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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00958"/>
            <fascicolo anno="2018" n="06923"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201800958\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>luigi maruotti</firma>
            <data>06/12/2018 13:10:58</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Fabio Taormina</firma>
            <data>24/11/2018 10:14:13</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>07/12/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
3            <nuova>3</nuova>
            <ereditata>3</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div>
            <h:div>Fabio Taormina,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. 15/2018.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 958 del 2018, proposto dalla Regione Molise e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>La società New Green Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Pignatiello in Roma, via Arcione, n. 71; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della società New Green Energy s.r.l.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato Francesco Pignatiello, su delega dell’avvocato Francesco Vergara, e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 15 del 15 gennaio 2018, il Tribunale amministrativo regionale per il Molise    –Sede di Campobasso -  ha in parte accolto il ricorso n. 421 del 2015, corredato da due ricorsi per motivi aggiunti, proposto dalla odierna parte appellata ed appellante incidentale società New Green Energy s.r.l., teso ad ottenere l’annullamento:</h:div>
         <h:div>a) con il ricorso introduttivo, e con il primo ricorso per motivi aggiunti, della delibera della giunta regionale del Molise n. 374 del 27 luglio 2015, recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla originaria ricorrente alla Regione Molise di autorizzazione unica del dicembre 2012 e sulla connessa istanza di valutazione di impatto ambientale del 24 aprile 2013, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Riccia ed opere elettriche connesse, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente tra cui il parere della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise prot. MBAC-DR-MOL 3 -00004684 del 18 dicembre 2014;</h:div>
         <h:div>b) con il ricorso per motivi aggiunti del 14 aprile 2017, della determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 192 del 24 gennaio 2017 di rigetto dell'istanza proposta dalla originaria ricorrente prot. 46850 del 12 dicembre 2012 di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianto eolico a 6 aereogeneratori, della potenza complessiva 15,9 MW, nel Comune di Riccia ed opere elettriche connesse.</h:div>
         <h:div>2. La società originaria ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’azione amministrativa era viziata sotto il profilo sostanziale e procedurale. </h:div>
         <h:div>3. La Regione Molise ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si erano costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.</h:div>
         <h:div>2.  Il T.a.r. con la sentenza impugnata, ha innanzitutto rammentato quale fosse stata la cronologia infraprocedimentale ed ha dato atto di quali fossero le censure proposte e le difese delle amministrazioni resistenti, ed ha in via preliminare rilevato che l’adozione del provvedimento di reiezione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto non poteva determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione autonoma della VIA negativa proposta con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, atteso che i lamentati vizi della stessa rilevavano per l’illegittimità derivata del diniego: infatti, con i secondi motivi aggiunti la società originaria ricorrente aveva dedotto anche l’illegittimità in via derivata del diniego di autorizzazione rispetto alla VIA impugnata con il ricorso introduttivo, in quanto richiamata a fondamento della reiezione dell’istanza di autorizzazione, rilevando che tutte le censure del ricorso introduttivo dovevano ritenersi integralmente ribadite anche nei secondi motivi aggiunti siccome riproposte sotto il profilo, appunto, dell’illegittimità derivata; da ciò conseguiva la necessità di scrutinare anche i profili di censura dedotti con il gravame introduttivo. </h:div>
         <h:div>2.1. Il primo giudice ha quindi partitamente esaminato le censure prospettate dalla originaria ricorrente ed ha:</h:div>
         <h:div>a) escluso l’accoglibilità dei motivi di rilievo procedimentale prospettati nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, ed ha escluso la fondatezza del dedotto vizio di competenza;</h:div>
         <h:div>b) accolto la censura di cui al terzo motivo e i motivi sub IV e VII del ricorso introduttivo, con i quali, la VIA negativa era stata  contestata per non avere dato adeguata considerazione ai pareri positivi espressi nel corso del procedimento da soggetti diversi dal MIBACT, nonché per avere utilizzato come formula di stile quella dell’assegnare prevalenza al principio dello sviluppo sostenibile, senza effettuare un’effettiva e ponderata valutazione sulla realizzazione del progettato impianto, come invece richiesto dalla normativa di riferimento;</h:div>
         <h:div>c) quanto alle doglianze contenute nei secondi motivi di gravame direttamente proposti avverso il diniego di autorizzazione, ha accolto, con portata assorbente il motivo sub n. VI dei secondi motivi aggiunti con cui era stata denunciato un atteggiamento pregiudizialmente sfavorevole dell’Amministrazione regionale e di quella del MIBACT rispetto alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che – in tesi- era giunta ad impedire del tutto, già dal 2009, iniziative del genere di quella oggetto di causa sottoponendo in via di fatto l’intero territorio molisano ad una sorta di divieto generalizzato all’impianto di aerogeneratori.</h:div>
         <h:div>3. La Regione Molise ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - originarie resistenti rimaste parzialmente soccombenti - hanno impugnato con l’odierno ricorso in appello la suindicata decisione, criticandola sotto ogni angolo prospettico, e dopo avere richiamato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado hanno sostenuto che l’istruttoria era stata completa ed accurata, che non v’era stato alcun atteggiamento pregiudiziale contrario alla realizzazione dell’impianto, che indebitamente erano state sindacate nel merito valutazioni tecniche di elevatissima discrezionalità e che ciò era avvenuto sulla base di considerazioni apodittiche. </h:div>
         <h:div>4. In data 8 marzo 2018, la società originaria ricorrente New Green Energy s.r.l. si è costituita depositando una articolata memoria, nell’ambito della quale (dopo avere dopo avere sintetizzato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado, pagg. 1-6) ha:</h:div>
         <h:div>a) chiesto la reiezione dell’appello principale, in quanto infondato;</h:div>
         <h:div>b) riproposto ex art. 101 del c.p.a. gli originari motivi del ricorso di primo grado (e dei ricorsi per motivi aggiunti) rimasti assorbiti, e segnatamente:</h:div>
         <h:div>I) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:</h:div>
         <h:div>1) l’originario quinto motivo: violazione degli artt. 3, 14 ter, 14 quater, comma 1, 21 septies, L. n. 241/90, art. 12 D.Lgs. n. 387/03, artt. 23 ss. D.Lgs. n. 152/06, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà con le Linee Guida regionali (delibera G.R. Molise n. 621 del 4 agosto 2011);</h:div>
         <h:div>2) l’originario sesto motivo: violazione degli artt. 3 e 14 quater, comma 1, L. 241/90 e art. 12 D.Lgs. 387/03;</h:div>
         <h:div>3) l’originario ottavo motivo:  violazione degli artt. 3 e 14 ss. L. n. 241/90, art. 12 D.Lgs. n. 387/03, D.M. 10 settembre 2010, D.Lgs. n. 42/04, D.P.C.M. 12 dicembre 2005, principi di proporzione, adeguatezza, ragionevolezza, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà;</h:div>
         <h:div>4) l’originario nono motivo: violazione  dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/03, eccesso di potere per sviamento;</h:div>
         <h:div>II) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:</h:div>
         <h:div>1) Violazione dell’art. 12 D.Lgs. 387/03, artt. 23 ss. D.Lgs. n. 152/06, art. 3 L. n.</h:div>
         <h:div>241/90, D.M. 10 settembre 2010, D.Lgs. n. 42/04, D.P.C.M. 12 dicembre 2005, dei principi di</h:div>
         <h:div>proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà;</h:div>
         <h:div>III) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:</h:div>
         <h:div>1) violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/03, D.M. 10 settembre 2010, artt. 23 ss. D.Lgs. n. 152/06, L.Reg. n. 10/2010, e artt. 3, 14 ter, 14 quater e 21 septies L. n. 241/90; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà; illegittimità derivata;</h:div>
         <h:div>2) violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90;</h:div>
         <h:div>3) violazione della delibera G.R. Molise n. 621 del 4 agosto 2011, punto 14.6, art. 12 D.Lgs. n. 387/03, D.M. 10 settembre 2010, artt. 3, 14 ss. L. n. 241/90; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà;</h:div>
         <h:div>4) violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/03, D.M. 10 settembre 2010, e artt. 3 e 14 ss. L.n. 241/90, D.Lgs. n. 42/04, D.P.C.M. 12 dicembre 2005, principi di leale cooperazione e buona fede, proporzione, adeguatezza, ragionevolezza. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà;</h:div>
         <h:div>5) violazione dell’art. 32, comma 2, lett. e), D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171; incompetenza del Segretario Generale MIBAC ad esprimersi in Conferenza;</h:div>
         <h:div>6) violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/03, D.M. 10 settembre 2010, e artt. 3 e 14 ss. L. n. 241/90, art. 117 Cost., D.Lgs. n. 42/04, D.P.C.M. 12 dicembre 2005, principi di leale cooperazione e buona fede, proporzione, adeguatezza, ragionevolezza; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento di potere;</h:div>
         <h:div>7) violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/03, D.M. 10 settembre 2010, e artt. 3 e 14 ss. L. n. 241/90, art. 117 Cost., D.Lgs. n. 42/04, D.P.C.M. 12 dicembre 2005, principi di leale cooperazione e buona fede, proporzione, adeguatezza, ragionevolezza; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento di potere.</h:div>
         <h:div>5. In data 8 marzo 2018 la società originaria ricorrente New Green Energy s.r.l. ha depositato un ricorso in appello incidentale, nell’ambito del quale ha censurato le statuizioni reiettive contenute nell’impugnata decisione, relative:</h:div>
         <h:div>a)  al rigetto del secondo motivo del ricorso introduttivo (violazione dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241, e del principio del giusto procedimento);</h:div>
         <h:div>b) al rigetto del terzo motivo del ricorso introduttivo (violazione dell’art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, D.M. 10 settembre 2010, artt. 23 ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, L. Reg. 23 marzo 2010, n. 10, e artt. 3, 14 ter, 14 quater e 21 septies L. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illegittimità derivata).</h:div>
         <h:div>8. Alla camera di consiglio del 20 settembre  2018, fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione, sull’accordo delle parti la trattazione della causa è stata differita alla udienza pubblica del 22 novembre 2018.</h:div>
         <h:div>9. In vista della pubblica udienza del 22 novembre 2018, le parti hanno depositato memorie e note difensive, puntualizzando e ribadendo le rispettive tesi.  </h:div>
         <h:div>11. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Ritiene la Sezione che:</h:div>
         <h:div>- l’appello principale è fondato e va accolto nei sensi di cui alla motivazione che segue;</h:div>
         <h:div>- l’appello incidentale è infondato e va respinto; </h:div>
         <h:div>-la sentenza va pertanto riformata e deve essere integralmente disatteso il ricorso di primo grado, con reviviscenza degli effetti degli atti impugnati in primo grado.</h:div>
         <h:div>1.1. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), e fatto presente che a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a.,il Collegio farà esclusivo riferimento alle censure complessivamente formulate in primo grado, si rileva che:</h:div>
         <h:div>I) la ricostruzione fattuale   resa dal T.a.r. è rimasta incontestata (art. 64 del c.p.a.) e pertanto anche onde evitare di appesantire la presente sentenza, il Collegio ad essa farà integrale riferimento;</h:div>
         <h:div>II) il <corsivo>thema decidendi</corsivo> è sostanzialmente identico a quello della sentenza di primo grado: di fatto, a seguito della riproposizione da parte della società appellata dei motivi assorbiti dal T.a.r., e della proposizione di un appello incidentale avverso i capi reiettivi delle proprie tesi contenute nel ricorso di primo grado, l’unico capo di sentenza rimasto inimpugnato è quello reiettivo della censura prospettante la incompetenza della giunta regionale (censura, questa, peraltro infondata alla luce della recente sentenza n. 132/2018, capi 4.1. e segg);</h:div>
         <h:div>II) il Collegio scrutinerà la controversia seguendo il consueto canone del <corsivo>tempus regit actum</corsivo>: in relazione a ciò, non ha rilevanza nella causa l’elemento di novità (segnalato alla pag. 5 dell’appello delle Amministrazioni) in tema di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 – rappresentato dal "Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise", approvato con delibera del consiglio regionale n. 133 dell’11 luglio 2017 (che avrebbe sancito l'importante principio secondo cui, per gli impianti eolici, è preferibile perseguire le potenzialità di sviluppo fissate dal PEAR stesso, privilegiando il c.d. minieolico ovvero operazioni di sostituzione degli impianti obsoleti, la loro rimodulazione in diminuzione della potenza installata, o a tutto concedere l'ampliamento di quelli già esistenti, con disfavore per l’attuazione di nuove opere, specie se di grandi dimensioni).</h:div>
         <h:div>III) posto che l’appellata società nell’atto di costituzione dell’8 marzo 2018 (recante motivi assorbiti) e nel coevo appello incidentale ha prospettato censure in sostanza per larga parte coincidenti, a fini di chiarificazione si evidenzia che:</h:div>
         <h:div>a) il motivo assorbito del ricorso introduttivo di cui al n. V della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 coincide con il secondo motivo dell’appello incidentale (inammissibilità del dissenso non manifestato in Conferenza);</h:div>
         <h:div>b) il motivo assorbito del ricorso introduttivo di cui al n. VI della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 (violazione dei principi del dissenso “motivato” e “costruttivo”) coincide con il terzo motivo dell’appello incidentale;</h:div>
         <h:div>c) il motivo assorbito del ricorso introduttivo di cui al n. VIII della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 (ove peraltro vi è un errore di numerazione, non essendo stato indicato il n. VII), volto a sostenere la carenza di motivazione della delibera regionale n. 374 del 27 luglio 2015 in quanto motivata <corsivo>per relationem</corsivo> al parere MIBAC del 18 dicembre 2014, la cui motivazione sarebbe a sua volta inidonea a sorreggere il diniego, coincide con il terzo motivo incidentalmente riproposto (anche con riferimento alla sfaccettatura secondo la quale il parere qui censurato contrasta con il combinato disposto del par. 14.9, lett. c) delle Linee guida e dell’art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004. Ai sensi del par. 14.9. lett. c) del D.M. 10 settembre 2010, infatti, nell’ipotesi in cui partecipi al procedimento di autorizzazione di impianti posti in aree contermini, il Ministero <corsivo>“esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 del  D.Lgs. n. 42/2004”. </corsivo>Secondo la disposizione richiamata, tuttavia, l’Amministrazione – affinché possa avvalersi della <corsivo>“facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione”,</corsivo> idonee ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici - deve tenere conto “della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare”, e, dunque, contemperare la tutela del valore paesaggistico con la ragione economica dell’opera”);</h:div>
         <h:div>d) il motivo assorbito del ricorso introduttivo di cui al n. IX della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 è in realtà stato accolto dal T.a.r.;</h:div>
         <h:div>e) il motivo assorbito del primo ricorso per motivi aggiunti di cui al n. I della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 contiene censure in larga parte coincidenti con il riproposto motivo assorbito del ricorso introduttivo di cui al n. VIII della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018;</h:div>
         <h:div>f) il motivo assorbito del secondo ricorso per motivi aggiunti di cui al n. I della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 contiene censure in larga parte coincidenti con il riproposto il motivo assorbito del ricorso introduttivo di cui al n. V della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 ed a propria volta coincide con il secondo motivo dell’appello incidentale;</h:div>
         <h:div>g) i motivi assorbiti del secondo ricorso per motivi aggiunti di cui al n. II  ed al n. III della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 contengono censure (sul mancato preavviso di rigetto e sull’assenza di contraddittorio) in larga parte coincidenti con il primo  motivo dell’appello incidentale;</h:div>
         <h:div>h) i motivi assorbiti del secondo ricorso per motivi aggiunti di cui al n. IV ed al n. V, VII ed VIII della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 contengono censure afferenti al parere del Mibac, coincidenti con il motivo assorbito del ricorso introduttivo di cui al n. VIII della memoria di costituzione depositata l’8 marzo 2018 e quindi con il terzo motivo incidentalmente riproposto.</h:div>
         <h:div>2. Ciò premesso, venendo alla disamina dell’appello principale proposto dall’Amministrazione statale e da quella regionale, va richiamato il principio per il quale le valutazioni tecniche sottese alla Via – rimesse alla lata discrezionalità dell’amministrazione procedente- siano sindacabili unicamente laddove immotivate, abnormi, inattendibili.</h:div>
         <h:div>2.1. Si è affermato in proposito (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017,  n. 575) che <corsivo>“il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal g.a. soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico- amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati”.</corsivo><corsivo/></h:div>
         <h:div>2.2. Il termine “politico” utilizzato nella surriportata massima, ovviamente non va inteso in senso letterale (né tampoco potrebbe ipotizzarsi che detti atti  non possa esercitarsi alcun controllo giurisdizionale): esso vale a  fornire la misura della circostanza che il sindacato giurisdizionale su tale atto contenente valutazioni tecniche non possa mirare a sostituire il convincimento giudiziale (o di un organo ausiliario del giudice) a quello espresso dai competenti organi a ciò preposti, (ostandovi il principio  generale c.d. di “infungibilità delle valutazioni tecniche” ex artt. 16 e 17 della legge n. 241 del 1990), ma  vada effettuato sulla base dei parametri inattendibilità/irragionevolezza/inaffidabilità prima richiamati.</h:div>
         <h:div>Peraltro, rileva il Collegio in proposito che: </h:div>
         <h:div><corsivo>“il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati”</corsivo> (Consiglio di Stato sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059);</h:div>
         <h:div>in ogni caso, le valutazioni tecniche complesse rese in sede di V.i.a. sono censurabili esclusivamente per macroscopici vizi di irrazionalità, anche per i relativi profili<corsivo/>particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa<corsivo>;</corsivo></h:div>
         <h:div>tale lata discrezionalità riguarda anche la determinazione di sottoporre le opere alla v.i.a. congiuntamente o distintamente (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831), potendosi procedere anche ad una unica v.i.a. sulle diverse opere, tra loro collegate da un vincolo teleologico (Cons. Stato, VI, sez. n. 1102/2005, in relazione al progetto MOSE di Venezia).</h:div>
         <h:div>2.2.1. Inoltre, evidenzia il Collegio che, per la costante giurisprudenza (cfr., per tutte la ampia ricostruzione in Cons. Stato sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049), non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato all'ottemperanza di prescrizioni o condizioni, poiché una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento, dovendosi affermare altrimenti – se non si ammettesse il potere di imporre ‘prescrizioni’ - che l’Amministrazione dovrebbe esprimere una valutazione negativa , qualora non condividesse un aspetto del progetto sottoposto al suo esame.</h:div>
         <h:div>3. Venendo più specificatamente all’esame del caso di specie, rappresenta innanzitutto il Collegio che per la consolidata giurisprudenza amministrativa, che ha già avuto modo di pronunciarsi su tale specifica questione, rientra nel perimetro ex art. 152 del d.Lgs. 42/2004 la valutazione dell’impatto del progetto nelle c.d. aree contermini.</h:div>
         <h:div>Questo Consiglio ha in particolare rilevato che <corsivo>“portata dirimente, infatti, assumono al proposito i contenuti delle Linee-guida nazionali ( approvate con d.m. 10 settembre 2010) e regionali (approvate con delibera di Giunta della Regione Molise n. 621 del 4 agosto 2011) per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, peraltro pienamente conformi tra loro quanto alle prescrizioni sul punto dettate ( cfr., in entrambi i testi, parte III, punto 14.9, lettera c) ). In base alle previsioni di dette linee-guida il soprintendente, chiamato a partecipare al procedimento funzionale all’adozione dell’autorizzazione unica, ha facoltà di esercitare i poteri previsti dall’art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche quando l’intervento ricada in aree contermini ( da calcolarsi secondo specifiche modalità, qui pienamente rispettate) a quelle espressamente vincolate ex lege ai sensi dell’art. 142 del Codice .</corsivo><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>Né infine appaiono condivisibili i rilievi del primo giudice in ordine alla illegittimità delle predette linee-guida nazionali e regionali ( che pertanto, secondo il Tar, andrebbero disapplicate), in quanto adottate in carenza di una disposizione legislativa che autorizzi, a monte, l’esercizio da parte del soprintendente dei poteri di cui all’art. 152 cit. nei procedimenti che riguardino le aree contermini ai boschi.</corsivo><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>In realtà, tale ultima disposizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che reca nel titolo interventi soggetti a particolari autorizzazioni, attribuisce al soprintendente la possibilità di dettare prescrizioni di tutela idonee “ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi del presente titolo”, con ciò rendendo palese il riferimento </corsivo><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>D’altra parte sarebbe illogico che tale sistema di ulteriore protezione ( indiretta) dei beni paesaggistici assistesse unicamente quelli sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico ( le cui categorie sono contemplate dall’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e non invece i beni paesaggistici previsti dalla legge ( art. 142), in cui il valore paesaggistico compendiato nel vincolo ex lege che li assiste è una qualità correlata originariamente al bene, non suscettibile di una protezione giuridica di minore intensità</corsivo>” (in tal senso, Cons Stato, Sezione VI n. 1144 del 2014).</h:div>
         <h:div>Inoltre, <corsivo>“quanto sin qui affermato non significa che l’amministrazione non possa valutare anche eventuali effetti negativi per il paesaggio derivanti da installazioni attuate in terreni contermini a quelli tutelati, ma ciò non può costituire una “regola” apoditticamente affermata, bensì l’esito di una valutazione puntuale e concreta dello specifico progetto presentato”</corsivo> (Cons Stato, Sezione IV, n. 4608 del 2018).</h:div>
         <h:div>L’amministrazione (anche dei beni culturali) debba, ove possibile, indicare - in sede di esercizio del cd. dissenso costruttivo ex art. 14-quater l. n. 241/1990 - le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’eventuale assenso (tra le tante, Cons Stato, Sezione IV n. 4608 del 2018).</h:div>
         <h:div>3.1. Nel merito, venendo all’esame della censura attingente il primo capo di sentenza che ha accolto la corrispondente censura di primo grado, si osserva che non è contestato che il territorio oggetto del progetto non sia interessato da specifici provvedimenti amministrativi di tutela paesaggistica, e ricada in area classificata “agricola E” dallo strumento urbanistico vigente, e non interferisca con aree SIC né ZPS.</h:div>
         <h:div>Tuttavia, risulta altresì che il progetto abbia riguardato diverse aree sottoposte a tutela paesaggistica <corsivo>ex-lege</corsivo> ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e lett. g), sui<corsivo> “torrenti e boschi”</corsivo>, e che inoltre, ivi insistano cinque aree connotate da reperti archeologici di preminente rilievo (si veda la sintesi contenuta alle pagg. 8 e 9 dell’appello principale), rispetto alle quali l’impianto eolico progettato ricade in area contermini.</h:div>
         <h:div>Il T.a.r. – nell’accogliere la censura della ricorrente originaria - ha posto l’accento sulle seguenti circostanze:</h:div>
         <h:div>I) in fase di prima interlocuzione con la ditta proponente, l’Arpa Molise , nel 2013, ebbe a proporre/imporre alla ditta richiedente numerose modifiche progettuali, che sono state ottemperate dalla ditta medesima, che ebbe a modificare la diramazione del cavidotto;</h:div>
         <h:div>II) sul progetto medesimo erano stati resi numerosi pareri favorevoli, (tutti acquisiti in atti) e segnatamente quelli:</h:div>
         <h:div>1) della Regione Molise, Ufficio Gestione Paesaggistica, n. 9033/2013;</h:div>
         <h:div>2) della Provincia di Campobasso, con la determina n. 554/2014, su conforme parere della Commissione tecnica Interdisciplinare Via;</h:div>
         <h:div>3)della  Regione Campania, con la determina 117/2015, su conforme parere della Commissione tecnica Via-Vas.</h:div>
         <h:div>3.1.1.	Ritiene la Sezione che, contrariamente a quanto ha dedotto la ricorrente in primo grado, tali pareri – anche concisi e stringati, nelle loro motivazioni- avevano, tutti, un oggetto limitato e non si soffermavano sull’impatto complessivo dell’opera.  </h:div>
         <h:div>3.2.  Va rilevato che, mentre talune autorità pubbliche, pure chiamate a pronunciarsi sul detto progetto, non ebbero ad esprimere alcun parere (i comuni direttamente interessati, la Provincia di Benevento, il Corpo forestale, la Soprintendenza archeologica, l’Autorità di Bacino, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici), nel dicembre 2014 sopravvenne il parere della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise prot. MBAC-DR-MOL 3 -4684 del 18 dicembre 2014. </h:div>
         <h:div>3.3. Tale parere venne recepito dalla delibera della giunta regionale del Molise n. 374 del 27 luglio 2015 che emise una VIA negativa sul progetto, dichiarando di condividere il parere espresso dalla Direzione regionale del MIBACT e ritenendo, nella valutazione dell’interazione tra i diversi fattori, prevalente la tutela del patrimonio culturale per le specifiche peculiarità del territorio di Riccia, area di localizzazione della proposta di intervento, <corsivo>“quali le valenze paesaggistiche e le vedute panoramiche, il contesto agrario storicizzato, i sistemi boscati, il segno degli antichi percorsi verso i centri dell’area campana segnati da sistemi di croci viarie e votive, così come puntualmente e diffusamente evidenziate nel parere del MIBACT che si condivide pienamente”.</corsivo><corsivo/></h:div>
         <h:div>3.4. Al riguardo, ritiene il Collegio che la impugnata sentenza vada riformata, in accoglimento delle censure delle Amministrazioni appellanti.</h:div>
         <h:div>3.5. Si osserva in proposito che:</h:div>
         <h:div>a) nel penultimo capoverso della pag. 2 della delibera contestata, si legge espressamente che la regione Molise aveva ben chiaro che il parere espresso dal MIBACT era obbligatorio, ma non vincolante;</h:div>
         <h:div>b) non può ragionevolmente essere posta in dubbio la particolare qualificazione del Ministero in relazione alle funzioni di tutela da questi esercitate, <corsivo>in subiecta materia</corsivo>;</h:div>
         <h:div>c) la Regione Molise, chiamata a pronunciarsi sulla Via (la sentenza impugnata ha esaustivamente chiarito la legittimità della corrispondente previsione normativa, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 3 maggio 2013, n. 81, con riferimento ad analoga disposizione emanata dalla Regione Sardegna, ed armonicamente con quanto rilevato da questa Sezione nella sentenza n. 132 del 2018), ha  seppure stringatamente chiarito le ragioni (all’evidenza basate nel grado di dettaglio, la completezza, la pluralità degli interessi valutati) della condivisibilità del citato parere.</h:div>
         <h:div>Ritiene il Collegio di dover rimarcare che - stante la natura di organo “non tecnico” della giunta regionale - sarebbe stato anche sufficiente un rinvio <corsivo>per relationem</corsivo> al parere del Ministero.</h:div>
         <h:div>Tuttavia, la Regione non si è limitata a un tale richiamo <corsivo>per relationem</corsivo>, ma ha fatto un proprio richiamo al testo delle norme di legge che regolamentano la materia, ha espresso le ragioni di  condivisione del detto parere ed ha reso un sintetico, ma puntuale riferimento alle ragioni sottese al parere (si veda la fine di pag. 2).</h:div>
         <h:div>3.6. Nella prima parte della delibera giuntale, poi, risulta inoltre richiamato il “documento istruttorio” redatto con la delibera dell’Arpa Molise (recante parere favorevole) e quindi non può neppure dirsi che la scelta della  Regione sia stata carente a livello di comparazione e di valutazione degli apporti tecnici di contrario senso rispetto a quello – alla fine recepito- e proveniente dal Ministero; può quindi darsi atto della circostanza che il potere decisionale ha comunque tenuto conto – come impostogli per espressa previsione legislativa- dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali, seppure disattendendo gli approdi da questi raggiunti (si veda sul punto la sentenza della Sezione n. 132 del 2018 prima richiamata e le considerazioni reiettive ivi formulate nella prima parte del capo 4.3. della medesima e nel suo capo 5.2., da intendersi richiamate e trascritte nella presente motivazione).</h:div>
         <h:div>3.6.1. E d’altro canto, laddove si consideri che il Ministero è l’organo chiamato, “per statuto” a rendere il parere in materia di Via, e che non è dubitabile che l’autorevolezza tecnica dello stesso non possa essere posta in discussione, la scelta regionale non è per tal via censurabile.</h:div>
         <h:div>3.7. Nel merito ancora, si osserva che:</h:div>
         <h:div>a) trattandosi di area boschiva, essa era sottoposta a tutela ex d.Lgs n. 42/2004;</h:div>
         <h:div>b) cinque aree in relazione di “conterminità” erano rilevanti sotto il profilo archeologico (si vedano le pagg. 8 e 9 dell’appello principale per il richiamo di sintesi) e si richiama nuovamente la decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV n. 4608 del 2018 sulla rilevanza di tali elementi;</h:div>
         <h:div>c) la valutazione preclusiva del Ministero non risulta arbitraria o irragionevole;</h:div>
         <h:div>d) vennero proposte delle misure (abbassamento dell’altezza delle torri degli aerogeneratori entro limiti massimi di 20-25 metri) che rientrano certamente nel concetto di “dissenso costruttivo” (e, come meglio si chiarirà di seguito, la società originaria ricorrente non controdedusse sul punto ed anche negli scritti difensivi si limita a sostenere che ciò equivalesse ad un “assoluto diniego”);</h:div>
         <h:div>e) tutte le doglianze e le prospettazioni tese a svalutare l’importanza dei beni soggetti a vincolo interferenti con l’impianto progettato non risultano fondate, in quanto introducono argomenti di puro “merito” in un giudizio sindacabile con le regole della giurisdizione di legittimità (e in base alle quali non risulta alcun profilo di arbitrarietà, irragionevolezza, ovvero disparità di trattamento). </h:div>
         <h:div>4. Quanto sinora rappresentato comporta l’accoglimento anche delle censure proposte contro le altre statuizioni del TAR, su cui si è basato l’annullamento disposto in primo grado.</h:div>
         <h:div>Per completezza, la Sezione aggiunge le seguenti considerazioni.</h:div>
         <h:div>Ivi, il primo giudice si sofferma in considerazioni che riguardano – in tesi- una ‘politica restrittiva’ che sarebbe stata perseguita dalla Regione, quanto a tale tipologia di insediamenti produttivi; sotto tale profilo osserva il Collegio che:</h:div>
         <h:div>a) ogni procedimento deve essere valutato isolatamente considerato, senza che possano rilevare considerazioni concernenti procedimenti simili od aventi oggetto analogo;</h:div>
         <h:div>b) una deroga a tale principio interpretativo potrebbe essere – al più –ipotizzabile allorché venga dedotta la censura di disparità di trattamento, purché risultino tale vizio e l’identità delle situazioni prese in esame;</h:div>
         <h:div>c) nel caso di specie, non è stato neppure ipotizzato che il diniego scaturisse da una preclusione “soggettiva” (discriminatoria, cioè, verso la società proponente), ma, semmai, si tratterebbe di una discriminatorietà “oggettiva”, tesa ad avversare tale tipologia di opere; senonché, per  ipotizzare siffatto rilevante vizio della discrezionalità, sarebbe stato necessario provare che sia stato in passato tenuto un atteggiamento differente (e quindi “aperturista”) verso insediamenti  produttivi altrettanto impattanti, ma di natura diversa;</h:div>
         <h:div>d) in carenza di tale dimostrazione, si può ipotizzare una ‘severa’ o ‘attenta’ gestione delle valutazioni sottese alla protezione di beni sensibili (e costituzionalmente rilevanti) quali l’ambiente ed il paesaggio che, tuttavia, ove non trasmodi nell’irrazionalità o l’abnormità (e si è rilevato che così non è nel caso di specie), non può comportare l’annullamento degli atti amministrativi.  </h:div>
         <h:div>4. Ritiene quindi il Collegio che l’appello principale vada accolto, con la reiezione delle corrispondenti censure di primo grado.   </h:div>
         <h:div>5. Vanno adesso vagliate le censure contenute nel ricorso di primo grado (e dei motivi aggiunti di primo grado) respinte dal Tar con i capi di sentenza impugnati in via incidentale (che, come si è avvertito in premessa, per economia espositiva verranno esaminate unitamente ai motivi assorbiti e riproposti ex art. 101 del c.p.a.). </h:div>
         <h:div>5.1. Osserva in proposito il Collegio che:</h:div>
         <h:div>a) la censura incentrata sul mancato invio del preavviso di rigetto è infondata, sia perché costituisce una forzatura configurare il parere regionale quale atto autonomo ed autonomamente lesivo (esso invece confluisce nel procedimento di Via), ma soprattutto perché il contraddittorio è stato ampio ed approfondito, per cui non vi sono aspetti che l’originaria ricorrente avrebbe potuto approfondire, diversi rispetto a quelli già sottoposti alla Conferenza; possono richiamarsi sul punto le condivisibili considerazioni di cui alla decisione della Sezione nella sentenza n. 132 dell’11 gennaio 2018, peraltro relativa ad altro procedimento instaurato dalla medesima società odierna appellante incidentale  (<corsivo>“Occorre aggiungere, nel condividere le predette considerazioni, che la garanzia procedimentale offerta dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 deve essere riferita al solo preavviso in ordine alle ragioni su cui si fonderebbe un provvedimento di rigetto dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, ma non può essere “moltiplicata” in ordine ad ogni singolo subprocedimento innestato in un più ampio e complesso procedimento. Né ciò ha comportato alcuna lesione delle garanzie procedimentali della società appellante, poiché il lamentato pregiudizio della “fase” successiva relativa alla autorizzazione unica non è comunque derivato da un vulnus partecipativo, avendo in tale fase la società interloquito. Il motivo deve essere, pertanto, rigettato”</corsivo>);</h:div>
         <h:div>b) la seconda censura riproposta in via incidentale è infondata in quanto interpreta in senso assoluto il principio giurisprudenziale – che in via tendenziale il Collegio condivide- secondo cui <corsivo>“in applicazione dell’art. 14-ter L. 241/1990 ove la VIA non intervenga nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi, ma non fuori di essa mediante autonomo e a sé stante provvedimento” </corsivo>(cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1583 e n. 1589, ma anche Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5993); invero va osservato in proposito che la Regione era presente in conferenza di servizi per cui la circostanza che la sua posizione sia stata anticipata da un “parere” negativo non inficia né il contraddittorio su tale posizione, né l’approfondito vaglio su tale elemento; una volta che in sede di conferenza di servizi sia stata comunque espressa la posizione negativa, se anche si dovesse sostenere la insussistenza dei presupposti per considerare tale atto un “parere” (o, il che non è diverso, se di esso non si dovesse tenere conto, ovvero addirittura la detta delibera dovesse considerarsi “nulla”) resta il fatto che la Regione espresse la propria posizione negativa richiamandosi alle considerazioni contenute nel citato parere, dal che discende l’infondatezza della censura.</h:div>
         <h:div>Una volta, infatti, che non è contestato che la Regione fosse presente in Conferenza di Servizi, e che a tale parere si sia rifatta, dalla circostanza che lo stesso non sia stato partitamente illustrato non   può inferirsi la conseguenza che la Conferenza di servizi non abbia valutato il medesimo, e neppure che esso abbia “chiuso” la pratica al di fuori del luogo ove si doveva prendere la determinazione definitiva (<corsivo>id est</corsivo>: la conferenza di servizi medesima).</h:div>
         <h:div>La censura formulata dall’appellante incidentale non risulta fondata, in quanto proprio la circostanza che il parere venne portato all’attenzione della conferenza di servizi impedisce di considerare fondata la tesi per cui lo stesso spiegasse valenza preclusiva “a prescindere”, siccome dall’appellante incidentale ipotizzato.</h:div>
         <h:div>Per completezza si osserva che una simile censura era stata formulata nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza della Sezione n. 132 del 2018 prima richiamata e che le considerazioni reiettive ivi formulate nella seconda parte del capo 4.3. possano essere posta a base della definizione della controversia in esame; </h:div>
         <h:div>secondo l’appellante incidentale, poi, il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise prot. 4684 del 18 dicembre 2014, sarebbe illegittimo anche perché non congruamente motivato e non formulato in senso costruttivo.</h:div>
         <h:div>La censura è infondata in quanto – oltre a quanto in precedenza osservato-:</h:div>
         <h:div>a) il parere contiene una dettagliata motivazione;</h:div>
         <h:div>b) non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la  commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (<corsivo>modus operandi</corsivo>, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area (in questi casi, ovviamente, il vaglio, che dovrà essere particolarmente accurato e stringente si incentrerà sulla motivazione dell’assolutezza del diniego);</h:div>
         <h:div>c) ad ogni buon conto, venne proposto l’abbassamento delle torri (e su tale ipotizzata modifica non risulta che la società appellata ed appellante incidentale abbia utilmente interloquito), per cui neppure può fondatamente sostenersi che la posizione dell’amministrazione si concretò in un pregiudiziale diniego;</h:div>
         <h:div>d) è poi inaccoglibile la tesi secondo la quale né il rappresentante del Ministero né il Dirigente regionale in Conferenza potevano in alcun modo essere considerati  quali rappresentanti della “Amministrazione competente a formulare la VIA”, poiché tale ruolo sarebbe spettato  alla giunta regionale molisana, considerato che la presenza del Dirigente regionale non può che essere considerata riferibile alla giunta medesima e che per altro verso, al più si potrebbe prospettare una mera irregolarità non viziante.</h:div>
         <h:div>6. Conclusivamente, deve essere accolto l’appello principale, mentre deve essere respinto l’appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado va quindi integralmente respinto il ricorso di primo grado, con reviviscenza degli atti impugnati in primo grado.</h:div>
         <h:div>7. Le spese processuali del doppio grado possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, stante la particolare complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado respinge integralmente il ricorso di primo grado, con reviviscenza degli atti impugnati in primo grado.</h:div>
         <h:div>Spese processuali del doppio grado integralmente compensate tra tutte le parti.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018, con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
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            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
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            <h:div>Fabio Taormina</h:div>
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