>13/09/2018 20:44:13</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Giuseppa Carluccio</firma>
            <data>13/09/2018 20:31:02</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>14/09/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
310            <nuova>310</nuova>
            <ereditata>310</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Paolo Troiano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00981/2018, resa tra le parti, concernente diniego assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 6929 del 2018, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Cosimo Piccinno, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Enrico Fermi n. 80; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; </h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cosimo Piccinno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Stefano Monti su delega dichiarata di Salvatore Pesce e l'Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Considerato che l’art. 42 <corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n.151/2001, come modificato dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, consente il diniego del trasferimento temporaneo soltanto per casi o esigenze eccezionali;</h:div>
         <h:div>considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza cautelare della Sezione (da ultimo ord. n. 4079 del 2018), la norma impone all’Amministrazione l’onere di supportare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nella sede di appartenenza;</h:div>
         <h:div>ritenuto che, nel caso di specie, l’Amministrazione appellante si è limitata a richiamare la difficile situazione di organico nella sede di provenienza e la mancanza di un posto vacante in organico quale sergente “comandante di squadra genio” presso la sede richiesta.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)  respinge l'appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="13/09/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Anna Angela Casale</h:div>
            <h:div>Giuseppa Carluccio</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>*****************************************************************</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 6929/2018) wurde an ............................. gesendet </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Roma ....................</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL DIRIGENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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