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   <Provvedimento>
      <meta id="20180486620190115110804440" descrizione="interdittiva estinzione reato" gruppo="20180486620190115110804440" modifica="1/18/2019 6:11:29 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Ecos S.r.l. Servizi Ambientali" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="04866"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00515"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201804866">201804866\201804866.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201804866\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>franco frattini</firma>
            <data>18/01/2019 18:11:29</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>stefania santoleri</firma>
            <data>16/01/2019 11:15:00</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>21/01/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>













































37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        <nuova>37</nuova>
            <ereditata>37</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente una informativa interdittiva antimafia;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 4866 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>-OMISSIS- non costituita in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’Avvocato Andrea Abbamonte e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, la società -OMISSIS- (in seguito -OMISSIS-)  ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Benevento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, unitamente agli atti istruttori ivi richiamati; unitamente a tale provvedimento ha impugnato anche l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Benevento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-a carico della -OMISSIS-, richiamata nella interdittiva del -OMISSIS- emessa nei propri confronti.</h:div>
         <h:div>Con successivi motivi aggiunti, notificati il 6.7.2017, la società -OMISSIS- ha altresì impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Benevento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-a carico della -OMISSIS- di conferma della precedente interdittiva dell’-OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>2. - Il ricorso, corredato da motivi aggiunti, è stato respinto con la sentenza del TAR per la Campania del -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>3. - Avverso tale decisione la società -OMISSIS- ha proposto appello chiedendone la riforma.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata che, con propria memoria, ha replicato alle doglianze proposte, ne ha chiesto il rigetto.</h:div>
         <h:div>3.1 - Con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ampiamente motivata, è stata respinta la domanda cautelare per carenza del requisito del <corsivo>fumus boni juris.</corsivo></h:div>
         <h:div>Con memoria depositata il 21/11/2018 l’appellante ha replicato alle le tesi difensive svolte dall’Amministrazione appellata ed ha insistito per l’accoglimento dell’appello.</h:div>
         <h:div>4. - All’udienza pubblica del 13 dicembre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div>
         <h:div>5. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.</h:div>
         <h:div>6. - E’ opportuno ripercorrere, in punto di fatto, l’intera vicenda.</h:div>
         <h:div>E’ pervenuta all’Amministrazione l’istanza di rilascio della comunicazione antimafia per la società  -OMISSIS-, operante nel settore della commercializzazione, raccolta e trasporto di rifiuti di qualunque natura, sia liquidi che solidi, nonché di una vasta gamma di attività connesse al ciclo dei rifiuti; in sede istruttoria è emerso che l’amministratore unico di tale società era la signora -OMISSIS--OMISSIS-che deteneva il 90% del capitale sociale; il restante capitale sociale pari al 10% era di proprietà della sorella -OMISSIS--OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Dalla disamina del registro delle imprese è emerso che la signora -OMISSIS--OMISSIS-(che non presentava alcun elemento di controindicazione) aveva assunto la carica di amministratore unico con scrittura privata autenticata del -OMISSIS-, subentrando al fratello -OMISSIS--OMISSIS-precedente amministratore; la stessa aveva inoltre acquistato dallo stesso fratello l’intero pacchetto di quote sociali di cui era attualmente proprietaria, rendendola socia di maggioranza.</h:div>
         <h:div>La Prefettura, approfondendo l’indagine, ha accertato che con provvedimento dell’-OMISSIS-, era stata emessa una comunicazione interdittiva antimafia, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, nei confronti dello stesso signor -OMISSIS--OMISSIS-e della -OMISSIS-, di cui egli era socio di maggioranza: a suo carico, infatti, sussisteva una delle cause ostative di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 per essere stato condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. del G.I.P. presso il Tribunale di Benevento del -OMISSIS-per il ‘delitto-spia’ di traffico illecito di rifiuti ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 (più precisamente, traffico illecito di rifiuti mediante realizzazione di discariche abusive e abbandono di rifiuti, mediante falsificazione di timbri, falsificazione, distruzione e occultamento di documenti di trasporto – FIR – e contabili – fatture –, mediante coinvolgimento inconsapevole di imprese di raccolta, trasporto e smaltimento estranee alla vicenda, mediante raccolta, trasporto e sversamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione), oltre che per altri delitti connessi indicati nel provvedimento prefettizio.</h:div>
         <h:div>A seguito di ulteriori approfondimenti  in relazione ai profili gestionali e proprietari della società -OMISSIS-, è emerso che il signor -OMISSIS--OMISSIS-fino dal -OMISSIS-aveva ricoperto la carica di amministratore di tale società; aveva pian piano acquisito il 90% del capitale sociale, mentre il restante 10% era detenuto dalla sorella -OMISSIS--OMISSIS-(per la minuziosa ricostruzione dei passaggi di quote, si rinvia al provvedimento prefettizio impugnato).</h:div>
         <h:div>Tale assetto era rimasto immutato dall’anno 2000 al -OMISSIS-, quando si era verificato il passaggio di quote sociali tra i due congiunti; la carica di amministratore era stata ricoperta dal signor -OMISSIS--OMISSIS-dal -OMISSIS-al -OMISSIS-; a lui era subentrata la sorella -OMISSIS- -OMISSIS-il -OMISSIS-; il -OMISSIS-il fratello -OMISSIS--OMISSIS-aveva riassunto le funzioni di amministratore e poi le aveva cedute alla sorella -OMISSIS--OMISSIS-il -OMISSIS- (dopo l’adozione dell’interdittiva antimafia nei confronti della società -OMISSIS-).</h:div>
         <h:div>7. - La Prefettura di Benevento, dopo aver acquisito il parere del Gruppo Interforze, ha quindi ritenuto che:</h:div>
         <h:div>- la -OMISSIS- <corsivo>“è di fatto riconducibile ad un unico centro di interessi e ad un'unica regia nella persona di -OMISSIS--OMISSIS-, che, attraverso i familiari – controllabili in forza del vincolo parentale – determina gli indirizzi, le decisioni, le attività e l'andamento complessivo dell'impresa”; </corsivo></h:div>
         <h:div>- essa è <corsivo>“una mera estrinsecazione degli interessi imprenditoriali che fanno capo a -OMISSIS--OMISSIS-, destinatario di comunicazione interdittiva antimafia, pur risultando lo stesso, nell'attualità, formalmente estraneo all'impresa, avendone dismesso cariche e partecipazioni”; </corsivo></h:div>
         <h:div>- <corsivo>“è logico ritenere che la cessione delle quote di capitale sociale e la cessazione dalla carica di amministratore unico della -OMISSIS- da parte di -OMISSIS--OMISSIS-in favore delle sorelle – avvenute in data -OMISSIS- e, quindi, poco dopo l'adozione della comunicazione interdittiva antimafia a suo carico datata -OMISSIS-– è riconducibile non già ad una programmata dismissione bensì esclusivamente all'esigenza di porre la società al riparo da analogo provvedimento, assicurandosi, nel contempo, una continuità sostanziale della propria presenza nelle attività economiche della stessa, eventualmente anche incrementate da quelle similari già in precedenza svolte dalla -OMISSIS-s., del pari interdetta”;</corsivo></h:div>
         <h:div>- <corsivo>“le recenti modifiche dell'assetto gestionale dell'impresa costituiscono esclusivamente meccanismo elusivo delle disposizioni del Codice Antimafia posto in essere nel tentativo di sottrarre la società in argomento agli effetti preclusivi derivanti dall'interdittiva richiamata”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Sulla base di tali presupposti ha, quindi, adottato il provvedimento interdittivo.</h:div>
         <h:div>8. - Nel ricorso di primo grado la società ricorrente ha contestato tali presupposti deducendo che:</h:div>
         <h:div>- -OMISSIS--OMISSIS-non rivestirebbe più alcun ruolo nella -OMISSIS-, essendosi dimesso dalla carica di amministratore unico ed avendo ceduto, in data -OMISSIS-, le proprie quote partecipative a -OMISSIS--OMISSIS-, subentratagli pure nella predetta carica di amministratore unico; </h:div>
         <h:div>- il rapporto di parentela tra -OMISSIS--OMISSIS-e le attuali socie -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, entrambe incensurate, non sarebbe, di per sé, indicativo del pericolo di condizionamento mafioso; </h:div>
         <h:div>- il reato accertato a carico di -OMISSIS--OMISSIS-con sentenza del GIP del Tribunale di Benevento del -OMISSIS-sarebbe stato dichiarato estinto dal medesimo Tribunale di Benevento, con provvedimento del -OMISSIS-; </h:div>
         <h:div>- in ogni caso, i fatti ascritti al soggetto in parola sarebbero datati in epoca risalente (in quanto accertati con sentenza del -OMISSIS-) e non sarebbero stati susseguiti da ulteriori fatti criminosi, così da risultare privi del requisito dell’attualità; </h:div>
         <h:div>- peraltro, la scelta di patteggiamento sarebbe stata effettuata da -OMISSIS--OMISSIS-senza aver potuto valutare gli effetti ostativi derivanti dal successivamente emanato art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 per il ‘delitto-spia’ di traffico illecito di rifiuti; </h:div>
         <h:div>- nessuna valenza fraudolenta sarebbe ricollegabile alla cessione delle quote della -OMISSIS- da -OMISSIS--OMISSIS-a -OMISSIS--OMISSIS-, disposta in data -OMISSIS-, ossia prima dell’emissione dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>9. - Tali doglianze sono state respinte dal TAR che, dopo aver richiamato la decisione di questa Sezione n. -OMISSIS-, ha ritenuto il provvedimento prefettizio immune dai vizi dedotti.</h:div>
         <h:div>Secondo il primo giudice le circostanze addotte dalla Prefettura, ove riguardate nel loro complesso e nella loro reciproca concatenazione logico-fattuale, costituivano elementi sintomatico-presuntivi del pericolo di infiltrazione mafiosa, tenuto conto:</h:div>
         <h:div>- del ruolo storicamente strategico ricoperto all’interno della -OMISSIS- da -OMISSIS--OMISSIS-(essendo stato amministratore unico dal -OMISSIS- al -OMISSIS-e dal -OMISSIS-al -OMISSIS-); </h:div>
         <h:div>- del rapporto non solo di stretta parentela, ma anche di durevole cointeressenza di quest’ultimo con le sorelle -OMISSIS- e -OMISSIS-nell’ambito della compagine ricorrente, così come nell’ambito della pure interdetta -OMISSIS-; </h:div>
         <h:div>- dell’avvenuta cessione (in data -OMISSIS-) delle quote di partecipazione alla -OMISSIS- da -OMISSIS--OMISSIS-a -OMISSIS--OMISSIS-(subentrata al primo anche nella carica di amministratore unico) soltanto all’indomani dell’emissione dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, a carico della -OMISSIS-; </h:div>
         <h:div>- dalla significativa identità di oggetto sociale e di sede legale, nonché dalla comune appartenenza della -OMISSIS- e -OMISSIS- al gruppo familiare -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Secondo il TAR, <corsivo>“Tali elementi convergono in termini gravi, precisi e concordanti, nel formare un quadro indiziario più che sufficiente – in base alla regola di giudizio del ‘più probabile che non’ (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657/2015; n. 1328/2016; n. -OMISSIS-; n. 4295/2017) – a ingenerare un ragionevole convincimento sul pericolo di condizionamento mafioso nei confronti della società ricorrente”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Il TAR ha anche respinto la tesi della -OMISSIS- diretta a valorizzare l’elemento relativo all’estinzione del reato-spia e alla non attualità del pregiudizio penale a fronte dell’attuale stato di incensuratezza del signor -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>9. - Nell’atto di appello, l’appellante ha innanzitutto  ricostruito la decisione del TAR nei seguenti termini:</h:div>
         <h:div>a) in relazione al primo e quinto motivo, ha considerato la cessione delle quote societarie un mero stratagemma per eludere la normativa antimafia (cfr. §§ 5 e 10 della sentenza);</h:div>
         <h:div>b) in relazione al secondo motivo di ricorso, ha ritenuto i rapporti di parentela tra -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-come sintomatici del condizionamento (cfr. § 6 della sentenza);</h:div>
         <h:div>c) in relazione al terzo e quarto motivo, ha assegnato rilevanza alla condanna risalente al 2006 per il delitto spia, nonostante la risalenza nel tempo e la declaratoria di estinzione (cfr. §§ 7 e 8 della sentenza);</h:div>
         <h:div>d) in relazione ai motivi aggiunti ha ritenuto sussistente il potere discrezionale della Prefettura di valutazione dei precedenti penali commessi anche se non aventi rilievo come “reati spia” al momento del fatto (cfr. § 9 della sentenza).</h:div>
         <h:div>10. - Con il primo motivo di appello deduce l’appellante il vizio di <corsivo>“Error in iudicando e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 – Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia”</corsivo> lamentando l’erroneità della decisione del TAR per aver respinto la doglianza relativa alla mancata considerazione  dell’avvenuta estinzione del reato e alla risalenza nel tempo della condanna penale a carico del signor -OMISSIS--OMISSIS-, senza tener conto della sua attuale condizione di soggetto incensurato.</h:div>
         <h:div>Secondo l’appellante l’avvenuta estinzione del reato avrebbe dovuto condurre la Prefettura a ritenere la fattispecie penale irrilevante sotto il profilo antimafia, così come avviene nell’ambito delle gare di appalto; la condanna penale, risalente al 2006, sarebbe del tutto inattuale considerato che dopo quella data il signor -OMISSIS-non avrebbe commesso alcun reato né avrebbe carichi pendenti.</h:div>
         <h:div>11. - La doglianza non può essere condivisa.</h:div>
         <h:div>11.1 - Il TAR ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Sezione nella sentenza n. 1743/16, e più volte ribaditi, secondo cui:</h:div>
         <h:div><corsivo>“E’ estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio ... poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante. Occorre invece valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all'ormai consolidato criterio del ‘più probabile che non’, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso. Per questo gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. I fatti che l'autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall'atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione ... ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull'impresa anche al di là e persino contro la volontà del singolo”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Correttamente ha rilevato il TAR che:  <corsivo>“la dichiarata estinzione del ‘delitto-spia’ ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 è, di per sé, insuscettibile di travolgere la storica rilevanza l’oggettiva valutabilità del fatto criminoso commesso sotto il profilo antimafia, autonomo e distinto da quello penale”</corsivo>: ciò che rileva, ai fini della prevenzione antimafia è, infatti, il fatto storico, la condotta tenuta da cui può desumersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.</h:div>
         <h:div>In questa ottica i risvolti penali non assumono efficacia totalizzante ai fini delle valutazioni del Prefetto, atteso che – come ben precisato nella sentenza n. -OMISSIS- anche le sentenze di proscioglimento possono essere utilizzate per sostenere il provvedimento interdittivo antimafia.</h:div>
         <h:div>Ne consegue che l’intervenuta estinzione del reato non costituisce di per sè elemento di rottura tale da far venir automaticamente meno il presupposto che regge il provvedimento di prevenzione antimafia.</h:div>
         <h:div>Come ha correttamente rilevato l’appellata nella propria memoria “gli elementi  posti a base dell’informativa possono essere anche penalmente rilevante o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione” (cfr. Cons. Stato, Sez. Terza, 9/5/2016 n. 1846).</h:div>
         <h:div>11.2 - A queste considerazioni occorre aggiungere che l’interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS- è direttamente correlata a quelle adottate nei confronti dell’altra impresa di famiglia, anch’essa riconducibile al signor -OMISSIS--OMISSIS-: la comunicazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS- è stata adottata prima della declaratoria di estinzione del reato-spia; alla data dell’adozione del provvedimento prefettizio (-OMISSIS-) sussisteva la condanna definitiva per il reato di cui all’art. 53 bis del d.lgs. n. 22/1997 nei confronti signor -OMISSIS-, costituente causa automaticamente ostativa ai sensi dell’art. 67 del Codice Antimafia al rilascio della certificazione antimafia (la dichiarazione di estinzione del reato è stata, infatti, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento il -OMISSIS-).</h:div>
         <h:div>La società -OMISSIS-, destinataria del provvedimento interdittivo non lo ha impugnato; ha però presentato – a mezzo del proprio amministratore unico sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-- la domanda di aggiornamento, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, nella quale ha chiesto il riesame del provvedimento interdittivo alla luce dell’avvenuta estinzione del reato, ritenendola equivalente alla riabilitazione: tale istanza di aggiornamento è stata rigettata dalla Prefettura di Benevento con atto del -OMISSIS-, nel quale  ha espressamente escluso ogni tipo di rilevanza all’avvenuta estinzione del reato e alla sua equiparazione alla riabilitazione.</h:div>
         <h:div>Neanche tale provvedimento è stato impugnato dalla società destinataria della misura di prevenzione antimafia e si è dunque consolidato.</h:div>
         <h:div>Il provvedimento emesso nei confronti della società -OMISSIS- si fonda, quindi, su atti presupposti ormai inoppugnabili; tali atti non possono essere rimessi in discussione attraverso l’impugnazione tardiva, proposta con la formula “se ed in quanto possa occorrere” da un soggetto terzo diverso dal destinatario dell’atto, fondata su ragioni che sebbene siano spendibili nel caso dell’interdittiva nei confronti della -OMISSIS- (e che sono state respinte per le ragioni in precedenza indicate) non toccano i presupposti che reggono la motivazione del provvedimento di conferma dell’interdittiva a carico della -OMISSIS- e che, dunque, non potrebbero comunque portare alla sua caducazione, anche ove si superassero i profili di inammissibilità già rilevati.</h:div>
         <h:div>Deve infine ritenersi del tutto inconferente, e come tale non utilizzabile nella presente controversia, la giurisprudenza richiamata dall’appellante e relativa alla materia degli appalti, basata su principi del tutto estranei alla materia della prevenzione antimafia.</h:div>
         <h:div>Ne consegue l’infondatezza del primo profilo di censura, sollevato con il primo motivo di appello.</h:div>
         <h:div>11.3 - Con riferimento al secondo aspetto dello stesso primo motivo, relativo alla non attualità della vicenda penale, il Collegio condivide pienamente le affermazioni del primo giudice, basate peraltro sulla giurisprudenza costante della Sezione secondo cui; </h:div>
         <h:div><corsivo>“- il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non solo e non tanto per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dai fatti contestati senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche e soprattutto per il sopraggiungere di fatti positivi – non ravvisabili nel caso in esame –, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare del soggetto cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l'inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 553/2015; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 653/2012; n. 103/2016; n. 1184/2016; n. 3462/2016); </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né implica l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio ai fini di un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenza’ dei dati considerati, ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4323/2015);</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- i tentativi di infiltrazione mafiosa, che danno luogo all'adozione dell'informativa antimafia interdittiva, possono essere desunti anche da una pronuncia penale – come nella specie – risalente nel tempo, atteso che ritenere che detta pronuncia sia irrilevante solo perché ha ad oggetto circostanze datate, significa introdurre un elemento della fattispecie – l'attualità del fatto di reato, oggetto di condanna – normativamente non previsto (Cons. Stato, sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653)”.</corsivo></h:div>
         <h:div>La doglianza va quindi respinta.</h:div>
         <h:div>12. - Con il secondo motivo deduce l’appellante la doglianza di <corsivo>“Error in iudicando e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 – Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia” </corsivo></h:div>
         <h:div>Con tale doglianza l’appellante contesta il ruolo ricoperto dal signor -OMISSIS-all’interno della società sottolineando che egli aveva ceduto tutte le sue quote prima dell’emissione dell’interdittiva e non ricopriva ruoli direttivi all’interno della società tali da poterne condizionare la gestione; in particolare contesta la ricostruzione operata dalla Prefettura diretta a sostenere che la cessione di quote e la fuoriuscita dalla società fosse meramente fraudolenta e diretta ad eludere la normativa antimafia.</h:div>
         <h:div>12.1 - La doglianza non può essere condivisa.</h:div>
         <h:div>Correttamente l’Amministrazione ha ricordato nella propria memoria che l’informativa prefettizia antimafia, come da consolidata giurisprudenza, costituisce una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, quale strumento di massima anticipazione della soglia di tutela di primari interessi pubblici, come risposta dello Stato al crimine organizzato, il che implica che non è necessario a supportarne l’adozione un grado di evidenza probatoria analogo a quello richiesto in sede penale, essendo al contrario sufficiente un quadro indiziario che lasci presumere o induca a ritenere “non improbabile” il rischio che l’impresa possa essere di fatto gestita da soggetti che non possono stipulare o comunque intrattenere rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.</h:div>
         <h:div>Non è, pertanto, necessaria la prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che -OMISSIS--OMISSIS-, soggetto interdetto, sia tuttora il dominus della -OMISSIS- essendo del tutto sufficiente che gli elementi effettivamente riscontrati, valutati nel loro complesso e non atomisticamente, forniscano un quadro d’insieme in base al quale non sia illogico formulare un giudizio prognostico negativo, latamente discrezionale.</h:div>
         <h:div>La circostanza che -OMISSIS-figuri attualmente estraneo alla -OMISSIS-, essendosi spogliato dei poteri amministrativi e gestionali nonché delle quote societarie, non è sufficiente ad eludere i rigorosi controlli che la normativa antimafia impone allorché sia agevole rilevare che le ultime modifiche societarie si sono concretizzate solo in tempi successivi alla interdittiva -OMISSIS-e al rigetto dell’istanza di revisione di tale interdittiva e, inoltre, che i nuovi amministratori e soci, anche in virtù dello stretto rapporto di parentela, ben possono essere strumento della volontà dell’effettivo dominus.</h:div>
         <h:div>Occorre infatti ricordare che l’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 contempla fra le situazioni da cui può essere desunto il tentativo di infiltrazione mafiosa alla lett. f) “le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti antimafia, con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti, nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia”</h:div>
         <h:div>Nel provvedimento impugnato si ripercorrono tutte le vicende societarie che hanno interessato la cessione delle quote tra fratelli e la dismissione della carica di amministratore della -OMISSIS-, avvenuta dopo i provvedimenti di prevenzione antimafia nei confronti della società -OMISSIS- anch’essa riferibile ai componenti della famiglia -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Alla luce di tali dati di fatto, la valutazione resa dal Prefetto secondo cui gli atti di modifica operati all’interno della società all’indomani dell’interdittiva nei confronti della -OMISSIS- siano riconducibili alla volontà di eludere la normativa antimafia risulta immune da vizi di illogicità ed irragionevolezza.</h:div>
         <h:div>Come correttamente rilevato dal primo giudice, l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste; tali  elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017).</h:div>
         <h:div>La doglianza va, quindi, respinta.</h:div>
         <h:div>13. - Altrettanto infondato è il terzo motivo con il quale l’appellante ha lamentato la censura di <corsivo>“Error in iudicando e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 – Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Con riferimento al rapporto di parentela è sufficiente rilevare che non ricorre solo la relazione di tipo familiare bensì molteplici rapporti, collegamenti ed interessi economici tra i fratelli che, nel tempo, si sono alternati tra loro nelle posizioni di vertice nelle due società interdette dalla Prefettura di Benevento che hanno il medesimo oggetto sociale, svolgono la stessa attività di impresa nel medesimo settore (quello dei rifiuti particolarmente a rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata campana) hanno sede sociale presso lo stesso indirizzo.</h:div>
         <h:div>In sostanza non è stato rilevato da parte della Prefettura il solo rapporto di parentela, bensì le cointeressenze economiche tra la società appellante e l’altra società colpita dal provvedimento di prevenzione antimafia entrambe riconducibili a membri della stessa famiglia.</h:div>
         <h:div>Ne consegue l’infondatezza della censura.</h:div>
         <h:div>14. - Infine, con riferimento all’ultima doglianza il Collegio rileva che la pretesa dell’appellante a sminuire la gravità della condanna per un reato tipico quale è quello del traffico illecito di rifiuti sulla base di ipotetiche valutazioni di tipo soggettivo non può trovare accoglimento.</h:div>
         <h:div>Condivisibilmente il  TAR ha ritenuto che: <corsivo>“quali che siano stati a suo tempo i motivi, del tutto soggettivi, della scelta del patteggiamento, restano ferme, in applicazione del principio generale tempus regit actum, le disposizioni degli artt. 67 e 84, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, che impongono all’autorità prefettizia, in presenza delle condizioni all’uopo previste, la vincolata adozione della comunicazione interdittiva – la quale non ha natura nemmeno latamente sanzionatoria – con esclusione di ogni ulteriore apprezzamento circa l’epoca della commissione del reato, del relativo accertamento e della conseguente condanna”.</corsivo></h:div>
         <h:div>15. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto, in conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado corredato dai successivi motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, in conferma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche private indicate in motivazione.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="13/12/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maria Luisa Salvini</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri</h:div>
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