<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180433920230310173559116" descrizione="" gruppo="20180433920230310173559116" modifica="11/03/2023 11:16:40" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="04339"/><fascicolo anno="2023" n="02652"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180433920230310173559116.xml</file><wordfile>20180433920230310173559116.docm</wordfile><ricorso NRG="201804339">201804339\201804339.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1071 Fabio Franconiero\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>fabio franconiero</firma><data>10/03/2023 21:34:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Diana Caminiti</firma><data>10/03/2023 18:32:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Presidente FF</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere</h:div><h:div>Diana Caminiti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00816/2017, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4339 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Blue Wave S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Bertolone, Daniele Granara, Livio Debarbieri, Gianemilio Genovesi, Stefania Garbarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Chiavari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento n. 14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chiavari;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi in collegamento da remoto gli avv. Fatta in sostituzione dell'avv. Granara e Barra in sostituzione dell'avv. Cocchi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Blue Wave Srl (già Bagni Gianni s.a.s di Felleti Paolo &amp; C.) appella la sentenza del TAR per la Liguria, Sez. I, n. 816/2017, di rigetto del suo ricorso per l’annullamento degli atti con cui la giunta ed il dirigente comunale di Chiavari avevano inibito all’interessata l’apertura di un’attività di ristorazione nei locali ubicati sotto la piastra della passeggiata a mare del porto turistico cittadino, segnatamente della deliberazione 14.12.2015, n. 364 della giunta del Comune di Chiavari; della deliberazione 21.10.2016, n. 330 della giunta medesima; della determinazione 11.11.2016, n. 155 del Comune appellato; ancora del  provvedimento 8.11.2016, n. 47996 e del provvedimento 20.12.2016, n. 21. </h:div><h:div>2. Dagli atti di causa e dall’allegazione di parte appellante risulta quanto di seguito specificato.</h:div><h:div>2.1. La Bagni Gianni s.a.s. di Felleti Paolo &amp; C. acquistava dalla Sig.ra Castelli Rossana l'azienda sita in Chiavari, Porto Turistico Box n. 33, subentrando così nella “<corsivo>Convenzione per occupazione di area coperta nel Porto Turistico di Chiavari</corsivo>” stipulata in data 9 maggio 2011, con scadenza al 31 dicembre 2016. Il Comune di Chiavari, con determinazione n. 58 del 12 maggio 2016, prendeva atto dell'intercorsa cessione e restava in attesa della comunicazione da parte della Prefettura di Genova circa l'insussistenza di cause di divieto o sospensione previste dalla normativa antimafia.  </h:div><h:div>2.2. Il primo settembre 2016, la Bagni Gianni s.a.s., presentava al Comune di Chiavari richiesta di permesso di costruire per il cambio della destinazione d'uso da negozio a bar ristorante del box n. 33, nonché SCIA per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il Comune di Chiavari comunicava alla Bagni Gianni s.a.s. il preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/90, <corsivo>“avuto riguardo della Delibera di Giunta Municipale n. 364 del 14 dicembre 2015 con la quale vengono forniti indirizzi volti a non consentire l'insediamento nei locali posti al di sotto della piastra passeggiata a mare del porto turistico di attività commerciali di tipo bar-ristoranti-sale da gioco e similari</corsivo>”. </h:div><h:div>2.3. Con successiva deliberazione n. 330/2016, il Comune di Chiavari autorizzava la stipula dei singoli nuovi contratti per l'occupazione delle aree coperte ubicate a monte della banchina del Porto Turistico di Chiavari, prescrivendo, tra le altre, le seguenti condizioni particolari: “<corsivo>clausola con la quale si dichiari esplicitamente di essere a conoscenza del contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 364/2015; clausola che, indipendentemente dalla citata deliberazione di G. C. 364/2015, che preveda che il titolare e suoi aventi causa non potranno svolgere nei locali attività commerciali del tipo bar, ristoranti e similari (gastronomie da asporto, rosticcerie da asporto ecc.), nonché sale da gioco e similari</corsivo>”. </h:div><h:div>2.4. In data 20 dicembre 2016 il Comune di Chiavari, notificava alla Bagni Gianni s.a.s. di Felleti Paolo &amp; C il rigetto del permesso di costruire con il provvedimento del SUAP n. 21. </h:div><h:div>2.5. Nelle more, il Sig. Felleti reiterava presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Chiavari istanza di autorizzazione da parte della Civica Amministrazione, la quale riscontrava alla predetta il 10 gennaio 2017, riferendo che “<corsivo>nessuna autorizzazione può esseri rilasciata da questo Ufficio, trattandosi di immobile non facente parte del patrimonio comunale, in quanto di proprietà del demanio marittimo ed in concessione al Comune di Chiavari in virtù di formale concessione demaniale marittima</corsivo>.” </h:div><h:div>3. Con ricorso di primo grado, la Bagni Gianni s.a.s. di Felleti Paolo &amp; C impugnava innanzi al TAR Liguria i provvedimenti di diniego sopra indicati, deducendo violazione di legge con riferimento all’art. 64 c. 3 D.Lgs. n. 59/2010, in quanto la motivazione dei provvedimenti impugnati si esauriva nella riserva a favore delle "<corsivo>attività esistenti</corsivo>" e nella regolazione della domanda e offerta in palese contraddizione con i canoni normativi richiamati. Lamentava, altresì, difetto di competenza, posto che l’emanazione degli atti sarebbe spettata al Consiglio e non alla Giunta, e di motivazione, con violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, ritenendo privi di fondamento gli argomenti relativi all’aumento del traffico veicolare e alla tutela delle imbarcazioni poste all'interno dell'area portuale turistica.</h:div><h:div>3.1. Il ricorrente evidenziava, peraltro, che i provvedimenti impugnati, sottoponendo ad un regime autorizzatorio le istanze di apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sarebbero stati adottati in violazione dell'art. 55 c.1 e c.2 L.R. 1/2007.</h:div><h:div>3.2. Non ultimo, rilevava che gli atti emanati dalla Giunta Comunale sarebbero stati adottati in violazione della regolamentazione comunale ed in palese difetto di competenza, in quanto l'unico organo competente ad adottare provvedimenti limitativi del numero degli esercizi di somministrazione e bevande è l'organo consiliare.</h:div><h:div>3.3. Si costituiva in giudizio il comune di Chiavari, con memoria depositata il 13 gennaio 2017, insistendo per la reiezione del ricorso e depositando documentazione ed atti a difesa. </h:div><h:div>4. Con ricorso per motivi aggiunti, la Bagni Gianni s.a.s. di Felleti Paolo &amp; C richiedeva l’annullamento anche del provvedimento 20.12.2016, n. 12 del SUAP di Chiavari, deducendo che il Comune di Chiavari, nell’atto impugnato, si era inopportunamente definito proprietario dell’immobile, quando invece ne era solo concessionario. </h:div><h:div>4.1. Lamentava poi violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto se il Comune avesse instaurato un regolare contraddittorio con il soggetto privato questi avrebbe potuto adeguare il proprio progetto alle esigenze fatte palesi dall’amministrazione.</h:div><h:div>4.2. Ancora, parte ricorrente eccepiva l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza, rimasta priva di qualsivoglia riscontro da parte dell’Amministrazione resistente. </h:div><h:div>4.3. Infine, contestava che, in precedenza, l’Amministrazione aveva autorizzato altri soggetti a trasformare locali siti nella sottopiastra del Porto Turistico di Chiavari da attività commerciali non alimentari ad attività di ristorazione, con rilevanti modifiche nelle strutture ed arredi interni, nonché nelle parti esterne dei locali stessi, con evidente disparità di trattamento.</h:div><h:div>5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con la sentenza odiernamente appellata, rigettava il ricorso. </h:div><h:div>5.1. Il primo giudice, preliminarmente, riteneva non fondata l’eccezione di difetto di interesse della società ricorrente formulata dal Comune, in quanto la convenzione stipulata tra la dante causa della ricorrente e l’Amministrazione non sembrava contemplare l’articolo dieci, che a tenore della memoria difensiva comunale avrebbe previsto il divieto di modificazione della destinazione d’uso.</h:div><h:div>5.2. Evidenziava poi che, nel caso degli immobili situati sotto il piano strada del porto di Chiavari, sussisteva un’indubbia potestà di tipo dominicale in capo al Comune, posto che l’ente locale era titolare della funzione di rilasciare le concessioni, di regolarne l’oggetto e il contenuto, conformando in qualche misura l’offerta commerciale del sito. L’Ente locale, legittimamente, nell’operare una riqualificazione del porto turistico, aveva pubblicato delle linee guida per conseguire la desiderata conformazione dell’offerta commerciale alle presunte esigenze dei frequentatori dello scalo, decidendo di non ammettere ulteriori incrementi nell’offerta turistica di ristorazione, con particolare riguardo alla zona sottostante alla passeggiata a mare della città.</h:div><h:div>5.3. Il giudice di <corsivo>prime cure</corsivo> non ravvisava, peraltro, il lamentato vizio di incompetenza, posto che il concessionario era titolato al perseguimento di un fine pubblico quale quello delineato dalla deliberazione di giunta impugnata. Riteneva dirimente la notazione contenuta nella delibera circa il differente orario in cui il pubblico si rivolgeva ai bar e ai ristoranti, rispetto ai momenti della giornata in cui soprattutto i crocieristi si avvicinavano agli altri esercizi di vendita, sicché la limitazione imposta mirava a far sì che la zona portuale fosse frequentata nel maggior numero possibile di ore del giorno.  </h:div><h:div>5.4. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR riteneva che l’amministrazione civica potesse esercitare tali funzioni in ragione del titolo concessorio assentito a suo favore dagli organi statali. Né reputava fondata la successiva doglianza per violazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, in quanto l’esecuzione dei lavori necessari per mutare un negozio di abbigliamento in un ristorante era comunque inibita dalla deliberazione della giunta, sì che ai sensi dell’art. 21 octies della medesima 7.8.1990, n. 241 l’omesso inoltro del preavviso di rigetto non poteva essere considerato come causa di illegittimità della determinazione gravata.</h:div><h:div>6. Propone appello la Blue Wave Srl (già Bagni Gianni s.a.s di Felleti Paolo &amp; C.) articolandolo in un unico motivo, rilevando che per il disposto dell’art. 64 c. 3 D.Lgs 59/2010, sono vietati provvedimenti di programmazione e di regolazione del mercato motivati “<corsivo>sulla salvaguardia di quote di mercato in favore di esercizi esistenti</corsivo>” ovvero che incidano “<corsivo>direttamente o indirettamente</corsivo>” sull’equilibrio tra domanda ed offerta già sancita dall’art. 3 comma 1 , lett. d) D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006. Tale interpretazione troverebbe conferma nella circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/c del 06/05/2010, al punto 5.1. </h:div><h:div>7. Si è costituito in giudizio il Comune di Chiavari, in data 19 luglio 2018, insistendo per il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>8. Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni preliminari formulate dal Comune di Chiavari, stante il rigetto nel merito dell'appello, dovendo privilegiarsi la ragione più liquida, nell'ottica di celerità processuale.</h:div><h:div>8.1. Ed invero secondo il principio giurisprudenziale della "<corsivo>ragione più liquida</corsivo>", è possibile invertire l'ordine logico-giuridico delle questioni dedotte in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio <corsivo>de quo</corsivo>, infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.</h:div><h:div>9. Vanno, invero, disattese le censure articolate nell'unico motivo di gravame con cui parte appellante lamenta violazione dell’art. 64 c. 3 D. Lgs. n. 59/2010, nonché dell’art. 3 comma 1, lett. d) D.L. n. 223/2006 conv. L. n. 248/2006, dell’art. 3 della L. n. 241/90 per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, difetto di contraddittorio, illogicità manifesta ed incompetenza.</h:div><h:div>9.1. La sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo>, nel respingere il ricorso, chiarisce che “<corsivo>il concessionario è titolato al perseguimento di un fine pubblico quale è quello delineato dalla deliberazione di giunta impugnata, che ha ritenuto in modo indenne da profili illogicità che al fine della migliore conformazione dell’offerta commerciale nel porto non possono esservi localizzati solo ristoranti: di particolare rilievo ai fini della decisione è la notazione contenuta nella delibera circa il differente orario in cui il pubblico si rivolge ai bar e ai ristoranti, rispetto ai momenti della giornata in cui soprattutto i crocieristi si avvicinano agli altri esercizi di vendita. In tal senso la correttezza dell’assunto che mira a far sì che la zona portuale sia frequentata nel maggior numero possibile di ore del giorno attribuisce un congruo significato all’attività amministrativa, derivando da ciò la reiezione della censura di incompetenza così come di quella che ravvisa tratti di illogicità e arbitrarietà nella decisione del comune di Chiavari</corsivo>”. </h:div><h:div>9.2. Parte appellante ha criticato i passaggi motivazionali della sentenza gravata, affermando come, per costante giurisprudenza, l’art. 64 d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, dopo avere indicato al primo comma che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, fa presente al terzo comma che, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando l’esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. </h:div><h:div>Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. </h:div><h:div>Nella prospettazione dell’appellante, quindi, il Comune di Chiavari non poteva impedire il cambio di destinazione d’uso dell’immobile da esso acquisito, visto che non sussistevano nell’area considerata particolari ed indefettibili ragioni di tutela ambientale, sociale e di viabilità.</h:div><h:div>10. Tutto ciò premesso, le censure dell’unico motivo di appello, così sintetizzate, devono ritenersi infondate.</h:div><h:div>10.1. L’appellante, subentrato in un contratto di locazione per un esercizio di vendita al minuto, nonostante la vigenza di un atto di indirizzo, che prevedeva che negli atti di disponibilità degli immobili non fosse consentita la modifica della destinazione d’uso, aveva espressamente presentato istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo edilizio per il mutamento di destinazione d’uso del locale adibito alla vendita, in locale destinato all’attività di somministrazione di cibi e bevande, istanza definita negativamente dall’Amministrazione sulla base della mancanza di legittimazione ad interventi eccedenti la manutenzione ordinaria ed anche al mutamento di destinazione d’uso dei locali.</h:div><h:div>10.2. Le doglianze sono tutte incentrate sui divieti di previsione programmatoria e/o di urbanistica di introduzione di limiti e/o divieti e sulla possibilità di introduzione di limiti strettamente e proporzionalmente correlati ad interessi normativamente individuati. In particolare, l’art. 64, co. 3, del D.lgs. n. 59/2010, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, invocato dallo stesso appellante, prevede che “<corsivo>al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione</corsivo>”. </h:div><h:div>10.3. Tuttavia, nel caso che ci occupa, gli atti comunali non costituiscono estrinsecazioni di poteri di programmazione e/o di pianificazione commerciale o urbanistica, bensì un’espressione del potere di gestione del bene demaniale, della sua destinazione ed utilizzazione. </h:div><h:div>Con le impugnate deliberazioni, l’Amministrazione non ha inteso restringere i limiti entro i quali era possibile ottenere l’assentimento dell’esercizio di attività commerciali di ristorazione ed assimilabili, né ha illegittimamente subordinato le stesse ad autorizzazioni ovvero a limitazioni quantitative al di fuori dei casi previsti. Gli atti giuntali per cui è causa, invero, lungi dall’iscriversi nell’ambito di poteri autoritativi in materia di pianificazione commerciale e/o di urbanistica, costituiscono piuttosto l’ordinaria manifestazione dei poteri di gestione del bene demaniale propri dell’ente pubblico, così come sancito dalla convenzione nella quale l’appellante è subentrata.  </h:div><h:div>L'appurata natura pubblica dell'area coperta nel Porto Turistico di Chiavari giustifica la sussistenza in capo al Comune, concessionario dell’area demaniale, di poteri autoritativi in ordine alla sua intera gestione, e tra questi anche di selezionare, stabilire e regolare quali usi dello stabile ivi insistente siano compatibili col perseguimento della finalità pubblica del cespite. </h:div><h:div>Una concessione demaniale in tanto si giustifica in quanto, pur generando un uso speciale in luogo di quello generale, costituisce un mezzo per un migliore e più efficiente perseguimento dell'interesse pubblico immanente alla natura dell'area concessa, spettando al potere discrezionale dell'amministrazione la valutazione di quale uso del bene demaniale si presenti in concreto più proficuo e conforme all'interesse della collettività (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5093; conforme Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2009, n. 7765). </h:div><h:div>Siffatto potere, in quanto trova la propria ragion d'essere nella titolarità pubblica dell'area, non necessita di specifici e ulteriori riconoscimenti normativi, sicché ben può incidere ostando alla modifica delle destinazioni d’uso dei beni ivi insistenti. </h:div><h:div>Nell’ipotesi di specie detti poteri di conformazione spettano al Comune, concessionario dell’area demaniale, ai fini del rilascio di sub concessione in favore dei privati.</h:div><h:div>10.4. Devono, perciò, ritenersi prive di pregio le censure introdotte da parte appellante, le quali presuppongono l’esercizio, da parte del Comune di Chiavari, di una potestà pianificatoria che non è stata di fatto esercitata, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, “<corsivo>non è dubbio che l’amministrazione civica deriva le ampie funzioni spiegate dal titolo concessorio assentito a suo favore dagli organi statali</corsivo>”. </h:div><h:div>11. Del pari, deve ritenersi inconferente il richiamo all’art. 64, co. 3, del D.lgs. n. 59/2010, non vertendosi in materia di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1.</h:div><h:div>12. Peraltro, anche a volere ritenere applicabile la citata normativa, le delibere impugnate si sottrarrebbero comunque alle dedotte censure di illegittimità, essendo le limitazioni in esse contenute sorrette da ragioni di sicurezza ed ordine pubblico e non da ragioni di carattere squisitamente economico, così come puntualmente ed analiticamente esplicitato dal Comune appellato. </h:div><h:div>12.1. In particolare, la delibera giuntale n. 364 del 14 dicembre 2015 (si veda in proposito allegato n. 1 alla produzione di parte ricorrente in primo grado, depositata il 19.12.2016), nel definire le linee guida da adottare in relazione al progetto di riqualificazione del Porto Turistico in oggetto, con particolare riferimento alla significativa presenza qualitativa e quantitativa di bar e ristoranti, così motiva le ragioni di tali limitazioni: </h:div><h:div>“-	<corsivo>Che, pur riconoscendo a queste ultime tipologie di esercizio commerciale un legame organico con le funzioni tipiche di un Porto Turistico, vada tuttavia sottolineato come una loro incontrollata proliferazione potrebbe snaturare il delicato rapporto di interscambio fra attività proprie della nautica e quelle di natura commerciale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	Che, in particolare non può essere trascurata la differenza, in termini di effetti complessivi, individuabile fra esercizi commerciali di carattere tradizionale, quali negozi di oggetti nautici, abbigliamento, di articoli sportivi ecc. e gli esercizi finalizzati invece a fornire prestazioni e servizi quali bar e ristoranti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	Che tale differenziazione incide in particolare in ragione dei diversi orari che caratterizzano bar e ristoranti, nonché nel diverso afflusso di utenti rispetto agli esercizi commerciali di altra natura;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	Che invero i differenti effetti in tal senso si caratterizzano per una diversa e più dilatata presenza di persone ed utenti afferente agli esercizi tipo bar e ristoranti che possono coinvolgere anche orari della tarda serata e della notte;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	Considerato altresì che un Porto Turistico assume una particolarità ed una delicatezza di incisivo rilievo attesa la permanenza, anche notturna, dei proprietari e gestori delle imbarcazioni, con i collaterali effetti anche di sicurezza di tale situazione; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	Che pertanto l'ulteriore aggiunta di esercizi commerciali tipo bar e ristoranti non appare opportuna, sia in rapporto al già significativo numero di dette strutture commerciali, sia soprattutto in ragione dell'eccessivo afflusso di utenti e quindi alla possibile concentrazione di persone tale da richiedere anche un potenziamento dell'accessibilità e dell'offerta di posti auto che allo stato non sarebbe in sintonia con l'equilibrio complessivo raggiunto dalla struttura nel suo insieme e che potrebbe comportare effetti negativi di ordine urbanistico a causa dell'eccessivo traffico indotto nella zona</corsivo>”.</h:div><h:div>12.2. Ebbene, anche volendo applicare il disposto dal terzo comma del detto art. 64, la programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità; in ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. </h:div><h:div>12.3. Deve  pertanto essere confermata, anche se in parte con diversa motivazione, la sentenza gravata,  essendo immune dalle spiegate censure di illegittimità tanto la deliberazione della Giunta Comunale n. 364 del 14/12/2015, quanto la n. 330 del 21/10/2016, posto che entrambe pongono a fondamento del divieto di insediamento di attività commerciali di tipo bar, ristoranti, sale da gioco e similari, nei locali posti al di sotto della piastra - passeggiata a mare del porto turistico, specifici e fondati motivi di sicurezza ed ordine pubblico e di viabilità. Si pone in risalto, in modo particolarmente incisivo, la permanenza, anche notturna, dei proprietari e gestori delle imbarcazioni, con i collaterali effetti anche di sicurezza derivanti dall’attardarsi degli avventori dei citati esercizi commerciali fino a notte fonda, nonché l’assenza di un adeguato numero di parcheggi e le problematiche connesse all’aumento del traffico veicolare.</h:div><h:div>13. L’appello deve essere conseguentemente rigettato e la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> confermata, seppur con le precisazioni sin qui svolte. </h:div><h:div>14. Stante la risalenza della causa ed i motivi della decisione, le spese di giudizio del grado possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Diana Caminiti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>