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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="05893"/>
            <fascicolo anno="2019" n="02212"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201805893">201805893\201805893.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201805893\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>franco frattini</firma>
            <data>03/04/2019 09:43:44</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Giulia Ferrari</firma>
            <data>30/03/2019 23:14:43</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>03/04/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>































































































37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                <nuova>37</nuova>
            <ereditata>37</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giorgio Calderoni,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tar Piemonte, sez. I, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2018, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’informativa interdittiva del Prefetto della Provincia di Torino n. -OMISSIS- del 4 aprile 2017 e l’atto di motivi aggiunti, con il quale era stata impugnato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2017 con cui, a seguito dell’impugnata interdittiva antimafia, è stata disposta la revoca delle agevolazioni concesse alla -OMISSIS- ai sensi della l. n. 662 del 1996.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 5893 del 2018, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>il Ministero dell’interno, la Prefettura – U.T.G. di Torino e il Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, sono elettivamente domiciliati, </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, della Prefettura – U.T.G. di Torino e del Ministero dello sviluppo economico e la relativa memoria, depositata il -OMISSIS- 2018;</h:div>
            <h:div>Vista la memoria depositata dall’appellante -OMISSIS- il -OMISSIS- 2018;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. A seguito di richiesta di rilascio di informativa antimafia ai sensi dell’art. 91, d.lgs. -OMISSIS-/2011, formulata da -OMISSIS- con propria nota del 14 gennaio 2014, la Prefettura di Torino ha ritenuto sussistente nei confronti della -OMISSIS- - divenuta poi, a seguito di fusione, -OMISSIS- - il pericolo di condizionamento delle scelte della società da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. In particolare, il -OMISSIS- del capitale sociale di -OMISSIS- è detenuto dalla -OMISSIS-, socia al -OMISSIS-, e dalla -OMISSIS-, socia al -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>La governance della -OMISSIS-, di cui la -OMISSIS- possiede il -OMISSIS- del capitale sociale, è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da -OMISSIS-, tra cui figurano il signor -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-. -OMISSIS- è -OMISSIS-, condannato in via definitiva nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria scaturita dalla c.d. -OMISSIS- per concorso esterno in associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista. Si è quindi ipotizzato che la gestione della -OMISSIS- potesse essere significativamente condizionata dalla figura di -OMISSIS-, nonostante questi risulti formalmente estraneo alla compagine societaria e amministrativa.</h:div>
         <h:div>Conseguentemente, con provvedimento n. -OMISSIS-/2015 del 4 aprile 2017 la Prefettura di Torino ha adottato nei confronti della società l’informazione interdittiva antimafia ex d.lgs. 6 novembre 2011, n. -OMISSIS- sul rilievo che “nei confronti della società -OMISSIS- -OMISSIS-, con sede legale a -OMISSIS- (TO), -OMISSIS- (-OMISSIS-), sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa, pur non sussistendo nei confronti degli attuali titolari cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67, d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011”. </h:div>
         <h:div>Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la revoca delle agevolazioni concesse alla -OMISSIS- ai sensi della l. n. 662 del 1996.</h:div>
         <h:div>Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2018 la sez. I del Tar Piemonte ha respinto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti sui quali è stata emanata l’interdittiva.</h:div>
         <h:div>2. Con appello notificato e depositato il 19 luglio 2018 la -OMISSIS- – che in data -OMISSIS- 2017 ha incorporato per fusione la -OMISSIS- – ha impugnato la predetta sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2018 della sez. I del Tar Piemonte. </h:div>
         <h:div>Ha dedotto:</h:div>
         <h:div>a) Illogica, incoerente e perplessa deduzione dai principi giurisprudenziali in materia di informativa prefettizia dei criteri per la concreta decisione del ricorso.</h:div>
         <h:div>La tesi implicitamente sottesa agli argomenti proposti dalla sentenza impugnata richiama, invero, il principio che quando un provvedimento amministrativo si reggae su plurime, autonome e distinte ragioni – ognuna delle quali da sola idonea a giustificarlo –, l’atto non può essere annullato se tutte quelle ragioni non siano fondatamente contestate. Tale principio non si applica all’ipotesi dell’interdittiva, in relazione alla quale non sono diverse ed autonome risultanze istruttorie a giustificare le conclusioni del provvedimento ma è la complessiva, integrata ed unitaria valutazione di tutte le risultanze istruttorie a garantire la validità di tali conclusioni.</h:div>
         <h:div>b) Erroneo rigetto del primo motivo di ricorso.</h:div>
         <h:div>Tutte le riflessioni proposte dal Tar Piemonte in ordine alle ragioni per cui il trust non garantirebbe la estraneità di -OMISSIS- dalla disponibilità delle partecipazioni e, per loro tramite non escluderebbe, la sua capacità di esporre -OMISSIS- ai rischi di infiltrazioni, non esistono nell’atto impugnato semplicemente perché il Prefetto neppure aveva colto l’esistenza del trust. Dunque, il giudice di primo grado si è sostituito all’amministrazione dotando l’informativa prefettizia di una motivazione del tutto nuova. </h:div>
         <h:div>Se il Tar si fosse mantenuto al loro interno, avrebbe dovuto concludere che il Prefetto – a causa di un’istruttoria incompleta e superficiale – aveva travisato la realtà, giungendo ad assumere un atto che violava l’art. 3, l. n. 241 del 1990 giacché era motivato in modo non aderente alle risultanze di fatto e, conseguentemente, accogliere il primo motivo.</h:div>
         <h:div>c) Erroneo rigetto del secondo motivo di ricorso.</h:div>
         <h:div>Dalla vicenda penale emerge che la contiguità tra il suddetto e la criminalità organizzata di stampo mafioso, la quale ha determinato la pronunzia di condanna, sia cessata, quantomeno, a far tempo dal 2012. In data -OMISSIS- 2012 è stato, infatti, depositato il provvedimento del Tribunale di Torino, reso dalla sezione Volontaria giurisdizione nel procedimento n. -OMISSIS-, radicato dal Ministero dell’interno, di incandidabilità in Piemonte di -OMISSIS- (e di -OMISSIS-) nelle prime elezioni regionali o amministrative successive al -OMISSIS- di quell’anno. Fatto questo che rende irrilevante la circostanza – per altro priva di riscontri obbiettivi – che i -OMISSIS- e gli altri suoi parenti siano in una condizione di sudditanza dallo stesso o, comunque, siano nelle condizioni di determinare le scelte della Società appellante. </h:div>
         <h:div>d) In subordine, con riferimento al secondo motivo: contrasto con i principi comunitari e illegittimità costituzionale degli artt. 67 e 91, d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011.</h:div>
         <h:div>La normativa in materia di interdittiva antimafia viola i principi costituzionali e comunitari ove si ritenga sufficiente a giustificarne la legittimità una qualsiasi situazione o un qualsiasi comportamento anche non prevedibile ex ante riferibili ad agente estraneo al destinatario dell’informativa, a prescindere da qualsivoglia dimostrazione circa l’univoco orientamento all’infiltrazione, purché sia soddisfatto il requisito del più probabile che non, ed anche in assenza di alcuna equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco.</h:div>
         <h:div>e) Erroneo rigetto del terzo motivo di ricorso.</h:div>
         <h:div>Con il terzo motivo di ricorso si sottolineava come la Prefettura affermasse che l’esposizione dell’appellante al rischio di infiltrazione fosse conseguenza sia della partecipazione rilevante nel suo capitale di due società che considerava controllate da -OMISSIS- sia della presenza negli organi di amministrazione della medesima di -OMISSIS-, -OMISSIS-, che nell’informativa si riteneva condizionabile dal -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Erroneamente la sentenza del giudice di primo grado, oltre a dotare il provvedimento impugnato di una giustificazione del tutto diversa da quella che ad esso attribuì il Prefetto (superando di nuovo i limiti del sindacato di mera legittimità), opera sorprendentemente un ribaltamento totale dell’impianto motivo dell’informativa.</h:div>
         <h:div>f) Errato rigetto della prima censura recata dai motivi aggiunti (quarto motivo).</h:div>
         <h:div>Il Tar, avendo respinto tutte le censure dedotte avverso l’interdittiva antimafia, ha concluso per l’infondatezza della doglianza. L’accoglimento di uno solo dei motivi dedotti avverso l’interdittiva comporterebbe l’annullamento di quest’ultima e della conseguente revoca del contributo disposta dal Ministero dello sviluppo economico.</h:div>
         <h:div>g) Errato rigetto della seconda censura recata dai motivi aggiunti (quinto motivo).</h:div>
         <h:div>I motivi aggiunti sono stati respinti sulla base di una Circolare D.D. del Ministero dello sviluppo economico n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 1012 (punto 2), non agli atti né ostesa.</h:div>
         <h:div>h) Errato rigetto della terza censura recata dai motivi aggiunti (sesto motivo).</h:div>
         <h:div>Il Tribunale nulla ha ritenuto di osservare sul fatto che la norma (art. 92, comma 3 e 4, d.lgs. -OMISSIS- del 2011), in concreto erroneamente applicata dal Prefetto, non era stata neppure citata nel provvedimento impugnato, che si era limitato a richiamare disposizioni inconferenti (art. 8, d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; art. 12, d.m. 31 luglio 2000, n. 320; art. 9, d.lgs. 31 -OMISSIS- 1998, n. 123) o abrogate (art. 11, comma 2, d.lgs. 31 -OMISSIS- 1998, n. 252, abrogato a far data dal 13 febbraio 2013, dall’art. 120, comma 2, lett b, d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011 come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 218 del 2012).</h:div>
         <h:div>In secondo luogo, e soprattutto, perché la lettura dei disposti dell’art. 92, commi 3 e 4, d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011 è fondata su assunti meramente assertivi e sprovvisti di qualsiasi motivazione o argomentazione riferiti a previsioni che risultano disporre l’esatto contrario di quanto  loro imputa la pronunzia; su considerazioni anodine che da sole possono supportare sia la tesi sostenuta in ricorso sia quella contraria propugnata dalla sentenza; su valutazioni ipotetiche, oltre che non desumibili dalla lettura del comma 3 dell’art. 92, d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011, o su presupposti errati.</h:div>
         <h:div>i) Sulle spese di lite.</h:div>
         <h:div>La sollecitata riforma della sentenza appellata va estesa anche alla condanna alle spese di lite che il Tar ha imputato alla ricorrente -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno, la Prefettura – U.T.G. di Torino e il Ministero dello sviluppo economico, che hanno sostenuto l’infondatezza dell’appello.</h:div>
         <h:div>4. Con memoria depositata il -OMISSIS- 2018 l’appellante -OMISSIS- ha ribadito i propri assunti difensivi.</h:div>
         <h:div>5. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Come esposto in narrativa, è impugnata la sentenza della sez. I del Tar Piemonte n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2018, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’informativa interdittiva del Prefetto della Provincia di Torino n. -OMISSIS- del 4 aprile 2017 e l’atto di motivi aggiunti, con il quale era stato impugnato il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2017 che, a seguito dell’interdittiva antimafia, aveva disposto la revoca delle agevolazioni concesse alla -OMISSIS- – divenuta poi, a seguito di fusione, -OMISSIS- – ai sensi della l. n. 662 del 1996.</h:div>
         <h:div>Prima di esaminare i singoli ed articolati motivi di appello il Collegio ritiene necessario ripercorrere i principi cardini elaborati da una ormai granitica giurisprudenza della Sezione in materia di interdittiva antimafia (da ultimo, 20 febbraio 2019, n. 1182 e 30 gennaio 2019, n. 758).</h:div>
         <h:div>L’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.</h:div>
         <h:div>Ha aggiunto la Sezione (n. 758 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.</h:div>
         <h:div>Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento.</h:div>
         <h:div>L’introduzione delle misure di prevenzione, come quelle qui in esame, è stata dunque la risposta cardine dell’Ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata. </h:div>
         <h:div>Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia.</h:div>
         <h:div>La sopra richiamata funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).</h:div>
         <h:div>In tale direzione la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso) e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).</h:div>
         <h:div>Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).   </h:div>
         <h:div>2. Ciò chiarito in diritto, in punto di fatto giova rilevare che nel caso sottoposto all’esame del Collegio l’interdittiva è stata emessa per l’influenza sulla gestione societaria del signor -OMISSIS-, condannato in via definitiva nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria scaturita dalla c.d. -OMISSIS- per concorso esterno in associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista.</h:div>
         <h:div>Un complesso intreccio societario, puntualmente dipanato dal Prefetto di Torino, porta a tale conclusione. Ed invero: a) il consiglio di amministrazione della -OMISSIS- è composto da -OMISSIS-, tra i quali -OMISSIS-, -OMISSIS-, sposato con -OMISSIS-, condannata con sentenza del Tribunale di Torino del -OMISSIS- 2014 alla pena di -OMISSIS- di reclusione per il reato di turbata libertà degli incanti in concorso (artt. 353, comma 2, c.p. e 110 c.p.) nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS-. Pendente presso la locale Corte d’Appello; b) le quote sociali della -OMISSIS- sono distribuite al -OMISSIS- tra persone fisiche e al -OMISSIS- tra persone giuridiche; con riferimento a queste ultime il -OMISSIS- è in mano alla -OMISSIS- mentre il restante -OMISSIS- è posseduta dalla -OMISSIS-; c) la  -OMISSIS- possiede il -OMISSIS- del capitale sociale della -OMISSIS-; d) il consiglio di amministrazione di -OMISSIS- è costituito, tra gli altri, da -OMISSIS- (che, come si è detto, è -OMISSIS-), -OMISSIS- (anch’egli -OMISSIS-) e da -OMISSIS- (-OMISSIS- di -OMISSIS-); e) le quote societarie della -OMISSIS- sono divise tra -OMISSIS- (che possiede il -OMISSIS- del capitale), -OMISSIS- (anch’egli con il -OMISSIS- del capitale), -OMISSIS- (che possiede l’-OMISSIS- del capitale), -OMISSIS- (-OMISSIS- di -OMISSIS-; possiede l’-OMISSIS- del capitale), -OMISSIS- (-OMISSIS- di -OMISSIS-; possiede l’-OMISSIS- del capitale), -OMISSIS- (che a titolo di -OMISSIS- possiede il -OMISSIS- delle quote, originariamente di proprietà di -OMISSIS- per il -OMISSIS- e della -OMISSIS- -OMISSIS- per il -OMISSIS-, che insieme hanno formato un trust individuando come beneficiari i -OMISSIS-).</h:div>
         <h:div>Come correttamente rilevato dalla Prefettura di Torino, -OMISSIS- è una figura vicina (concorso esterno) alla malavita organizzata di stampo mafioso, ruolo svolto anche avvalendosi dell’influenza della carica pubblica ricoperta. E’ stato infatti -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- dal -OMISSIS- al -OMISSIS- e poi dal -OMISSIS-, quando -OMISSIS- era il -OMISSIS- -OMISSIS- (fino al -OMISSIS-), è stato -OMISSIS- con la delega a collaborare con il -OMISSIS- nell’-OMISSIS-. Nel -OMISSIS- 2012 il Comune di -OMISSIS- è stato sciolto per infiltrazione mafiosa.</h:div>
         <h:div>-OMISSIS- è stato condannato ad -OMISSIS- di reclusione per il delitto di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. con la sentenza della Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Torino n. -OMISSIS- deI -OMISSIS- 2015, divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione del -OMISSIS- 2016, a conclusione del procedimento penale relativo all’operazione c.d. -OMISSIS-, che ha altresì disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. </h:div>
         <h:div>3. Tracciato il quadro fattuale in cui si inserisce l’interdittiva del Prefetto di Torino, può passarsi all’esame dei motivi di appello, che appare infondato e deve dunque essere respinto.</h:div>
         <h:div>Con il primo motivo la società afferma che erroneamente la sentenza del giudice di primo grado ritiene che l’originario ricorso proposto contro l’informativa del Prefetto non coglierebbe nel segno perché in esso mancherebbe una critica generale dell’atto e di tutti i suoi presupposti istruttori, essendo tale critica limitata solo ad alcuni di essi; in tal modo la decisione confonderebbe l’ipotesi nella quale un atto sia sorretto da più ordini indipendenti di risultanze istruttorie con quella, che rileva nel caso di specie, nella quale più ragioni unitariamente valutate concorrono a giustificare il dispositivo.</h:div>
         <h:div>Il motivo è ai limiti dell’ammissibilità atteso che il Tar, dall’affermazione di principio espressa non trae alcuna conseguenza in rito (e, dunque, non dichiara l’inammissibilità del ricorso), passando ad esaminare tutti i motivi di gravame. </h:div>
         <h:div>Solo per completezza, e per dipanare un dubbio sollevato dall’appellante nella memoria del -OMISSIS- 2018, vale evidenziare come l’appellata, nel richiamare nel proprio scritto difensivo il profilo di inammissibilità non ha inteso sollevare un motivo incidentale di erroneità della sentenza di primo grado, non avendo comunque neanche sviluppato alcuna argomentazione a supporto.</h:div>
         <h:div>In ogni caso passando all’esame del merito del motivo, è ben vero, come afferma l’appellante, che la giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo ha chiarito che gli elementi dedotti a supporto della decisione prefettizia vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Ciò però non vuol dire che tali elementi non possono avere un differente peso, con l’effetto che l’interdittiva potrebbe o meno reggersi anche se venisse meno uno di essi, a seconda della rilevanza che nell’insieme l’indice assume. La conseguenza è duplice: da un lato, se tale indizio ha peso determinante e non è censurato, la censura di tutti gli altri elementi diviene inammissibile perché il provvedimento interdittivo comunque si reggerebbe anche ove fossero fondati i motivi dedotti avverso gli altri indizi; dall’altro, se l’indizio è censurato e il profilo di doglianza è fondato, a nulla rileverebbe la mancata contestazione degli altri elementi, venendo meno l’argomentazione forte.</h:div>
         <h:div>In altri termini, e per concludere, non è necessariamente vero che il provvedimento risulterà privo di adeguato supporto motivazionale quando anche uno solo dei presupposti istruttori, valutati come qualificanti nella motivazione dell’atto, risulti non aderente alla realtà. </h:div>
         <h:div>Calando tali principi al caso all’esame del Collegio, nel coacervo di indizi posti a base dell’interdittiva impugnata, e che nel loro insieme la supportano, vi sono alcuni elementi più forti degli altri, che sarebbero in grado di legittimare la misura preventiva prefettizia ove anche altri fossero dichiarati inappropriati dal giudice. La mancata censura dell’elemento relativo alla condanna della signora -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, con sentenza del Tribunale di Torino del -OMISSIS- 2014 alla pena di -OMISSIS- di reclusione per il reato di turbata libertà degli incanti in concorso (artt. 353, comma 2, c.p. e 110 c.p.) potrebbe non assumere rilevanza ove tale elemento non avesse un peso rilevante ai fini dell’adozione dell’interdittiva.</h:div>
         <h:div>4. Con il secondo motivo l’appellante afferma che il Tar, nel respingere il ricorso, avrebbe finito per modificare la motivazione dell’interdittiva sostituendo proprie argomentazioni a quelle della Prefettura.</h:div>
         <h:div>L’appellante si sofferma innanzitutto sul ricorso effettuato da -OMISSIS- e dalla -OMISSIS- -OMISSIS- al Trust individuando come beneficiari i -OMISSIS-, come -OMISSIS- il signor -OMISSIS- e come -OMISSIS- il -OMISSIS- -OMISSIS-. Afferma che in effetti tutte le riflessioni proposte dal Tar in ordine alle ragioni per cui il Trust non garantirebbe l’estraneità di -OMISSIS- dalla disponibilità delle partecipazioni e, per loro tramite, non escluderebbe la sua capacità di esporre -OMISSIS- ai rischi di infiltrazioni, non esistono nell’atto impugnato semplicemente perché il Prefetto neppure aveva colto l’esistenza del trust. Dunque, il giudice di primo grado si sarebbe sostituito all’amministrazione dotando l’informativa prefettizia di una motivazione del tutto nuova. </h:div>
         <h:div>Osserva sul punto il Collegio che in effetti nel ricorso di primo grado la società -OMISSIS- si è soffermata sull’esistenza del Trust per corroborare la doglianza di travisamento dei fatti e difetto di istruttoria di cui sarebbe affetto il procedimento che ha portato all’adozione dell’interdittiva, nella quale si afferma che il -OMISSIS- delle quote della società -OMISSIS-, di proprietà di -OMISSIS-, sarebbero state detenute da -OMISSIS- a titolo di intestazione fiduciaria per conto dello stesso -OMISSIS-. Dunque il giudice di primo grado, nel soffermarsi sull’effettiva natura del trust e sulla ratio ad essa sottesa si è limitato a prendere posizione sul primo motivo di ricorso, respingendolo.</h:div>
         <h:div>In ogni caso, come sarà in seguito meglio argomentato, ritiene il Collegio che l’influenza di -OMISSIS- sulla vita della società sia di palese evidenza al di là della titolo in base al quale il signor -OMISSIS- ha il -OMISSIS- delle quote della società -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>5. Con il terzo motivo l’appellante afferma che la sentenza del Tar non ha considerato che il ruolo di “collaboratore esterno” dell’associazione di stampo mafioso ricoperto da -OMISSIS- – il quale in cambio di voti offriva lavori ed appalti ad imprese riconducibili sa sodalizi mafiosi – seppure fosse vero in ogni caso sarebbe cessato il -OMISSIS- 2012, data del deposito del provvedimento di incandidabilità in Piemonte, reso dal Tribunale di Torino, Sezione Volontaria giurisdizione, nel procedimento n. -OMISSIS-. Aggiunge l’appellante che qualsiasi contatto con l’esterno fu reciso una prima volta dall’-OMISSIS- al 5 -OMISSIS- 2012, quando il -OMISSIS- fu sottoposto a detenzione, poi dal 6 -OMISSIS- 2012 al -OMISSIS- 2012, quando fu mandato ai domiciliari e, infine, con l’incarcerazione dal -OMISSIS- 2016, a seguito della condanna decretata con sentenza definitiva della Corte di cassazione dello stesso -OMISSIS- 2016.</h:div>
         <h:div>Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione.</h:div>
         <h:div>L’affermazione secondo cui la condotta di -OMISSIS- “essendo stata accertata in sede penale con sentenza dibattimentale irrevocabile fa stato, ex art. 654 c.p.c., anche nel processo amministrativo” non considera che, secondo un principio pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo, la misura interdittiva - essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata - non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti segnali del pericolo che possa verificare il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata. In altri termini, la circostanza, sulla quale l’appellante insiste nei propri scritti difensivi, e cioè che il -OMISSIS- sia stato condannato per concorso esterno, non toglie che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale possano assumere una loro diversa rilevanza anche ad altri fini.</h:div>
         <h:div>Nella specie, è provato un “patto scellerato”, consistente nella promessa e/o dazione, in cambio di voti, di appalti ad imprese riconducibili a coimputati del reato di associazione di tipo mafioso. Dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello di Torino del 23 novembre 2015, n. -OMISSIS-, confermata dalla Suprema Corte il -OMISSIS- 2016, riportata dalla stessa appellante nei propri scritti, risulta che la promessa e la dazione di lavori ed appalti ad imprese riconducibili ad organizzazioni mafiose “è stata inconfutabilmente provata, vuoi documentalmente, vuoi testimonialmente, vuoi tramite la gran mole di intercettazioni acquisite”. E’ dunque certa la vicinanza tra il -OMISSIS- e le associazioni criminali di stampo mafioso: nel periodo esaminato dai giudici piemontesi sono state verificate relazioni personali e dirette con soggetti del calibro di -OMISSIS-, sottoposto alle direttive di -OMISSIS-, capo locale di -OMISSIS-, con -OMISSIS-, subalterno al noto -OMISSIS-, tutti condannati nei diversi filoni processuali dell’-OMISSIS-. </h:div>
         <h:div>Non è detto che tale vicinanza sia cessata con il concorso esterno. Non è detto nella sentenza né nel provvedimento interdittivo. Quest’ultimo ha dato atto di come era inizialmente strutturato il rapporto tra mafia e -OMISSIS- (sinallagmatico: voti in cambio di appalti) e ha evidenziato l’influenza del -OMISSIS- nella vita societaria dei -OMISSIS- nonché l’attività svolta da imprese riconducibili a soggetti contigui agli ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso nei cantieri relativi a due importanti opere edili gestite dal gruppo imprenditoriale -OMISSIS-, finalizzati alla costruzione rispettivamente del -OMISSIS- -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- (cd. -OMISSIS-) e dell’edificio produttivo della -OMISSIS- di -OMISSIS- (cd. -OMISSIS-). Quest’ultima società è controllata al -OMISSIS- dalla -OMISSIS- che, come si è detto, detiene direttamente e per il tramite della controllata -OMISSIS- la metà del capitale sociale della -OMISSIS-. Nell’interdittiva si è aggiunto che “queste circostanze evidenziano il ruolo svolto da -OMISSIS- -OMISSIS- quale deus ex machina dell’infiltrazione pervasiva di imprese mafiose nello svolgimento dei lavori appaltati dalle società riferibili al proprio gruppo imprenditoriale, anche attraverso il tramite di familiari inseriti stabilmente nella compagine societaria e amministrativa di dette aziende”.</h:div>
         <h:div>E’ dunque possibile – secondo la logica del “più probabile che non” – che nel momento in cui il concorso esterno con la malavita organizzata è cessato sia continuata la contiguità basata sulla comunanza di interessi economici, agevolata dalla vicinanza ormai consolidata negli anni. </h:div>
         <h:div>Né può dubitarsi dell’interferenza che -OMISSIS- può esercitare sull’attività economica della società -OMISSIS-, attraverso l’appartenenza di una parte del capitale sociale ad altre società nelle quali appare ancora presente il controllo indiretto del -OMISSIS-. Del resto la vicinanza di -OMISSIS- al -OMISSIS- -OMISSIS-o è nei fatti: cessato -OMISSIS- il mandato di -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- – poi sciolto per infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 143 del testo unico degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 – e non più rieleggibile, -OMISSIS- è divenuto il -OMISSIS- -OMISSIS-o che gli ha conferito, in qualità di -OMISSIS-, la delega a collaborare nell’-OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Contrariamente a quanto afferma l’appellante, appare pertinente il richiamo ai principi che il Consiglio di Stato ha elaborato in materia di interdittiva in ordine all’ingerenza che un parente mafioso può avere nella vita di una società governata da familiari.</h:div>
         <h:div>E’ stato infatti chiarito (Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1349 e 7 febbraio  2018, n. 820) che l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra socio e congiunto vicino a sodalizi mafiosi laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso (e la zona del -OMISSIS- certamente lo è, come dimostrano le sue stragi di mafia), all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘-OMISSIS-’ e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.</h:div>
         <h:div>Come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado l’influenza esercitata da -OMISSIS- sui -OMISSIS- prescinde quindi dal possesso di quote societarie nella -OMISSIS-, potendo governare la vita societaria anche attraverso i -OMISSIS- a lui vicini che, come afferma l’appellata nei propri scritti difensivi, si trovano in uno stato di soggezione alle pressioni del -OMISSIS- o, ancora di più, di condivisione con questi del metodo malavitoso.</h:div>
         <h:div>Quanto sopra evidenziato rende dunque irrilevante la percentuale di quote della società possedute dal -OMISSIS- o dalle società facenti capo alla famiglia -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Il riferimento alla parte del capitale sociale posseduto e a cariche sociali non ricoperte si traduce in un rilievo meramente formale, se non formalistico. Questo Consiglio ha già osservato che “la circostanza che il socio di maggioranza muova le leve della gestione sociale non esclude ex se che il socio di minoranza non possa avere alcuna influenza, quanto meno di fatto, sulla conduzione dell'impresa, ove si consideri che si è al cospetto di una compagine sociale assai ristretta, a base familiare, il cui capitale è detenuto da soli due soci” (Cons. St., sez. III, 21 luglio 2014, n. 3873).</h:div>
         <h:div>Nel caso all’esame del Collegio è indubbia la presenza nelle società in questione della famiglia -OMISSIS-, le cui fila sono mosse dalla presenza, ingombrante e forte, del -OMISSIS-  -OMISSIS-</h:div>
         <h:div>Le conclusioni alle quali è pervenuto il Tar sono dunque pienamente condivisibili, dovendosi sempre accertare se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata, condizionamento che deve essere scongiurato per preservare i più alti valori, portanti la vera democrazia, della libertà sociale ed economica che il cancro della mafia e della camorra, nelle molteplici e sottili forme di insinuazioni, tende a minare.</h:div>
         <h:div>6. In conclusione, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto di Isernia sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia, con un giudizio peraltro connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l’autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).</h:div>
         <h:div>7. Il Collegio non riscontra i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale o rimettere gli atti al Giudice europeo.</h:div>
         <h:div>La normativa antimafia è espressione della potestà di cui all’art. 117, comma 1, lett. h) …. “ordine pubblico e sicurezza” ed e) … “tutela della concorrenza…” Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU, sul presupposto che la formula elastica adottata dal legislatore per la disciplina delle interdittive antimafia – che consente di procedere in tal senso anche solo su base indiziaria – deve ritenersi quale corretto bilanciamento dei valori coinvolti. Infatti, se da una parte è opportuno fornire adeguata tutela alla libertà di esercizio dell’attività imprenditoriale, dall’altra non può che considerarsi preminente l’esigenza di salvaguardare l’interesse pubblico al presidio del sistema socio-economico da qualsivoglia inquinamento mafioso (Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784). Non vi sono dubbi che l’esigenza di tutela della libertà di tutti i cittadini e di salvaguardia della convivenza democratica sono finalità perfettamente coincidenti con i principi della CEDU, ed anche la formula “elastica” adottata dal legislatore nel disciplinare l’informativa interdittiva antimafia su base indiziaria ha il suo fondamento nella ragionevole esigenza del bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost. e l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla prevenzione dei fenomeni mafiosi che, del resto, mediante l’infiltrazione nel tessuto economico e nei mercati, compromettono anche – oltre alla sicurezza pubblica – il valore costituzionale di libertà economica, indissolubilmente legato alla trasparenza e alla corretta competizione nelle attività con cui detta libertà si manifesta in concreto nei rapporti tra soggetti dell’ordinamento.</h:div>
         <h:div>Ha ancora chiarito la Sezione (n. 5784 del 2018) che per quanto poi concerne la "presunzione di non colpevolezza" il giudizio, fondato secondo il criterio del "più probabile che non", costituisce un regola che si palesa "consentanea alla garanzia fondamentale della presunzione di non colpevolezza", di cui all’art. 27, comma 2, Cost., cui è ispirato anche il punto 2 del citato art. 6 CEDU", in quanto "non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilità penale" (Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19430). Da molto tempo, infatti, le consorterie di tipo mafioso hanno esportato fuori dai tradizionali territori di origine l’uso intimidatorio della violenza ed hanno creato vere e proprie holding. Si tratta di quelle aree opache nelle quali notoriamente i proventi di attività illecite vengono reinvestiti in imprese formalmente estranee (perché intestate a prestanome “puliti”) e dispersi in una miriade di società collegate da vincoli di vario tipo con l’organizzazione criminale. Il legislatore, allontanandosi dal modello della repressione penale, ha conseguentemente impostato l'interdittiva antimafia come strumento di interdizione e di controllo sociale, al fine di contrastare le forme più subdole di aggressione all'ordine pubblico economico, alla libera concorrenza ed al buon andamento della Pubblica amministrazione. Il carattere preventivo del provvedimento prescinde, quindi, dall'accertamento di singole responsabilità penali, essendo il potere esercitato dal Prefetto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2015, n. 455; 23 febbraio 2015, n. 898).</h:div>
         <h:div>Sulla perfetta compatibilità della normativa in tema di interdittiva con i principi costituzionali ed eurounitari si è di recente soffermata la Sezione (30 gennaio 2019, n. 758).</h:div>
         <h:div>Ha affermato come non sia prospettabile alcuna violazione dell’art. 1, Protocollo 1 addizionale, CEDU, con riferimento al diritto di proprietà, e, per il tramite di tale parametro interposto, nessuna violazione dell’art. 117 Cost. per la mancanza di una adeguata base legale atta ad evitare provvedimenti arbitrari.</h:div>
         <h:div>Anche gli accertamenti disposti dal Prefetto, nella stessa Provincia in cui ha sede l’impresa o in altra, sono finalizzati, infatti, a ricercare elementi dai quali possa desumersi, ai sensi dell’art. 84, comma 3, d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011, “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” e tali tentativi, per la loro stessa natura, possono essere desunti da situazioni fattuali difficilmente enunciabili a priori in modo tassativo.</h:div>
         <h:div>Nella stessa sentenza De Tommaso c. Italia, sopra ricordata, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rammentato, in via generale, che “mentre la certezza è altamente auspicabile, può portare come strascico una eccessiva rigidità e la legge deve essere in grado di tenere il passo con il mutare delle circostanze”, conseguendone che “molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini che, in misura maggiore o minore, sono vaghi e la cui interpretazione e applicazione sono questioni di pratica” (§ 107), e ha precisato altresì che “una legge che conferisce una discrezionalità deve indicare la portata di tale discrezionalità” (§ 108).</h:div>
         <h:div>Ora non si può negare che la legge italiana, nell’ancorare l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia all’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, come si è visto, abbia fatto ricorso, inevitabilmente, ad una clausola generale, aperta, che, tuttavia, non costituisce una “norma in bianco” né una delega all’arbitrio dell’autorità amministrativa imprevedibile per il cittadino, e insindacabile per il giudice, anche quando il Prefetto non fondi la propria valutazione su elementi “tipizzati” (quelli dell’art. 84, comma 4, lett. a), b), c) ed f)), ma su elementi riscontrati in concreto di volta in volta con gli accertamenti disposti, poiché il pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce, sì, il fondamento, ma anche il limite del potere prefettizio e, quindi, demarca, per usare le parole della Corte europea, anche la portata della sua discrezionalità.</h:div>
         <h:div>L’annullamento di qualsivoglia discrezionalità in questa materia, che postula la tesi in parola (sostenuta, invero, da autorevoli studiosi del diritto penale e amministrativo), prova troppo, del resto, perché l’ancoraggio dell’informazione antimafia a soli elementi tipici, prefigurati dal legislatore, ne farebbe un provvedimento vincolato, fondato, sul versante opposto, su inammissibili automatismi o presunzioni ex lege e, come tale, non solo inadeguato rispetto alla specificità della singola vicenda, proprio in una materia dove massima deve essere l’efficacia adeguatrice di una norma elastica al caso concreto, ma deresponsabilizzante per la stessa autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Quest’ultima invece, anzitutto in ossequio dei principî di imparzialità e buon andamento contemplati dall’art. 97 Cost., è chiamata, esternando compiutamente le ragioni della propria valutazione nel provvedimento amministrativo, a verificare che gli elementi fattuali, anche quando “tipizzati” dal legislatore, non vengano assunti acriticamente a sostegno del provvedimento interdittivo, ma siano dotati di individualità, concretezza ed attualità, per fondare la prognosi di permeabilità mafiosa, secondo una struttura bifasica (diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale) non dissimile, in fondo, da quella che il giudice penale compie per valutare gli elementi posti a fondamento delle misure di sicurezza personali, lungi da qualsiasi inammissibile automatismo presuntivo, come la Suprema Corte di recente ha chiarito (Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2018, n. 111).</h:div>
         <h:div>Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo esame sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti sintomatici del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.</h:div>
         <h:div>Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una “pena del sospetto” e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l’esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio.</h:div>
         <h:div>La sopra richiamata funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi.</h:div>
         <h:div>Negare però in radice che il Prefetto possa valutare elementi “atipici”, dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa, vuol dire annullare qualsivoglia efficacia alla legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla mafia, finalità che, per usare ancora le parole della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza De Tommaso c. Italia, consiste anzitutto nel “tenere il passo con il mutare delle circostanze” secondo una nozione di legalità sostanziale.</h:div>
         <h:div>Ma, come è stato recentemente osservato anche dalla giurisprudenza penale, il sistema delle misure di prevenzione è stato ritenuto dalla stessa Corte europea in generale compatibile con la normativa convenzionale “poiché il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione è una ‘condizione’ personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, quali le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti, mentre il presupposto tipico per l’applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale” (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2018, n. 30974).</h:div>
         <h:div>Tanto precisato il Collegio – preso atto della compatibilità della normativa applicata sia con i principi costituzionali sia con l’ordinamento dell’Unione Europea (così come rispettivamente statuito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia) – non rileva la sussistenza dei profili di illegittimità denunciati dall’appellante ed esclude la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. </h:div>
         <h:div>Il Collegio esclude peraltro l’esistenza di un obbligo di rimessione alla Corte di giustizia nella presente sede d’appello, per essere questo Consiglio di Stato giudice di ultima istanza per gli effetti dell’obbligo di rimessione alla Corte europea sancito dall’art. 267, comma 3, TFUE. Tale obbligo, infatti, non sussiste nelle ipotesi in cui la questione sollevata sia identica ad altra sollevata in relazione ad analoga fattispecie già decisa in via pregiudiziale della Corte, o la giurisprudenza costante della Corte risolva il punto di diritto controverso, indipendentemente dalla natura del procedimento in cui tale giurisprudenza si sia formata (c.d. teoria dell’acte éclairé); ipotesi, quest’ultima, che, alla luce della sopra riportata giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, appare ricorrere nel caso di specie.</h:div>
         <h:div>8. Non sono suscettibili di positiva valutazione neanche i motivi rivolti avverso il capo della sentenza che ha respinto le censure proposte per l’annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2017 con cui, a seguito dell’impugnata interdittiva antimafia, è stata disposta la revoca delle agevolazioni concesse alla -OMISSIS- ai sensi della l. n. 662 del 1996.</h:div>
         <h:div>Accertato che l’interdittiva non è inficiata dai vizi dedotti dall’appellante, con conseguente reiezione del sesto motivo (di illegittimità derivata), occorre esaminare il motivo con il quale si denuncia la mancata allegazione al provvedimento impugnato della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2012, richiamata ob relationem ma non esibita agli atti e neanche successivamente rilasciata nonostante specifica richiesta.</h:div>
         <h:div>Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.</h:div>
         <h:div>L’appellante ha infatti esercitato il diritto di accesso ma non ha provato di aver impugnato dinanzi al Tar il diniego tacito di ostensione. Giova aggiungere che, in effetti, la motivazione della revoca era ben esplicitata nel provvedimento impugnato nella via dei motivi aggiunti dinanzi al tar Piemonte con il richiamo all’art. 11, comma 2, d.P.R, 3 giugno 1998, n. 252, che prevede appunto la revoca del contributo in caso di informativa antimafia.</h:div>
         <h:div>9. Contrariamente a quanto assume la società nell’ultimo motivo di appello la revoca è legittima.</h:div>
         <h:div>Va premesso che la disciplina dettata dal d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente l’applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio (Cons. St., sez. III, 8 -OMISSIS- 2017, n. 1109).</h:div>
         <h:div>La tendenza del legislatore muove infatti, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione e della tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.</h:div>
         <h:div>Il sistema così delineato, che – come si è detto – risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela, non attenua le garanzie che la tradizionale ripartizione tra le comunicazioni e le informazioni antimafia prima assicurava, consentendo alle sole comunicazioni antimafia, emesse sulla base di un provvedimento di prevenzione definitivo adottato dal Tribunale con tutte le garanzie giurisdizionali, di precludere l’ottenimento di licenze, autorizzazioni o di qualsivoglia provvedimento, comunque denominato, per l’esercizio di attività imprenditoriali (art. 67, comma 1, lett. f), d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011).</h:div>
         <h:div>L’ordinamento positivo in materia, dalla legge-delega al cd. “Codice antimafia” sino alle più recenti integrazioni di quest’ultimo, ha voluto apprestare, per l’individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti. Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie per l’interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con “armi impari” la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitti criminali quale “ragione sociale” per tendere al controllo di interi territori.</h:div>
         <h:div>Le conclusioni alle quali è pervenuta la Sezione con la sentenza n. 1109 del 2017 sono state confermate dal Giudice delle leggi (sentenza 18 gennaio 2018, n. 4) secondo cui “indipendentemente da quale fosse l’ambito riservato dal legislatore all’informazione e alla comunicazione antimafia anteriormente al d.lgs. n. -OMISSIS- del 2011, non sussisteva alcun ostacolo logico o concettuale, che imponesse di circoscrivere gli effetti dell’informazione antimafia alle attività contrattuali della pubblica amministrazione. Nel contesto normativo di cui al d.lgs. n. -OMISSIS- cit. e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza quindi a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l’informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività ulteriori rispetto ai rapporti contrattuali con la Pubblica amministrazione”.</h:div>
         <h:div>Con riguardo alla rilevanza del provvedimento informativo ai fini della revoca del finanziamento concesso, questo Consiglio di Stato ha già chiarito - sia in sede consultiva (con il parere della sez. I, 17 novembre 2015, n. 497), sia in sede giurisdizionale (con le sentenze della sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565, e 8 -OMISSIS- 2017, n. 1109) - che anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia e che è pertanto superata la rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.</h:div>
         <h:div>Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre 2011, n. -OMISSIS-, è quindi preclusa al soggetto colpito dall’interdittiva antimafia ogni possibilità di ottenere “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, stante l’esigenza di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali (Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3).</h:div>
         <h:div>10. Conseguente alla reiezione di tutti i motivi di appello sino ad ora esaminati è il rigetto anche dell’ultimo motivo, con il quale si deduce l’erroneità del capo di sentenza del giudice di primo grado che ha pronunciato sulle spese di lite. Considerato che la reiezione del ricorso mai avrebbe potuto portare alla condanna alla rifusione delle spese a favore della -OMISSIS-, a questo Collegio non resterebbe che statuire se il Tar avrebbe dovuto compensare le spese di giudizio invece di porle a carico della società. Ma è noto che la decisione del giudice di merito, in materia di spese processuali, è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cons. St., sez. IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; id. 23 giugno 2017, n. 3068).</h:div>
         <h:div>11. In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e va, dunque, confermata la sentenza della sez. I del Tar Piemonte, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2018, che ha respinto il ricorso di primo grado.</h:div>
         <h:div>Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso. </h:div>
         <h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), </h:div>
         <h:div>definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00).</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="24/01/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maria Luisa Salvini</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari</h:div>
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