<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180325720221010185303725" descrizione="" gruppo="20180325720221010185303725" modifica="10/13/2022 5:07:09 PM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Stefano Candioli" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="03257"/><fascicolo anno="2022" n="08802"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180325720221010185303725.xml</file><wordfile>20180325720221010185303725.docm</wordfile><ricorso NRG="201803257">201803257\201803257.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>13/10/2022 14:31:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Thomas Mathà</firma><data>12/10/2022 08:40:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 6/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 - B/12.0.5.13/6066 di data 17 luglio 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale n. 1/20 di data 17 luglio 2015, che ha approvato le graduatorie di merito e nominato i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76, e le ipotesi di graduatoria degli assistenti Capo, nonché degli Agenti con quattro anni di servizio, relative alla Provincia Autonoma di Bolzano.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3257 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Stefano Candioli, Giovan Battista Insabato, Domenico Sacino, Aldo Lorenzetto, Giuseppe Coceano, Roberto Lazzerin, Loris Fontanari, Paola Zambolin, Stefano Giovannini, Lorenzo Gloder, Ottorino Busetti, Andrea Cuel, Narciso Bellante, Sandra Pica, Antonio Priore, Dennis Roversi, Ivano Saltori, Paolo Simonini, Renzo Armellini, Fulvio Coslovi, Walter Clauser, Andrea Marchesini, Michele Nicolini, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Ministero Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Fabian Ferrari, Oscar Martignago, Karin Buccella, Cindy Oberhöller, Eufranio Bonanni, Marco D'Artista, Richard Stefan Oberprantacher, Alberto Allegri, Silvia Petris, Francesco Sartori, Gerold Geier, Karin Rastner, Marco Dandaro, Christian Gostner, Frank Ladurner, Riccardo Gasperi, Horst Duregger, Silvia Osmeri, Christine Pini, Alexander Plank Vanni, Alessandro De Togni, Simone Ferretto, Alessandro Zemella, Mario Di Iorio, Devis Bonadio, Mario Miserandino, Sara Pramstaller, Alessandro Moscon, Ivana Facchinelli, Andrea Vecchiato, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stephan Beikircher, Laura Fadanelli, Jutta Segna, Renate Von Guggenberg e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di Fabian Ferrari, Oscar Martignago, Karin Buccella, Cindy Oberhöller, Eufranio Bonanni, Marco D'Artista, Richard Stefan Oberprantacher, Alberto Allegri, Silvia Petris, Francesco Sartori, Gerold Geier, Karin Rastner, Marco Dandaro, Christian Gostner, Frank Ladurner, Riccardo Gasperi, Horst Duregger, Silvia Osmeri ì, Christine Pini, Alexander Plank Vanni, Alessandro De Togni, Simone Ferretto, Alessandro Zemella, Mario Di Iorio, Devis Bonadio, Mario Miserandino, Sara Pramstaller, Alessandro Moscon, Ivana Facchinelli e di Andrea Vecchiato nonché del Ministero dell'Interno - Dip P S, Polizia di Stato; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è comparso per le parti costituite.</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Giunge al Consiglio di Stato una vertenza che riguarda l’accesso di candidati al concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendente del ruolo dei Sovraintendenti della Polizia di Stato dove è chiesta al Giudice d’appello la decisione se per tale funzione, per la quota riservata alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto-Adige, sia necessario il requisito dell’attestato di bilinguismo (di cui all’art. 4 del DPR 752/1976) “<corsivo>C</corsivo>” o “<corsivo>D</corsivo>”.</h:div><h:div>2. La complessa vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue.</h:div><h:div>3. Con decreto del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333 - 13/12.0.5.13/12796, 23.12.2013, il Ministero dell’Interno aveva indetto un concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l’accesso al concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendente del ruolo dei Sovraintendenti della Polizia di Stato. Il bando, indirizzato in due tipologie, sia per agli assistenti capo, sia per il personale del ruolo degli assistenti ed agenti con quattro anni di effettivo servizio, aveva riservato per la Provincia Autonoma di Bolzano un’aliquota di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976 prescrivendo che chi intendeva concorrere per i posti riservati alla Provincia di Bolzano doveva farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. </h:div><h:div>3.1 Espletata la procedura, con decreto n. 333 - B/12.0.5.13/6066, 17.07.2015, il Direttore Centrale per le Risorse Umane approvava le graduatorie di merito, suddivise per le annualità previste e nominava vincitori, rendendo a prosieguo anche note le ipotesi di graduatoria degli assistenti capo e degli agenti con quattro anni di servizio relative alla Provincia Autonoma di Bolzano. </h:div><h:div>4. Gli odierni appellati ed appellanti incidentali impugnavano davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano il provvedimento del 2015 che aveva approvato le graduatorie di merito e nominato i vincitori del concorso interno per la parte relativa all’aliquota dei posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo ed anche le ipotesi di graduatoria degli assistenti capo e degli agenti con quattro anni di servizio relative alla Provincia Autonoma di Bolzano (nonché i precedenti atti di indizione del concorso).</h:div><h:div>5. Il TRGA Sezione Autonoma di Bolzano con sentenza n. 360/2015, pur accertando nel caso di specie la violazione delle norme sul bilinguismo vigenti nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, rigettava il ricorso sotto il profilo della mancata impugnazione immediata del bando, considerato direttamente lesivo degli interessi dei ricorrenti. </h:div><h:div>6. I ricorrenti soccombenti appellavano tale sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello con la sentenza n. 1836/2016. La Sezione non condivideva l’assunto del primo Giudice che la clausola del bando fosse di natura escludente ed immediatamente lesiva, ma di natura includente, diretta a consentire la partecipazione ad una categoria di candidati che avrebbero dovuto essere esclusi perché in possesso solamente dell’attestato di bilinguismo “D” e non del superiore attestato “C”. La Sezione riteneva che come effetto di ciò la clausola censurata non produceva effetti immediatamente lesivi in quanto prefigurava una lesione solo potenziale, destinata ad attualizzarsi solo se e nella misura in cui i candidati illegittimamente ammessi in base ad essa si fossero collocati in posizione utile in graduatoria, sopravanzando i candidati in possesso del patentino “C”. La Sezione arrivava alla conclusione che l’art. 4 co. 6 del D.P.R. n. 752/1976 richiede la corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere al concorso (diploma di scuola di istruzione secondaria di primo grado) e l’attestato di conoscenza delle due lingue (attestato di livello “C”) annullando le clausole del bando nella parte in cui consentivano la partecipazione anche a soggetti che non erano in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello “C”, ma anche la graduatoria nella parte in cui includeva candidati privi dell’attestato di bilinguismo di livello “C”. </h:div><h:div>7. Seguiva, in ottemperanza del giudicato, il decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 - 13 B/12.0.5.13/11840, 17.5.2016, con il quale il Ministero dell’Interno annullava la graduatoria del 2015 limitatamente alla parte in cui erano inclusi, per i posti riservati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976, i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello “D”, che veniva impugnato dagli odierni appellanti principali davanti al TAR del Lazio sub RG n. 10245/2016. Essi proponevano anche opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 co. 1 cod. proc. amm. contro la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1836/2016, deducendo la qualità di controinteressati con necessaria evocazione e la nullità della pronuncia per mancata integrità del contraddittorio. </h:div><h:div>7.1 Tale ricorso veniva accolto a sua volta con sentenza n. 301/2017 di questo Consiglio di Stato, accogliendo la tesi dei ricorrenti che i giudizi di entrambi i gradi non erano stati svolti a contraddittorio integro ed annullava pertanto la sentenza, rimettendo la causa al TRGA di Bolzano. </h:div><h:div>8. Le odierne parti appellate chiedevano dunque la riassunzione del giudizio dinanzi al TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano con atto del 22.2.2017, notificato il 27.02.2017, e riproponevano le censure spiegate nel precedente processo. L’incidentale richiesta di notifica per pubblici proclami veniva accolta dal TRGA di Bolzano e seguiva la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Interno. Si costituivano in reiezione gli odierni appellanti principali ed il Ministero dell’Interno, mentre si costituiva <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> anche la Provincia Autonoma di Bolzano che invece domandava l’accoglimento del ricorso. </h:div><h:div>9. Il TRGA di Bolzano, previa riunione dei ricorsi r.g. n. 226/2015 e n. 31/2017, li accoglieva e con la sentenza n. 6/2018 annullava il decreto n. 333 - B/12.0.5.13/6066, 17.7.2015 che riguardava le graduatorie di merito e la nomina dei vincitori del concorso interno per l’accesso al concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendente del ruolo dei Sovraintendenti della Polizia di Stato, limitatamente per la parte relativa all’aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del D.P.R. 752/1976 nonché delle ipotesi di graduatoria degli assistenti Capo e degli Agenti con quattro anni di servizio relative alla Provincia Autonoma di Bolzano.</h:div><h:div>10. Gli appellanti principali hanno gravato il decreto del Ministero del 2015 con autonomo ricorso (n. r.g. 10245/2017) dinanzi al TAR del Lazio, il quale, con ordinanza n. 11818/2017, spiegava la propria incompetenza territoriale a favore del giudice amministrativo di Bolzano. </h:div><h:div>10.1 Avverso tale pronuncia gli odierni appellanti principali proponevano al Consiglio di Stato ricorso per regolamento di competenza (n. r.g. 1077/2018), che veniva accolto con ordinanza n. 6717 del 2018, dichiarando la competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma. </h:div><h:div>11. Avverso la sentenza del TRGA, Sede Autonoma di Bolzano, n. 6/2018, Stefano Candioli, Battista Insabato, Domenico Sacino, Aldo Lorenzetto, Giuseppe Coceano, Roberto Lazzerin, Loris Fontanari, Paola Zambolin, Stefano Giovannini, Lorenzo Gloder, Ottorino Busetti, Andrea Cuel, Narciso Bellante, Sandra Pica, Antonio Priore, Dennis Roversi, Ivano Saltori, Paolo Simonini, Renzo Armellini, Fulvio Coslovi, Walter Clauser, Andrea Marchesini, Michele Nicolini hanno proposto il presente appello principale, censurando la correttezza della pronuncia per cinque articolate ragioni: 1) errata considerazione di irregolarità della riassunzione come ‘nuovo ricorso’ nel primo grado, nullità per violazione dell’art. 105 cod. proc. amm.; 2) non corretta applicazione dell’art. 3 co. 2 l. 53 del 1994; 3) incompetenza per territorio; 4) improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse degli originari ricorrenti ed odierni appellati; 5) errata interpretazione sulla necessità dell’attestato di bilinguismo di livello “C”.</h:div><h:div>12. Si sono costituiti gli originari ricorrenti, contestando le censure di appello e proponendo appello incidentale condizionato, qualora venisse accolto l’appello principale, e laddove la disciplina del bando dovesse essere interpretata diversamente dalla pronuncia di primo grado. </h:div><h:div>13. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile, mentre la Provincia Autonoma di Bolzano contesta nel suo atto di costituzione puntualmente i motivi d’appello in quanto infondati.</h:div><h:div>14. Con ordinanza cautelare n. 2170/2018 la Sezione ha rigettato l’incidentale domanda di sospensione cautelare della sentenza, “<corsivo>considerato che l’appello non appare assistito da adeguato fumus boni iuris, in quanto le censure formulate dagli appellanti non sono suscettibili di essere apprezzate favorevolmente, avendo il primo giudice valutato correttamente in fatto ed in diritto le questioni da lui esaminate, con particolare riferimento all’esigenza che la promozione o destinazione ad una funzione superiore vada comunque sempre subordinata al possesso del requisito minimo del possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica base, nel caso specifico l’attestato di bilinguismo di livello “C”.</corsivo>”</h:div><h:div>15. Con ordinanza n. 2403/2021 la Sezione, alla luce del contrasto di orientamenti registratisi in proposito tra la IV e la VI sezione (cfr. <corsivo>supra, sub</corsivo> 6 e 10.1), ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm. ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione concernente la competenza territoriale del T.R.G.A. Sezione autonoma di Bolzano nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, ed alla luce delle disposizioni contenute delle norme di attuazione dello Statuto speciale di Autonomia (D.P.R. 547/1988, art. 33 e D.P.R. 752/1976, art. 4 e 43), via sia un unico bando in cui sia riservata un’aliquota di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del D.P.R. 752 del 1976 e s.m.i. e in cui gli eventuali avanzamenti nella graduatoria riservata comportino scorrimenti nella graduatoria nazionale. Trattasi di questione che presuppone l’esatta interpretazione della locuzione di “<corsivo>effetti diretti</corsivo>” dell’atto.</h:div><h:div>16. L’adito Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 15/2021, ha chiarito che “<corsivo>in considerazione della specifica previsione di cui all’art. 33 del D.P.R. 574/1988 e degli artt. 4 e 43 del D.P.R. 752/1976, gli eventuali avanzamenti nella parte riservata della graduatoria concorsuale scaturente da un unico bando, che preveda un’aliquota riservata di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 D.P.R. 752/1976, pur eventualmente comportanti scorrimenti anche nella graduatoria nazionale, costituiscono, ai fini della determinazione della competenza, effetti diretti limitati al solo territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, e non sono quindi idonei a radicare la competenza del T.A.R. Lazio. Comportano altresì, essendo oggetto del contenzioso l’interpretazione di uno specifico strumento a garanzia della tutela delle minoranze linguistiche, la competenza esclusiva del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, come definito dall’articolo 43 del D.P.R. 752/1976.</corsivo>” ed ha restituito la causa per il resto alla VIa sezione per la prosecuzione del giudizio.</h:div><h:div>17. Con ordinanza n. 3128 del 2022, il Collegio ha rimesso la causa al Presidente titolare della Sezione per decidere sull’eventuale astensione obbligatoria da parte del giudice relatore del ricorso, essendo egli stato anche estensore della sentenza dell’A.P. n. 15/2021. </h:div><h:div>17.1 Il Presidente, con decreto presidenziale n. 847/2022, ha ritenuto che tale incompatibilità sia insussistente nella fattispecie come anche il conseguente obbligo di astensione, e rinviava la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 6 ottobre 2022, dove è stata trattenuta dal Collegio in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>18. L’appello non è fondato, potendo confermare pienamente la delibazione resa in sede cautelare.</h:div><h:div>19. Preliminarmente il Collegio rileva l’infondatezza del terzo motivo di censura, che riguardava il difetto di competenza territoriale del TRGA Sezione Autonoma di Bolzano, già scrutinato dall’Adunanza Plenaria e ricordato nel principio di diritto <corsivo>supra </corsivo>(sentenza n. 15/2015) <corsivo>sub</corsivo> 16.</h:div><h:div>20. Nel primo motivo di appello, i ricorrenti contestano che il primo giudice avrebbe errato nel valutare come mera irregolarità la circostanza che l’atto di riassunzione del ricorso 226/2015 sia stato iscritto a ruolo dai ricorrenti come nuovo ricorso. Ciò in quanto si sarebbe in presenza di una vera e propria ipotesi di nullità derivante dalla violazione dell’art. 105 cod. proc. amm. e del <corsivo>decisum</corsivo> della sentenza di accoglimento del giudizio di opposizione di terzo. La predetta nullità non sarebbe stata sanata dagli odierni ricorrenti i quali non si sarebbero costituiti scientemente nel giudizio n.r.g. 226/2015, quindi non accettando il contraddittorio e non provocando il meccanismo di salvezza degli atti processuali ex art. 156 cpc. Questa nullità non sarebbe stata sanata dal giudice di primo grado con il provvedimento di riunione dei ricorsi anzidetti.</h:div><h:div>21. Il motivo non è fondato, potendo soprassedere alle eccezioni di inammissibilità spiegate dalle odierne parti appellate. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, a seguito della sentenza di questa Sezione n. 301/2017, che aveva accolto per violazione di litisconsorzio necessario l’opposizione di terzo, i ricorrenti di primo grado ed odierni appellanti incidentali avevano tempestivamente notificato l’atto di riassunzione. A seguito del deposito telematico del ricorso di riassunzione, il TRGA aveva assegnato alla causa il numero di r.g. n. 31/2016, ma per una irregolarità formale, ma in un secondo momento, i ricorrenti avevano depositato l’atto di riassunzione in formato cartaceo, quest’ultimo veniva derubricato con il numero precedente (r.g. n. 226/2015). Orbene, è evidente che le due cause sono identiche e la loro connessione risulta <corsivo>ictu oculi </corsivo>da assicurare. Non si può condividere l’asserita violazione dell’art. 105 cod. proc. amm. dovendo accertare invece che la notifica è avvenuta entro il termine di novanta giorni, come prevede la predetta regola del codice del processo amministrativo. Completamente destituita di ogni fondamento è la contestuale affermazione che le parti in questo modo non si potevano costituire scientemente, con gli ulteriori effetti della mancata accettazione del contradditorio e con il mancato effetto della salvezza degli atti processuale ex art. 156 c.p.c. Il Collegio deve rilevare che dagli atti, memorie e memorie di replica emerge invece l’integrità del dibattito sulle questioni oggetto della causa, e risulta esattamente il contrario, ovvero la piena coscienza di tutti gli elementi nel giudizio sub r.g. n. 226/2015. Non si rileva nessuna illogicità nel rigetto delle eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità da parte del TRGA in quanto accertava: </h:div><h:div>i) che la nuova iscrizione a ruolo era dovuta esclusivamente ad una mera irregolarità formale, conseguente all’introduzione del nuovo processo amministrativo telematico; </h:div><h:div>ii) che nel caso di specie non sussisteva alcuna espressa causa di nullità per tale tipo di irregolarità;</h:div><h:div>iii) che l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo.</h:div><h:div>22. Con il secondo ordine di censure gli appellanti osservano che il TAR non avrebbe fatto corretta applicazione della disciplina contenuta nell’art. 3, comma 2, della legge n. 53/1994 sulla notifica. L’inosservanza emergerebbe degli avvisi di ricevimento versati in atti nel giudizio di primo grado da parte dei ricorrenti in riassunzione, ma il TRGA avrebbe dovuto o ritenere il ricorso inammissibile o ordinare la rinnovazione della notificazione.</h:div><h:div>23. La tesi non convince, dovendo invece accertare che non va dichiarata la nullità della notifica di un atto giurisdizionale allorquando l’atto stesso abbia raggiunto il suo scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., quando le parti, come nel caso di specie, si sono costituite in giudizio e hanno svolto le proprie difese, ritenendo pienamente conferente la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria richiamata a supporto di questa considerazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4206/2001; Cass. Civ., S.S.UU., n. 7665/2016). Non risulta al Collegio, esaminando lo svolgimento del processo di primo grado, che veniva dimostrata la lamentata lesione del  diritto di difesa. Né risulta accettabile l’argomento che ciò, in linea astratta, non sia sanabile con la pubblicazione per pubblici proclami, che invece è senz’altro idonea a far conoscere alle parti la controversia. La censura degli appellanti su questa specifica parte è solo generica e non sormontata da nessun elemento specifico.</h:div><h:div>24. Rilevata l’infondatezza del terzo motivo dell’appello <corsivo>sub</corsivo> 19, si può passare al quarto motivo di gravame. Con esso i ricorrenti sostengono che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare il difetto di interesse degli odierni appellati, dal momento che solo uno tra gli appellati (il sig. Devis Bonadio rientrato per ultimo nella graduatoria nell’annualità 2012) potrebbe utilmente beneficiare della sentenza opposta ed annullata e quindi della decisione di primo grado oggetto d’appello, mentre gli altri appellati avrebbero avuto un avanzamento soltanto in nove (senza alcun beneficio in termine di utile posizionamento in graduatoria), e gli altri venti sarebbero rimasti completamente fuori dalla graduatoria riservata poiché in possesso di un punteggio in graduatoria inferiore rispetto a quello minimo utile per l’idoneità.</h:div><h:div>25. La doglianza non merita apprezzamento positivo, potendo il Collegio rilevare che:</h:div><h:div>- il TRGA ha concluso che i ricorrenti, agenti con quattro anni di servizio, avevano utilmente dimostrato in giudizio di essere in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello “C” (o addirittura di livello superiore) e quindi non esisteva alcun dubbio sul loro interesse a contestare l’inserimento nelle graduatorie dei posti riservati del concorso in esame per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato di candidati in possesso del solo attestato di bilinguismo di livello “D”, con possibile violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976;</h:div><h:div>- a tal fine risulta incontestato che l’inserimento nelle graduatorie gravate ha determinato effetti negativi sulla posizione degli appellati (allegati 3, 4 e 13 di primo grado), in quanto: </h:div><h:div>i) alcuni sono stati del tutto esclusi da un posto utile nella graduatoria per via della considerazione di entrambi gli attestati “C” e “D”; </h:div><h:div>ii) alcuni non potevano avanzare per la mancata devoluzione, ai sensi dell’art. 24-<corsivo>quater</corsivo> del D.P.R. n. 335/1982, dei posti rimasti scoperti nella graduatoria degli assistenti capo riservata alla Provincia di Bolzano agli agenti con quattro anni di servizio partecipanti al concorso per la Provincia di Bolzano e la confluenza dei detti posti nella graduatoria nazionale, in violazione della quota riservata ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui al combinato disposto dell’art. 33 del D.P.R. n. 574/1988 e dell’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976; </h:div><h:div>iii) altri non potevano procedere per la mancata assegnazione dei posti non coperti per rinuncia nella graduatoria degli assistenti con quattro anni di servizio riservata alla Provincia di Bolzano agli agenti con quattro anni di servizio partecipi al concorso per la Provincia di Bolzano ed la confluenza dei detti posti nella graduatoria nazionale.</h:div><h:div>26. Con l’ultima doglianza viene contestata l’interpretazione fornita dal TRGA di Bolzano secondo la quale la promozione o destinazione a una funzione superiore, debba essere comunque sempre subordinata al possesso del requisito minimo del possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica base, nel caso specifico l’attestato di livello “C”, richiesto dal citato art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335 del 1982 per l’accesso alla qualifica base di agente o assistente di Polizia, non risulterebbe conforme al dato normativo. Inoltre, le clausole del bando sebbene non esplicitamente escludenti, avrebbero concretizzato comunque una asserita lesione immediata e diretta ai ricorrenti in primo grado, i quali sarebbero stati postergati a colleghi in possesso del titolo linguistico di livello più basso, poiché in possesso di minor titoli di servizio. In tale prospettiva, sostengono gli appellanti, il bando, la <corsivo>lex specialis</corsivo> del pubblico concorso, dovrebbe essere interpretata in termini strettamente letterali. Pertanto, le regole in esso contenute vincolerebbero rigidamente l’operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, i quali sarebbero pregiudicati ove si consentisse una modifica o un’indebita integrazione delle regole di gara cristallizzate nella <corsivo>lex specialis</corsivo> medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando. Conseguentemente, la decisione di primo grado sarebbe altresì illegittima laddove non ha annullato il bando, ma solo le graduatorie in cui erano inclusi gli appellanti.</h:div><h:div>27. Anche quest’ultima censura non è fondata. Le rispettive valutazioni sull’applicazione nel caso di specie di uno dei strumenti più importanti della tutela delle minoranze nella Provincia Autonoma di Bolzano (disciplinato con la norma di attuazione allo Statuto speciale d’autonomia, art. 4, sesto comma, del D.P.R. n. 752 del 1976, richiamata nel bando di concorso), che richiede la conoscenza di entrambe le lingue da parte dei funzionari pubblici, onde tutelare la parità di trattamento delle minoranze linguistiche nella quotidianità pubblica, sono state già fatte dalla Sezione nella sentenza n. 1836/2016 (cfr. i ragionamenti al punto 6) e questa Sezione non vede alcun motivo per discostarsi. </h:div><h:div>27.1 I diversi tipi di attestato di bilinguismo e la loro corrispondenza con i titoli di studio sono definiti in questo modo:  i) per l’accesso al pubblico impiego quando sia richiesto come titolo di studio la licenza di scuola elementare è necessario il possesso dell’attestato “D”;  ii) per i profili ove è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado il corrispondente livello è quello dell’attestato “C”;  iii) quando è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado si richiede l’attestato “B”, ed infine, iv) il diploma di laurea necessita il possesso dell’attestato “A”. </h:div><h:div>27.2 Con l’attestato “D” si conferma la conoscenza linguistica in base alle competenze del livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Come correttamente rilevato dall’amministrazione provinciale, tale meccanismo internazionale di riferimento, successivamente confermato dal Consiglio d’Europa, e raccomandato dal Comitato dei Ministri agli Stati membri sull’uso del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa e sulla promozione del plurilinguismo, individua sei livelli di competenza linguistica (A1/A2, B1/B2, C1/C2) che possono essere raggiunti da persone che studiano una lingua nel loro percorso di apprendimento in tre ampi livelli: elementare (A), intermedio (B) ed avanzato (C). Il livello A2 corrisponde, secondo le definizioni elaborate nel predetto quadro comune, al livello elementare e significa che la persona riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), con possibilità di comunicazione in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali e possibilità di descrizione in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.</h:div><h:div>27.3 Nel caso che occupa la Sezione l’art. 6 del D.P.R. n. 355/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e la legge 01.04.1981, n. 121 che disciplina l’ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza) stabilisce che per accedere alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato sia necessario il titolo di studio della scuola dell’obbligo. Tale titolo è quello richiesto per diventare agente o assistente; la qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato si acquisisce poi attraverso concorsi interni che non comportano la necessità di possedere ulteriori titoli di studio rispetto a quello che ha consentito l’arruolamento iniziale. Ma, conseguentemente, al fine di rispettare quanto stabilito dall’art. 4 del DPR 752/1976, per accedere alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato risulta necessario il titolo di studio della scuola dell’obbligo ed almeno il corrispondente attestato di bilinguismo “C”.</h:div><h:div>27.4 Nella ricordata pronuncia n. 1836/2016, anche se molto succintamente, ma non meno convincente, il Collegio aveva già rilevato che l’art. 4, comma 6 del D.P.R. 752/1976 (<corsivo>Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego</corsivo>) stabilisce una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere al concorso e l’attestato di conoscenza delle due lingue. Il Collegio aveva inoltre accertato che l’accesso al concorso la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente è riservato ad assistenti di polizia nel ruolo di assistenti capo oppure di assistenti ed agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio ed il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è quello del diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado a cui corrisponde il possesso dell’attestato di bilinguismo “C”, annullando la graduatoria del 2015, nella parte in cui includeva anche i candidati privi del medesimo attestato di bilinguismo “C” (ovvero muniti del solo attestato “D”). </h:div><h:div>27.5 Orbene, da tutto ciò è impossibile discostarsi e l’asserita violazione sia del principio della tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti non sono sussistenti a fronte della chiarezza del dato normativo così ricostruito. Il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è quello del diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado. In base all’art. 4 del D.P.R. 752/1976, come già precisato, esplicitamente richiamato nel bando di concorso, al titolo di studio del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado corrisponde il possesso dell’attestato di bilinguismo “C”, per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>- il requisito minimo del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del corrispondente attestato di bilinguismo “C”, essendo richiesto per la qualifica delle persone a cui è riservato il concorso stesso;</h:div><h:div>- contrariamente a ciò che sostengono gli appellanti, la commissione esaminatrice ha ammesso in maniera illegittima i candidati con diploma di istruzione secondaria di primo grado o di un titolo superiore, ma in possesso del solo attestato di bilinguismo “D” per la scuola elementare, in chiara violazione del medesimo articolo 4;</h:div><h:div>- l’Autonomia speciale dell’Alto Adige, come incardinata dall’Accordo di Parigi del 1946, in cui l’Italia ha garantito agli abitanti di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano l’uso paritetico della lingua tedesca e della lingua italiana nelle Pubbliche Amministrazioni e successivamente codificata dallo Statuto speciale del 1972 (D.P.R. n. 670/1972), ha disposto all’art. 100 che: “<corsivo>I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. </corsivo>(omissis<corsivo>) Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d‘ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata</corsivo>”.  Da ciò discende che l’uso parificato delle due lingue deve vigere anche nei rapporti con gli organi di polizia. Come confermato dall’art. 33 del D.P.R. n. 574/1988, parimenti richiamato nel bando di concorso oggetto del giudizio, teso ad assicurare il rispetto da parte delle Forze di polizia delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione, nel reclutamento del personale va riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l’espletamento dei compiti di istituto, un’aliquota di posti per candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito trova il parametro nel possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del D.P.R. 752/1976; </h:div><h:div>- l’art. 14 del già menzionato DPR 574/1988 stabilisce che “<corsivo>in caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.</corsivo>”, e l’inosservanza di questa disposizione è sanzionata dall’art. 18/bis dello stesso DPR da nullità assoluta, il Collegio non può che concludere che è inadeguato come il livello A2/attestato “D” a svolgere il delicato compito di agente o assistente di Polizia. A tale identica conclusione giungeva anche l’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15/2021, al punto 4.2, ritenendo che “<corsivo>La ratio del meccanismo previsto dalla norma di attuazione è di poter individuare e poi assumere in servizio personale bilingue, in funzione alla speciale tutela delle minoranze linguistiche e data l’esigenza particolare che gli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, con sede nella Provincia Autonoma di Bolzano, siano strutturati in modo tale da consentire nei rapporti esterni l’utilizzo di entrambe le lingue italiana e tedesca. Questo comporta, tra l’altro, il dovere della redazione degli atti immediatamente nella madrelingua del cittadino: l’inosservanza delle disposizioni sul bilinguismo di cui al D.P.R. 574/1988 costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri d’ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva, quando ne ricorrono le condizioni, l’applicazione dell’art. 328 del codice penale.</corsivo>”;</h:div><h:div>- il Collegio ritiene che i medesimi ragionamenti, stante l’importanza della funzione, in considerazione della stretta strumentalità ai fini della tutela delle minoranze linguistiche come bene tutelato dallo Statuto speciale, di rango costituzionale, comportano però che qualsiasi partecipante al concorso poteva rendersi conto di tale cornice giuridica e fattuale, e quindi non sono fondate le censure spiegate con questo motivo d’appello.</h:div><h:div>28. Per le ragioni sopra esposte, l’appello principale va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata. </h:div><h:div>29. Dal rigetto dell’appello principale discende che l’appello incidentale condizionato deve essere dichiarato improcedibile, per carenza di interesse.</h:div><h:div>30. La decisione sulle spese segue il principio della soccombenza come da liquidazione nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sull'appello n. 3257/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile l’appello incidentale.</h:div><h:div>Condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite, che liquida in Euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, per le parti appellate e nel medesimo importo per la Provincia Autonoma di Bolzano. Nulla per le spese del Ministero dell’Interno.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Rosa Maria Cavallo</h:div><h:div>Thomas Mathà</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>