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   <Provvedimento>
      <meta id="20180251220190606174029903" descrizione="" gruppo="20180251220190606174029903" modifica="8/31/2019 10:31:30 AM" stato="4" tipo="13" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Axpo Trading Ag" versione="6" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="02512"/>
            <fascicolo anno="2019" n="06078"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180251220190606174029903.xml</file>
         <wordfile>20180251220190606174029903.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201802512">201802512\201802512.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201802512\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Paolo Troiano</firma>
            <data>31/08/2019 10:31:30</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>luca lamberti</firma>
            <data>09/06/2019 12:42:17</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>03/09/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
214            <nuova>214</nuova>
            <ereditata>214</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Paolo Troiano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. III-<corsivo>ter</corsivo>, n. 9777 del 18 settembre 2017, resa tra le parti, concernente obbligo di acquisto di certificati verdi.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2018, proposto da Axpo Trading Ag, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa, Francesco Maria Salerno e Marco Zotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Siragusa in Roma, piazza di Spagna, 15; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Michele Roberti e Marco Serpone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Michele Roberti in Roma, Foro Traiano, 1/a; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Maria Salerno, Mario Siragusa, Marco Zotta e gli agenti delegati della Commissione Europea Tim Maxian Rusche, Donatella Recchia e Flavia Tomat;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>1. La società svizzera Axpo Trading Ag ha impugnato avanti il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE prot. n. 41614 dell’8 aprile 2014, con cui il Gestore ha contestato il mancato acquisto di certificati verdi per l’energia importata in Italia nell’anno 2012, con conseguente imposizione di procedere al relativo acquisto entro il termine di 30 giorni.</h:div>
         <h:div>1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti Axpo ha impugnato il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE del 16 aprile 2016, con cui è stato contestato il mancato acquisto di certificati verdi per l’energia importata in Italia nell’anno 2014.</h:div>
         <h:div>1.2. In particolare, la società Axpo, premesso di importare in Italia energia prodotta in Francia e Svizzera da fonti rinnovabili (cd. energia “pulita” o “verde”), come attestato da apposita garanzia di origine, ha sostenuto che, mentre sino al 2011 la normativa italiana avrebbe consentito agli importatori di energia di dimostrare la natura rinnovabile della relativa fonte di produzione e, quindi, di essere esonerati dall’obbligo di acquisto di certificati verdi, con il d.lgs. n. 28 del 2011 questa possibilità sarebbe venuta meno: in base a tale provvedimento, infatti, l’energia importata sarebbe, ai fini dell’obbligo di acquisto di certificati verdi, considerata<corsivo> juris et de jure</corsivo> come prodotta da fonti non rinnovabili.</h:div>
         <h:div>1.3. Invero, l’art. 25, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2011 avrebbe abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, ai sensi del quale, per quanto qui interessa, “<corsivo>i soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell’Unione europea, sottoposti all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 </corsivo>[obbligo di immettere in rete una predeterminata quota di energia “pulita” ovvero di acquistare certificati verdi per il corrispondente valore]<corsivo>, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>1.4. Inoltre, l’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2011 stabilirebbe che “<corsivo>l'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>1.5. Axpo ha, in proposito, lamentato che la previsione dell’obbligo di acquisto di certificati verdi anche a carico degli importatori di energia prodotta all’estero da fonti rinnovabili, conseguente all’esposta abrogazione dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, sarebbe contraria al diritto europeo sotto plurimi profili: </h:div>
         <h:div>a) tale assetto normativo veicolerebbe un aiuto di Stato a favore dei produttori di energia verde attivi in Italia che non sarebbe stato previamente comunicato alla Commissione, in violazione degli articoli 107 e 108 TFUE;</h:div>
         <h:div>b) tale assetto normativo imporrebbe una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale a danno degli importatori in Italia di energia verde prodotta in altri Stati dell’UE, in violazione degli articoli 28, 30 e 110 TFUE;</h:div>
         <h:div>c) tale assetto normativo costituirebbe una misura equivalente alla restrizione quantitativa all’importazione ed alla libera circolazione dell’energia “verde” prodotta in altri Stati dell’UE, in violazione degli articoli 34 e 36 TFUE (nonché dell’art. 13 dell’accordo di libero scambio CEE-Svizzera).</h:div>
         <h:div>2. Costituitosi il Gestore dei Servizi Energetici – GSE, con la sentenza n. 9777 del 18 settembre 2017 il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso, valorizzando in particolare la pronuncia della Corte di Giustizia C-573/12, <corsivo>Alands Vindkraft</corsivo>, del 1 luglio 2014 con cui la Grande Sezione ha ritenuto conforme al diritto UE una normativa in tesi analoga emanata dal Regno di Svezia: in tale sentenza, in particolare, la Corte ha stabilito che, benché siffatta disciplina sia astrattamente idonea ad alterare il funzionamento del mercato unico, comunque risponderebbe ad obiettivi fondamentali dell’UE stessa (la tutela dell’ambiente) e sarebbe proporzionata.</h:div>
         <h:div>3. Axpo ha interposto appello, sostenendo che:</h:div>
         <h:div>- la disciplina italiana contrasterebbe con il diritto europeo <corsivo>in primis</corsivo> perché costituirebbe un aiuto di Stato non previamente notificato alla Commissione;</h:div>
         <h:div>- quanto all’assunta violazione dell’art. 34 TFUE, la disciplina italiana non sarebbe affatto simile a quella svedese, come in tesi erroneamente affermato dal Tribunale;</h:div>
         <h:div>- la questione oggetto di causa sarebbe stata segnalata alla Commissione Europea mediante due denunce, una indirizzata alla Direzione Generale Concorrenza (DG COMP) in data 29 ottobre 2014 e l’altra rivolta alla Direzione Generale Tasse e Imposte Dirette (DG TAXUD) in data 2 febbraio 2015: in risposta a tali denunce DG COMP avrebbe sostenuto che regimi di sostegno di altri Stati membri, debitamente notificati, sarebbero stati qualificati come aiuto di Stato, mentre DG TAXUD avrebbe sostenuto che sarebbe allo studio la possibilità di radicare una procedura di infrazione avverso l’Italia per quanto attiene all’attuale regime di sostegno all’energia verde, in particolare con riferimento all’imposizione della componente A3 nella bolletta elettrica.</h:div>
         <h:div>3.1. Axpo ha, quindi, sollecitato la disapplicazione della normativa italiana o, in subordine, la formulazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE.</h:div>
         <h:div>3.2. Si è costituito in resistenza il Gestore dei Servizi Energetici – GSE.</h:div>
         <h:div>3.3. Alla camera di consiglio del 3 maggio 2018 il ricorso è stato rinviato al merito su concorde richiesta delle parti.</h:div>
         <h:div>3.4. In vista della trattazione, fissata per l’udienza del 13 dicembre 2018, le parti hanno depositato memorie; sono, altresì, pervenute osservazioni scritte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 29 del Regolamento n. 1589 del 2015.</h:div>
         <h:div>3.5. La Commissione, premesso un <corsivo>excursus </corsivo>circa la nozione di aiuto di Stato (che deve concretare “<corsivo>un intervento imputabile allo Stato o finanziato mediante risorse statali</corsivo>”, deve “<corsivo>concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario</corsivo>” in deroga al relativo “<corsivo>sistema di riferimento</corsivo>”, deve “<corsivo>falsare o minacciare di falsare la concorrenza</corsivo>” e deve “<corsivo>poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri</corsivo>”), ha in particolare sostenuto che:</h:div>
         <h:div>- nella pronuncia della Corte di Giustizia citata dalla sentenza del T.a.r. per il Lazio (sentenza C-573/12,<corsivo> Alands Vindkraft</corsivo>, del 1 luglio 2014), la Corte di Lussemburgo si sarebbe pronunciata con esclusivo riferimento alla sussumibilità delle previsioni contemplate dal diritto svedese nel <corsivo>genus</corsivo> delle misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione;</h:div>
         <h:div>- il giudice nazionale potrebbe solo escludere la ricorrenza di un aiuto di Stato, ma non rilevare l’esistenza di giustificazioni (come, invece, avrebbe fatto il T.a.r. nella sentenza qui impugnata), perché la valutazione della compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato unico sarebbe di competenza della sola Commissione: la Commissione ed i giudici nazionali, infatti, avrebbero ruoli distinti, pur se complementari.</h:div>
         <h:div>3.6. All’esito dell’udienza del 13 dicembre 2018 il Collegio ha emesso l’ordinanza n. 361 del 15 gennaio 2019, con cui: </h:div>
         <h:div>- si è autorizzata la Commissione Europea, come da questa richiesto, alla formulazione di osservazioni orali, fissando all’uopo l’udienza del 14 marzo 2019;</h:div>
         <h:div>- si è disposta l’acquisizione, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, della documentazione relativa all’interlocuzione eventualmente intercorsa fra lo Stato Italiano e la Commissione Europea in relazione alla questione oggetto di causa.</h:div>
         <h:div>3.7. In seguito:</h:div>
         <h:div>- Axpo ha versato in atti la denuncia presentata alla Direzione Generale Concorrenza (DG COMP) della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014;</h:div>
         <h:div>- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee ha adempiuto all’incombente istruttorio;</h:div>
         <h:div>- GSE ha depositato breve memoria scritta.</h:div>
         <h:div>3.8. All’udienza del 14 marzo 2019, quindi, gli agenti della Commissione hanno esposto oralmente le proprie osservazioni, le parti hanno discusso ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.</h:div>
         <h:div>4. La decisione della causa impone la formulazione di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE.</h:div>
         <h:div>5. Il Collegio osserva che la disciplina europea circa la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili è, allo stato, recata dalla direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009.</h:div>
         <h:div>5.1. Tale direttiva declina su base nazionale, non già continentale, gli obiettivi di produzione ed uso di energia verde.</h:div>
         <h:div>5.2. In particolare, il considerando 15 precisa che “<corsivo>le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e il mix energetico variano da uno Stato membro all’altro. Occorre pertanto tradurre l’obiettivo complessivo comunitario del 20 % in obiettivi individuali per ogni Stato membro, procedendo ad un’allocazione giusta e adeguata che tenga conto della diversa situazione di partenza e delle possibilità degli Stati membri</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>5.3. Tale ottica nazionale, evidente anche nei successivi considerando (v. in particolare, i considerando 16, 18 e 19), si traduce poi in una specifica indicazione operativa nel considerando 25, ove è stabilito che “<corsivo>Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all’energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all’energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l’obiettivo fissato dalla presente direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE … La presente direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all’energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali. Introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale dell’uno o dell’altro. Per garantire l’efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all’energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla presente direttiva</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>5.4. La declinazione in chiave nazionale degli obiettivi in ordine alla produzione ed uso di energia verde e, specularmente, il carattere volontario e facoltativo degli accordi fra Stati membri sono, poi, ripresi nei considerando 35 e 36.</h:div>
         <h:div>5.5. Nell’articolato della direttiva viene, quindi, ribadito che gli Stati membri possono conseguire i rispettivi obiettivi di incremento della produzione e consumo di energia verde mediante il ricorso a “<corsivo>regimi di sostegno</corsivo>” nazionali ovvero tramite “<corsivo>misure di cooperazione tra Stati</corsivo>” (art. 3, paragrafo 3).</h:div>
         <h:div>5.6. Mentre i primi costituiscono meccanismi interni di varia natura tesi a “<corsivo>promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie</corsivo>”, i secondi, viceversa, consistono in “<corsivo>progetti comuni fra Stati membri</corsivo>” o “<corsivo>regimi di sostegno comuni</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>5.7. Entrambi questi ultimi due strumenti (“<corsivo>progetti comuni</corsivo>” e “<corsivo>regimi di sostegno comuni</corsivo>”) hanno un carattere facoltativo, così come è facoltativo l’inserimento, nel corpo degli stessi, della previsione secondo cui l’energia verde prodotta in uno Stato membro possa essere computata nell’ambito dell’obiettivo nazionale di altro Stato membro: tale configurazione meramente facoltativa, del resto, è conforme al principio generale scolpito dall’art. 3 della direttiva, a tenore del quale “<corsivo>fatti salvi gli articoli 87 e 88 del Trattato</corsivo> [attuali articoli 107 e 108 TFUE]<corsivo>, gli Stati membri hanno il diritto di decidere, conformemente agli articoli da 5 a 11 della presente direttiva, in che misura sostenere l’energia da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>5.8. La direttiva precisa, altresì, che “<corsivo>Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di provare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili</corsivo>”, che “<corsivo>è importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine</corsivo>” (considerando 52) e che “<corsivo>Le garanzie di origine non conferiscono di per sé il diritto di beneficiare di regimi di sostegno nazionali</corsivo>” (considerando 56); analoghe previsioni sono recate dall’art. 15, ove è pure specificato che “<corsivo>la garanzia d’origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell’articolo 3 da parte dello Stato membro</corsivo>”, ossa in termini di rispetto degli obiettivi nazionali, e che “<corsivo>gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6, lettere da a) a f)</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>6. Orbene, il legislatore italiano ha attuato la direttiva 2009/28/CE con il richiamato d.lgs. n. 28 del 2011.</h:div>
         <h:div>6.1. In tale provvedimento, per quanto qui di interesse, si è previsto il progressivo superamento del sistema dei certificati verdi, destinati ad essere sostituiti a decorrere dal 2016 da tariffe di tipo FIP; contestualmente, con il cennato art. 25, comma 11 si è abrogata, con decorrenza 1 gennaio 2012, la possibilità – sino ad allora consentita – di computare l’energia verde prodotta all’estero ai fini del raggiungimento della quota nazionale, circostanza che, nella previgente disciplina, escludeva conseguentemente, tra l’altro, l’obbligo di acquisto di una proporzionale quantità di certificati verdi.</h:div>
         <h:div>6.2. Parte ricorrente ritiene che tale novella veicoli sia un aiuto di Stato, sia una misura di effetto equivalente ad un dazio doganale, sia una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione.</h:div>
         <h:div>7. Il Collegio stima necessario acquisire dalla Corte di Giustizia l’esatta interpretazione da attribuire alle menzionate disposizioni del TFUE e dell’accordo di libero scambio CEE – Svizzera, nonché alla direttiva 2009/28/CE: a fronte delle argomentazioni svolte e delle conclusioni raggiunte in proposito dalla società ricorrente, infatti, potrebbe altresì essere sostenuta una diversa esegesi di tali disposizioni, a cui conseguirebbe la compatibilità della normativa italiana con il quadro europeo.</h:div>
         <h:div>8. Quanto, anzitutto, all’assunta natura di aiuto di Stato, il Collegio rileva che nella specie non risulterebbero coinvolte risorse statali, giacché non appare verificarsi alcun diretto od indiretto trasferimento di risorse erariali a favore dei produttori di energia verde operanti in Italia (cfr. Corte di Giustizia, sentenze C‑379/98, <corsivo>PreussenElektra</corsivo>, del 13 marzo 2001, §§ 58 – 59; sentenza C‑262/12, <corsivo>Association Vent De Colère!</corsivo>, del 19 dicembre 2013, §§ 34 – 35; sentenza C-329/15, <corsivo>Enea s.a.</corsivo>, del 13 settembre 2017, §§ 25 – 26 e 30; v. anche sentenza C-206/06, <corsivo>Essent Netwerk Noord BV</corsivo>, del 17 luglio 2008, § 74; <corsivo>contra</corsivo>, sia pure in una vicenda diversa da quella di cui alla presente causa, sentenza C-173-73, <corsivo>Italia c. Commissione</corsivo>, del 2 luglio 1974, § 35).</h:div>
         <h:div>8.1. L’art. 1 l. n. 79 del 1999, vigente sino al 1 gennaio 2016 (ossia sino al momento della definitiva eliminazione dall’ordinamento nazionale del sistema dei certificati verdi), disponeva infatti come segue:</h:div>
         <h:div>- ai commi 1 e 2 poneva a carico dei soggetti che immettono in rete energia prodotta da fonti non rinnovabili l’obbligazione di immettere in rete, nell’anno successivo, anche una predeterminata quota di energia verde (da essi stessi prodotta ovvero acquistata presso altri operatori); tale obbligazione poteva, altresì, essere adempiuta, a scelta del debitore (appare ricorrere, nella specie, l’istituto dell’obbligazione facoltativa), mediante l’acquisto di certificati verdi, il cui onere economico, dunque, gravava interamente sul patrimonio degli operatori privati che optavano per tale modalità solutoria;</h:div>
         <h:div>- al comma 3 stabiliva che il Gestore dei Servizi Energetici, “<corsivo>al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità</corsivo>”: tale acquisto era effettuato utilizzando il gettito della componente A3 corrisposta in bolletta dai consumatori di energia, cui, dunque, faceva integralmente carico l’onere economico delle eventuali operazioni di acquisto curate dal Gestore.</h:div>
         <h:div>8.2. Ove, viceversa, si intenda in senso ampio il concetto di aiuto di Stato, riconoscendone la ricorrenza anche in ipotesi di imposizione legislativa di obblighi di acquisto a carico degli operatori del settore ovvero di oneri economici a carico dei consumatori, purtuttavia la declinazione nazionale degli obiettivi di consumo di energia pulita chiaramente formulata nella direttiva e, specularmente, la natura meramente facoltativa delle “<corsivo>misure di cooperazione tra Stati</corsivo>” potrebbero, unitariamente considerati, condurre a ritenere che, <corsivo>in subiecta materia</corsivo>, si debba fare riferimento, al fine di valutare la compatibilità europea della normativa interna dei singoli Stati membri, al solo spazio nazionale, <corsivo>recte</corsivo> al solo obiettivo nazionale del singolo Stato membro.</h:div>
         <h:div>8.3. In altre parole, proprio perché la direttiva impone a ciascuno degli Stati membri il conseguimento di sempre maggiori quote di energia verde sul totale consumato, potrebbe apparire conforme a tale direttiva l’adozione, da parte degli Stati, di misure finalizzate ad agevolare esclusivamente i produttori di energia pulita stanziati sul proprio territorio: è evidente, invero, che l’aumento del consumo nazionale di energia verde viene certo facilitato dall’incremento della produzione nazionale di detta energia (cfr. sentenza C-492-14, <corsivo>Essent Belgium NV</corsivo>, del 29 settembre 2016, §§ 105 - 110).</h:div>
         <h:div>8.4. Specularmente, posto che l’energia verde è strumento immediato per il conseguimento della finalità mediata di tutela dell’ambiente, può apparire conforme alla <corsivo>ratio</corsivo> della normativa europea il fatto che ciascuno Stato membro favorisca, appunto tramite l’agevolazione della produzione nazionale di energia pulita, la salubrità ambientale del proprio territorio (cfr. sentenza C-573-12, <corsivo>Ålands Vindkraft AB</corsivo>, del 1 luglio 2014, §§ 53 – 54, 94 – 95 e 130).</h:div>
         <h:div>8.5. Una diversa conclusione, invero, sarebbe coerente con un’impostazione europea tesa alla fissazione di obiettivi continentali di produzione e consumo di energia pulita a prescindere dalla puntuale diffusione su tutto lo spazio europeo: di contro, come visto, la direttiva in commento presceglie un approccio nazionale, prescrivendo obiettivi individuali per ogni Stato parametrati in base alle “<corsivo>situazioni di partenza, alle possibilità di sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili ed al mix energetico</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>8.6. Altrimenti detto, poiché la direttiva stabilisce obiettivi prospettici in punto di energia verde per ciascuno Stato membro e contempla espressamente i regimi di sostegno nazionali alla produzione di energia verde, che anzi dichiara di voler “<corsivo>garantire</corsivo>” (cfr. considerando 25), e poiché i regimi di sostegno nazionali prevedono per definizione un trattamento speciale, in senso tecnico-giuridico, a favore dei produttori di energia verde stanziati nel territorio dello Stato membro, potrebbe allora concludersi che tali regimi, lungi dall’introdurre una deroga al “<corsivo>sistema di riferimento</corsivo>” stabilito in sede europea e, come tali, integrare potenzialmente aiuti di Stato (cfr. osservazioni scritte della Commissione, §§ 20 – 24), di contro ne supportino, favoriscano e consentano l’implementazione concreta.</h:div>
         <h:div>8.7. Il Collegio evidenzia, del resto, che la stessa Commissione, nelle proprie osservazioni scritte, sostiene che l’ascrizione ad una misura nazionale della natura di aiuto di Stato presuppone, tra l’altro, la verifica circa il carattere selettivo della misura; pregiudiziale a tale verifica è l’individuazione del “<corsivo>sistema di riferimento</corsivo>”: solo ove deroghi alle regole di tale “<corsivo>sistema</corsivo>”, infatti, una misura presenta un carattere selettivo.</h:div>
         <h:div>8.8. Orbene, il “<corsivo>sistema di riferimento</corsivo>” dettato <corsivo>in subiecta materia</corsivo> dalla direttiva in commento è <corsivo>ex se</corsivo> dichiaratamente e volutamente selettivo, in quanto volto a privilegiare, in ciascuno dei Paesi membri, la produzione di energia verde rispetto al ricorso a fonti non rinnovabili (cfr., del resto, art. 194, comma 1, lett. c, TFUE). </h:div>
         <h:div>9. Da tale prospettiva concettuale, alternativa rispetto a quella prospettata dalla parte appellante, deriverebbero i seguenti corollari:</h:div>
         <h:div>- sulla Repubblica Italiana non gravava alcun dovere di previa notifica alla Commissione a seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 28 del 2011;</h:div>
         <h:div>- la disciplina italiana non configurerebbe né una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale a danno degli importatori in Italia di energia verde prodotta in altri Stati dell’UE, né una misura equivalente alla restrizione quantitativa all’importazione ed alla libera circolazione dell’energia “verde”.</h:div>
         <h:div>9.1. L’enucleazione di un regime di sostegno a favore dei soli produttori nazionali ed a carico di quanti immettano in rete energia non prodotta in Italia da fonti rinnovabili, infatti, sarebbe la mera declinazione pratica delle finalità generali, stabilite dalla direttiva, di incentivazione della produzione di energia pulita in forma per così dire “diffusa” e capillare nel territorio dell’Unione.</h:div>
         <h:div>9.2. Tale regime, dunque, - oltre a non integrare un aiuto di Stato - non avrebbe né lo scopo di introdurre una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ai danni dell’importatore di energia verde da altro Stato membro (che, peraltro, ben potrebbe aver beneficiato dei regimi di sostegno eventualmente previsti in tale Paese - cfr., sul punto, l’articolo 15, paragrafo 2, direttiva 2009/28/CE), né la finalità di introdurre una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione da altro Stato membro di tale tipo di energia: semplicemente, indirizzerebbe ai soli soggetti nazionali (<corsivo>recte</corsivo>, operativi in Italia) le provvidenze di un regime di sostegno nazionale istituito al fine di conseguire un obiettivo nazionale imposto dal diritto europeo, senza introdurre alcun vincolo od ostacolo (sia esso normativo, tributario, amministrativo o materiale) all’importazione di energia pulita prodotta in altro Stato membro.</h:div>
         <h:div>9.3. In tale ottica, invero, l’obbligo di acquisto di certificati verdi a carico dell’importatore di energia prodotta all’estero sarebbe funzionale al disegno complessivo del regime di sostegno divisato dalla legge italiana, teso ad incentivare la produzione nel territorio nazionale di energia verde con oneri a carico sia dei consumatori (sui quali grava l’onere economico della facoltà di acquisto, in capo al GSE, dei certificati eventualmente invenduti), sia degli operatori che, in qualunque forma, immettano nella rete nazionale energia non prodotta in Italia da fonti rinnovabili. </h:div>
         <h:div>9.4. Tale regime, nell’ottica in commento, sarebbe altresì in linea con gli articoli 18 e 110, comma 1, TFUE, poiché riserverebbe lo stesso trattamento a tutti gli operatori del settore elettrico, siano essi italiani o stranieri, che comunque immettano in rete energia non derivante da fonte rinnovabile italiana.</h:div>
         <h:div>9.5. Di converso, la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-213/96, <corsivo>Outokumpu Oy</corsivo> del 2 aprile 1998 citata dalla ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni attiene a fattispecie di imposizione tributaria (mentre qui si verte in tema di misure agevolative, ossia di istituti che si collocano in posizione esattamente opposta nell’ampio spettro delle possibili relazioni economiche Stato - privato) e, comunque, è stata emanata prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/28/CE.</h:div>
         <h:div>9.6. Parimenti, la già richiamata sentenza C-492-14, <corsivo>Essent Belgium NV</corsivo>, del 29 settembre 2016 si riferisce alla diversa problematica dell’ammissibilità di una normativa nazionale recante una gratuità selettiva quanto alla distribuzione dell’energia e, comunque, applica la previgente normativa europea (ossia la direttiva 2001/77/CE).</h:div>
         <h:div>10. In relazione a tali premesse il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, per plurime considerazioni:</h:div>
         <h:div>a) la società appellante ha invocato la protezione di situazioni soggettive riconosciute dal diritto dell’Unione ed ha dedotto la violazione di principi e diritti dell’Unione;</h:div>
         <h:div>b) la Corte di Giustizia detiene il monopolio interpretativo in ordine al diritto dell’Unione e, conseguentemente, alla compatibilità delle norme interne dei singoli Stati membri con il diritto dell’Unione;</h:div>
         <h:div>c) il Collegio, nel mentre esclude la ricorrenza dei presupposti per procedere alla diretta disapplicazione della normativa nazionale contestata, in quanto le ragioni dell’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione non sono né immediate né sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, ravvisa la sussistenza di una questione interpretativa relativa all’esatto ambito interpretativo da riconoscere ad un atto normativo dell’Unione e, conseguentemente, alla compatibilità con esso di un provvedimento legislativo nazionale;</h:div>
         <h:div>d) la questione è rilevante e decisiva per la soluzione della lite e non consta essere stata oggetto di interpretazione diretta da parte della Corte;</h:div>
         <h:div>e) il giudice <corsivo>a quo</corsivo> è giudice di ultima istanza e vi è una specifica richiesta di parte ricorrente di procedere al rinvio.</h:div>
         <h:div>10.1. Il Collegio, quindi, formula alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il seguente quesito:</h:div>
         <h:div>“<corsivo>Dica la Corte di Giustizia se:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>- l’articolo 18 TFUE, nella parte in cui vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei Trattati;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>- gli articoli 28 e 30 TFUE, nonché l’art. 6 dell’accordo di libero scambio CEE – Svizzera, nella parte in cui dispongono l’abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e misure aventi effetto equivalente;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>- l’articolo 110 TFUE, nella parte in cui vieta imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>- l’articolo 34 TFUE, nonché l’art. 13 dell’accordo di libero scambio CEE – Svizzera, nella parte in cui vietano l’adozione di misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>- gli articoli 107 e 108 TFUE, nella parte in cui vietano di dare esecuzione ad una misura di aiuto di Stato non notificata alla Commissione ed incompatibile con il mercato interno;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>- la direttiva 2009/28/CE, nella parte in cui si prefigge di favorire il commercio intra-comunitario di elettricità verde favorendo, altresì, la promozione delle capacità produttive dei singoli Stati membri,</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>ostino ad una legge nazionale quale quella supra descritta che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>10.2. Quanto all’istanza cautelare, il cui esame a suo tempo è stato differito al merito – e che peraltro parte ricorrente non ha espressamente dichiarato di voler ancora coltivare né nel corso dell’udienza pubblica del 13 dicembre 2018, né in vista dell’udienza pubblica del 14 marzo 2019 – la stessa non risulta allo stato suscettibile di accoglimento sia per l’obiettiva incertezza del quadro normativo, la cui non agevole interpretazione è rimessa alla Corte di Giustizia, sia perché non sono stati offerti adeguati elementi a dimostrazione del carattere irreparabile del danno lamentato, che, comunque, ha natura propriamente patrimoniale ed appare suscettibile di integrale ristoro in caso di esito favorevole del giudizio.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),</h:div>
         <h:div>a) rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione sub § 10.1;</h:div>
         <h:div>b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all’originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa; </h:div>
         <h:div>c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio;</h:div>
         <h:div>d) riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="14/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maurizia Campobasso</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti</h:div>
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      </sottoscrizioni>
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         <dataeluogo norm=""/>
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   </Provvedimento>
</GA>
