<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180332420190904163309517" descrizione="" gruppo="20180332420190904163309517" modifica="9/25/2019 9:40:51 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="03324"/><fascicolo anno="2019" n="06443"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180332420190904163309517.xml</file><wordfile>20180332420190904163309517.docm</wordfile><ricorso NRG="201803324">201803324\201803324.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201803324\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>oberdan forlenza</firma><data>25/09/2019 21:40:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandro verrico</firma><data>04/09/2019 16:49:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/09/2019</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Presidente FF</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 710/2018, resa tra le parti, concernente l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2450 del 19 maggio 2017.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3324 del 2018, proposto dalla società Eurostrutture a r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Perpetua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Marcianise, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Anfiteatro Laterizio, n. 122; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Perpetua e Luigi Adinolfi, su delega dell’avvocato Sabatino Rainone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società Eurostrutture a r.l. presentava, in data 18 marzo 2009 (prot. n. 4707), una D.I.A. al Comune di Marcianise, relativa alla realizzazione di opere afferenti a “<corsivo>modifiche degli spazi interni e cambio di destinazione d’uso all’immobile denominato “nuovo stabilimento Eurostrutture s.r.l.” sito in zona A.S.I. alla S.S. 87 Km 20+600</corsivo>” e in relazione alla quale sorgeva l’obbligo di versare gli oneri conseguenti, per un totale di € 304.422,74, suddiviso in tre rate annue per il “<corsivo>costo di costruzione</corsivo>” ed in quattro rate semestrali per gli “<corsivo>oneri di urbanizzazione</corsivo>”. A garanzia del pagamento la società stipulava polizza fideiussoria con la società Mediafinance p.a..</h:div><h:div>2. In ragione del parziale inadempimento di tali obblighi pecuniari, il Comune di Marcianise, dopo aver costituito in mora la società con atto di intimazione (prot. n. 9813 del 7 maggio 2013), ha chiesto ed ottenuto dal T.a.r. Campania – Napoli, Sezione VIII, il decreto ingiuntivo n. 2450 del 19 maggio 2017 per il pagamento della somma di € 116.640,20, comprensiva delle irrogate sanzioni <corsivo>ex</corsivo> art. 42 d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>3. Con ricorso dinanzi allo stesso T.a.r. Campania (R.G. n. 2920/2017) la società Eurostrutture ha proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca dello stesso, l’accertamento e la dichiarazione dell’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni, nonché dell’insussistenza del suo obbligo al pagamento degli oneri di urbanizzazione e, quindi, delle sanzioni per il ritardato pagamento degli stessi; nonché in via subordinata la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.</h:div><h:div>4. Il T.a.r. Campania, sede di Napoli, Sezione VIII, ritenendo infondate tutte le censure avanzate dalla società Eurostrutture, con la sentenza n. 710 del 1° febbraio 2018, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.</h:div><h:div>5. La società ricorrente in primo grado ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure in tal modo rubricate:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) “<corsivo>error in iudicando - violazione e falsa applicazione art. 42 d.p.r. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione art. 155 c.p.c. e artt. 1187 e 2963 c.c. - violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) “<corsivo>error in iudicando - violazione e falsa applicazione artt. 42 e 43 d.p.r. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione artt. 34 e 118 c.p.a.</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) “<corsivo>error in iudicando - violazione e falsa applicazione artt. 42 e 43 d.p.r. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione art. 2948 c.c.</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>iv</corsivo>) “<corsivo>error in iudicando - violazione e falsa applicazione artt. 42 e 43 d.p.r. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione artt. 1175, 1375 e 1227 – violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>v</corsivo>) “<corsivo>error in iudicando - violazione e falsa applicazione artt. 42 e 43 d.p.r. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione art. 50 d.p.r. 06.03.1978 n. 218 – violazione e falsa applicazione art. 64 c.p.a – violazione e falsa applicazione art. 2967 c.c.</corsivo>”.</h:div><h:div>6. Si è costituito in giudizio il Comune di Marcianise, il quale, depositando memoria difensiva, si è opposto all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto, con conseguente condanna della Eurostrutture s.r.l. al pagamento di quanto ingiunto, oltre alle spese di giudizio.</h:div><h:div>7. In seguito alla notifica da parte del Comune alla società Eurostrutture di atto di precetto, con intimazione del pagamento delle somme indicate nel citato decreto ingiuntivo n. 2450/2017 emesso dal T.a.r. Campania, l’appellante ha notificato, in data 16 maggio 2018, istanza cautelare incidentale.</h:div><h:div>7.1. Il Comune di Marcianise ha quindi depositato propria memoria in data 29 maggio 2018.</h:div><h:div>7.2. Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 2588 dell’8 giugno 2018, ha respinto la domanda cautelare di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.</h:div><h:div>8. Con memoria depositata in data 15 maggio 2019 la società Eurostrutture ha prodotto in giudizio il contratto transattivo nelle more stipulato tra l’Ente e l’appellante del giugno 2018 con cui la società si obbliga a pagare l’intero debito di cui al decreto ingiunto opposto (nonché le spese legali dei due gradi di giudizio), tuttavia con la condizione risolutiva espressa dell’inefficacia del patto nel caso di accoglimento del presente appello.</h:div><h:div>8.1. Il Comune di Marcianise, con memoria di replica, ha infine insistito nelle proprie difese, ribadendo l’inammissibilità, improcedibilità e l’infondatezza dell’intero appello.</h:div><h:div>9. All’udienza del 27 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</h:div><h:div>10. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>11. Il Collegio in via preliminare:</h:div><h:div>a) rileva che l’atto di transazione stipulato nel giugno 2018 e prodotto in pendenza di giudizio non fa venir meno l’interesse della società appellante alla decisione, attesa la previsione, ivi inclusa, di una clausola risolutiva espressa che esclude l’efficacia del patto nel caso di accoglimento dell’appello;</h:div><h:div>b) esamina direttamente i motivi di censura sollevati nel primo grado del giudizio, essendo gli stessi sostanzialmente e criticamente ribaditi nella presente sede di gravame e costituendo il perimetro invalicabile del <corsivo>thema decidendum ex</corsivo> art. 104 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. V n. 5868 del 2015).</h:div><h:div>12. Con il primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato il sabato come giorno festivo tale da determinare l’assenza di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni, avvenuto con ritardo di soli due giorni dalla data di scadenza, a causa della coincidenza di questa con il giorno del sabato.</h:div><h:div>12.1. La censura non è fondata.</h:div><h:div>12.2. Il Collegio, invero, condividendo quanto rilevato sul punto dal primo giudice, rileva che:</h:div><h:div>a) la regola secondo cui, in caso di scadenza di un termine in giorno festivo, la proroga dello stesso al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione in molteplici disposizioni (art. 2693, c. 2 e 3 c.c., art. 1187 c.c., art. 155, c. 3 e 4 c.p.c., art. 52, c. 3 c.p.a.);</h:div><h:div>b) di pari portata non può invece essere considerata la regola di equiparazione del sabato al giorno festivo, prevista dall’art. 155 c.p.c. e dall’art. 52, c. 5 c.p.a., dovendosi alla stessa riconoscere carattere eccezionale, atteso che la sua validità è limitata ai soli atti processuali svolti fuori dall’udienza e solo per i termini che si calcolano in avanti (e non a ritroso);</h:div><h:div>c) pertanto, la regola dell’equiparazione del sabato al giorno festivo, ai fini della proroga al giorno lavorativo successivo, non può trovare applicazione ai termini di scadenza dei pagamenti in esame dovuti per le rate inerenti ai costi di costruzione e agli oneri di urbanizzazione; invero, tali termini vengono disciplinati dalle ordinarie regole di scadenza delle obbligazioni civili, che, secondo il combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 c.c., prevedono la proroga per i soli termini in scadenza di giorno festivo, senza considerare a tali fini il giorno del sabato;</h:div><h:div>c.1) invero, ai fini dell'individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al d.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, alla stregua del quale la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo;</h:div><h:div>d) del resto, in senso contrario non può deporre neanche la giurisprudenza citata dal primo giudice (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4752/2012; Sez. V, n. 824/2008), secondo cui l’estensione al sabato sarebbe applicabile (oltre che agli atti processuali) anche ai termini del procedimento amministrativo, atteso che tali pronunce hanno avuto specificamente riguardo ai termini del procedimento amministrativo previsti dalla normativa per regolare l’attività dell’Amministrazione (e non, al contrario, i termini imposti al privato) e, soprattutto, hanno affermato l’applicazione del passaggio dal giorno festivo al primo giorno non festivo, in quanto espressione di principio generale, e non, anche, l’estensione di tale regola al giorno del sabato;</h:div><h:div>e) peraltro, nel senso di escludere l’applicazione della regola al sabato è anche la costante giurisprudenza civile (Cass. civ., Sez. II, 1° dicembre 2010, n. 24375; Sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17103, Sez. II, 3 marzo 2009, n. 5114), non potendo neanche ritenersi contraria la pronuncia della Cassazione civile n. 24375/2010 che, nell’estendere l’applicazione della regola generale “<corsivo>ai rapporti con la P.A. in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative</corsivo>”, lo fa esclusivamente con riferimento ai giorni festivi e non anche al sabato.</h:div><h:div>13. Con una seconda censura, la società appellante ribadisce il difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta dal Comune di Marcianise, atteso che l'art. 42 d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che le sanzioni previste dalla norma vengano applicate mediante il procedimento di imposizione coattiva stabilito dall'art. 43 d.P.R. cit. e che, di conseguenza, ciò precludeva alla Amministrazione di agire in sede giurisdizionale per ottenere il pagamento delle sanzioni.</h:div><h:div>13.1. Anche tale censura non è fondata. </h:div><h:div>13.2. È costante infatti la giurisprudenza nell’affermare che “<corsivo>le controversie in materia di onere di urbanizzazione e di costo di costruzione sono devolute alla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo: esse introducono un giudizio su un rapporto e si prescinde pertanto dall'impugnazione di atti (art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10)</corsivo>” (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 marzo 2007, n. 244).</h:div><h:div>Ne consegue che il citato art. 43 accorda alle Amministrazioni una mera facoltà, non anche un obbligo, di procedere mediante imposizione coattiva, di modo che le amministrazioni possono pertanto alternativamente richiedere all’autorità giurisdizionale l’emissione di decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento di sanzioni e interessi da mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo costruzione.</h:div><h:div>14. Con un terzo motivo l’appellante ha sostenuto l’intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale.</h:div><h:div>14.1. La censura non è fondata, atteso che, come risulta dagli atti del giudizio, il termine di prescrizione inerente al pagamento degli oneri concessori non è inutilmente decorso, essendo tempestivamente intervenuto un atto di natura interruttiva (nota del Comune prot. n. 9813 del 7 maggio 2013, pacificamente ricevuta dalla società), da qualificarsi in tal senso, in ragione della presenza di formale intimazione del pagamento del credito.</h:div><h:div>15. Con la quarta censura la società appellante ribadisce la violazione del criterio di buona fede da parte del Comune di Marcianise, nell’aver questo agito mediante il procedimento monitorio in assenza della previa escussione della garanzia fideiussoria, in precedenza regolarmente rilasciata a garanzia dell’adempimento del debito in esame.</h:div><h:div>15.1. Il Collegio rileva l’infondatezza del motivo di ricorso, osservando al riguardo che, come condivisibilmente già rammentato dal primo giudice, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen.7 dicembre 2016, n. 24; conforme la giurisprudenza successiva, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4123) un’Amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale.</h:div><h:div>16. Infine, con il quinto motivo la società Eurostrutture continua ad eccepire che, poiché l’intervento edilizio riguarda un immobile sito in zona A.S.I., i relativi oneri dovrebbero essere corrisposti dal Consorzio A.S.I. Inoltre, secondo l’appellante, il Consorzio sarebbe stato l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento di tali oneri, atteso che la realizzazione delle opere di urbanizzazione era demandata esclusivamente a quest'ultimo. Ad ogni modo, il Comune, per lo meno, avrebbe dovuto scorporare dai costi di urbanizzazione, in misura della loro incidenza, quelli relativi alle opere di urbanizzazione effettuate dal Consorzio A.S.I..</h:div><h:div>16.1. Anche tale ultima censura si rivela infondata, atteso il difetto di prova delle circostanze addotte dall’appellante in merito al pagamento che la società avrebbe effettuato al Consorzio e della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Consorzio. Del resto, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la tutela di diritto soggettivo, l’onere della prova incombe sulla società stessa.</h:div><h:div>16.2. Al riguardo, il Collegio, condividendo quanto sul punto già rilevato dal primo giudice, osserva che:</h:div><h:div>a) il Comune di Marcianise motivava la propria pretesa di riscossione, sia in ragione della previsione di cui all’art. 42 d.P.R. n. 380/2001, che in base a un formale impegno della Eurostrutture s.r.l., con cui veniva riconosciuto il diritto del medesimo Comune a conseguire il pagamento dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione nelle misure e alle scadenze di cui all’ingiunzione opposta;</h:div><h:div>b) da parte della società Eurostrutture, a dimostrazione delle circostanze dedotte, è stata prodotta unicamente una dichiarazione del Consorzio che dà atto di aver ricevuto un assegno bancario di euro 57.581,88 a “<corsivo>garanzia degli importi della convenzione sottoscritta in data 23.9.2016... e scaturenti dalla Ordinanza Presidenziale n. 29 del 23.9.2016</corsivo>”, con la successiva specificazione che l’importo viene versato a “<corsivo>garanzia, nelle more di costituzione del condominio industriale dei pagamenti dovuti dagli affittuari utilizzatori che dovranno convenzionarsi</corsivo>”; ne consegue che, non emergendo la prova dell’incasso dell’assegno, non può dirsi dimostrato che un pagamento effettivo sia stato realmente effettuato, così come non si ha certezza in ordine al fatto che l’importo in esame sia relativo al pagamento di oneri di urbanizzazione;</h:div><h:div>c) parimenti, non è stata fornita sufficiente prova, da parte dell’appellante, della circostanza che le opere di urbanizzazione primarie siano state realizzate dal Consorzio A.S.I., non potendo al riguardo ritenersi idoneo a tal fine il contenuto della convenzione del 23 settembre 2016 in atti.</h:div><h:div>17. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>18. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 3324/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Marcianise delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Alessandro Verrico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>