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   <Provvedimento>
      <meta id="20180475720180719103250164" descrizione="" gruppo="20180475720180719103250164" modifica="7/30/2018 5:17:24 PM" stato="4" tipo="31" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Antonio Barra" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="04757"/>
            <fascicolo anno="2018" n="04727"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201804757">201804757\201804757.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201804757\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>franco frattini</firma>
            <data>30/07/2018 17:17:24</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Massimiliano Noccelli</firma>
            <data>27/07/2018 09:20:37</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>31/07/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>




































101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            <nuova>101</nuova>
            <ereditata>101</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giorgio Calderoni,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza n. -OMISSIS-del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di -OMISSIS- (NA) per infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 4757 del 2018, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato -OMISSIS-Caliendo in Roma, via Cagliari, n. 14; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <corsivo>pro tempore</corsivo>, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto <corsivo>pro tempore</corsivo>, tutti rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div>
            <h:div>Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e della dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli;</h:div>
            <h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, l’Avvocato Innocenzo Calabrese su delega dell’Avvocato Giuseppe Romano e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;</h:div>
            <h:div>sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;</h:div>
            <h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Gli odierni appellanti, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, componenti la coalizione “<corsivo>Adesso Progetto -OMISSIS-</corsivo>”, si sono insediati a seguito delle elezioni amministrative, il primo quale sindaco e gli altri quali consiglieri comunali di maggioranza del Comune di -OMISSIS- (NA).</h:div>
         <h:div>1.1. Essi hanno adìto il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per chiedere l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2017, che ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L, e hanno dedotto a sostegno del loro ricorso sei motivi di illegittimità del provvedimento dissolutorio e degli atti prodromici.</h:div>
         <h:div>1.2. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli per chiedere la reiezione del ricorso.</h:div>
         <h:div>1.3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dopo aver disposto, in via istruttoria l’acquisizione degli atti posti a fondamento del decreto (in particolare la relazione della Commissione di accesso), con la sentenza n. -OMISSIS-del 3 aprile 2018 ha respinto il ricorso.</h:div>
         <h:div>2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli interessati e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado.</h:div>
         <h:div>2.1. Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli per resistere all’appello, di cui hanno chiesto la reiezione.</h:div>
         <h:div>2.2. Nella camera di consiglio del 19 luglio 2018, fissata per l’esame della domanda sospensiva proposta dagli appellanti ai sensi dell’art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di poter decidere la causa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti, l’ha trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>3. L’appello deve essere respinto.</h:div>
         <h:div>4. Gli appellanti deducono di avere proceduto, nel ricorso di primo grado, ad una vasta e definita contestazione dei singoli episodi indicati negli atti impugnati, ma la sentenza qui gravata si sarebbe limitata ad un lungo, acritico, <corsivo>excursus</corsivo> della relazione prefettizia e della commissione di accesso a fondamento del decreto dissolutorio, senza parimenti garantire una complessiva ed adeguata rappresentazione delle censure in fatto ampiamente espresse dai ricorrenti (p. 5 del ricorso in appello).</h:div>
         <h:div>5. L’assunto degli appellanti tuttavia non pare al Collegio condivisibile perché, al contrario, la sentenza impugnata si è fatta carico di esaminare e di confutare puntualmente le singole censure sviluppate dai ricorrenti in prime cure.</h:div>
         <h:div>6. Venendo all’esame di tali censure e, in particolare, a quelle di cui al punto 2) dell’appello (pp. 5-7 del ricorso), anzitutto, osserva in sintesi il Collegio quanto segue:</h:div>
         <h:div><corsivo>a)</corsivo> è del tutto apodittica la censura secondo cui due candidati non avrebbero rinunciato alla competizione elettorale per le minacce ricevute perché, al contrario, tanto risulta dalla relazione prefettizia (p. 6), laddove si rammentano le intimidazioni subite da due candidati del Partito democratico, -OMISSIS-e -OMISSIS-, che, dopo aver rinvenuto, nei pressi delle proprie abitazioni, animali morti e agonizzanti – chiari simboli di avvertimento mafioso – avvolti in fogli di carta sui quali erano riportate frasi minatorie, hanno rinunciato a partecipare alla competizione elettorale, senza che tale gravissimo episodio sia stato efficacemente smentito, al di là di tautologiche asserzioni, dagli odierni appellanti;</h:div>
         <h:div><corsivo>b)</corsivo> del pari la circostanza che la lista elettorale sia stata sottoscritta da 21 soggetti gravati da precedenti penali non è poco significativa ai fini che qui rilevano, come sostengono gli appellanti deducendo che essi sarebbero pari a poco più del 12%, ma dimostra come nessun controllo sia stato operato dagli esponenti politici della lista nemmeno sui sottoscrittori, pure in un contesto locale estremamente ridotto dove è presumibile una conoscenza diretta dei singoli cittadini, risultati nel caso di specie essere parenti, contigui o affiliati al <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-egemone sul territorio;</h:div>
         <h:div><corsivo>c)</corsivo> la circostanza che due elettori siano stati sorpresi, rispettivamente, l’uno a chiedere istruzioni, a mezzo del telefono, circa la preferenza da esprimere e l’altro a fotografare la scheda elettorale votata, se da sola non può ritenersi indicativa di una presumibile infiltrazione mafiosa, testimonia però di un clima di diffusa illegalità, nel quale facilmente può allignare la malapianta della criminalità organizzata di stampo mafioso, diffusa in modo pervasivo sul territorio, come ha ben rilevato anche in diversi suoi passaggi la relazione prefettizia;</h:div>
         <h:div><corsivo>d)</corsivo> la partecipazione di esponenti di spicco delle famiglie camorristiche locali al corteo di festeggiamento per la vittoria del sindaco -OMISSIS-, come anche la pubblicazione, sul profilo <corsivo>Facebook</corsivo> dei sostenitori del sindaco -OMISSIS-, di una fotografia ritraente un gruppo di affiliati al clan -OMISSIS-, tra i quali anche -OMISSIS--OMISSIS-, figlio del capoclan e attuale reggente, che mostrano il logo dell’allora neoeletto sindaco -OMISSIS-, se da sola non prova una convergenza di interessi o una collusione tra la coalizione politica vincitrice e le consorterie mafiose, è pure esse altamente indicativa di un forte interesse e di una ostentata ingerenza della criminalità camorristica nella vita pubblica locale, a manifestare cioè, in una pubblica occasione di festa, l’impronta del proprio intervento sull’andamento della cosa pubblica e il conseguente tripudio per il buon esito di tale intervento, nefasto, ancora e sempre, per il bene dello Stato.</h:div>
         <h:div>7. Quanto alle censure di cui al punto 3) (pp. 7-12 del ricorso), inerenti alla presenza e al ruolo del sindaco, arch. -OMISSIS-, nell’amministrazione comunale e nella gestione delle pratiche edilizie, osserva il Collegio che anche tale motivo va respinto.</h:div>
         <h:div>7.1. Invero la sentenza impugnata, con motivazione che va immune da censura, ha evidenziato il ruolo centrale svolto dall’arch. -OMISSIS-, quale qualificato professionista, nella presentazione di numerose d.i.a. e s.c.i.a. edilizie, nel corso degli anni 2010-2015, ove ricopriva anche cariche politiche comunali, presentazione a lui o a suoi collaboratori riconducibile, con dubbia assenza di conflitto di interessi, e tanto per porre in evidenza la sua significativa ingerenza sull’attività di amministrazione edilizia comunale.</h:div>
         <h:div>7.2. Questo ruolo è fortemente contestato o smentito dagli odierni appellanti, i quali sottolineano la trasparenza dell’operato del sindaco anche nella scelta del Settore Urbanistica.</h:div>
         <h:div>7.3. I rilievi degli appellanti non riescono a scalfire il dato, ben rappresentato nella relazione prefettizia, secondo cui l’arch. -OMISSIS- ha firmato e rappresentato, quale tecnico istruttore privato, numerosissime pratiche di edilizia privata in un periodo in cui ricopriva cariche di governo dell’ente in qualità di vicesindaco, sindaco reggente, assessore e consigliere comunali, molte delle quali pratiche per conto – ed è quanto più rileva in questa sede – di soggetti legati alla criminalità organizzata.</h:div>
         <h:div>7.4. A titolo esemplificativo la relazione prefettizia, a p. 7, menziona il permesso di costruire rilasciato nel 2006 a -OMISSIS-, cognata del capoclan -OMISSIS--OMISSIS-, il cui progetto e i cui grafici recano la firma di -OMISSIS-; il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2013 rilasciato a -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, esponente sempre del <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-, i cui grafici risultano sottoscritti da un tecnico praticante presso lo studio del medesimo -OMISSIS-; il permesso di costruire rilasciato nel 2013, tra gli altri, a -OMISSIS-, moglie dello stesso sindaco -OMISSIS-, all’epoca consigliere di maggioranza.</h:div>
         <h:div>7.5. Si tratta di circostanze altamente indicative che, oltre a denotare una inquietante commistione di ruoli pubblici e privati, disvelano una fitta trama di rapporti tendenti ad influenzare l’andamento delle pratiche edilizie in forza di una posizione non solo professionale ormai consolidata nel tempo – questo è indubbio – ma soprattutto di un ruolo politico ben evidente, non alieno da contiguità ad ambienti controindicati.</h:div>
         <h:div>7.6. Questo ruolo di sostanziale egemonia nel settore, come ha pure puntualmente rilevato la sentenza impugnata, non è nemmeno smentito dal fatto che il nuovo responsabile del competente ufficio sia stato assunto all’esito di una selezione pubblica, perché ciò che rileva, come ha ben colto il primo giudice, è invero la capacità, mostrata in più occasioni da parte del sindaco, di influire sull’attività amministrativa in modo ampio, libero e illimitato.</h:div>
         <h:div>7.7. Bene al riguardo rammenta la sentenza impugnata come la relazione della Commissione d’accesso riporti le ulteriori dichiarazioni di un funzionario tecnico, in cui si rappresentava che nella consiliatura 2010-2015 il vero pianificatore dell’attività edilizia comunale era il sindaco poi eletto nel 2015, anche attraverso influenze per spostate responsabili non in accordo con le indicazioni da lui fornite.</h:div>
         <h:div>7.8. Anche tale motivo, quindi, va respinto.</h:div>
         <h:div>8. Quanto alle censure di cui al punto 4) (pp. 12-17 del ricorso), inerenti all’atteggiamento tenuto dalla disciolta amministrazione comunale nei confronti di quanto si è verificato nella -OMISSIS-del 2015, anche dette censure si rivelano, ad una più attenta analisi, prive di fondamento e, come tali, non accoglibili.</h:div>
         <h:div>8.1. La ricostruzione dei fatti offerta dagli odierni appellanti non trova alcun riscontro negli atti di causa.</h:div>
         <h:div>8.2. È infatti emerso che la -OMISSIS-del 2015 si è trasformata in una sorta di “passarella” per i componenti della famigerata “-OMISSIS-”, espressione del più volte ricordato <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-, che venivano annunciati dallo <corsivo>speaker</corsivo> ad un folto pubblico da un palco peraltro installato abusivamente.</h:div>
         <h:div>8.3. I vigili urbani presenti non sono intervenuti e hanno consentito che la manifestazione proseguisse sino all’arrivo dei Carabinieri, che hanno richiesto la presenza del Comandante della Polizia Locale, -OMISSIS-, per avere chiarimenti circa la mancata comunicazione dell’evento al locale Comando.</h:div>
         <h:div>8.4. -OMISSIS- ha confermato che la richiesta pervenuta all’ente comunale riguardava esclusivamente una manifestazione canora e ha fatto rilevare, quindi, che le effettive modalità di svolgimento della manifestazione erano del tutto illegittime.</h:div>
         <h:div>8.5. La conversazione è stata ascoltata da alcuni partecipanti alla Festa, tra i quali il reggente del <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS--OMISSIS-, che hanno iniziato ad inveire contro -OMISSIS- e lo hanno minacciato di morte, oltre ad invocare l’intervento del sindaco che, a loro dire, era pienamente a conoscenza della manifestazione e a rammaricarsi dell’assenza di questo, che durante la campagna elettorale si era presentato presso l’abitazione di ciascuno di loro per chiedere il voto.</h:div>
         <h:div>8.6. Il sindaco, per parte sua, il giorno successivo con un provvedimento d’urgenza ha revocato l’incarico a -OMISSIS- per affidarlo al dipendente -OMISSIS-, in rapporto di parentela con il clan -OMISSIS-, così rimuovendo, come ha ben evidenziato la Commissione di accesso, ogni ostacolo alle logiche di affermazione del predominio criminale.</h:div>
         <h:div>8.7. Il tentativo, da parte degli appellanti, di riversare sulla presunta negligenza di -OMISSIS- la responsabilità di quanto accaduto nel corso della -OMISSIS-non trova alcuna conferma negli atti di causa ed è smentito dalle risultanze recepite nella relazione della Commissione d’accesso e in quella prefettizia, alla cui ricostruzione il Collegio non intravede motivi attendibili per non prestare intera fede.</h:div>
         <h:div>9. Quanto alle censure di cui al punto 5) (pp. 17-19 del ricorso), inerenti alla contestata assenza di normativa regolamentare in settori strategici, gli odierni appellanti adducono ed elencano una serie di provvedimenti, adottati dall’amministrazione comunale, i quali comproverebbero i risultati da questa perseguiti nei vari settori dell’urbanistica, dell’ambiente, dell’occupazione, del commercio, delle manifestazioni culturali ed altro.</h:div>
         <h:div>9.1. Anche tali censure vanno respinte.</h:div>
         <h:div>9.2. Invero il primo giudice non ha affatto trascurato siffatti provvedimenti, come assumono gli appellanti, ma ha evidenziato il mantenimento di interessi e assetti preesistenti e funzionali ad un vantaggioso <corsivo>status quo</corsivo> per la malavita organizzata locale, dovuto alla generale connivenza da parte dell’amministrazione pubblica che, invece, si sarebbe dovuta subito e costantemente attivare per rimuovere le deviazioni evidenti riscontrate nel corso dell’accesso.</h:div>
         <h:div>9.3. Ad essere correttamente stigmatizzata, ha in tal senso rilevato la sentenza impugnata, era la tendenza, evidenziatasi nell’attività degli organi politici, a non porre in essere tutto ciò che era loro compito nel dare luogo ad un’opera di vigilanza e controllo dell’apparato burocratico, al fine di evitare ingerenze da parte della criminalità organizzata, i cui esponenti di spicco avevano comunque ritenuto di trarre vantaggio dall’elezione del sindaco, come è emerso nella pubbliche manifestazioni di tripudio immediatamente dopo la sua elezione nel 2015.</h:div>
         <h:div>9.4. Non può non assumere rilievo, in tale prospettiva, la mancanza di un efficace controllo o vigilanza, da parte degli organi politici apicali, al fine di ricondurre a questi i vantaggi acquisiti a causa di tali omissioni da parte di soggetti vicini o addirittura organici alla criminalità organizzata di stampo mafioso, dato che la funzione della misura, di cui all’art. 143 del T.U.E.L., non è tanto sanzionatoria nei confronti dei singoli amministratori quanto, piuttosto, cautelare e preventiva, in quanto rivolta ad evitare il perdurare dell’infiltrazione mafiosa, oggettivamente considerata.</h:div>
         <h:div>9.5. La “rassegna” di eventuali provvedimenti utilmente adottati dall’amministrazione comunale, pertanto, non dimostra che l’inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l’insorgere di un condizionamento o di un collegamento mafioso, poiché il condizionamento o il collegamento mafioso dell’ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell’intera attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l’adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l’intera collettività, secondo una logica compromissoria, “distributiva”, “popolare”, frutto di una collusione tra politica e mafia.</h:div>
         <h:div>9.6. Se così è, come l’esperienza delle infiltrazioni mafiose negli enti comunali insegna, la censura in esame non supera la prova di resistenza nella misura in cui non riesce a dimostrare che l’adozione dei provvedimenti elencati abbia rappresentato un effettivo argine o disincentivo a logiche di illegalità e di intimidazione, con una decisa soluzione di continuità rispetto al passato e una non simbolica presa di distanza rispetto alla morsa o anche al solo abbraccio dell’insidia mafiosa.</h:div>
         <h:div>9.7. Di qui la sua inammissibilità prima ancora che la sua infondatezza, per la sua genericità, atteso che nessuno di tali provvedimenti dimostra, nel suo contenuto, siffatta soluzione di continuità o siffatta presa di distanza.</h:div>
         <h:div>10. Proprio in questa ottica si situa la disamina delle censure di cui al punto 6) (pp. 19-20 del ricorso), inerenti all’inerzia mostrata dalla disciolta amministrazione comunale nella redazione del nuovo strumento urbanistico, avviata nel 2012, con conseguenti criticità nel rapporto tra organi politici e dirigenziali, contraddistinto da ripetute pressioni del sindaco, e carenze di controlli.</h:div>
         <h:div>10.1. Gli odierni appellanti contestano, ancora una volta, la ricostruzione dei fatti contenuta nella relazione della Commissione d’accesso e recepita dalla sentenza impugnata, ma ancora una volta a torto, poiché, se è vero che l’inerzia del Comune precede l’inattività stessa della disciolta amministrazione comunale, quest’ultima nulla dal canto suo ha fatto di concreto per ovviare ad una situazione di incancrenito immobilismo e anzi, con il rilascio di talune concessioni di assai dubbia legittimità (per il quale pende procedimento penale avanti al Tribunale di Napoli Nord), ha aggravato una situazione di diffusa illegalità.</h:div>
         <h:div>10.2. Il Comune di -OMISSIS-, infatti, utilizza ancora un vecchio piano regolatore adottato nel 1978, del tutto inadatto per governare il territorio, la cui applicazione lascia amplissimi margini di incertezza ed è fonte di arbitri nel rilascio dei titoli edilizi.</h:div>
         <h:div>10.3. La protratta inerzia nell’ambito della programmazione territoriale ha precostituito una voluta condizione favorevole alle speculazioni edilizie, attraverso il rilascio di illegittimi titoli concessori, in un settore di primario interesse per le organizzazioni criminali, favorendo nel contempo indiscriminati aumenti di volumi edificabili nel territorio.</h:div>
         <h:div>10.4. Solo nel 2012 è stata avviata la procedura per la redazione del nuovo strumento urbanistico, affidando la responsabilità del procedimento all’arch. -OMISSIS-, legato al sindaco -OMISSIS- e assunto da questo a tempo determinato, quale responsabile del Settore Urbanistica, nonostante la presenza, nell’organico del Comune, di tecnici qualificati a svolgere tale incarico.</h:div>
         <h:div>10.5. L’arch. -OMISSIS- ha predisposto gli atti preliminari del piano urbanistico comunale, poi approvato pochi giorni prima che cessasse dall’incarico a termine, ma la relativa procedura, anche in ragione del dissenso mostrato dall’arch. -OMISSIS-, subentrato nella titolarità del Settore, è ferma a tutt’oggi alla fase delle consultazioni, sicché l’unico strumento urbanistico vigente è e resta per lo sviluppo del territorio comunale è e resta il documento redatto ben 38 anni fa.</h:div>
         <h:div>10.6. In questo quadro si colloca, come si è accennato, la vicenda del rilascio di alcuni permessi di costruire a soggetti legati alla criminalità organizzata e familiari del sindaco, vicenda oggetto di indagine nella competente sede penale.</h:div>
         <h:div>10.7. Ne segue, per la evidente sostanziale inerzia mostrata dall’amministrazione comunale, il rigetto del motivo in esame.</h:div>
         <h:div>11. Quanto alle censure di cui al punto 7) (pp. 20-21 del ricorso), inerenti proprio all’appena ricordato rilascio di taluni titoli abilitativi imputabile all’arch. -OMISSIS-, osserva il Collegio che:</h:div>
         <h:div><corsivo>a)</corsivo> il rilascio del permesso di costruire nel 2006 alla cognata del capoclan non perde la sua significatività, ai fini che qui rilevano, per il sol fatto che l’arch. -OMISSIS- sarebbe il firmatario dei soli rilievi e che si tratterebbe di pratica edilizia assentita dalla Commissione straordinaria insediata all’epoca, trattandosi comunque di evento che certo dimostra la prestazione d’opera intellettuale e, comunque, la non estraneità dell’arch. -OMISSIS- rispetto a soggetti notoriamente controindicati nell’ambito locale in cui opera;</h:div>
         <h:div><corsivo>b)</corsivo> il titolo rilasciato, per l’intervento straordinario Piano Casa, in favore di soggetto legato ad ambienti camorristici dimostra anche esso una fattiva collaborazione dell’arch. -OMISSIS- con detti soggetti, che non vede attenuata, anche in questo caso, la sua significatività per il solo fatto che l’intervento non sia stato realizzato dai richiedenti;</h:div>
         <h:div><corsivo>c)</corsivo> le stesse considerazioni valgono per il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2013 in favore di soggetto colluso con la malavita, anche in questo caso rimanendo irrilevante e, comunque, non credibile che l’arch. -OMISSIS- non conoscesse nulla della pratica seguita da quelli che, a dire degli appellanti (p. 21), sarebbero suoi “<corsivo>pseudocollaboratori</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>12. Devono essere respinte anche le censure di cui al punto 8) (pp. 21-22 del ricorso), inerenti al piano di insediamento produttivo, con le quali gli odierni appellanti contestano la sentenza impugnata laddove essa rileva che è risultata nel 2014 la violazione del relativo regolamento di assegnazione, con una speculazione economica riconducibile a soggetti vicini al sindaco e a persone pluripregiudicate e società legate ai <corsivo>clan</corsivo>, come sarebbe stato dettagliatamente indicato nella relazione della Commissione d’accesso.</h:div>
         <h:div>12.1. Anche queste censure sono immeritevoli di accoglimento ove si consideri che le assegnazioni dei lotti, avvenute a far data dall’ottobre del 2014 e i cui contratti sono tuttora in corso di sottoscrizione, sono state disposte solo sulla base di semplici richieste, in palese violazione del Regolamento che, invece, prevede il sorteggio tra le ditte assegnatarie.</h:div>
         <h:div>12.2. La procedura, lungi dall’essere stata una semplificazione dell’attività amministrativa, si è rivelata in realtà come finalizzata a favorire interessi privati, se non delle stesse associazioni camorristiche.</h:div>
         <h:div>12.3. Tra le imprese assegnatarie, come ha rilevato la Commissione d’accesso, figura-OMISSIS-, gestita da -OMISSIS--OMISSIS-, fratello del pregiudicato -OMISSIS-associato al già più volte ricordato <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-, che in deroga alla regolamentazione di settore, pur non avendo mai provveduto alla corresponsione delle spese sostenute dal Comune per espropriare l’area assegnata, non è stato mai dichiarato decaduto dal beneficio, nonostante i due anni trascorsi, ma solo destinatario di tre solleciti inviati dalla disciolta amministrazione locale, a distanza di molti mesi e in palese contrasto con le severe sanzioni regolamentari, inerenti alla previsione della decadenza nel caso di insolvenza nei trenta giorni dall’assegnazione.</h:div>
         <h:div>12.4. Di fronte alla gravità di questo quadro, dunque, i rilievi degli appellanti secondo i quali l’arch. -OMISSIS-, nel 2011, non avrebbe potuto sapere che il cognato aveva acquistato un lotto che, in base al successivo piano di insediamento produttivo, sarebbe ricaduto nelle aree di interesse, perché essi, quand’anche in ipotesi fondati (ciò che, invece, appare alquanto improbabile perché fin dal 2011, come ricordano gli appellanti, era noto che i terreni del lotto ricadessero in zona D2), non potrebbero scalfire la complessiva gravità di questo quadro, quale emerso da tutti gli elementi sin qui esaminati.</h:div>
         <h:div>12.5. Il motivo, dunque, va pure esso respinto.</h:div>
         <h:div>13. Devono essere disattese anche le censure di cui al punto 9) (pp. 22-24 del ricorso), inerenti alla gestione dell’impianto sportivo polifunzionale comunale, affidata in via diretta e gratuita a -OMISSIS--OMISSIS-, il cui legale rappresentante è -OMISSIS--OMISSIS-, fratello di -OMISSIS--OMISSIS-, esponente apicale del <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>13.1. Al riguardo gli appellanti deducono che la disciolta amministrazione comunale non ha mai provveduto alla stipulazione del contratto con l’aggiudicataria-OMISSIS- e con l’ausiliaria -OMISSIS-, perché ha inteso attendere la documentazione di rito (certificazione antimafia, regolarità fiscale e contributiva), e – dopo aver ravvisato precise irregolarità fiscali in capo ad-OMISSIS- – ha provveduto alla revoca dell’aggiudicazione con la determina dirigenziale n. 290 del 6 maggio 2016.</h:div>
         <h:div>13.2. Il centro polifunzionale, ad oggi, non risulta quindi gestito da nessuna società, è chiuso da due anni e viene solo usato sporadicamente nelle ore pomeridiane.</h:div>
         <h:div>13.3. Le censure non meritano accoglimento perché risulta, al contrario, che il dott. -OMISSIS-, responsabile <corsivo>pro tempore</corsivo> del Settore Politiche Sociali e Sport e avente legami di parentela – come si è già visto – con la cosca egemone, ha affidato la struttura, mediante un atto di concessione che, però, non prevede alcun corrispettivo (ed è, dunque, assimilabile nella sostanza ad un contratto di comodato d’uso gratuito), a -OMISSIS--OMISSIS-, legata al <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-, la quale per due anni ha utilizzato il centro con il benestare della disciolta amministrazione comunale e senza alcun introito per le casse comunali.</h:div>
         <h:div>13.4. Vicenda, questa, che mostra una sinistra consonanza – come rileva la relazione prefettizia (p. 12) – con l’affidamento della gestione dello stesso centro, nel 2005, ad un consorzio legato alle cosche locali, affidamento che già nel 2005 aveva condotto, insieme ad altri fatti sintomatici, allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L.</h:div>
         <h:div>14. Vanno infine respinte anche le censure inerenti alla gestione del servizio di tesoreria comunale di cui al punto 10) (pp. 24-26 del ricorso), censure con le quali gli appellanti lamentano l’assoluta erroneità della sentenza impugnata, che avrebbe trascurato il fattivo intervento dell’amministrazione comunale disciolta nella verifica della situazione contabile del Comune, con ripetute denunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e alla Procura della Corte dei Conti della Campania e l’insinuazione al passivo della fallita -OMISSIS-</h:div>
         <h:div>14.1. Anche queste censure vanno respinte perché, per quanto l’amministrazione comunale si sia attivata formalmente nel denunciare la grave situazione, ciò è avvenuto con enorme ritardo, persino nella successiva insinuazione al passivo, a fronte di un ammanco di cassa, pari a 624.000 euro, certo rilevante per un ente che ha flussi finanziari di ridotta portata.</h:div>
         <h:div>14.2. Inoltre, come pure la Commissione d’accesso non ha mancato di rilevare, i locali nei quali -OMISSIS- aveva i propri uffici sono di proprietà della sorella del Responsabile degli uffici finanziari, dott. -OMISSIS-, con una anomala commistione tra procedimenti amministrativi e interessi privati che lascia dubbi sul tempestivo svolgimento delle obbligatorie verifiche di cassa da parte dell’amministrazione comunale.</h:div>
         <h:div>14.3. Anche queste censure, dunque, devono essere disattese.</h:div>
         <h:div>15. L’analisi degli elementi fattuali, sin qui esaminati, induce conseguentemente alla reiezione anche delle consequenziali sei censure in diritto proposte degli appellanti perché, e nello specifico:</h:div>
         <h:div><corsivo>a)</corsivo> quanto alla prima (pp. 26-29 del ricorso), inerente alla censurata violazione dell’art. 143 del T.U.E.L., appare evidente come l’analisi degli elementi fattuali sopra ricordata evidenzi l’esistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti, che comprovano l’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, un esercizio non imparziale o addirittura distorto dei pubblici poteri da parte dell’ente comunale, non di rado intesi a proteggere e favorire interessi privati fortemente legati e, talvolta, direttamente riconducibili a potenti e pervasive consorterie mafiose locali;</h:div>
         <h:div><corsivo>b)</corsivo> quanto alla seconda (pp. 29-32 del ricorso), inerente alla mancata analisi, da parte del primo giudice, dell’attività svolta dalla disciolta amministrazione comunale sotto l’aspetto gestionale, urbanistico e della sicurezza, anche tale attività, per quanto sopra si è detto, è stata, se non meramente formale, scarsamente incisiva e comunque improduttiva di effetti tali da contrastare o da recidere realmente il legame tra amministrazione locale e consorterie mafiose, le quali sono state capaci di condizionare pesantemente, come emerso anche <corsivo>coram populo</corsivo> nel corso della -OMISSIS-, l’operato dell’amministrazione comunale e di ottenere cospicui vantaggi da parte sua, in una situazione di illegalità diffusa e di omesso controllo, da parte dei competenti organi, situazione favorita anche dal complesso intreccio di legami personali, familiari o anche solo economici di taluni degli amministratori locali o dei funzionari comunali con soggetti appartenenti al <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-;</h:div>
         <h:div><corsivo>c)</corsivo> quanto alla terza (pp. 32-35 del ricorso), incentrata sull’analisi atomistica propugnata dagli odierni appellanti, anche da essa va immune la sentenza impugnata, che ha ben rilevato come siffatta impostazione, seguita anche in sede di appello, si sia rivelata inefficace a contrastare il complessivo giudizio di collegamento e/o condizionamento mafioso, riscontrato nella vita politica e amministrativa dell’ente e verificato nell’esercizio delle sue concrete funzioni amministrative, non solo perché i singoli fatti, al di là di inesattezze e imprecisioni, si sono rivelati tutti fondati e sintomatici del condizionamento o del collegamento mafioso, ma anche perché la loro analisi complessiva, secondo una necessaria visione d’insieme, ha confermato l’esistenza di legami, cointeressenze, indebite commistioni tra l’esercizio delle funzioni pubbliche e l’intervento di logiche e interessi propri della locale criminalità organizzata, persino in eventi pubblici, come la -OMISSIS-, sino a raggiungere il limite di un pressoché totale asservimento dell’amministrazione comunale alla egemone volontà del <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-;</h:div>
         <h:div><corsivo>d)</corsivo> quanto alla quarta (pp. 35-38 del ricorso), con la quale si contesta alla sentenza impugnata di essere una mera sommatoria di giudizi, di valutazioni soggettive, priva di concreti e univoci riscontri, ancora in violazione, pure sotto tale profilo, del già menzionato art. 143 del T.U.E.L., l’analisi della relazione della Commissione d’accesso, della relazione prefettizia e di quella ministeriale rivelano, al contrario, come tutti gli elementi esaminati analiticamente dalla sentenza impugnata convergano ragionevolmente nel senso di un effettivo, pesante, condizionamento della criminalità organizzata sull’attività del Comune e sull’esercizio delle sue pubbliche funzioni, con una grave compromissione del buon andamento e dell’imparzialità dell’ente;</h:div>
         <h:div><corsivo>e)</corsivo> quanto alla quinta (pp. 38-40 del ricorso), con la quale si imputa alla sentenza impugnata, sotto altro ma connesso profilo, una carenza motivazionale nell’esplicitare le ragioni che dimostrerebbero il condizionamento dell’ente, gli episodi esaminati – la gestione del piano di insediamento produttivo, il rilascio dei permessi di costruire, etc. – sono ben eloquenti di dette ragioni, che mostrano una vicinanza, quando non una connivenza, della disciolta amministrazione comunale con interessi e logiche della locale cosca camorristica, egemone sul territorio;</h:div>
         <h:div><corsivo>f)</corsivo> quanto alla sesta (p. 40 del ricorso), con la quale si addebita alla sentenza impugnata di avere trascurato le molteplici attività poste in essere dal Comune per attuare un’amministrazione efficiente, si tratta di censura già ampiamente esaminata e respinta, per tutte le ragioni che, anche per obbligo di sintesi (art. 3, comma 2, c.p.a.), è qui vietato, prima ancor che inutile, ripetere.</h:div>
         <h:div>16. Questo Consiglio di Stato, all’esito della disamina sin qui condotta, deve dunque confermare la valutazione del primo giudice, del tutto immune dalle censure qui scrutinate, secondo la quale la disciolta amministrazione del Comune di -OMISSIS- è stata pesantemente condizionata, in ogni sua fase della sua vita politica e amministrativa e nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, dall’influenza nefasta e pervasiva dalla camorra, con una grave compromissione del suo andamento e della sua imparzialità che pienamente giustificano, sulla base di tutti gli elementi rilevanti, concreti e univoci di cui si è detto, il provvedimento dissolutorio di cui all’art. 143 T.U.E.L.</h:div>
         <h:div>16.1. La funzione di questo provvedimento, merita solo qui ricordare in conclusione, non è quella di sanzionare i singoli amministratori locali per condotte soggettive, ma quello di recidere il legame oggettivo tra la criminalità mafiosa e le amministrazioni locali, a tutela dello Stato di diritto e dell’ordine giuridico, e di ripristinare il buon andamento dell’ente locale – compromesso dalla contiguità, compiacente o soggiacente, dell’ente con le consorterie delinquenziali – e il corretto esercizio delle sue funzioni amministrative, che per nessun motivo e in nessuna forma l’ordinamento può consentire possa essere temere o anche solo favorire la mafia, come si è purtroppo, e ancora una volta a distanza di non molti anni dal precedente scioglimento dell’ente, verificato nel Comune di -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>17. Di qui, per tutti i motivi esposti, la reiezione dell’appello in esame, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.</h:div>
         <h:div>18. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono solidalmente la soccombenza degli odierni appellanti nei confronti del Ministero dell’Interno.</h:div>
         <h:div>18.1. Rimane definitivamente a carico degli appellanti, sempre per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.</h:div>
         <h:div>Condanna in solido -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 5.000,00, oltre gli accessori come per legge.</h:div>
         <h:div>Pone definitivamente a carico di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018, con l’intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="19/07/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maria Luisa Salvini</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli</h:div>
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   </Provvedimento>
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