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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="201804599201811211635001000" descrizione="" gruppo="201804599201811211635001000" modifica="11/22/2018 6:37:17 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="04599"/>
            <fascicolo anno="2018" n="06632"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>201804599201811211635001000.xml</file>
         <wordfile>201804599201811211635001000.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201804599">201804599\201804599.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2018\201804599\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>francesco caringella</firma>
            <data>22/11/2018 18:37:17</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Alessandro Maggio</firma>
            <data>22/11/2018 11:25:14</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>23/11/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div>
            <h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. II, n. 04722/2018, resa tra le parti, concernente la gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali e operativi da eseguirsi su immobili adibiti a ufficio nella disponibilità di pubbliche amministrazioni.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 4599 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Engie Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con il Consorzio Stabile Energie Locali s.c. a r.l., la Co.L.Ser. Servizi s.c. a r.l., il Consorzio G.I.S.A., il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi e la Florida 2000 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, n. 180; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti>
               <h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div>
               <h:div>Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sistina, n.48; </h:div>
            </intervenienti>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Consip s.p.a.;</h:div>
            <h:div>Visto l’intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini, Mario Sanino, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Marco Orlando;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Con bando di gara pubblicato sulla GURI in data 21/3/2014 e sulla GUUE il giorno successivo la CONSIP s.p.a. ha indetto una procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro concernente l’affidamento di servizi vari da eseguirsi su immobili adibiti a ufficio nella disponibilità di pubbliche amministrazioni, ivi compresi università pubbliche ed enti e istituzioni di ricerca.</h:div>
         <h:div>La procedura era suddivisa in 18 lotti, di cui 14 ordinari e 4 accessori (lotti 15, 16, 17, 18).</h:div>
         <h:div>Alla gara ha partecipato il RTI tra la Cofely Italia s.p.a. (ora Engie Servizi s.p.a.), in qualità di mandataria, il Consorzio Stabile Energie Locali s.c. a r.l., la Co.L.Ser. Servizi s.c. a r.l., il Consorzio G.I.S.A., il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi (CNCP) e la Florida 2000 s.r.l.</h:div>
         <h:div>All’esito della valutazione delle offerte il RTI capeggiato dalla Engie Servizi si è classificato al primo posto in relazione ai lotti 8, 10, 11 e 16. </h:div>
         <h:div>In data 23/11/2017 il suddetto RTI ha comunicato alla stazione appaltate che la So.Co.Fat., società consorziata del CNCP, da questo indicata come esecutrice, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che per tale ragione si rendeva necessaria la sua estromissione dalla compagine delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione della commessa.</h:div>
         <h:div>La CONSIP ha quindi adottato il provvedimento in data 16/1/2018 col quale ha disposto l’esclusione dalla gara del RTI tra Engie Servizi, Consorzio Stabile Energie Locali, Co.L.Ser. Servizi, CNCP e Florida 2000.</h:div>
         <h:div>Ritendo il provvedimento espulsivo illegittimo la Engie Servizi lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 30/4/2018, n. 4722, lo ha respinto.</h:div>
         <h:div>Avverso la sentenza ha proposto appello la Engie Servizi.</h:div>
         <h:div>Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la CONSIP.</h:div>
         <h:div>E’ inoltre intervenuto <corsivo>ad opponendum</corsivo> il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”.</h:div>
         <h:div>Con successive memorie appellante ed appellata hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.</h:div>
         <h:div>Alla pubblica udienza del 25/10/2018 la causa è passata in decisione.</h:div>
         <h:div>In via preliminare va esaminata l’eccezione con cui la Engie Servizi deduce l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori in quanto:</h:div>
         <h:div>a) quest’ultimo non potrebbe vantare una situazione giuridica tutelata;</h:div>
         <h:div>b) non sarebbe “<corsivo>consentita la partecipazione al giudizio in virtù di un’ipotetica evoluzione dei fatti di causa o considerando un fatto come mai avvenuto</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>L’eccezione è infondata.</h:div>
         <h:div>Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo>, nel processo amministrativo, non richiede la titolarità di una posizione giuridica autonoma analoga a quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non personalità giuridica, sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati.</h:div>
         <h:div>Di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 10/2/2017, n. 573) </h:div>
         <h:div>Nel caso di specie il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori ha affermato, senza essere smentito, di aver interesse ad intervenire per spiegare le proprie difese a sostegno della sentenza, in quanto, classificatosi terzo in uno dei lotti originariamente assegnati all’odierno appellante, ne ha ottenuto il provvisorio affidamento, a seguito dell’esclusione di entrambi i concorrenti che lo precedevano.</h:div>
         <h:div>Trattasi quindi di una posizione indiretta e derivata, di minor rilievo rispetto a quella che avrebbe radicato l'interesse a proporre autonomo ricorso, idonea a giustificare l’intervento.</h:div>
         <h:div>Col primo motivo l’appellante denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel respingere la censura con cui era stato dedotto che la liquidazione coatta della So.Co.Fat. non avrebbe potuto incidere sui requisiti di partecipazione del CNCP trattandosi di vicenda organizzativa interna a quest’ultimo, irrilevante nei rapporti esterni con la stazione appaltante. Componente del RTI capeggiato dalla Engie Servizi sarebbe stato, infatti, il solo CNCP, per cui solo questo avrebbe assunto la veste di concorrente.</h:div>
         <h:div>Il rilievo secondo cui la creazione di una struttura comune quale un consorzio esterno, anche dotato di autonoma soggettività, non eliminerebbe la distinta soggettività delle singole cooperative consorziate, da cui il giudice di prime cure ha preso spunto per respingere la doglianza, risulterebbe, pertanto, inconferente. </h:div>
         <h:div>La doglianza è fondata.</h:div>
         <h:div>Il CNCP è un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 25/6/1909 n. 422.</h:div>
         <h:div>I consorzi in questione, in base all’art. 4 della citata legge, sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte. </h:div>
         <h:div>I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell'ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè suoi <corsivo>interna corporis</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, A. P., 20/5/2013, n. 14; Sez. V, 17/7/2017, n.3505). </h:div>
         <h:div>Concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (C.Si 2/1/2012, n. 12; Cons. Stato, Sez. VI, 29/4/2003, n. 2183).</h:div>
         <h:div>La circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), non è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione.  </h:div>
         <h:div>La perdita dei requisiti in questione da parte della consorziata esecutrice comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente.</h:div>
         <h:div>Dalle considerazioni svolte discende che nella fattispecie la messa in liquidazione della So.Co.Fat. non poteva incidere sui requisiti di partecipazione del CNCP e conseguentemente non poteva determinare l’esclusione dalla gara del RTI capeggiato dalla Engie Servizi. </h:div>
         <h:div>A quanto sopra è appena il caso di aggiungere che dalle considerazioni svolte deriva, per logica conseguenza, che l’estromissione della So.Fo.Cat. non impatta col divieto di apportare modifiche soggettive del concorrente nella fase dell’evidenza pubblica. </h:div>
         <h:div>L’appello va, in definitiva, accolto.</h:div>
         <h:div>Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div>
         <h:div>Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza accoglie il ricorso di primo grado, conseguentemente annullando il provvedimento di esclusione col medesimo impugnato.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="25/10/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Ornella Zabeo</h:div>
            <h:div>Alessandro Maggio</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
