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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="06036"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00097"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2018\201806036\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>fabio franconiero</firma>
            <data>03/01/2019 18:48:16</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Valerio Perotti</firma>
            <data>30/12/2018 16:36:15</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>04/01/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
26            <nuova>26</nuova>
            <ereditata>26</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Fabio Franconiero,	Presidente FF</h:div>
            <h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Valerio Perotti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04579/2018, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6036 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Vetrone Lanfranco, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo 101; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div>
            <h:div>Consiglio Superiore della Magistratura – C.S.M., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato; </h:div>
            <h:div>Tanisi Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Macrì, con domicilio eletto ex art. 25 cod. proc. amm. presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Silvestrini Alessandro, non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e di Tanisi Roberto;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti l’avvocato Gennaro Terracciano e l’avvocato dello Stato Gaetana Natale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Risulta dagli atti che il dott. Vetrone Lanfranco, magistrato di VII valutazione aveva presentato domanda per l’ufficio direttivo di Presidente della Corte di appello di Lecce, vacante dal 1° gennaio 2017. All’esito dell’istruttoria sulle domande, svolta dalla V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, venivano rimesse alla votazione del <corsivo>Plenum</corsivo> del C.S.M. unicamente due proposte, quella in favore del dott. Tanisi Roberto Giuseppe e quella in favore del dott. Silvestrini Alessandro.</h:div>
         <h:div>In occasione della seduta del 5 luglio 2018 l’organo di governo autonomo della Magistratura ordinaria approvava la proposta in favore del dott. Tanisi.</h:div>
         <h:div>Avverso il provvedimento di nomina di quest’ultimo a Presidente della Corte d’appello di Lecce, il dott. Vetrone proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, eccependone l’illegittimità sotto i seguenti profili:</h:div>
         <h:div>1. <corsivo>Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006 e del “Nuovo Testo unico sulla Dirigenza Giudiziaria” relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 - Delibera del 28 luglio 2015 e s.m.i.). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere</corsivo><corsivo>per travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta</corsivo>.</h:div>
         <h:div>2. <corsivo>Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006 e del nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 - Delibera del 28 luglio 2015 e s.m.i.). Eccesso di potere in senso assoluto e relativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta</corsivo>.</h:div>
         <h:div>3. <corsivo>Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006 e del nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e s.m.i.). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria e carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti. Omessa, inesistente o, comunque, illegittima e ingiusta valutazione delle proposte organizzative (ex art. 10 e 44 del T.U, sulla Dirigenza giudiziaria)</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Costituitosi in giudizio, il Consiglio Superiore della Magistratura chiedeva la reiezione del ricorso, eccependo l’inammissibilità delle censure attinenti al merito della decisione e l’infondatezza delle ulteriori doglianze.</h:div>
         <h:div>Con sentenza 24 aprile 2018, n. 4579, il Tribunale adito respingeva il ricorso, sul presupposto che i criteri obiettivi per la valutazione dell’idoneità direttiva previsti dalla normativa vigente mirino solamente ad orientare l’esercizio dell’attività di scelta del magistrato più meritevole, ferma la necessità di preservare l’autonomia valutativa del C.S.M., evitando di introdurre nelle procedure selettive criteri tali da minare la discrezionalità propria di un organo di rilevanza costituzionale.</h:div>
         <h:div>La valutazione finale, dunque, può dirsi frutto di un giudizio complessivo ed unitario supportato da una motivazione ponderata, che resisterebbe alle censure formulate dal ricorrente, le quali, considerata l’amplissima discrezionalità di cui gode il C.S.M. nel conferimento degli incarichi direttivi, atterrebbero in sostanza al merito insindacabile della decisione.</h:div>
         <h:div>Avverso tale decisione il dott. Vetrone interponeva appello, articolato nei seguenti motivi di gravame:</h:div>
         <h:div>1. <corsivo>Violazione dell’art.18 dell’ordinamento giudiziario - Violazione dell’art. 48 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. p-14858-2015 del 28 luglio 2015 - delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. all’8 ottobre 2015) - Omessa istruttoria - Ingiustizia manifesta</corsivo>.</h:div>
         <h:div>2. <corsivo>Error in iudicando: illegittimità per mancato esame delle argomentazioni difensive rappresentate in primo grado dal Dott. Vetrone. Difetto assoluto di motivazione - Eccesso di potere in senso assoluto e relativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti - Travisamento dei fatti - Ingiustizia grave e manifesta</corsivo>.</h:div>
         <h:div>3. <corsivo>Macroscopica erroneità di un presupposto fondante la decisione di primo grado. Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006 e del nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 - Delibera del 28 luglio 2015 e s.m.i.) - Eccesso di potere in senso assoluto e relativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta. Motivazione illogica, insufficiente, apodittica e contraddittoria. Travisamento dei fatti</corsivo>.</h:div>
         <h:div>4. <corsivo>Errore in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006 e del nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 - Delibera del 28 luglio 2015 e s.m.i.) - Eccesso di potere in senso assoluto e relativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta</corsivo>.</h:div>
         <h:div>5. <corsivo>Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 160/2006 e degli artt. 20, 26 e 30 del nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta</corsivo>.</h:div>
         <h:div>6. <corsivo>Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 26 del nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, mancato esame di aspetti decisivi. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Quanto al primo motivo di appello, nel quale vengono dedotti dei fatti nuovi rispetto a quelli che avevano formato oggetto delle censure di primo grado, l’appellante dichiara di esserne venuto a conoscenza solo successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado: si sarebbe trattato, in particolare, della dichiarazione resa dal dott. Tanisi, all’atto della domanda, circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità di sede (ex artt. 18 e 19 <corsivo>Ordinamento giudiziario</corsivo>) per il posto di Presidente della Corte di appello di Lecce, laddove il suocero ed il cognato eserciterebbero invece la professione avvocato in Lecce.</h:div>
         <h:div>Costituitosi in giudizio, il Consiglio Superiore della Magistratura concludeva per l’infondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.</h:div>
         <h:div>Anche il controinteressato dott. Tanisi si costituiva in giudizio, eccependo la tardività del primo motivo di appello e, comunque, l’infondatezza dell’intero gravame, del quale chiedeva il rigetto.</h:div>
         <h:div>Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 29 novembre 2018, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio di poter soprassedere dall’esame del primo motivo di appello e della correlata eccezione di sua inammissibilità – in quanto tardivo – stante la fondatezza, nel merito, dei motivi di impugnazione originariamente proposti dal dott. Vetrone.</h:div>
         <h:div>Al riguardo, per ragioni di sistematicità e sintesi, si reputa opportuno l’esame prioritario e congiunto del terzo, quarto e quinto motivo di appello, attinenti alla presunta violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006 e delle disposizioni dettate dal nuovo “<corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>” (circolare C.S.M. n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015) relativamente al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.</h:div>
         <h:div>Con il terzo motivo, in particolare, si deduce che quando l’organo di governo autonomo della magistratura ordinaria ritenga, all’esito di un giudizio complessivo ed unitario, la prevalenza di un candidato rispetto ad un altro, incombe sullo stesso un onere rafforzato di motivazione volto a spiegare, secondo criteri di logicità e ragionevolezza, il complesso degli elementi che lo abbiano orientato verso una differente scelta valutativa.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, invece, le motivazioni riportate nelle due proposte formulate dalla V Commissione del C.S.M. al <corsivo>Plenum</corsivo>, anziché essere funzionali ad un valido sostegno delle scelte operate dalla prima, denuncerebbero la carenza di un solido apparato motivazionale, non emergendo le ragioni della mancata formulazione di una proposta di nomina anche a favore del dott. Vetrone, nonostante il documentato possesso, a differenza degli altri candidati, di indicatori generali e specifici di assoluto rilievo.</h:div>
         <h:div>Con il quarto motivo di gravame, dopo aver trascritto ampi stralci di precedenti valutazioni positive del C.S.M. riportate dal dott. Vetrone, l’appellante deduce che la scelta della V Commissione del medesimo C.S.M. di non presentare al <corsivo>Plenum</corsivo> la candidatura del dott. Vetrone – impedendo allo stesso <corsivo>Plenum</corsivo>, di fatto, la conoscenza del profilo professionale dell’appellante – non sarebbe stata la conseguenza di una seria e completa istruttoria con valutazione del merito e delle attitudini dei candidati, bensì – all’opposto, il frutto di gravissime carenze istruttorie comportanti anche un travisamento di fatti.</h:div>
         <h:div>In particolare, l’appellante contesta l’omessa valutazione e valorizzazione – in suo favore – degli indicatori specifici di cui all’art. 20 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, così come richiamato anche dal successivo art. 30 del medesimo <corsivo>Testo unico</corsivo>. In particolare, il dott. Vetrone poteva vantare l’esperienza di direzione di uffici di primo grado (presidenza del Tribunale di Potenza), ovvero di un’esperienza che è considerata indicatore attitudinale <corsivo>specifico</corsivo> per l’ufficio direttivo da conferire, che nessuno dei due colleghi controinteressati poteva vantare e che inspiegabilmente non è stata considerata nel provvedimento impugnato</h:div>
         <h:div>A ciò l’appellante inoltre aggiunge l’omessa valutazione (e valorizzazione) degli indicatori generali, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del <corsivo>Testo unico</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Infine, con il quinto motivo di appello viene dedotto che, se è vero che il vigente <corsivo>Testo unico</corsivo> conferma il carattere complessivo ed unitario del giudizio di valutazione, tuttavia, con specifico riferimento al profilo attitudinale, l’art. 2 dello stesso – innovando rispetto al testo previgente – richiede non soltanto che si proceda alla “<corsivo>valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori</corsivo>”, ma pure che si attribuisca uno “<corsivo>speciale rilievo</corsivo>” alla valutazione degli indicatori specifici (artt. 15-23) in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, trattando gli indicatori generali quali “<corsivo>ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Le sovraesposte ragioni di doglianza sono fondate, nei termini che di seguito si precisano.</h:div>
         <h:div>Va preliminarmente ricordato che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collego non ritiene di discostarsi, il C.S.M. – nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi – gode di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; IV, 11 settembre 2009, n. 5479; IV, 31 luglio 2009, n. 4839; IV, 14 luglio 2008, n. 3513; V, 18 dicembre 2017, n. 5933).</h:div>
         <h:div>Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisca a quella dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito. La legge assegna al C.S.M. un margine di apprezzamento particolarmente ampio, ed il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione, senza evidenziare una diretta “non condivisibilità” della valutazione stessa (in termini, Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).</h:div>
         <h:div>In ogni caso, il detto sindacato, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal C.S.M., deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 607).</h:div>
         <h:div>Con specifico riguardo all’adempimento del profilo concernente il dovere di motivazione (la cui lamentata violazione integra una violazione di legge, <corsivo>ex</corsivo> art. 3 l. n. 241 del 1990) circa le attitudini e, in esse, la prevalenza di un indicatore, va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano nei fatti l’accertamento di miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono, nel caso in questione, a preferire uno di essi rispetto agli altri.</h:div>
         <h:div>Premesso quanto sopra, va detto che il vigente <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare C.S.M. n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), integrativo della normativa primaria data dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (<corsivo>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati</corsivo>) prevede, accanto agli indicatori generali (di cui agli artt. 7-13), “<corsivo>costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali</corsivo>”, degli indicatori specifici (artt. 15-23), distinti per le diverse tipologie di incarico.</h:div>
         <h:div><corsivo/>L’art. 26, in merito alla comparazione in punto di “attitudini”, prevede che si proceda “<corsivo>alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006</corsivo>” e, quindi, all’espressione di un giudizio attitudinale che, seppur formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, dia comunque espressamente conto dello “<corsivo>speciale rilievo</corsivo>” attribuito agli indicatori specifici individuati negli articoli da 15 a 23.</h:div>
         <h:div>Ciò premesso in termini generali, va ricordato – con specifica attinenza al caso concreto – che ai sensi dell’art. 20 del <corsivo>Testo unico</corsivo> (“<corsivo>Indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado</corsivo>”) costituiscono “<corsivo>specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di secondo grado: l’esperienza in secondo grado, nella legittimità, l’attività di coordinamento nazionale, l’esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui all’articoli 7, 8 e 9</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>A sua volta, il successivo art. 30 chiarisce che “<corsivo>Per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata fra loro, gli indicatori di cui all’articolo 20</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Orbene, l’espressa attribuzione – a priori – di uno “<corsivo>speciale rilievo</corsivo>” a determinati indici, tra cui quelli posseduti dall’appellante, se certo non costituiva da sé sola (come nota il primo giudice) un requisito di legittimazione per l’accesso alle funzioni direttive di un ufficio giudicante di secondo grado, né avrebbe potuto determinare “<corsivo>l’automatica e incondizionata prevalenza del magistrato che li possiede rispetto a quello che non li possiede</corsivo>”, vincolava però l’organo di governo autonomo a prenderli espressamente in considerazione ed a puntualmente motivare sulle ragioni che, eventualmente, l’avessero indotto a ritenerli non rilevanti o comunque recessivi ai fini del giudizio di comparazione, tanto più ove si consideri che gli stessi non risultavano posseduti dai candidati portati alla valutazione del <corsivo>Plenum</corsivo>, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Presidente della Corte d’appello di Lecce.</h:div>
         <h:div>La previsione secondo cui gli indicatori specifici hanno “<corsivo>speciale rilievo</corsivo>” va dunque interpretata – come del resto evidenzia anche la relazione illustrativa del <corsivo>Testo unico</corsivo> – nel senso che gli “<corsivo>elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Ne deriva che, laddove un candidato possa vantare indicatori specifici, lo “speciale rilievo” che essi rivestono implica che la valutazione del C.S.M. non possa mai prescinderne, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito” del candidato prescelto, tanto perché “ <corsivo>i c.d. indicatori specifici sono criteri “settoriali</corsivo>”, in quanto rilevano ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva, ma non esauriscono l’intera figura professionale del magistrato, che deve essere, invece, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del “merito” (Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786).</h:div>
         <h:div>Per contro, dalla lettura delle proposte A e B formulate dalla V Commissione del C.S.M., così come della decisione del <corsivo>Plenum</corsivo> dell’organo di governo autonomo della Magistratura ordinari, non emergono però dati testuali o logici dai quali poter desumere che tale indicatore specifico – pur formalmente menzionato nelle premesse in fatto – sia stato effettivamente preso in considerazione nella comparazione tra i candidati, con conseguente violazione, tra l’atro, anche dell’art. 26 del <corsivo>Testo unico</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Ciò emerge, in primo luogo, dalle parole con cui la V Commissione (verbale o.d.g. n. 1256 del 4 giugno 2017) riassume il giudizio comparativo con il dott. Tanisi (“<corsivo>invero, per quanto meritevoli di apprezzamento siano i risultati raggiunti nell’espletamento delle funzioni via via esercitate, il profilo del dott. Vetrone recede senz’altro nei confronti di quello del dott. Tanisi sul piano sia del merito che delle attitudini, dovendosi aver riguardo, per quanto sopra più ampiamente espresso, da un canto, alla superiore caratura professionale del candidato prescelto, della quale ha dato prova, innanzitutto, nell’esercizio della giurisdizione, di primo e secondo grado, e, dall’altro, alla valenza, in chiave di prognosi sulle capacità organizzative, dei risultati concretamente raggiunti dal dott. Tanisi quado ha svolto funzioni semidirettive e di collaborazione alla dirigenza</corsivo>”).</h:div>
         <h:div>Termini ripresi nelle considerazioni espresse dal <corsivo>Plenum</corsivo> del C.S.M. nella successiva deliberazione del 5 luglio 2017, per cui “<corsivo>per quanto meritevoli di apprezzamento siano i risultati raggiunti nell’espletamento delle funzioni via via esercitate, il profilo del dott. Vetrone recede senz’altro nei confronti di quello del dott. Tanisi sul piano sia del merito che delle attitudini, dovendosi aver riguardo, per quanto sopra più ampiamente espresso, da un canto alla superiore caratura professionale del candidato prescelto, della quale ha dato prova, innanzitutto, nell’esercizio della giurisdizione, di primo e secondo grado, e, dall’altro, dalla valenza, in chiave di prognosi sulle capacità organizzative, dei risultati concretamente raggiunti dal dott. Tanisi quado ha svolto funzioni semidirettive e di collaborazione alla dirigenza</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Dalla lettura dei passaggi motivazionali relativi alla comparazione tra i due magistrati parti del presente giudizio si trae pertanto conferma del fatto che a fronte dell’esperienza del controinteressato nelle funzioni secondo grado non è stata valutata quella dell’odierno appellante di direzione di uffici di primo grado, in qualità di presidente del Tribunale di Potenza, sebbene al pari della prima anche quest’ultima sia considerata dal Testo unico sulla dirigenza giudiziaria indicativa di attitudine specifica per l’incarico da attribuire. La carenza di motivazione e la violazione dei criteri che il Consiglio superiore si è prefissato attraverso la circolare ora richiamata emerge vieppiù dal fatto che in occasione di precedenti valutazioni attitudinali si è dato espressamente atto dei positivi risultati conseguiti dal dott. Vetrone nell’ambito di tale esperienza direttiva, con particolare riguardo alla fase di accorpamento di un altro ufficio giudiziario (Tribunale di Melfi), come dallo stesso dedotto a fondamento delle censure in esame. </h:div>
         <h:div>Inoltre, anche la superiorità del dott. Tanisi con riguardo ai profili di merito viene semplicemente affermata nella delibera impugnata, senza alcuna motivazione a sostegno di tale giudizio, che in ogni caso è posto in posizione sussidiaria rispetto alla valutazione condotta con riguardo agli indicatori attitudinali riferiti specificamente all’ufficio direttivo da attribuire (ai quali è infatti attribuito «<corsivo>speciale rilievo</corsivo>»: art. 26, comma 3, del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, come in precedenza sottolineato).</h:div>
         <h:div>L’accoglimento dei sopra indicati motivi di gravame, concernenti il merito della controversia, è poi assorbente degli ulteriori motivi secondo e sesto. </h:div>
         <h:div>Il Collegio ritiene invece di non dover accogliere il settimo motivo di appello, non ravvisando la sussistenza, negli scritti dell’amministrazione odierna appellata, dei presupposti fondanti i profili di censura <corsivo>ex</corsivo> art. 89 Cod. proc. civ.</h:div>
         <h:div>Conclusivamente, per le ragioni sopra riportate l’appello va accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso del dott. Vetrone contro la delibera del Consiglio superiore di nomina del dott. Tanisi a presidente della Corte d’appello di Lecce.</h:div>
         <h:div>Alla luce delle ragioni di illegittimità accertate, in sede di riesercizio del potere l’organo di governo autonomo della magistratura dovrà pertanto considerare l’esperienza del dott. Vetrone quale presidente del Tribunale di Potenza e porre la stessa in comparazione con quella del controinteressato nelle funzioni di secondo grado. La preferenza eventualmente espressa in favore dell’uno o dell’altro dovrà essere quindi motivata in modo adeguato. Con le medesime modalità si dovrà procedere nel comparare i due magistrati con riguardo agli indicatori attitudinali generici e il merito di ciascuno, i quali potranno comunque essere considerati nel caso in cui all’esito del giudizio attitudinale specifico non emerga un profilo di carriera prevalente. </h:div>
         <h:div>Inoltre, sebbene la questione dell’esistenza di una possibile causa di incompatibilità di sede del dott. Tanisi, posta solo nel presente giudizio d’appello, sia stata assorbita per effetto dell’accoglimento delle censure sopra esaminate, la stessa dovrà comunque essere attentamente valutata dal Consiglio superiore, poiché rientrante nelle attribuzioni dell’organo di governo autonomo della magistratura  (art. 10 della legge istitutiva 24 marzo 1958, n. 195) ed oggetto di un preciso dovere dichiarativo del magistrato interessato anche nelle procedure di assegnazione di uffici direttivi (ai sensi dell’art. 48 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria).</h:div>
         <h:div>Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ritiene peraltro il Collegio che la particolarità delle questioni esaminate giustifiche l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio relativamente all’appellato Tanisi Roberto.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, per l’effetto ed in tali termini accogliendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso introduttivo proposto da Vetrone Lanfranco.</h:div>
         <h:div>Condanna l’appellato Consiglio Superiore della Magistratura al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre Iva e Cpa se dovuti. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado relativamente all’appellato Tanisi Roberto.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
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         <dataeluogo norm="29/11/2018"/>
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            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
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            <h:div>Valerio Perotti</h:div>
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