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   <Provvedimento>
      <meta id="20180634120190207184353453" descrizione="" gruppo="20180634120190207184353453" modifica="2/12/2019 6:43:30 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="06341"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01049"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201806341">201806341\201806341.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201806341\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Roberto Garofoli</firma>
            <data>12/02/2019 18:43:30</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Massimiliano Noccelli</firma>
            <data>09/02/2019 08:58:50</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>14/02/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
34            <nuova>34</nuova>
            <ereditata>34</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Roberto Garofoli,	Presidente</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giorgio Calderoni,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Umberto Maiello,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a.</h:div>
            <h:div>della sentenza n. 3744 del 19 giugno 2018 di questo Consiglio di Stato, sez. III, pronunciata nel giudizio R.G. n. 7286/2017 e non notificata, con cui la Sezione giudicante ha accolto l’appello proposto da Eugenio Palmieri per la riforma della sentenza n. 1142 del 19 luglio 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, sentenza, quest’ultima, che aveva rigettato il ricorso R.G. 867/2016 dal medesimo Eugenio Palmieri proposto avverso il provvedimento n. 2886 del 23 giugno 2016 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con il quale è stato stato autorizzato il trasferimento della farmacia del dott. Aloe, ubicata nella “<corsivo>Frazione di Vena di Maida</corsivo>”, in locali ubicati nel centro commerciale “<corsivo>Due Mari</corsivo>” presso la località Comuni-Condomini della medesima frazione, al fine di ottenere, in fase rescindente, la revocazione della sentenza n. 3744 del 19 giugno 2018 e, in fase rescissoria, il rigetto dell’appello.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 6341 del 2018, proposto da Aloe Antonio Vicente titolare dell’omonima sede farmaceutica, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefano Tarullo e dall’Avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Stefano Tarullo in Roma, viale dell’Aeronautica, n. 11; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Eugenio Palmieri, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Duchi e dall’Avvocato Fabrizio Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudsky, n. 118; </h:div>
            <h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita in giudizio;</h:div>
            <h:div>Comune di Maida, non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>visto l’atto di costituzione in giudizio di Eugenio Palmieri;</h:div>
            <h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito, per l’odierno ricorrente per revocazione, Antonio Vicente Aloe, l’Avvocato Oreste Morcavallo e per il resistente, Eugenio Palmieri, l’Avvocato Fabrizio Paoletti;</h:div>
            <h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. L’odierno ricorrente per revocazione, Antonio Vicente Aloe, ha impugnato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., la sentenza n. 3744 del 19 giugno 2018 di questo Consiglio di Stato, pronunciata nel giudizio R.G. n. 7286/2017 e non notificata, con cui la Sezione giudicante ha accolto l’appello proposto da Eugenio Palmieri per la riforma della sentenza n. 1142 del 19 luglio 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, sentenza, quest’ultima, che aveva rigettato il ricorso R.G. n. 867/2016 dal medesimo Eugenio Palmieri proposto avverso il provvedimento n. 2886 del 23 giugno 2016 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con il quale era stato autorizzato il trasferimento della farmacia del dott. Aloe, ubicata nella “<corsivo>Frazione di Vena di Maida</corsivo>” del Comune di Maida, in locali ubicati nel centro commerciale “Due Mari” presso la località Comuni-Condomini della medesima frazione.</h:div>
         <h:div>1.1. La sentenza di questo Consiglio di Stato, qui impugnata, ha ritenuto illegittimo il trasferimento della sede farmaceutica di cui è titolare l’odierno ricorrente, autorizzato dal provvedimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in quanto detto trasferimento ad 8 km dalla sede originaria, pur avvenuto all’interno della medesima frazione, renderebbe difficilmente accessibile il servizio farmaceutico ai cittadini residenti nella frazione, con grave danno al diritto della salute della collettività territoriale, ed ha pertanto annullato, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento n. 2886 del 23 giugno 2016 della stessa Azienda.</h:div>
         <h:div>1.2. A sostegno dell’impugnazione oggi in esame il ricorrente ha addotto due motivi, che di seguito saranno esaminati, al fine di ottenere, in fase rescindente, la revocazione della sentenza n. 3744/2018 e, in fase rescissoria, il rigetto dell’appello proposto nel giudizio R.G. n. 7286/2017 da Eugenio Palmieri.</h:div>
         <h:div>1.3. Si è costituito nel presente giudizio il solo Eugenio Palmieri per chiedere di dichiarare inammissibile l’impugnazione, sul piano rescindente, e comunque di respingerla anche nel merito, sul piano rescissorio.</h:div>
         <h:div>1.4. Nella pubblica udienza del 7 febbraio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div>
         <h:div>2. Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.</h:div>
         <h:div>3. Occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento riaffermato, peraltro, anche dalla sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il <corsivo>decisum</corsivo> del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (v. anche, <corsivo>inter multas</corsivo>, Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3555, Cons. St., sez. III, 13 maggio 2015, n. 2394).</h:div>
         <h:div>4. Ebbene, proprio alla luce di questi principî che vanno qui ribaditi, emerge l’inammissibilità dei due motivi, proposti dall’odierno ricorrente per revocazione.</h:div>
         <h:div>5. Quanto al primo (pp. 5-17 del ricorso), relativo all’omesso esame della deduzione – ampiamente rappresentata e documentata in atti sia dall’odierno ricorrente che dal Comune di Maida resistente nel giudizio definito dalla sentenza qui impugnata – secondo cui lo spostamento della farmacia, autorizzato dal provvedimento dell’Azienda, sarebbe stato bilanciato dall’effettuazione del servizio di recapito domiciliare dei farmaci gratuito, sulla base di una semplice telefonata, per le persone residenti nelle frazioni più distanti rispetto alla farmacia, si tratta di una argomentazione difensiva implicitamente considerata dal primo giudice del tutto irrilevante ai fini del decidere, in quanto è evidente che il servizio di recapito domiciliare non può essere una ragione in alcun modo sufficiente a svincolare del tutto il servizio farmaceutico dal necessario legame territoriale con l’utenza, che deve potere usufruire di tale servizio, essenziale per l’esercizio del diritto alla salute garantito dal Servizio Sanitario Nazionale, nella sua completezza e, quindi, recarsi in farmacia e giovarsi di un rapporto diretto col farmacista, senza limitarsi solo, e semplicemente, al pur importante “ordine” telefonico dei farmaci recapitabili gratuitamente a domicilio.</h:div>
         <h:div>5.1. L’ininfluenza di siffatta argomentazione difensiva ai fini del decidere – che neppure può ritenersi un “fatto”, ai fini che qui rilevano dell’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c., in ipotesi omesso nella disamina del primo giudice – dimostra la totale mancanza dei presupposti per ritenere astrattamente integrata la fattispecie dell’errore di fatto revocatorio, con la conseguente inammissibilità del motivo, di cui è evidente la strumentalità rispetto al fine di introdurre, surrettiziamente, un terzo grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>5.2. Bene ha ritenuto pertanto la sentenza impugnata, anche prescindendo, quindi, dall’attivazione del servizio di recapito domiciliare ritenuta implicitamente irrilevante ai fini del decidere, che il trasferimento dei locali della farmacia a ben 8 km dalla sede originaria determini un grave <corsivo>vulnus</corsivo> al servizio pubblico di assistenza farmaceutica degli abitanti della frazione “<corsivo>Vena di Maida</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>6. Altrettanto inammissibile, sempre per il suo carattere strumentale, è il secondo motivo di revocazione (pp. 17-19 del ricorso), con il quale si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe rilevato la nullità della delibera aziendale impugnata, in quanto il potere ad autorizzare il trasferimento della farmacia spetterebbe ormai non più all’Azienda Sanitaria, ma al Comune.</h:div>
         <h:div>6.1. Detto profilo attiene, a tutto concedere, ad un presunto errore di diritto della sentenza impugnata, ma occorre rilevare che nel giudizio R.G. n. 7286/2017, definito da detta sentenza, nessuna parte aveva sollevato tale profilo di invalidità – discendente dal difetto di attribuzione in capo all’Azienda in seguito alla previsione dell’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 – e che nel giudizio amministrativo la nullità del provvedimento, anche se rilevabile d’ufficio dal giudice in applicazione del generale principio previsto dall’art. 1421 c.c. (v., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6092), è questione di diritto e giammai di fatto, sicché l’errore eventualmente compiuto dal giudice nel non rilevarne <corsivo>ex officio</corsivo> la nullità non è mai censurabile in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. in quanto non assimilabile, in nessun modo, ad una “svista” o “errore dei sensi”, secondo la definizione sopra datane.</h:div>
         <h:div>6.2. Peraltro, occorre qui solo aggiungere, era stato lo stesso odierno ricorrente a rivolgersi all’Azienda Sanitaria Provinciale per richiedere l’autorizzazione a trasferire la propria sede, salvo eccepire inammissibilmente, in questo giudizio, la nullità del conseguente provvedimento da lui invocato.</h:div>
         <h:div>6.3. In ogni caso il motivo qui proposto, in quanto afferente ad un presunto errore di diritto della sentenza impugnata, è inammissibile e non può trovare ingresso in questa sede, con la conseguente irrilevanza, sempre in questa sede, dei profili successivi al giudicato, ormai formatosi sul punto, ed esaminati dalla recente sentenza n. 1651 del 27 settembre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, ad oggi non impugnata, il quale ha ritenuto che l’effetto conformativo della sentenza n. 6744 del 2018 di questo Consiglio debba riferirsi, ormai, al Comune e non più all’Azienda Sanitaria, con conseguente dichiarata nullità del nuovo provvedimento adottato dall’Azienda in asserita esecuzione della medesima sentenza.</h:div>
         <h:div>7. Conclusivamente, per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso per revocazione qui in esame deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma della sentenza qui impugnata.</h:div>
         <h:div>8. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente per revocazione, Antonio Vicente Aloe.</h:div>
         <h:div>8.1. A suo definitivo carico deve essere posto anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione contro la sentenza n. 3744 del 19 giugno 2018 di questo Consiglio di Stato, proposto da Antonio Vicente Aloe, lo dichiara inammissibile.</h:div>
         <h:div>Condanna Antonio Vicente Aloe a rifondere in favore di Eugenio Palmieri le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre gli accessori come per legge.</h:div>
         <h:div>Pone definitivamente a carico di Antonio Vicente Aloe il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’impugnazione.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019, con l’intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="07/02/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Laura Moroni</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli</h:div>
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   </Provvedimento>
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