<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180675720181219144906347" descrizione="" gruppo="20180675720181219144906347" modifica="12/21/2018 8:47:34 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Saverio Foti" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="06757"/>
            <fascicolo anno="2018" n="07230"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180675720181219144906347.xml</file>
         <wordfile>20180675720181219144906347.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201806757">201806757\201806757.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201806757\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>lanfranco balucani</firma>
            <data>21/12/2018 20:47:34</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>cecilia altavista</firma>
            <data>21/12/2018 11:46:47</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>27/12/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>












37                                                                                                                                                            <nuova>37</nuova>
            <ereditata>37</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Lanfranco Balucani,	Presidente</h:div>
            <h:div>Umberto Realfonzo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Cecilia Altavista,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il provvedimento comunicato con verbale di notifica del 17.11.2014, con il quale il Servizio Centrale di Protezione ha rideterminato in euro 2.486,44 l'ammontare dell'assegno di mantenimento riconosciuto al ricorrente nella sua qualità di Testimone di Giustizia, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti ed attuativi anche se non conosciuti. </h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 6757 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pettini, Pietro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Carla Cordeschi in Roma, viale delle Milizie 124; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
            <h:div>Servizio Centrale di Protezione non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avvocato Pietro Rizzo e l'Avvocato dello Stato Ilia Massarelli;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Con il presente ricorso in appello è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez, I ter n. -OMISSIS-, con cui è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il verbale del 14 novembre 2017 con cui è stato rideterminato l’assegno spettante quale testimone di giustizia, pari a euro € 2.486,44.</h:div>
         <h:div>Nel ricorso proposto in primo grado era stato premesso in fatto che la questione della quantificazione dell’assegno spettante, quale testimone di giustizia, era stata già oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-che aveva fisato i criteri per la rideterminazione dell’assegno da parte dell’Amministrazione; erano state formulate le seguenti censure in diritto:</h:div>
         <h:div>-violazione degli artt. 10, 13, 13 <corsivo>quater</corsivo> e 14 del d.l. 15.1.1991, n. 8, convertito con l. 15.3.1991, n. 82, come modificati dalla l. 13.2.2001, n. 45; violazione degli artt. 8 e 10 del d.m. 23.4.2004, n. 161; incompetenza, in quanto la determinazione dell’assegno rientrerebbe nelle competenze della Commissione Centrale anziché del Servizio Centrale di Protezione;</h:div>
         <h:div>- violazione della l. 15.03.1991 n. 82, così come modificata dalla l. 45/2001 (in particolare art. 13, 16 <corsivo>bis</corsivo> e <corsivo>ter</corsivo>) e del d.m. 23.4.2004, n. 161 (in particolare art. 8); violazione dello speciale programma di protezione del -OMISSIS-; violazione della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82 del 1991 del -OMISSIS-; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia; in quanto nella determinazione dell’assegno non sarebbe stato considerato l’effettivo tenore di vita del ricorrente;</h:div>
         <h:div>-ulteriore violazione della l. 15.03.1991 n. 82, così come modificata dalla l. 45/2001 (in particolare art. 13, 16 bis e ter) e del d.m. 23.4.2004, n. 161 (in particolare art. 8), violazione dello speciale programma di protezione del -OMISSIS-; violazione della delibera della commissione centrale ex art. 10 l. 82/1991 del -OMISSIS-; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia, perché sarebbe, altresì, errata la riduzione di € 810,96 per spese sanitarie, scolastiche effettuata in quota fissa;</h:div>
         <h:div>-ulteriore violazione della l. 15.03.1991 n. 82, così come modificata dalla l. 45/2001 (in particolare art. 13, 16 bis e ter) e del d.m. 23.4.2004, n. 161 (in particolare art. 8); violazione dello speciale programma di protezione del -OMISSIS-; violazione della delibera della commissione centrale ex art. 10 l. 82/1991 del -OMISSIS-; violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tar Lazio n. -OMISSIS-e del consiglio di stato n. -OMISSIS-; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia, in quanto illegittima sarebbe anche la riduzione di € 471,05 per la fuoriuscita del figlio che era in realtà già avvenuta al momento dell’emissione della sentenza del Consiglio di Stato.</h:div>
         <h:div>La sentenza ha dichiarato la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nel corso del giudizio, l’Amministrazione si era nuovamente determinata sull’assegno spettante al ricorrente, con il verbale del -OMISSIS-, quantificandolo nella somma € 3.297,40, dato dalla somma del precedente assegno (€ 2.486,44), con l’aggiunta della somma di  € 810,96, (richieste con il ricorso) e riconoscendo, altresì, il diritto al rimborso di tale somma per 35 mensilità; la sentenza di primo grado ha poi compensato le spese di lite.</h:div>
         <h:div>Con l’atto di appello si sostiene l’erroneità della sentenza in quanto il verbale del -OMISSIS- avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere solo per il motivo di ricorso relativo alla illegittima decurtazione della somma di euro 810,96; mentre per tutte le altre questioni il verbale del 12 settembre non sarebbe un atto inidoneo alla rideterminazione dell’assegno e comunque meramente confermativo del precedente provvedimento impugnato, per quanto riguarda le ulteriori domande formulate dal ricorrente in primo grado (relative alla rideterminazione dell’assegno con riferimento al reddito precedente e alla illegittima decurtazione per la fuoriuscita del figlio dal nucleo familiare), che ripropone comunque in appello. In appello ripropone, altresì, la censura del ricorso di primo grado relativa alla incompetenza del servizio centrale di protezione alla rideterminazione dell’assegno. </h:div>
         <h:div>Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha contestato la fondatezza dell’appello insistendo per la conferma della pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado, anche in relazione alla pendenza presso il Tar Lazio di altro giudizio ( r.g. -OMISSIS-) in cui risulta impugnato il verbale del -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>All’udienza pubblica del 6 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div>
         <h:div>Ritiene il Collegio di confermare la sentenza impugnata in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, a seguito del verbale del -OMISSIS-, che, peraltro, risulta impugnato in un altro giudizio. </h:div>
         <h:div>Il verbale del -OMISSIS-, agli atti del giudizio di primo grado, è un verbale redatto dagli operatori del nucleo operativo protezione, del Servizio Centrale Protezione, con cui sono state comunicate al -OMISSIS- le determinazioni della Divisione Amministrativa del Servizio centrale di protezione circa la rideterminazione dell’assegno. Se il verbale di per sé costituisce un atto di comunicazione, l’espressione “la Divisione amministrativa del Servizio centrale di protezione, attivata in relazione alle richieste economiche rappresentate dalla S.V., ha rappresentato che” conduce a ritenere, pur nel non felice linguaggio adoperato dagli operatori, che si tratti della comunicazione della manifestazione di volontà del Servizio centrale di protezione circa la rideterminazione dell’assegno spettante al -OMISSIS-. </h:div>
         <h:div>In particolare, poi, il riferimento alle “richieste economiche rappresentate dalla S.V.” denota, altresì, che la rideterminazione è stata preceduta da un procedimento amministrativo di rivalutazione delle richieste dell’interessato, così da escluderne la natura meramente confermativa. </h:div>
         <h:div>La esclusione della natura meramente confermativa deriva anche dalla stessa modalità di rideterminazione dell’assegno che, in parte, è avvenuta proprio secondo quanto richiesto con il ricorso di primo grado, con il riconoscimento della somma di euro 810, 96 (e con il rimborso delle mensilità pregresse). </h:div>
         <h:div>La giurisprudenza ha, infatti, fissato un preciso confine tra atto meramente confermativo e provvedimento di conferma (c.d. in senso proprio): ricorre l'atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame dalla precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti (cfr. Consiglio di Stato VI, 30 giugno 2017, n. 3207; sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 357). Il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo. In particolare, l’Amministrazione sollecitata a riaprire il procedimento da un'istanza esterna, con l'atto meramente confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione. Di conseguenza nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all'esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2017, n. 5547).</h:div>
         <h:div>Applicando tali principi giurisprudenziali al caso di specie, si deve ritenere che l’atto di rideterminazione, anche nella parte confermativa del “quantum” delle precedenti determinazioni, avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione.</h:div>
         <h:div>L’Amministrazione, infatti, a seguito della richiesta dell’interessato, ha riaperto il procedimento relativo alla rideterminazione dell’assegno, avendolo anche concluso in parte nel senso richiesto dal ricorrente. E’ evidente, dunque, che è stata rivalutata la complessiva posizione del ricorrente, senza che si possa scindere l’atto nei vari aspetti oggetto delle richieste del ricorrente.  </h:div>
         <h:div>Se per le ulteriori richieste, l’Amministrazione si è rideterminata nel senso di confermare le precedenti determinazioni (esclusione della somma di 471,05 per la scissione del nucleo familiare e quantificazione dell’assegno in euro 2486, 44) tale aspetto non può condurre a qualificare l’atto di rideterminazione come meramente confermativo.</h:div>
         <h:div>Non è, sul punto, infatti, condivisibile quanto sostiene l’appellante, per cui per la somma di 810,96 euro vi sarebbe un provvedimento satisfattivo del suo interesse (tanto da ritenere la cessata materia del contendere), mentre per le ulteriori somme (decurtazione della somma di 471,05 per la fuoriuscita del figlio dal nucleo familiare; quantificazione dell’assegno in euro 2486, 44), si tratterebbe di un atto meramente confermativo con esclusione della necessità di autonoma impugnazione. Tale ricostruzione difensiva si basa sulla scissione di un unico atto di rideterminazione dell’assegno rispetto alle differenti domande formulate all’Amministrazione (oggetto di differenti censure del ricorso di primo grado), che non è configurabile nella specie.</h:div>
         <h:div>L’Amministrazione, a seguito delle richieste del ricorrente, ha, infatti, comunque riaperto un procedimento amministrativo, a conclusione del quale ha rideterminato l’assegno, in parte anche in senso favorevole al ricorrente.</h:div>
         <h:div>A conferma di tale interpretazione soccorre, del resto, l’avvenuta impugnazione da parte dell’odierno appellante del verbale del -OMISSIS- al Tar Lazio con ricorso notificato il 20 settembre 2017 ( r.g. n. -OMISSIS-), unitamente alla capitalizzazione dell’assegno determinata dalla Commissione Centrale ex art. 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, con provvedimento del 1 agosto 2017. </h:div>
         <h:div>L’appello deve essere, quindi, respinto, con conferma della sentenza di primo grado di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div>
         <h:div>La particolarità della materia giustifica la compensazione delle spese di giudizio. </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, con dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado.</h:div>
         <h:div>Spese del presente grado compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. </h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="06/12/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Laura Moroni</h:div>
            <h:div>Cecilia Altavista</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
