<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180634320230224122341196" descrizione="" gruppo="20180634320230224122341196" modifica="14/03/2023 11:22:11" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Rosa Riccardi" versione="3" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="06343"/><fascicolo anno="2023" n="02702"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180634320230224122341196.xml</file><wordfile>20180634320230224122341196.docm</wordfile><ricorso NRG="201806343">201806343\201806343.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\92 Claudio Contessa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>14/03/2023 10:56:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giovanni tulumello</firma><data>24/02/2023 13:14:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 782/2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6343 del 2018, proposto da Rosa Riccardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ilaria Cocco in Roma, via dei Gandolfi n. 6 </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88 </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4<corsivo>-bis</corsivo>, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 gennaio 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per le parti l’avv.  Alessandro De Angelis per parte appellante;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con sentenza n. 782 del 2018 il T.A.R. Campania, sede di Napoli, ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell’ordinanza n. 60/2011, notificata in data 8 novembre 2011, di rigetto dell’istanza di condono e di ingiunzione a demolire opere abusive, adottata dal Responsabile del V Settore Gestione del Territorio, Servizio Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di san Sebastiano al Vesuvio.</h:div><h:div>La sentenza indicata è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.</h:div><h:div>Il Comune di San Sebastiano al Vesuvio si è costituito in giudizio, e ha depositato una memoria il 5 dicembre 2022. </h:div><h:div>2. La materia del contendere verte sulla legittimità dell’ordinanza con cui il Comune di San Sebastiano al Vesuvio ha rigettato le istanze di condono presentate dalla sig.ra Riccardi e ha ingiunto la demolizione delle opere abusive. </h:div><h:div>Essa è contestata dall’odierna appellante nella parte in cui ritiene le difformità riscontrate sul fabbricato a uso abitativo tali da determinare il rigetto della prima istanza di condono; in ogni caso l’atto è contestato nella misura in cui estende automaticamente gli effetti delle difformità anche al diverso fabbricato adibito a deposito e oggetto di distinta pratica di condono.</h:div><h:div>L’appellante ha gravato la sentenza di primo grado, che ha ritenuto legittimo tale provvedimento, deducendo, con il primo motivo di impugnazione, “<corsivo>error in iudicando - violazione dell'art. 32 del d.l. 30.09.2003, n. 269, conv. in l. 24.11.2003, n. 326 - travisamento dei fatti - illogicita' - motivazione erronea.</corsivo>”</h:div><h:div>In primo luogo l’appellante ha eccepito l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’ordinanza di rigetto riguardante due differenti istanze di condono. </h:div><h:div>In particolare, secondo il giudice di prime cure, i due immobili posti alla base delle domande di condono, per il solo fatto di insistere nella stessa particella catastale, formano oggetto di un <corsivo>unicum</corsivo> inscindibile anche in vista del collegamento funzionale tra gli stessi. </h:div><h:div>A parere dell’appellante tale assunto è infondato.</h:div><h:div>In primo luogo la circostanza che gli immobili occupino la medesima particella catastale di per sé non influirebbe sulla configurazione unitaria degli stessi.</h:div><h:div>A parere dell’appellante, avrebbe errato il Tar nel ritenere che le difformità riscontrate dal Comune sulla sola "abitazione" di cui all'istanza prot. n. 11668 abbiano legittimamente pregiudicato anche l'esito della diversa domanda prot. n. 11669. </h:div><h:div>3. Con il secondo motivo di impugnazione, l’odierna appellante ha censurato l’erroneità della decisione per “<corsivo>violazione dell'art. 32 del d.l. 30.09.2003, n. 269, conv. in l. 24.11.2003, n. 326 - motivazione erronea</corsivo>”.</h:div><h:div>Avrebbe errato il Tar nel ritenere che le difformità rilevate sull’immobile a uso abitativo, eccedendo il limite della manutenzione ordinaria, abbiano comportato il rigetto dell’istanza di condono. Inoltre l’appellante ha precisato come le modifiche apportate sull’immobile, e accertate dal Comune, abbiano complessivamente ridotto la superficie, il volume e l’altezza dell’abitazione. </h:div><h:div>In argomento ha replicato il Comune come tali modifiche abbiano realizzato un <corsivo>aliquid novi</corsivo> rispetto all’immobile oggetto di condono e non rilevi la circostanza che gli interventi siano complessivamente riduttivi. Ad assumere rilevanza è la mera circostanza che l’immobile, nella sua attuale consistenza, sia diverso da quello esistente al tempo della domanda di condono. </h:div><h:div>Sul punto il ricorrente, con memoria di replica del 23 dicembre 2022, ha ulteriormente ribattuto precisando come la realizzazione di interventi nuovi possa precludere l’accesso alla sanatoria straordinaria solo qualora gli stessi rendano impossibile per il Comune valutare la consistenza che l’immobile aveva al momento della domanda di condono (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8905 del 19 ottobre 2022). Secondo l’appellante a dimostrazione che nel caso in esame non vi sia per il Comune l’impossibilità predetta vi sarebbe la circostanza che le modifiche apportate al fabbricato a uso abitativo sono state analiticamente descritte, anche mediante apposite misurazioni, dall’ente Comunale nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di condono. </h:div><h:div>4. Con il terzo motivo di doglianza, l’appellante ha lamentato “<corsivo>error in iudicando - violazione dell'art. 32 del d.l. 30.09.2003, n. 269, conv. in l. 24.11.2003, n. 326 - violazione dell'art. 3 della l. 7.08.1990, n. 241 - illogicita' - motivazione erronea</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale motivo d’appello è stata dedotta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il difetto di motivazione e di istruttoria contestato dalla ricorrente in primo grado.</h:div><h:div>Sul punto, nella memoria del 5 dicembre 2022, la difesa del Comune ha rilevato che il vincolo di inedificabilità sarebbe stato apposto prima della realizzazione delle opere; inoltre, sarebbe presente anche il secondo requisito ossia la difformità delle opere rispetto alle disposizioni urbanistiche. </h:div><h:div>Nella memoria di replica l’appellante ha rilevato come l’assunto dell’amministrazione in merito al vincolo di inedificabilità sia inammissibile perché costituisce un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento: ciò in quanto l’ordinanza 60/2011 non compie alcun accenno all’anteriorità del vincolo gravante sull’area rispetto alle opere edilizie di cui è stato chiesto il condono. In merito al secondo requisito è stato ribadito come né nel provvedimento né nella memoria del Comune sono indicate le ragioni di contrasto dei manufatti oggetto delle domande di condono con le prescrizioni urbanistiche. </h:div><h:div>5. Infine con il quarto motivo di doglianza, è stata denunciata l’erroneità della sentenza del Tar nella parte in cui, nel rigettare il motivo di ricorso con cui è stata eccepita la violazione dell’art 10 bis l. 241/90, ha fatto applicazione dell’art 21<corsivo>-octies</corsivo> l. 241/90. </h:div><h:div>Sul punto ha replicato il Comune richiamando l’orientamento, diametralmente opposto rispetto a quello indicato dall’appellante, per il quale il diniego dell’istanza di condono - in quanto atto vincolato conclusivo di un procedimento iniziato a istanza di parte - non deve essere preceduto dal preavviso di rigetto (Consiglio di Stato sez. VI, 02/11/2018, n.6219). Ad ogni modo, ha ribadito la difesa del Comune come nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente avrebbe potuto indurre all’adozione di un diverso provvedimento. </h:div><h:div>Nella memoria di replica l’appellante ha riportato gli elementi che avrebbe potuto indicare qualora l’amministrazione le avesse comunicato il preavviso di rigetto: le modifiche apportate al manufatto adibito ad abitazione non potevano giustificare il rigetto dell'istanza prot. n. 11669 presentata in pari data e relativa a un fabbricato del tutto diverso ed autonomo; tali modifiche non potevano nemmeno determinare la reiezione della prima istanza di condono dato che non ne impedivano in alcun modo la valutazione dell'oggetto; tali modifiche hanno determinato complessivamente la diminuzione della preesistente consistenza del fabbricato; non vi è stata un'adeguata valutazione circa la mancata conformità dei manufatti di cui si chiedeva la sanatoria alle norme urbanistiche. </h:div><h:div>6. La pretesa dell’appellante è infondata in quanto:</h:div><h:div>- si controverte in merito ad un immobile realizzato abusivamente in area plurivincolata e ad alto rischio sismico;</h:div><h:div>-  dal verbale di sopralluogo dei VV.UU. del 23 agosto 2011 emerge che, ad oltre 8 anni dalla data-limite del 31/3/2003 gli interventi per cui è causa erano ancora “al grezzo”, e che si presentavano assai diversi da quelli descritti nell’istanza di condono;</h:div><h:div>-     non si tratta, in questo caso, di semplici “ulteriori interventi” sull’immobile oggetto di condono, bensì di radicale trasformazione (intervenuta successivamente al 2003) dell’impianto complessivo dell’immobile per come descritto nella domanda di condono del 2004.</h:div><h:div>-	le modifiche hanno effettivamente realizzato un <corsivo>aliquid novi</corsivo> rispetto all’immobile oggetto di condono e non rileva la circostanza che gli interventi siano complessivamente riduttivi: ad assumere rilevanza è la mera circostanza che l’immobile, nella sua attuale consistenza, sia diverso da quello esistente al tempo della domanda di condono;</h:div><h:div>-	il vincolo di inedificabilità è stato apposto prima della realizzazione delle opere, che sono difformi rispetto alle disposizioni urbanistiche;</h:div><h:div>-	il diniego dell’istanza di condono - in quanto atto vincolato conclusivo di un procedimento iniziato a istanza di parte - non deve essere preceduto dal preavviso di rigetto (Consiglio di Stato sez. VI, 2 novembre 2018, n.6219); ad ogni modo, nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente avrebbe potuto indurre all’adozione di un diverso provvedimento.</h:div><h:div>7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere rigettato.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, liquidare come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Federica Zibaldo</h:div><h:div>Giovanni Tulumello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>