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   <Provvedimento>
      <meta id="20180432220180626132311938" descrizione="" gruppo="20180432220180626132311938" modifica="7/8/2018 6:59:02 PM" stato="4" tipo="31" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="04322"/>
            <fascicolo anno="2018" n="04277"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201804322\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>marco lipari</firma>
            <data>08/07/2018 18:59:02</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Massimiliano Noccelli</firma>
            <data>28/06/2018 10:54:26</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>12/07/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
230            <nuova>230</nuova>
            <ereditata>230</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza n. 296 del 12 marzo 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), resa tra le parti, concernente il ricorso per l’annullamento del decreto del Questore di Brescia Cat.A-12/Immig/2014/2^Sez/LG del 26 novembre 2014, con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto dall’odierno appellante, Sheraz Saeed, per motivi di lavoro subordinato.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 4322 del 2018, proposto da Sheraz Saeed, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Furlan e dall’Avvocato Renzo Cuonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore, n. 22; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;</h:div>
            <h:div>Questura di Brescia, non costituita in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>letti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>letti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito, per l’odierno appellante, l’Avvocato Stefano Gattamelata su delega di dell’Avvocato Renzo Cuonzo;</h:div>
            <h:div>sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;</h:div>
            <h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. L’odierno appellante, Sheraz Saeed, cittadino pachistano, è titolare del permesso di soggiorno n. 102337095, rilasciato dalla Questura di Milano e scaduto il 19 dicembre 2013.</h:div>
         <h:div>1.1. Prima di tale scadenza e, più precisamente, il 7 dicembre 2013 egli ha presentato una istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno tramite la procedura postale e il 30 gennaio 2014 l’<corsivo>iter</corsivo> amministrativo, regolarmente avviato, è proseguito con la convocazione di Sheraz Saeed presso gli uffici della Questura di Brescia per i rilievi dattiloscopici.</h:div>
         <h:div>1.2. Con il decreto 12/Immig/2014/2^Sez/LG del 26 novembre 2014, la Questura di Brescia, all’esito di tale procedimento, è tuttavia pervenuta alla determinazione di respingere l’istanza per la sussistenza, a carico dello straniero, di una condanna penale emessa dal Tribunale di Como con la sentenza del 21 novembre 2013 e per la indisponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento dello straniero stesso.</h:div>
         <h:div>1.3. Avverso tale decreto lo straniero è ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, e ne ha lamentato sotto diversi profili la violazione di legge e l’eccesso di potere, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.</h:div>
         <h:div>1.4. Nel primo grado del giudizio si è costituita la Questura di Brescia per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.</h:div>
         <h:div>1.5. Il primo giudice, con l’ordinanza n. 421 del 2015, ha disposto attività istruttoria, volta a valutare la rilevanza della condanna penale e la condotta mantenuta dal ricorrente nel periodo successivo.</h:div>
         <h:div>1.6. Espletato questo incombente istruttorio, da parte della Questura di Brescia, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Brescia, con una seconda ordinanza, la n. 1312 del 2015, ha respinto la domanda cautelare del ricorrente.</h:div>
         <h:div>1.7. Avverso tale ordinanza l’interessato ha interposto appello cautelare avanti a questo Consiglio di Stato che, con l’ordinanza n. 5213 del 19 novembre 2015, ha accolto la domanda sospensiva dello straniero.</h:div>
         <h:div>1.8. Infine, con la sentenza n. 296 del 12 marzo 2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto la domanda e ha condannato il ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti della Questura di Brescia.</h:div>
         <h:div>2. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo straniero, deducendone l’erroneità per violazione di legge sotto plurimi profili, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto questorile gravato in prime cure.</h:div>
         <h:div>2.1. Non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica, il Ministero dell’Interno appellato.</h:div>
         <h:div>2.2. Nella camera di consiglio del 26 giugno 2018 il Collegio, sentito il difensore dell’appellante e ritenuto di poter decidere la controversia, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con una sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div>
         <h:div>3. L’appello deve essere accolto.</h:div>
         <h:div>3.1. La sentenza impugnata, nel ribadire con convinzione i motivi già espressi in sede di delibazione cautelare, ha giustificato la propria statuizione reiettiva del ricorso sulla scorta di un duplice rilievo e, cioè, da un lato l’insufficienza del reddito, rispetto alla quale le acquisizioni documentali effettuate nel corso del presente giudizio non potrebbero essere tenute in considerazione perché inerenti ad elementi successivi all’emissione del provvedimento questorile impugnato in primo grado, e dall’altro la condanna penale alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 500 euro di multa per rapina e lesioni, indice, nella sostanza, di uno scarso o comunque insufficiente inserimento sociale.</h:div>
         <h:div>3.2. Nessuna delle due motivazioni tuttavia, ad una più attenta analisi, resiste alle censure proposte in questa sede dall’appellante.</h:div>
         <h:div>3.3. Quanto al reddito, infatti, l’appellante sin dal primo grado del presente giudizio ha ben dimostrato di essere stato assunto, sin dall’8 novembre 2013, peraltro con contratto a tempo indeterminato, dalla Ditta Madni Trasporti e di avere pertanto percepito un reddito da lavoro regolare ampiamente sufficiente a garantirgli il proprio sostentamento, ove si pensi che nel 2014 ha percepito redditi per € 11.246,00 e nel 2015 redditi per € 9.700,00, superiori, quindi, al minimo richiesto.</h:div>
         <h:div>3.4. La documentazione prodotta in relazione agli anni 2016 e 2017, per quanto successivi all’emissione del provvedimento questorile impugnato in prime cure, altro non voleva, dunque, che corroborare in sede giudiziale l’esistenza di un elemento – la piena sufficienza di un reddito riveniente da lavoro regolare e lecito – già sussistente al momento in cui il provvedimento questorile impugnato in prime cure ed erroneamente negato, pertanto, sia dalla Questura di Brescia che dal primo giudice.</h:div>
         <h:div>3.5. Quanto alla condanna penale conseguita dallo straniero, fermo ogni apprezzamento della stessa da parte della Questura quanto alla concreta incidenza sulla pericolosità sociale dello straniero stesso, deve qui il Collegio ribadire – come già rilevato, del resto, in sede di appello cautelare con l’ordinanza cautelare n. 5231 del 19 novembre 2015 – che l’esistenza di un rapporto di convivenza con la cittadina italiana non è irrilevante, per la posizione dello straniero, ma avrebbe dovuto indurre la Questura di Brescia ad effettuare una valutazione in concreto di tale pericolosità senza dare corso ad automatismi espulsivi o richiamarsi indebitamente a presunzioni <corsivo>ex lege</corsivo> di pericolosità.</h:div>
         <h:div>3.6. Al riguardo la Sezione ha già chiarito, nella sentenza n. 5040 del 31 ottobre 2017, che la convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, quale sembra essere stata dichiarata e documentata nel caso di specie anche ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (v. doc. 9 fasc. ricorrente in primo grado), è un elemento che la pubblica amministrazione deve necessariamente considerare, nell’apprezzare la posizione dello straniero sul territorio nazionale, non solo per effetto di quanto oggi prevede l’art. 1, comma 36, della l. n. 76 del 2016, ma anche in ossequio alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di «<corsivo>vita privata e familiare</corsivo>», contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo include, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.</h:div>
         <h:div>3.7. Nessun automatismo espulsivo può quindi essere applicato in conseguenza di condanne penali laddove lo straniero intrattenga una convivenza di fatto con un cittadino italiano senza che prima l’amministrazione accerti, formalmente, e valuti, sostanzialmente, tale convivenza nella ponderazione comparativa tra pericolosità e inserimento sociale.</h:div>
         <h:div>3.8. Al riguardo basti qui ricordare che la stessa Corte di Cassazione, nel richiamare la svolta “epocale” della l. n. 76 del 2016, ha per parte sua riconosciuto che la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla l n. 76 del 2016 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998, e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione (Cass., sez. pen., 18 ottobre 2016, n. 44182).</h:div>
         <h:div>3.9. Una diversa interpretazione, che affermasse l’applicabilità dell’automatismo espulsivo come è accaduto ad opera del provvedimento qui contestato, si porrebbe in irrimediabile contrasto con gli artt. 2, 3, comma secondo, 29 e 117 Cost., perché reciderebbe l’esistenza del vincolo affettivo senza porlo effettivamente in comparazione col disvalore di condotte che realmente denotino in concreto uno scarso inserimento sociale, e ciò, si badi, in nome soltanto di una inammissibile <corsivo>presumptio iuris et de iure</corsivo> derivante da condotte penalmente sanzionate.</h:div>
         <h:div>4. Il provvedimento questorile avversato nel presente giudizio e, con esso, la sentenza qui impugnata, nel fare applicazione di tale automatismo espulsivo, violano così le previsioni degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, da interpretarsi alla stregua dei principî costituzionali e convenzionali sopra richiamati, con la conseguenza che in accoglimento dell’appello, e annullato detto provvedimento, la Questura di Brescia rivaluterà la situazione dello straniero, in concreto, raffrontando la gravità di eventuali condotte antisociali, tenute in passato e penalmente sanzionate (come quella, appunto, risultante dalla sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Como), quali indici di una sua riscontrata pericolosità sociale, con il suo effettivo inserimento sociale, desunto dall’esistenza di una effettiva convivenza di fatto con la cittadina italiana, dalla disponibilità di una idonea soluzione alloggiativa, dallo svolgimento di una attività lavorativa regolare che gli garantisca un reddito idoneo e da tutte le altre apprezzabili circostanze che ne dimostrino l’armonico radicamento sul territorio nazionale.</h:div>
         <h:div>5. Le spese del primo grado del giudizio, attesa la parziale novità dei principî sin qui affermati, possono essere interamente compensate tra le parti, mentre restano irripetibili quelle sostenute dall’odierno appellante, per le stesse ragioni, nel presente grado del giudizio, nel quale il Ministero dell’Interno non si è costituito.</h:div>
         <h:div>5.1. Questo tuttavia, attesa la sua soccombenza nel merito, deve essere condannato a rimborsare in favore dell’odierno appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come proposto da Sheraz Saeed, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del Questore di Brescia Cat.A-12/Immig/2014/2^Sez/LG del 26 novembre 2014, con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto dall’odierno appellante, Sheraz Saeed, per motivi di lavoro subordinato.</h:div>
         <h:div>Compensa interamente tra le parti le spese del primo grado del giudizio.</h:div>
         <h:div>Dichiara irripetibili le spese sostenute da Sheraz Saeed nel presente grado del giudizio.</h:div>
         <h:div>Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore di Sheraz Saeed il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018, con l’intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="26/06/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Silvia Fera</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli</h:div>
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      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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