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   <Provvedimento>
      <meta id="20180037320180215110459769" descrizione="" gruppo="20180037320180215110459769" modifica="2/15/2018 7:45:39 PM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00373"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00717"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2018\201800373\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>antonino anastasi</firma>
            <data>15/02/2018 19:45:39</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>leonardo spagnoletti</firma>
            <data>15/02/2018 18:31:57</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>16/02/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>

21                        <nuova>21</nuova>
            <ereditata>21</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Antonino Anastasi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Fabio Taormina,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Carlo Schilardi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>dell’ordinanza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione 1^, n. 466 del 26 ottobre 2017, resa tra le parti, con cui è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione presentata nel ricorso in primo grado n.r. 922/2017, proposto per l’annullamento della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0219807 del 17 luglio 2017, recante diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 373 del 2018, proposto da: </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mainetti e Andrea Fenoglio, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Mazzini n. 27, per mandato in calce all’appello cautelare;</h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;</h:div>
            <h:div>Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro-tempore;</h:div>
            <h:div>Comando Regionale del Piemonte della Guardia di Finanza, in persona del Comandante regionale pro-tempore;</h:div>
            <h:div>Tenenza di Torino-Caselle della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore;</h:div>
            <h:div>rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del  Ministero dell'Economia e delle Finanze e dellaGuardia di Finanza - Comando Generale e territoriali; </h:div>
            <h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti l’avv. Mainetti per l’appellante e l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per le Autorità appellate;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Considerato che l’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 postula il richiamo ai fini del diniego di assegnazione temporanea, a “<corsivo>casi o esigenze eccezionali</corsivo>”, che devono trovare adeguata declinazione nella motivazione, mediante l’enucleazione di specifiche e insopprimibili esigenze di impiego della peculiare professionalità del dipendente nel comando, reparto o ufficio <corsivo>a quo</corsivo>;</h:div>
         <h:div>Considerato, pertanto, che l’appello cautelare e il sotteso ricorso di primo grado sono assistiti da qualificato fumus boni juris;</h:div>
         <h:div>Considerato che il danno, in funzione dell’interesse perseguito dall’istituto della assegnazione temporanea, e della consumazione de die in diem del medesimo sino al raggiungimento del limite di età del minore indicato dalla disposizione, riveste requisiti di gravità e irreparabilità;</h:div>
         <h:div>Ritenuto di liquidare le spese del doppio grado del giudizio cautelare come da dispositivo e secondo soccombenza.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), Accoglie l'appello cautelare n.r. 373/2018 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare presentata in primo grado.</h:div>
         <h:div>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.</h:div>
         <h:div>Condanna l’Autorità Statale appellata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado del giudizio cautelare, liquidate in € 2.000.00 (duemila), oltre accessori di legge.</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="15/02/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Elisabetta Argiolas</h:div>
            <h:div>Leonardo Spagnoletti</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>*****************************************************************</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 373/2018) wurde an ............................. gesendet </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Roma ....................</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL DIRIGENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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