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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="05733"/>
            <fascicolo anno="2018" n="04011"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201805733">201805733\201805733.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201805733\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>antonino anastasi</firma>
            <data>30/08/2018 19:29:36</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>alessandro verrico</firma>
            <data>30/08/2018 17:41:31</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>31/08/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
9            <nuova>9</nuova>
            <ereditata>9</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Antonino Anastasi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00962/2018, resa tra le parti, concernente il diniego all’istanza di assegnazione temporanea;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 5733 del 2018, proposto da: </h:div>
            <h:div>Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Francesco De Paolis, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco De Paolis;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Sbordoni e l’Avvocato dello Stato Tidore;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Ritenuto che:</h:div>
         <h:div>a) per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, il trasferimento <corsivo>ex</corsivo> art. 42-<corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori, può essere negato solo per “<corsivo>casi o esigenze eccezionali</corsivo>”, che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato;</h:div>
         <h:div>b) per consolidata giurisprudenza:</h:div>
         <h:div>b.1) la situazione soggettiva protetta ha carattere di interesse legittimo e non di diritto soggettivo;</h:div>
         <h:div>b.2) tuttavia, l’art. 42-<corsivo>bis</corsivo> TU 151/2001 consente il diniego del trasferimento temporaneo soltanto in casi eccezionali;</h:div>
         <h:div>b.3) la norma impone infatti all’Amministrazione l’onere di supportare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto <corsivo>a quo</corsivo>;</h:div>
         <h:div>b.4) peraltro, le ragioni ostative all’accoglimento della domanda non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere - appunto - eccezionali e documentate (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, sentenza 1° aprile 2016, n. 1317; sez. IV, ordinanza 26 maggio 2017, n. 2243; sez. IV, ordinanza 6 dicembre 2017, n, 5288);</h:div>
         <h:div>c) nella specie, non sembra che l’Amministrazione abbia adempiuto a questo onere di motivazione rafforzata, in quanto:</h:div>
         <h:div>c.1) ha richiamato in termini le generali, fisiologiche ed ordinarie “esigenze di servizio”, sebbene associate a carenze di organico;</h:div>
         <h:div>c.2) nulla ha dedotto in ordine alla peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni rese dal militare istante;</h:div>
         <h:div>d) la domanda cautelare appare perciò infondata e va respinta;</h:div>
         <h:div>e) le spese della presente fase processuale devono essere compensate;</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5733/2018).</h:div>
         <h:div>Compensa tra le parti le spese della fase cautelare.</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="30/08/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Elisabetta Argiolas</h:div>
            <h:div>Alessandro Verrico</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>*****************************************************************</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 5733/2018) wurde an ............................. gesendet </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Roma ....................</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL DIRIGENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
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