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   <Provvedimento>
      <meta id="20180479020190220103357403" descrizione="diniego CIGO non imputabilità" gruppo="20180479020190220103357403" modifica="2/25/2019 9:20:34 AM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="04790"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01379"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180479020190220103357403.xml</file>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201804790\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Roberto Garofoli</firma>
            <data>25/02/2019 09:20:34</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>stefania santoleri</firma>
            <data>22/02/2019 22:27:38</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>27/02/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
17            <nuova>17</nuova>
            <ereditata>17</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Roberto Garofoli,	Presidente</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giorgio Calderoni,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza breve del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 576/2018, resa tra le parti, concernente il diniego di integrazione salariale;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 4790 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Vincenzo Stumpo, Vincenzo Triolo, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29;</h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Power Wash S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto, Raffaele Guerritore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Santina Murano in Roma, via Pelagio I, n. 10; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Power Wash S.r.l. e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Antonietta Coretti, Andrea Di Lieto e l'avvocato dello Stato Emma Damiani;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. – La società Power Wash S.r.l. dichiara di esercitare l’attività di lavanderia/tintoria industriale in località Fosso Imperatore del Comune di Nocera Inferiore (SA) e di disporre l’autorizzazione unica ambientale n. 80/2015 riguardante sia l’autorizzazione agli scarichi, sia l’autorizzazione all’emissione in atmosfera. Rileva, inoltre, di disporre di un impianto di depurazione del tipo chimico-fisico nel quale vengono trattate le acque reflue prima del loro scarico nel canale consortile Fosso Imperatore che, a sua volta, confluisce nel fiume Sarno.</h:div>
         <h:div>Il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, con la delibera n. 290 del 27 ottobre 2017, in considerazione del riscontrato diffuso inquinamento delle acque di tale canale consortile e, più a valle, del fiume Sarno nel quale il canale confluisce, ha disposto la revoca del nulla osta idraulico rilasciato alla società Agroinvest, poi volturato al Comune di Nocera Inferiore con delibera consortile n. 53 del 14 febbraio 2012, ed ha diffidato il Comune al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle tubazioni di scarico e dei fanghi sedimentatisi nel fondo dell’alveo immediatamente a valle dello scarico in questione e per circa cinquanta metri. </h:div>
         <h:div>Il Sindaco di Nocera Inferiore ha adottato l’ordinanza n. 47 del 2 novembre 2017 con la quale ha disposto “la chiusura delle tubazioni di scarico nel canale Fosso Imperatore delle acque reflue e meteoriche provenienti dall’area PIP del Comune di Nocera Inferiore per il rispetto delle norme in materia di opere idrauliche” dando incarico al Dirigente del Settore LL.PP. di effettuare l’immediata chiusura delle tubazioni di scarico.</h:div>
         <h:div>Con provvedimento del Responsabile dell’Area Sviluppo Economico e Commerciale – Ufficio Autorizzazioni e Vigilanza Sanitaria del Comune di Nocera Inferiore n. 0049270 del 2 novembre 2017 è stato ordinato alle imprese presenti nell’area P.I.P. Fosso Imperatore, tra cui è annoverata la società Power Wash S.r.l., “di interrompere lo scarico delle acque reflue e meteoriche nei collettori consortili e quindi di trattare le suddette acque reflue come rifiuti liquidi”.</h:div>
         <h:div>La società Power Wash dagli inizi di novembre 2017, a causa della chiusura delle tubazioni di scarico, ha interrotto la sua attività produttiva.</h:div>
         <h:div>2. – Tale società ha quindi inoltrato all’INPS due distinte domande di integrazione salariale ordinaria, entrambe per il periodo dal 13/11/2017 al 10/2/2018, una per 260 ore e l’altra per 5330 ore.</h:div>
         <h:div>Le domande riportavano come causale la “sospensione dei lavori per ordine dell’Autorità/Ente Pubblico” specificando che la sospensione dell’attività derivava dalla revoca del nulla osta idraulico per il canale Fosso Imperatore, precisando che se non fosse stato concesso nuovamente il nulla osta idraulico per lo sversamento delle acque reflue depurate, l’azienda non avrebbe potuto riprendere l’attività.</h:div>
         <h:div>3. - Entrambe le domande sono state respinte dal Direttore della Sede INPS di Nocera Inferiore con due provvedimenti datati 22 dicembre 2017 con la seguente motivazione: “Causale non integrabile: il provvedimento del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 0048843 del 30(10/2017 revoca lo scarico di acque reflue nel canale Fosso Imperatore per la non conforme qualità delle acque immesse nel canale in questione e quindi non si evidenzia una causa non imputabile al datore di lavoro”.</h:div>
         <h:div>4. - Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno; il ricorso è stato notificato in data 8 febbraio 2018 all’indirizzo di posta certificata della direzione INPS dell’agenzia complessa di Nocera Inferiore estratto dal pubblico registro IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni.</h:div>
         <h:div>L’INPS non si è costituita in giudizio.</h:div>
         <h:div>Il ricorso è stato notificato anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</h:div>
         <h:div>5. - Con sentenza in forma semplificata n. 576 del 17 aprile 2018, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato accolto.</h:div>
         <h:div>6. - Avverso tale decisione l’INPS ha proposto appello chiedendone la riforma.</h:div>
         <h:div>Con il ricorso in appello ha proposto anche l’istanza cautelare che è stata accolta dapprima con decreto presidenziale n. 2709/2018 e poi con ordinanza n. 3110/2018.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio la società Power Wash S.r.l. che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e la sua infondatezza.</h:div>
         <h:div>Si è costituito in giudizio anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendosi del tutto estraneo alla presente controversia, relativa al diniego della cassa integrazione guadagni ordinaria.</h:div>
         <h:div>Le parti hanno depositato scritti difensivi a sostegno delle rispettive tesi.</h:div>
         <h:div>7. - All’udienza pubblica del 7 febbraio 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div>
         <h:div>8. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto anche se con parziale diversa motivazione.</h:div>
         <h:div>9. - L’infondatezza dell’appello consente al Collegio di poter prescindere – in applicazione del principio della ragione più liquida - dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità del ricorso in appello sollevate dalla società Power Wash (afferenti alla procura, alla mancata proposizione dell’impugnazione dalla sede di Nocera Inferiore che aveva emesso gli atti impugnati, alla notifica all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Roma).</h:div>
         <h:div>Va invece accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: la presente controversia, infatti, riguarda il diniego della cassa integrazione guadagni ordinaria e non di quella straordinaria e, quindi, il Ministero è stato erroneamente evocato in giudizio.</h:div>
         <h:div>10. - Con il primo motivo di appello deduce l’INPS  la <corsivo>“Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 16, comma 12 e 16 ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L.  n. 221/2012, dell’art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n.  2/2009, con riferimento all’art. 14, comma 2, del D.M. n. 40/2016, agli artt. 3 bis ed 11 della L. n. 53/1994, nonché all’art. 41 del C.p.a.” </corsivo>chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza appellata in quanto emessa in contumacia dell’Istituto, senza rilevare la nullità della notifica del ricorso di primo grado, effettuata ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994, all’indirizzo di posta certificata della direzione I.N.P.S. dell’agenzia complessa di Nocera Inferiore, estratto dal pubblico elenco IPA, non più utilizzabile.</h:div>
         <h:div>Rileva l’appellante che, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale ad una pubblica amministrazione nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi esclusivamente l’indirizzo di P.E.C. inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012, che contiene l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dotate di autonoma soggettività processuale, hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica.</h:div>
         <h:div>Per le notifiche degli atti giudiziari all’amministrazione, in sede di giudizio amministrativo, non sarebbe, quindi, validamente utilizzabile l’indirizzo risultante dal c.d. registro IPA, non menzionato tra i pubblici elenchi validi ai fini della notifica. </h:div>
         <h:div>11. - La doglianza non può essere condivisa.</h:div>
         <h:div>La Sezione Quinta di questo Consiglio di Stato, con sentenza 12 dicembre 2018 n. 7026, pienamente condivisa dal Collegio, ha affermato che dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notifica, a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA è pienamente valida ed efficace; l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica  destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.</h:div>
         <h:div>L’Amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte del suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, inoltre, nei provvedimenti impugnati era stato espressamente indicato che il ricorso avrebbe dovuto essere presentato all’INPS “esclusivamente attraverso il canale telematico…” sicchè ragionevolmente la società ricorrente – dovendo ricorrere necessariamente alla notifica telematica - ha utilizzato l’indirizzo estratto dal pubblico registro IPA non avendone l’INPS indicato uno nell’elenco Reginde, non potendo neppure procedere alla notifica ordinaria, come preteso dall’appellante.</h:div>
         <h:div>La doglianza va, quindi, respinta.</h:div>
         <h:div>12. - Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto la <corsivo>“Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, lett. a) del D.Lgs. n. 148/2015 e 8 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Nella sentenza appellata il TAR ha rilevato i vizi di carenza di motivazione e di istruttoria: l’INPS non avrebbe chiarito per quali ragioni non sarebbe stato riscontrato il requisito della c.d. “non imputabilità” tenuto conto che “<corsivo>la zona è caratterizzata dalla presenza di numerosi impianti industriali che scaricano nel canale citato e nel provvedimento citato del Comune non vi è alcun riferimento ad un eventuale comportamento negligente della ricorrente”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Ha poi aggiunto che l’INPS<corsivo> “nel rigettare le domande di ammissione alla C.I.G.O., avrebbe dovuto verificare se l’attività di scarico derivante dall’impresa ricorrente rispettasse o meno i parametri di legge. Tale accertamento non emerge dal provvedimento impugnato che, pertanto, è illegittimo e va annullato perché viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, facendo comunque salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Nel censurare tale statuizione l’appellante ha rilevato che per poter ottenere l’integrazione salariale ordinaria devono ricorrere i seguenti presupposti:</h:div>
         <h:div>- l’ordine dell’autorità non deve essere stato determinato da circostanze imputabili all’impresa;</h:div>
         <h:div>- deve trattarsi di un ordine specificamente diretto alla sospensione, o alla riduzione, dell’attività lavorativa e/o alla impraticabilità dei locali.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, il Comune di Nocera Inferiore non avrebbe disposto la sospensione dell’attività lavorativa della appellata, avendo soltanto vietato lo scarico delle acque reflue nel canale.</h:div>
         <h:div>Ha quindi richiamato i principi evincibili dalla giurisprudenza in merito al concetto di “non imputabilità” all’impresa che richiede la CIGO, secondo cui:</h:div>
         <h:div>- trattandosi di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione di esso a carico della collettività, le disposizioni relative ai presupposti per l’integrazione salariale sono di stretta interpretazione;</h:div>
         <h:div>- la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore sia se attengono a fatti naturali che a fatti umani esterni;</h:div>
         <h:div>- questi ultimi devono risultare estranei alla sfera di responsabilità di soggetti determinati, cui possa essere riferita a titolo risarcitorio la responsabilità dell’accaduto e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli;</h:div>
         <h:div>- nel caso di comportamenti inadempienti di soggetti contraenti con l’imprenditore, l’ordinamento offre adeguata tutela sul piano patrimoniale all’imprenditore, sussistendo la responsabilità contrattuale.</h:div>
         <h:div>Deduce quindi l’INPS che, nel caso di specie, non ricorrerebbero i presupposti per riconoscere il requisito della non imputabilità all’impresa richiedente, perchè:</h:div>
         <h:div>- la sospensione sarebbe stata autonomamente decisa dalla società e non imposta dall’autorità;</h:div>
         <h:div>- quest’ultima avrebbe ritenuto non economicamente conveniente continuare l’attività produttiva dopo il divieto di scarico delle acque reflue;</h:div>
         <h:div>- i fatti che hanno dato luogo alla sospensione sarebbero riconducibili a condotte di soggetti determinati ai quali poter imputare a titolo risarcitorio la responsabilità dell’accaduto.</h:div>
         <h:div>Ha poi sottolineato l’erroneità della decisione appellata secondo cui l’Istituto avrebbe dovuto verificare se l’attività di scarico della società Power Wash rispettasse o meno i parametri di legge, in quanto tale verifica non rientrerebbe nelle proprie competenze istituzionali, tanto più che la stessa società aveva impugnato il divieto di scarico dinanzi allo stesso TAR.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, quindi, ricorrerebbe un’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa per fatto imputabile a responsabilità dell’impresa, atteso che la stessa società Power Wash avrebbe poi sottolineato, nella propria memoria del 17 dicembre 2018, di essersi attivata per la realizzazione di una condotta privata al fine di poter scaricare direttamente nel canale Fosso Imperatore senza passare per la condotta comunale, e di aver ottenuto il 28 maggio 2018 il relativo nulla osta: ciò dimostrerebbe, secondo l’INPS, che la chiusura degli scarichi disposta dall’autorità non avrebbe impedito lo svolgimento dell’attività lavorativa.</h:div>
         <h:div>13. - Prima di esaminare la censura ritiene il Collegio di dover precisare che la tutela cautelare è stata concessa in relazione agli obblighi conformativi discendenti dalla sentenza del TAR, secondo cui l’INPS, in sede di riesame conseguente all’annullamento per difetto di motivazione dei dinieghi impugnati, avrebbe dovuto svolgere accertamenti sulla conformità ai parametri di legge dello scarico della società Power Wash.</h:div>
         <h:div>Tale accertamento tecnico, economicamente oneroso, che non rientra nelle competenze dell’Istituto previdenziale, non si appalesa neppure necessario per la risoluzione della presente controversia.</h:div>
         <h:div>La misura cautelare è stata quindi concessa con riferimento ai soli profili relativi al periculum in mora, in quanto il secondo motivo di appello è infondato.</h:div>
         <h:div>14. - E’ opportuno richiamare preventivamente la normativa che regola la fattispecie.</h:div>
         <h:div>L’art. 11, lett. a) del D.Lgs. n. 148/2015  dispone: <corsivo>“1. Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;...”;</corsivo></h:div>
         <h:div>L’art. 1 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, al comma 3 specifica che: <corsivo>“3. La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti...”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Da tali disposizione si evince che i presupposti che consentono la concessione della CIGO sono la transitorietà e la non imputabilità all’impresa, o ai suoi dipendenti, delle situazioni aziendali che abbiamo comportato la sospensione o la riduzione dell’attività (Cons. Stato, sez. III, 14/01/2019, n. 327). Quanto al requisito della “non imputabilità”, la normativa sopra richiamata fa espresso riferimento all’involontarietà della situazione aziendale e alla mancata riconducibilità di tale situazione aziendale ad imperizia o negligenza da parte della stessa impresa o dei suoi dipendenti.</h:div>
         <h:div>15. - Secondo la prospettazione dell’INPS, nel caso di specie, la sospensione dell’attività discenderebbe da una scelta dell’impresa e non da un ordine della pubblica autorità: nessun divieto di svolgimento dell’attività produttiva sarebbe stato emesso, essendo stato adottato il solo divieto di scarico.</h:div>
         <h:div>L’impresa avrebbe potuto premunirsi di una diversa modalità di scarico delle acque continuando a svolgere l’attività produttiva. La sospensione dell’attività produttiva, quindi, non sarebbe l’effetto diretto dell’ordine dell’autorità, ma discenderebbe da una libera scelta economica dell’impresa.</h:div>
         <h:div>Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che sarebbe bastato dotarsi di uno scarico proprio e non vi sarebbero stati impedimenti allo svolgimento dell’attività produttiva.</h:div>
         <h:div>16. - Tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto è del tutto evidente che in presenza di un divieto di scarico delle acque reflue – disposto dalla pubblica autorità - l’attività imprenditoriale svolta dalla Power Wash non poteva essere svolta.</h:div>
         <h:div>Occorre considerare, infatti, che l’azienda svolge l’attività di tintoria di tessuti in cotone, tessuti denim e fissaggi meccanici, attività che comporta l’utilizzazione di grandi quantità di acqua che – al termine del ciclo produttivo – deve essere necessariamente smaltita.</h:div>
         <h:div>Non a caso la società ha impugnato il provvedimento di divieto di scarico, chiedendo la tutela cautelare, in quanto l’atto dell’autorità le impediva lo svolgimento della propria attività di impresa.</h:div>
         <h:div>La sospensione dell’attività costituisce, dunque, la conseguenza immediata e diretta del provvedimento di divieto di scarico, tenuto conto che:</h:div>
         <h:div>-  la società non disponeva di un sistema alternativo per lo scarico delle acque reflue rispetto quello vietato dall’autorità;</h:div>
         <h:div>-  non sussisteva alcun obbligo di dotarsene preventivamente;</h:div>
         <h:div>- la realizzazione di un proprio sistema di scarico privato (cosa, peraltro, in seguito avvenuta), richiedeva comunque un certo lasso di tempo, mentre il divieto di scarico è stato imposto all’improvviso e la richiesta di concessione della C.I.G.O. si riferisce al periodo immediatamente successivo all’imposizione di tale divieto.</h:div>
         <h:div>Ne consegue che il divieto di scarico imposto dalla pubblica autorità ha determinato come conseguenza automatica il blocco dell’attività produttiva.</h:div>
         <h:div>17. - Occorre poi considerare che non sono ravvisabili profili di colpa neanche a monte: la società ha avviato la sua attività collegandosi ai collettori consortili facendo un ragionevole affidamento sulla possibilità di scaricare le acque reflue senza patire alcuna interruzione.</h:div>
         <h:div>Il divieto di scarico nella fognatura comunale costituisce, infatti, un evento del tutto imprevedibile pur usando la massima diligenza.</h:div>
         <h:div>Anche la scelta della società, insediata in zona PIP dotata di infrastrutture comunali, di avvalersi dei collettori consortili, anziché crearsi un proprio autonomo scarico (che comportava un maggior impegno economico) costituisce una decisione del tutto ragionevole che qualunque operatore economico avrebbe assunto.</h:div>
         <h:div>Ritiene, dunque, il Collegio che il divieto di scarico costituisca la causa della sospensione dell’attività produttiva per l’impresa ricorrente in primo grado.</h:div>
         <h:div>18. - La non imputabilità presuppone, inoltre, che l’impresa richiedente la CIGO non sia essa stessa responsabile del provvedimento di autorità che ha causato la sospensione dell’attività produttiva: come ha correttamente rilevato l’INPS, la CIGO che comporta la socializzazione del costo del lavoro (Cons. Stato, Sez. VI, 23/2/2011 n. 1131), può essere concessa a condizione che l’impresa subisca gli effetti del provvedimento dell’autorità non avendolo provocato.</h:div>
         <h:div>In altre parole, la sospensione dell’attività produttiva non deve discendere dalla volontà o dalla responsabilità dell’impresa.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie i dinieghi impugnati si limitano a rilevare che è intervenuto il divieto di scarico delle acque reflue nel canale Fosso Imperatore per la non conforme qualità delle acque in esso immesse: da ciò viene desunta l’insussistenza di una causale non imputabile al datore di lavoro.</h:div>
         <h:div>Tale motivazione potrebbe giustificare il diniego se la società appellata fosse la sola a scaricare le acque reflue in quel canale: in quel caso la causa dell’inquinamento che ha comportato il blocco degli scarichi sarebbe ragionevolmente imputabile all’azienda che vi convoglia le proprie acque reflue.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, però, è incontestato che in quel canale scarichino molteplici aziende e, come ha correttamente rilevato il TAR, <corsivo>“nel provvedimento del Comune non vi è alcun riferimento ad un eventuale comportamento negligente della ricorrente”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Tale affermazione non è ravvisabile neppure nei provvedimenti di diniego dell’INPS nei quali viene negata la concessione della C.I.G.O. per mancanza del requisito della non imputabilità senza  fornire una adeguata motivazione.</h:div>
         <h:div>19. - Né può seguirsi la tesi dell’INPS secondo cui, laddove sussiste la responsabilità di soggetti identificabili, non sarebbe possibile disporre la c.d. “socializzazione” del costo del lavoro (Cons. Stato, Sez. VI, 23/2/2011 n. 1131): nel caso di sversamento di sostanze inquinanti in un fosso nel quale scaricano una molteplicità di soggetti non è sempre possibile identificare il responsabile o i responsabili al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti.</h:div>
         <h:div>Ne consegue che non risulta applicabile il principio enucleato dalla giurisprudenza in caso di violazioni contrattuali da parte del fornitore dell’impresa che ha chiesto la cassa integrazione guadagni ordinaria per non aver potuto svolgere attività produttiva a causa di tale inadempimento</h:div>
         <h:div> (Cons. Stato Sez. III 15/1/2018 n. 202; Sez. VI 13/12/2011 n. 6512;29/5/2012 n. 3193; 22/4/2014 n. 2009): in quel caso, infatti, la sospensione dell’attività lavorativa è chiaramente imputabile all’inadempimento di un soggetto individuato, nel caso di specie – invece – risulta assai problematica l’individuazione dei responsabili dell’inquinamento delle acque.</h:div>
         <h:div>20. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata con parziale differente motivazione la sentenza appellata e, quindi, va accolto il ricorso di primo grado.</h:div>
         <h:div>21. - Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, in conferma con parziale differente motivazione della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento degli atti con esso impugnati.</h:div>
         <h:div>Spese del grado di appello compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
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         <dataeluogo norm="07/02/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Laura Moroni</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri</h:div>
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