<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180126420180604194204519" descrizione="ammonimento stalking" gruppo="20180126420180604194204519" modifica="6/7/2018 8:28:56 AM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Fulvio Mighali" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="01264"/>
            <fascicolo anno="2018" n="03493"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180126420180604194204519.xml</file>
         <wordfile>20180126420180604194204519.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201801264">201801264\201801264.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2018\201801264\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>lanfranco balucani</firma>
            <data>07/06/2018 08:28:56</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>umberto maiello</firma>
            <data>04/06/2018 22:03:57</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>08/06/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>






37                                                                                    <nuova>37</nuova>
            <ereditata>37</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Lanfranco Balucani,	Presidente</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Umberto Maiello,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div><corsivo>per la riforma</corsivo></h:div>
            <h:div>della sentenza breve del T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti e pubblicata il 3/8/2017, concernente l’annullamento del provvedimento di ammonimento partecipato dalla Questura di Modena il 23.5.2016;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2018, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Roli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Questura Modena (Ministero dell’Interno), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS- e dell’Amministrazione statale intimata;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2018 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati Patrizia Roli, Barbara Masi e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con il gravame in epigrafe il sig. -OMISSIS--OMISSIS- chiede la riforma della sentenza breve n. -OMISSIS-, con la quale il T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione I, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Modena il 23.5.2016.</h:div>
         <h:div>Il suddetto atto veniva inizialmente gravato a mezzo ricorso al Capo dello Stato e, in data 7.12.2016, dichiarato inammissibile in quanto spiegato avverso un atto non definitivo siccome suscettivo di ricorso gerarchico al Prefetto.</h:div>
         <h:div>Con successivo atto del 15/12/2016 la Questura di Modena, muovendo dal riconoscimento della erroneità dell’indicazione apposta in calce al proprio provvedimento del 23.5.2016 (circa la facoltà di proporre ricorso straordinario), concedeva al -OMISSIS- il beneficio della rimessione in termini indicando, questa volta, la possibilità di proporre avverso il suddetto provvedimento del 23.5.2016 “<corsivo>Ricorso gerarchico al Prefetto di Modena entro 30 giorni; Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni..”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Da qui la riproposizione dell’impugnativa avverso il provvedimento di ammonimento innanzi al Tar Bologna affidata a diverse censure con le quali si contestava, ora, l’adozione della forma scritta in luogo di quella orale, ora, la carenza di motivazione, ora l’illegittimità del diniego di accesso agli atti del procedimento, quest’ultimo gravato anche con distinto ricorso.</h:div>
         <h:div>Il ricorso originario veniva, poi, integrato con la presentazione di motivi aggiunti proposti a seguito dell’ostensione dei documenti inizialmente negati e le censure aggiuntive venivano incentrate sull’insufficienza dell’istruttoria svolta e sulla mancanza di una seria valutazione dell’attendibilità della presunta persona offesa.</h:div>
         <h:div>Come già sopra anticipato il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile il suddetto mezzo rilevando la tardività del ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, soggiungendo che a tale lacuna non avrebbe potuto giammai ovviare la Questura di Modena con un proprio atto di rimessione in termini.</h:div>
         <h:div>Avverso la suddetta sentenza, con il gravame in epigrafe, l’appellante ha articolato le seguenti censure:</h:div>
         <h:div>1) la fattispecie scrutinata non sarebbe riconducibile all’articolo 37 del c.p.a. in quanto la Questura di Modena, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, avrebbe adottato un nuovo atto, in parte confermativo del precedente, e, in parte, novativo, a tale ultimo fine indicando, a modifica dell’originaria statuizione, la corretta autorità a cui ricorrere e concedendo al sig. -OMISSIS- nuovi termini per proporre ricorso. Verrebbe, dunque, in rilievo, almeno in parte, un provvedimento di conferma in senso proprio, cioè un nuovo atto che non si confonderebbe con il primo perché frutto di una nuova e diversa ponderazione;</h:div>
         <h:div>2) il sig. -OMISSIS--OMISSIS- in ogni caso avrebbe avuto diritto ad essere rimesso in termini in quanto il comportamento dell’Amministrazione non sarebbe stato lineare ed avrebbe ingenerato nel ricorrente e nel suo legale il convincimento, non esatto, di potere ricorre al Presidente della Repubblica. In calce al provvedimento era stata, invero, apposta la seguente formula “<corsivo>avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Varese e/o giurisdizionale al Tar Lombardia, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro trenta, sessanta e centoventi giorni dalla data del processo verbale di notifica</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>3) il provvedimento impugnato in prime cure sarebbe illegittimo per carenza di attivita’ istruttoria e inattendibilita’ della signora -OMISSIS- vieppiù confermata da documenti resi disponibili dopo la sentenza di primo grado (messaggi e contatti telefonici) che confermerebbero l’esistenza una relazione non semplicemente amicale. La sig. -OMISSIS- avrebbe sofferto di problemi di salute ben prima della frequentazione con il sig. -OMISSIS-. La decisione del TAR dell’Emilia Romagna meriterebbe riforma e il ricorso azionato in prime cure andrebbe accolto per i medesimi motivi, qui riproposti, già affidati al ricorso introduttivo in primo grado ed a quello recante motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio, ancorchè con memoria di stile, l’Amministrazione intimata.</h:div>
         <h:div>Resiste in giudizio la parte controinteressata che ha concluso per il rigetto dell’appello siccome inammissibile e infondato.</h:div>
         <h:div>All’udienza del 31.5.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Va, anzitutto, disattesa l’eccezione sollevata, in rito, dalla costituita parte controinteressata, secondo cui l’appello va dichiarato inammissibile in quanto notificato alla Questura di Modena a mezzo pec all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e non a quello dell’Avvocatura generale.</h:div>
         <h:div>Tanto in ragione della costituzione in giudizio, in data 18.5.2018, dell’Amministrazione intimata con atto dell’Avvocatura Generale dello Stato.</h:div>
         <h:div>Com’è noto, in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1 del c.p.c. e 11 comma 3 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l'Avvocatura stessa; in particolare la notifica va fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma; ne consegue che, se la notifica dell'appello proposto avverso la sentenza di un Tar ha avuto luogo presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove l'Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio trovando applicazione, sotto quest'ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12/03/2018,  n. 1561; Consiglio di Stato, sez. IV, 29/01/2018,  n. 577; Consiglio di Stato, sez. IV, 20/03/2017,  n. 1234)</h:div>
         <h:div>L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.</h:div>
         <h:div>Ed, invero, la decisione di prime cure si rivela immune dai motivi di gravame articolati dall’appellante.</h:div>
         <h:div>Per consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non intende discostarsi, l'omessa o erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’Autorità cui ricorrere (richiesta dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241) non è causa autonoma di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità, e non giustifica, di per sé, neppure l'automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che la mancanza o l’erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall'interessato; diversamente opinando, il vizio formale si risolverebbe in una emancipazione indiscriminata dal termine di decadenza; sicché la rimessione in termini, in siffatte evenienze, è possibile soltanto se l'inosservanza del termine d'impugnazione sia giustificata dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, da un cambiamento del quadro legislativo, da contrasti giurisprudenziali o ancora da attività macroscopicamente equivoche o contraddittore poste in essere dalla stessa amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 18/01/2017,  n. 199; Cons. Stato, V, 25 luglio 2014, n. 3964; Consiglio di Stato, sez. VI, 11/09/2014,  n. 4623; Cons. Giust. Amm. Sic., 27 febbraio 2015, n. 163; Cons. St., A.P., 2 dicembre 2010, n. 3; 31 maggio 2002, n. 5; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2011, n. 5836; 29 novembre 2011, n. 6298; sez. VI, ord. 14 giugno 2012, n. 3326; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/04/2017,  n. 1965).</h:div>
         <h:div>Tali condizioni non ricorrono nella fattispecie qui in rilievo.</h:div>
         <h:div>Com’è noto, l’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dispone che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi e tali sono notoriamente i soli provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario. </h:div>
         <h:div>Ed è ius receptum in giurisprudenza il principio che, pur non ravvisandosi un vero rapporto di subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto, sussiste tuttavia fra i due organi un rapporto di subordinazione funzionale che non consente di riconoscere ai provvedimenti del Questore carattere di definitività, di talchè essi non possono essere direttamente impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.</h:div>
         <h:div>E tali principi, normativi e giurisprudenziali, risultano ripetutamente affermati nella giurisprudenza di settore di talchè sul punto non può ravvisarsi alcuna incertezza di tipo esegetico tale da poter far ritenere obiettivamente ragionevole l’affidamento riposto sulle erronee indicazioni che, in adempimento dell’obbligo posto dall’articolo 3 comma 4 della legge n. 241/1990, l’Autorità aveva inizialmente trascritto in calce all’atto di ammonimento.</h:div>
         <h:div>Di contro, l’uso dell’ordinaria diligenza, vieppiù agevolato dalle divergenti indicazioni apposte in calce alla comunicazioni di avvio del procedimento (che recavano la corretta indicazione delle Autorità cui ricorrere) e dalla palese inverosimiglianza di quelle trascritte nell’atto finale (che individuavano come autorità gerarchicamente sovraordinata il Prefetto di Varese ovvero come giudice competente il TAR Lombardia, senza dunque alcun ragionevole collegamento con il provvedimento qui impugnato), avrebbe consentito alla parte di percepire con immediatezza la non affidabilità di siffatte indicazioni siccome espressione di un <corsivo>lapsus calami</corsivo>.</h:div>
         <h:div>E ciò vieppiù in considerazione del fatto che, in disparte i profili di inverosimiglianza sopra evidenziati, nella suddetta comunicazione – accanto alle altre Autorità eventualmente da adire a mezzo impugnativa – era giustappunto indicato anche il Prefetto (di Varese), con conseguente immediata rilevabilità della natura non definitiva dell’atto qui in rilievo.</h:div>
         <h:div>Né è possibile accedere al costrutto giuridico dell’appellante nella parte in cui ancora la tempestività della spiegata domanda giurisdizionale al distinto atto -OMISSIS- del 15/12/2016) con cui la Questura di Modena ha concesso al ricorrente la rimessione in termini accordando al soggetto interessato la possibilità di <corsivo>“.. presentare, avverso il provvedimento in parola:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- ricorso gerarchico al Prefetto di Modena entro 30 giorni;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni”</corsivo>.</h:div>
         <h:div>E’, invero, di tutta evidenza come la suddetta Autorità, lungi dal procedere ad un riesame della propria pregressa statuizione, si è limitata, con distinto, autonomo atto ad assegnare al ricorrente un nuovo termine per l’esercizio delle proprie facoltà difensive, indicando – questa volta correttamente – le Autorità cui poter ricorrere.</h:div>
         <h:div>La piana lettura di tale atto, e dello stesso oggetto, riflette con evidenzia immediata che in alcun modo la suddetta Autorità ha inteso sottoporre a revisione critica il proprio provvedimento essendo rimasto, come peraltro ivi espressamente affermato, immutato il precedentemente approdo valutativo, agganciandosi ad esso semplicemente l’assegnazione di una nuova facoltà di gravame in un ambito, quello giurisdizionale, rispetto al quale la detta Autorità difettava, però, in radice, di ogni attribuzione.</h:div>
         <h:div>Com'è noto, la distinzione tra atto meramente confermativo, e quindi inimpugnabile, e atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, è data dallo svolgimento quanto al secondo di una nuova istruttoria o di una rinnovata valutazione e ponderazione ovvero un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Segnatamente, ricorre l'atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame dalla precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti; il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo; in altri termini, sollecitata, in entrambi i casi, a riaprire il procedimento da un'istanza esterna, l'amministrazione con l'atto meramente confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione; di conseguenza solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all'esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2018,  n. 839; Cons. Stato, Sez. IV, 14 12 ottobre 2016, n. 4214, 29 febbraio 2016, n. 812, 14 aprile 2014, n. 1805; vedi anche Sez. III, 30 maggio 2017, n. 2564). </h:div>
         <h:div>Deve, pertanto, escludersi la configurabilità di un atto con valenza di conferma contraddistinto da autonoma dignità provvedimentale, venendo, piuttosto, qui in rilievo una mera comunicazione con finalità informative.</h:div>
         <h:div>Esattamente, pertanto, l'adito Tribunale amministrativo ha ritenuto irricevibile l'impugnazione del provvedimento, ritenendo la nota suddetta manifestamente inidonea, siccome emessa in chiaro difetto di attribuzione, ad accreditare, ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale, la rimessione in termini del ricorrente.</h:div>
         <h:div>Ad ogni buon conto, ed in disparte quanto fin qui evidenziato in rito, mette conto evidenziare come, anche nel merito, l’appello si riveli infondato.</h:div>
         <h:div>Ai fini di una compiuta disamina della <corsivo>res iudicanda</corsivo> giova richiamare il disposto dell’articolo 8 del d.l. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, a mente del quale, e per quanto di più diretto interesse, " <corsivo>Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito..”.</corsivo></h:div>
         <h:div>La declinazione applicativa del suddetto istituto ha consentito di evidenziare che l’ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, avendo funzione tipicamente cautelare e preventiva, preordinata a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (Cons. Stato, sez. III, n. 2599/2015).. </h:div>
         <h:div>Il procedimento amministrativo di cui all'art. 8, d.l. n. 11 del 2009 si muove, dunque, su un piano diverso (preventivo e cautelare) da quello del procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di atti persecutori (c.d. stalking), bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Ne consegue che, ai fini dell'ammonimento, non occorre che sia raggiunta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall'art. 612 bis c.p., potendo il provvedimento monitorio trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche su un piano indiziario, eventi che introducono un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona (v. Cons. Stato sez. III, 7/9/2015 n. 4127; Consiglio di Stato, sez. III, 25/05/2015,  n. 2599; Consiglio di Stato, sez. III, 13/03/2015,  n. 1326).</h:div>
         <h:div>Vale, inoltre, sottolineare che, avuto riguardo alle delicate esigenze a presidio delle quali si pone il provvedimento in argomento, la normativa sopra riportata attribuisce al Questore il potere di valutare se sia "necessario" acquisire le informazioni, ben potendo l'Amministrazione ravvisare gli estremi per provvedere immediatamente, per evitare la reiterazione dei comportamenti, in un'ottica di non ritardabile protezione della persona offesa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13/10/2016, (ud. 29/09/2016, dep.13/10/2016),  n. 4241).</h:div>
         <h:div>Nel caso qui in esame, la Questura di Modena ha consentito all'odierno ricorrente di partecipare effettivamente al procedimento avviato e poi conclusosi nei suoi confronti con l'adozione del provvedimento di "ammonimento", inviandogli formale comunicazione ex art. 7 e ss. L. n. 241 del 1990, con conseguente possibilità, per l'interessato, di presentare controdeduzioni e memorie difensive in sede procedimentale. Ciò nondimeno, l'apporto procedimentale da questi fornito non è stato tale da sovvertire il quadro istruttorio emerso e fondato sui contributi dichiarativi della parte offesa e sui riscontri documentali dalla medesima offerti (testi dei messaggi e referto medico), tuttora idonei, anche all’esito del presente giudizio, e nell’ambito di una necessaria valutazione di insieme, a resistere nella loro valenza rappresentativa all’alternativa ricostruzione offerta dall’appellante. </h:div>
         <h:div>Sul punto, anzi è dato cogliere nella stessa memoria di partecipazione procedimentale prodotta dall’odierno appellante agli organi di Polizia una indiretta ammissione dei fatti in addebito (solo apparentemente) giustificata dalla diversa partecipazione emotiva alla relazione intercorsa tra le parti.</h:div>
         <h:div>Né assumono qui rilievo la natura di tale relazione (amicale ovvero sentimentale) ovvero le deduzioni dell’appellante quanto alla reciprocità dei messaggi scambiati con l’appellata dovendo piuttosto assegnarsi rilievo dirimente, anzitutto, alla sopravvenuta volontà di quest’ultima di far cessare tale rapporto quantomeno nelle forme che prima lo avevano caratterizzato, palesandosi chiaramente siffatte intenzioni, dapprima, nelle comunicazioni direttamente intercorse con l’appellante e, poi, a fronte della insistenza di questi, attraverso una diffida inoltrata a mezzo di un avvocato e la richiesta di ammonimento inoltrata agli organi di Polizia. </h:div>
         <h:div>A fronte di siffatte chiare ed univoche manifestazioni l’appellante ha, però, continuato ad importunare la dr.ssa -OMISSIS-. </h:div>
         <h:div>Non può, al riguardo, essere sottaciuto che, finanche nella pendenza del procedimento poi sfociato nell’ammonimento, l’appellante si faceva trovare, in tarda serata, nelle immediate prossimità dell'ufficio della dr.ssa -OMISSIS-, provocandone così la comprensibile reazione con conseguente lite sedata solo grazie all’intervento di una volante. </h:div>
         <h:div>Né può dubitarsi dell’attitudine di siffatta condotta, per come in atti ricostruita, ad integrare, per natura e modalità, la fattispecie normativa in commento.</h:div>
         <h:div>Segnatamente, i reiterati ed insistiti tentativi di approccio, le mail e i messaggi trasmessi, anche a valle della chiara manifestazione di non gradimento della denunciante, concretano forme pervasive di ingerenza nella sfera personale della predetta, idonee a generare forme di limitazione della sua libertà di autodeterminazione e, coevamente, uno stato di ansia del tutto compatibile con quello diagnosticato nel referto in atti (Consiglio di Stato, sez. III, 06/06/2016,  n. 2419).</h:div>
         <h:div>Il decreto impugnato dà adeguatamente conto di tutti i profili suindicati e la valutazione svolta dalla Questura procede senza aporie logiche, risultando, quindi, infondate le censure dedotte, anche rispetto alla pretesa inattendibilità della dichiarante, il cui racconto, nel suo nucleo essenziale, risulta viceversa contraddistinto da intrinseca coerenza logica, oltre che riscontrato dalla documentazione in atti.</h:div>
         <h:div>Né, infine, può condividersi la dedotta nullità del provvedimento, a dire dell’appellante, redatto in forma scritta e, dunque, in violazione della corrispondente prescrizione di legge che imporrebbe l’adozione della forma orale.</h:div>
         <h:div>Sul punto, la tesi attorea va, invero, smentita in punto di fatto atteso che, nell’interlocuzione tra Autorità e destinatario, il rapporto si è sviluppato in termini coerenti con il divisato disposto normativo, come peraltro fatto palese dalla piana lettura del verbale all’uopo redatto.</h:div>
         <h:div>Acclarato ciò, alcun rilievo può essere accordato al fatto che la Questura di Modena, per esigenze organizzative proprie, funzionale ad un più corretto esercizio dei rapporti interorganici di delega, abbia inteso dare, ad uso interno, anche forma scritta alla statuizione qui in rilievo, di cui ha, comunque, garantito la corretta veicolazione nelle forme previste dalla disciplina di settore che, peraltro, sul punto non reca alcuna espressa sanzione di nullità. </h:div>
         <h:div>Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l’appello va respinto.</h:div>
         <h:div>Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.500,00 in favore di ciascuna delle parti appellate costituite e, dunque, complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00).</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="31/05/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Laura Moroni</h:div>
            <h:div>Umberto Maiello</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
