<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180500820230525170227157" descrizione="" gruppo="20180500820230525170227157" modifica="03/07/2023 17:15:21" stato="2" tipo="31" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Alessandro Marchetti" versione="1" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="05008"/><fascicolo anno="2023" n="06517"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180500820230525170227157.xml</file><wordfile>20180500820230525170227157.docm</wordfile><ricorso NRG="201805008">201805008\201805008.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\304 Luigi Carbone\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>LUIGI CARBONE</firma><data>03/07/2023 16:54:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Riccardo Carpino</firma><data>27/05/2023 19:59:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Carbone,	Presidente</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div><h:div>Riccardo Carpino,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 147/2018, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 74 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5008 del 2018, proposto da Alessandro Marchetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Nardis, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Commissario Ad Acta Arch. Giuliano di Flavio c/o Provincia di Teramo - V Settore Urbanistica -, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.La questione controversa riguarda l’impugnazione della deliberazione n. 49 adottata dal Consiglio comunale del Comune dell’Aquila il 20.4.2017 in esecuzione della quale il Comune resistente ha adottato il diniego del permesso di costruire comunicato al ricorrente, con raccomandata con avviso di ricevimento, in data 13.6.2017.</h:div><h:div>2.Preliminarmente, ai fini dell’inquadramento della questione, occorre esaminare i seguenti passaggi:</h:div><h:div>-l’appellante ha adito il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’atto stragiudiziale di diffida, notificato in data 21/2/2007 al Comune dell’Aquila, con il quale ha diffidato l’Amministrazione a definire la destinazione urbanistica del proprio terreno;</h:div><h:div>-il giudice di primo grado, con sentenza n. 43 del 12.1.2011, ha ritenuto che sui terreni in questione erano stati apposti vincoli preordinati all’espropriazione, ormai scaduti, ed ha assegnato al Comune stesso il termine di 30 giorni per procedere all’attività di pianificazione stabilendo che, in difetto, sarebbe stato nominato un commissario ad acta; </h:div><h:div>- a seguito dell’inottemperanza del Comune, il Tar, con l’ordinanza 337/2011, ha nominato un Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il quale, a seguito di un ulteriore decisione del giudice di primo grado, <corsivo>ex</corsivo> art. 117 comma 4 c.p.a, con la deliberazione n. 1 del 1°.3.2016, ha proceduto ad una nuova pianificazione delle aree di proprietà dell’appellante; </h:div><h:div>- successivamente, il Consiglio comunale dell’Aquila, con la delibera n.49 del 20.4.2017, previo avviso all’appellante dell’avvio del procedimento, ha esercitato il potere di autotutela ed ha annullato la deliberazione del commissario ad acta, n.1 dell'1°.3.2016 di approvazione della variante puntuale al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dei suoli della ditta Alessandro Marchetti siti nell'agro di S. Elia ed oggetto di ricorso al TAR dell'Aquila n° 215/2007 del Reg. Ric. di cui alla Sentenza n° 43/2011, confermando le precedenti destinazioni urbanistiche.</h:div><h:div>3.A seguito di una istanza di permesso di costruire presentata dall’appellante Il Comune appellato, con nota del 6 giugno 2017, nel negare detta istanza ha fatto riferimento alla richiamata delibera n. 49/2017 - recante l’annullamento in autotutela della delibera commissariale n.1/2016 - comunicando la non conformità della proposta progettuale per la realizzazione di un edificio commerciale ed edifici residenziali presentata dall’appellante con l’elaborato Tavola 7 Planivolumetrica del Programma integrati in S. Elia. </h:div><h:div>Come rappresentato da parte appellante, la stessa, a seguito di richiesta di accesso agli atti, ha acquisito in data 8 gennaio 2018 copia della citata delibera n. 49/2017 ed ha proposto ricorso innanzi al Tar per l’Abruzzo che con la sentenza oggetto di gravame lo ha rigettato.</h:div><h:div>4.In particolare il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso la delibera n.49/2017 in quanto, già dal diniego del permesso di costruire del 6.6.2017 nel quale la delibera era richiamata, era desumibile la piena conoscenza, idonea da quella data al fine del decorso del termine <corsivo>ex</corsivo> art 41 c.p.a.</h:div><h:div>L’appellante propone ora ricorso nel quale preliminarmente lamenta la violazione dei principi generali in tema di comunicazione individuale degli atti amministrativi.</h:div><h:div>In particolare l’appellante censura la sentenza del giudice di primo grado in quanto ha ritenuto che il provvedimento controverso, la delibera 49/2017, sarebbe annoverabile “tra gli atti per cui non è richiesta la notifica individuale” mentre, ad avviso dell’appellante si tratta di un provvedimento destinato a produrre effetti diretti sull’appellante medesimo e come tale soggetto alla notifica individuale.</h:div><h:div>5. Il motivo è fondato.</h:div><h:div>Va preliminarmente rilevato che la detta delibera n.49/2017 svolge un articolato esame dei fatti di cui in premessa unitamente ad una valutazione espressa dagli uffici comunali ed all’esame delle diverse decisioni giurisdizionali intervenute.</h:div><h:div>Quello che rileva ai fini della presente decisione è che il Comune, correttamente, aveva comunicato all’appellante l’avvio del procedimento di autotutela senza che però avesse dato comunicazione dell’esito del medesimo, ossia della delibera n.49/2017.</h:div><h:div>In questo caso, come da giurisprudenza consolidata, era necessaria la notificazione individuale atteso che si andava ad incidere sulla posizione giuridica dell’interessato che, peraltro, in materia aveva intrapreso un lungo iter giurisdizionale; elemento ancora maggiormente probante circa l’esigenza che fosse notificata una delibera che poneva nel nulla il risultato cui giudizialmente si era pervenuti.</h:div><h:div>Non rileva a questi fini che la delibera, menzionata nel diniego di Permesso di costruire, sia stata pubblicata sull’albo pretorio dal 28.6 al 13.7.2017, indicandone oggetto e contenuto; il provvedimento di diniego si fonda sulla delibera ponendola a fondamento del diniego nella parte in cui dispone che “…a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/04/2017 avente come oggetto "Annullamento in autotutela delibera del Commissario ad acta…. esaminata la proposta progettuale avanzata… si riscontra la non conformità con l'elaborato "Tavola 7 - Planivolumetrico".</h:div><h:div>Né rileva la piena conoscenza della delibera acquisita per il tramite del diniego all’istanza del permesso di costruire; nello specifico va rilevato che, attesa la natura dell’atto che incide direttamente sull’appellante e la sua genesi - rappresentando l’esito di una controversia giurisdizionale risalente nel tempo promossa dall’appellante - l’amministrazione, in ossequio a criteri di trasparenza, avrebbe dovuto procedere alla notificazione individuale; notificazione peraltro che è fattispecie preliminare - ai fini del decorso del termine - rispetto alla piena conoscenza del provvedimento del quale, nel caso che ci occupa, non era noto il perimetro e le nuove disposizioni urbanistiche adottate in luogo della delibera annullata.</h:div><h:div>Né il comportamento dell’amministrazione comunale appare coerente sotto il profilo amministrativo atteso che, da un lato, ha dato il preavviso dell’adozione dell’atto di autotutela e, dall’altro, non ne ha tratto le dovute conseguenze notificando l’esito di detto procedimento.</h:div><h:div>Né ancora pare condivisibile la tesi del Comune appellato circa l’equivalenza del diniego del 1.6.2017 alla notificazione; a prescindere dal rilievo che, così opinando, si ammette l’esigenza della notificazione, appare evidente che detta notificazione doveva intervenire una volta perfezionatasi la deliberazione n. 49/2017 e non, come avvenuto, all’atto del diniego del permesso di costruire. </h:div><h:div>Va in ultimo rilevato come i risultati interpretativi sopra descritti siano confortati da giurisprudenza consolidata in materia di varianti al piano regolatore generale, situazione per molti versi assimilabile a quella in esame.</h:div><h:div>Infatti si è statuito che la variante urbanistica, qualora riguardi beni specifici ed incida direttamente su determinati soggetti, ha carattere particolare e la pubblica amministrazione ha l'obbligo di notificare agli interessati il provvedimento, dalla cui esecuzione decorre il termine di impugnazione dell'atto (<corsivo>cfr.</corsivo> Consiglio di Stato sez. VI – 3.3.2014, n. 965) </h:div><h:div>Per i motivi sin qui evidenziati il ricorso va accolto.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Riccardo Carpino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>