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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="05608"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05492"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
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            <lingua>I</lingua>
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         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2018\201805608\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe severini</firma>
            <data>01/08/2019 19:32:54</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>stefano fantini</firma>
            <data>24/07/2019 14:44:01</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>02/08/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
26            <nuova>26</nuova>
            <ereditata>26</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Claudio Contessa,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05601/2018, resa tra le parti;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 5608 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Sarpietro Nunzio, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Valentina Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna, 32; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Mannino Francesco Saverio, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </h:div>
               <h:div>Quartararo Dorotea, non costituita in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, nonchè di Mannino Francesco Saverio;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Novara, dello Stato Peluso, e Clarizia;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1.- Il dott. Sarpietro Nunzio ha interposto appello nei confronti della sentenza 21 maggio 2018, n. 5601 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha respinto il suo ricorso ed i motivi aggiunti rispettivamente avverso la delibera del Plenum del C.S.M. in data 31 maggio 2017 ed il successivo d.P.R. 20 giugno 2017 di nomina del dott. Mannino Francesco Saverio a presidente del Tribunale di Catania.</h:div>
         <h:div>L’appellante, nominato uditore giudiziario con d.m. 27 giugno 1978, è attualmente presidente della Sezione GIP-GUP del predetto Tribunale; la sua esperienza professionale è ampia dal punto di vista delle funzioni svolte e prestigiosa, annoverando anche funzioni direttive “elevate” quale presidente del Tribunale Distrettuale di Sorveglianza di Trieste, con assunzione della qualifica di consigliere di cassazione, nell’arco temporale che va dal 18 settembre 2006 al 19 agosto 2013, nell’espletamento delle quali ha evidenziato spiccate capacità organizzative e dirigenziali. </h:div>
         <h:div>Con il ricorso in primo grado il dott. Sarpietro ha contestato la nomina del dott. Mannino a presidente del Tribunale di Catania, all’esito di una procedura di conferimento alla quale aveva partecipato, pur senza risultare proposto al Plenum dalla competente V Commissione, deducendo il travisamento dei fatti ed il difetto di istruttoria, nonché la violazione dei parametri normativi in tema di “merito” ed “attitudini direttive”, non essendosi, a suo dire, tenuto conto della circostanza per cui egli era l’unico candidato che poteva vantare lo svolgimento di funzioni direttive e semidirettive di primo grado di natura elevata per oltre venti anni.</h:div>
         <h:div>2. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti; muovendo dal presupposto della natura ampiamente discrezionale del provvedimento di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, ha evidenziato come gli artt. 18 e 19 del t.u. sulla dirigenza pongono sullo stesso piano i pregressi incarichi direttivi e semidirettivi, «<corsivo>focalizzando l’attenzione più che sulla funzione astrattamente ricoperta (con conseguenziale automatica prevalenza dei candidati già titolari di incarichi direttivi rispetto a quelli che hanno ricoperto solo incarichi semidirettivi) sui risultati ottenuti nella gestione, nella valutazione dei quali non può non essere considerata la specificità dell’ufficio della cui copertura si tratta</corsivo>». In tale prospettiva la sentenza ha ritenuto condivisibile la delibera consiliare che ha attribuito rilevanza particolare alle funzioni svolte dal dott. Mannino di presidente della sezione imprese del Tribunale di Roma, essendo quello da ricoprire un ufficio caratterizzato dalla presenza di analogo e quantitativamente rilevante contenzioso, alle funzioni di appello dal medesimo svolte, e comunque alla pluralità delle funzioni stesse a fronte di una connotazione eminentemente specialistica dell’appellante, il quale si è occupato di diritto civile solo nella parte iniziale della sua carriera.</h:div>
         <h:div>3.- Con il ricorso in appello il dott. Sarpietro ha dedotto, con diffusi argomenti, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la valutazione svolta dal C.S.M. sulle attitudini e sul merito dei candidati nella procedura di conferimento del ruolo di presidente del Tribunale di Catania.</h:div>
         <h:div>4. - Si sono costituiti in resistenza il C.S.M. ed il Ministero della Giustizia, nonché il dott. Mannino Francesco Saverio concludendo per la reiezione dell’appello (eccependone, la difesa del dott. Mannino, anche l’inammissibilità). </h:div>
         <h:div>5. - All’udienza pubblica del 17 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1.- L’appello critica la sentenza assumendo che, in palese vizio della motivazione, non ha tenuto conto degli indicatori specifici di attitudine per gli incarichi direttivi in uffici di primo grado di grandi dimensioni (come Catania), di cui all’art. 18 del t.u. sulla dirigenza giudiziaria (di cui alla Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), che prevede lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive, nell’erroneo assunto della sostanziale equivalenza dei candidati sotto il profilo del merito. Sarebbe mancata, da parte del C.S.M., una seria comparazione dei profili dei candidati, dalla quale sarebbe invece emerso che, a fronte di un’esperienza semidirettiva del dott. Mannino quadriennale, il dott. Sarpietro vanta lo svolgimento di funzioni direttive e semidirettive di primo grado per ben un ventennio (presidente aggiunto della Sezione GIP-GUP del Tribunale di Trieste dal 1998 al 2006, presidente della Sezione GIP-GUP del Tribunale di Catania dal 19 agosto 2013; tra i due incarichi, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste per sette anni); inoltre l’art. 24 del t.u. precisa che, in caso di ritenuta equivalenza dei profili professionali, è dato rilievo, in via residuale, alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, superiore di due anni per l’appellante. Lamenta ancora l’appellante che la sentenza non ha censurato la delibera consiliare che, relativamente al parametro delle attitudini, ha ritenuto rilevante che il dott. Sarpietro sia privo dell’esperienza di secondo grado, ed abbia esercitato pressoché esclusivamente funzioni penali; invero, sotto il primo aspetto, i Tribunali di sorveglianza, al di là di quanto disposto dall’art. 10, comma 11, del d.lgs. n. 160 del 2006, hanno natura di organi giudiziari di appello, conoscendo dei ricorsi avverso i provvedimenti dei magistrati di sorveglianza del distretto, mentre il dott. Mannino ha solo svolto funzioni di consigliere di Corte d’Appello; in ogni caso rileva prevalentemente l’avere svolto funzioni direttive analoghe a quelle messe a concorso; quanto al secondo aspetto, tale valutazione omette di considerare un’esperienza ultradecennale del dott. Sarpietro nel settore civile.</h:div>
         <h:div>Viene, da ultimo, censurata la sentenza di prime cure anche con riguardo alla posizione della dott.ssa Quartararo Dorotea, rispetto alla quale il dott. Sarpietro ha un profilo professionale che deve essere considerato prevalente. </h:div>
         <h:div>1.1. - L’appello è infondato,  avuto riguardo ai profili di adeguatezza e di congruità delle motivazioni addotte a sostegno delle determinazioni adottate sulla base delle risultanze documentali e curricolari concernenti gli aspiranti ai posti di funzioni direttiva, nonché al corretto ed uniforme impiego dei criteri e parametri valutativi definiti dalla relativa disciplina normativa (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122).</h:div>
         <h:div>1.2.- Occorre muovere, nella disamina della fattispecie, dal quadro di riferimento che, ai fini dell’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti, attribuisce rilievo alle pregresse esperienze di direzione, organizzazione, collaborazione (art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006). </h:div>
         <h:div>Il t.u. sulla dirigenza giudiziaria specifica poi in via generale i parametri del “merito” (articolato nella capacità, laboriosità, diligenza ed impegno) e delle “attitudini”, facendo riferimento ad indicatori “generali” e “specifici”, i primi costituenti elementi di valutazione comuni al conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali, i secondi rapportati alla tipologia dell’ufficio messo a concorso. </h:div>
         <h:div>Con riguardo agli indicatori “specifici” di attitudine, cui l’art. 26 del t.u. sulla dirigenza attribuisce speciale rilievo ai fini del giudizio comparativo, il precedente art. 18 dello stesso testo individua : <corsivo>a)</corsivo> lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive; la valutazione di tale elemento è effettuata con riferimento ai concreti risultati ottenuti nella gestione dell’ufficio o del settore affidato al magistrato in valutazione; <corsivo>b)</corsivo> le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio; <corsivo>c)</corsivo> le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante nei rapporti esterni; <corsivo>d)</corsivo> la specifica formazione dell’aspirante dirigente nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali maturate presso organismi di riconosciuto rilievo scientifico. </h:div>
         <h:div>L’anzianità di servizio assume valore, per l’art. 24 del t.u., solo allorché la valutazione comparativa si concluda con un giudizio di equivalenza dei magistrati in concorso.</h:div>
         <h:div>1.3. - La proposta, da parte della Commissione consiliare, al <corsivo>Plenum</corsivo> di nomina del dott. Mannino è compendiabile, nella comparazione con l’appellante, nella seguente articolazione di giudizio : «<corsivo>il pur valido profilo professionale </corsivo>–(del dott. Sarpietro)-<corsivo> è tuttavia privo dell’esperienza di secondo grado in Corte di Appello ed è connotato pressoché esclusivamente per l’esercizio di funzioni penali, anche di tipo specialistico in forma direttiva ma in ufficio radicalmente diverso sotto il profilo strutturale da un Tribunale sede di Corte di Appello come quello etneo, dotato anche di sezione competente in materia di impresa per la mole di controversie civili iscritte anche in relazione a tale materia. Il dott. Mannino -che possiede un altrettanto valido profilo di giudice penale- prevale per il positivo esercizio di funzioni semidirettive svolte in ambito civile anche nel settore specialistico in materia di impresa, per le numerose deleghe ricevute dal Presidente del Tribunale -tra tutte quella sulla vigilanza dei Giudici di pace del distretto di Roma- per le nettamente superiori competenze informatiche valsegli la nomina a referente informatico, e quelle ordinamentali per l’esercizio di numerosi mandati quale componente del Consiglio giudiziario, della Commissione flussi e da ultimo del Consiglio Superiore della Magistratura, dove in particolare nella Presidenza della settima Commissione ha dato mostra di notevoli capacità organizzative sia nella proposta di delibere in materia tabellare anche a livello di circolare, sia nell’intensa relazionalità sopra illustrata</corsivo>».</h:div>
         <h:div>Questa relazione manifesta anzitutto che la comparazione tra i candidati, ferma la loro ritenuta equivalenza quanto al <corsivo>merito</corsivo> (che ha consentito di prescindere dall’analisi dei pareri e delle valutazioni di professionalità dei candidati) è stata effettuata con risultati di prevalenza/subvalenza quanto alle <corsivo>attitudin</corsivo>i: ed è all’esito di questa seconda comparazione, fatta sulla considerazione degli indicatori attitudinali, che è risultato prevalente il dott. Mannino.</h:div>
         <h:div>Giova sottolineare che, come evidenziato dal primo giudice, l’art. 18 del t.u. sulla dirigenza giudiziaria<corsivo/> di suo non gradua, con riguardo agli indicatori specifici, tra i pregressi incarichi direttivi e semidirettivi, ma si limita a considerare in prima evidenza i risultati ottenuti nella gestione dell’ufficio. Il che non significa che, nel silenzio del testo unico sul punto, non resti immanente – e da apprezzare - una differenza in punto di merito e di attitudini tra gli uni e gli altri perché un’assoluta omologazione di funzioni così intrinsecamente diverse può portare ad irrazionalità che invalidano la delibera giacché l’avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l’oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può ragionevolmente risultare<corsivo> tout court </corsivo>ininfluente e privo di specifico apprezzamento (cfr. Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 271; 2 luglio 2018, n. 4042; 8 gennaio 2019, n. 191): ma non appare essere tale il caso presente. </h:div>
         <h:div>Il testo unico in questione del resto non è e non può essere un atto regolamentare, ma è soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo e comunque non è abilitato a equiordinare pregresse qualifiche di legge e il significato delle inerenti funzioni (che rilevano come distinte ex art. 107, terzo comma, Cost.) (cfr. Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 271; e IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432): sicché non esaurisce – né potrebbe farlo, proprio perché non ha carattere normativo – assorbendoli una volta per tutte, gli elementi dell’apprezzamento discrezionale; ma li lascia da adeguatamente e motivatamente commisurare al caso concreto e – ad evitare ingiustificate disparità di trattamento – genera comunque un onere di particolare motivazione nella comparazione.</h:div>
         <h:div>Nella specie, senza fare riferimento a siffatti ulteriori elementi (nella specie: la diversità tra i pregressi incarichi direttivi e semidirettivi). per individuare il candidato astrattamente più rispondente alle caratteristiche dell’ufficio da conferire appare essere stato fatto sufficiente riferimento agli elementi espressamente indicati dalla citata previsione dell’art. 18 del testo unico. Così è dato evincere nella motivazione della proposta di conferimento dell’incarico, ove si dà atto che «<corsivo>la preferenza accordata al dott. Mannino trova titolo, a norma dell’art. 18, sia nelle funzioni semidirettive svolte in qualità di Presidente della Sezione del Tribunale di Roma competente in materia di impresa con le posititivà supra elencate, sia nel percorso professionale assolutamente completo quanto a funzioni giudicanti in primo e secondo grado, sia civili che penali anche nell’ambito del Tribunale e della Corte di Appello di Catania, dove pure ha svolto funzioni di presidente di collegio, sia nelle ottime competenze informatiche […] ed ordinamentali, valsegli la nomina per tre volte quale componente de Consiglio giudiziario e coronate nell’elezione a componente del Consiglio superiore della Magistratura</corsivo>». </h:div>
         <h:div>Tale valutazione ha comportato un apprezzamento di minusvalenza del profilo del dott. Sarpietro, con competenza prevalentemente penalistica, attesa la risalenza dell’esperienza maturata quale giudice civile (presso la sede di Caltagirone): e a questa non può essere ragionevolmente equiparata, se non altro sotto il profilo prospettuale, l’amministrazione di compendi sequestrati, rientrante nelle funzioni di presidente della Sezione GIP relative alle misure di prevenzione patrimoniali.</h:div>
         <h:div>Nemmeno si può assumere in termini inversi una scarsa competenza in materia penale del dott. Mannino, che risulta avere svolto attività penale in primo e secondo grado sino al 2013 (dal 2011 quale consigliere supplente <corsivo>a latere</corsivo> della prima Corte d’assise d’Appello).</h:div>
         <h:div>Si tratta di profili di valutazione che denotano un fondamento di razionalità del provvedimento impugnato, secondo quanto richiesto dal consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di motivazione dei provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi (cfr. Cons. Stato, IV, 16 giugno 2011, n. 3664). </h:div>
         <h:div>1.4. - Resta da aggiungere che, pur nella peculiarità dell’ufficio, le funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza sono <corsivo>apertis verbis</corsivo> definite funzioni direttive giudicanti (elevate) di primo grado dall’art. 10, comma 11, del d.lgs. n. 160 del 2006, sì che non può essere condivisa la critica dell’appellante circa la mancata considerazione di tale funzione, dallo stesso esercitata, a dimostrazione della sua esperienza quale giudice di secondo grado; esperienza che, giova precisarlo, non rappresenta un requisito specifico per l’attribuzione di incarichi direttivi, ma è comunque idonea ad arricchire il profilo professionale di un candidato, sempre guardato nella prospettiva del tipo di ufficio per il quale si concorre.</h:div>
         <h:div>1.5. - Alla stregua di quanto esposto in ordine alla legittimità della nomina del dott. Mannino a presidente del Tribunale di Catania appare carente di interesse l’impugnazione della statuizione di primo grado che ha ritenuto il ricorrente privo di interesse a contestare la proposta (minoritaria) di nomina della dott.ssa Quartararo, in quanto mai trasfusasi in un atto del C.S.M., pur aggiungendo poi che detta proposta appare priva dei vizi prospettati. </h:div>
         <h:div>2. - La reiezione dell’appello, considerando la complessità delle questioni controverse, integra in ogni caso le ragioni che per legge consentono la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="17/01/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Raffaella Francavilla</h:div>
            <h:div>Stefano Fantini</h:div>
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