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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00629"/>
            <fascicolo anno="2019" n="02651"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201800629">201800629\201800629.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201800629\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Fabio Taormina</firma>
            <data>20/04/2019 12:54:24</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Silvia Martino</firma>
            <data>17/04/2019 18:21:52</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>24/04/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
129            <nuova>129</nuova>
            <ereditata>129</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Fabio Taormina,	Presidente FF</h:div>
            <h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Silvia Martino,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 941 del 2017.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 629 del 2018, proposto dal Comune di Laigueglia, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi e Silvia Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Roma, via Asiago  8; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>le Associazioni Verdi Ambiente e Società – VAS – Onlus, Associazione Wwf Savona, Associazione “Comitato Laigueglia Verde”, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., nonché i signori Roberto Invernizzi, Giovanna Zucca, Maria Loretta Brunello, Gabriella Ferrari, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3DE; </h:div>
            <h:div>le Associazioni Forum Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i Territori - Comitato Locale di Genova, Associazione Comitato Acqua Bene Comune Savona, Associazione Legambiente Liguria Onlus, e i signori Rolanda Regonini, Elena Meyer, Attilia Maria Scarca, Domenico Antonio Bastino, Maria Rosa Della Rosa, Clara Buscema, Maria Pia Rivera, Angelo Cavallo, Giuliano Volonteri, Giuseppina Zaffaroni, Edilio Boero, Simonetta Tassara, Rosa Anna Michetti, Giuseppe Levati, non costituitisi in giudizio;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>della Regione Liguria, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Sommariva, Barbara Baroli e Gabriele Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare 14; </h:div>
               <h:div>Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo> rappresentato e difeso <corsivo>ope legis</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
               <h:div>Provincia di Savona, non costituitasi in giudizio;</h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, delle Associazioni Verdi Ambiente e Società – VAS Onlus, WWF Savona e Comitato Laigueglia Verde, nonché dei signori Roberto Invernizzi, Giovanna Zucca, Maria Loretta Brunello e Gabriella Ferrari;</h:div>
            <h:div>Visto l’appello incidentale;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti tutti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore alla pubblica udienza del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Silvia Martino;</h:div>
            <h:div>Uditi, per le parti rispettivamente rappresentati gli avvocati Ilaria Greco (su delega dell’avvocato Giovanni Gerbi) Daniele Granara, Gabriele Pafundi e l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1.	Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Liguria, diverse associazioni ambientaliste, tra le quali la Onlus Verde Ambiente e Società – V.A.S., WWF Savona ed il Comitato “Laigueglia Verde”, oltre a numerosi cittadini, residenti e/o proprietari di immobili siti nel Comune di Laigueglia, impugnavano gli atti di pianificazione territoriale, inerenti all’approvazione del nuovo piano urbanistico comunale di Laigueglia, tra cui in particolare, gli atti di controllo provinciale di legittimità in data 21 dicembre 2012 degli atti comunali e la determina regionale 20 giugno 2012 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.</h:div>
         <h:div>Con il ricorso principale (proposto prima che il procedimento di formazione del PUC fosse concluso e dopo che la Provincia di Savona aveva controllato, con prescrizioni, la legittimità del progetto definitivo di PUC semplicemente adottato) deducevano nove motivi tra cui quello secondo cui il PUC di Laigueglia avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS obbligatoria riguardando la pianificazione dell'intero territorio comunale e prevedendo la realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale.</h:div>
         <h:div>Vi sarebbe stato inoltre contrasto con il Piano di bacino (in particolare quanto alla localizzazione del Distretto Dt2 in zona Pg4 di suscettività al dissesto molto elevata).</h:div>
         <h:div>Con motivi aggiunti, impugnavano gli atti successivi a quelli gravati, (in particolare, la deliberazione del Consiglio comunale 8 aprile 2013 n. 12 e il provvedimento provinciale 28 marzo 2013 conclusivi del procedimento di formazione del PUC), avverso i quali venivano dedotti due ulteriori mezzi il primo dei quali di rinvio (come illegittimità propria e/o derivata) a tutti i motivi dedotti con il ricorso introduttivo, ritenuti riferibili anche agli atti successivi, ed il secondo relativo alla mancata  dimostrazione che il Comune si fosse adeguato ai rilievi di legittimità formulati dalla Provincia sul progetto definitivo di PUC.</h:div>
         <h:div>2.	Il TAR:</h:div>
         <h:div>1)	dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnativa dei privati cittadini e di tutte le associazioni ambientaliste, eccezion fatta per l’associazione VAS Verdi Ambiente;</h:div>
         <h:div>2)	limitava la legittimazione di detta associazione alle sole questioni ambientali, con esclusione di quelle urbanistiche;</h:div>
         <h:div>3)	respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del dovere di sinteticità;</h:div>
         <h:div>4)	accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo fondati i motivi il primo, secondo, terzo, e sesto motivo del ricorso introduttivo, nonché il primo motivo aggiunto, con assorbimento dei restati.</h:div>
         <h:div>In particolare censurava il mancato assoggettamento a VAS del progetto di PUC, nonché la “<corsivo>mancata considerazione delle questioni idrogeologiche emerse nel corso del procedimento</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Per l’effetto, annullava “<corsivo>l’atto regionale impugnato in principalità</corsivo>” nonché quelli “<corsivo>assunti dopo la sua adozione</corsivo>”, così come “<corsivo>quelli impugnati con il ricorso notificato per motivi aggiunti</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>3.	La sentenza è stata impugnata dal Comune di Laigueglia, alla stregua dei mezzi che possono essere così sintetizzati:</h:div>
         <h:div>1) <corsivo>Violazione dell'art. 79 C.P.A. e dell'art. 300 C.p.c.</corsivo></h:div>
         <h:div>Nell’udienza del 14 dicembre 2017 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la morte dei signori Annetta Angarano e Pierangelo Calligaris ed ha chiesto l'interruzione del processo.</h:div>
         <h:div>Il TAR ha tuttavia dichiarato interrotto il giudizio limitatamente ai ricorrenti defunti, in violazione delle norme in rubrica; </h:div>
         <h:div>2) <corsivo>Violazione dell'art. 112 C.p.c.- Mancata pronuncia su eccezioni di inammissibilità. Violazione dell'art. 35 C.P.A. e dell'art. 100 C.p.c.</corsivo></h:div>
         <h:div>Il Comune di Laigueglia aveva eccepito la inammissibilità del ricorso originario in quanto con esso erano stati impugnati “in principalità” un atto provinciale di controllo positivo, e comunque atti interni del procedimento di formazione del PUC, anteriori alla sua approvazione.</h:div>
         <h:div>I motivi aggiunti sarebbero stati, a loro volta, inammissibili in quanto, pur essendo stati impugnati atti nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente gravati, non erano corredati da alcuna procura (in violazione della regola di autosufficienza).</h:div>
         <h:div>Su tali eccezioni, che il Comune ripropone, la sentenza appellata non si è pronunciata.</h:div>
         <h:div>L’appellante soggiunge che, in ogni caso, l’impugnativa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse in considerazione del fatto che l’annullamento del PUC comportava la reviviscenza del previgente PRG (e quest’ultimo avrebbe prodotto un  ben più rilevante impatto per l’ambiente);</h:div>
         <h:div>3) <corsivo>Violazione degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 2; 77, comma 7; 40 comma 1 lett. c) e d); 101, comma 1, e 120, comma 6, C.P.A. Violazione del dovere di sinteticità. Perplessità della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Viene riproposta l’eccezione, respinta dal TAR, secondo cui il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, per la prolissità della sua redazione;</h:div>
         <h:div>4) <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e dell'art. 12 d.lgs. 152/2006. Illogicità, perplessità e difetto di motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Non sarebbe corretta la conclusione del TAR, secondo cui tutti i piani urbanistici, sol perché relativi all'intero territorio comunale, debbano essere sottoposti a VAS e non a verifica di assoggettabilità a VAS. Le disposizioni in rubrica stabilirebbero che siffatta valutazione è “obbligatoria” non già per qualsiasi piano urbanistico esteso all’intero territorio comunale ma solo per quelli (lett. a)  che “<corsivo>definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto</corsivo>” e (lett. b) per quelli che possono impattare sulle finalità di conservazione delle zone soggette a protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e sui SIC per la protezione di <corsivo>habitat</corsivo> naturali, della flora e della fauna selvatica (per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza).</h:div>
         <h:div>Il PUC di Laigueglia non prevederebbe alcuna opera tra quelle elencate negli allegati II, III e IV né la Regione ha ritenuto necessaria la valutazione di incidenza rispetto all’unico SIC presente sul territorio comunale, ampiamente e specificamente salvaguardato dalle prescrizioni dettate.</h:div>
         <h:div>Non sarebbe poi corretto che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS non possa concludersi con un provvedimento di esclusione con prescrizioni (così come ritenuto dal TAR).</h:div>
         <h:div>In tal senso, richiama la formulazione dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, il presupposto dell’esclusione della valutazione ambientale strategica risiede nella possibilità ravvisata dalla Regione di conseguire la medesima tutela attraverso prescrizioni vincolanti di natura prettamente ambientale.</h:div>
         <h:div>La sentenza appellata avrebbe poi enunciato regole astratte senza alcuno specifico riferimento all’una o all’altra delle prescrizioni dettate dalla Regione;</h:div>
         <h:div>5)	<corsivo>Con riguardo all'accoglimento del motivo n. 6 del ricorso introduttivo. Illogicità della motivazione. Travisamento. Violazione dell'art. 112 C.p.c.. </corsivo></h:div>
         <h:div>Con il sesto motivo i ricorrenti avevano dedotto che il PUC non aveva considerato l'assetto idrogeologico del territorio. Tuttavia, la Regione aveva evidenziato che già in sede di verifica di assoggettabilità a VAS si era preso atto che prima dell’avvio del procedimento di verifica erano state riviste le norme del PUC in adempimento delle prescrizioni dettate dal competente settore regionale con la nota 20 dicembre 2010 allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 1025/2011. La Regione aveva altresì ricordato che l’area Pg4 del Piano di Bacino, sulla quale era stato localizzato inizialmente il Distretto di Trasformazione Dt2, era stata riclassificata in Pg3b (con deliberazione della Giunta provinciale 20 marzo 2013 n. 35) zona nella quale tra l’altro il Piano di Bacino non vietava, in assoluto, nuove costruzioni ma le subordinava ad indagini di maggiore dettaglio, soggette all’approvazione della Provincia.</h:div>
         <h:div>Nessun intervento previsto dal PUC approvato non era conforme al Piano di Bacino e, comunque, nell’ipotesi in cui un PUC preveda interventi non coerenti con il Piano sovraordinato essi non potrebbero essere approvati.</h:div>
         <h:div>Nella fattispecie, l’elaborato ST12.1, del Piano definitivamente approvato (come tutti quelli approvati con le deliberazioni di Consiglio comunale 8 agosto 2012 n. 41 e 27 febbraio 2013 n. 6), in adeguamento alle prescrizioni regionali, dispone (con riguardo al Distretto Dt2) che ogni intervento dovrà essere localizzato “<corsivo>al di fuori delle aree considerate incompatibili con l’edificabilità dal Piano di Bacino</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>L’accoglimento di tale motivo sarebbe quindi avvenuto in maniera illogica ed immotivata.</h:div>
         <h:div>In ogni caso, i ricorrenti avevano riferito il motivo al PUC e non alla VAS.</h:div>
         <h:div>4.	Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo,                   la Regione Liguria ed alcuni degli originari ricorrenti (precisamente i signori Invernizzi, Zucca, Brunello e Ferrari, e le associazioni Verdi Ambiente e Società VAS Onlus, Comitato Laigueglia Verde e WWF Savona).</h:div>
         <h:div>4.1.	La Regione, in adesione all’appello del Comune, ha rimarcato di avere escluso la necessità di VAS in considerazione dei limitatissimi impatti ambientali apportati dal PUC (così come meglio descritto nell’impugnato decreto n. 2267/2012), dettando prescrizioni in grado di eliminare qualsiasi problematicità; esse sarebbero state poi adempiute dal Comune, come risulta dalla successiva verifica.</h:div>
         <h:div>4.2.	Gli originari ricorrenti hanno svolto le difese che possono così sintetizzarsi.</h:div>
         <h:div>Il progetto definitivo di PUC, adeguato alle prescrizioni impartite dalla Regione, è stato trasmesso alla Provincia di Savona, per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 40, commi 6, 7 e 8, della legge della Regione Liguria n. 36 del 997, all’esito delle quali la stessa con nota prot. 2012/8142 del 21 dicembre 2012, ha formulato molteplici rilievi di legittimità, senza peraltro trarne le dovute conseguenze.</h:div>
         <h:div>Hanno poi specificamente controdedotto in merito alla mancata declaratoria di interruzione del giudizio in ragione del decesso di alcune delle parti private, all’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, alla mancanza di una specifica procura per la formulazione dei motivi aggiunti, all’eccezione di inammissibilità per violazione del dovere di sinteticità. </h:div>
         <h:div>Nel merito hanno sottolineato che, come evidenziato dal TAR, il notevole impatto del PUC sul territorio emerge chiaramente dalle prescrizioni imposte dalla Regione, le quali “<corsivo>sono </corsivo>[invece]<corsivo> di natura prettamente ambientale, sì che risultano integrate le violazioni di legge denunciate con i motivi uno, due e tre del ricorso introduttivo, nella parte in  cui si lamenta che i rilievi riportati non avrebbero dovuto essere oggetto di un apprezzamento urbanistico, quanto di un separato procedimento di valutazione ambientale destinato a confluire in quello di approvazione del PUC</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>La maggior parte delle criticità rilevate dalla Regione in sede di verifica di assoggettabilità a VAS non sono state comunque superate dal Comune con la deliberazione consiliare n. 41 dell’8 agosto 2012, come erroneamente ritenuto dalla Regione stessa, con atto prot. 134048 del 21 settembre 2012, del Settore Valutazione Impatto Ambientale. Tanto si evince dal fatto che esse sono state nuovamente rilevate dalla Provincia in sede di controllo di legittimità, <corsivo>ex </corsivo>art. 40, comma 6, della l.r. n. 36 del 1997.</h:div>
         <h:div>Anche la Provincia avrebbe poi dovuto determinarsi nel senso della assoluta illegittimità ed incongruità del progetto di PUC in esame, con conseguente necessità di una nuova pianificazione.</h:div>
         <h:div>Il TAR, al riguardo, ha espressamente fatto riferimento alla “<corsivo>natura e </corsivo>[al]<corsivo>la complessità dei rilievi formulati dall’ufficio regionale operante</corsivo>”, richiamando così evidentemente le prescrizioni e i dubbi sollevati dalla stessa Regione.</h:div>
         <h:div>Il vincolo idrogeologico e le criticità allo stesso connesse avrebbero dovuto essere correttamente vagliate in sede di esperimento della VAS, strumento procedimentale unico per lo studio e per il vaglio di tutte le questioni ambientali connesse ad un dato progetto di piano, come è quello impugnato in primo grado</h:div>
         <h:div>5.	Con la ordinanza n.  929 del 1° marzo 2018, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.</h:div>
         <h:div>6.	Gli appellati costituiti in giudizio hanno interposto appello incidentale avverso i capi della sentenza che hanno dichiarato il difetto di legittimazione ad agire dei soggetti privati, delle associazioni Comitato Laigueglia Verde e WWF Savona, nonché avverso l’omesso l’esame di alcuni motivi che sono state specificamente riproposti.         </h:div>
         <h:div>In particolare hanno riproposto:</h:div>
         <h:div>1) <corsivo>il primo motivo di ricorso</corsivo>, con il quale era stato dedotto che la Provincia di Savona aveva formulato molteplici “rilievi di legittimità” nei confronti del Progetto Definitivo di PUC senza tuttavia arrestare il procedimento a fronte di un progetto, in tesi, incompatibile con il contesto di altissimo pregio paesistico ed ambientale di Laigueglia.</h:div>
         <h:div>L’indicazione di tali molteplici criticità confermava anche l’erroneità della determinazione regionale, che avrebbe invece dovuto indirizzarsi nel senso di una radicale revisione del Piano in oggetto e dello svolgimento della VAS, secondo i criteri tecnico-scientifici e con le garanzie procedimentali di approfondimento, dibattito e pubblicità che, per legge, assistono detto delicato procedimento;</h:div>
         <h:div>2) <corsivo>il quinto motivo di ricorso</corsivo>, con il quale era stato dedotto che gli interventi previsti per l’Ambito di riqualificazione AR2.4 sono collocati in zona boscata, sottoposta a vincolo paesistico generale e tutelata dalla L.R. 22 gennaio 1999, n. 4, nonché in zona agricola, ai sensi dell’art. 3/9 del vigente</h:div>
         <h:div>P.R.G., per sua natura ostativa alla realizzazione dei significativi incrementi urbanistico-edilizi e connotata da valenza paesistica e di conservazione ambientale, ed in ragione della quale non sono possibili edificazioni della portata di quelle previste dall’intervento in oggetto (strada carrabile, parcheggi pubblici e privati, attività commerciali e residenze per ulteriori 1.386 mc rispetto all’esistente). </h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, la collina soprastante l’abitato di Laigueglia, in cui è sita la zona individuata dal nuovo PUC come Ambito di riqualificazione AR2.4, costituisce l’ultima cornice verde residua nel territorio di altissimo pregio del Comune, a causa dei massicci ed irrazionali interventi edilizi perpetrati negli scorsi decenni, con vieppiù urgente necessità di conservazione della stessa;</h:div>
         <h:div>3) <corsivo>il sesto motivo di ricorso</corsivo> con il quale era stato dedotto che i provvedimenti impugnati in primo grado non si sono dati carico di considerare l’elevato rischio idrogeologico che caratterizza la collina sovrastante l’abitato di Laigueglia, in situazione di alta suscettività al dissesto geomorfologico amplificata dai precedenti irrazionali interventi edilizi nonché in ragione della classificazione dell’area quale Zona Pg4 operata dal Piano di Bacino;</h:div>
         <h:div>4) <corsivo>il settimo motivo di ricorso</corsivo>, con il quale era stato dedotto che l’amministrazione non ha previsto le necessarie opere di urbanizzazione primaria (con particolare riguardo alla viabilità di accesso ed all’adeguato potenziamento della rete idrica e fognaria, nonché di raccolta dei rifiuti);</h:div>
         <h:div>5) <corsivo>il nono motivo di ricorso</corsivo>, con il quale, era stato dedotto che, nel respingere con deliberazione consiliare n. 51 del 17 ottobre 2012, le osservazioni pervenute con riferimento all’ambito AR9.S anche da parte del ricorrente Forum Salviamo il Paesaggio, il Comune si era limitato ad un esame superficiale;</h:div>
         <h:div>6) <corsivo>il secondo motivo aggiunto</corsivo>, con il quale era stato dedotto che il preteso adeguamento da parte del Comune ai rilievi di legittimità formulati con il provvedimento dirigenziale della Provincia di Savona impugnato con il ricorso introduttivo era rimasto indimostrato.</h:div>
         <h:div>7.	Il Comune, la Regione e gli appellati hanno depositato ulteriori memorie, in vista dell’udienza del 28 febbraio 2019.</h:div>
         <h:div>7.1.	Il Comune, oltre a controdedurre all’appello incidentale, ha ribadito le proprie tesi in ordine all’interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006:</h:div>
         <h:div>Nel merito, ha ulteriormente evidenziato  che la critica all’atto di controllo provinciale per non aver esso rilevato che il PUC avrebbe “dovuto” essere assoggettato a  VAS era, in sé, inammissibile, in quanto oggetto dell’attività di verifica della Provincia, ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 36 del 1997,  nel testo <corsivo>ratione temporis</corsivo> in vigore,  erano unicamente gli atti comunali, il rapporto tra il PUC e i piani territoriali di livello regionale e provinciale, nonché la motivazione eventualmente addotta dal Comune per discostarsi dai pareri della Regione o della stessa Provincia, acquisiti nel corso del procedimento</h:div>
         <h:div>Ha infine richiamato l’art. 28 della legge urbanistica regionale, il quale non disponeva che per ogni previsione di nuova edificazione (negli Ambiti o nei Distretti) il PUC dovesse già localizzare le singole opere di urbanizzazione quanto individuare (ai sensi dell’art. 27, comma 2, n. 3, della medesima legge regionale, nel testo all'epoca in vigore) “<corsivo>il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti e in progetto</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Il giudizio sulla adeguatezza delle opere di urbanizzazione esistenti o già previste dal PUC, è comunque rimesso alla discrezionalità tecnica del Comune, sindacabile nei soli ben noti limiti.</h:div>
         <h:div>Il puntuale adeguamento ai rilievi di legittimità formulati dalla Provincia risulta illustrato e documentato in uno specifico elaborato allegato alla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2013 n. 6 (Relazione esplicativa degli adeguamenti in riscontro ai rilievi di legittimità della Provincia di Savona - voto C.T.U.P. n. 718/2012).</h:div>
         <h:div>E’ peraltro onere di chi deduce il mancato adeguamento ai rilievi di legittimità dimostrare tale affermato mancato adeguamento, non essendo consentita alcuna inversione dell'onere della prova.</h:div>
         <h:div>7.2.	La Regione, dal canto suo, ha rimarcato che la propria decisione è supportata dalla ampia e dettagliata relazione istruttoria allegata al provvedimento finale, ove si dà compiutamente conto di tutte le diverse verifiche ambientali effettuate, con puntuale analisi dei diversi aspetti indagati, fra i quali assumono rilevanza, ai fini della presente causa, le risorse idriche, la pianificazione di bacino, il SIC terrestre “Capo Mele”, nonché i vincoli paesaggistici ed archeologici.</h:div>
         <h:div>Il TAR non avrebbe considerato che l’operato regionale si è snodato tramite separate istruttorie sul piano urbanistico (culminata con la d.G.R. 5/8/2011 n.1025, atto tra l’altro espressamente impugnato dai ricorrenti) e sul piano ambientale (con il decr. dirig. 20/6/2012 n.2267 e con la nota sottoscritta dallo stesso dirigente il 21 settembre 2012, prot.134045).</h:div>
         <h:div>8.	L’appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 28 febbraio 2019.</h:div>
         <h:div>9.	Nell’ordine logico delle questioni, viene anzitutto in rilievo quella relativa alla legittimazione ad agire dei signori Invernizzi, Zucca, Brunello e Ferrari, nonché delle associazioni WWF Savona e Comitato Laigueglia Verde      </h:div>
         <h:div>Al riguardo, il primo giudice ha fatto osservare che “<corsivo>il gravame dedotto per l’annullamento degli atti pianificatori può essere esaminato nel merito solo se assistito dall’allegazione della prova di una lesione diretta ad un bene di proprietà o di legittimo utilizzo</corsivo>” e che nella fattispecie, i soggetti privati non hanno indicato il “<corsivo>preciso pregiudizio che potrà derivar loro dall’esecuzione degli atti gravati</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, premesso che “<corsivo>le associazioni di tutela ambientale devono comprovare</corsivo> [...] <corsivo>di avere un adeguato grado di rappresentatività, un collegamento stabile con il territorio e di propugnare un’azione da ritenersi consistente per numero e qualità dei partecipanti</corsivo>”, ha poi ritenuto che, nella fattispecie, esse operino “<corsivo>in forza di spontanee convergenze soggettive non congruamente radicate sì che non hanno titolo per interloquire nella presente lite</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>A tali argomentazioni, con l’appello incidentale è stato opposto, da un lato, che i soggetti privati “<corsivo>risiedono e/o sono proprietari di immobili ricompresi nel distretto DT2-AR6.5, nonché in AR 2.4. In particolare, nel distretto DT2 – Via Colla Micheri è prevista la realizzazione di nuova edilizia residenziale, in sostituzione dell’esistente campeggio di San Sebastiano, oltre a parcheggi pubblici e servizi, che interferisce con il Vincolo Paesistico Speciale di Bellezza di Insieme di cui al D.M. 13 ottobre 1964, nonché con zona IS-MA del PTCP e con zona ad alta suscettività geomorfologica del Piano di Bacino </corsivo>[...]; ed inoltre che “<corsivo>Nell’Ambito di Riqualificazione AR2.4 è prevista la realizzazione di nuova strada carrabile, parcheggi pubblici e privati, attività commerciali e residenze per ulteriori 1386 mc (sempre a fronte dei 2600 complessivi previsti dalla Regione per DT3 e per l’ambito AR2.4 e non rispettati dal Comune) in zona agricolo-boscata e ad alto rischio geomorfologico</corsivo> [...]”; dall’altro che il Comitato Laigueglia Verde “<corsivo>è un comitato spontaneo di cittadini laiguegliesi (precisamente 98), sorto a tutela del paesaggio e dell’attuale assetto territoriale di Laigueglia, al momento dell’avvio del procedimento di elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale</corsivo>” mentre il WWF Savona è “<corsivo>articolazione locale dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - WWF ITALIA ONG ONLUS (ente morale riconosciuto con D.P.R. 4 aprile 1974, n. 493) e svolge la propria attività aderendo alla missione del WWF nazionale, il quale, in armonia con il WWF internazionale, cui è affiliato, si propone per l'Italia la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Tuttavia, a supporto di tali affermazioni, non è stata offerta prova alcuna, così come già avvenuto in primo grado.</h:div>
         <h:div>In particolare, non è stato fornito alcun elemento idoneo a documentare che i soggetti privati risiedano negli ambiti territoriali, incisi dalla nuova edificazione e/o dalle nuove urbanizzazioni, mentre, per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, non sono stati depositati gli statuti né alcun atto idoneo a dimostrare il loro radicamento e diffusione sul territorio.</h:div>
         <h:div>I corrispondenti mezzi di gravame dell’appello incidentale devono quindi essere rigettati.</h:div>
         <h:div>10.	Con il primo motivo dell’appello principale, è stato stigmatizzato il fatto che il TAR – pur avendo il difensore dichiarato la morte di due degli originari ricorrenti – non abbia dichiarato “<corsivo>in toto</corsivo>” l’interruzione del processo.</h:div>
         <h:div>10.1. 	Il Comune appellante è carente di legittimazione a dedurre la violazione delle disposizioni in materia di interruzione del processo, poiché esse sono dettate a tutela della parte cui l’evento interruttivo si riferisce.</h:div>
         <h:div>In questo senso, sia il Consiglio di Stato (cfr., ad esempio, sez. IV, n. 4641 del 2011) che la Corte di Cassazione (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, sez. III, 13 novembre 2009, n. 24025), sono concordi nel ritenere che la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità.</h:div>
         <h:div>11.	L’amministrazione ha poi dedotto l’inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.</h:div>
         <h:div>In primo luogo, sarebbe stato inammissibile il ricorso principale di primo grado, siccome rivolto avverso atti interni del procedimento di formazione del PUC.</h:div>
         <h:div>Anche i motivi aggiunti sarebbero stati inammissibili, per essere stati gravati atti nuovi e diversi rispetto a quelli originari in assenza di una specifica procura.</h:div>
         <h:div>In ogni caso, i ricorrenti sarebbero carenti di interesse poiché l’annullamento del PUC determina la reviviscenza del previgente Piano regolatore, risalente al 1976, ben più impattante dal punto di vista ambientale.</h:div>
         <h:div>11.1.	Rileva il Collegio che, con i motivi aggiunti proposti in primo grado, gli appellati hanno impugnato gli atti conclusivi del procedimento di formazione del PUC reiterando, altresì, anche l’impugnativa degli atti preparatori presupposti tra cui il Decreto del Dirigente del Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria, n. 2267/2012 del 20 giugno 2012 e la deliberazione del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale di Savona n. 718 del 20 dicembre 2012, già impugnati con il ricorso principale.</h:div>
         <h:div>Con il primo motivo aggiunto, hanno poi dedotto l’illegittimità propria e/o derivata dall’illegittimità degli stessi atti impugnati con il ricorso principale.</h:div>
         <h:div>Sicché, quand’anche siffatta impugnativa fosse stata prematura, non lo era certamente quella articolata con i motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>11.2.	Per quanto riguarda la pretesa necessità di uno specifico mandato, è poi sufficiente richiamare l’art. 24 del c.p.a., secondo cui la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice s’intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa non sia diversamente disposto.</h:div>
         <h:div>Si tratta di una norma che è stata introdotta al fine di dissipare i dubbi sorti in passato sulla proponibilità degli stessi anche in assenza di procura alle liti distinta rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2013, n.5375) e che è sicuramente applicabile anche nel caso di motivi c.d. “impropri”, ovvero quelli che introducono “<corsivo>domande nuove purché connesse a quelle già proposte</corsivo>” oggi espressamente disciplinati unitamente ai motivi che si limitano a dedurre “<corsivo>nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte</corsivo>” dall’art. 43 c.p.a..</h:div>
         <h:div>11.3.	In sede di appello, il Comune ha poi dedotto una ulteriore eccezione di inammissibilità, per carenza originaria di interesse, fondata sulla considerazione che l’annullamento del PUC comporta la reviviscenza del previgente PRG, ovvero di un risalente strumento urbanistico recante previsioni di impatto ambientale ben maggiore di quelle derivanti dal nuovo Piano.</h:div>
         <h:div>11.3.1.	Anche questa eccezione si appalesa infondata. </h:div>
         <h:div>La reviviscenza della precedente disciplina di piano, conseguente all’effetto retroattivo dell’annullamento giurisdizionale, ha infatti solo carattere provvisorio poiché l’annullamento fa contestualmente sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di rideterminarsi, rinnovando il segmento procedimentale annullato e quindi riesercitando la propria potestà di pianificazione del territorio (Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133, che richiama altresì sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3563; sez. V, 23 aprile 2001, nr. 2415).</h:div>
         <h:div>12.	Per quanto concerne la “prolissità” del ricorso di primo grado e la dedotta violazione del principio di sinteticità, occorre anzitutto ricordare che il giudizio è stato instaurato in epoca anteriore all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016 (successivamente modificato dal decreto del 16 ottobre 2017) con cui, in applicazione dell’art. 13 – <corsivo>ter </corsivo>delle norma di attuazione del c.p.a. (inserito dall’art. 7 – <corsivo>bis</corsivo>, comma 1, lett. b) n. 2 del d.l. n. 168 del 2016, convertito in l. n. 197 del 2016), sono stati per la prima volta disciplinati i criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.</h:div>
         <h:div>In ogni caso, il citato art. 13 – <corsivo>ter</corsivo>, al comma 5, non introduce un requisito di ammissibilità dell’intero atto difensivo, bensì si limita “degradare” la parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2018, n.2190)</h:div>
         <h:div>Per quanto più in generale concerne il principio di chiarezza e sinteticità espositiva di cui all’art. 3, comma 2, del c.p.a., non è poi la prolissità in sé ad essere sanzionata bensì, semmai, la mancanza di chiarezza (cfr., ad es. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 9570 del 13 aprile 2017).</h:div>
         <h:div>L’art. 3, comma 2, del c.p.a. esprime infatti un “principio generale” valevole anche per il processo civile, la cui inosservanza “<corsivo>espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. Ciò non già per l'irragionevole estensione dell'atto o del motivo (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata,</corsivo><corsivo>ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai n. 3 (esposizione sommaria dei fatti di causa) e 4 (motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano) dell'art. 366 c.p.c., assistite, queste si, da una sanzione testuale d'inammissibilità. Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente a una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, cost. e in coerenza con l'articolo 6 della Cedu, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui</corsivo>” (Cass. civ., sentenza ultima cit.).</h:div>
         <h:div>Per il processo amministrativo, previsioni analoghe sono contenute nell’art. 40 del c.p.a., il quale prescrive che il ricorso deve contenere “<corsivo>distintamente</corsivo>”, tra l’altro “<corsivo>i motivi specifici su cui si fonda</corsivo>” (comma 1, lett.d) e che “<corsivo>I motivi proposti in violazione del comma 1, lett. d) sono</corsivo><corsivo>inammissibili</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, non risulta nemmeno dedotta la non “intelligibilità” delle questioni poste con l’impugnativa articolata in primo grado, la cui ampiezza è peraltro correlata alla molteplicità degli atti impugnati e alla complessiva delle questioni dedotte.</h:div>
         <h:div>In definitiva, anche questa eccezione deve essere rigettata.</h:div>
         <h:div>13.	Nel merito, la questione centrale posta dall’appello è rappresentata dalla legittimità della mancata sottoposizione del progetto di PUC al procedimento di valutazione ambientale strategica disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.</h:div>
         <h:div>Con il decreto n. 2267 del 20 giugno 2012, il Dirigente del Settore Impatto Ambientale della Regione Liguria, all’esito della procedura di c.d. “screening” ha infatti stabilito che il progetto di PUC “<corsivo>non sia sottoposto a VAS a condizione che siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui all’allegata relazione istruttoria n. 41 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>A tale riguardo, il primo giudice ha tuttavia evidenziato che “<corsivo>la riformulazione di uno strumento comunale sembra rientrare tra le fattispecie disciplinate dal comma secondo, che prevede appunto la sottoposizione alla VAS dei piani e programmi che riguardano l’intero territorio e non anche le singole e più limitate porzioni dello stesso</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Oltre a ciò, richiamate le prescrizioni imposte dalla Regione, le quali “<corsivo>spaziano dalla maggior tutela da approntare al sito SIC di Capo Mele all’ampliamento della zona filtro prossima all’area SIC citata, dal divieto imposto a nuovi interventi nell’area TNI senza far precedere le relative autorizzazioni dalla VIA </corsivo>[ rectius Vinca]<corsivo> per finire con alcune specifiche indicazioni relative a: l’uso razionale delle risorse climatiche, facendo sì che i nuovi insediamenti siano concepiti in modo da avvalersi dei vantaggi garantiti in campo energetico dal mutare delle stagioni nonché dalla ventilazione e dall’illuminazione naturale; i requisiti per la valorizzazione del rendimento energetico degli edifici; la quota minima per il contributo delle energie rinnovabili, soprattutto per la produzione dell’acqua calda con energia solare</corsivo>”, ha concluso che “<corsivo>solo una dichiarazione di assenza di vicende problematiche dal punto di vista ambientale può esimere dalla valutazione strategica di un progetto, cosa che non ricorre nella specie, viste la natura e la complessità dei rilievi formulati dall’ufficio regionale operante e illegittimamente sussunti nell’ambito della vicenda urbanistica</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Il TAR ha infine ritenuto di “<corsivo>prestare adesione anche all’orientamento giurisprudenziale (ad es. corte giust. UE, 2016/243) che ravvisa nelle norme di tutela ambientale un tratto partecipativo di notevole rilievo, che consiste nella possibilità per i soggetti interessati non solo di ricorrere al giudice, ma di eventualmente prevenire la fase contenziosa con l’intervento avanti all’amministrazione operante, cosa che la valutazione urbanistica consente con modi e intensità differenti</corsivo>.”.</h:div>
         <h:div>A tali argomentazioni, il Comune appellante ha opposto, da un lato, che, anche per gli strumenti urbanistici di carattere generale, la VAS è obbligatoria solo per quelli che “<corsivo>definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II</corsivo>, <corsivo>III e IV del presente decreto</corsivo>” (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, testo vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>), laddove il PUC non recherebbe alcuna previsione in ordine ad opere della predetta tipologia; dall’altro che, comunque,  le prescrizioni impartite dalla Regione, cui il Comune ha prestato adesione, avrebbe eliso ogni possibile negativo impatto sull’ambiente.                                               </h:div>
         <h:div>13.1	Al fine di stabilire se il PUC di Laigueglia debba essere effettivamente sottoposto alla VAS obbligatoria, così come ritenuto dal TAR, giova richiamare, in sintesi, le coordinate normative e giurisprudenziali applicabili.</h:div>
         <h:div>Ai sensi del considerando 4 della direttiva VAS (2001/42/CE), “<corsivo>La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>L'articolo 1 della medesima direttiva, prevede poi che “<corsivo>La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>L’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, recepisce l’art. 3 della direttiva VAS, stabilendo, per quanto qui interessa, che “1. <corsivo>La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale</corsivo>.</h:div>
         <h:div>2. <corsivo>Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;</corsivo></h:div>
         <h:div>b<corsivo>) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni</corsivo>. </h:div>
         <h:div>3<corsivo>. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento</corsivo>.</h:div>
         <h:div>3-bis. <corsivo>L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente</corsivo>.</h:div>
         <h:div>[...]”.</h:div>
         <h:div>Secondo il comma 12 della medesima disposizione “<corsivo>Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere</corsivo>”</h:div>
         <h:div>A norma dell’art. 11 “<corsivo>La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18</corsivo>:</h:div>
         <h:div><corsivo>a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;</corsivo></h:div>
         <h:div>b<corsivo>) l'elaborazione del rapporto ambientale; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>c) lo svolgimento di consultazioni; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>e) la decisione; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>f) l'informazione sulla decisione; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>g) il monitoraggio.</corsivo></h:div>
         <h:div>2.<corsivo> L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie</corsivo></h:div>
         <h:div>3. <corsivo>La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione</corsivo> [...];</h:div>
         <h:div>5. <corsivo>La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Secondo la Corte di Giustizia, in considerazione della finalità della direttiva VAS, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, le disposizioni che delimitano il suo ambito di applicazione e, in particolar modo, quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti devono essere interpretate in senso ampio (Corte giustizia UE, sez. II, 7 giugno 2018, causa C – 671/15, par. 34, che richiama anche la sentenza 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a., C290/15, EU: C:2016:816, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  </h:div>
         <h:div>L’obiettivo principale perseguito consiste nel sottoporre a valutazione ambientale i «<corsivo>piani e programmi</corsivo>» che possono avere effetti significativi sull'ambiente durante la loro elaborazione e prima della loro adozione (in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C41/11, EU:C:2012:103, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).</h:div>
         <h:div>Inoltre, “<corsivo>se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VAS prevede la possibilità di utilizzare le informazioni pertinenti ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa dell'Unione, l’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che la valutazione ambientale effettuata ai sensi della stessa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva VIA</corsivo>”. Pertanto, “<corsivo>una valutazione dell’impatto ambientale effettuata a norma della direttiva VIA non può dispensare dall'obbligo di effettuare la valutazione ambientale prescritta dalla direttiva VAS allo scopo di rispondere ad aspetti ambientali ad essa specifici</corsivo>” (così ancora Corte Giustizia UE, 7 giugno 2018, parr. 64 e 65).</h:div>
         <h:div>In questo senso, anche il giudice amministrativo italiano ha messo in evidenza che “<corsivo>La differenza sostanziale fra VAS e VIA risiede nel fatto che la prima prende in esame l'incidenza che i piani e i programmi urbanistici, paesaggistici, etc., possono avere su un’“area vasta”</corsivo>. <corsivo>Questo perché un p.r.g. o un piano delle attività estrattive o uno qualsiasi degli altri piani e programmi indicati dall' art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006 implicano un potenziale stravolgimento dell'intero territorio al</corsivo><corsivo>quale il piano o programma si riferisce. </corsivo>[...]<corsivo> . La VAS analizza</corsivo><corsivo>quindi tutte le possibili interrelazioni che simili decisioni possono arrecare alla salute umana, al paesaggio, all'ambiente in genere, al traffico, all'economia, etc. di tutto il territorio coinvolto dal piano. L'analisi tuttavia, è condotta ad un livello più astratto, perché non è sicuro se il piano sarà effettivamente attuato nella sua integralità, se tale attuazione avverrà in un arco temporale circoscritto e/o se sarà del tutto conforme a quanto ipotizzato, e così via. La VIA, al contrario, analizza l'impatto ambientale del singolo progetto, il che vuol dire che essa prende in esame impatti inevitabilmente più circoscritti - perché il progetto riguarda una porzione del territorio in ogni caso più ridotta rispetto a quella investita dal piano - ma maggiormente valutabili - perché il progetto, rispetto al piano, si basa su dati concreti, necessariamente definiti e più attuali rispetto a quelli avuti presenti in sede di redazione del piano e quindi di effettuazione della VAS </corsivo>[...]<corsivo/>” (TAR per le Marche, sez. I, sentenza n. 291 del 6 marzo 2014).</h:div>
         <h:div>Per quanto riguarda, il significato dell’espressione “<corsivo>quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto</corsivo>”, secondo l’interpretazione invalsa in sede europea, non è richiesto che “<corsivo>determinati progetti costituiscano esplicitamente o implicitamente oggetto del piano o del programma</corsivo>”, essendo all’uopo sufficiente che vengano assunte “<corsivo>decisioni che possono influire sulla successiva autorizzazione di progetti, specialmente con riguardo all’ubicazione, alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</corsivo>” (così ad esempio il punto 67 delle Conclusioni dell’avvocato generale Kokott del 4 marzo 2010, nelle cause riunite C‑105/09 e C‑110/09).</h:div>
         <h:div>In tal senso è peraltro esplicito l’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, per il quale è sufficiente che il piano contenga una disciplina idonea a regolare anche solo la futura “area di localizzazione” di uno di tali interventi. </h:div>
         <h:div>E’ questo indubbiamente il caso del piano regolatore generale che, secondo la legge urbanistica fondamentale nazionale, “<corsivo>deve considerare la totalità del territorio comunale</corsivo>” (art. 7, comma 1, l. n. 1150 del 1942).</h:div>
         <h:div>Un’altra conferma di tale interpretazione, si ricava poi  dal comma 12, del più volte citato art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui “<corsivo>Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>E’ infatti evidente che se la localizzazione di un’opera soggetta a VIA comporta una modifica puntuale del “quadro di riferimento” della pianificazione territoriale, l’esenzione dalla VAS si spiega, o, quantomeno, presuppone logicamente che quest’ultima sia stata già effettuata in sede di pianificazione generale.</h:div>
         <h:div>Allo stesso modo, l’art. 16, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 (aggiunto dall’art. 5, comma 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), senza fare peraltro fare alcun riferimento ai progetti di cui agli Allegati II – IV del d.lgs. n. 152 del 2016, prevede espressamente che “<corsivo>Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e</corsivo><corsivo>costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Questa Sezione ha poi già scandagliato il significato dal rapporto sussistente tra il comma 3                  e il comma 2, dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, assumendo che “<corsivo>poiché ivi non è direttamente definito il concetto opposto di "non piccola area di livello locale" non facendosi riferimento ad alcun dato dimensionale</corsivo>” il referente corrispondente vada individuato “<corsivo>con riguardo alla prescrizione, contenuta sempre al comma 2 della citata disposizione, che richiama gli allegati II, III, IV del decreto. Nell'allegato IV, in particolare, al punto 7 ("progetti di infrastrutture") è dato riscontrare il correlativo referente del concetto di "piccole aree a livello locale" mancante nel testo del comma 2 laddove sono stati indicati (quale oggetto di obbligatoria sottoposizione a Vas):</corsivo></h:div>
         <h:div>"<corsivo>a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto” </corsivo>”. </h:div>
         <h:div>Dalla piana lettura delle disposizioni summenzionate “<corsivo>emerge quindi che l'art. 6 distingue la fattispecie della Vas obbligatoria - comma 2 della norma - rispetto a quella di cui al successivo comma terzo e che laddove si ravvisi la situazione normata al comma 3 si dà luogo a verifica di</corsivo><corsivo>compatibilità, disciplinata dal successivo art. 12, mentre, laddove si verta nella fattispecie descritta al secondo comma si impone puramente e semplicemente l'obbligo di esperire la Vas</corsivo>” (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 2446 del 6 maggio 2013).            </h:div>
         <h:div>13.2. 	Ciò posto, nella fattispecie, alla stregua delle richiamate coordinate normative e giurisprudenziali, deve escludersi che un strumento urbanistico di livello generale come quello in esame, esteso all’intero territorio comunale, possa essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3, relativa all’ “<corsivo>uso di piccole aree a livello locale</corsivo>”, ovvero ad un’ipotesi in cui il legislatore impone soltanto uno <corsivo>screening </corsivo>preliminare inteso ad accertare se l’intervento debba o meno essere assoggettato alla VAS.  </h:div>
         <h:div>Secondo quanto esposto dagli appellati – e non contestato <corsivo>ex adverso</corsivo> - i tratti qualificanti del nuovo PUC di Laigueglia sono rappresentati:</h:div>
         <h:div>1) nel distretto DT1, dalla previsione di nuove strutture alberghiere, potenziamento viario e realizzazione di un’area parco con autorimesse interrate;</h:div>
         <h:div>2) nel distretto DT2 – via Colla Micheri, dalla previsione di nuova edilizia residenziale, parcheggi pubblici e servizi:</h:div>
         <h:div>3) nel distretto DT 3 – Molino a Vento, dalla previsione di nuova edilizia residenziale pubblica e/o privata convenzionata per 3216 mc;</h:div>
         <h:div>4) nell’ambito di riqualificazione AR2.4, dalla previsione di una nuova strada carrabile, parcheggi pubblici e privati, attività commerciali e residenza per ulteriori 1386 mc in zona agricola – boscata ad alto rischio geomorfologico.</h:div>
         <h:div>In sede di “procedura di verifica di assoggettabilità” a VAS, nell’analizzare il nuovo carico insediativo ed infrastrutturale, la Regione si è limitata ad affermare, per quanto qui interessa, che “<corsivo>la viabilità inserita nelle previsioni di piano non rappresenta viabilità infrastrutturale a sé stante</corsivo>” e che il rapporto tra “<corsivo>questa previsione, la presenza del SIC e la salvaguardia della biodiversità è approfondito nei vari ambiti e dettagliato nelle prescrizioni e non rappresenta, per quanto sopra detto, motivo di assoggettamento a VAS</corsivo>”</h:div>
         <h:div>Al riguardo, non appare peraltro tranquillizzante quanto dedotto dal Comune circa il fatto che, in sede di pianificazione generale, ai sensi dell’art. 27, comma 2, n. 3, della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997, nel testo all'epoca in vigore, in sede di PUC fosse sufficiente delineare “<corsivo>il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti e in progetto</corsivo>”, rinviandone ad una fase successiva la concreta localizzazione.</h:div>
         <h:div>La Sezione ha infatti già avuto modo di sottolineare che, anche al fine di non “svuotare” le previsioni in materia di VAS con il semplice espediente di rinviare ad atti successivi e puntuali la indicazione delle opere interessate dal piano, o dal programma, tale valutazione debba essere obbligatoriamente effettuata ancorché la realizzazione di siffatti progetti costituisca una mera eventualità (così ancora la sentenza n. 2446 del 2013).</h:div>
         <h:div>Nella fattispecie, va poi soggiunto che, in ogni caso, dalla stessa istruttoria svolta in sede regionale si evince che il PUC avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS obbligatoria quantomeno ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006 relativo ai piani e programmi “<corsivo>per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Deve infatti convenirsi con il TAR che, sia il carattere generale della pianificazione quanto la molteplicità delle prescrizioni impartite dalla Regione per la salvaguardia del SIC di Capo Mele, denotavano l’esistenza di “impatti” potenziali sull’area protetta, tali da richiedere l’effettuazione di una “valutazione di incidenza” ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 357 del 1997.</h:div>
         <h:div>Al riguardo, questo Consiglio ha osservato che l’art. 6, par. 3, della Direttiva Habitat, n. 92/43/CE, subordina il requisito dell’“<corsivo>opportuna valutazione dell’incidenza</corsivo>” di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia anche solo una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito protetto. </h:div>
         <h:div>Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6773 del 29 novembre 2018).</h:div>
         <h:div>Al contrario, l’apprezzamento in concreto dell’impatto sull’ambiente è previsto dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 esclusivamente in sede di procedura di <corsivo>screening</corsivo> e quindi limitatamente ai “<corsivo>piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, l’esistenza di tali potenziali interferenze tra le previsioni urbanistiche e il SIC di Capomele è stata pianamente rilevata dalla Regione con riferimento ad una pluralità di ambiti (TN1, DT3, K, AC4, AR8, AR7). </h:div>
         <h:div>Tale circostanza imponeva quindi <corsivo>ex sé</corsivo>, alla stregua delle coordinate normative in precedenza delineate, la necessità di effettuare la VAS, con le garanzie partecipative e l’approfondimento istruttorio proprie di tale procedimento.</h:div>
         <h:div>14.	La mancata effettuazione della VAS ha inficiato l’intero <corsivo>iter</corsivo> procedurale per cui è causa, perlomeno a partire dalla fase successiva all’adozione del Piano (Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403).       </h:div>
         <h:div>Si tratta di un vizio che, per la sua radicalità, esonera dall’esame delle ulteriori e più specifiche censure avanzate dall’Associazione VAS, solo in parte accolte dal primo giudice e parzialmente riproposte con l’appello incidentale.</h:div>
         <h:div>I profili sottesi a tale censure potranno peraltro essere oggetto di compiuto esame in sede di rinnovazione della procedura pianificatoria la quale potrà giovarsi, stavolta, dell’apporto partecipativo di tutti i soggetti interessati, secondo le procedure disciplinate dagli articoli 13-18 del d.lgs. n. 152 del 2006.</h:div>
         <h:div>15.	In definitiva, per quanto appena argomentato, l’appello principale deve essere respinto mentre l’appello incidentale va respinto in parte e dichiarato improcedibile per il resto.</h:div>
         <h:div>La complessità delle questioni trattate e la, sia pure parziale, reciproca soccombenza, giustificano l’integrale compensazione delle spese del grado.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, sull'appello, di cui in premessa, così provvede:</h:div>
         <h:div>1) respinge l’appello principale;</h:div>
         <h:div>2) respinge in parte l’appello incidentale e lo dichiara, per il resto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;</h:div>
         <h:div>3) compensa le spese del presente grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="28/02/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Carola Cafarelli</h:div>
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